TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 13206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13206 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 29714/2024
Repubblica italiana Tribunale ordinario di Roma – VI Sezione civile Gop Dott. Roberto Valentino Udienza del 26/09/2025
E' presente per parte attrice l'Avv. CACCIANI FABIO, il quale si riporta ai Parte_1 propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate.
E' presente per parte convenuta, l'Avv. IAZZONI ELENA, la quale Controparte_1 si riporta alla propria comparsa e ne chiede l'accoglimento.
Le parti concordi danno atto che in data 12 settembre 2025 la convenuta ha restituito l'immobile per cui è causa.
IL GOP
Dato atto, ritenuta la causa matura per la decisione, dà lettura del dispositivo della sentenza che viene stesa in calce al presente verbale.
Roma, lì 26/09/2025
Il Gop – Giudice unico
Roberto Valentino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SESTA SEZIONE
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 29714 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
1 R.G. 29714/2024
TRA
codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cacciani Parte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Onesto di Bonacorsa n. 7, come da procura in atti
ATTORE
E
(CF. ) e (CF. ) Controparte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla Via dell'Argilla n. 12 presso lo studio dell'Avv.to Elena Iazzoni, che li rappresenta e difende, in virtù delle procure in atti
CONVENUTI
nell'udienza del 26/09/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatto e diritto.
Con intimazione ritualmente notificata, ha intimato lo sfratto per finita Parte_1
locazione in relazione al contratto di locazione stipulato con il defunto , avente Controparte_2
ad oggetto un immobile sito a Roma, via Amedeo Crivellucci n. 19, scala B, piano terzo, interno
10, identificato catastalmente in N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 908, part. 407, sub
29, giusta lettera raccomandata dell'11.08.2023, ricevuta dall'originario conduttore il
17.08.2023, a mezzo della quale aveva comunicato la mancata rinnovazione del rapporto per la scadenza naturale del 30.04.2024, a tal fine citando in giudizio la moglie ed Controparte_1
il figlio , entrambi conviventi e come tali succeduti nel contratto ex art. 6, legge Parte_2
392/78, chiedendo, per l'effetto, la loro condanna al rilascio dell'unità.
I convenuti, entrambi costituiti, hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, avendo entrambi formalmente rinunciato all'eredità di , nonché, relativamente Controparte_2 alla posizione di , l'assenza del requisito della convivenza con l'originario Parte_2 conduttore nell'appartamento per cui è causa al momento del decesso.
Emessa l'ordinanza di rilascio del 25 luglio 2024 con fissazione dell'esecuzione al 20 dicembre
2024; disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 426 c.p.c. per il deposito di note e documenti integrativi;
esperito senza esito il tentativo di mediazione obbligatorio ratione
2 R.G. 29714/2024
materiae; all'esito della discussione del 26 settembre 2025, nel corso ella quale entrambi i procuratori hanno dato atto del rilascio intervenuto il dato atto che il giorno è stata data lettura della presente sentenza.
Motivi della decisione.
Risulta provato, ovvero costituisce circostanza non oggetto di specifica contestazione che con il contratto di locazione ad uso abitativo in data 2 maggio 2016: a) si sia reso Controparte_2
conduttore della porzione immobiliare sito in Roma, via Amedeo Crivellucci n. 19, scala B, piano terzo, interno 10; b) le parti abbiano convenuto la durata di anni quattro, con rinunzia alla facoltà di disdetta alla prima scadenza;
c) sia deceduto il 27 maggio 2024; d) Controparte_2
con missiva dell'11.8.23 il locatore abbia comunicato formale disdetta del contratto di locazione per il 30.04.24.
Venendo quindi alla verifica in capo ai convenuti delle rispettive legittimazioni passive, va ricordato come la C. S. abbia chiarito che l'art. 6 legge n. 392 del 1978 «subordina il diritto alla successione nel contratto, nel caso di morte del conduttore, di determinati soggetti (coniuge, parenti, affini ed eredi), alla condizione obbiettiva della sussistenza di una “abituale convivenza”, e cioè di una situazione complessa, indicativa di una comunanza di vita idonea, per la sua abitualità, a configurare una comunità familiare (o parafamiliare, in quanto l'erede può essere un estraneo), un aggregato stabile di soggetti. Scopo della norma è invero quello di tutelare i componenti della residua comunità familiare (o parafamiliare), onde evitare che restino immediatamente privi di un tetto i superstiti componenti dell'aggregato stabilmente conviventi con il conduttore defunto», circostanze che non devono essere desunte necessariamente dalla formale residenza presso l'immobile locato.
Se da un lato, quindi, la rinuncia all'eredità formalizzata dai convenuti nulla rileva ai fini dell'esclusione della legittimazione, data la presenza per entrambi di un innegabile vincolo di parentela con il de cuius e considerato che quella dei parenti costituisce categoria distinta e concorrente rispetto agli eredi ai fini della successione nel contratto, dall'altro occorre verificare la presenza in capo ai convenuti del requisito della convivenza con il congiunto al momento della dipartita.
Per tale requisito non appare contestato, mentre per si è Controparte_3 Parte_2 eccepito come le risultanze anagrafiche prodotte dall'intimante non provino di per sé sole l'effettiva convivenza.
Per costante indirizzo giurisprudenziale, le certificazioni anagrafiche in tema di residenza hanno valore di mera presunzione, nel senso che non è sufficiente per dimostrare l'«abituale
3 R.G. 29714/2024
convivenza» che essa risulti da un certificato storico-anagrafico, trattandosi di un semplice indizio non suscettivo di assurgere a prova. Sul punto, la C. S. ha affermato che: “poiché lo scopo dell'art. 6 della legge n. 392 del 1978 è quello di garantire un'abitazione, nel caso di decesso del conduttore, ai residui componenti della comunità familiare o parafamiliare, il diritto del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli affini alla successione nel contratto di locazione è subordinato alla condizione della "abituale convivenza" con il conduttore. Ai fini della prova di tale complessa situazione, determinante una comunanza di vita con il conduttore, non è sufficiente il certificato storico anagrafico, che ha un valore meramente presuntivo della comune residenza ivi annotata” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 579 del 17/01/2001).
Nel caso di specie, tuttavia, il valore presuntivo derivante dalle certificazioni prodotte trova ulteriore riscontro nella comunicazione del 20 settembre 2023, a mezzo della quale l'Avv.
Iazzoni, per conto del de cuius, a fronte dell'espressa volontà del locatore di non proseguire nel contratto oltre la scadenza del 30 aprile 2024, significava come nell'immobile risiedesse anche il figlio, . Parte_2
Parimenti indicativo appare poi il comportamento del convenuto, il quale precisa in comparsa che “sebbene il SI. sia residente formalmente nell'immobile già dal mese di Parte_2
novembre 2023 si era trasferito presso un altro immobile, senza aver avuto il tempo di poter modificare la propria residenza all'ufficio anagrafico, e solamente dopo la notifica dell'avverso atto è tornato ad assistere la madre ”, ma poi non indica neanche quale fosse Controparte_1
l'asserito nuovo indirizzo, né fornisce alcuna prova a sostegno della circostanza.
Si può quindi concludere che gli elementi indiziari evidenziati contribuiscono, nel loro insieme, ad attribuire alla presunzione desumibile dalle risultanze anagrafiche le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza necessarie, ai sensi dell'art. 2729 c.c. (Cass. n. 9054/2022), a ritenere provato il requisito della convivenza con il de cuius anche in capo al convenuto Pt_2
.
[...]
Alla luce di quanto esposto, la domanda avanzata dall'attore di risoluzione del contratto alla scadenza naturale intimata deve essere accolta nei confronti di entrambi i convenuti, in ragione dell'intervenuta scadenza del rapporto locatizio e dell'innegabile connessione di entrambi con la disponibilità del bene.
Stante l'intervenuto rilascio del bene all'epoca della decisione, dovrà al contrario dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio.
Le spese seguono la soccombenza anche virtuale ed, in assenza di questioni giuridiche di particolare rilevanza, si liquidano con applicazione dei compensi minimi previsti dal D.M.
4 R.G. 29714/2024
147/2022 per lo scaglione di valore fino ad € 26.000,00 in relazione alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, accoglie per quanto di ragione le domande avanzate da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Pt_2
e, per l'effetto:
[...]
dichiara cessato alla data del 30 aprile 2024 il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 2 maggio 2016 e relativo alla porzione immobiliare sita in Roma, alla via Amedeo Crivellucci
n. 19, scala B, piano terzo, interno 10; dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio, stante l'intervenuta riconsegna del bene;
anche in considerazione della soccombenza virtuale, condanna e Controparte_1 Pt_2
in solido tra loro a ripetere a le spese di lite, che liquida in € 202,64 per
[...] Parte_1 esborsi ed € 1.700,00 per compensi di procuratore, oltre spese generali (15%), Iva e CPA come per legge, oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza al soddisfo.
Così deciso in Roma, lì 26/09/2025.
Il gop designato
(Roberto Valentino)
5
Repubblica italiana Tribunale ordinario di Roma – VI Sezione civile Gop Dott. Roberto Valentino Udienza del 26/09/2025
E' presente per parte attrice l'Avv. CACCIANI FABIO, il quale si riporta ai Parte_1 propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate.
E' presente per parte convenuta, l'Avv. IAZZONI ELENA, la quale Controparte_1 si riporta alla propria comparsa e ne chiede l'accoglimento.
Le parti concordi danno atto che in data 12 settembre 2025 la convenuta ha restituito l'immobile per cui è causa.
IL GOP
Dato atto, ritenuta la causa matura per la decisione, dà lettura del dispositivo della sentenza che viene stesa in calce al presente verbale.
Roma, lì 26/09/2025
Il Gop – Giudice unico
Roberto Valentino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SESTA SEZIONE
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 29714 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
1 R.G. 29714/2024
TRA
codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cacciani Parte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Onesto di Bonacorsa n. 7, come da procura in atti
ATTORE
E
(CF. ) e (CF. ) Controparte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla Via dell'Argilla n. 12 presso lo studio dell'Avv.to Elena Iazzoni, che li rappresenta e difende, in virtù delle procure in atti
CONVENUTI
nell'udienza del 26/09/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatto e diritto.
Con intimazione ritualmente notificata, ha intimato lo sfratto per finita Parte_1
locazione in relazione al contratto di locazione stipulato con il defunto , avente Controparte_2
ad oggetto un immobile sito a Roma, via Amedeo Crivellucci n. 19, scala B, piano terzo, interno
10, identificato catastalmente in N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 908, part. 407, sub
29, giusta lettera raccomandata dell'11.08.2023, ricevuta dall'originario conduttore il
17.08.2023, a mezzo della quale aveva comunicato la mancata rinnovazione del rapporto per la scadenza naturale del 30.04.2024, a tal fine citando in giudizio la moglie ed Controparte_1
il figlio , entrambi conviventi e come tali succeduti nel contratto ex art. 6, legge Parte_2
392/78, chiedendo, per l'effetto, la loro condanna al rilascio dell'unità.
I convenuti, entrambi costituiti, hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, avendo entrambi formalmente rinunciato all'eredità di , nonché, relativamente Controparte_2 alla posizione di , l'assenza del requisito della convivenza con l'originario Parte_2 conduttore nell'appartamento per cui è causa al momento del decesso.
Emessa l'ordinanza di rilascio del 25 luglio 2024 con fissazione dell'esecuzione al 20 dicembre
2024; disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 426 c.p.c. per il deposito di note e documenti integrativi;
esperito senza esito il tentativo di mediazione obbligatorio ratione
2 R.G. 29714/2024
materiae; all'esito della discussione del 26 settembre 2025, nel corso ella quale entrambi i procuratori hanno dato atto del rilascio intervenuto il dato atto che il giorno è stata data lettura della presente sentenza.
Motivi della decisione.
Risulta provato, ovvero costituisce circostanza non oggetto di specifica contestazione che con il contratto di locazione ad uso abitativo in data 2 maggio 2016: a) si sia reso Controparte_2
conduttore della porzione immobiliare sito in Roma, via Amedeo Crivellucci n. 19, scala B, piano terzo, interno 10; b) le parti abbiano convenuto la durata di anni quattro, con rinunzia alla facoltà di disdetta alla prima scadenza;
c) sia deceduto il 27 maggio 2024; d) Controparte_2
con missiva dell'11.8.23 il locatore abbia comunicato formale disdetta del contratto di locazione per il 30.04.24.
Venendo quindi alla verifica in capo ai convenuti delle rispettive legittimazioni passive, va ricordato come la C. S. abbia chiarito che l'art. 6 legge n. 392 del 1978 «subordina il diritto alla successione nel contratto, nel caso di morte del conduttore, di determinati soggetti (coniuge, parenti, affini ed eredi), alla condizione obbiettiva della sussistenza di una “abituale convivenza”, e cioè di una situazione complessa, indicativa di una comunanza di vita idonea, per la sua abitualità, a configurare una comunità familiare (o parafamiliare, in quanto l'erede può essere un estraneo), un aggregato stabile di soggetti. Scopo della norma è invero quello di tutelare i componenti della residua comunità familiare (o parafamiliare), onde evitare che restino immediatamente privi di un tetto i superstiti componenti dell'aggregato stabilmente conviventi con il conduttore defunto», circostanze che non devono essere desunte necessariamente dalla formale residenza presso l'immobile locato.
Se da un lato, quindi, la rinuncia all'eredità formalizzata dai convenuti nulla rileva ai fini dell'esclusione della legittimazione, data la presenza per entrambi di un innegabile vincolo di parentela con il de cuius e considerato che quella dei parenti costituisce categoria distinta e concorrente rispetto agli eredi ai fini della successione nel contratto, dall'altro occorre verificare la presenza in capo ai convenuti del requisito della convivenza con il congiunto al momento della dipartita.
Per tale requisito non appare contestato, mentre per si è Controparte_3 Parte_2 eccepito come le risultanze anagrafiche prodotte dall'intimante non provino di per sé sole l'effettiva convivenza.
Per costante indirizzo giurisprudenziale, le certificazioni anagrafiche in tema di residenza hanno valore di mera presunzione, nel senso che non è sufficiente per dimostrare l'«abituale
3 R.G. 29714/2024
convivenza» che essa risulti da un certificato storico-anagrafico, trattandosi di un semplice indizio non suscettivo di assurgere a prova. Sul punto, la C. S. ha affermato che: “poiché lo scopo dell'art. 6 della legge n. 392 del 1978 è quello di garantire un'abitazione, nel caso di decesso del conduttore, ai residui componenti della comunità familiare o parafamiliare, il diritto del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli affini alla successione nel contratto di locazione è subordinato alla condizione della "abituale convivenza" con il conduttore. Ai fini della prova di tale complessa situazione, determinante una comunanza di vita con il conduttore, non è sufficiente il certificato storico anagrafico, che ha un valore meramente presuntivo della comune residenza ivi annotata” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 579 del 17/01/2001).
Nel caso di specie, tuttavia, il valore presuntivo derivante dalle certificazioni prodotte trova ulteriore riscontro nella comunicazione del 20 settembre 2023, a mezzo della quale l'Avv.
Iazzoni, per conto del de cuius, a fronte dell'espressa volontà del locatore di non proseguire nel contratto oltre la scadenza del 30 aprile 2024, significava come nell'immobile risiedesse anche il figlio, . Parte_2
Parimenti indicativo appare poi il comportamento del convenuto, il quale precisa in comparsa che “sebbene il SI. sia residente formalmente nell'immobile già dal mese di Parte_2
novembre 2023 si era trasferito presso un altro immobile, senza aver avuto il tempo di poter modificare la propria residenza all'ufficio anagrafico, e solamente dopo la notifica dell'avverso atto è tornato ad assistere la madre ”, ma poi non indica neanche quale fosse Controparte_1
l'asserito nuovo indirizzo, né fornisce alcuna prova a sostegno della circostanza.
Si può quindi concludere che gli elementi indiziari evidenziati contribuiscono, nel loro insieme, ad attribuire alla presunzione desumibile dalle risultanze anagrafiche le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza necessarie, ai sensi dell'art. 2729 c.c. (Cass. n. 9054/2022), a ritenere provato il requisito della convivenza con il de cuius anche in capo al convenuto Pt_2
.
[...]
Alla luce di quanto esposto, la domanda avanzata dall'attore di risoluzione del contratto alla scadenza naturale intimata deve essere accolta nei confronti di entrambi i convenuti, in ragione dell'intervenuta scadenza del rapporto locatizio e dell'innegabile connessione di entrambi con la disponibilità del bene.
Stante l'intervenuto rilascio del bene all'epoca della decisione, dovrà al contrario dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio.
Le spese seguono la soccombenza anche virtuale ed, in assenza di questioni giuridiche di particolare rilevanza, si liquidano con applicazione dei compensi minimi previsti dal D.M.
4 R.G. 29714/2024
147/2022 per lo scaglione di valore fino ad € 26.000,00 in relazione alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, accoglie per quanto di ragione le domande avanzate da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Pt_2
e, per l'effetto:
[...]
dichiara cessato alla data del 30 aprile 2024 il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 2 maggio 2016 e relativo alla porzione immobiliare sita in Roma, alla via Amedeo Crivellucci
n. 19, scala B, piano terzo, interno 10; dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio, stante l'intervenuta riconsegna del bene;
anche in considerazione della soccombenza virtuale, condanna e Controparte_1 Pt_2
in solido tra loro a ripetere a le spese di lite, che liquida in € 202,64 per
[...] Parte_1 esborsi ed € 1.700,00 per compensi di procuratore, oltre spese generali (15%), Iva e CPA come per legge, oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza al soddisfo.
Così deciso in Roma, lì 26/09/2025.
Il gop designato
(Roberto Valentino)
5