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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/06/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 4369 dell'anno 2024 vertente
TRA
difesa dall'Avv. CUSEO ROBERTA, Parte_1 ricorrente
E difeso dagli Avv.ti LORENI LAURA e CIARELLI ANNA PAOLA, CP_1
convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/11/2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso che con nota del 12.12.2023, l' comunicava che per il periodo dal 01.11.2015 al CP_1
31.12.2015 era stato corrisposto un pagamento non spettante sulla pensione cat.
INVCIV n. di cui era titolare il defunto coniuge della ricorrente, sig. P.IVA_1
, per un importo complessivo di € 519,55; dedotta l'applicabilità al Controparte_2
caso di specie dell'art. 13 della Legge 30.12.1991 n. 412, oltre che la decadenza e prescrizione del presunto credito vantato dall' dichiarava di aver rinunciato CP_1 all'eredità del defunto coniuge in data 16.04.2019 e concludeva chiedendo: “1) accertare e dichiarare illegittima, nulla e di nessun effetto la pretesa dell' di CP_1
1 conseguire la restituzione della somma di Euro 519,55 ovvero della maggiore o minore somma di cui al provvedimento del 12.12.2023;
2) in subordine, accertare e dichiarare sanato e pertanto non dovuto l'indebito di cui alla comunicazione del 12.12.2023 per i motivi esposti in premessa;
3) in ogni caso, condannare l' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a non intraprendere alcuna
[...] azione di recupero nei confronti della sig.ra ed a restituire quanto Parte_1 ingiustamente trattenuto relativamente all'indebito di cui alla comunicazione del 12.12.2023.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva l chiedendo la cessazione della materia del contendere considerato CP_1
che in sede di autotutela l'indebito era stato annullato “avuto contezza della rinuncia alla eredità da parte della attraverso la produzione in giudizio del relativo atto di Pt_1 rinuncia”.
Ciò premesso, si rileva che in sede di note di trattazione scritta, le parti hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto annullamento dell'indebito e la restituzione delle somme trattenute in favore del ricorrente, sebbene solo in corso di giudizio.
Come noto, la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione.
Ebbene, nel caso di specie risulta documentalmente (cfr. provvedimento di annullamento in autotutela in atti) che l'ente ha provveduto ad annullare l'indebito per l'importo di € 519,55.
Pertanto, ne consegue senz'altro cessazione della materia del contendere.
Il tenore della decisione e la circostanza che l'ente abbia avuto contezza solo in sede giudiziaria della rinuncia all'eredità giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
2 Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
Dichiara cessata la materia del contendere,
Spese compensate.
Latina, data deposito
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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