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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 16/04/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 26/2025 PROCEDIMENTO UNITARIO
TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Federico Pani Presidente
- dott. Andrea Turturro Giudice rel. est.
- dott.ssa Alessia Caprio Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCII
Letto il ricorso con il quale già , con sede Parte_1 Parte_2 legale in Bologna, Via Stalingrado, n. 45, codice fiscale n. , P. Iva , in persona P.IVA_1 P.IVA_2 del funzionario procuratore Dott. rappresentata e difesa, dall'Avv. Salvatore Paratore Parte_3
e dall'Avv. Andrea Vannini ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine controllata di (C.F. e P. IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_3
Cortona (AR), Località Torreone snc,
visti gli artt. 268 ss. CCII;
ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la sede legale (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo
Tribunale;
rilevato che il debitore, pur regolarmente evocato, non si è costituito e non è comparso all'udienza;
ritenuta la legittimazione del creditore istante, che risulta dal d.i. in atti;
rilevato che il debitore, stando alla visura camerale, risulta essere imprenditore agricolo, come tale non assoggettabile a LG;
ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:
a) la resistente versa in uno stato di insolvenza, come risulta dalle seguenti circostanze: i) mancato pagamento dell'obbligazione nei confronti del creditore ricorrente, portata da titoli esecutivi;
ii) mancato deposito dei bilanci successivi al 2020; iii) mancato pagamento di debiti nei confronti dell'Erario che, ancorché di importo contenuto, si riferiscono all'ultimo decennio;
b) risultano debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad euro cinquantamila
(sommando il credito del ricorrente e i debiti con l'erario); c) non è stata prodotta dal debitore (che non si è costituito) la attestazione dell'OCC, impeditiva dell'apertura, ex art. 268, comma 3, CCII;
d) non risultano domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;
letto l'art. 270, comma 2, lettera f) ai sensi del quale il Tribunale «dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia»; ritenuto di dover dare continuità al decreto n. 22 del 2021 con il quale il Presidente del Tribunale, sotto il regime della Legge 3/2012, ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse pubblicistico sotteso all'obbligo di pubblicità sopra richiamato e, dall'altro lato, la tutela del diritto alla riservatezza del debitore, disponendo «che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di risoluzione di crisi da sovraindebitamento o della sentenza di apertura della liquidazione controllata abbia la durata di sei mesi e che il giudice ordini alla cancelleria di oscurare i dati sensibili presenti nel ricorso e nel provvedimento»; rammentato che, nel rinnovato quadro normativo, non deve disporsi la pubblicazione del ricorso e ritenuto che nel presente provvedimento non vi siano dati sensibili;
P.Q.M.
▪ rigetta l'istanza volta ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale;
▪ dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
[...]
(C.F. e P. IVA ), con sede in Cortona (AR), Località Controparte_1 P.IVA_3
Torreone snc
▪ nomina giudice delegato il dott. Andrea Turturro;
▪ nomina liquidatore il dott. Persona_1
▪ ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;
▪ assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere ai liquidatori, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo
201 CCII;
▪ ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dal
Liquidatore;
▪ dispone che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dai liquidatori), non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
▪ dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti;
▪ dispone che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato Tribunale.
▪ dispone che i liquidatori aprano un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà anche essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore;
▪ assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
▪ ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
il provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dai liquidatori a norma dell'art. 216, comma 2, CCII;
▪ dispone che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dai liquidatori), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dà atto che i creditori con causa o titolo posteriore al momento della pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
▪ dispone che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato Tribunale;
▪ ordina che, a cura dei Liquidatori, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti;
Si comunichi al liquidatore, il quale avrà cura di notificare la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. Manda alla Cancelleria per la comunicazione al R.I.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Andrea Turturro Dott. Federico Pani
TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Federico Pani Presidente
- dott. Andrea Turturro Giudice rel. est.
- dott.ssa Alessia Caprio Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCII
Letto il ricorso con il quale già , con sede Parte_1 Parte_2 legale in Bologna, Via Stalingrado, n. 45, codice fiscale n. , P. Iva , in persona P.IVA_1 P.IVA_2 del funzionario procuratore Dott. rappresentata e difesa, dall'Avv. Salvatore Paratore Parte_3
e dall'Avv. Andrea Vannini ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine controllata di (C.F. e P. IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_3
Cortona (AR), Località Torreone snc,
visti gli artt. 268 ss. CCII;
ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la sede legale (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo
Tribunale;
rilevato che il debitore, pur regolarmente evocato, non si è costituito e non è comparso all'udienza;
ritenuta la legittimazione del creditore istante, che risulta dal d.i. in atti;
rilevato che il debitore, stando alla visura camerale, risulta essere imprenditore agricolo, come tale non assoggettabile a LG;
ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:
a) la resistente versa in uno stato di insolvenza, come risulta dalle seguenti circostanze: i) mancato pagamento dell'obbligazione nei confronti del creditore ricorrente, portata da titoli esecutivi;
ii) mancato deposito dei bilanci successivi al 2020; iii) mancato pagamento di debiti nei confronti dell'Erario che, ancorché di importo contenuto, si riferiscono all'ultimo decennio;
b) risultano debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad euro cinquantamila
(sommando il credito del ricorrente e i debiti con l'erario); c) non è stata prodotta dal debitore (che non si è costituito) la attestazione dell'OCC, impeditiva dell'apertura, ex art. 268, comma 3, CCII;
d) non risultano domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;
letto l'art. 270, comma 2, lettera f) ai sensi del quale il Tribunale «dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia»; ritenuto di dover dare continuità al decreto n. 22 del 2021 con il quale il Presidente del Tribunale, sotto il regime della Legge 3/2012, ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse pubblicistico sotteso all'obbligo di pubblicità sopra richiamato e, dall'altro lato, la tutela del diritto alla riservatezza del debitore, disponendo «che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di risoluzione di crisi da sovraindebitamento o della sentenza di apertura della liquidazione controllata abbia la durata di sei mesi e che il giudice ordini alla cancelleria di oscurare i dati sensibili presenti nel ricorso e nel provvedimento»; rammentato che, nel rinnovato quadro normativo, non deve disporsi la pubblicazione del ricorso e ritenuto che nel presente provvedimento non vi siano dati sensibili;
P.Q.M.
▪ rigetta l'istanza volta ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale;
▪ dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
[...]
(C.F. e P. IVA ), con sede in Cortona (AR), Località Controparte_1 P.IVA_3
Torreone snc
▪ nomina giudice delegato il dott. Andrea Turturro;
▪ nomina liquidatore il dott. Persona_1
▪ ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;
▪ assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere ai liquidatori, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo
201 CCII;
▪ ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dal
Liquidatore;
▪ dispone che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dai liquidatori), non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
▪ dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti;
▪ dispone che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato Tribunale.
▪ dispone che i liquidatori aprano un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà anche essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore;
▪ assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
▪ ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
il provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dai liquidatori a norma dell'art. 216, comma 2, CCII;
▪ dispone che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dai liquidatori), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dà atto che i creditori con causa o titolo posteriore al momento della pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
▪ dispone che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato Tribunale;
▪ ordina che, a cura dei Liquidatori, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti;
Si comunichi al liquidatore, il quale avrà cura di notificare la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. Manda alla Cancelleria per la comunicazione al R.I.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Andrea Turturro Dott. Federico Pani