Decreto cautelare 4 marzo 2021
Ordinanza cautelare 24 marzo 2021
Sentenza 11 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 20 maggio 2022
Accoglimento
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 20 marzo 2026
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 12 maggio 2025 (reg. ord. n. 109 del 2025), il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui punisce «con la reclusione da due a sei anni» anziché «con la reclusione da sei mesi a tre anni» o, «in subordine», «con la reclusione da sei mesi a sei anni», chiunque, al fine di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00031/2025REG.PROV.COLL.
N. 03119/2022 REG.RIC.
N. 03368/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3119 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da LU AZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato PE Calabrese, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam, FO Pa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NC MA, NN ER, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 3368 del 2022, proposto da
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato PE Calabrese, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
LI BE, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
FO Pa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale per l’Attuazione del Progetto Ripam, in persona dei legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
NC MA, NN ER, RI D'MB, LU AZ, FR AN, non costituiti in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 3119 del 2022:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione III, n. 6389/2021, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 3368 del 2022:
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. III, n. 06389/2021, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Commissione Interministeriale Ripam e di FO Pa e di LI BE e di FO Pa e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Commissione Interministeriale per l’Attuazione del Progetto Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2024 il Cons. Diana Caminiti viste le conclusioni come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con ricorso proposto innanzi al Tar per la Campania LI BE, RI D'MB, LU AZ e FR AN chiedevano l’annullamento del decreto dirigenziale del 21 dicembre 2020 prot. n. 93 del Dipartimento 50 presso la Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le risorse umane, U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo, avente ad oggetto “ Approvazione Avvisi Pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili ”, con cui stata era stata indetta la procedura selettiva, per titoli ed esami, per l’assunzione “a tempo pieno ed indeterminato di n. 105 LSU di categoria C, profilo professionale di “Istruttore Policy regionali – ambito Protezione civile - Tutela del territorio ”, attivi presso la Protezione civile e gli uffici del Genio civile regionale, nella parte in cui non consentiva loro l’accesso esclusivo al concorso, dell’Allegato 1 - Avviso categoria C al bando, quanto ai criteri di appartenenza alla categoria cui si rivolgeva ai fini della partecipazione al concorso, della graduatoria del 30 dicembre 2020, contenente l’elenco dei partecipanti di categoria C ammessi alle prove orali; chiedevano altresì l’annullamento della D.G.R. del 12 maggio 2020, n. 225, nella parte in cui nell’aggiornamento del Piano triennale di fabbisogno per il personale 2020/2022, riconosceva entro la categoria C i soli lavoratori di “Protezione civile”, della D.G.R Delibera Giunta Regione Campania n. 169 del 31/03/2020, citata nel bando, nella parte in cui dava atto di procedere alla sollecita stabilizzazione, in via prioritaria, dei LSU con attività assimilabili alla categoria C attivi presso la Protezione civile e gli uffici del Genio civile regionale, nonché di procedere alla sollecita conclusione delle attività istruttorie volte all’approvazione dell’atto deliberativo di aggiornamento, per l’anno 2020, del piano triennale di fabbisogno di personale, che prevedeva in via prioritaria la stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, ove possibile, a tempo pieno, dei LSU con attività assimilabili alla categoria C attivi presso la Protezione civile e gli uffici del Genio civile regionale, del D.P.G.R. n. 187 del 30 dicembre 2020 avente ad oggetto “ Nomina Commissioni Esaminatrici procedure di stabilizzazione LSU ”, nonché della nota, non meglio conosciuta, con la quale si dava atto della richiesta di compilazione, inviata in data 18 gennaio 2021 ai singoli candidati, in via telematica, dell’autocertificazione titolata “ Schema di dichiarazione del possesso dei requisiti di ammissione dell’avviso al bando ”, come tale relativa al possesso dei requisiti dei partecipanti al concorso.
2. I ricorrenti esponevano in fatto che, in forza delle previsioni di cui alla legge 223/91, venivano inseriti nella classe dei Lavoratori Socialmente Utili (d’ora in poi anche semplicemente LSU) con decorrenza dal 22 luglio 1996 e che allo stato risultavano impegnati nel progetto unico per LSU denominato " Attività a supporto delle Strutture Pubbliche ", istituito dalla Regione Campania con la D.G.R n. 82 del 28/03/2014 e di prestare servizio in tale qualità rispettivamente presso la UOD 50.05.01 "Terzo settore, Servizio civile e Sport" (BE LI), la Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione il Lavoro e le Politiche Giovanili- 50.11.00 (LU AZ), la Giunta Regionale, U.O.D. 50.11.00 (RI D’MB), la Funzione di supporto tecnico-amministrativo – Risorse Strumentali 50.15.92 (FR AN).
2.1. In qualità di lavoratori socialmente utili essi ricorrenti, sulla scorta di quanto statuito dalla Delibera della Giunta Regionale suddetta, venivano infatti ricompresi in un raggruppamento unico, denominato “ Attività e supporto delle strutture pubbliche ”, entro cui confluivano tutti i progetti di attività LSU ( id est : progetto 1, progetto 2, progetto 3 A, progetto 3B, progetto 4, progetto 5A, progetto 5B – gli ultimi due progetti facenti capo al Dipartimento di Protezione civile), prevedendosi medesimo orario lavorativo per tutti i lavoratori, nonché medesimo trattamento retributivo e previdenziale. Il progetto anzidetto raggruppava l’intera classe di lavoratori socialmente utili e pertanto anche i lavoratori addetti al Dipartimento di Protezione civile, e ciò a prescindere dai diversi titoli di studio dai singoli lavoratori conseguiti e, soprattutto, indipendentemente dalla categoria di LSU di provenienza.
2.2. Riferivano peraltro di provenire dalla categoria LSU c.d. “platea storica” e rappresentavano che i lavoratori socialmente utili erano riconducibili a tre principali categorie: 1) c.d. platea storica finanziata con le risorse statali del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (già Fondo per l'Occupazione), cui appartenevano essi ricorrenti, come tali inseriti nel bacino di LSU della Regione Campania; 2) la categoria degli "autofinanziati", sostenuta con risorse proprie degli enti presso cui si svolgevano le attività (es. Comuni, Regioni, etc.), cui appartenevano i LSU provenienti dai Progetti Ministeriali interregionali Progetto 5A) e progetto 5B), indetti dal Dipartimento della Protezione civile, veicolati nell’ente Regione Campania mediante una Convenzione trilaterale, stipulata in data 4 maggio 2000 tra il Ministero dell’Interno- Dipartimento della Protezione civile, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e la Regione Campania, stipulata in data 4.5.2000 e completata nel settembre 2000, che aveva comportato la “chiusura” dei progetti interregionali di Protezione civile; 3) la Categoria dei lavoratori, percettori di sostegni al reddito, utilizzati da Pubbliche Amministrazioni in attività socialmente utili per la durata delle prestazioni godute.
Assumevano che, stando a quanto previsto dall’Allegato 2 del bando impugnato, ai lavoratori di cui al progetto unico suddetto, restava preclusa la procedura per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di LSU di cat. C, (prevista nel PTFP 2020/2022 e nella DGR n. 225 del 12.5.2020) residuando dunque per questi ultimi – mai inseriti nella programmazione da ultimo citata, PTFP 2020/2022, DGR n. 225 del 12.5.2020 - la procedura per l’assunzione a tempo parziale e indeterminato di LSU di cat. A e B.
2.3. A sostegno del gravame articolavano le seguenti censure:
I - Illegittimità per violazione dell’art. 97 Cost., violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2000, violazione dell’art. 1, comma 1156, lett. g-bis) della l. n. 296/2006, eccesso di potere per carenza di motivazione, violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, illogicità e manifesta infondatezza.
II - Stesse censure di cui al motivo precedente, violazione dell’art. 3 Cost., disparità di trattamento. III - Violazione dell’art. 97 Cost., violazione dell’art. 1 della l. n. 241/1990, violazione del principio di trasparenza e imparzialità della p.a., eccesso di potere per carenza istruttoria, vizi formali dell’iter procedimentale.
IV- Stesse censure di cui al punto precedente, illegittimità per violazione degli artt. 27, commi 10, 11, 12, 13 e 29 comma 5 della L.R. n. 16 - pubblicata sul B.U.R.C. n. 47 - del 7 agosto 2019.
V - Stesse censure di cui al punto precedente, vizi formali della procedura concorsuale, eccesso di potere per carenza istruttoria, in quanto la modalità telematica prevista onde espletare le prove scritte, non risulterebbe, de facto , essere stata supportata da alcun elemento tale da rendere trasparente la procedura concorsuale. Le medesime incongruenze della prova scritta, si rifletterebbero sulla prova orale, in quanto il colloquio verteva, secondo quanto previsto all’art. 5 dell’Allegato 1 - oggetto di impugnazione - esclusivamente su legislazione e regolamento regionale di Protezione civile.
2.4. Con il primo ricorso per motivi aggiunti LI BE, RI D'MB, LU AZ e FR AN richiedevano altresì l’annullamento del decreto dirigenziale dell’11 febbraio 2021 n. 11, avente ad oggetto: “ Avviso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di categoria C presso la G.R.C. Ammissione dei candidati ”, che aveva approvato l’Allegato n. 1 “Candidati ammessi”, nella parte in cui non comparivano i loro nominativi, e l’Allegato n. 2 “Candidati esclusi”, nella parte in cui comparivano i loro nominativi, nonché del verbale di insediamento delle Commissione esaminatrice del 17 febbraio 2021 n. 1, nella sua interezza, anche in relazione a quanto in esso disposto sulle prove orali di concorso e delle note dell’8 febbraio 2021 prot. n. 0068772 della Direzione Generale per le Risorse Umane e del 9 febbraio 2021 prot. n. 0071899 della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione civile, non meglio conosciute, deducendo vizi di illegittimità derivata, nonché la violazione dell’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, la violazione dell’art. 97 Cost., la violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, la violazione del principio di trasparenza e imparzialità della p.a., l’eccesso di potere per carenza di motivazione, l’eccesso di potere per carenza istruttoria, illogicità manifesta, nonché la violazione degli artt. 8, 11, 12, 14 e 15 del d.P.R. n. 487/1994, la violazione dell’art. 97 Cost., l’illegittimità per violazione degli artt. 27 e 29 della l.r. del 7 agosto 2019, n. 6 pubblicata sul B.U.R.C. n. 47/2019, vizi formali della procedura concorsuale, difetto di competenza della commissione esaminatrice.
3. Nel costituirsi la Regione Campania eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.A. adito, venendo a suo dire in rilievo il preteso diritto alla stabilizzazione, e l’irricevibilità del ricorso, in quanto gli atti deliberativi nn. 169 del 31 marzo 2020 e 225 del 12 maggio 2020 avevano già fissato i requisiti di ammissione sub b) e c) dell’avviso impugnato, laddove gli stessi erano stati impugnati solo unitamente al bando di concorso, nonostante i ricorrenti fossero perfettamente in grado di percepirne i riflessi sulla propria posizione soggettiva sin dalla data della loro approvazione.
4. Il Tar accoglieva l’istanza cautelare, ammettendo i ricorrenti, che già avevano superato la prova scritta prima della loro esclusione, con riserva alla prova orale, superata poi dalla sola ricorrente BE.
5. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti tutti gli originari ricorrenti, ivi compresa la BE, che lamentava l’attribuzione di un punteggio inferiore a quello dovuto, impugnavano le risultanze della prova orale.
6. Il Tar Campania, sez. III, con sentenza 11 ottobre 2021 n. 6389 rigettava preliminarmente il secondo ricorso per motivi aggiunti; in conseguenza del rigetto di tale ricorso dichiarava il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti improcedibile in relazione alla posizione dei ricorrenti che non avevano superato la prova orale, mentre accoglieva il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti in relazione alla sola posizione della BE che aveva superato la prova orale.
6.1. Il primo giudice in particolare, dopo aver disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione e l’eccezione di irricevibilità del ricorso, decidendo nel merito, ha ritenuto fondate le censure dedotte con il primo e secondo motivo di ricorso introduttivo, laddove si era affermato che il processo di stabilizzazione doveva comprendere i ricorrenti, appartenenti alla cosiddetta “platea storica”, e che l’impiego di tutti i LSU confluiva nell’unico progetto di cui alla D.G.R. n. 82 del 28 marzo 2014; secondo il Tar partenopeo, come condivisibilmente sostenuto dalla ricorrente nel secondo motivo di ricorso, lo sdoppiamento delle suddette procedure tra candidati LSU non risultava supportato né da previsioni legislative, né motivato in alcun modo, né dalle norme del bando, né dagli Allegati A e B.
Pertanto il primo giudice ha ritenuto illegittima la riserva di stabilizzazione per la categoria C ai soli lavoratori attivi presso la Protezione civile e gli uffici del Genio civile e, conseguentemente, il bando ed il relativo avviso della procedura per cui è causa sono stai annullati in parte qua , nei confronti della sola ricorrente BE che aveva superato la prova orale, come pure sono stati annullati, in favore della medesima, gli atti impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti proposto avverso il decreto dirigenziale dell’11 febbraio 2021 n. 11, avente ad oggetto: “ Avviso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di categoria C presso la G.R.C. Ammissione dei candidati ”, nonché avverso gli allegati 1 e 2, approvati con la suddetta delibera, laddove il primo allegato non contemplava la ricorrente tra i soggetti ammessi all'orale e il secondo allegato conteneva il suo nominativo tra gli esclusi.
7. Avverso la sentenza di prime cure , con ricorso iscritto al numero di ruolo R.G. n. 3119 del 2022 ha interposto appello AZ LU, ovvero uno dei ricorrenti che non aveva superato la prova orale e nei cui confronti pertanto era stato respinto il secondo ricorso per motivi aggiunti e dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti.
7.1. Il AZ a sostegno del gravame ha formulato i seguenti motivi di appello:
I) Error in iudicando . Violazione e falsa applicazione degli artt. 97 cost. e 3 Cost. - Violazione dell’art. 44 l.r. n.6/2019 pubblicata sul B.U.R.C. n. 47 del 7 agosto 2019. Violazione del principio di trasparenza e imparzialità della p.a. - Vizi formali della procedura concorsuale. Disparità di trattamento.
Con tale motivo vengono reiterate le censure già formulate con il secondo ricorso per motivi aggiunti, disattese dal Tar, dal cui rigetto era dipesa la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti.
L’appellante censura inoltre la sentenza nel punto in cui non aveva consentito l’acquisizione della registrazione audiovisiva della prova orale, in tesi idonea a comprovare l’asserita disparità di trattamento subita.
II) Error in iudicando . Sulla insussistenza dell’interesse ad agire. Disparità di trattamento.
Con tale motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui, esaminando prioritariamente il secondo ricorso per motivi aggiunti, aveva dichiarato improcedibile nei suoi confronti il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti, evidenziando in primis che nel ricorso per secondi motivi aggiunti era stata segnalata una situazione di disparità di trattamento essendo stati tre candidati ammessi a sostenere la prova orale, poi superata, nonostante non avessero sostenuto la prova scritta, sostenuta e superata successivamente in quanto non iscritti al concorso a causa di asserite problematiche riscontrate nella procedura informatica Ripam.
Inoltre, in tesi di parte appellante, i giudici di prime cure , nulla avevano chiarito in relazione all’operato della Regione Campania, che, nel corso della procedura concorsuale de qua aveva agito in piena autonomia, e dunque, in violazione alle prescrizioni normative del Ministero della Funzione Pubblica – Ripam-FO.
8. Con la memoria ex art. 73 c.p.a. la Regione Campania ha eccepito l’inammissibilità dell’appello in quanto mera riproposizione dei motivi di ricorso di prime cure, senza alcuna puntuale critica al ragionamento seguito dal primo giudice circa il punto della irrilevanza della diversità tra prove scritte ed orali di cui all’avviso di selezione.
8.1. Sotto concorrente profilo di inammissibilità, in tesi della Regione, l’avviso avrebbe dovuto essere impugnato autonomamente e tempestivamente, risolvendosi la censura in ammissione della sussistenza di un onere di immediata impugnazione. A seguire la prospettazione attorea, si verterebbe infatti in ipotesi di clausole escludenti, riguardando l’imposizione, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura selettiva.
La Regione ha inoltre insistito nel rigetto nel merito dell’appello, evidenziando peraltro come il giudizio di accesso agli atti, riferito alla registrazione audiovisiva della prova orale, fosse stato respinto con sentenza del Tar Campania, sez. III, 30 gennaio 2023, n. 685.
8.2. Si sono costituiti in resistenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione Interministeriale Ripam, ed il FO Pa con atto di mero stile.
8.3. Con la memoria ex art. 73 c.p.a. l’appellante ha censurato anche sotto altri profili l’operato dell’amministrazione quanto allo svolgimento delle prove, alla composizione della commissione e all’ammissione di candidati privi dei prescritti requisiti, assumendo che la sua richiesta di accesso agli atti non era stata completamente evasa.
8.4. Il sig. AZ ha poi richiesto il rinvio dell’udienza fissata per il 19 dicembre 2023 sulla base del rilievo che questa sezione, con sentenza 17 novembre 2023, n. 9896, riformando la sentenza del Tar Campania n. 685/2023, avesse accolto il suo appello, per l’effetto statuendo che la documentazione (concernente tra l’altro le prove orali contestate in questa sede) non ottenuta dall’interessato con le istanze presentate, ed avente carattere strumentale rispetto alla difesa in giudizio, non potesse essere sottratta all’accesso richiesto, sussistendo il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza quale mezzo utile per la tutela dei propri interessi, rappresentando la necessità della proposizione di motivi aggiunti in appello all’esito della produzione della documentazione di cui all’istanza di accesso.
9. Il Sig. AZ ha dunque presentato successivamente ricorso per motivi aggiunti, con il quale ha dedotto che le amministrazioni resistenti, soltanto in data 13 dicembre 2023, avevano trasmesso una serie di documenti, tra i quali la nota a firma del Direttore Generale della Direzione Generale per i lavori pubblici e la Protezione civile della Regione Campania del 12/12/2023 - prot. reg. n. 2023.0600979 dalla quale si apprendeva che: “ Per quanto concerne le richieste di cui al punto e) della comunicazione p.e.c. del 20 novembre 2023, relative alle prove audio delle prove orali di tutti i candidati LSU che hanno sostenuto la prova sia in presenza che in video-conferenza, in particolare rispetto ai candidati AZ LU, AC GE, DE GA, OL TR, IA SI, AR NC, OS CO, BE LI, AP PE, NO Di RO NT e NA ED, si rappresenta, a parziale rettifica di quanto dichiarato con nota prot. 328161/2022, che le prove orali della procedura si sono svolte in presenza, eccetto per la candidata BE LI, la cui discussione orale è avvenuta con collegamento da remoto in data 29 marzo 2021, e non essendo state effettuate registrazioni audio-visive degli incontri, si è provveduto alla verbalizzazione delle relative attività negli atti di seguito indicati, che si trasmettono in allegato alla presente, prive della documentazione di autocertificazione covid 19 in quanto contenenti dati sensibili”.
9.1. Parte appellante con tale ricorso per motivi aggiunti evidenzia l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione regionale, che aveva affermato che le prove orali del concorso erano state sostenute senza video registrazione, nonostante nelle precedenti note prot. reg. nn. 328161/2022 e 423579/2022, lo stesso Direttore Generale – Presidente della Commissione del concorso avesse sostenuto l’esatto contrario.
Sostiene pertanto che il documento conosciuto solo nella presente fase di appello evidenzierebbe un vizio in grado di inficiare in toto la prova orale sostenuta dai candidati, o quanto meno di travolgere la prova orale da Egli sostenuta che, per l’effetto, dovrebbe essere ripetuta.
9.2. Pertanto con il ricorso per motivi aggiunti in appello ha formulato le seguenti censure:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 97 cost. e 3 cost.. Violazione del principio di trasparenza e imparzialità della p.a.. Violazione dell'art. 5 comma 2 dell’allegato 1 del decreto dirigenziale n. 93 del 21/12/2020. Violazione della lex specialis . Illegittimità derivata. Ingiustizia manifesta. Contraddittorietà manifesta. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione.
10. Anche la Regione Campania, con ricorso iscritto al numero di ruolo R.G. n. 3368 del 2022, ha interposto appello avverso la sentenza del Tar Campania, sez. III, 11 ottobre 2021 n. 6389, articolando le seguenti censure:
I)Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 4, 7e 9 c.p.a.- Difetto di giurisdizione del g.a. adito, motivazione erronea su un punto decisivo della controversia;
II) Error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli art. 29 e 41 c.p.a.- Motivazione erronea su un punto decisivo della controversia. Irricevibilità per tardività;
III) Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 446, lett. a) della l. n. 145 del 2018 - Motivazione erronea su un punto decisivo della controversia. Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2000 - Motivazione erronea su un punto decisivo della controversia . Errores in procedendo per genericità della motivazione.
11. Si è costituita l’appellata VE, senza riproporre le censure di prime cure assorbite dal primo giudice, ex art. 101 comma 2 c.p.a., insistendo per il rigetto dell’appello ed eccependo preliminarmente l’irricevibilità dell’appello per essere applicabile alla fattispecie de qua il termine breve per impugnare, sulla base del rilievo che la sentenza di prime cure era stata notificata alla Regione Campania anche ai fini dell’ottemperanza.
12. Si sono del pari costituiti, a mezzo dell’Avvocatura erariale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione Interministeriale Ripam e il FO P.A., reiterando l’eccezione del proprio difetto di legittimazione passiva già formulata in prime cure .
13. Le cause connesse sono state trattenute in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 23 maggio 2024.
DIRITTO
14. In via preliminare va precisato come i due ricorsi in appello, proposti da AZ LU (R.G. n. 3119 del 2022) e dalla Regione Campania (R.G. n. 3368 del 2022) vadano riuniti ex art. 96 c.p.a. in quanto relativi alla medesima sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. III, 11 ottobre 2021 n. 6389.
15. Ciò posto, va precisato come debba essere esaminato dapprima l’appello proposto dalla Regione Campania in quanto diretto ad avversare il capo della sentenza che, sia pure nei confronti della sola ricorrente VE, aveva ritenuto che il bando di concorso della procedura de qua fosse illegittimo in quanto rivolto ai soli LSU attivi presso la Protezione civile e gli uffici del Genio civile regionale e non anche ai lavoratori appartenenti alla c.d. platea storica, inseriti poi unitamente a tutti gli altri LSU nel Progetto denominato " Attività a supporto delle Strutture Pubbliche ", istituito dalla Regione Campania con la D.G.R n. 82 del 28/03/2014.
15.1. Ciò in quanto il suo eventuale accoglimento, postulando il difetto dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale di cui è causa in capo a tutti gli originari ricorrenti in prime cure , non potrebbe che riflettersi sull’interesse a ricorrere dell’appellante AZ LU, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello da esso proposto avverso i capi della sentenza che avevano respinto il secondo ricorso per motivi aggiunti e conseguentemente dichiarato improcedibile nei suoi confronti il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti.
16. In limine litis vanno delibate le eccezioni preliminari di rito ed in primis l’eccezione, sollevata dall’appellata VE, riferita all’irricevibilità dell’appello, fondata sul rilievo che all’impugnativa de qua avrebbe dovuto applicarsi il termine breve, avuto riguardo alla notifica della sentenza intervenuta ai fini dell’ottemperanza.
16.1. E’ infatti noto che l'esame delle questioni preliminari di rito deve precedere la valutazione del merito della domanda (Cons. Stato, ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4), salve esigenze eccezionali di semplificazione che possono giustificare l'esame prioritario di altri aspetti della lite, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali (Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5); inoltre l'ordine di esame delle questioni pregiudiziali di rito non rientra nella disponibilità delle parti (Cons. Stato, ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9).
La norma positiva enucleabile dal combinato disposto degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., impone infatti di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l'ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la priorità dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell'ordine, giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi , ricevibilità, contraddittorio, estinzione), rispetto alle condizioni dell'azione (tale fondamentale canone processuale è stato ribadito anche da Cons. Stato, ad. plen., 3 giugno 2011, n. 10).
16.2. Peraltro nell’ipotesi di specie, essendo stata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata come motivo di appello da parte della Regione Campania, e non essendo la stessa rilevabile d’ufficio dal giudice di appello, ex art. 9 comma 2 c.p.a., carattere prioritario assume la disamina dell’eccezione di irricevibilità dell’appello che, ove fondata, impedirebbe lo scrutinio dell’eccezione di difetto di giurisdizione, determinando la cristallizzazione del pronunciamento di prime cure .
16.3. Peraltro l’eccezione di irricevibilità è infondata, posto che, come evincibile dagli atti, la notifica della sentenza, peraltro effettuata ai soli fini dell’ottemperanza, è avvenuta in data 30.12.2021 a mezzo pec inviata al precedente difensore della Regione, ovvero all’avv. Alberto Armenante e non al procuratore successivamente costituito per il giudizio di prime cure.
16.3.1. Infatti, come risultante dal deposito effettuato in data 19 luglio 2021, la Regione Campania si è in tale data costituita a mezzo di nuovo difensore, ovvero con l’avv. PE Calabrese dell’Avvocatura regionale, in sostituzione dell’Avv. Alberto Armenante, con contestuale nuova elezione di domicilio, a nulla rilevando che il domicilio fisico eletto fosse presso la sede dell’ente.
Ed invero ai sensi dell’art. 92 comma 1 c.p.a. le impugnazioni devono essere notificate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza; in difetto della notifica, ai sensi del comma successivo, l’appello deve essere notificato entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
16.3.2. Ai sensi dell’art. 170 c.p.c. le notifiche si fanno al procuratore costituito (così Cons. Stato, sez. IV, 23 settembre 2004 n. 6237)
Pertanto il termine breve di sessanta giorni per la notifica dell'atto di appello decorre dalla notifica della sentenza di primo grado eseguita presso il procuratore costituito e non presso la sede legale dell’ente (Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2677; Cons. Stato sez. IV, 5 dicembre 2006, n.7131; Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 1983, n.326).
Infatti, ai sensi degli artt. 170 e 285 e c.p.c., applicabili anche al processo amministrativo, la notifica della sentenza al fine di fare decorrere il termine "breve" per proporre appello deve essere fatta non solo presso il domicilio eletto per il giudizio di primo grado, ma anche nei confronti del procuratore a mezzo del quale la parte sta in giudizio (Cons. Stato, sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5612).
Al riguardo, la costante giurisprudenza di legittimità ha escluso che costituisca valida notifica a tal fine quella fatta senza alcuna indicazione al procuratore costituito, quand'anche il domicilio eletto per il giudizio sia anche quello reale della parte. Ciò sul rilievo che compete comunque al primo valutare sul piano tecnico l'opportunità di proporre l'impugnazione (in questo senso: Cass. civ, sez. I, 7 maggio 2014, n. 9843; III, 11 giugno 2012, n. 9431; VI, ord. 5 luglio 2017, n. 16590).
Pertanto, del pari irrilevante, ai fini del decorso del termine breve per impugnare, è la notifica effettuata presso il precedente difensore, tra l’altro a mezzo pec, come nell’ipotesi di specie.
Parimenti irrilevante è la notifica a mezzo pec effettuata ad indirizzi della Regione Campania non riconducibili al procuratore costituito nel giudizio di prime cure .
16.3.3. A ciò consegue la ricevibilità dell’appello della Regione, in quanto notificato in data 7 aprile 2022, ovvero nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, effettuata in data 11 ottobre 2021.
17. In limine litis va inoltre vagliata, una volta affermata la ricevibilità dell’atto di appello della Regione, anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, riproposta nella presente sede dalla difesa erariale per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam e di FO s.p.a., con la memoria di discussione depositata in data 17 novembre 2023.
17.1. La stessa è inammissibile, posto che nell’ipotesi in cui l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sia stata respinta dal primo giudice con pronuncia espressa, il relativo capo deve essere oggetto di impugnazione, formandosi su di esso il giudicato (Cons. Stato, ad. plen., 8 maggio 1996, n. 2; Id., 22 dicembre 1982, n. 21; Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2017, n. 4215; C.G.A.R.S. 13 maggio 2019, n. 428), mentre se sull’eccezione il primo giudice non si sia pronunciato, la stessa può essere ritualmente riproposta con la memoria di costituzione, depositata nei termini di rito, ex art. 101 comma 2 c.p.a. (Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2024, n. 7572).
Nell’ipotesi di specie infatti non solo il capo della sentenza che ha escluso il difetto di legittimazione passiva in capo alla Commissione Interministeriale Ripam e al FO s.p.a. non è stato appellato, ma anche relativamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla cui posizione è mancata un’espressa pronuncia, l’eccezione è irrituale in quanto formulata solamente con la memoria depositata in data 17 novembre 2024, ovvero oltre il termine di rito di sessanta giorni previsto per la costituzione in giudizio, ex art. 101 comma 2 c.p.a..
18. Ciò posto, può passarsi alla disamina dei motivi di appello.
18.1. Con il primo motivo la Regione critica la sentenza di prime cure laddove aveva disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione sulla base del rilievo che i ricorrenti in prime cure avrebbero inteso far valere un asserito diritto alla stabilizzazione.
18.2. L’eccezione si rileva infondata.
18.2.1. E’ noto che la giurisdizione si determina in base alla domanda, a prescindere dal vaglio della sua fondatezza, e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della " causa petendi ", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (fra le altre Cass. Sez. UU, ordinanza 16 maggio 2008 n. 12378; ordinanza 25 giugno 2010 n. n. 15323).
18.2.2. Nell’ipotesi di specie i ricorrenti in prime cure hanno impugnato gli atti della procedura concorsuale laddove avevano ammesso i soli LSU attivi presso la Protezione civile e gli uffici del Genio civile regionale e non invece i lavoratori appartenenti alla c.d. platea storica, inseriti poi unitamente a tutti gli altri LSU nel Progetto denominato " Attività a supporto delle Strutture Pubbliche ", istituito dalla Regione Campania con la D.G.R n. 82 del 28/03/2014, affermando pertanto il proprio asserito diritto ad essere stabilizzati tramite la procedura concorsuale de qua a loro dire illegittimamente riservata ai LSU innanzi indicati anziché, in tesi, in via esclusiva ai LSU appartenenti alla platea storica. In ogni caso, in tesi dei ricorrenti, doveva ritenersi illegittima la loro esclusione dalla procedura de qua, posto che tutti i LSU erano confluiti nel progetto unico per LSU denominato " Attività a supporto delle Strutture Pubbliche ", istituito dalla Regione Campania con la D.G.R n. 82 del 28/03/2014. Lamentavano al riguardo i ricorrenti che, stando a quanto previsto dall’Allegato 2 del bando impugnato, ai lavoratori di cui al progetto unico suddetto, restava preclusa la procedura per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di LSU di cat. C, (prevista nel PTFP 2020/2022 e nella DGR n. 225 del 12.5.2020) residuando dunque per questi ultimi – mai inseriti nella programmazione da ultimo citata, PTFP 2020/2022, DGR n. 225 del 12.5.2020- la procedura per l’assunzione a tempo parziale e indeterminato di LSU di cat. A e B.
18.2.3. Pertanto risulta del tutto pertinente rispetto al contenzioso de quo , ai fini dell’affermazione della giurisdizione dell’adito G.A., la giurisprudenza citata dal primo giudice e riferita alle procedure di stabilizzazione ci cui all’art. 20 del d.gs. 25 maggio 2017, n. 75 (“ Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni ”) secondo cui occorre distinguere: a) una stabilizzazione diretta, effettuata senza il ricorso a procedure concorsuali e riservata a coloro che sono in possesso di determinati requisiti (previo reclutamento mediante procedura concorsuale, titolarità contratto a tempo determinato e minima anzianità di servizio) (art. 20 comma 1) ;b) una stabilizzazione mediata dal superamento di una procedura concorsuale” (art. 20 comma 2). Infatti nel primo caso si chiede l’accertamento di alcuni presupposti oggettivi in capo agli interessati, senza che sussista lo spazio per l’apertura di procedure selettive e per la formazione di corrispondenti graduatorie, nonché per la formulazione di valutazioni discrezionali attinenti ai requisiti e al merito riconducibili a ciascun candidato: di qui la giurisdizione dell’AGO, data l’assenza di qualsivoglia procedura selettiva da intraprendere al fine di stabilizzare il predetto personale precario. Nel secondo caso, ove la necessità del percorso selettivo si giustifica” in quanto si tratta di “procedure di stabilizzazione rivolte a soggetti che non siano stati in precedenza assunti mediante prove di tipo concorsuale, poiché ci si trova dinanzi ad una vera e propria “procedura concorsuale” – necessaria sì, in questo caso, per consentire l’accesso in via stabile del personale precario – la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo ( ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 15 giugno 2020, n. 3801/2020, secondo cui “ le controversie che hanno ad oggetto la procedura di stabilizzazione prevista dal comma 2 del citato art. 20, avendo questa natura concorsuale, sono attratte alla giurisdizione del G.A. ex art. art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. In questo caso, infatti, la procedura posta in essere dalla P.A. ai fini della stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato è configurata e disciplinata come una vera e propria selezione concorsuale e non già come mera verifica dei requisiti temporali oggettivi di durata del singolo rapporto di lavoro a tempo determinato, sicché le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (v. Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2012, n. 4186, che richiama tra l’altro Cass. civ., Sez. Un., 26 ottobre 2011, n. 1778).
Invece, le controversie inerenti le procedure di stabilizzazione del personale precario previste dal comma 1 dell’art. 20 del d.lgs. n. 75 cit., non avendo queste ultime natura concorsuale, sono devolute al G.O. (Cons, Stato, sez. V, 17 ottobre 2016, n. 4273; III, 28 novembre 2014, n. 5903). In tal senso si è espressa la giurisprudenza più recente (v. Cons. Stato, sez. VI, 22 luglio 2019, n. 5177), secondo la quale “le procedure di stabilizzazione del personale precario dipendente degli Enti pubblici, di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017, non rivestono natura di procedure concorsuali poiché composte di meri atti di gestione e organizzazione afferenti ai poteri del privato datore di lavoro secondo la prescrizione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. La giurisdizione su tali procedure e/o sul diniego/silenzio dell’Ente di attivarle spetta al Giudice ordinario”.
18.2.4. Anche la Suprema Corte, proprio con riferimento alle procedure di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.gs. 25 maggio 2017, n. 75 ha ritenuto che in materia di stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato, la controversia sull'esclusione del lavoratore disposta dalla pubblica amministrazione di appartenenza per difetto dei requisiti (soggettivi e/o oggettivi) prescritti dalla legge è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario laddove si tratta non di statuire su una procedura concorsuale, bensì su specifici elementi del percorso assunzionale concernente la mera verifica dei requisiti predeterminati dalla legge, senza esercizio di alcun pubblico potere da parte della pubblica amministrazione, vertendosi su una procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 comma 1 [Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 21 dicembre 2021, n. 40953 che ha al riguardo osservato come “ Si evince chiaramente la diversità tra le procedure di stabilizzazione previste dalla norma in esame: quella di cui al comma 1 non è una procedura concorsuale, individuando il legislatore un percorso per l'assunzione in presenza di determinati requisiti (oggettivi e soggettivi). Quella di cui al comma 2 è una procedura concorsuale ].
Il giudice della giurisdizione al riguardo, onde delimitare il concetto di “procedura concorsuale” che radica la giurisdizione del G.A., ha ricordato il proprio orientamento in materia: “ Come già da tempo evidenziato da questa Corte (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16041) con riferimento alla procedura di stabilizzazione prevista dalla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 520, il termine concorsuale va inteso in senso restrittivo, dovendo identificarsi la procedura concorsuale esclusivamente in quella caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i "vincitori, rappresenta l'atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei. Pacificamente, sono concorsuali sia le procedure connotate dall'espletamento di prove stricto sensu intese, ma comunque libere nella modalità, purchè la procedura concreti una selezione tra diversi aspiranti (Cass., Sez. Un., 8 maggio 2007, n, 10374); sia i concorsi per soli titoli (cfr. Cass., Sez. Un., 1 marzo 2006, n. 4517). Non concretano, perciò, procedure concorsuali le assunzioni in esito a procedimenti di diverso tipo: assunzioni dirette, procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti da assumere, in quanto titolari di riserva o iscritti in apposita lista, giacchè il possesso dei requisiti e l'idoneità si valutano in termini assoluti, senza originare una graduatoria di merito. Secondo l'indicato criterio, non è procedura concorsuale l'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti normativamente predeterminati, preordinata al conferimento di posti lavoro che si renderanno disponibili (si vadano con riferimento alle graduatorie permanenti della scuola, Cass., Sez. Un., 22 luglio 2003, n. 11404; Cass., Sez. Un., 3 febbraio 2004, n. 1989; Cass., Sez. Un., 20 giugno 2007, n. 14290; Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2008, n. 3399; Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2008, n. 3401)”.
E’ indubbio pertanto rispetto alla presente fattispecie la sussistenza della giurisdizione del G.A., vertendosi su una procedura concorsuale finalizzata alla stabilizzazione, ex art. 1 comma 446 lett. c) l. 145 del 2018, che prevede l’espletamento di una prova scritta e di una prova orale.
19. Con il secondo motivo di appello la Regione censura il capo della sentenza che aveva immotivatamente disatteso l’eccezione di irricevibilità del ricorso, evidenziando che la ricorrente non aveva tempestivamente impugnato gli atti presupposti immediatamente lesivi, ovvero la D.G.R. n. 169/20 e la D.G.R. n. 225/2020, soggetti a pubblicazione necessaria sul sito della Regione, rispetto ai quali il bando impugnato risultava essere atto consequenziale meramente attuativo, che si poneva rispetto ad essi in rapporto di immediata derivazione, senza che vi fosse stata possibilità di compiere nuove ed ulteriori valutazioni di interessi.
Infatti i requisiti di ammissione alla procedura di stabilizzazione per la categoria C, oggetto della principale doglianza ed indicati dall'art. 2, comma 1, lett. b) e c) dell’allegato 1) al Decreto dirigenziale n. 93/2020, derivavano direttamente e pedissequamente dal contenuto degli atti deliberativi nn. 169 del 31/3/2020 e 225 del 12/5/2020, pubblicate sul portale regionale "Regione Campania casa di vetro", dalla lettura dei quali i ricorrenti avrebbero potuto agevolmente rilevare che la successiva indizione delle procedure di stabilizzazione di categoria C, attuative della programmazione del fabbisogno, avrebbe necessariamente previsto requisiti di accesso dei quali non erano in possesso.
Già con D.G.R. n. 169/20 si era infatti stabilito di procedere alla sollecita stabilizzazione, in via prioritaria, dei LSU con attività assimilabili alla categoria C, attivi presso la Protezione civile e gli uffici del Genio civile regionale, mentre il documento di aggiornamento al Piano triennale di fabbisogno di personale, approvato con D.G.R. n. 225/2020, pubblicato nella sezione Trasparenza del sito istituzionale della Giunta Regionale, aveva conseguentemente disposto, al punto 2.a) di: " formulare l’indirizzo alla Direzione Generale delle Risorse Umane di procedere alla stabilizzazione degli LSU di categoria C, profilo di “Istruttore Policy regionali – ambito Protezione civile -Tutela del territorio ” a tempo pieno ed indeterminato, mediante procedura selettiva per esami e titoli riservata ai LSU attivi presso la Protezione civile e gli uffici del Genio civile regionale in possesso dei prescritti requisiti, secondo la disciplina di cui all’art.1, comma 495, l .27 dicembre 2019, n.160, con la precisazione che la platea degli LSU in possesso dei requisiti di legge riconducibili alla categoria C comprendeva anche i lavoratori distaccati presso altri enti per compiti di Protezione civile e lavori pubblici, ovvero quelli “ adibiti con continuità all'esercizio di funzioni di protezione civile e che risultavano attualmente in regime di sospensione del rapporto di lavoro ".
19.1. Anche tale motivo va disatteso, dovendosi sul punto condividere la decisione del primo giudice in quanto primo atto immediatamente lesivo, rivolto verso l’esterno, non poteva che essere inteso il bando di concorso, di cui al Decreto dirigenziale n. 93/2020, contenente clausole escludenti quanto ai requisiti di partecipazione, tempestivamente impugnato dai ricorrenti in prime cure , non sussistendo per contro un onere di immediata impugnazione in relazione agli atti programmatori e preparatori, sebbene costituenti atto presupposto della procedura concorsuale, da impugnarsi (e impugnati dai ricorrenti in prime cure ) unitamente al bando di concorso.
20. Può dunque passarsi alla disamina del terzo motivo di appello proposto avverso i capi della sentenza che hanno accolto il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti (sia pure relativamente alla sola posizione di LI VE.
20.1. Il giudice di prime cure in particolare ha così motivato nei confronti della VE l’accoglimento del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti: “ Passando al merito del ricorso introduttivo il Collegio, confermando quanto già sostenuto da questa Sezione nell’ordinanza n. 551 del 24 marzo 2021, ritiene fondate le censure dedotte con il primo e secondo motivo di ricorso, in particolare laddove è affermato che il processo di stabilizzazione comprende i ricorrenti, appartenenti alla cosiddetta “platea storica”, e che l’impiego di tutti i LSU confluiva nell’unico progetto di cui alla D.G.R. n. 82 del 28 marzo 2014.
Al riguardo, come condivisibilmente sostenuto dalla ricorrente nel secondo motivo di ricorso, lo sdoppiamento delle suddette procedure tra candidati di LSU non risulta supportate né da previsioni legislative, né motivate in alcun modo sia dalle norme del bando sia dagli Allegati A e B.
Ed invero né nel bando - Decreto Dirigenziale prot. n. 93 del 21 dicembre 2020 – e né nel relativo allegato di selezione - All. 1 al bando stesso - entrambi impegnati con il ricorso introduttivo, l’amministrazione ha fornito una congrua motivazione in ordine alla circostanza di limitare la partecipazione alla selezione per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 105 LSU di categoria C, profilo professionale di “Istruttore Policy regionali – ambito Protezione civile - Tutela del territorio”, ai soli lavoratori attivi presso la Protezione civile e gli uffici del Genio civile reclutati all’esito delle procedure di cui alle DD.GG.RR. n. 4560/2000, n. 6938/2001 e n. 1521/2005.
Pertanto deve ritenersi illegittima la riserva di stabilizzazione per la categoria C per la categoria C ai soli lavoratori attivi presso la Protezione civile e gli uffici del Genio civile e, conseguentemente, il bando ed il relativo avviso della procedura per cui è causa vanno annullati in parte qua.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame, dal cui eventuale accoglimento la ricorrente non trarrebbe maggiore utilità.
Alla luce di quanto sopra deve ritenersi meritevole di accoglimento anche il primo ricorso per motivi aggiunti proposto avverso il decreto dirigenziale dell’11 febbraio 2021 n. 11, avente ad oggetto: “ Avviso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di categoria C presso la G.R.C. Ammissione dei candidati”, nonché avverso gli allegati 1 e 2, approvati con la
suddetta delibera, laddove il primo allegato non contempla la ricorrente tra i soggetti ammessi all'orale e il secondo allegato contiene il suo nominativo tra gli esclusi.
Devono infatti ritenersi fondate le censure di illegittimità derivata dedotte con il primo motivo di ricorso in quanto, come condivisibilmente sostenuto dalla ricorrente, gli atti di esclusione dalla procedura selettiva di che trattasi e in questa sede impugnati riverberano l’illegittimità degli atti presupposti, con i quali era indetta la procedura concorsuale di stabilizzazione degli LSU, per gli stessi motivi già espressi con il ricorso introduttivo, richiamati dalla stessa ricorrente e dichiarati illegittimi dal Collegio. Ciò in quanto la ricorrente è stata esclusa per la mancanza dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione al concorso, in quanto non appartenenti alle categorie di lavori socialmente utili previsti dal bando.
Si precisa che, come dato atto nella suddetta ordinanza cautelare, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato all’udienza camerale che gli stessi, e quindi anche la BE, sono in possesso del titolo di studio per l’accesso alla procedura di stabilizzazione finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 105unità di categoria C, posizione economica C1, del vigente CCNL Funzioni Locali, nel profilo professionale “Istruttore Policy regionali – ambito Protezione civile -
Tutela del territorio”, in conformità a quanto previsto dal sopra richiamato art. 1, comma 446, lettera c) della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, circostanza questa non oggetto di contestazione da parte resistente.
20.2. Pertanto nella sostanza il primo giudice ha fondato il decisum di accoglimento sulla base del (solo) rilievo del difetto di motivazione del bando di concorso, che aveva riservato la procedura concorsuale di stabilizzazione ai soli LSU impegnati presso gli uffici della Protezione civile e del Genio civile, nonostante tutti i LSU fossero confluiti nell’unico progetto di cui alla D.G.R. n. 82 del 28 marzo 2014, assorbendo i restanti motivi di ricorso.
21. La Regione critica la sentenza , evidenziando che, al contrario di quanto in maniera apodittica affermato dal primo giudice, le ragioni dell’operato dell’Amministrazione regionale fossero ampiamente esplicitate in tutti i provvedimenti prodromici e generali, presupposti alla procedura selettiva de qua (D.G.R. n. 169/20 e D.G.R. n. 225/2020) richiamati nel D.D. 93 del 21/12/2020, nonché nell’allegato 1 contenente l’Avviso di selezione.
22. Il motivo è fondato.
23. Ed invero la motivazione della riserva della procedura concorsuale de qua emerge con chiarezza dagli atti programmatori citati nel bando di concorso, depositati in giudizio dall’appellata VE, la cui acquisizione, in mancanza di detto deposito, sarebbe stata disposta d’ufficio dal collegio, trattandosi all’evidenza di atti presupposti rispetto al bando di concorso oggetto di impugnativa, assolutamente necessari ai fini della decisione della causa e dunque non violativi del divieto dei nova di cui all’art. 104 comma 2 c.p.a..
Ed invero nel processo amministrativo di primo grado l'Amministrazione resistente ha l'onere di depositare il provvedimento impugnato, gli atti e documenti del relativo procedimento amministrativo e gli altri ritenuti utili ex art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010: ove l'Amministrazione non provveda a tale adempimento, il giudice ordina anche d'ufficio l'esibizione dei documenti ex art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 104/2010, sicché il provvedimento impugnato e gli atti del relativo procedimento amministrativo, sono da ritenersi per definizione "indispensabili" al giudizio. Di conseguenza, la mancata acquisizione d'ufficio da parte del giudice di primo grado può essere supplita con i poteri ufficiosi del giudice di appello, atteso che l'art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010 è senz'altro applicabile in grado di appello. Non opera quindi la preclusione ai nova in appello recata dall'art. 104, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010 essendovi per definizione un'indispensabilità, sotto il profilo probatorio, del provvedimento impugnato e degli atti del relativo procedimento ( ex multis Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2024, n. 4733; 14 aprile 2020, n. 2385; sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6497; 9 maggio 2011, n. 2738; sez. V 29 marzo 2011, n. 1925).
23.1. Ciò posto, nella D.G.R. 169/2020, atto presupposto rispetto al bando - Decreto Dirigenziale prot. n. 93 del 21 dicembre 2020 – vengono chiaramente esplicitate le ragioni poste alla base dei requisiti di partecipazione della procedura concorsuale de qua nei seguenti termini: “ CONSIDERATO CHE:
a) presso la Protezione civile e gli uffici del Genio civile regionale sono attualmente impegnate n. 105 unità di lavoratori socialmente utili, con attività assimilabili alla categoria C;
b. le esigenze di stabilizzazione del personale LSU destinato alla protezione civile sono state manifestate dalla D.G. per i Lavori pubblici e la Protezione civile che ha espresso il fabbisogno di personale della medesima D.G. anche alla luce delle specifiche professionalità ed esperienze acquisite dagli interessati;
c. le attività svolte dai LSU destinati sia alla Protezione civile regionale (SORU) su turni che garantiscono operatività h/24 per 365/anno ai sensi della L.R. n. 12/2017, che agli Uffici del Genio civile ove si assicurano parimenti servizi essenziali, si stanno rivelando necessarie a fronteggiare la gravissima situazione di emergenza epidemiologica in corso ;
d. la particolare complessità della gestione della situazione di emergenza, che si protrarrà per un lungo periodo e che avrà riflessi organizzativi permanenti che comportano necessariamente l'acquisizione di risorse umane aggiuntive in possesso di specifiche competenze professionali, rende non più indifferibile l'esigenza di dare seguito, alla richiesta della D.G. per i Lavori pubblici e la Protezione civile volta alla stabilizzazione degli L.S.U., in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 approvata con DD.GG.R. n. 92/2019 e n. 391/2019 ;
EVIDENZIATO CHE:
a. la richiamata D.G.R. n. 55/2020 dispone che dall'attivazione dei processi di stabilizzazione dei LSU, non derivi alcun aggravio di spesa per il bilancio regionale;
b. la richiamata circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 5550 del 30/01/2020 prevede, tra l'altro, che "...la ripartizione delle predette risorse statali sarà effettuata riconoscendo alle amministrazioni che procedono alla stabilizzazione un incentivo statale, a regime, a decorrere dalla data di assunzione a tempo già previsto nelle procedure di stabilizzazione di detti lavoratori socialmente utili in atto a carico del predetto Fondo. A garanzia delle finalità descritte, resta fermo che detto contributo potrà essere cumulato con eventuali contributi regionali";
c. allo stato non è stato ancora adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da emanarsi, entro il 31 marzo 2020, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza unificata;
d. l'importo unitario annuo di incentivo statale all'assunzione, pari a € 9.296,22 per ciascun lavoratore, risulta del tutto insufficiente a coprire la spesa di personale conseguente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato nella categoria C, posizione economica C1 del Comparto Funzioni Locali, stimata in circa € 41.000 annui, comprensivi degli oneri riflessi ed IRAP e dell'applicazione delle voci di salario accessorio previste dal C.C.D.I. dell'Ente. Con la sola copertura dei fondi statali sarebbe pertanto possibile procedere alla stabilizzazione con contratto di lavoro a tempo parziale in misura inferiore ad un quarto della prestazione lavorativa piena;
CONSIDERATO ALTRESI' CHE:
a. la stabilizzazione del personale interessato con contratto di lavoro a tempo parziale, in misura inferiore ad un quarto della prestazione lavorativa piena, sarebbe del tutto disfunzionale rispetto alle esigenze manifestate dalla D.G. per i Lavori pubblici e la Protezione civile;
b. dalla lettura della richiamata circolare D.F.P. prot. 5550/2020 emerge la possibilità di integrare il contributo statale con fondi regionali;
c. la stabilizzazione dei LSU deve avvenire, secondo le indicazioni del Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali per almeno il 50% dell'orario settimanale;
d. per attivare il processo di stabilizzazione dei LSU con attività assimilabili alla categoria C attivi presso la Protezione civile e gli uffici del Genio civile regionale, da realizzarsi possibilmente a tempo pieno, occorre pertanto dare indirizzo in ordine allo stanziamento di adeguate risorse a valere sul bilancio regionale che coprano integralmente l'incremento di spesa di personale che deriva dalle assunzioni, fatta salva l'acquisizione in entrata delle somme trasferite dallo Stato;
PRECISATO CHE:
a. dalla lettura del richiamato comma 495 della L. 27/12/2019, n. 160, emerge che le assunzioni conseguenti alla stabilizzazione dei LSU avvengono in deroga "al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo". Ciò stante, per la quota di spesa di personale a valere sul bilancio regionale, la stabilizzazione deve essere necessariamente ricondotta nell'ambito del piano triennale del fabbisogno di personale e rispettare i vincoli normativi statali in materia di assunzioni;
b. con D.G.R. n. 92 del 6/3/2019 e ss.mm.ii si è approvato il piano triennale di fabbisogno di personale 2019/2021 che prevede, tra l'altro, il reclutamento di personale nella categoria C, posizione economica C1, non tenendo, però, ovviamente conto delle sopravvenute esigenze di stabilizzazione dei LSU con attività assimilabili alla categoria C attivi presso la Protezione civile e gli uffici del Genio civile. Ai fini dell'avvio del processo di stabilizzazione occorre pertanto dare indirizzo alla sollecita conclusione delle attività istruttorie volte all'approvazione dell'atto deliberativo di aggiornamento, per l'anno 2020, di detto piano triennale di fabbisogno di personale, previa attestazione della copertura dell'incremento di spesa di personale nel rispetto dei vincoli normativi statali in materia di assunzioni. L'atto deliberativo dovrà altresì istituire, ove necessario, il ruolo dei "lavoratori sovrannumerari" alla dotazione organica, ex comma 495 della L. 27/12/2019, n. 160
c. l'atto deliberativo di aggiornamento, per l'anno 2020, del piano triennale di fabbisogno di personale, disciplinerà pertanto le modalità di espletamento delle procedure selettive di stabilizzazione, nel rispetto della vigente normativa;
RITENUTO, pertanto, di modificare in parte qua la D.G.R. n. 55/2020, formulando i seguenti indirizzi:
a. procedere alla sollecita stabilizzazione, in via prioritaria, dei LSU con attività assimilabili alla categoria C attivi presso la Protezione civile e gli uffici del Genio civile regionale, per assicurare la continuità tecnico amministrativa dell’attività come finora articolata nel rispetto della L.R. 22/05/2017, n. 12;
b. procedere alla sollecita conclusione delle attività istruttorie volte all'approvazione dell'atto deliberativo di aggiornamento, per l'anno 2020, del piano triennale di fabbisogno di personale, che preveda, in via prioritaria, la stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, ove possibile, a tempo pieno, ove possibile, dei LSU con attività assimilabili alla categoria C attivi presso la Protezione civile e gli uffici del Genio civile regionale. L'atto deliberativo, previa attestazione della copertura dell'incremento di spesa di personale e nel rispetto dei vincoli normativi statali in materia di assunzioni, stabilirà la misura della prestazione lavorativa resa (tempo pieno/parziale), prevedrà l’istituzione, se necessario, del ruolo dei "lavoratori sovrannumerari" alla dotazione organica, ex comma 495 della L. 27/12/2019, n. 160, disciplinando altresì le modalità di espletamento delle procedure selettive di stabilizzazione;
c. dare mandato alle DD.GG. per le Risorse Umane, per le Risorse Finanziarie, per i Lavori pubblici e la Protezione civile e per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili di porre in essere sinergicamente gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza .
23.2. Veniva pertanto conseguentemente aggiornato con la delibera di cui alla D.G.R. n. 225/2020 il piano triennale del fabbisogno.
23.3. Nell’allegato al bando di concorso è pertanto congruamente e conseguentemente specificato che “ Tali assunzioni, destinate a garantire l’operatività della sala operativa regionale e degli altri uffici di protezione civile, sono finalizzate al pieno ed ottimale utilizzo delle risorse umane attive presso la Protezione civile e gli uffici del Genio civile, ove si assicurano servizi essenziali, anche alla luce delle specifiche competenze ed esperienze professionali dalle stesse acquisite, in coerenza con il fabbisogno del suddetto profilo professionale così come specificato nella D.G.R. n. 225/2020 ”.
Pertanto risulta coerente la previsione quale requisito quello di cui alla lett. b) del medesimo allegato: “ risultino essere lavoratori socialmente utili, reclutati all’esito di procedure disciplinate dalle DD.G.R. n. 4560/2000, n.6938/2001 e 1521/2005, attivi presso la DG 18 per i lavori pubblici e la protezione civile, ivi compresi, come già precisato al precedente articolo 1, i lavoratori provvisoriamente assegnati dalla Regione Campania presso altri enti per svolgere, alla data di scadenza del bando, esclusivamente compiti di Protezione civile e lavori pubblici, ovvero quelli adibiti con continuità all'esercizio di funzioni di protezione civile e che risultino attualmente in regime di sospensione del rapporto di lavoro, in quanto titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato presso altra P.A…”
23.4. Pertanto, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, la riserva della procedura concorsuale de qua, per la categoria C, ai soli LSU impegnanti negli uffici della Protezione civile e del Genio civile, risulta congruamente motivata, trattandosi di valorizzare la loro specifica esperienza acquisita in tale campo, avuto riguardo all’esigenza assunzionale presso questo uffici, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica insorta per il Covid 19.
Ciò in considerazione del rilievo che la corsia privilegiata per le assunzioni dei LSU non può che essere fondata sulla pregressa esperienza acquisita nei settori afferenti i posti da ricoprire, come chiaramente evincibile dall’art. 1 comma 446 lett. c) l. 145 del 2018 (“ espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego ”).
23.5. Infatti, come correttamente esposto nell’atto di appello della Regione, ed evincibile dalla D.G.R. 169/2020 innanzi richiamata, la l. 30 dicembre 2018, n. 145 ha previsto, al comma 446, che le PP.AA. utilizzatrici di lavoratori socialmente utili possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale. La successiva l. 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 495, ha poi stabilito che le assunzioni conseguenti alla stabilizzazione dei LSU avvengono in deroga al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, ma tale deroga agisce soltanto limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo (ossia il Fondo per l'occupazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ex art.1, comma 1156, lettera g-bis), L. n.296/2006).
Da tali ultime disposizioni emerge con evidenza come il ricorso alle assunzioni LSU in deroga al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali e con lo strumento del ruolo soprannumerario abbia carattere eccezionale: è, infatti, riferito al solo anno 2020 - termine poi prorogato al 31/5/2021 - e vale limitatamente alle risorse statali (di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della l. 27 dicembre 2006, n. 296.
Tale normativa non è risulta peraltro applicabile al caso di specie, in quanto la procedura di stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nella categoria C, trovava solo parziale copertura nelle risorse statali di cui al citato comma 1156 lett. g-bis), essendo del tutto prevalente la copertura con risorse regionali (sul punto si veda la D.G.R. n. 169/2020 che al punto 2 precisa espressamente che "...la spesa presuntiva annua di € 4.300.000, per detta stabilizzazione, trova copertura negli stanziamenti di bilancio per le spese del personale nel triennio 2020-22, fatta comunque salva l'acquisizione in entrata delle somme trasferite dallo Stato. Tali oneri risultano aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalle assunzioni già programmate nel piano triennale di fabbisogno di personale, attualmente in fase di attuazione") .
Pertanto, in considerazione del rilievo che per la quota di spesa di personale a valere sul bilancio regionale, la stabilizzazione doveva essere necessariamente ricondotta nell'ambito del piano triennale del fabbisogno di personale e rispettare i vincoli normativi statali in materia di assunzioni, la procedura concorsuale de qua – finalizzata all’assunzione di LSU i cui costi sono da coprire, in prevalenza, con fondi regionali e pertanto non riconducibile alle deroghe previste dal comma 495 della Legge di bilancio 2020 – è congruamente motivata e legittima in quanto coerente con il Piano triennale del fabbisogno del personale.
La programmazione del fabbisogno del personale rientra nei così detti “atti di macro-organizzazione”, espressione delle scelte discrezionali dell'amministrazione in tema di pubblico impiego. Per effetto della recente riforma attuata con il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il piano triennale di fabbisogni del personale ha acquisito un ruolo centrale divenendo, per come recentemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, uno strumento strategico per individuare le esigenze di personale.
Con l'adozione di tale piano, infatti, la pubblica amministrazione non si limita ad operare una mera ricognizione numerica del fabbisogno organico, dovendo piuttosto prevedere - di ciò dandone adeguata motivazione in assenza di previsioni normative ad hoc - le specifiche modalità di reperimento del personale, allo scopo di garantire, tenuto conto delle risorse finanziarie necessarie e del rispetto degli equilibri di bilancio e del Patto di stabilità, il raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, che devono complessivamente ispirare l'organizzazione degli uffici, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. Corte dei Conti, sez. contr. 13.07.2018, n. 111/2018; Cons. Stato, Sez. V, 07.02.2018, n. 801/2018).
Pertanto, correttamente l’amministrazione regionale ha adottato il nuovo piano triennale del fabbisogno del personale, privilegiando il potenziamento delle attività e delle funzioni presso la Protezione civile e gli uffici del Genio civile regionale. Sotto questo profilo appare insindacabile la scelta – ampiamente discrezionale - dell’Amministrazione di colmare, in via principale, le gravi e strutturali lacune di organico del settore Protezione civile e di rafforzarlo anche in ragione della gravissima crisi epidemiologica in atto.
Peraltro, lo stesso legislatore statale ha riconosciuto come prioritarie, nella fase emergenziale, le assunzioni nell'ambito della protezione civile (si vedano al riguardo i vari D.P.C.M. adottati nel corso del 2020 e 2021 che hanno espressamente escluso il reclutamento nell'ambito della Protezione civile dalla sospensione delle procedure concorsuali - ex pluribus art. 1, comma 10, lett z. del D.P.C.M. 14/1/2021).
Da ciò la legittimità dell’operato della Regione Campania che, avuto riguardo al fabbisogno di personale nell’ambito del settore della Protezione civile, ha provveduto previamente all’aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno di personale e successivamente all’indizione della procedura de qua , in perfetta coerenza tra l’altro con gli indirizzi espressi nella materia della Corte dei Conti (ex multis Corte dei Conti Basilicata, sez. contr., Delibera, 12 luglio 2019, n. 56 secondo cui “ In tema di stabilizzazione di personale utilizzato in lavori socialmente utili, in base al combinato disposto dell'art. 6 e dell'art. 35, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, lo strumento programmatorio deve necessariamente precedere la fase dell'assunzione di personale, che trova nel piano triennale del fabbisogno di personale il suo indispensabile presupposto. Infatti, sono le effettive esigenze di fabbisogno di personale che costituiscono il punto di riferimento per le scelte assunzionali dell'ente, fermo restando il rispetto dei vincoli, giuridici e finanziari, previsti dalla normativa vigente. Detto piano deve tener conto delle indicazioni operative di carattere generale fornite dalle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni" di cui al D.M. 8 maggio 2018. L'art. 6, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, prevede che le p.a. che non provvedono agli adempimenti indicati nel medesimo articolo non possono assumere nuovo personale. Le stesse procedure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili non possono che essere realizzate in coerenza con quanto stabilito nel piano triennale del fabbisogno di personale, indicando la relativa copertura finanziaria. L'art. 1, comma 446, l. n. 145 del 2018, nel consentire e disciplinare le assunzioni dei lavoratori socialmente utili a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, ha stabilito che le p.a. "…possono procedere all'assunzione nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni: (omissis) g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557, 557-quater e 562, l. 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni...". Ciò significa che non è possibile andare in deroga alle norme relative ai vincoli in materia di spesa del personale neanche per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Per ricorrere allo strumento delle stabilizzazioni è necessario, ai sensi del comma 4, art. 20, D.Lgs. n. 75 del 2017, che l'amministrazione abbia rispettato per tutto il quinquennio 2012-2016 i vincoli di finanza pubblica, ossia il rispetto del patto di stabilità, il pareggio di bilancio e il rispetto del tetto di spesa del personale. Conseguentemente, il personale utilizzato dall'Ente nell'ambito della macrocategoria dei lavori socialmente utili può beneficiare delle procedure di stabilizzazione nei termini e nei limiti codificati dalla normativa vigente. Il tutto fermo restando il rispetto dei presupposti e dei vincoli di legge e finanziari vigenti in materia di assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della P.A., fatta eccezione per le deroghe espressamente codificate dalla normativa nazionale, tempo per tempo, vigente e nei limiti in cui le stesse risultino conformi ai principi costituzionali in materia ”).
24. In considerazione del rilievo che l’appellata VE non ha riproposto, nei termini di rito con la memoria di costituzione, ex art. 101 comma 2 c.p.a. le censure assorbite dal primo giudice – che vale rimarcarlo si è limitato a ritenere gli atti impugnati illegittimi per difetto di motivazione – non residua altro sindacato ad opera di questo Giudice, non potendo essere preso in considerazione, in assenza di rituale riproposizione dei motivi di ricorso assorbiti, quanto semplicemente e genericamente dedotto nelle memorie difensive.
25. Neppure può rilevare, quanto al sindacato sui requisiti di partecipazione della procedura concorsuale de qua, quanto soltanto genericamente dedotto dall’appellante AZ nel ricorso R.G. 3119 del 2022, del pari senza rituale riproposizione, ex art. 101 comma 1 c.p.a. nell’atto di appello, delle censure assorbite dal primo giudice.
L’appellante AZ con il primo motivo dell’appello, peraltro formulato con riferimento alle risultanze della prova orale, si è infatti limitato genericamente ad assumere come la sentenza di prime cure non avesse fatto chiarezza sui criteri di partecipazione al concorso de quo - bandito con DD. n. 93/2020 del 21/12/2020 pubblicata sul BURC n. 248 del 21/12/2020 “ Avviso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato dei LSU di cui all’Art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 81/2000 ”, che, alla luce della normativa di riferimento, in tesi, avrebbe dovuto riservarsi ai LSU della cd. “platea storica” di cui all’art. 2 comma 1 d.lgs. n. 81 del 2000 e con il secondo motivo di appello, del pari formulato relativamente alle risultanze della prova orale, si è limitato lamentare che il collegio partenopeo nulla aveva chiarito sull'approvazione del nuovo Progetto LSU indetto con la DGR n. 82 del 28.3.2014 "Attività di supporto alle strutture pubbliche" a carico del Fondo nazionale Occupazione e Formazione in palese violazione della legge n.81/2000.
Anzi, in tesi, il collegio partenopeo aveva cristallizzato tale Delibera nella quale confluivano tutti i 7 Progetti LSU (5 a titolarità regionale e 2 a titolarità interregionale) e che aveva consentito ai LSU provenienti dai Progetti interregionali di essere equiparati ai LSU appartenente alla cd. platea storica, cui in realtà era rivolto il bando di concorso di cui alla DD. n. 93/2020.
La mancata formulazione di uno specifico motivo di appello, riferito ai capi della sentenza che avevano omesso di pronunciarsi su tutte le censure formulate in prime cure , con contestuale riproposizione delle stesse, ex art. 101 comma 2 c.p.a., risulta chiaramente ostativa alla disamina di quei motivi, in quanto non ritualmente reintrodotti nel giudizio di appello.
Ciò senza mancare di rilevare, ad abundantiam , la contraddittorietà della prospettazione attorea, in quanto se tutti i LSU erano confluiti in un unico progetto, come dedotto in prime cure ad opera dei ricorrenti e come ritenuto dal primo giudice, non vi sarebbe stato motivo per sottrarre dalle procedure di stabilizzazione, anche avvalendosi dei fondi statali, i LSU provenienti dai Progetti interregionali e attivi presso gli uffici della Protezione civile e del Genio civile. Ciò senza mancare di considerare che, come in precedenza esposto, la procedura de qua è stata solo in parte finanziata con fondi statali, trovando per lo più copertura con fondi regionali: da ciò la necessità del rispetto della programmazione contenuta nel Piano triennale del fabbisogno del personale.
La circostanza che i LSU fossero confluiti in un unico progetto peraltro giammai potrebbe togliere rilievo alla specifica esperienza acquisita nelle mansioni cui sono stati adibiti, con la conseguente possibilità di valorizzare, ai fini dell’indizione della procedura di stabilizzazione, ex art. 1 comma 446 lett. c) l. 145 del 2018, la specifica esperienza professionale acquisita, avuto riguardo alle esigenze di fabbisogno di personale riferite a quelle professionalità, in coerenza con il Piano del fabbisogno del personale.
26. L’appello della Regione di cui al giudizio R.G. 3368 del 2022 va pertanto accolto con conseguente riforma della sentenza appellata nel punto in cui ha accolto, con riferimento ad LI VE, il ricorso introduttivo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti.
26.1. In considerazione di detto accoglimento, l’appello proposto da AZ LU, di cui al ricorso R.G. n. 3119 del 2022, come successivamente integrato dai motivi aggiunti, in quanto volto a censurare i capi della sentenza di prime cure che avevano respinto il secondo ricorso per motivi aggiunti, riferito alle risultanze della prova orale, e conseguentemente dichiarato improcedibile nei suoi confronti il ricorso introduttivo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, posto che l’appellante non aveva i requisiti per partecipare alla procedura concorsuale de qua, per cui, in ogni caso, il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti erano infondati anche con riferimento alla sua posizione.
27. Sussistono nondimeno eccezionali e gravi ragioni, avuto riguardo alla complessità delle questioni sottese e alla materia trattata, per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti e previamente riuniti, ex art. 96 comma 1 c.p.a, accoglie l’appello della Regione Campania, iscritto al numero di ruolo R.G. n. 3368 del 2022 e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti proposti da VE LI; dichiara improcedibile l’appello proposto da AZ LU, iscritto al numero di ruolo R.G. n. 3119 del 2022, come successivamente integrato dai motivi aggiunti.
Compensa le spese di lite fra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diana Caminiti | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO