TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 21916/2023 R.G. promossa da: Parte_1
, rappresentata e difesa dall' avv. Michele Cuoc
[...] contro
in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Falasca.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.11.2023, la ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi “la nullità/illegittimità dell'accordo aziendale stipulato in data 28 febbraio 2017 tra e le Controparte_2
Rappresentanze Sindacali Unitarie del sito di Napoli, ovvero, in via subordinata, accertarsi e dichiararsi la nullità/illegittimità dello stesso limitatamente alla parte in cui ha stabilito il mancato pagamento degli aumenti periodici di anzianità già maturati alla data di stipula dell'accordo stesso e fino al 31/08/2019, prevedendo inoltre che al termine di efficacia dell'accordo l'istituto oggetto di sospensione sarebbe stato ripristinato senza effetto retroattivo. Per l'effetto, condannare la convenuta al versamento in proprio favore della somma di euro 3.762,60 a titolo di differenze retributive, ovvero a quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.” Chiedeva altresì dichiararsi “la nullità/illegittimità dell'accordo aziendale stipulato in data 28 febbraio 2017 tra Controparte_2
e le Rappresentanze Sindacali Unitarie del sito
[...] in via subordinata, accertarsi e dichiararsi la nullità/illegittimità dello stesso limitatamente alla parte in cui, modificando la base di computo del TFR, ha escluso il “trattamento a titolo di retribuzione minima contrattuale e di ex indennità di contingenza” dalla data di sottoscrizione dell'accordo al 31/08/2019, prevedendo inoltre che al termine di efficacia dell' accordo l'istituto oggetto di sospensione sarebbe stato ripristinato senza effetto retroattivo. Per l'effetto, condannarsi la convenuta al ricalcolo del tfr comprensivo delle voci (paga tabellare , contingenza e scatti) illegittimamente escluse e conseguentemente al versamento in proprio favore della somma di euro 3.202,26 a titolo di differenze sul Tfr maturato, ovvero a quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.”
Esponeva di aver lavorato presso la società resistente, che svolge attività di call center, a far data dal 04/10/2000 e fino al 30/11/2019, con inquadramento nel IV livello. Evidenziava che inizialmente la sua attività lavorativa prevedeva un orario di lavoro full time a 40 ore settimanali, e che successivamente a partire dal settembre 2017 era stato trasformato in part time al 75%. Dichiarava di aver lavorato presso la sede di Napoli, ubicata prima al Centro CP_2
Direzionale, isola F2, e successivamente in Napoli alla via Benedetto Brin n. 49. Deduceva, altresì che con accordo sindacale del 16.2.2017 l'odierna resistente e le parti sociali avevano ridefinito per il periodo intercorrente dall'1 marzo 2017 al 31 marzo 2020, il trattamento economico dei lavoratori per salvaguardare il livello occupazionale della sede di Napoli e cercare in modo graduale di recuperare la produttività aziendale. Evidenziava dunque che in tale accordo era previsto:
“a. il mancato pagamento degli aumenti periodici di anzianità già maturati;
b. la sospensione degli aumenti di anzianità in corso di maturazione;
c. la modifica della base di computo del TFR, con esclusione dalla stessa dei trattamenti corrisposti ai lavoratori a titolo di retribuzione minima prevista dal CCNL di categoria e di ex indennità di contingenza. “ Esponeva che le parti sociali avevano previsto che al termine di efficacia di tale accordo gli istituti sospesi sarebbero stati ripristinati senza effetto retroattivo. Dichiarava, infatti, che nel summenzionato accordo era previsto che:
“gli aumenti periodici di anzianità saranno ripristinati nel numero e negli importi in essere al momento della sospensione, e l'anzianità utile per la maturazione degli aumenti successivi sarà solo quella maturata prima della sospensione”. Deduceva, pertanto, che a partire dal marzo del 2017 e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, non aveva percepito l'incremento mensile della retribuzione relativo agli scatti di anzianità già maturati alla data del 1 marzo 2017. Esponeva , altresì, che nel periodo evidenziato aveva maturato a titolo di trattamento di fine rapporto una somma pari ad €. 19.792,94, non parametrata alla retribuzione minima tabellare ed all' ex indennità di contingenza.
In data 28.6.2024, la società , ritualmente Controparte_2 costituitasi, contestava la f avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
Radicatosi il contraddittorio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva così decisa.
Il ricorso è infondato e pertanto la domanda non può trovare accoglimento sulla base delle analoghe argomentazioni espresse nella sentenza n. 7541/2023 e nella sentenza n. 856/2024 del Tribunale di Napoli (giudici dott.ssa Dell'Erario e Barbato) , alle quali ci si riporta ex art 118 disp att cpc.
Occorre preliminarmente evidenziare le seguenti circostanze di fatto, che risultano dai documenti versati in atti e che sono pacifiche tra le parti in causa. La società resistente rientra nel , composto da CP_3 CP_2 diverse aziende che sono distinte tra loro, occupandosi di un differente ambito di mercato e dotate di una diversa composizione dell'azionariato. La società dunque, si occupa della erogazione di servizi di CP_2 call center in modalità inbound e outbound, curando l'intero ciclo di rapporti con il cliente finale, che vanno dalla gestione dei processi di Customer Care inbound e outbound alle attività di up/cross selling, dal teleselling/telemarketing al supporto operativo nei programmi di loyalty e alla partnership per servizi a valore aggiunto. Alla luce dell'attività svolta, la resistente è inquadrata nel Settore Terziario, e pertanto applica ai propri dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione. Occorre, altresì, precisare che il settore in cui opera l'odierna resistente è stato a lungo in uno stato di crisi per la riduzione dei ricavi e della redditività aziendale, rendendosi pertanto necessario ricorrere più volte agli ammortizzatori sociali a partire dal 2011. Non essendo rientrata tale crisi, la società resistente, fu costretta ad attuare un progetto di riorganizzazione, per consentire la continuità economica aziendale nel breve e nel medio periodo. Dunque, il progetto di riorganizzazione aziendale aveva stabilito che a partire dalla seconda metà del mese di dicembre del 2016, dopo la scadenza del contratto di solidarietà attivato a maggio, dovessero essere chiuse le Divisioni 1 e 2 del sito di Roma e l'intera unità produttiva di Napoli, determinando così un esubero di personale di 2.511 lavoratori. Pertanto, in data 5 ottobre 2016, la società resistente rendeva noto il piano di riorganizzazione alle Organizzazioni Sindacali, attraverso la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo. Avviata la procedura di licenziamento collettivo, ci fu una fase di negoziazione con le Organizzazioni Sindacali, e nella notte tra il 21 e il 22 Dicembre 2016, il proponeva alle parti di sottoscrivere CP_4 un accordo, con cui, preso atto della conclusione della procedura di licenziamento collettivo, era previsto un periodo di 3 mesi in cui le parti, prima di intimare i licenziamenti individuali, dovevano confrontarsi per individuare alcune misure specifiche per aiutare le sedi di Roma e Napoli e garantire il recupero della produttività. La proposta avanzata dal veniva accolta dalla società CP_4
e dalle Organizzazi cali, nelle varie articolazioni, e CP_2 dalle RSU di Napoli. Tuttavia, le RSU di Roma erano contrarie a tale proposta e dunque il sito romano fu escluso dal confronto tra le parti coinvolte. Tale accordo, dunque, aveva previsto per il sito di Napoli la rinuncia della società all'intimazione dei licenziamenti e l'attuazione di specifiche misure temporanee per contenere il costo del lavoro e rilanciare il sito produttivo. Le misure evidenziate prevedevano per i lavoratori del sito di Napoli un sacrifico economico limitato nel tempo (3 anni) e delle azioni mirate a garantire un incremento della produttività. I risultati economici di tale piano sarebbero stati valutati dalle parti sociali con cadenza semestrale in appositi incontri, fino al raggiungimento del c.d. “punto di equilibrio economico”, ovvero un valore positivo di margine, a cui sarebbe seguita l'erogazione di un trattamento economico “una tantum” ai dipendenti, compensando così i sacrifici richiesti ai lavoratori. Le Organizzazioni Sindacali e le RSU coinvolte intendevano sottoporre l'ipotesi di accordo a referendum tra i lavoratori, e in caso di esito positivo l'intesa sarebbe stata ratificata, richiesta condivisa dalla società resistente. Tale accordo fu approvato con larga maggioranza dal referendum consultivo, svoltosi nei giorni 22 e 23 febbraio 2017. Pertanto, in data 28.2.2017, presso il Controparte_5
fu siglato l'accordo tra le parti coinvolte.
[...] ottoscritto con le OO.SS e le RSA prevedeva che per 3 anni, per consentire un graduale recupero di competitività aziendale, il trattamento economico e normativo complessivo applicabile ai lavoratori coinvolti, doveva seguire i seguenti criteri: “- mancato pagamento degli aumenti periodici di anzianità maturati. Invece per i lavoratori che superano, nel singolo mese, una percentuale di collocazione in superiore al 60% dell'orario di lavoro mensile, CP_6 tali importi saranno calcolati e conguagliati nel mese successivo a quello di collocazione in con apposito codice paga;
- CP_6 sospensione della maturazio li aumenti periodici di anzianità in corso di maturazione;
- modifica della base di computo del TFR, con esclusione dalla stessa di trattamenti spettanti a titolo di retribuzione minima contrattuale e di ex indennità di contingenza.” Dunque alla luce di tale accordo, gli scatti di anzianità sarebbero stati temporaneamente sospesi, tuttavia era previsto che le somme relative agli scatti di anzianità già maturati, sarebbero state conguagliate se, nel corso di un mese, i dipendenti fossero stati collocati in per una percentuale superiore al 60%. CP_6
Inoltre, nel verbale era precisato che le misure evidenziate erano di natura sperimentale e provvisoria poiché, una volta cessato il periodo di vigenza dell'accordo, tutti gli istituti sospesi temporaneamente sarebbero stati ripristinati senza effetto retroattivo. Infine, nell'accordo evidenziato era prevista la costituzione di una commissione paritetica che avrebbe valutato, con cadenza semestrale, sia il raggiungimento del c.d. “punto di equilibrio economico”, necessario per erogare le somme previste a titolo di una tantum ai dipendenti, sia la possibilità di interrompere le misure di riduzione di costo del lavoro in caso di risultati positivi per due semestri. Orbene, in attuazione degli accordi del 22 dicembre 2016 e del 28 febbraio 2017, furono revocati gli esuberi presso l'unità produttiva di Napoli, collocando il personale in a zero ore, prevedendo il CP_6 rientro in servizio nel secondo trimestre del 2017. Inoltre, per incentivare la produttività del sito di Napoli, la società resistente aveva destinato, a tale sito tutte le nuove commesse del mercato e i volumi supplementari di commesse gemelle. Con l'adozione di tali misure di efficientamento produttivo il sito di Napoli era riuscito a recuperato la sua redditività, raggiungendo il punto di equilibrio economico per due semestri successivi, pertanto, fu possibile interrompere la sospensione delle temporanee riduzioni economiche prima che scadesse il periodo di vigenza dell'accordo. Per il raggiungimento di tali obiettivi nell' ottobre 2018, relativo alla valutazione del semestre “marzo – agosto 2018”, ai dipendenti di Napoli fu erogato un importo una tantum di circa 300 Euro ciascuno, parimenti con comunicazione del 7 ottobre 2019, la resistente aveva comunicato ai propri dipendenti di Napoli il raggiungimento degli obiettivi previsti per il semestre “marzo – agosto 2019”. Avendo dunque raggiunto il sito di Napoli il punto di equilibrio economico per due semestri successivi, la società poteva erogare ai propri dipendenti nell' ottobre del 2019 una ulteriore somma pari a 360 Euro a titolo di una tantum, e poteva altresì far cessare anticipatamente le misure di riduzione dei costi e ripristinare tutti it trattamenti economici e normativi prima sospesi. Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal punto 5 del verbale di accordo del 28 Febbraio 2017, ai dipendenti del sito di Napoli erano stati riconosciuti con cadenza trimestrale buoni Welfare del valore pari ad euro 20,00 mensili per il periodo da aprile 2017 a dicembre 2018 e per i primi due trimestri 2019. Orbene, alla luce di tale ricostruzione, occorre precisare che con le misure previste dall'accordo per la riduzione del costo del lavoro è stato evitato il licenziamento di oltre 800 dipendenti della sede di Napoli, consentendo la ripresa economica del suddetto sito. Orbene, occorre altresì precisare che la contrattazione collettiva sia territoriale che aziendale, può derogare anche in peius le disposizioni del contratto collettivo nazionale, e può altresì disporre in merito alla prevalenza da attribuire ad una clausola del contratto collettivo nazionale o del contratto aziendale, laddove concorrano le due discipline. Per risolvere la questione della concorrenza delle discipline di rango collettivo, occorre analizzare i limiti di efficacia relativi alla natura dei contratti stipulati, poiché il contratto collettivo nazionale di diritto comune ha efficacia nei confronti di tutti gli iscritti, nell'ambito del territorio nazionale, alle organizzazioni stipulanti, mentre il contratto collettivo aziendale ha effetto nei confronti di tutti gli iscritti o non iscritti alle organizzazioni stipulanti, che svolgono l'attività lavorativa all'interno dell'azienda. Come precisato dalla Cassazione, sono fonti paritetiche tutte negoziali privatistiche dunque non esiste tra loro nessuna gerarchia (Cass. Civ. 13544/2008), pertanto troverà applicazione il principio generale di diritto comune, previsto dall'art. 1372 c.c., in materia di successione di più contratti tra le stesse parti, secondo cui prevale l'ultima pattuizione. Pertanto, laddove il contratto aziendale o territoriale sia sopravvenuto rispetto a quello nazionale, nei limiti della sua efficacia soggettiva, può prevedere anche deroghe peggiorative rispetto alle previsioni di quest'ultimo. (Cass. Civ. 19351/2007). Dunque, non trovando applicazione l'art 2077 cod. civ., che prevede una successione tra contratti collettivi e contratti individuali, un contratto collettivo aziendale può disciplinare sia l'entità delle prestazioni previdenziali integrative sia la misura del contributo dovuto, modificandoli in peius, ovvero prevedendo una riduzione dell'entità della prestazione o un aumento della misura del contributo dovuto. Inoltre, occorre evidenziare che l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, all'art. 7, stabilisce che i contratti collettivi aziendali possano prevedere, anche in via sperimentale e temporanea, al verificarsi di situazioni di crisi o per particolari esigenze produttive,
“specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro”. Inoltre, il comma 19, art. 3 del CCNL Telecomunicazioni, rubricato :
“assetti contrattuali”, statuisce che “al fine di sostenere e/o migliorare la competitività dell'impresa e la sua occupazione, possono essere realizzate intese su uno o più istituti disciplinati dal presente CCNL”. Le intese evidenziate dovranno essere adottate di concerto dall'azienda, assistita dalla associazione datoriale di riferimento, dalle rappresentanze sindacali unitarie e dalle organizzazioni sindacali territorialmente competenti, e avranno ad oggetto alcune materie specificatamente elencate, tra cui rilevano: la gestione della prestazione lavorativa, con le relative indennità, l'organizzazione del lavoro e l'articolazione degli orari di lavoro. Tali intese avranno l'obiettivo di gestire e risanare le crisi aziendali nonché di sostenere e migliorare la competitività dell'impresa e di tutelarne i livelli occupazionali. Orbene, l'accordo oggetto della presente disamina è legittimo dal punto di vista formale, attesa la sua sottoscrizione da parte dell'azienda, delle OO. SS e delle RSA. Dal punto di vista sostanziale, analizzando il contenuto dell'accordo, occorre precisare che nelle premesse le parti hanno evidenziato che "le Parti, con il supporto e la vigilanza del Governo e delle altre Istituzioni interessate hanno approfondito, esaminato e discusso gli strumenti e le soluzioni necessarie per scongiurare i licenziamenti sul sito di Napoli, giungendo ad un complesso inscindibile di affidamenti volti all'incremento di competitività, alla gestione della crisi e alla tutela dei livelli occupazionali sul sito” ,mentre, in merito alle finalità riportate al punto 1 dell'accordo stesso, hanno precisato che “Con la presente intesa, le Parti, allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali del sito produttivo di Napoli […] definiscono, in via sperimentale e temporanea, un pacchetto di misure da attuarsi nei confronti del personale ivi impiegato”, riferendosi in modo esplicito all'accordo interconfederale del 28 Giugno 2011. Pertanto, appare legittima la deroga in peius delle condizioni contrattuali, stabilita al punto 3 dell'Accordo: “- il mancato pagamento degli aumenti periodici di anzianità maturati. Invece per i lavoratori che avessero superato, nel singolo mese, una percentuale di collocazione in CIGS superiore al 60% dell'orario di lavoro mensile, tali importi sarebbero stati calcolati e conguagliati nel mese successivo a quello di collocazione in con apposito codice paga;
CP_6
- la sospensione della maturazione degli aumenti periodici di anzianità in corso di maturazione;
- la modifica della base di computo del TFR, con esclusione dalla stessa di trattamenti spettanti a titolo di retribuzione minima contrattuale e di ex indennità di contingenza. “ Le misure evidenziate, con carattere sperimentale e temporaneo, erano, come previsto altresì dal punto n.3 dell'accordo, finalizzate a
“consentire un progressivo e graduale recupero di competitività aziendale tra le parti in attuazione dell'Accordo interconfederale del 28 Giugno 2011”. Inoltre, nel punto 4) dell'accordo era previsto che in tutto il suo periodo di vigenza, la commissione paritetica, formata da rappresentanti dei lavoratori (Rsu), dalle organizzazioni sindacali territoriali e dell'azienda, doveva verificare l'attuazione dell'accordo e l'andamento produttivo ed economico del sito, specificando che “in caso di superamento del “punto di equilibrio” (i.e. valore positivo di margine del sito), le Parti disciplineranno un trattamento una tantum relativo al semestre in osservazione, per redistribuire, al personale in forza, i margini netti realizzati nel periodo sino a compensazione in maniera proporzionale delle ricadute economiche degli interventi di cui all'art. 3”. Il successivo punto 7, prevedeva che ai sacrifici economici dei lavoratori sarebbe seguito l'impegno dell'azienda di “compiere ogni sforzo organizzativo e commerciale funzionale al conseguimento della redditività del sito, allo scopo di conseguire nel più breve tempo possibile il punto di equilibrio economico […] e la piena saturazione della capacità produttiva”. La società resistente, come evidenziato in precedenza, ha rilanciato con azioni concrete il sito di Napoli, consentendo una ripresa della produttività aziendale, con conseguente rientro della crisi. Orbene, alla luce delle suesposte ragioni le censure mossa da parte ricorrente appaiono del tutto infondate. Come precisato dalla Suprema Corte, “Le parti stipulanti i contratti collettivi possono validamente modificare in peius la disciplina pattizia mediante la modifica di un sistema di calcolo della retribuzione o del trattamento di quiescenza con riguardo ad un periodo già trascorso, con l'esclusione del diritto a ripetere somme già corrisposte;
non è ravvisabile il sacrificio di un diritto quesito nell'abolizione di un determinato vantaggio per i lavoratori da parte di un nuovo contratto collettivo che rinnovi la disciplina del rapporto in termini ampi ed apprezzabili complessivamente solo da parte del giudice di merito, la cui interpretazione, se conforme alle regole legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi, è incensurabile in sede di legittimità” (Cassazione Civ. Sez. Lav., n. 1079/1994). Infine, parimenti legittimo appare l'intervento sulla base di calcolo del TFR, poiché, come precisato dal secondo comma dell'art. 2120 del codice civile:“salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua”, ai fini del calcolo TFR, “comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”. La Corte di Cassazione ha più volte precisato che in merito alla determinazione del trattamento di fine rapporto, la base di calcolo, normalmente determinata alla luce del principio della onnicomprensività della retribuzione, previsto dall'art. 2120 cod. civ, può essere derogata dalla contrattazione collettiva, che può porre dei limiti alla stessa base di calcolo, prevedendo anche modalità indirette, purché “ la volontà risulti chiara pur senza l'utilizzazione di formule speciali od espressamente derogatorie” (Cass. Civ. n. 4708/2012). Dunque il censurato accordo è perfettamente legittimo poiché specifica chiaramente che per un periodo limitato di tempo ,la base di computo del TFR sarà modificata, prevedendo in modo espresso l' esclusione dei trattamenti spettanti a titolo di retribuzione minima contrattuale e di ex indennità di contingenza. Infine, occorre precisare che parte ricorrente, avrebbe potuto manifestare il proprio dissenso partecipando al referendum consultivo indetto dalle parti per ottenere il consenso favorevole dei lavoratori della sede di Napoli alla ratifica dell'accordo, tuttavia non ha esprimendolo ha accettato di fatto l'accordo stesso, mostrando e acquiescenza sul contenuto dello stesso e sulla sua validità. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato. Spese compensate integralmente, alla luce della particolarità e complessità della fattispecie.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Spese compensate.
Così deciso in data 28.2.2025 Il Giudice
Il giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 21916/2023 R.G. promossa da: Parte_1
, rappresentata e difesa dall' avv. Michele Cuoc
[...] contro
in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Falasca.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.11.2023, la ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi “la nullità/illegittimità dell'accordo aziendale stipulato in data 28 febbraio 2017 tra e le Controparte_2
Rappresentanze Sindacali Unitarie del sito di Napoli, ovvero, in via subordinata, accertarsi e dichiararsi la nullità/illegittimità dello stesso limitatamente alla parte in cui ha stabilito il mancato pagamento degli aumenti periodici di anzianità già maturati alla data di stipula dell'accordo stesso e fino al 31/08/2019, prevedendo inoltre che al termine di efficacia dell'accordo l'istituto oggetto di sospensione sarebbe stato ripristinato senza effetto retroattivo. Per l'effetto, condannare la convenuta al versamento in proprio favore della somma di euro 3.762,60 a titolo di differenze retributive, ovvero a quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.” Chiedeva altresì dichiararsi “la nullità/illegittimità dell'accordo aziendale stipulato in data 28 febbraio 2017 tra Controparte_2
e le Rappresentanze Sindacali Unitarie del sito
[...] in via subordinata, accertarsi e dichiararsi la nullità/illegittimità dello stesso limitatamente alla parte in cui, modificando la base di computo del TFR, ha escluso il “trattamento a titolo di retribuzione minima contrattuale e di ex indennità di contingenza” dalla data di sottoscrizione dell'accordo al 31/08/2019, prevedendo inoltre che al termine di efficacia dell' accordo l'istituto oggetto di sospensione sarebbe stato ripristinato senza effetto retroattivo. Per l'effetto, condannarsi la convenuta al ricalcolo del tfr comprensivo delle voci (paga tabellare , contingenza e scatti) illegittimamente escluse e conseguentemente al versamento in proprio favore della somma di euro 3.202,26 a titolo di differenze sul Tfr maturato, ovvero a quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.”
Esponeva di aver lavorato presso la società resistente, che svolge attività di call center, a far data dal 04/10/2000 e fino al 30/11/2019, con inquadramento nel IV livello. Evidenziava che inizialmente la sua attività lavorativa prevedeva un orario di lavoro full time a 40 ore settimanali, e che successivamente a partire dal settembre 2017 era stato trasformato in part time al 75%. Dichiarava di aver lavorato presso la sede di Napoli, ubicata prima al Centro CP_2
Direzionale, isola F2, e successivamente in Napoli alla via Benedetto Brin n. 49. Deduceva, altresì che con accordo sindacale del 16.2.2017 l'odierna resistente e le parti sociali avevano ridefinito per il periodo intercorrente dall'1 marzo 2017 al 31 marzo 2020, il trattamento economico dei lavoratori per salvaguardare il livello occupazionale della sede di Napoli e cercare in modo graduale di recuperare la produttività aziendale. Evidenziava dunque che in tale accordo era previsto:
“a. il mancato pagamento degli aumenti periodici di anzianità già maturati;
b. la sospensione degli aumenti di anzianità in corso di maturazione;
c. la modifica della base di computo del TFR, con esclusione dalla stessa dei trattamenti corrisposti ai lavoratori a titolo di retribuzione minima prevista dal CCNL di categoria e di ex indennità di contingenza. “ Esponeva che le parti sociali avevano previsto che al termine di efficacia di tale accordo gli istituti sospesi sarebbero stati ripristinati senza effetto retroattivo. Dichiarava, infatti, che nel summenzionato accordo era previsto che:
“gli aumenti periodici di anzianità saranno ripristinati nel numero e negli importi in essere al momento della sospensione, e l'anzianità utile per la maturazione degli aumenti successivi sarà solo quella maturata prima della sospensione”. Deduceva, pertanto, che a partire dal marzo del 2017 e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, non aveva percepito l'incremento mensile della retribuzione relativo agli scatti di anzianità già maturati alla data del 1 marzo 2017. Esponeva , altresì, che nel periodo evidenziato aveva maturato a titolo di trattamento di fine rapporto una somma pari ad €. 19.792,94, non parametrata alla retribuzione minima tabellare ed all' ex indennità di contingenza.
In data 28.6.2024, la società , ritualmente Controparte_2 costituitasi, contestava la f avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
Radicatosi il contraddittorio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva così decisa.
Il ricorso è infondato e pertanto la domanda non può trovare accoglimento sulla base delle analoghe argomentazioni espresse nella sentenza n. 7541/2023 e nella sentenza n. 856/2024 del Tribunale di Napoli (giudici dott.ssa Dell'Erario e Barbato) , alle quali ci si riporta ex art 118 disp att cpc.
Occorre preliminarmente evidenziare le seguenti circostanze di fatto, che risultano dai documenti versati in atti e che sono pacifiche tra le parti in causa. La società resistente rientra nel , composto da CP_3 CP_2 diverse aziende che sono distinte tra loro, occupandosi di un differente ambito di mercato e dotate di una diversa composizione dell'azionariato. La società dunque, si occupa della erogazione di servizi di CP_2 call center in modalità inbound e outbound, curando l'intero ciclo di rapporti con il cliente finale, che vanno dalla gestione dei processi di Customer Care inbound e outbound alle attività di up/cross selling, dal teleselling/telemarketing al supporto operativo nei programmi di loyalty e alla partnership per servizi a valore aggiunto. Alla luce dell'attività svolta, la resistente è inquadrata nel Settore Terziario, e pertanto applica ai propri dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione. Occorre, altresì, precisare che il settore in cui opera l'odierna resistente è stato a lungo in uno stato di crisi per la riduzione dei ricavi e della redditività aziendale, rendendosi pertanto necessario ricorrere più volte agli ammortizzatori sociali a partire dal 2011. Non essendo rientrata tale crisi, la società resistente, fu costretta ad attuare un progetto di riorganizzazione, per consentire la continuità economica aziendale nel breve e nel medio periodo. Dunque, il progetto di riorganizzazione aziendale aveva stabilito che a partire dalla seconda metà del mese di dicembre del 2016, dopo la scadenza del contratto di solidarietà attivato a maggio, dovessero essere chiuse le Divisioni 1 e 2 del sito di Roma e l'intera unità produttiva di Napoli, determinando così un esubero di personale di 2.511 lavoratori. Pertanto, in data 5 ottobre 2016, la società resistente rendeva noto il piano di riorganizzazione alle Organizzazioni Sindacali, attraverso la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo. Avviata la procedura di licenziamento collettivo, ci fu una fase di negoziazione con le Organizzazioni Sindacali, e nella notte tra il 21 e il 22 Dicembre 2016, il proponeva alle parti di sottoscrivere CP_4 un accordo, con cui, preso atto della conclusione della procedura di licenziamento collettivo, era previsto un periodo di 3 mesi in cui le parti, prima di intimare i licenziamenti individuali, dovevano confrontarsi per individuare alcune misure specifiche per aiutare le sedi di Roma e Napoli e garantire il recupero della produttività. La proposta avanzata dal veniva accolta dalla società CP_4
e dalle Organizzazi cali, nelle varie articolazioni, e CP_2 dalle RSU di Napoli. Tuttavia, le RSU di Roma erano contrarie a tale proposta e dunque il sito romano fu escluso dal confronto tra le parti coinvolte. Tale accordo, dunque, aveva previsto per il sito di Napoli la rinuncia della società all'intimazione dei licenziamenti e l'attuazione di specifiche misure temporanee per contenere il costo del lavoro e rilanciare il sito produttivo. Le misure evidenziate prevedevano per i lavoratori del sito di Napoli un sacrifico economico limitato nel tempo (3 anni) e delle azioni mirate a garantire un incremento della produttività. I risultati economici di tale piano sarebbero stati valutati dalle parti sociali con cadenza semestrale in appositi incontri, fino al raggiungimento del c.d. “punto di equilibrio economico”, ovvero un valore positivo di margine, a cui sarebbe seguita l'erogazione di un trattamento economico “una tantum” ai dipendenti, compensando così i sacrifici richiesti ai lavoratori. Le Organizzazioni Sindacali e le RSU coinvolte intendevano sottoporre l'ipotesi di accordo a referendum tra i lavoratori, e in caso di esito positivo l'intesa sarebbe stata ratificata, richiesta condivisa dalla società resistente. Tale accordo fu approvato con larga maggioranza dal referendum consultivo, svoltosi nei giorni 22 e 23 febbraio 2017. Pertanto, in data 28.2.2017, presso il Controparte_5
fu siglato l'accordo tra le parti coinvolte.
[...] ottoscritto con le OO.SS e le RSA prevedeva che per 3 anni, per consentire un graduale recupero di competitività aziendale, il trattamento economico e normativo complessivo applicabile ai lavoratori coinvolti, doveva seguire i seguenti criteri: “- mancato pagamento degli aumenti periodici di anzianità maturati. Invece per i lavoratori che superano, nel singolo mese, una percentuale di collocazione in superiore al 60% dell'orario di lavoro mensile, CP_6 tali importi saranno calcolati e conguagliati nel mese successivo a quello di collocazione in con apposito codice paga;
- CP_6 sospensione della maturazio li aumenti periodici di anzianità in corso di maturazione;
- modifica della base di computo del TFR, con esclusione dalla stessa di trattamenti spettanti a titolo di retribuzione minima contrattuale e di ex indennità di contingenza.” Dunque alla luce di tale accordo, gli scatti di anzianità sarebbero stati temporaneamente sospesi, tuttavia era previsto che le somme relative agli scatti di anzianità già maturati, sarebbero state conguagliate se, nel corso di un mese, i dipendenti fossero stati collocati in per una percentuale superiore al 60%. CP_6
Inoltre, nel verbale era precisato che le misure evidenziate erano di natura sperimentale e provvisoria poiché, una volta cessato il periodo di vigenza dell'accordo, tutti gli istituti sospesi temporaneamente sarebbero stati ripristinati senza effetto retroattivo. Infine, nell'accordo evidenziato era prevista la costituzione di una commissione paritetica che avrebbe valutato, con cadenza semestrale, sia il raggiungimento del c.d. “punto di equilibrio economico”, necessario per erogare le somme previste a titolo di una tantum ai dipendenti, sia la possibilità di interrompere le misure di riduzione di costo del lavoro in caso di risultati positivi per due semestri. Orbene, in attuazione degli accordi del 22 dicembre 2016 e del 28 febbraio 2017, furono revocati gli esuberi presso l'unità produttiva di Napoli, collocando il personale in a zero ore, prevedendo il CP_6 rientro in servizio nel secondo trimestre del 2017. Inoltre, per incentivare la produttività del sito di Napoli, la società resistente aveva destinato, a tale sito tutte le nuove commesse del mercato e i volumi supplementari di commesse gemelle. Con l'adozione di tali misure di efficientamento produttivo il sito di Napoli era riuscito a recuperato la sua redditività, raggiungendo il punto di equilibrio economico per due semestri successivi, pertanto, fu possibile interrompere la sospensione delle temporanee riduzioni economiche prima che scadesse il periodo di vigenza dell'accordo. Per il raggiungimento di tali obiettivi nell' ottobre 2018, relativo alla valutazione del semestre “marzo – agosto 2018”, ai dipendenti di Napoli fu erogato un importo una tantum di circa 300 Euro ciascuno, parimenti con comunicazione del 7 ottobre 2019, la resistente aveva comunicato ai propri dipendenti di Napoli il raggiungimento degli obiettivi previsti per il semestre “marzo – agosto 2019”. Avendo dunque raggiunto il sito di Napoli il punto di equilibrio economico per due semestri successivi, la società poteva erogare ai propri dipendenti nell' ottobre del 2019 una ulteriore somma pari a 360 Euro a titolo di una tantum, e poteva altresì far cessare anticipatamente le misure di riduzione dei costi e ripristinare tutti it trattamenti economici e normativi prima sospesi. Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal punto 5 del verbale di accordo del 28 Febbraio 2017, ai dipendenti del sito di Napoli erano stati riconosciuti con cadenza trimestrale buoni Welfare del valore pari ad euro 20,00 mensili per il periodo da aprile 2017 a dicembre 2018 e per i primi due trimestri 2019. Orbene, alla luce di tale ricostruzione, occorre precisare che con le misure previste dall'accordo per la riduzione del costo del lavoro è stato evitato il licenziamento di oltre 800 dipendenti della sede di Napoli, consentendo la ripresa economica del suddetto sito. Orbene, occorre altresì precisare che la contrattazione collettiva sia territoriale che aziendale, può derogare anche in peius le disposizioni del contratto collettivo nazionale, e può altresì disporre in merito alla prevalenza da attribuire ad una clausola del contratto collettivo nazionale o del contratto aziendale, laddove concorrano le due discipline. Per risolvere la questione della concorrenza delle discipline di rango collettivo, occorre analizzare i limiti di efficacia relativi alla natura dei contratti stipulati, poiché il contratto collettivo nazionale di diritto comune ha efficacia nei confronti di tutti gli iscritti, nell'ambito del territorio nazionale, alle organizzazioni stipulanti, mentre il contratto collettivo aziendale ha effetto nei confronti di tutti gli iscritti o non iscritti alle organizzazioni stipulanti, che svolgono l'attività lavorativa all'interno dell'azienda. Come precisato dalla Cassazione, sono fonti paritetiche tutte negoziali privatistiche dunque non esiste tra loro nessuna gerarchia (Cass. Civ. 13544/2008), pertanto troverà applicazione il principio generale di diritto comune, previsto dall'art. 1372 c.c., in materia di successione di più contratti tra le stesse parti, secondo cui prevale l'ultima pattuizione. Pertanto, laddove il contratto aziendale o territoriale sia sopravvenuto rispetto a quello nazionale, nei limiti della sua efficacia soggettiva, può prevedere anche deroghe peggiorative rispetto alle previsioni di quest'ultimo. (Cass. Civ. 19351/2007). Dunque, non trovando applicazione l'art 2077 cod. civ., che prevede una successione tra contratti collettivi e contratti individuali, un contratto collettivo aziendale può disciplinare sia l'entità delle prestazioni previdenziali integrative sia la misura del contributo dovuto, modificandoli in peius, ovvero prevedendo una riduzione dell'entità della prestazione o un aumento della misura del contributo dovuto. Inoltre, occorre evidenziare che l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, all'art. 7, stabilisce che i contratti collettivi aziendali possano prevedere, anche in via sperimentale e temporanea, al verificarsi di situazioni di crisi o per particolari esigenze produttive,
“specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro”. Inoltre, il comma 19, art. 3 del CCNL Telecomunicazioni, rubricato :
“assetti contrattuali”, statuisce che “al fine di sostenere e/o migliorare la competitività dell'impresa e la sua occupazione, possono essere realizzate intese su uno o più istituti disciplinati dal presente CCNL”. Le intese evidenziate dovranno essere adottate di concerto dall'azienda, assistita dalla associazione datoriale di riferimento, dalle rappresentanze sindacali unitarie e dalle organizzazioni sindacali territorialmente competenti, e avranno ad oggetto alcune materie specificatamente elencate, tra cui rilevano: la gestione della prestazione lavorativa, con le relative indennità, l'organizzazione del lavoro e l'articolazione degli orari di lavoro. Tali intese avranno l'obiettivo di gestire e risanare le crisi aziendali nonché di sostenere e migliorare la competitività dell'impresa e di tutelarne i livelli occupazionali. Orbene, l'accordo oggetto della presente disamina è legittimo dal punto di vista formale, attesa la sua sottoscrizione da parte dell'azienda, delle OO. SS e delle RSA. Dal punto di vista sostanziale, analizzando il contenuto dell'accordo, occorre precisare che nelle premesse le parti hanno evidenziato che "le Parti, con il supporto e la vigilanza del Governo e delle altre Istituzioni interessate hanno approfondito, esaminato e discusso gli strumenti e le soluzioni necessarie per scongiurare i licenziamenti sul sito di Napoli, giungendo ad un complesso inscindibile di affidamenti volti all'incremento di competitività, alla gestione della crisi e alla tutela dei livelli occupazionali sul sito” ,mentre, in merito alle finalità riportate al punto 1 dell'accordo stesso, hanno precisato che “Con la presente intesa, le Parti, allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali del sito produttivo di Napoli […] definiscono, in via sperimentale e temporanea, un pacchetto di misure da attuarsi nei confronti del personale ivi impiegato”, riferendosi in modo esplicito all'accordo interconfederale del 28 Giugno 2011. Pertanto, appare legittima la deroga in peius delle condizioni contrattuali, stabilita al punto 3 dell'Accordo: “- il mancato pagamento degli aumenti periodici di anzianità maturati. Invece per i lavoratori che avessero superato, nel singolo mese, una percentuale di collocazione in CIGS superiore al 60% dell'orario di lavoro mensile, tali importi sarebbero stati calcolati e conguagliati nel mese successivo a quello di collocazione in con apposito codice paga;
CP_6
- la sospensione della maturazione degli aumenti periodici di anzianità in corso di maturazione;
- la modifica della base di computo del TFR, con esclusione dalla stessa di trattamenti spettanti a titolo di retribuzione minima contrattuale e di ex indennità di contingenza. “ Le misure evidenziate, con carattere sperimentale e temporaneo, erano, come previsto altresì dal punto n.3 dell'accordo, finalizzate a
“consentire un progressivo e graduale recupero di competitività aziendale tra le parti in attuazione dell'Accordo interconfederale del 28 Giugno 2011”. Inoltre, nel punto 4) dell'accordo era previsto che in tutto il suo periodo di vigenza, la commissione paritetica, formata da rappresentanti dei lavoratori (Rsu), dalle organizzazioni sindacali territoriali e dell'azienda, doveva verificare l'attuazione dell'accordo e l'andamento produttivo ed economico del sito, specificando che “in caso di superamento del “punto di equilibrio” (i.e. valore positivo di margine del sito), le Parti disciplineranno un trattamento una tantum relativo al semestre in osservazione, per redistribuire, al personale in forza, i margini netti realizzati nel periodo sino a compensazione in maniera proporzionale delle ricadute economiche degli interventi di cui all'art. 3”. Il successivo punto 7, prevedeva che ai sacrifici economici dei lavoratori sarebbe seguito l'impegno dell'azienda di “compiere ogni sforzo organizzativo e commerciale funzionale al conseguimento della redditività del sito, allo scopo di conseguire nel più breve tempo possibile il punto di equilibrio economico […] e la piena saturazione della capacità produttiva”. La società resistente, come evidenziato in precedenza, ha rilanciato con azioni concrete il sito di Napoli, consentendo una ripresa della produttività aziendale, con conseguente rientro della crisi. Orbene, alla luce delle suesposte ragioni le censure mossa da parte ricorrente appaiono del tutto infondate. Come precisato dalla Suprema Corte, “Le parti stipulanti i contratti collettivi possono validamente modificare in peius la disciplina pattizia mediante la modifica di un sistema di calcolo della retribuzione o del trattamento di quiescenza con riguardo ad un periodo già trascorso, con l'esclusione del diritto a ripetere somme già corrisposte;
non è ravvisabile il sacrificio di un diritto quesito nell'abolizione di un determinato vantaggio per i lavoratori da parte di un nuovo contratto collettivo che rinnovi la disciplina del rapporto in termini ampi ed apprezzabili complessivamente solo da parte del giudice di merito, la cui interpretazione, se conforme alle regole legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi, è incensurabile in sede di legittimità” (Cassazione Civ. Sez. Lav., n. 1079/1994). Infine, parimenti legittimo appare l'intervento sulla base di calcolo del TFR, poiché, come precisato dal secondo comma dell'art. 2120 del codice civile:“salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua”, ai fini del calcolo TFR, “comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”. La Corte di Cassazione ha più volte precisato che in merito alla determinazione del trattamento di fine rapporto, la base di calcolo, normalmente determinata alla luce del principio della onnicomprensività della retribuzione, previsto dall'art. 2120 cod. civ, può essere derogata dalla contrattazione collettiva, che può porre dei limiti alla stessa base di calcolo, prevedendo anche modalità indirette, purché “ la volontà risulti chiara pur senza l'utilizzazione di formule speciali od espressamente derogatorie” (Cass. Civ. n. 4708/2012). Dunque il censurato accordo è perfettamente legittimo poiché specifica chiaramente che per un periodo limitato di tempo ,la base di computo del TFR sarà modificata, prevedendo in modo espresso l' esclusione dei trattamenti spettanti a titolo di retribuzione minima contrattuale e di ex indennità di contingenza. Infine, occorre precisare che parte ricorrente, avrebbe potuto manifestare il proprio dissenso partecipando al referendum consultivo indetto dalle parti per ottenere il consenso favorevole dei lavoratori della sede di Napoli alla ratifica dell'accordo, tuttavia non ha esprimendolo ha accettato di fatto l'accordo stesso, mostrando e acquiescenza sul contenuto dello stesso e sulla sua validità. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato. Spese compensate integralmente, alla luce della particolarità e complessità della fattispecie.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Spese compensate.
Così deciso in data 28.2.2025 Il Giudice