Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 20/06/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 998/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 998/2025 promosso da: nata a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Voghiera (FE) - Via Giacomo Leopardi n. 6, rappresentata e difesa – come da mandato in atti - dall'Avv. Anna Rossini del Foro di Ferrara (c.f. ), elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2
in Ferrara - Via Voltapaletto n.15, presso e nello studio del difensore che dichiara di voler ricevere le notifiche al seguente indirizzo PEC Email_1
e nato a [...] il [...], c.f. , residente in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Ferrara - Via Colombarola n. 82/B, interno 14, rappresentato e difeso – come da mandato in atti - dall'Avv. Catia Sisti del Foro di Ferrara (c.f. ), elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_4
Ferrara - Via De' Romei n. 7, presso e nello studio del difensore, che dichiara di voler ricevere le notifiche al seguente indirizzo PEC , Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 aprile 2025, premettendo di aver contratto matrimonio con rito concordatario a Ferrara in
a Ferrara il 12.07.2002 e nato a [...] il [...]; di essersi separati consensualmente Per_4
giusta decreto di omologa n. cronol. 7244/2017 del 02.08.2017; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge
898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1- la casa coniugale sita in Voghiera (FE) – Via Leopardi n. 6, censita al Catasto Fabbricati del
Comune di Voghiera, foglio 20, particella 629, subalterni 1 (categoria A/7, classe 2, consistenza 6,5 vani, R.C. € 570,68) e 3 (categoria C/6, classe 2, consistenza 19 mq, R.C. € 64,76), in comproprietà tra le parti, rimarrà assegnata alla Sig.ra affinché vi abiti insieme alla figlia 2- Parte_1 Per_1
il Sig. entro il giorno cinque di ogni mese, verserà a mezzo bonifico bancario, alla Controparte_1
Sig.ra la somma di € 700,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Parte_1
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_1
economicamente autonoma;
3- il Sig. provvederà integralmente ed in via diretta al Controparte_1
mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo e convivente con il Per_3
padre;
4- entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli e secondo il protocollo in uso presso il Per_1 Per_3
Tribunale di Ferrara: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) corsi di recupero e lezioni private;
4) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso;
5- le spese legali della presente procedura sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 13 giugno 2025.
In data 6 e 10 giugno 2025, le parti hanno depositato le rispettive note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 4 luglio 2017, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Ferrara il 29 dicembre
1996 fra nata a [...] il [...], e nato a [...] Parte_1 Controparte_1
il 27.05.1971, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1996 Atto n. 339 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri