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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
CR PP, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6383/2024 depositato il 30/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004654545000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004654545000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004654545000 IRPEF-ALTRO 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004654545000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004654545000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004654545000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7361/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 30.6.2024, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, notificata in data 12.4.2024, limitatamente a n. 3 cartelle di pagamento e n. 3 avvisi di accertamento, per un valore di causa di €. 6.652,68.
Il ricorrente deduceva la illegittimità dell'atto impugnato per omessa notificazione di qualsivoglia atto prodromico, eccependo di conseguenza la prescrizione dei relativi debiti. Si doleva anche della mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. Svolgeva ulteriori motivi relativi alla regolarità formale della notificazione delle cartelle ed eccepiva (a futura memoria) la inammissibilità della costituzione del concessionario per la riscossione con avvocato del libero Foro.
All'udienza del 12.5. 2025, la Corte emetteva la seguente ordinanza:” La Corte considerato che il ricorso contesta l'avvenuta notifica anche di alcuni avvisi di accertamento di cui all'intimazione impugnata e che il ricorso non è stato notificato all'Agenzia delle Entrate competente;
visto l'art.14 comma 6 bis D.Lgs 546/92, ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate a cura di parte ricorrente.
Concede alla stessa il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo.”
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che chiedeva il rigetto del ricorso. Allegava documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento indicate in ricorso alle quali fa riferimento l'intimazione impugnata, nonché quella di ulteriori provvedimenti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione.
Parte ricorrente ottemperava nei termini.
Sicostituiva l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, che chiedeva il rigetto del ricorso, allegando documentazione a dimostrazione della notifica degli atti impositivi di prorpia competenza.
Con successiva memoria, depositata in data 25.11.2025, parte ricorrente deduceva l'avvenuta estinzione anche dei debiti erariali, sostenendo che questi ultimi sarebbero soggetti a termine di prescrizione quinquennale. Insisteva poi nelle eccezioni proposte , confutando anche la validità probatoria della documentazione prodotta dalle parti resistenti.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Le parti convenute hanno prodotto documentazione che comprova l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di accertamento indicati nella intimazione di pagamento impugnata. In ogni caso risulta essere stata regolarmente notificata in data 5.11.2019, a mani del destinatario, odierno ricorrente,
l'intimazione di pagamento n. 09420199009789955000, provvedimento che riguarda tutti i titoli di riscossione indicati nell'odierno ricorso. Detta intimazione non risulta essere stata impugnata.
Ciò ha prodotto l'effetto della irretrattabilità dei crediti tributari reclamati con il suddetto provvedimento.
Illuminante è, al proposito, la recente sentenza della S.C. di cassazione N. 22108/2024 del 05/08/2024, di cui si riportano di seguito i passi più rilevanti:
“2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
….
2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122;
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass.,
Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio
2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma
1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass.,
Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre
2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n.
27093);”
I principi di diritto posti dalla sentenza sopra indicata sono condivisi da questa Corte.
Pertanto, una volta assunta la prova della notificazione di precedente intimazione di pagamento ( o di altro atto equipollente) non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione relativi al provvedimento impugnato, i relativi crediti devono considerarsi cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.
Pertanto tutte le eccezioni dirette ad inficiare la validità, anche formale, delle cartelle di pagamento indicate, risultano in questa sede inammissibili.
Nessun pregio merita la questione della validità della costituzione di ADER a mezzo di avvocato del libero
Foro, ormai pacificamente ammessa, per come sancito dalla giurisprudenza di legittimità.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine, per nessuno dei debiti tributari, dalla data di notifica dell'intimazione sopra indicata (5.11.2019) a quella della notifica dell'odierno provvedimento (12.4.2024). Ciò anche con riferimento al termine triennale relativo alle cartelle concrnenti Tasse automobilistiche, dal momento che detto termine (che nel caso di specie sarebbe spirato il 5.11.2022) fu prorogato di 542 giorni in forza della disposizione di cui all'art. 68 del DL n. 18/2020, emanato per fer fronte all'emergenza sanitaria da Covid – 19.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore di entrambe le parti resistenti costituite, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.
463,00 più accessori come per legge, se dovuti, per ciascuna di esse.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
CR PP, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6383/2024 depositato il 30/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004654545000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004654545000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004654545000 IRPEF-ALTRO 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004654545000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004654545000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004654545000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7361/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 30.6.2024, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, notificata in data 12.4.2024, limitatamente a n. 3 cartelle di pagamento e n. 3 avvisi di accertamento, per un valore di causa di €. 6.652,68.
Il ricorrente deduceva la illegittimità dell'atto impugnato per omessa notificazione di qualsivoglia atto prodromico, eccependo di conseguenza la prescrizione dei relativi debiti. Si doleva anche della mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. Svolgeva ulteriori motivi relativi alla regolarità formale della notificazione delle cartelle ed eccepiva (a futura memoria) la inammissibilità della costituzione del concessionario per la riscossione con avvocato del libero Foro.
All'udienza del 12.5. 2025, la Corte emetteva la seguente ordinanza:” La Corte considerato che il ricorso contesta l'avvenuta notifica anche di alcuni avvisi di accertamento di cui all'intimazione impugnata e che il ricorso non è stato notificato all'Agenzia delle Entrate competente;
visto l'art.14 comma 6 bis D.Lgs 546/92, ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate a cura di parte ricorrente.
Concede alla stessa il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo.”
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che chiedeva il rigetto del ricorso. Allegava documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento indicate in ricorso alle quali fa riferimento l'intimazione impugnata, nonché quella di ulteriori provvedimenti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione.
Parte ricorrente ottemperava nei termini.
Sicostituiva l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, che chiedeva il rigetto del ricorso, allegando documentazione a dimostrazione della notifica degli atti impositivi di prorpia competenza.
Con successiva memoria, depositata in data 25.11.2025, parte ricorrente deduceva l'avvenuta estinzione anche dei debiti erariali, sostenendo che questi ultimi sarebbero soggetti a termine di prescrizione quinquennale. Insisteva poi nelle eccezioni proposte , confutando anche la validità probatoria della documentazione prodotta dalle parti resistenti.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Le parti convenute hanno prodotto documentazione che comprova l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di accertamento indicati nella intimazione di pagamento impugnata. In ogni caso risulta essere stata regolarmente notificata in data 5.11.2019, a mani del destinatario, odierno ricorrente,
l'intimazione di pagamento n. 09420199009789955000, provvedimento che riguarda tutti i titoli di riscossione indicati nell'odierno ricorso. Detta intimazione non risulta essere stata impugnata.
Ciò ha prodotto l'effetto della irretrattabilità dei crediti tributari reclamati con il suddetto provvedimento.
Illuminante è, al proposito, la recente sentenza della S.C. di cassazione N. 22108/2024 del 05/08/2024, di cui si riportano di seguito i passi più rilevanti:
“2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
….
2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122;
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass.,
Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio
2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma
1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass.,
Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre
2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n.
27093);”
I principi di diritto posti dalla sentenza sopra indicata sono condivisi da questa Corte.
Pertanto, una volta assunta la prova della notificazione di precedente intimazione di pagamento ( o di altro atto equipollente) non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione relativi al provvedimento impugnato, i relativi crediti devono considerarsi cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.
Pertanto tutte le eccezioni dirette ad inficiare la validità, anche formale, delle cartelle di pagamento indicate, risultano in questa sede inammissibili.
Nessun pregio merita la questione della validità della costituzione di ADER a mezzo di avvocato del libero
Foro, ormai pacificamente ammessa, per come sancito dalla giurisprudenza di legittimità.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine, per nessuno dei debiti tributari, dalla data di notifica dell'intimazione sopra indicata (5.11.2019) a quella della notifica dell'odierno provvedimento (12.4.2024). Ciò anche con riferimento al termine triennale relativo alle cartelle concrnenti Tasse automobilistiche, dal momento che detto termine (che nel caso di specie sarebbe spirato il 5.11.2022) fu prorogato di 542 giorni in forza della disposizione di cui all'art. 68 del DL n. 18/2020, emanato per fer fronte all'emergenza sanitaria da Covid – 19.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore di entrambe le parti resistenti costituite, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.
463,00 più accessori come per legge, se dovuti, per ciascuna di esse.