Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 20/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 973 / 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dr. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dr.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dr.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 973 / 2025 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Persona_1
e da nata il [...] a [...] Parte_1
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CARBONE ALESSANDRA PAOLA come da procura allegata;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, previa ogni più opportuna declaratoria:
— accogliere integralmente il ricorso così come formulato, ritenendolo fondato in fatto e in diritto,
e per l'effetto;
— disporre la regolamentazione dell'affidamento, del collocamento prevalente e del mantenimento dei figli minor , nato il [...] a [...], c.f e- Persona_2 C.F._1
, nato il [...] a [...], c.f. secondo quanto Persona_3 C.F._2 congiuntamente prospettato dalle parti nel ricorso introduttivo, valutata la rispondenza dell'accordo all'interesse morale e materiale della prole;
— dichiarare l'acquiescenza delle parti al provvedimento che sarà reso all'esito del presente procedimento, con espressa rinuncia ad ogni impugnazione, in quanto conforme alla volontà manifestata e ritenuto rispondente all'interesse superiore dei minori;
— adottare ogni ulteriore e/o diversa statuizione che codesto Ill.mo Tribunale riterrà equa, opportuna e conforme alle circostanze del caso”.
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.3.2025, i sig.ri e chiedevano a Persona_1 Parte_1 questo Tribunale di disporre in ordine all'affido, collocamento, mantenimento ordinario e straordinario dei minori (nato a [...] il [...]) e Persona_3 Persona_2
(nato a [...] il [...]) e regime di frequentazione con il genitore non collocatario.
Fissata udienza ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano il ricorso, il PM formulava le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Le conclusioni formulate, nei termini di cui al ricorso, debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse dei minori e non contrarie all'ordine pubblico.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente concordate dalle parti nel loro ricorso, così come riportate:
1) dispone l'affidamento dei figli minori e congiuntamente ad entrambi Per_2 Persona_3
i genitori, in conformità al principio della bigenitorialità come previsto dalla normativa vigente, con collocamento prevalente presso la residenza materna fissata Dusino San Michele (AT), al corso
IV Novembre n. 29, dove i minori continueranno ad abitare stabilmente;
2) dispone che in caso trasferimenti di residenza della madre e dei figli minori, la madre sarà sempre tenuta a darne notizia al padre con un congruo preavviso e impegnandosi a non limitarne i diritti di frequentazione;
3) quanto alla regolamentazione dei diritti di frequentazione, si dispone che il padre avrà diritto di frequentare i figli minori in conformità al calendario concordato tra le parti, che potrà essere formalizzato e aggiornato periodicamente, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali di e , nonché nel rispetto delle loro Per_2 Per_3 volontà.
In ogni caso, il padre potrà tenere con sé i figli minori almeno per due giorni infrasettimanali con il pernotto presso il padre e riaccompagnamento la mattina seguente presso la scuola nei periodi scolastici o presso la madre nei periodi di vacanza dalla scuola, e a week end alterni al mese, dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
Qualora il padre fosse impossibilitato a tenere presso di sé i figli minori nei giorni di sua spettanza, egli potrà recuperare tali modalità di permanenza in un successivo periodo da individuarsi in accordo con la madre.
I figli minori trascorreranno alternativamente con ciascun genitore le festività natalizie, pasquali e tutte le altre feste nazionali, le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi insieme alla madre e per 15 giorni anche non consecutivi insieme al padre, nel periodo che va da giugno a settembre.
Nel giorno del compleanno dei minori dovrà essere consentito a ciascun genitore – anche non collocatario in quel momento – di trascorrere con i figli una parte della giornata (durante i giorni feriali: merenda ovvero cena. Durante i giorni festivi: mattina fino alle 16:00 ovvero dalle 16:00 in poi).
Nel giorno del compleanno di ciascun genitore verrà consentito al genitore festeggiato – anche non collocatario in quel momento – di trascorrere con i figli una parte della giornata (durante i giorni feriali: merenda ovvero cena. Durante i giorni festivi: mattina fino alle 16:00 ovvero dalle 16:00 in poi).
I genitori convengono, inoltre, che nei rispettivi periodi di visita o convivenza con i figli, ove si rendesse necessario o opportuno, potranno incaricare propri famigliari o persone di fiducia per la compagnia o custodia dei minori.
Le vacanze estive verranno programmate di comune accordo tra i genitori, con congruo anticipo e comunque entro e non oltre il 30/05 di ogni anno, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi e delle esigenze dei minori.
Nel caso in cui, in via del tutto eccezionale, uno dei due genitori non dovesse essere in grado di trascorrere con i figli minori nel periodo indicato, lo stesso s'impegna a comunicare tempestivamente all'altro la nuova disponibilità e il nuovo periodo di vacanze.
Ciascun genitore s'impegna a comunicare all'altro indirizzo e località ove intenderà trascorrere le vacanze estive con i figli minori;
4) dispone che i genitori garantiranno la possibilità ai figli di mantenere regolari rapporti con l'altro genitore tramite strumenti adeguati (telefonate, videochiamate), senza limitazioni ingiustificate;
5) dispone che in caso di disaccordi sull'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti si impegnano a rivolgersi, come primo tentativo, a un mediatore familiare al fine di trovare una soluzione condivisa, prima di ricorrere al Tribunale;
6) prende atto che entrambe le parti si impegnano a non coinvolgere i minori in eventuali controversie tra i genitori e a non utilizzare i figli come strumento per comunicare o esercitare pressioni sull'altro genitore;
7) dispone che il padre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e , Per_2 Per_3 versi in favore della madre della somma di mensile di € 1.600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese in un'unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della madre oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla sig.ra stessa, a partire dalla sottoscrizione del ricorso;
Per_1
8) dispone che entrambi i genitori provvedano al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori e , così come suddivise e disciplinate dal Per_2 Per_3
Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio, procedimenti di modifica nonché ex art. 337 ter c.c. (Asti) 7 luglio 2017, dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale dei figli. I conteggi relativi alle spese extra assegno di mantenimento dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
Ciascun genitore sarà tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese al padre, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta;
9) dà atto che il padre sarà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei figli minori e fintanto che gli stessi non raggiungeranno l'autosufficienza economica;
Per_2 Per_3
10) prende atto che l'Assegno Unico Universale sarà percepito al 100% dalla SI.ra . Per_1
Quanto alla detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, questa sarà operata al 50% di ciascun genitore. Anche gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato relativamente a spese scolastiche e/o sanitarie della prole andranno a beneficio di entrambi i genitori;
11) prende atto che genitori si impegnano a collaborare reciprocamente per il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dei figli minori. Entrambi i genitori si obbligano a rilasciare le necessarie autorizzazioni o nulla osta entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta della parte interessata, al fine di consentire il tempestivo completamento delle pratiche amministrative. La mancata concessione dell'autorizzazione, salvo giustificati motivi documentati, darà diritto alla parte richiedente di adire le vie legali per ottenere il rilascio tramite provvedimento del Giudice Tutelare, con riserva di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti;
12) prende atto che i genitori dichiarano di avere già risolto ogni altra pendenza economica e, per l'effetto, dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto determinato ai punti precedenti;
13) dichiara le spese del presente giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Asti, Camera di Consiglio del 14.05.2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli