Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 6545/2023 R.G.;
premesso che, su richiesta delle parti, con ordinanza del 3.12.2024 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 12.3.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Fiorinda Conte
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Di Francia e Mara CP_1
Patricelli - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.4.2023 il ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze di , svolgendo le mansioni di cuoco, presso CP_1
l'Agriturismo “La Vigna di Testa Gennaro” sito in Pozzuoli (Na) alla via Montenuovo Licola Patria n. 129 dal 23.7.2011 al 9.9.2021;
- di aver lavorato 6 giorni alla settimana, con riposo il mercoledì, giorno di chiusura settimanale dell'agriturismo;
- di aver osservato due diverse turnazioni lavorative dal lunedì al venerdì, comunicategli di settimana in settimana, e segnatamente: “una settimana il turno “mattutino”, dalle 09:30 alle 17:00 e la settimana successiva, il turno “serale” dalle 17:00 all'una di notte o, fino
1
- di aver ricevuto una retribuzione settimanale di € 350,00 a settimana, “per un totale di circa € 1.500 al mese”;
- di aver ricevuto la tredicesima mensilità solo fino al dicembre 2019, nella misura di € 850,00;
- di non aver mai ricevuto la quattordicesima mensilità;
- che “in data 26.04.2021 il ricorrente, per problemi personali e di salute, si poneva in malattia”. Sulla base di tali premesse, lamentando di non aver percepito una retribuzione adeguata alla quantità del lavoro svolto, ha concluso chiedendo, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti dal 23.7.2021 al 9.9.2021, la condanna del convenuto al pagamento in proprio favore della somma lorda di € 87.229,48, di cui € 17.989,08 a titolo di trattamento di fine rapporto, come da conteggio allegato al ricorso, vinte le spese di lite, con attribuzione.
All'udienza di discussione del 14.12.2024, espletato il libero interrogatorio del ricorrente, è stata ammessa la prova testimoniale indicata in ricorso, nonché l'interrogatorio formale pure chiesto in quest'ultimo, e contestualmente l'istante è stato autorizzato a depositare le dichiarazioni Unilav e l'ultima CU.
In data 4.3.2024 si è costituito tardivamente che, contestando il CP_1 fondamento della domanda, ed eccependo la prescrizione in relazione al periodo lavorativo dal 23.07.2011 al 22.09.2014, ha concluso per il rigetto del ricorso.
In particolare ha dedotto:
- l'insussistenza di un unico rapporto di lavoro;
- che, “infatti, nel modello C2/storico depositato dal ricorrente risultano due distinti rapporti lavorativi”, e segnatamente dal 23.07.2011 al 22.09.2014 e dal 04.05.2015 al
09.09.2021;
- che anche nella CU 2022 depositata dall'istante, è indicata quale data di inizio del rapporto lavorativo il 4.5.2015;
- che la ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente ha come unico scopo quello di sfuggire alla prescrizione;
- che, diversamente da quanto allegato in ricorso, il ricorrente “prestava la propria attività lavorativa per quattro ore giornaliere, alternandosi con l'altro cuoco presente in azienda sig. e con lo stesso titolare ”, Controparte_2 CP_1
- che, “peraltro, l'affluenza della clientela era di sovente limitata ai giorni di sabato e domenica”;
- che, dal mese di marzo 2020 al mese di maggio 2020 l'attività di ricezione dell'Agriturismo La Vigna è stata sospesa a causa della pandemia Covid 19;
- che, inoltre, dal mese di ottobre 2020 e fino al mese di giugno 2021 il ricorrente è stato posto in Cassa Integrazione Guadagni con pagamento diretto da parte dell' ; CP_3
- che le parti hanno sottoscritto due verbali di conciliazione in sede sindacale, e segnatamente:
• il primo, in data 30.05.2017, avente ad oggetto i periodi lavorativi intercorrenti tra il 23.07.2011 e il 22.09.2014 e tra il 04.05.2015 e il 30.05.2017;
• il secondo, in data 21.03.2019, avente ad oggetto il periodo lavorativo intercorrente tra il 04.05.2015 e il 21.03.2019;
- che, “in data 27.12.2019 ed in data 21.12.2020, il sig. riceveva dal sig. Parte_1
rispettivamente la somma di Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) con CP_1 bonifico bancario e la somma in contanti di Euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di
2 tredicesima mensilità per l'anno 2019 e per l'anno 2020, come copia bonifico bancario e quietanza di pagamento sottoscritta (cfr. all.n.7)”;
- che, inoltre, il ricorrente ha percepito acconti a titolo di T.F.R. “pari ad Euro 500,00 in data 10.11.2020 ed Euro 500,00 in data 16.02.2021, come da copia bonifici bancari che si producono (cfr. all.8)”;
- la sussistenza di una vertenza giudiziaria tra il ricorrente ed il cugino del resistente, avente ad oggetto il mancato pagamento dei canoni di locazione da parte del primo in favore del secondo.
Rinviata la causa, su richiesta delle parti, al fine di consentire alle stesse di tentare di trovare un accordo transattivo, acquisite ai sensi dell'art. 421 c.p.c. (cfr. verbale di udienza del
4.4.2024) la lettera di licenziamento del 3.9.2014, la lettera di assunzione del 3.5.2015 e le stampe del “cassetto previdenziale” prodotte dal resistente (cfr. doc.ti nn. 1, 2 e 3), espletato l'interrogatorio formale di quest'ultimo, nonché l'ulteriore libero interrogatorio del ricorrente, escussi solo tre dei testimoni indicati in ricorso, stante la rinuncia attorea relativa agli altri (cfr. verbale di udienza del 3.12.2024), su richiesta delle parti la causa è stata rinviata per discussione con termine per note.
***
La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
Deve premettersi:
- che è pacifico, in quanto dedotto in memoria difensiva, oltre che risultante dal “modello C2/storico” del Centro per l'Impiego di Pozzuoli prodotto dal ricorrente, che lo stesso ha lavorato alle dipendenze del convenuto quantomeno dal 23.7.2011 al 22.9.2014 a tempo pieno e dal 4.5.2015 al 9.9.2021 a tempo parziale per 24 ore settimanali;
- che dal contratto di assunzione del 3.5.2015 emerge che al rapporto le parti hanno applicato il CCNL OTI/OTD AGRICOLTURA;
- che è pacifico, per essere stato dedotto in ricorso e non contestato in memoria difensiva, che il ricorrente ha svolto le mansioni di cuoco;
- che non è plausibile che il ricorrente abbia espletato la prestazione, e dunque abbia anche svolto lavoro straordinario, nel periodo dal marzo al maggio 2020 in cui notoriamente, in ragione del c.d. “lockdown”, ogni attività che non rientrava (come certamente l'Agriturismo in questione) tra quelle consentite è stata vietata.
Sempre in via preliminare, si rileva che, benché il convenuto si sia costituito tardivamente in giudizio, e pertanto, sia decaduto da ogni mezzo di prova, compreso quella documentale, ritiene il Tribunale di dover acquisire i verbali di conciliazione sindacale del 30.5.2017 e
21.3.2019 allegati in memoria difensiva e depositati unitamente alla stessa, in quanto costituenti prove indispensabili ai fini della decisione della causa.
Al riguardo si richiama per relationem la sentenza n. 10790/2016 nella quale le SSUU della
Corte di Cassazione - nell'esaminare l'art. 345, comma 3, c.p.c. nella formulazione previgente alla novella di cui all'art. 54, comma 1, lett. b) del D.L. n. 83/2012 convertito in legge n. 134 del 2012, il cui testo corrisponde all'art. 437, comma 2, c.p.c. attualmente in vigore - hanno affermato che il giudice di appello, e dunque, deve ritenersi, a maggior ragione quello di primo grado, possono acquisire un documento che costituisce prova
3 indispensabile “a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”.
Ed invero:
- con il verbale di conciliazione sottoscritto il 30.5.2017, il ricorrente, nell'accettare la somma di € 5.843,42 ha espressamente dichiarato “di non aver, di conseguenza, null'altro a pretendere da LA VIGNA DI TESTA GENNARO per nessun titolo ragione, ragione o causa …”, nonché rinunciato “a qualsiasi ulteriore azione …” in relazione ai rapporti di lavoro intercorsi tra le parti indicati nel verbale di conciliazione medesimo, e segnatamente dal 23.7.2011 al 22.9.2014 e dal 4.5.2021 al 30.5.2017;
- con il verbale di conciliazione sottoscritto il 21.3.2019, il ricorrente, nell'accettare la somma di € 1.500,00 ha espressamente dichiarato “di non avere, di conseguenza, null'altro a pretendere da LA VIGNA DI TESTA GENNARO per nessun titolo ragione, ragione o causa …”, nonché rinunciato “a qualsiasi ulteriore azione …” in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti indicato nel verbale di conciliazione medesimo,
e segnatamente dal 4.5.2015 al 21.3.2019.
In sostanza, limitatamente ai crediti vantati in relazione ai periodi dal 23.7.2011 al 22.9.2014
e dal 4.5.2021 al 21.3.2019, in ragione di tali verbali di conciliazione la domanda attorea deve essere rigettata senza necessità di esaminare le ulteriori questioni proposte.
Conseguentemente, i principali residuali nodi della controversia attengono:
- alla sussistenza o meno di un unico rapporto di lavoro dal 23.7.2011 al 9.9.2021 e, dunque anche nel periodo dal 23.9.2014 al 3.5.2021;
- alla quantità di lavoro svolto.
Orbene, dall'istruttoria orale espletata non è emersa la prova che il ricorrente ha svolto la prestazione senza soluzione di continuità dal 23.7.2011 al 9.9.2021, dunque anche nel periodo dal 23.9.2014 al 3.5.2015, nonché della quantità del lavoro dallo stesso espletato.
Tutti i testimoni escussi, infatti, nulla di specifico e concreto hanno potuto riferire sia in relazione al periodo, sia con riferimento all'orario di lavoro osservato, essendosi recati presso l'agriturismo in questione in modo occasionale e comunque non essendo stati presenti presso lo stesso nell'intero arco orario lavorativo dedotto in ricorso.
Di alcune delle circostanze raccontate, peraltro, i testimoni sono venuti a conoscenza solo de relato per averle agli stessi riferite il ricorrente stesso.
Quanto, poi, alla circostanza per la quale il testimone , suocero del Testimone_1 ricorrente, avrebbe accompagnato quest'ultimo presso l'agriturismo del convenuto intorno alle 9.00-9.30, e lo sarebbe andato a riprendere in alcuni casi intorno alle 17.00, in altri
4 intorno alle 23.30-mezzanotte, il tutto per “una trentina di volte”, si rileva che quanto riferito non prova l'orario in cui il ricorrente ha reso la prestazione.
Ciò assorbe ogni questione in merito all'attendibilità delle relative dichiarazioni.
Lo stesso dicasi per quanto riferito un merito a tali accompagnamenti dal testimone
. Testimone_2
In particolare il testimone , ha dichiarato: Testimone_1
A.D.R.: “conosco . È il marito di mia FI”. Parte_1
A.D.R.: “conosco . Sono due , e . CP_1 CP_1 CP_1 CP_4 CP_4 è quello che comanda. È il proprietario”. D: “comanda cosa? è il proprietario di cosa?”. R: “era il proprietario del Ristorante dove lavorava ”. Parte_1
A.D.R.: “conosco perché era uno dei proprietari del Ristorante dove CP_1 lavorava mio genero . Tale ristorante si trova a Licola e si chiama “La Parte_1 Vigna”. Non ricordo l'indirizzo di tale ristorante, ma si trova prima del Parco Azzurro, venendo da Pozzuoli”.
A.D.R.: “io ci sono stato in questo ristorante. Ci sono andato a mangiare molte volte, circa cinque o sei o sette volte. Inoltre accompagnavo lì mio genero e lo andavo a riprendere quando lui aveva problemi con la macchina. Ciò è accaduto circa una trentina di volte in dieci anni. Ciò l'ho fatto con la mia macchina”.
A.D.R.: “il periodo in cui ho accompagnato e sono andato a riprendere mio genero al predetto ristorante è dal 2011 quando ha iniziato a lavorare, al 2021, anno in cui ha smesso di lavorare in tale ristorante”. D: “c'è qualcosa che l'aiuta a ricordare che suo genero ha iniziato a lavorare in questo ristorante nel 2011 e ha terminato nel 2021?”. R: “lo ricordo perché mio genero e mia FI nel 2011 – 2012 vivevano a casa mia. Inoltre nel 2021-2022 sono tornati a vivere a casa mia. È un paio di anni che stanno con me”.
A.D.R.: “le volte che ho accompagnato mio genero al ristorante l'ho lasciato lì intorno alle 9.00-9.30. Questo era l'orario in cui iniziava a lavorare quando faceva il turno di mattina. Poi lo andavo a riprendere intorno alle 17.00”.
A.D.R.: “l'ho accompagnato al ristorante anche quando faceva il turno di pomeriggio. In tal caso l'ho lasciato lì alle 17.00. Al ritorno lui mi chiamava quando aveva finito. Sono andato a riprenderlo a seconda dei casi alle 23.30, o mezzanotte circa”.
A.D.R.: “in tale ristorante mio genero lavorava come cuoco. So questo perché ho visto che lavorava come cuoco quando sono andato a mangiare in tale ristorante e qualche volta quando l'ho accompagnato. La cucina si trova all'ingresso e da fuori si vede dentro la cucina perché la porta era aperta”.
A.D.R.: “quando l'ho accompagnato al ristorante, a volte lo lasciavo e me ne andavo. Altre volte ci prendevamo un caffè, io e mio genero, e poi me ne andavo”.
A.D.R.: “mio genero ha lavorato senza interruzione dal 2011 al 2021 in Parte_1 tale ristorante. Poi durante il lockdown dovuto al Covid, cioè il periodo non si poteva uscire di casa, lui si è ammalato di Covid e non è più andato a lavorare fino al 2021. Non ricordo il mese in cui ha smesso di lavorare”.
A.D.R.: “in cucina c'era mio genero e altre due o tre persone, che non ricordo. Erano tutti uomini”.
A.D.R.: “sono andato a mangiare in tale ristorante in vari giorni della settimana. Ricordo in particolare il 20 dicembre, non ricordo l'anno, giorno del compleanno di mia moglie.
5 Ricordo anche una volta che era il giorno di Pasquetta, ma non ricordo l'anno”. A.D.R.: “mio genero smise di lavorare perché non veniva più pagato”. A.D.R.: “sono in pensione dal luglio 2019. Da quando avevo 16 fino a quando sono andato in pensione ho lavorato presso le vasche di depurazione a Cuma e, negli ultimi sette anni, presso il depuratore di Acerra. Da sempre ho lavorato sulla base di turni. Lavoravo per due giorni di mattina dalle 7.00 alle 14.00, poi due giorni di pomeriggio dalle 14.00 alle 21,00, poi due giorni di notte della 21.00 alle 7.00. e poi facevo quattro giorni di riposo”.
Il testimone , poi, ha riferito: Testimone_3
A.D.R.: “conosco perché è il marito di mia cugina . Inoltre Parte_1 Persona_1 tanti anni fa, una quindicina di anni, fa abbiamo lavorato insieme in un ristorante che si chiamava . Io sono cameriere di ristorante”. Parte_2
A.D.R.: “non ricordo il periodo in cui ho lavorato presso il ristorante , neppure Parte_2
l'anno. Ci lavorai per un annetto”. A.D.R.: “successivamente ha lavorato per vari ristoranti, anche come extra. Ancora ora lavoro come extra”. A.D.R.: “non so per quali altri ristoranti ha lavorato dopo aver lasciato il Parte_1 ristorante ”. Parte_2
A.D.R.: “ricordo che ha lavorato per il ristorante “la Vigna”. So questo perché ne avevamo parlato e anche perché qualche volta ci sono andato a mangiare. Qualche volta Pt_1 mi ha chiamato per lavorare come extra in tale ristorante, ma io non ci sono mai
[...] andato perché avevo altri lavori”.
A.D.R.: “sono andato a mangiare in tale ristorante La Vigna circa tre o quattro volte, non ricordo gli anni. Ci sono andato di domenica a pranzo”.
A.D.R.: “questo ristorante si trovava a Licola, lungo la discesa che venendo da Pozzuoli porta al Parco Azzurro”.
A.D.R.: “questo ristorante ha due salette interne e uno spazio fuori grande con un gazebo”.
A.D.R.: ha lavorato in questo ristorante La Vigna per una decina d'anni Parte_1 fino al 2021”. D. “c'è qualcosa che l'aiuta a ricordare che ha lavorato fino al 2021?” R.: “no, trovandosi a parlare con lui ho saputo che aveva avuto problemi con il datore di lavoro, problemi di pagamenti durante il lockdown che ora non ricordo”.
A.D.R.: “ricordo che il ha lavorato in questo ristorante per circa dieci anni perché Pt_1 mi sono trovato a parlare con lui, anche perché facciamo lo stesso lavoro”.
A.D.R.: “lui era un cuoco. Ha lavorato come cuoco presso il ristorante La Vigna. So questo perché ci conosciamo e perché quando sono andato a mangiare in tale ristorante l'ho visto che usciva dalla cucina e mi veniva a salutare”.
Il testimone , infine, ha dichiarato: Testimone_2 A.D.R.: “conosco la persona qui presente in aula. È mio fratello. Si chiama Pt_1
”.
[...] A.D.R.: “mio fratello attualmente sta lavorando. Non ricordo dove sta lavorando. Pt_1 Non so che lavoro sta facendo”. A.D.R.: “in passato mio fratello ha lavorato presso il ristorante La Vigna che si Pt_1 trovava a Pozzuoli vicino al parco Azzurro. Io ci sono stato come cliente in occasione delle
6 ricorrenze, come Pasqua e Pasquetta. In tali casi siamo andati due giorni di fila sempre in questo ristorante. Ero con la famiglia, cioè con i miei genitori”.
A.D.R.: “in tale ristorante ci sono andato anche con gli amici, poche volte. Un paio di volte all'anno”.
A.D.R.: “mio fratello ha lavorato in questo ristorante per dieci anni. Dal 2011, per la precisione dal mese di luglio, fino al settembre 2021”. D.: “c'è qualcosa che l'aiuta a collocare nel tempo quanto riferito?”. CP_
A.D.R.: “perché io lavoro anche nell'ambito della ristorazione. Io sono un dipendente dal 2011, ma lavoro anche come cameriere nei fine settimana. Mi ricordo che era estate quando andò a lavorare nel ristorante la Vigna e mi chiese se ero disponibile a Pt_1 dargli una mano in sala il sabato e la domenica. Ricordo che era il 2011 perché nel 2011 io ripresi a lavorare per la ristorazione. Ciò in quanto nel 2010, quando ho iniziato a lavorare CP_ per l' avevo un contratto iniziale per sei ore al giorno, poi diminuite a quattro ore al giorno nel 2011. Pertanto avevo bisogno di fare un altro lavoro”.
A.D.R.: “ricordo che mio fratello ha lavorato per dieci anni perché noi ci parliamo. Inoltre
è successo che, avendo una macchina non nuova, capitava che dovevo Pt_1 accompagnarlo al lavoro”.
A.D.R.: “ora non lo accompagno più perché non me lo ha più chiesto”.
A.D.R.: “ho accompagnato mio fratello al Ristorante La Vigna un paio di volte all'anno. A volte l'ho accompagnato la mattina intorno alle 9.30, altre volte alle 16.30-17.00”.
A.D.R.: “non so se mio fratello ha lavorato senza interruzione nei suindicati dieci Pt_1 anni. So quello che mi raccontava. Ricordo che più volte io lo ho aiutato a presentare CP_ all' la domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola. Quindi per fare questa domanda il rapporto di lavoro con il Ristorante doveva essere stato interrotto”.
A.D.R.: “non so dire se di fatto mio fratello effettivamente per i periodi in cui ha percepito l'indennità di disoccupazione non ha lavorato per il suindicato Ristorante”.
A.D.R.: “non ho mai lavorato come cameriere nel Ristorante La Vigna. Ciò in quanto quando mio fratello me lo chiese, io ero già impegnato altrove”.
A.D.R.: “in tale Ristorante La Vigna mio fratello ha lavorato come cuoco. So Pt_1 questo perché quando sono andato a mangiare in tale ristorante mio fratello è uscito dalla cucina per consigliarci cosa ordinare”.
A.D.R.: “sulla base degli orari in cui ho accompagnato mio fratello al lavoro, Pt_1 posso dire che il suo orario di lavoro era dalle 9.30 alle 17.00. Da quello che mio aveva raccontato, o il sabato, o la domenica, lui lavorava dalle 9.30 alla chiusura dopo la cena.
Non ricordo se lui aveva qualche giorno di riposo durante la settimana. Faccio presente che
a volte lui ha lavorato, invece che dalle 9.30 alle 17.00, dalle 17.00 alla chiusura dopo cena.
Non conosco l'orario di chiusura in quanto alla chiusura non sono mai andato a prenderlo”.
Appurata la sussistenza tra le parti di due distinti rapporti di lavoro dal 23.07.2011 al
22.09.2014 e dal 04.05.2015 al 09.09.2021, e tenuto conto dei suindicati verbali di conciliazione del 30.5.2017 e del 21.3.2019, rimane da esaminare la sussistenza o meno dei diritti di credito vantati dal ricorrente limitatamente al periodo dal 22.3.2019 al 9.9.2021.
Al riguardo, in primo luogo si osserva che (a parte quanto già evidenziato in relazione al periodo dal marzo al maggio 2020 in cui notoriamente vi è stato c.d. “lockdown” dovuto alla pandemia da Covid 19), non avendo l'istante provato, come innanzi esposto, la quantità del
7 lavoro svolto, nulla può essergli riconosciuto a titolo di retribuzione per lavoro supplementare e straordinario.
Deve, inoltre, evidenziarsi che il ricorrente ha depositato un conteggio elaborato in ragione di quanto previsto dal “CCNL PUBBLICI ESERCIZI MINORI - CONFCOMMERCIO”, diverso da quello CCNL OTI/OTD AGRICOLTURA applicato dal convenuto senza dedurre alcunché:
- a fondamento di tale diverso CCNL implicitamente ritenuto applicabile;
- in relazione al livello di inquadramento prescelto al fine di individuare la retribuzione spettante.
Egli, inoltre, non ha allegato di aver ricevuto una retribuzione “ordinaria” inferiore a quella spettante.
Il , piuttosto, si è limitato a dedurre di non aver percepito: Pt_1
- l'indennità per malattia in relazione al periodo dal 26.4.2021 al 9.9.2021;
- la 14^ mensilità;
- la 13^ mensilità relativa agli anni 2020 e 2021;
- il trattamento di fine rapporto.
Orbene, certamente nulla può essere riconosciuto all'istante a titolo di “indennità per malattia”, non avendo lo stesso provato, e prima ancora allegato, di aver a suo tempo inviato al resistente il relativo certificato medico.
Allo stesso, invece, spettano la 13^ ed il TFR, in quanto dovuti per legge, nonché la 14^ mensilità, visto che, risultando quest'ultima tra gli emolumenti presenti nelle buste paga in atti, deve presumersi la stessa sia stata prevista dal suindicato CCNL applicato al rapporto.
In merito al quantum, dovendosi avere riguardo al CCNL indicato nella lettera di assunzione,
e non avendo il ricorrente allegato le relative tabelle retributive, deve tenersi conto della retribuzione mensile spettante come indicata nelle buste paga in atti.
In relazione al TFR, inoltre, maturando lo stesso solo alla cessazione del rapporto di lavoro, esso deve essere quantificato facendo riferimento al rapporto di lavoro non interamente coperto dalle suindicate conciliazioni, e dunque a quello dal 4.5.2015 al 9.9.2021.
Pertanto, quanto alle mensilità aggiuntive, esse ammontano:
- 14^ 2019: € 820,09
- 14^ 2020: € 820,09 (come peraltro indicato nella relativa busta paga in atti)
- 13^ 2020: € 820,09
- 14^ 2021: € 820,09
- 13^ 2021: € 820,09
- Ratei 14^ 2022 (maturati al 9.9.2021): € 68,34
Quanto al TFR, in assenza di prova della retribuzione dovuta per l'intero rapporto di lavoro dal 4.5.2015 al 9.9.2021, deve presumersi che esso sia pari all'importo indicato nella CU
8 2022 (relativa all'anno 2021) depositata dal ricorrente su autorizzazione del Tribunale l'11.1.2024, e segnatamente ad € 4.974,52.
In relazione alle suindicate somme si rileva che:
- il resistente ha depositato quietanza, datata 21.12.2020, della somma di € 500,00 ricevuta in contanti a titolo di 13^ mensilità anno 2020 (cfr. doc. n. 7)”; quietanza di pagamento che viene acquisita quale prova indispensabile in ragione di quanto statuito dalla suindicata sentenza delle SSUU della Suprema Corte n. 10790/2016;
- all'udienza del 12.9.2024 il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto a titolo di TFR il complessivo importo di € 2.500,00 (“è vero ho ricevuto dal signor due CP_1 bonifici bancari di € 500 ciascuno, a titolo di TFR, uno a novembre 2020 e uno a febbraio 2021 … inoltre a titolo di TFR ho ricevuto anche un assegno bancario di € 1.500,00 ora non ricordo se nel 2018 o se nel 2019”).
Pertanto, a fronte della deduzione attorea di non aver ricevuto i suindicati emolumenti, non avendo il datore di lavoro, sul quale grava il relativo onere probatorio, fornito prova dell'integrale pagamento degli stessi, al ricorrente devono essere riconosciute le suindicate somme a titolo di mensilità aggiuntive, ad eccezione di quella relativa alla 13^ 2020 che viene quantificata in € 320,09 (€ 820,09 - € 500,00 già erogati), nonché l'importo di €
2.474,52 (€ 4.974,52 - € 2.500,00 già erogati) a titolo di trattamento di fine rapporto;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Quanto, infine, alle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, le stesse vengono compensate nella misura di cinque sesti. Il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) condanna a pagare in favore di le seguenti CP_1 Parte_1 somme:
- € 820,09 a titolo di 14^ 2019
- € 820,09 a titolo di 14^ 2020
- € 320,09 a titolo di 13^ 2020
- € 820,09 a titolo di 14^ 2021
- € 820,09 a titolo di 13^ 2021
- € 68,34 a titolo di ratei 14^ 2022
- € 2.474,52 a titolo di trattamento di fine rapporto il tutto oltre interessi legali su tali importi annualmente rivalutati dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite nella misura di cinque sesti e condanna a CP_1 pagare in favore di il residuo;
residuo che liquida in € 890,00, oltre Iva Parte_1
e Cpa come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, con
9 attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 13.3.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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