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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/09/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1477/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito all'udienza del 18.09.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1477/2025 R.G., avente ad oggetto: “somministrazione di manodopera”;
PROMOSSO DA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv. Parte_1
Corrado Martelli e Cinzia Urzì Brancati;
- RICORRENTE -
contro in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv. Carmelo Nari e Nicolò Vella;
, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e CP_2 difesa, per procura in atti, dall'avv. Maria Colosimo e Gabriele Emilio Oliveri;
, in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dagli avv. Maria
Antonietta Piras e Alessandro Doa;
- RESISTENTI-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.- Con ricorso depositato in data 18.03.2025, esponeva: che era stato Parte_1 assunto, ai sensi del CCNL FISE ASSOAMBIENTE, con la mansione di operatore di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti / manutentore, con contratto a tempo determinato, part – time, liv. 2°, dal 2.12.2022 e fino al 10.06.2023 dall'Agenzia Interinale
TEMPORARY SPA e somministrato, a favore della , che a sua volta Controparte_4 lo adibiva esclusivamente all'appalto allora in atto con che alla scadenza del detto CP_5 contratto, dall'11.06.2023 e fino al 30.03.2024, veniva assunto direttamente dalla CP_4
, con contratto a tempo determinato ed adibito, ancora una volta, come CP_4 manodopera, all'appalto in corso intercorrente con con gli stessi compiti e CP_5 mansioni, precedentemente svolti;
successivamente dal 02.04.2024 e fino al 31.07.2024, veniva assunto da , che era subentrata nell'appalto alla CP_2 Controparte_4 con un contratto di lavoro a tempo determinato, con la qualifica di Operaio ed inquadrato al livello 4 del “CCNL per gli addetti alle cooperative e micro/piccole e medie imprese operanti nel settore servizi e attività affini al sistema di rappresentanza For Italy UGL”, con la mansione di “Operatore di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti
/Manutentore” e veniva fornito ancora una volta a con le medesime mansioni CP_5 precedentemente svolte;
che al termine del contratto a tempo determinato, con pec del
27.11.2024, lo stesso impugnava il contratto intercorso con per violazione di CP_2 legge e nullità dell'apposizione del termine, chiedendo la conversione del rapporto a tempo indeterminato, chiedendo, altresì, che venisse dichiarata in danno della la CP_5 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, in favore dello stesso, previa declaratoria della fornitura illecita di manodopera da parte della e, previa inefficacia, se necessario, del contratto di appalto, intervenuto tra CP_2
e riguardo alla posizione lavorativa dello stesso;
che in sostanza, CP_2 CP_5 mediante strumentali assunzioni, lo stesso aveva sempre formalmente lavorato nei suddetti periodi per i vari datori di lavoro, e da ultimo con ma di fatto aveva prestato CP_2 lavoro alle dipendenze di ricevendo da quest'ultima disposizioni, ordini di servizio,
CP_5 autorizzazioni, permessi, svolgendo le stesse mansioni dei dipendenti di prestando
CP_5 lavoro all'interno dell'area di raccolta di Pace, per 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, secondo i turni assegnatigli da firmando un foglio di presenze detenuto dai
CP_5 sorveglianti di che infatti lo stesso prendeva direttamente servizio presso l'ex
CP_5 inceneritore di Pace, senza passare dagli uffici della , dove veniva adibito dal CP_2 responsabile di al nastro trasportatore dove selezionava i vari rifiuti e ciò faceva
CP_5 insieme ai dipendenti di avendo come superiore gerarchico un dipendente di
CP_5
che era l'unico punto di riferimento dello stesso ed al quale quest'ultimo doveva CP_5
2 rivolgersi, insieme a tutti i lavoratori della squadra per eventuali esigenze, insorte difficoltà, spiegazioni o, direttive, nell'assoluta assenza di etero direzione da parte della ditta appaltatrice tramite eventuali coordinatori di , che si limitava a predisporre le CP_2 buste paga e le ferie, queste ultime secondo indicazione di che in realtà, fra l'altro, CP_5 nessun rischio d'impresa era stato posto a carico dell'appaltatore, utilizzando lo stesso macchinari e attrezzature di proprietà di né la aveva apportato un CP_5 CP_2 autonomo e diverso processo organizzativo o un know how;
che in tal senso, con sentenza n. 3280 del 09.02.2025: “ritenuto imprescindibile ai fini della configurabilità dell'appalto lecito che sia l'appaltatore stesso ad organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale;
si configura un'interpretazione illecita ogni qualvolta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa rimanendo eventualmente in capo al medesimo quale datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quale retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione ella continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”; che nel caso in oggetto l'appaltatore non aveva mai esercitato sullo stesso un potere direttivo in senso effettivo se non meramente formale (configurandosi, quindi, una intermediazione illecita di manodopera), mettendo a disposizione del committente la prestazione lavorativa del ricorrente;
sotto altro profilo, la scadenza del termine finale apposto al contratto individuale di lavoro del 29.03.2024 di con lo stesso alla data del CP_2
31.07.2024, aveva determinato la cessazione del sottostante rapporto di lavoro tra gli stessi, per cui, l'utilizzazione dello stesso fino a tale data si era svolta al di fuori dello schema legale del contratto di appalto, venendo a configurare un nuovo ed autonomo rapporto di lavoro di quest'ultimo direttamente con oppure una vera e propria CP_5 somministrazione irregolare ex art. 27 del D.Lgs n. 276/2003; poiché alla data del
31.07.2024 lo stesso doveva essere considerato un lavoratore dipendente di per CP_5 effetto della illecita utilizzazione della sua prestazione lavorativa da parte di quest'ultima società, l'allontanamento in modo verbale dal posto di lavoro, si configurava come un licenziamento nullo, illegittimo e/o inefficace, perché privo di forma scritta e, subordinatamente, perché carente di giusta causa e/o giustificato motivo.
Tanto premesso chiedeva: “1)Ritenere e dichiarare che il Sig. a seguito della Pt_1 illecita fornitura di manodopera ha lavorato alle dipendenze della dal 02.12.2022 o CP_5 da quella data che il Tribunale riterrà di giustizia, e ciò al fine di acquisire titoli per future assunzioni da parte di 2) Accertare e dichiarare che l'adibizione del Sig. CP_5 Pt_1
3 al contratto di appalto intervenuto tra e Controparte_2 Controparte_1
, costituisce una illecita fornitura di manodopera e, conseguentemente, ai
[...] sensi dell'art. 27, D. Lgs. n. 276/2003, ritenere e dichiarare costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, tra il ricorrente e a partire dal CP_5
02.12.2022 (o da quella diversa data ritenuta di giustizia), con diritto del ricorrente, previa dichiarazione di irregolarità dell'appalto perché non genuino, ad essere assunto direttamente da , inquadrato e retribuito come Controparte_1 operatore di liv. 4, ai sensi del CCNL di Categoria, condannando al pagamento a CP_5 titolo risarcitorio di una somma rapportata alle retribuzioni mensili dal momento della costituzione del rapporto fino alla effettiva assunzione;
3) Costituito ope legis il rapporto di lavoro tra e il ricorrente, ritenere e dichiarare nullo, illegittimo, inefficace, il fine CP_5 rapporto – fine prestazione, perché mai intimato, perché carente di forma scritta, perché in violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, perché immotivato, perché carente di giusta causa, giustificato motivo e, quindi, ordinare la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro presso con le conseguenze economiche di cui all'art. 18 dello CP_5
Statuto dei Lavoratori, e ordinando la costituzione del rapporto di lavoro come avanti dedotta. 4) In subordine, ove non si dovesse ritenere applicabile l'art.18 dello St. dei Lav., ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al ripristino da parte di del rapporto di CP_5 lavoro senza soluzione di continuità, fin dal momento dell'allontanamento dal posto di lavoro e con il risarcimento del danno in favore del ricorrente commisurato alle retribuzioni maturate e maturande fino all'effettiva riammissione nel posto di lavoro, da parte di 5) Ancora in via subordinata, ove non dovesse riconoscersi il diritto del CP_5 ricorrente ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato alle dipendenze di si chiede di Controparte_1 condannare, in via solidale e , in persona dei rispettivi legali CP_2 CP_6 rappresentanti p.t., al risarcimento del danno in favore del ricorrente con la corresponsione di un'indennità commisurata pari a n. 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per illecita interposizione e utilizzazione di manodopera, condannando altresì a CP_5 corrispondere al ricorrente tutte le differenze retributive dovute fra quanto percepito dalla e quanto dovuto da quale suo effettivo dipendente, da determinarsi a CP_2 CP_5 mezzo di espletanda CTU. 6) Ritenere e dichiarare, che il rapporto di lavoro instaurato fra il ricorrente e , si è convertito, “ope legis”, in contratto di lavoro a tempo CP_2 indeterminato, per nullità del contratto a tempo determinato, trattandosi in sostanza di una somministrazione illecita di manodopera, condannando , alla conversione CP_2 del rapporto a tempo indeterminato. (o, comunque, al risarcimento dei danni per irregolare
4 costituzione del fittizio rapporto di lavoro, da considerarsi come fornitura illecita e somministrazione irregolare di manodopera). 7) In ogni caso, ritenere e dichiarare l'allontanamento del lavoratore dalla avvenuto in modo verbale dal posto di CP_2 lavoro, e, conseguentemente ritenere e dichiarare l'avvenuto licenziamento orale del dipendente affetto da nullità, illegittimità e/o inefficacia, perché privo di forma scritta e, subordinatamente, perché carente di giusta causa e/o giustificato motivo e, 8) Comunque, ritenere e dichiarare l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo alla società utilizzatrice per nullità e illiceità del CP_2 contratto di lavoro, per avere di fatto il Sig. prestato attività lavorativa, sine Pt_1 titulo”. Con vittoria di spese e compensi.
2.- I convenuti resistevano alla pretesa.
3.- Veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti.
4.- In data 8 settembre 2025 il ricorrente depositava rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., con contestuale nota di accompagnamento nella quale rappresentava di essere risultato idoneo in esito a partecipazione a selezione pubblica, e di essere in attesa di essere chiamato per l'assunzione a tempo indeterminato. Conseguentemente dichiarava di non avere più interesse ad agire giudizialmente nei confronti delle parti resistenti e che intendeva rinunciare all'azione proposta.
5.- All'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti e decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
-----------------------
6.- Va rilevato che la rinuncia agli atti del ricorrente, non essendo stata espressamente accettata da tutti i resistenti personalmente non integra i presupposti dell'art. 306 c.p.c.
7. Stante in ogni caso il sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla decisione del giudizio, così come precisato all'udienza odierna, va dichiarata cessata la materia del contendere.
8.- Tenuto conto del contegno processuale del ricorrente, che preso atto di avere ottenuto un nuovo impiego, ha rinunciato all'azione, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese.
Messina, 18.09.2025
5 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito all'udienza del 18.09.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1477/2025 R.G., avente ad oggetto: “somministrazione di manodopera”;
PROMOSSO DA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv. Parte_1
Corrado Martelli e Cinzia Urzì Brancati;
- RICORRENTE -
contro in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv. Carmelo Nari e Nicolò Vella;
, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e CP_2 difesa, per procura in atti, dall'avv. Maria Colosimo e Gabriele Emilio Oliveri;
, in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dagli avv. Maria
Antonietta Piras e Alessandro Doa;
- RESISTENTI-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.- Con ricorso depositato in data 18.03.2025, esponeva: che era stato Parte_1 assunto, ai sensi del CCNL FISE ASSOAMBIENTE, con la mansione di operatore di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti / manutentore, con contratto a tempo determinato, part – time, liv. 2°, dal 2.12.2022 e fino al 10.06.2023 dall'Agenzia Interinale
TEMPORARY SPA e somministrato, a favore della , che a sua volta Controparte_4 lo adibiva esclusivamente all'appalto allora in atto con che alla scadenza del detto CP_5 contratto, dall'11.06.2023 e fino al 30.03.2024, veniva assunto direttamente dalla CP_4
, con contratto a tempo determinato ed adibito, ancora una volta, come CP_4 manodopera, all'appalto in corso intercorrente con con gli stessi compiti e CP_5 mansioni, precedentemente svolti;
successivamente dal 02.04.2024 e fino al 31.07.2024, veniva assunto da , che era subentrata nell'appalto alla CP_2 Controparte_4 con un contratto di lavoro a tempo determinato, con la qualifica di Operaio ed inquadrato al livello 4 del “CCNL per gli addetti alle cooperative e micro/piccole e medie imprese operanti nel settore servizi e attività affini al sistema di rappresentanza For Italy UGL”, con la mansione di “Operatore di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti
/Manutentore” e veniva fornito ancora una volta a con le medesime mansioni CP_5 precedentemente svolte;
che al termine del contratto a tempo determinato, con pec del
27.11.2024, lo stesso impugnava il contratto intercorso con per violazione di CP_2 legge e nullità dell'apposizione del termine, chiedendo la conversione del rapporto a tempo indeterminato, chiedendo, altresì, che venisse dichiarata in danno della la CP_5 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, in favore dello stesso, previa declaratoria della fornitura illecita di manodopera da parte della e, previa inefficacia, se necessario, del contratto di appalto, intervenuto tra CP_2
e riguardo alla posizione lavorativa dello stesso;
che in sostanza, CP_2 CP_5 mediante strumentali assunzioni, lo stesso aveva sempre formalmente lavorato nei suddetti periodi per i vari datori di lavoro, e da ultimo con ma di fatto aveva prestato CP_2 lavoro alle dipendenze di ricevendo da quest'ultima disposizioni, ordini di servizio,
CP_5 autorizzazioni, permessi, svolgendo le stesse mansioni dei dipendenti di prestando
CP_5 lavoro all'interno dell'area di raccolta di Pace, per 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, secondo i turni assegnatigli da firmando un foglio di presenze detenuto dai
CP_5 sorveglianti di che infatti lo stesso prendeva direttamente servizio presso l'ex
CP_5 inceneritore di Pace, senza passare dagli uffici della , dove veniva adibito dal CP_2 responsabile di al nastro trasportatore dove selezionava i vari rifiuti e ciò faceva
CP_5 insieme ai dipendenti di avendo come superiore gerarchico un dipendente di
CP_5
che era l'unico punto di riferimento dello stesso ed al quale quest'ultimo doveva CP_5
2 rivolgersi, insieme a tutti i lavoratori della squadra per eventuali esigenze, insorte difficoltà, spiegazioni o, direttive, nell'assoluta assenza di etero direzione da parte della ditta appaltatrice tramite eventuali coordinatori di , che si limitava a predisporre le CP_2 buste paga e le ferie, queste ultime secondo indicazione di che in realtà, fra l'altro, CP_5 nessun rischio d'impresa era stato posto a carico dell'appaltatore, utilizzando lo stesso macchinari e attrezzature di proprietà di né la aveva apportato un CP_5 CP_2 autonomo e diverso processo organizzativo o un know how;
che in tal senso, con sentenza n. 3280 del 09.02.2025: “ritenuto imprescindibile ai fini della configurabilità dell'appalto lecito che sia l'appaltatore stesso ad organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale;
si configura un'interpretazione illecita ogni qualvolta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa rimanendo eventualmente in capo al medesimo quale datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quale retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione ella continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”; che nel caso in oggetto l'appaltatore non aveva mai esercitato sullo stesso un potere direttivo in senso effettivo se non meramente formale (configurandosi, quindi, una intermediazione illecita di manodopera), mettendo a disposizione del committente la prestazione lavorativa del ricorrente;
sotto altro profilo, la scadenza del termine finale apposto al contratto individuale di lavoro del 29.03.2024 di con lo stesso alla data del CP_2
31.07.2024, aveva determinato la cessazione del sottostante rapporto di lavoro tra gli stessi, per cui, l'utilizzazione dello stesso fino a tale data si era svolta al di fuori dello schema legale del contratto di appalto, venendo a configurare un nuovo ed autonomo rapporto di lavoro di quest'ultimo direttamente con oppure una vera e propria CP_5 somministrazione irregolare ex art. 27 del D.Lgs n. 276/2003; poiché alla data del
31.07.2024 lo stesso doveva essere considerato un lavoratore dipendente di per CP_5 effetto della illecita utilizzazione della sua prestazione lavorativa da parte di quest'ultima società, l'allontanamento in modo verbale dal posto di lavoro, si configurava come un licenziamento nullo, illegittimo e/o inefficace, perché privo di forma scritta e, subordinatamente, perché carente di giusta causa e/o giustificato motivo.
Tanto premesso chiedeva: “1)Ritenere e dichiarare che il Sig. a seguito della Pt_1 illecita fornitura di manodopera ha lavorato alle dipendenze della dal 02.12.2022 o CP_5 da quella data che il Tribunale riterrà di giustizia, e ciò al fine di acquisire titoli per future assunzioni da parte di 2) Accertare e dichiarare che l'adibizione del Sig. CP_5 Pt_1
3 al contratto di appalto intervenuto tra e Controparte_2 Controparte_1
, costituisce una illecita fornitura di manodopera e, conseguentemente, ai
[...] sensi dell'art. 27, D. Lgs. n. 276/2003, ritenere e dichiarare costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, tra il ricorrente e a partire dal CP_5
02.12.2022 (o da quella diversa data ritenuta di giustizia), con diritto del ricorrente, previa dichiarazione di irregolarità dell'appalto perché non genuino, ad essere assunto direttamente da , inquadrato e retribuito come Controparte_1 operatore di liv. 4, ai sensi del CCNL di Categoria, condannando al pagamento a CP_5 titolo risarcitorio di una somma rapportata alle retribuzioni mensili dal momento della costituzione del rapporto fino alla effettiva assunzione;
3) Costituito ope legis il rapporto di lavoro tra e il ricorrente, ritenere e dichiarare nullo, illegittimo, inefficace, il fine CP_5 rapporto – fine prestazione, perché mai intimato, perché carente di forma scritta, perché in violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, perché immotivato, perché carente di giusta causa, giustificato motivo e, quindi, ordinare la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro presso con le conseguenze economiche di cui all'art. 18 dello CP_5
Statuto dei Lavoratori, e ordinando la costituzione del rapporto di lavoro come avanti dedotta. 4) In subordine, ove non si dovesse ritenere applicabile l'art.18 dello St. dei Lav., ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al ripristino da parte di del rapporto di CP_5 lavoro senza soluzione di continuità, fin dal momento dell'allontanamento dal posto di lavoro e con il risarcimento del danno in favore del ricorrente commisurato alle retribuzioni maturate e maturande fino all'effettiva riammissione nel posto di lavoro, da parte di 5) Ancora in via subordinata, ove non dovesse riconoscersi il diritto del CP_5 ricorrente ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato alle dipendenze di si chiede di Controparte_1 condannare, in via solidale e , in persona dei rispettivi legali CP_2 CP_6 rappresentanti p.t., al risarcimento del danno in favore del ricorrente con la corresponsione di un'indennità commisurata pari a n. 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per illecita interposizione e utilizzazione di manodopera, condannando altresì a CP_5 corrispondere al ricorrente tutte le differenze retributive dovute fra quanto percepito dalla e quanto dovuto da quale suo effettivo dipendente, da determinarsi a CP_2 CP_5 mezzo di espletanda CTU. 6) Ritenere e dichiarare, che il rapporto di lavoro instaurato fra il ricorrente e , si è convertito, “ope legis”, in contratto di lavoro a tempo CP_2 indeterminato, per nullità del contratto a tempo determinato, trattandosi in sostanza di una somministrazione illecita di manodopera, condannando , alla conversione CP_2 del rapporto a tempo indeterminato. (o, comunque, al risarcimento dei danni per irregolare
4 costituzione del fittizio rapporto di lavoro, da considerarsi come fornitura illecita e somministrazione irregolare di manodopera). 7) In ogni caso, ritenere e dichiarare l'allontanamento del lavoratore dalla avvenuto in modo verbale dal posto di CP_2 lavoro, e, conseguentemente ritenere e dichiarare l'avvenuto licenziamento orale del dipendente affetto da nullità, illegittimità e/o inefficacia, perché privo di forma scritta e, subordinatamente, perché carente di giusta causa e/o giustificato motivo e, 8) Comunque, ritenere e dichiarare l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo alla società utilizzatrice per nullità e illiceità del CP_2 contratto di lavoro, per avere di fatto il Sig. prestato attività lavorativa, sine Pt_1 titulo”. Con vittoria di spese e compensi.
2.- I convenuti resistevano alla pretesa.
3.- Veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti.
4.- In data 8 settembre 2025 il ricorrente depositava rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., con contestuale nota di accompagnamento nella quale rappresentava di essere risultato idoneo in esito a partecipazione a selezione pubblica, e di essere in attesa di essere chiamato per l'assunzione a tempo indeterminato. Conseguentemente dichiarava di non avere più interesse ad agire giudizialmente nei confronti delle parti resistenti e che intendeva rinunciare all'azione proposta.
5.- All'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti e decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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6.- Va rilevato che la rinuncia agli atti del ricorrente, non essendo stata espressamente accettata da tutti i resistenti personalmente non integra i presupposti dell'art. 306 c.p.c.
7. Stante in ogni caso il sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla decisione del giudizio, così come precisato all'udienza odierna, va dichiarata cessata la materia del contendere.
8.- Tenuto conto del contegno processuale del ricorrente, che preso atto di avere ottenuto un nuovo impiego, ha rinunciato all'azione, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese.
Messina, 18.09.2025
5 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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