Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 94
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici e prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la notifica di una precedente intimazione di pagamento, non impugnata, ha reso definitivi i crediti tributari, precludendo ogni eccezione relativa agli atti presupposti, inclusa la prescrizione. Inoltre, ha considerato che i termini di prescrizione non erano maturati dalla data di notifica della precedente intimazione.

  • Inammissibile
    Mancata indicazione criteri di calcolo interessi

    La Corte ha ritenuto inammissibile tale eccezione in quanto relativa ad atti presupposti non impugnati, la cui pretesa è ormai cristallizzata.

  • Inammissibile
    Regolarità formale notifica cartelle

    La Corte ha ritenuto inammissibile tale eccezione in quanto relativa ad atti presupposti non impugnati, la cui pretesa è ormai cristallizzata.

  • Rigettato
    Inammissibilità costituzione concessionario

    La Corte ha ritenuto tale eccezione infondata, essendo pacificamente ammessa la costituzione dell'agente della riscossione a mezzo di avvocato del libero Foro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 94
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 94
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo