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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/10/2025, n. 4717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4717 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
N. 6460/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Innocenza Vono Presidente dott.ssa Lisa Torresan Giudice dott. Fabio Doro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al N. 6460/2019 R.G. promossa da:
(c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
prof. SOLINAS GIANNI, attore, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. BORSCI CP_1 C.F._1
MARIO,
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. BORSCI Controparte_2 C.F._2
MARIO,
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._3
AR IO,
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. PADOVAN CP_4 C.F._4
GIUSEPPE,
pagina 1 di 25 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. TONETTO Controparte_5 C.F._5
GIANCARLO,
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. TONETTO Controparte_6 C.F._6
GIANCARLO,
(c.f. ), contumace, Controparte_7 C.F._7
convenuti, con la chiamata in causa di
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_8 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GAMBAROTTO MONIA,
IL DEL Controparte_9 CP_10
CERTIFICATO N. AEAW0017652, in persona della dott.ssa , procuratore Controparte_11
speciale del RAPPRESENTANTE (c.f. ), rappresentati e Controparte_12 P.IVA_3
difesi dall'avv. BATINI ALBERTO, terzi chiamati, in punto: azione di responsabilità.
CONCLUSIONI
Conclusioni del : Parte_1
Come da foglio depositato telematicamente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione, istanza e richiesta, e previo rigetto di ogni eccezione di prescrizione e carenza di legittimazione passiva ex adverso formulata, in quanto del tutto infondate per quanto esposto nella nota di trattazione scritta dell'udienza del 25 novembre 2020 e nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.,
Nel merito
In via principale
(1) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti tutti nei confronti dell'Attore, per tutti i titoli e le ragioni indicate in narrativa e, in particolare, ai paragrafi da n. 1 a n. 8 dell'atto di citazione e ai paragrafi da n. 1 a n. 8 della prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.;
(2) per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i convenuti tutti in via solidale, o, in subordine, in via
pagina 2 di 25 parziaria – secondo le quote di responsabilità che verranno individuate a carico di ciascuno di essi – a risarcire il danno subito dall'Attore, da quantificarsi in corso di causa, a mezzo espletanda consulenza tecnica d'ufficio, se del caso con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo, nonché al maggior danno, in misura almeno pari all'eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali annualmente determinato, in ogni caso con anatocismo dalla domanda, per i motivi tutti esposti;
In via istruttoria
Previo il rigetto di tutte istanze istruttorie formulate dai Convenuti nessuna esclusa in quanto inammissibili, irrituali e comunque irrilevante per tutti i motivi esposti in atti, insiste per la richiesta di ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti, instando, a tal fine, per l'ammissione dei mezzi istruttori attorei non ammessi, anche in modifica e/o riforma dell'Ordinanza resa in data 20 giugno 2020 (con cui veniva riservata ad un momento successivo l'eventuale ammissione di ulteriori mezzi di prova) e del provvedimento reso in data 29 maggio 2024 2024 (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 dicembre 2023, con cui la causa veniva ritenuta matura per la decisione e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni):
(1) ammettersi e disporre apposita consulenza tecnica d'ufficio volta alla quantificazione del danno ascrivibile ai convenuti, ponendo al nominando Consulente tecnico d'ufficio il seguente quesito (o eventuale alternativo quesito ritenuto dall'On.le Giudicante più idoneo e sempre volto all'accertamento e conferma dei fatti di causa così come descritti in sede di atto di citazione e di memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c.): “dica il CTU, letti gli atti di causa e la documentazione prodotta, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici, assunte sommarie informazioni ed acquisiti tutti i documenti necessari od opportuni anche presso terzi: 1) previa ricostruzione della situazione patrimoniale e del conto economico della Società fallita con osservanza dei criteri legali di redazione del bilancio, quale fosse l'effettiva situazione patrimoniale della società fallita a far data, quantomeno, dal 30.06.2012 e fino alla dichiarazione di fallimento;
2) tenuto conto delle rettifiche e riclassificazioni operate dal Fallimento attore, a quale data risulti la perdita del capitale sociale nella misura di cui all'art. 2447 c.c., con le conseguenze di legge in ordine alla continuazione della gestione e agli obblighi degli organi sociali;
3) ove emerga la perdita del capitale sociale, di quanto si sia aggravata la situazione economico – patrimoniale – finanziaria dalla data di perdita del capitale alla data del fallimento e, in particolare, di quanto sia aumentato il pagina 3 di 25 disavanzo in totale e per ogni esercizio (e/o frazione di esercizio); 4) ove emerga la perdita del capitale sociale, offra ogni elemento utile per la determinazione dei danni conseguiti alla società ed ai creditori sociali, anche con riferimento al criterio della differenza fra patrimoniali> con riguardo al periodo sopra indicato, depurando tale differenza dell'abbattimento che il patrimonio netto avrebbe comunque subito se la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione;
5) determini il danno conseguente ai pagamenti c.d. preferenziali eseguiti dalla
Società in situazione di insolvenza ed indicati, in particolare, nel par. 5 dell'atto di citazione;
6) determini il danno conseguente alla concessione in affitto dell'azienda ad un canone incongruo;
7) così come ad ogni altra operazione delineata in atti, – disponendo di acquisire tutta la documentazione necessaria ai predetti fini”;
(2) ove ritenuto necessario (o anche solo opportuno) dall'On.le Giudicante, ammettersi e disporre apposita consulenza tecnica d'ufficio (letti gli atti di causa e la documentazione prodotta, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici, assunte sommarie informazioni ed acquisiti tutti i documenti necessari od opportuni anche presso terzi) volta alla stima, anche in ottica di liquidazione fallimentare oltre che contabile e di bilancio (negli anni considerati come indicati in atti), dell'immobile aziendale in Campodoro (VI) di cui al doc. 36; doc. 72
e doc. 73;
Ribadisce, altresì, la richiesta di integrazione della CTU o di convocazione del C.T.U. a chiarimenti, svolta all'udienza del 6 dicembre 2023.
(3) ammettere prova per interrogatorio formale dei convenuti sulle circostanze di fatto di cui alla trascritta narrativa in sede di atto citazione (paragrafi da 2.1 a 2.5), da intendersi qui di seguito ritrascritte anteposta la locuzione “vero che”, – con riserva di formulazione di ulteriori capitoli e di indicazioni di ulteriori prove orali nei termini per la formulazione delle istanze istruttorie a prova contraria anche in dipendenza delle eventuali prove orali richieste da controparte;
(4) ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c., da parte dei convenuti, di tutta la documentazione mancante e non consegnata al come indicata a p. 33 dell'atto di citazione e, in particolare, Parte_1
1. i mastrini dell'esercizio 2013;
2. fatture di acquisto e di vendita degli anni 2010, 2011, 2012;
3. contabilità di magazzino;
pagina 4 di 25 4. libro inventari dal 2000 al 2008 e 2015;
5. libro beni ammortizzabili successivo al 2011;
6. documentazione extracontabile (contratti, istanze presentate all'Agenzia delle Entrate e
7. INPS, accertamenti Agenzia delle Entrate, bilancini del costo del lavoro, lettere di
8. circolarizzazione anno 2012, documentazione a supporto degli stanziamenti dei fondi);
9. lettere di circolarizzazione anni 2012 -2014 (a cura del Collegio Sindacale);
10. libro dei verbali del CdA per il periodo successivo al maggio 2014;
11. libro dei verbali del Collegio sindacale per il periodo successivo giugno 2012;
12. libro dei verbali delle assemblee dei soci per il periodo successivo al novembre 2014.
E, in ogni caso, tutta la documentazione mancante rispetto a quella dimessa (o eventualmente della dichiarazione di furto o smarrimento della predetta documentazione).
(5) ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. alla società di revisione contabile (c.f. e p.i.: CP_13
) di Monteviale (VI) delle carte di lavoro relative alla revisione contabile dei bilanci di esercizio P.IVA_4
della degli anni 2007 e successivi;
Pt_2
In ogni caso dichiarare tenuti e condannare i convenuti tutti, in via solidale, alla rifusione in favore dell'attore di compensi
e spese di lite, oltre accessori».
Conclusioni dei convenuti e : CP_2 CP_1
Come da foglio depositato telematicamente:
“ In via istruttoria:
Si chiede venga disposta CTU tecnico-contabile atta ad accertare:
- l'esatto ammontare dei crediti scaduti della società alla data del 31.12.2011; Parte_1
- l'esatto ammontare dei crediti scaduti della società alla data del 23.11.2012; Parte_1
- l'esatto ammontare delle giacenze di magazzino, suddivise per prodotti finiti ed accessori della società alla data del 31.12.2011; Parte_1
- l'esatto ammontare delle giacenze di magazzino, suddivise per prodotti finiti ed accessori, della società alla data del 23.11.2012; Parte_1
In via pregiudiziale: dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dei convenuti e Controparte_2
per tutti i motivi esposti in narrativa. CP_1
pagina 5 di 25 Nel merito in via principale: respingersi tutte le domande formulate dal Parte_3
nei confronti dei sigg.ri e in quanto infondate in fatto ed in
[...] Controparte_2 CP_1
diritto.
Compensi rifusi”.
Conclusioni del convenuto : Controparte_3
Come da comparsa di costituzione e risposta e in via istruttoria come da memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Si riportano le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta:
“Respingersi le domande proposte dal nei Parte_1
confronti del sig. , in quanto infondate in fatto e in diritto. Controparte_3
Con rifusione delle competenze professionali sostenute”.
Conclusioni della convenuta CP_4
Come da comparsa di costituzione e risposta e in via istruttoria come da memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Si riportano le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta:
“Respingersi le domande proposte dal nei Parte_1
confronti della sig.ra in quanto infondate in fatto e in diritto. CP_4
Con rifusione delle competenze professionali sostenute”.
Conclusioni dei convenuti e CP_5 CP_6
Come da foglio depositato telematicamente:
« Voglia il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Imprese, contrariis reiectis
Nel merito: rigettarsi le domande attoree nei confronti dei Sindaci ed Parte_4
per inammissibilità, prescrizione ed infondatezza per le ragioni esposte in narrativa. Controparte_6
Nel merito in via gradata: condannare i Responsabili Civili e per Parte_5 CP_9
quanto di competenza, in via solidale ovvero alternativa, a tenere sollevati ed indenni i Parte_4
ed in ipotesi di loro ritenuta responsabilità professionale, totale ovvero parziale,
[...] Controparte_6
rispetto alle pretese del per effetto delle coperture assicurative Parte_1
professionali sottoscritte nei distinti periodi con i Responsabili Civili.
pagina 6 di 25 Con vittoria di spese e provvedimenti esecutivo.
In via istruttoria: respingersi la richiesta della Curatela Fallimentare di CTU, volta alla
“quantificazione” del danno ascrivibile ai convenuti, sia perché non è provato l'an, sia per la natura esplorativa della consulenza tecnica così come richiesta e per la sola quantificazione del danno, quantificazione che non può essere affidata all'Ausiliario del Giudice, rientrando la prova del danno, anche per il suo quantum, negli oneri, che spettano alle parti ex art. 2697 c.c.
In via istruttoria ulteriore: respingersi la richiesta di prova “per interrogatorio formale dei convenuti nonché prova per testimoni sulle circostanze di fatto di cui alla sopra trascritta narrativa” sia perché il rinvio è del tutto generico (mancando la specifica capitolazione dei fatti da provare e, quindi, è impedita la formulazione di prova contraria), sia per la mancata indicazione dei testimoni.
In via istruttoria: si chiede che il Giudice voglia ordinare alla Curatela fallimentare attrice di produrre in giudizio la parte del libro del Collegio Sindacale della società successivo al giugno 2012, con i relativi verbali, ad integrazione del documento 4 prodotto.
Con riserva di integrare le difese nei successivi di termini processuali.
In via istruttoria ulteriore ed ove il Giudice ritenga provato l'an delle pretese della Curatela
Fallimentare, si chiede che voglia ordinare alla procedura di produrre in giudizio l'intera documentazione relativa, sia al contratto di leasing, che al successivo riscatto relativamente agli immobili, in Comune di
Campodoro, appresi dalla procedura perché gli stessi hanno concorso nel formare l'attivo del . Parte_1
Per le medesime ragioni ove fossero contestate le risultanze del nostro documento 5 (peraltro riduttive perché provenienti da una stima raccolta nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare con criteri ben inferiori ai valori di mercato), si chiede che il Giudice voglia disporre consulenza tecnica con la stima delle unità immobiliari, in Comune di Campodoro di proprietà della società fallita ed apprese all'attivo del
, e ciò anche con riferimento agli anni 2011 e 2012, in quanto l'individuazione dell'effettivo valore Parte_1
di mercato di tali beni, concorrendo a formare il patrimonio netto della società, prova che lo stesso, in quegli anni, non era negativo.
In via istruttoria: con riferimento alle richieste della Curatela Fallimentare ci si riporta a quanto esposto nella memoria 29.11.2021;
In via istruttoria: con riferimento alle conclusioni del CTU ci si riporta alle richieste svolte a verbale
pagina 7 di 25 dell'udienza 6.12.23».
Conclusioni della terza chiamata Controparte_8
Come da comparsa di costituzione e risposta:
“NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE
- accertata e dichiarata, per i titoli dedotti, la non operatività della polizza stipulata 55264534 il
30.11.2009 con (ora , per intervenuta risoluzione Controparte_14 Controparte_8
del contratto in data 30 maggio 2015 a seguito del recesso dell'assicurato ed accertata in ogni caso
l'intervenuta prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 2952 c.c. non essendo mai stata fatta comunicazione del sinistro alla Compagnia, respingersi ogni domanda da chiunque proposta nei confronti di Controparte_8
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- respingersi, per i titoli dedotti, le domande ex adverso proposte in quanto infondate e non adeguatamente provate;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
- Nel caso di ritenuta operatività della polizza, laddove fosse accertata la condotta colposa dei rag.
[...]
e e previa individuazione della responsabilità di ciascuna delle parti coinvolte, Parte_4 Controparte_6
condannarsi a tenere indenne gli assicurati di quanto dovesse essere Controparte_8
condannato a pagare al con l'applicazione dello scoperto del 10%, con il minimo non Parte_1
indennizzabile secondo la franchigia prevista dal contratto di assicurazione e fino a concorrenza del 30% del massimale previsto in polizza e solamente per la quota di responsabilità direttamente e personalmente imputabile ai sindaci e come previsto dall'art. 35 delle condizioni particolari di polizza CP_5 CP_6
succitata.
IN OGNI CASO
Spese diritti ed onorari interamente rifusi”.
Conclusioni dei terzi chiamati che hanno assunto il rischio del Controparte_9
certificato n. AEAW0017652:
Come da comparsa di costituzione e risposta e in via istruttoria come da memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Si riportano le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta:
pagina 8 di 25 “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie, previa la declaratoria di prescrizione della domanda di manleva formulata dal Rag. ex art. 2952 cod.civ; CP_5
i. in via preliminare di merito: accertare e dichiarare la non operatività della copertura di cui al certificato
AEAW0016790 nel caso di specie per i motivi esposti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta e conseguentemente rigettare le domande di condanna in manleva formulate nei confronti di quegli CP_9
che hanno assunto il rischio di cui al certificato AEAW0016790;
[...]
ii. nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande svolte nei confronti dei Ragg. e CP_6
in quanto infondate in fatto ed in diritto oltre che prescritte, e per l'effetto rigettare la domanda di CP_5
manleva formulata nei confronti di quegli che hanno assunto il rischio di cui al Controparte_9
certificato AEAW0016790;
iii. in via subordinata di merito (e con espressa riserva di gravame): nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti dei Ragg. , e nella non Parte_6
creduta ipotesi di accoglimento della domanda di manleva svolta nei confronti degli esponenti Controparte_9
dichiarare l'obbligo di manleva di quegli che hanno assunto il rischio di cui al
[...] Controparte_9
certificato AEAW0016790, previa ripartizione in quote di responsabilità tra i soggetti convenuti e/o terzi chiamati e/o eventuali altri, esclusivamente entro i limiti contrattualmente assunti come meglio specificati nella comparsa di costituzione e risposta al paragrafo 2.b, nonché previo esaurimento dei massimali offerti da altre polizze assicurative a copertura del medesimo rischio (ivi compresa, ma non solo, e, Parte_5
in ulteriore subordine, esclusivamente entro i limiti conseguenti alla ripartizione della responsabilità per il rischio assicurato tra quegli che hanno assunto il rischio di cui al contratto di Controparte_9
assicurazione AEAW0016790 ed eventuali altri assicuratori ex art. 1910 cod. civ., espressamente dichiarato il diritto di regresso di quegli eventualmente escussi nei confronti dei detti assicuratori. Controparte_9
Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge (inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione avviato alla notifica in data 19.6.2019 il
[...]
(di seguito: Fallimento e, con riguardo alla società in bonis, Controparte_15
agiva in giudizio ex art. 146 l. fall. ed in particolare ex art. 2394 c.c. nei confronti Parte_1
pagina 9 di 25 di:
- , quale componente del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato Parte_7
dal 18.11.2010 (nomina iscritta nel registro delle imprese il 21.12.2010) al 16.10.2012
(cessazione iscritta nel registro delle imprese il 24.10.2012) e quindi quale amministratore unico dal 21.11.2012 (nomina iscritta nel registro delle imprese il 29.11.2012) al 7.5.2013 (cessazione iscritta nel registro delle imprese il 16.5.2013);
- , quale componente del Consiglio di Amministrazione dal 18.11.2010 (nomina CP_1
iscritta nel registro delle imprese il 21.12.2010) al 21.11.2012 (cessazione iscritta nel registro delle imprese il 29.11.2012);
- , quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 18.11.2010 (nomina Controparte_2
iscritta nel registro delle imprese il 21.12.2010) al 21.11.2012 (cessazione iscritta nel registro delle imprese il 29.11.2012);
- e , nella loro qualità di eredi di , componente del CP_16 CP_17 Persona_1
Consiglio di Amministrazione dal 18.11.2010 (nomina iscritta nel registro delle imprese il
21.12.2010) al 21.11.2012 (cessazione iscritta nel registro delle imprese il 29.11.2012) e deceduto prima dell'instaurazione del giudizio;
- , quale amministratore unico dal 7.5.2013 (nomina iscritta nel registro Controparte_3
delle imprese il 16.5.2013) al 10.7.2014 (cessazione iscritta nel registro delle imprese il
12.8.2014), quindi quale liquidatore dal 10.7.2014 (nomina iscritta nel registro delle imprese il
12.8.2014) al 3.9.2014 (cessazione iscritta nel registro delle imprese il 3.11.2014) e dal
18.11.2014 (nomina iscritta nel registro delle imprese il 28.11.2014) sino al fallimento, pronunciato dal Tribunale di Padova con sentenza n. 254/2016 del 14.12.2016;
- quale liquidatrice dal 3.9.2014 (nomina iscritta nel registro delle imprese il CP_4
3.11.2014) al 18.11.2014 (cessazione iscritta nel registro delle imprese il 28.11.2014);
- quale Presidente del Collegio Sindacale dal 14.7.2011 (nomina iscritta nel Parte_4
registro delle imprese il 18.8.2011) al 10.7.2014 (cessazione iscritta nel registro delle imprese il
26.8.2014) e poi quale revisore unico dal 10.7.2014 (nomina iscritta nel registro delle imprese il
26.8.2014) sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2016;
- e , quali componenti del Collegio Sindacale dal 14.7.2011 Controparte_6 Controparte_7
pagina 10 di 25 (nomine iscritte nel registro delle imprese il 18.8.2011) al 10.7.2014 (cessazioni iscritte nel registro delle imprese il 26.8.2014).
In punto di fatto, l'attore esponeva che:
- la società era stata costituita nel 1982 e aveva operato per oltre un trentennio nel settore tessile, con la produzione, il taglio e la confezione di capi di abbigliamento in proprio e per conto di terzi, nonché nel settore del commercio all'ingrosso e al minuto di articoli di abbigliamento, accessori e tessuti in genere;
- aveva realizzato in proprio sia la fase creativa e di sviluppo dello stile sia la fase Parte_1
della produzione, incentrate sulle linee “Take – Two” e “Take – Two Teen” e sul marchio in licenza “Maison Clochard”;
- a decorrere dal 2008 la società era entrata in un periodo di grave crisi e declino irreversibile, con progressiva riduzione del fatturato, dei margini operativi, del personale dipendente e del patrimonio, che avevano portato a gravi perdite;
- la crisi si era aggravata ulteriormente nel corso del 2011 e del 2012;
- nella seduta del 6.4.2011 del Consiglio di Amministrazione – composto all'epoca dal CP_2
(Presidente), dal (amministratore delegato), dal , dal e da e Pt_7 CP_1 Parte_8
AR AN (consiglieri) – il Pt_7
a) aveva evidenziato una situazione seriamente compromessa e deteriorata tale da compromettere la continuità aziendale;
b) aveva richiamato il mancato riscontro da parte degli istituti di credito della richiesta di nuova finanza per l'ammontare di € 3.600.000,00, stante il peggioramento del risultato dell'esercizio
2010;
c) aveva segnalato che a marzo 2011 risultavano esposizioni verso il sistema per € 4.600.000,00, di cui € 3.500.000,00 sul breve termine e € 1.100.000,00 su forme a medio-lungo termine;
d) aveva precisato che il mancato ottenimento del supporto finanziario da parte delle banche rischiava di porre la società in una situazione di notevole criticità finanziaria, con la necessità di ricapitalizzare l'azienda attraverso un apporto di denaro da parte dei soci per almeno €
2.000.000,00;
- in data 26.5.2011 l'organo amministrativo si era riunito per esaminare il progetto di bilancio al pagina 11 di 25 31.12.2010, con la richiesta degli amministratori di essere coinvolti in ogni trattativa o decisione riguardante il personale dipendente;
- la situazione finanziaria di era stata riesaminata nella riunione del Consiglio di Parte_1
Amministrazione (ridottosi a cinque componenti a seguito delle dimissioni dello da Pt_8
consigliere) del 7.11.2011, nella quale era stato evidenziato che:
a) i rapporti molto difficili con gli istituti di credito avevano condizionato pesantemente l'operatività aziendale, tanto che la Cassa di Risparmio aveva bloccato CP_18
l'operatività di conto corrente e così, a seguire, avevano fatto anche le altre banche;
b) vi era una situazione molto tesa con il parco fornitori, che aveva provocato un ritardo dei lanci della produzione della collezione primavera/estate 2012 e dei campionari autunno/inverno 2012;
c) la riduzione dei fidi stava causando, oltre alle tensioni coi fornitori, anche l'indebitamento verso l'Erario e gli Enti Previdenziali;
- in data 23.11.2011 il capitale sociale era stato aumentato da € 780.000,00 ad € 1.280.000,00 attraverso l'utilizzo dei versamenti soci in conto futuro aumento di capitale, cosicché soci risultavano il per € 601.600,00 (quota del 47%), il per € 339.200,00 (quota del CP_2
26,50%), il per € 236.800,00 (quota del 18,50%) e il AR per € 102.400,00 (quota CP_1
dell'8%);
- nella seduta dell'organo amministrativo (il cui numero dei componenti si era nel frattempo ridotto a quattro a seguito delle dimissioni del AR) dell'8.5.2012 era stato rappresentato che era necessario stipulare tre finanziamenti con gli istituti di credito per un importo complessivo di € 2.270.500,00 della durata di dieci anni garantiti da ipoteca su immobili di proprietà della società;
- nel maggio 2012 la società aveva fatto ricorso ad un piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d), l. fall., nel quale era stato previsto un progressivo recupero di quote di mercato e di redditività negli anni 2013 e seguenti;
- era risultato evidente sin da subito, tuttavia, che non era in grado di raggiungere Parte_1
gli obiettivi fissati dal piano industriale afferente al piano attestato, tanto che l'esercizio 2012 si era chiuso con una perdita di circa € 4.500.000,00, un fatturato in calo del 20% circa, un pagina 12 di 25 patrimonio netto negativo per - € 170.730,00 e gravi problemi di liquidità, che non avevano consentito alla società il regolare pagamento dei fornitori, con violazione già alla prima scadenza delle pattuizioni contenute nel piano attestato;
- nel frattempo, a fine novembre 2012 tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avevano rassegnato le dimissioni ed era stato nominato quale amministratore unico il Pt_7
- in data 7.5.2013, a seguito delle perdite di esercizio, l'assemblea straordinaria aveva deliberato l'azzeramento del capitale sociale, pari ad € 1.280.000,00, e la ricostituzione dello stesso, con un aumento scindibile sino all'importo di € 2.000.000,00 e sottoscrizione sino ad € 1.000.000,00;
- il capitale sociale era stato sottoscritto per € 950.000,00 dalla società PG s.r.l. (di seguito:
PG), interamente partecipata dal , e per € 50.000,00 da;
Controparte_3 Parte_9
- il capitale sociale, tuttavia, non era stato interamente versato, poiché PG e il Pt_9
avevano versato, rispettivamente, soltanto € 237.500,00 ed € 12.500,00;
- sempre in data 7.5.2013 il era stato nominato nuovo amministratore unico in Controparte_3
luogo del Pt_7
- lo stesso aveva dichiarato agli organi della procedura che, nell'immediatezza della Controparte_3
propria nomina ad amministratore unico, aveva riscontrato una situazione produttiva, commerciale e finanziaria ben più grave di quanto gli fosse stato prospettato dai precedenti soci;
- in data 31.5.2013 la società aveva depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva;
- in data 11.10.2013 aveva rinunciato alla domanda di concordato, perché nel Parte_1
frattempo aveva sottoscritto con buona parte dei fornitori un accordo stragiudiziale che prevedeva il pagamento a saldo e stralcio del 40% dell'importo di ciascun credito;
- con decreto del 21.10.2013 il Tribunale di Padova aveva preso atto della rinuncia e conseguentemente dichiarato l'inammissibilità della domanda di concordato;
- nella seconda metà del 2013 – stando a quanto riferito dal agli organi della Controparte_3
procedura – Equitalia aveva pignorato i conti correnti della società in ragione del mancato pagamento delle cartelle esattoriali, ciò aveva bloccato l'operatività aziendale nonostante l'avvenuto pagamento delle rateazioni e solo diversi mesi dopo i conti erano tornati nella disponibilità di che era stata costretta ad aprire nuovi rapporti bancari;
Parte_1
pagina 13 di 25 - in data 31.3.2014, vista l'impossibilità di continuare l'attività per la mancanza di disponibilità finanziarie e per l'inefficienza produttiva e nella speranza di un rilancio del business e di salvaguardare il patrimonio sociale, aveva concesso in affitto alla società Parte_1
(poi , interamente partecipata e amministrata dal Controparte_19 Controparte_20 CP_3
, il ramo aziendale esercente l'attività di produzione, tagli e confezionamento di capi di
[...]
abbigliamento in genere ed accessori, comprensivo inoltre dei marchi “Take Two” e “Take Two
Teen” e dell'attività di commercio all'ingrosso e al minuto di articoli di abbigliamento;
- in data 30.5.2014 il aveva accertato la riduzione del capitale sociale al di sotto Controparte_3
del minimo legale, iscrivendo l'atto di scioglimento nel registro delle imprese il giorno 1.7.2014;
- in data 10.7.2014 il era stato nominato liquidatore;
Controparte_3
- in data 3.9.2014 la aveva sostituito il nella carica di liquidatore;
CP_4 Controparte_3
- in data 18.11.2014 il era stato nuovamente nominato liquidatore;
Controparte_3
- in data 28.9.2016 la società aveva depositato istanza di fallimento di Parte_10
la quale era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Padova con sentenza n. Parte_1
253/2016 del 14.12.2016.
Ciò premesso, il formulava i seguenti addebiti. Parte_1
1) Indebita prosecuzione dell'attività sociale nonostante la perdita del patrimonio netto e la sussistenza di una situazione di insolvenza già nel corso dell'anno 2012.
Sul punto l'attore deduceva che:
- gli amministratori e i liquidatori, con la complicità dei sindaci, avevano occultato l'esistenza della situazione di scioglimento e di insolvenza e avevano proseguito nella gestione caratteristica, facendo accumulare rilevantissime perdite;
- il bilancio al 31.12.2012 non era attendibile, perché era necessario rettificare alcune voci, prendendo le mosse dal bilancio dell'esercizio 2011;
- in primo luogo, era necessario rettificare il risultato dell'esercizio 2011 rilevando una perdita di € 26.731,96 per sanzioni applicate dall'INPS in data 21.9.2012 relativamente al mancato pagamento di contributi per l'anno 2011;
- in secondo luogo, l'importo di € 60.000,00 accantonato nell'esercizio 2011 nel fondo rischi controversia fiscale anno 2007 era insufficiente, poiché l'Agenzia delle Entrate aveva pagina 14 di 25 contestato per imposte e sanzioni la maggior somma di € 145.550,00, cosicché il risultato dell'esercizio 2011 doveva essere rettificato per tener conto dell'ulteriore onere di €
85.550,00;
- in terzo luogo, doveva essere rivisto il fondo controversia agenti, nel quale nell'anno 2012 era stata accantonata la somma di € 250.000,00, poiché:
a) nel 2012 l'ex agente aveva agito in giudizio contro la società chiedendo la Persona_2
corresponsione della somma di circa € 1.500.000,00 per provvigioni, indennità di mancato preavviso, indennità di scioglimento del rapporto e indennità suppletiva di clientela;
b) nel corso dell'assemblea dei soci del 19.12.2012 il aveva informato i soci e l'organo Pt_7
di controllo dell'esistenza della controversia e delle richieste economiche del Per_2
c) in data 19.12.2013 era stato raggiunto un accordo in virtù del quale Parte_1
avrebbe corrisposto al la somma di € 250.000,00 a titolo di indennità di cessazione Per_2
del rapporto di agenzia ai sensi dell'art. 1751 c.c. e l'importo di € 15.733,00 a titolo di concorso per le spese legali;
d) gli amministratori avrebbero dovuto provvedere all'accantonamento delle somme nel fondo indennità per cessazione del rapporto di agenzia di esercizio in esercizio, man mano che esse maturavano;
e) dall'esame delle scritture contabili emergeva, invece, che la somma dovuta al a titolo Per_2
di indennità di cessazione del rapporto di agenzia era stata interamente accantonata nell'esercizio 2012 e non di anno in anno, nonostante il rapporto fosse iniziato negli anni
'90;
f) di conseguenza, il risultato dell'esercizio 2011 doveva essere rettificato tenendo conto che al 31.12.2011 era maturata un'indennità pari a circa € 240.000,00 con riferimento alla posizione del Per_2
- in quarto luogo, vi era stata un'erronea gestione anche del fondo cessazione rapporto agenzia, poiché l'indennità dovuta all'agente era stata accantonata per € Controparte_21
200.000,00 soltanto nell'esercizio 2013, anziché di anno in anno: conseguentemente, il risultato dell'esercizio 2011 doveva essere rettificato tenendo conto che al 31.12.2011 era pagina 15 di 25 maturata un'indennità pari a circa € 180.000,00 con riguardo alla posizione dell'agente in questione;
- in quinto luogo, non erano state correttamente svalutate le rimanenze di magazzino, poiché:
a) nell'esercizio 2011 avrebbe dovuto essere operata una svalutazione delle rimanenze dei prodotti finiti fallati e/o resi destinati ad essere venduti a prezzo di stock per la somma di
€ 417.859,00 invece era stata effettuata;
b) dall'esame del libro inventari era emerso che dal 2009 al 2014 erano rimaste giacenti le stesse quantità di materie sussidiarie (accessori) e che alle stesse era stato attribuito il medesimo valore;
c) ciò significava che le materie sussidiarie (accessori) erano rimaste inutilizzate per più esercizi;
d) nonostante ciò, il relativo fondo di svalutazione era rimasto del tutto invariato;
e) sotto altro profilo, nel bilancio al 31.12.2014 erano stati valorizzati dei codici di accessori in misura esattamente uguale a quelli giacenti al 31.12.2012, sebbene di tali codici non vi fosse traccia nell'inventario al 31.12.2013;
f) erano state registrate ulteriori gravi anomalie nella contabilizzazione delle rimanenze, tra cui l'indicazione per l'annualità 2010 soltanto delle quantità di ciascun codice senza alcuna valorizzazione, l'attribuzione alle rimanenze dei medesimi accessori di prezzi spropositatamente superiori da un anno all'altro e l'incongruenza del valore delle rimanenze finali delle materie prime e accessorie relative all'anno 2014, incrementato di €
393.691,70 rispetto al medesimo valore iscritto al 31.12.2013, a fronte di acquisti e vendite nel medesimo esercizio rispettivamente per € 23.502,23 ed € 46.450,40;
g) più in generale, dall'incompletezza della documentazione consegnata e rinvenuta non era possibile determinare puntualmente il valore delle rimanenze finali e del relativo fondo di svalutazione con riguardo alla chiusura di ciascun esercizio;
- in sesto luogo, nell'anno 2011 la società aveva esposto crediti commerciali per un ammontare superiore al loro valore di realizzo, con conseguente necessità di rettificare in diminuzione l'importo degli stessi per € 1.258.946,51 e di adeguare anche il fondo svalutazione crediti, tenuto conto dei crediti riferiti ad imprese cancellate o fallite, dei crediti per i quali il legale pagina 16 di 25 aveva comunicato l'impossibilità di recupero, dei crediti per i quali l'organo amministrativo aveva avuto contezza della relativa perdita entro l'approvazione del bilancio e dei crediti per i quali non risultava essere avvenuto alcun incasso e alcun tentativo di recupero dal 2010 all'approvazione del bilancio al 31.12.2011;
- per effetto di tali rettifiche, il patrimonio netto al 31.12.2011 doveva essere rideterminato da
€ 4.280.071,89 ad € 2.109.315,93;
- la curatela aveva provveduto a ricostruire la situazione economica e contabile alla data del
30.6.2012 e dagli accertamenti compiuti era emerso che anche in tale annualità il Consiglio di Amministrazione non aveva rilevato parte delle perdite sui crediti di competenza del periodo e aveva omesso di accantonare un importo sufficiente a ripristinare un congruo ammontare del fondo svalutazione crediti;
- in particolare, rilevando la perdita integrale dei crediti per quali l'organo amministrativo aveva avuto contezza della relativa perdita entro la riunione del 16.10.2012 – nel corso della quale era stata esaminata la situazione contabile al 30.6.2012 – e dei crediti che non erano stati incassati e oggetto di tentativi di recupero dal 2011 alla data della seduta del Consiglio di Amministrazione risultava che le perdite ascendevano ad € 792.626,74 e che il fondo svalutazione crediti avrebbe dovuto essere portato ad € 1.230.288,44;
- in forza di tali rettifiche, il patrimonio netto al 30.6.2012 diventava negativo, in quanto pari a - € 536.327,81;
- in data 29.10.2012 l'assemblea dei soci aveva preso in esame la situazione economica al
30.9.2012, dalla quale emergeva una perdita di € 1.830.000,00 e, applicando le rettifiche di cui sopra, il patrimonio netto al 30.9.2012 diventava negativo, in quanto pari a - €
472.444,09;
- gli amministratori e i liquidatori, dunque, erano responsabili per aver omesso di adottare le iniziative previste dagli artt. 2447, 2485 e 2486 c.c. e, segnatamente, per aver proseguito l'attività d'impresa in ottica di continuità aziendale anziché meramente conservativa nonostante la perdita del capitale sociale e, comunque, lo stato di insolvenza della società, che emergeva altresì da quanto esposto in punto di fatto;
- i sindaci erano responsabili per non aver rimediato all'inerzia degli amministratori,
pagina 17 di 25 rivolgendosi al Tribunale per far accertare la sussistenza dello stato di scioglimento e per non aver vigilato diligentemente sull'operato dell'organo amministrativo;
- il danno doveva ritenersi pari ad € 4.760.352,00, ed era stato calcolato secondo il c.d. criterio della differenza tra i netti patrimoniali, a partire dall'esercizio 2013 e fino al 30.6.2014, assumendo il periodo compreso tra il 30.6.2012 e il 31.12.2012 come intervallo di tempo idoneo a consentire il completamento di tutte le attività in corso alla data di scioglimento e depurando il risultato dei costi e dei ricavi che la società avrebbe comunque sostenuto e conseguito nel corso di una gestione liquidatoria;
2) Esecuzione di pagamenti per almeno € 619.000,00 successivamente alla rinuncia alla domanda di concordato preventivo in violazione della par condicio creditorum, con danno pari all'importo dei versamenti effettuati.
3) Concessione in affitto del ramo d'azienda a partecipata dal , ad Controparte_19 Controparte_3
un canone incongruo.
4) Irregolare conservazione delle scritture contabili e dei libri sociali.
L'attore deduceva che non erano stati rinvenuti, tra l'altro:
- i mastrini dell'esercizio 2013;
- le fatture di acquisto e di vendita degli anni 2010, 2011, 2012;
- la contabilità di magazzino;
- il libro inventari dal 2000 al 2008 e del 2015;
- il libro beni ammortizzabili successivo al 2011;
- la documentazione extracontabile (contratti, istanze presentate all'Agenzia delle Entrate e
INPS, accertamenti Agenzia delle Entrate, bilancini del costo del lavoro, lettere di circolarizzazione anno 2012, documentazione a supporto degli stanziamenti dei fondi);
- le lettere di circolarizzazione degli anni dal 2012 al 2014, che avrebbero dovuto essere curate dai sindaci;
- i verbali delle deliberazioni dell'organo amministrativo successive al 30.5.2014, poiché il relativo libro era stato compilato soltanto fino a tale data;
- i verbali delle sedute del Collegio Sindacale successive al 12.6.2012, poiché il relativo libro pagina 18 di 25 era stato compilato soltanto fino a tale data;
- i verbali delle assemblee dei soci successive al 18.11.2014, poiché il relativo libro era stato compilato soltanto fino a tale data e, in particolare, mancava il verbale della delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio 2014.
Osservava che l'omessa regolare tenuta delle scritture contabili aveva pregiudicato la possibilità di una più completa analisi e verifica al riguardo, ancorché le risultanze sopra indicate dovessero considerarsi indiscutibili, e che con riguardo all'addebito n. 1 l'applicazione del criterio della c.d. differenza tra i netti patrimoniali risultava giustificata anche sulla base di tali irregolarità.
Il , dunque, concludeva chiedendo che i convenuti fossero condannati in solido tra loro Parte_1
al risarcimento del danno.
Tutti i convenuti, ad eccezione del si costituivano in giudizio, variamente contestando le CP_7
pretese attoree e insistendo per il loro rigetto.
Lo e il chiamavano in causa le loro assicurazioni, ossia CP_5 CP_6 Controparte_8
e i che avevano assunto il rischio del certificato n. AEAW0017652 (di seguito,
[...] CP_9
rispettivamente: e . CP_8 CP_9
Entrambe le assicurazioni si costituivano in giudizio, associandosi alle difese dei rispettivi assicurati ma negando l'operatività delle polizze sotto diversi profili;
chiedevano, altresì, l'accertamento delle quote di responsabilità di ciascuno dei convenuti.
All'esito della prima udienza di comparizione del 25.11.2020, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. CP_7
183, sesto comma, c.p.c.
Successivamente alla scadenza del deposito delle memorie n. 1 – che venivano depositate da alcune delle parti – il giudizio veniva dichiarato interrotto a seguito del decesso del Pt_7
L'attore riassumeva il giudizio e si costituivano in giudizio , Controparte_22 CP_23
e , quali eredi con beneficio di inventario del al solo fine di CP_24 CP_25 Pt_7
consentire al di perfezionare la rinuncia agli atti del giudizio nei loro confronti a seguito Parte_1
dell'intervenuta composizione in via transattiva della vertenza.
All'esito dell'udienza del 13.10.2021 il giudizio veniva dichiarato estinto ex art. 306 c.p.c. nei rapporti tra l'attore e gli eredi del con compensazione delle spese di lite e venivano assegnati Pt_7
pagina 19 di 25 alle parti i termini per il deposito delle memorie nn. 2 e 3.
Successivamente il giudizio veniva dichiarato estinto ex art. 306 c.p.c. a spese compensate anche nei rapporti tra il , e , in considerazione dell'intervenuto Parte_1 CP_16 CP_17
perfezionamento di un accordo transattivo.
La causa veniva istruita con ordine di esibizione ai convenuti della documentazione della quale l'attore aveva lamentato la mancanza (cfr. addebito n. 4) e alla società Reconvi s.p.a. della documentazione relativa alla revisione contabile dei bilanci di curata dalla Parte_1
destinataria dell'ordine di esibizione dal 13.7.2005 al 14.7.2011.
Entrambi gli ordini di esibizione non venivano ottemperati, quindi la causa veniva ulteriormente istruita con C.T.U. contabile e infine trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 27.11.2024, alla quale le parti precisavano le conclusioni come sopra indicato.
***
Eccezione di difetto di legittimazione passiva
I convenuti e hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, osservando CP_1 CP_2
che essi erano cessati dalla carica di amministratori a far data dal 29.11.2012 e che i fatti a loro contestati si sarebbero verificati soltanto dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012.
In punto di diritto, va ricordato che la legittimazione passiva non va confusa con la titolarità concreta dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in causa.
La legittimazione passiva, infatti, va intesa come titolarità astratta dal lato passivo del rapporto giuridico, e ricorre quando il soggetto convenuto in giudizio coincide con quello che l'attore prospetta come controparte titolare del rapporto sostanziale;
difetta, invece, nel momento in cui l'attore conviene in giudizio un soggetto diverso da quello che egli stesso indica come titolare dal lato passivo del rapporto giuridico, cosicché in quest'ultimo caso l'azione sarà inammissibile in rito.
Questione diversa, invece, è se il soggetto convenuto in giudizio e indicato dall'attore come parte del rapporto sostanziale sia effettivamente tale, in quanto tale aspetto non attiene all'ammissibilità della domanda, ma alla sua fondatezza, cosicché, nel caso di mancata coincidenza tra soggetto convenuto in giudizio e la titolarità concreta della pretesa dal lato passivo, la domanda dovrà essere rigettata nel merito.
La questione sollevata dal e dal con l'eccezione che si sta esaminando non attiene CP_1 CP_2
pagina 20 di 25 alla legittimazione passiva nel senso che sopra si è indicato, ma al merito della causa, in quanto riguarda la possibilità di considerare tali convenuti come responsabili degli illeciti dedotti in giudizio e, in particolare, dell'addebito n. 1.
La legittimazione passiva del e del , invece, è pacifica, poiché essi sono due dei CP_1 CP_2
soggetti individuati dall'attore come responsabili dei danni asseritamente patiti.
Se, poi, le dimissioni presentate dal e dal prima dell'approvazione del bilancio al CP_1 CP_2
31.12.2012 siano o meno sufficienti per escludere una loro responsabilità è problematica che attiene al merito e che pertanto dovrà essere scrutinata analizzando la fondatezza della domanda di risarcimento del danno.
L'eccezione, dunque, va respinta se intesa come difetto di legittimazione passiva nel senso proprio del termine e esaminata unitamente al merito se, invece, i convenuti avevano inteso dedurre il proprio difetto di titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria.
***
Eccezione di prescrizione
I convenuti e e la terza chiamata hanno eccepito la prescrizione CP_5 CP_6 CP_8
dell'azione di responsabilità promossa dal . Parte_1
In punto di diritto, va premesso che l'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 l. fall. compendia in sé sia l'azione sociale di responsabilità sia l'azione spettante ai creditori sociali ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali.
Da ciò discende, in linea di massima, che, quando a fronte dell'azione ex art. 146 l. fall. viene eccepita la prescrizione, è necessario appurare se la stessa sia maturata con riguardo ad una sola delle due azioni di responsabilità oppure ad entrambe.
Nel caso di specie, tuttavia, è sufficiente verificare esclusivamente se è prescritta l'azione di responsabilità dei creditori sociali, poiché a pag. 2 dell'atto di citazione l'attore ha dichiarato di voler esperire tale domanda, soffermandosi altresì sulla sua proponibilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci delle s.r.l.
Inoltre, il nulla ha replicato rispetto a quanto osservato sul punto dal convenuto Parte_1 Pt_7
che a pag. 2 della sua comparsa di costituzione aveva correttamente rilevato che “la curatela
pagina 21 di 25 dichiarava espressamente di esercitare la sola azione spettante ai creditori sociali, di cui all'art. 2394 c.c., intesa come componente dell'azione bicefala di cui all'art. 146 l. fall.”.
Sempre in punto di diritto, è necessario soffermarsi sulla problematica dell'individuazione del dies a quo dell'azione di responsabilità proponibile dai creditori nei confronti dei sindaci.
La vigente formulazione dell'art. 2407 c.c. detta un'esplicita norma sul punto, in quanto fa coincidere il dies a quo con il deposito della relazione dei sindaci concernente il bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il danno, ma tale previsione non è applicabile alla fattispecie in esame, in quanto si tratta di un'innovazione introdotta dall'art. 1 della legge n. 35/2025, entrata in vigore in data 12.4.2025 e dunque successivamente ai fatti oggetto di causa (sull'inapplicabilità della riforma della responsabilità dei sindaci ai fatti anteriori cfr. Trib. Venezia, sez. impresa, 4 luglio 2025, n. 3443 e 19 luglio 2025, n. 3726).
Nel regime normativo previgente all'entrata in vigore della legge n. 35/2025, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, non vi era una specifica indicazione del dies a quo del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità proponibile dai creditori contro i sindaci.
La giurisprudenza ha interpretato la norma, dunque, nel senso che, in applicazione dei principi generali, la prescrizione decorra dal momento in cui sia esercitabile il diritto (art. 2935 c.c.) e dunque da quando il danno – ossia l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti – sia oggettivamente percepibile dal creditore secondo l'ordinaria diligenza.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, sussiste una presunzione juris tantum di coincidenza tra il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità dei creditori e la dichiarazione del fallimento ed è onere del convenuto dimostrare che il creditore avrebbe potuto percepire lo stato di incapienza patrimoniale in data anteriore rispetto a quella di apertura del fallimento (cfr., ex multis, Cass. n. 23659/2023).
A tal fine, rileva qualsiasi fatto che possa essere conosciuto dai creditori, come un bilancio da cui risulti l'insufficienza del patrimonio sociale, posto che esso è il documento informativo principale sulla situazione della società non solo nei riguardi dei soci ma anche nei confronti dei creditori e dei terzi in genere (cfr., sotto questo specifico profilo, Cass. n. 23052/2023).
Nel caso di specie, l'insufficienza del patrimonio sociale a far fronte ai crediti emergeva soltanto dal pagina 22 di 25 bilancio al 31.12.2012, che riportava un patrimonio netto negativo di - € 170.730,00 (cfr. doc. n.
11 attore), era stato approvato dall'assemblea in data 22.4.2013 (cfr. doc. n. 2 attore, pagg. 91 e 92)
e pubblicato nel registro delle imprese in data 21.5.2013 (cfr. doc. n. 7 attore, pag. 14).
Il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione, dunque, è il 21.5.2013, poiché a tale data i creditori di eseguendo una visura, avrebbero potuto rendersi conto Parte_1
dell'insufficienza del patrimonio della società a far fronte alle pretese creditorie.
I sindaci, invero, non hanno allegato alcun elemento che consenta di individuare un dies a quo diverso e anteriore alla data del 21.5.2013, come invece sarebbe stato loro onere, sulla base della giurisprudenza che sopra si è richiamata.
È irrilevante, infatti, che il abbia allegato che la perdita del capitale dovrebbe essere fatta Parte_1
risalire ad una data anteriore al 31.12.2012, poiché l'attore è giunto a tale conclusione soltanto sulla base di rettifiche apportate ex post e dell'analisi della contabilità sociale, di cui i creditori non potevano certamente disporre.
L'attore ha interrotto la prescrizione con diffida inviata anche ai convenuti e in CP_5 CP_6
data 20.11.2017 (cfr. doc. n. 26 attore, pagg. da 21 a 36 e da 49 a 56), entro il termine quinquennale di prescrizione, che scadeva il 21.5.2018.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c. la diffida ha determinato il decorso di un nuovo termine quinquennale di prescrizione, che risulta rispettato dal , poiché l'atto Parte_1
di citazione è stato notificato a giugno 2019.
L'eccezione di prescrizione, dunque, va rigettata.
***
Eccezione di cessazione della materia del contendere
I convenuti e hanno altresì eccepito che sarebbe cessata la materia del CP_5 CP_6
contendere a seguito della loro dichiarazione di voler profittare delle transazioni stipulate dal con gli eredi del e del , poiché ad avviso dei sindaci tali transazioni Parte_1 Pt_7
avrebbero ad oggetto l'intero credito risarcitorio fatto valere dall'attore.
Sul punto va osservato che dalla lettura delle transazioni depositate in giudizio dall'attore in data
6.6.2022 e 4.11.2022 emerge chiaramente che il e i convenuti transigenti avevano Parte_1
inteso attribuire alle stesse efficacia limitata alle quote di responsabilità del e del e non Pt_7
pagina 23 di 25 all'intero credito risarcitorio, con conseguente scioglimento del vincolo di solidarietà con gli altri convenuti – tra cui i sindaci – e impossibilità per questi di profittarne.
Al punto 5 della transazione tra l'attore e gli eredi invero, si legge: Pt_7
“Con riferimento al Giudizio le Parti si impegnano a depositare, anteriormente alla prossima udienza, rinuncia agli atti del giudizio ed accettazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., con istanza che venga riconosciuta la compensazione integrale delle spese di lite tra le Parti nonché, a detta udienza, a chiedere che il Giudice Voglia dichiarare l'estinzione parziale del Giudizio esclusivamente in relazione al rapporto processuale scindibile tra le stesse Parti intercorrente e limitatamente all'asserita quota di responsabilità dell'ing. , con compensazione integrale delle spese di lite tra le Parti, fermo restando che il Parte_7
Giudizio proseguirà da parte del nei confronti dei convenuti diversi dal transigente. Parte_1
Le Parti concordano che la presente transazione ha efficacia limitatamente alla sola quota di asserita responsabilità di , con scioglimento del vincolo di solidarietà con gli altri convenuti nel Giudizio Parte_7
per l'asserito debito posto a fondamento dell'Azione e dunque senza alcuna efficace estensiva nei confronti di terzi con debitori in solido, anche, per quanto corre possa, ai sensi dell'art. 1304 C.C. (e dunque, senza possibilità di effetti estensivi in capo a terzi condebitori solidali, essendo precluso agli stessi di profittarne); il
si riserva pertanto il diritto, anche i sensi dell'art. 1311, comma 2, c.c., di proseguire il Giudizio. Parte_1
Ne consegue che viene espressamente escluso che altri condebitori rimasti estranei alla presente convenzione e, in particolare, gli altri soggetti convenuti nel Giudizio, possano dichiarare di volerne profittare”.
Analoghe clausole si rinvengono al punto 5 della transazione stipulata dall'attore con gli eredi
.
Da un lato, dunque, lo e il non potevano dichiarare di voler profittare delle CP_5 CP_6
transazioni e dall'altro l'assunto degli stessi secondo cui sarebbe l'intero credito ad essere stato oggetto di transazione non è condivisibile.
Una volta, infatti, che la transazione riguardi esplicitamente la quota di responsabilità del debitore transigente, si verifica lo scioglimento del vincolo di solidarietà, cosicché non si può più ragionare di transazione che abbia ad oggetto l'intero ammontare del credito.
L'eccezione di cessazione della materia del contendere, pertanto, va rigettata, fermo restando che delle transazioni si dovrà tener conto in sede di quantificazione del danno e di ripartizione delle quote di responsabilità, se e nei limiti in cui sia ritenuta sussistente una responsabilità degli altri pagina 24 di 25 convenuti.
***
Per quanto riguarda il merito, la causa va rimessa in istruttoria, dal momento che il Collegio ritiene necessario richiedere chiarimenti al C.T.U. su alcuni aspetti dell'elaborato peritale, meglio indicati nella separata ordinanza di rimessione sul ruolo.
La statuizione sulle spese di lite, dunque, va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando nella causa n. 6460/2019 R.G. proposta dal
[...]
contro , Parte_1 CP_1
, , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
e e con la chiamata in causa di
[...] Controparte_6 Controparte_7 [...]
e di Controparte_8 Controparte_9
IL RISCHIO DEL CERTIFICATO N. AEAW0017652:
[...]
1) rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti e;
CP_1 CP_2
2) rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e e dalla terza CP_5 CP_6
chiamata Controparte_8
3) rigetta l'eccezione di cessazione della materia del contendere sollevata dai convenuti e CP_5
CP_6
4) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
5) spese al definitivo.
Venezia, 24 settembre 2025
Il Giudice estensore dott. Fabio Doro
Il Presidente dott.ssa Innocenza Vono
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