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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/08/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO Presidente
Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
Dott. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al RGN. 1425/2024, promossa da:
(CF: ), (CF: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(CF: ), con l'avv. Gaetano Paolo Pugliese (CF: Parte_3 C.F._3
, pec: C.F._4 Email_1
APPELLANTI
contro
:
• (CF: ), già già con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3
Francesco Minna (CF: ), PEC: C.F._5 Email_2
• (CF: , con l'Avv. Fabiano AMATI (CF.: Controparte_4 C.F._6
), pec: C.F._7 Email_3
• NN OC -NON COSTITUITO-
. APPELLATI
All'udienza collegiale del 02.07.2025, svoltasi telematicamente, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1874/2024, pubblicata l'08.07.2024, resa nel procedimento RGN. 4057/2022, il
Tribunale di FOGGIA, prima sezione civile, accertata la responsabilità (ex art. 144 TUA) della sig.ra pagina 1 di 5 conducente dell'autovettura Lancia “Musa” tg. DM 222 DP, garantita per la RCA Controparte_4 dalla , nella causazione dell'incidente stradale avvenuto il 06.04.2021, Controparte_5 lungo la “Strada Vicinale Regio Tratturello” in agro di Stornara, allorquando LL perdeva il controllo del mezzo andando ad urtare contro un albero ubicato a margine della strada, ed a seguito dell'urto, il trasportato, sig. riportava gravi lesioni personali, rigettava la domanda in relazione Parte_1 alla posizione di stante la congruità dell'offerta reale corrisposta durante la fase Parte_1 stragiudiziale dalla compagnia “ nella misura di € 110.000,00 ed Controparte_1 accoglieva, per quanto di ragione, la domanda proposta dai genitori di quest'ultimo, e Parte_3 da a titolo di ristoro del c.d. “danno morale riflesso” e condannava la compagnia Parte_2
(ex , già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5
”) al pagamento, in loro favore, della somma di € 18.352,13 ciascuno, oltre interessi e
[...] rivalutazione monetaria, compensando integralmente tra le parti le spese processuali e della CTU.
Avverso la sentenza proponevano tempestivo appello i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
censurandola il primo limitatamente alla “”Applicazione scorrettamente “automatica” Parte_3 delle tabelle milanesi, senza il dovuto riconoscimento del danno “morale”. Ragionamento viziato e assente””, ed i genitori, limitatamente al capo relativo alla pronuncia sulle spese di lite, dolendosi dell'ingiusta compensazione delle stesse, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, disattesa ogni eventuale avversa eccezione, deduzione richiesta e conclusione, in accoglimento del presente gravame, ed in riforma della sentenza n.1874/2024 resa dal Tribunale di Foggia, Giudice Dott.ssa Concetta Potito nell'ambito del giudizio civile rubricato al n. 4057/2022 R.G. in data 08/07/2024 per le causali innanzi esposte ritenere fondati tutti i punti dei motivi d'appello e le rettifiche di cui alle premesse e alle motivazioni del presente atto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannare l'appellata in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 alla corresponsione in favore di delle somme richieste in primo grado a titolo di danno morale, oltre Parte_1 spese legali e spese ed accessori fiscali, ed in favore di e alla corresponsione delle Parte_3 Parte_2 somme a titolo di spese legali del primo grado di giudizio, oltre spese vive processuali ed accessori fiscali;
Voglia, altresì, condannare, l'appellata, nei modi e nei termini di legge, al pagamento di spese, diritti ed onorari anche del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado …”
Resistevano la Compagnia di Assicurazione e la sig.ra che contestava i motivi e Controparte_4 concludevano per il rigetto del gravame con vittoria di spese, non si costituiva NN OC.
Col primo motivo il sig. censura la sentenza per “Violazione degli artt. 111, 24, 3, Parte_1 secondo comma Cost., 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.. Applicazione scorrettamente “automatica” delle tabelle milanesi, senza il dovuto riconoscimento del danno “morale”. Ragionamento viziato e assente”.
pagina 2 di 5 Lamenta l'appellante che il primo Giudice non ha riconosciuto il danno morale adducendo a motivazione del rigetto la mancanza di prova, … circostanza, non vera giacché con la memoria ex art.183 c.p.c. II termine a riprova della sussistenza del danno morale veniva indicata ed articolata le prova orale a mezzo di residente in [...] (reiterata in Testimone_1 questa sede), ma il mezzo di prova non veniva ammesso perché ritenuto ultroneo.
Giova premettere che “il danno morale configura una autonoma ipotesi di danno non patrimoniale, risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico, per cui la specifica richiesta di quest'ultimo non può essere interpretata come riferibile anche al primo” (Cassazione civile, sez. III, n. 10524 del 14 maggio 2014.).
La censura è inammissibile avendo il in primo grado, in ordine al quantum Parte_1 debeatur, sempre chiesto la personalizzazione massima del danno biologico cui dovrà aggiungersi quello dovuto a titolo di danno alla capacità lavorativa specifica di natura patrimoniale (lucro cessante) riferito alla idoneità a svolgere la propria attuale occupazione (pag. 5 atto di citazione e pag.
7 – 8 comparsa conclusionale) e non la liquidazione di un autonomo danno morale, invece richiesto in questa sede, che si risolve nella proposizione di una domanda nuova e, dunque, tardiva e inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
La doglianza è comunque infondata. La prova testimoniale così come articolata in primo grado e reiterata nella presente fase, infatti, non appare idonea a provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto.
In particolare, i capitoli n. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 attengono a circostanze inerenti un pregiudizio “patito” dai familiari, peraltro ristorato dal primo giudice e sul punto la sentenza non è stata da questi ultimi gravata;
mentre i capitoli n. 1, 2, 3, 4 appaiono generici ed inidonei ad offrire elementi tali da superare le conseguenze "comuni" del danno così come, peraltro, riscontrate dal CTU che ha valorizzato anche il disturbo post traumatico da stress, cronicizzato in pregressa sdr ansiosa depressiva anamnestica, nella quantificazione nella misura percentualistica del 24%, del danno biologico.
Indi il primo giudice con ampia e puntuale motivazione (pagg. 11 – 13 della Sentenza), condivisa da questa Corte territoriale e facendo buon uso della richiamata giurisprudenza della Suprema Corte, ha correttamente liquidato il danno sofferto dal e rigettato la domanda da questi spiegata Parte_1 attesa la satisfattiva liquidazione operata in sede stragiudiziale dalla Compagnia di assicurazione.
Consegue il rigetto del motivo d'appello e la condanna di quest'ultimo alle spese di lite in favore della
Compagnia di Assicurazione appellata che vengono liquidate ex DM 55/2014 come aggiornato dal DM
pagina 3 di 5 147/22 scaglione fino ad € 26.000,00, complessità bassa, minimo di tariffa. Si ritiene di compensare le spese legali tra il e la sig. nei confronti della quale l'appellante non Parte_1 Controparte_4 ha svolto alcuna domanda.
Col secondo motivo i sigg.ri e lamentano la violazione degli artt. Parte_3 Parte_2
91 e 92 c.p.c., per l'inesistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
La censura è fondata.
Le spese di giudizio possono essere compensate qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate (Cassazione N° 8272/2020) e devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo.
Nel caso di specie la domanda dei sigg.ri e , è stata parzialmente Parte_3 Parte_2 accolta ed in difetto di specifiche circostanze che non si evincono dalla lettura della sentenza impugnata, in applicazione dell'art. 91 cpc, il primo giudice avrebbe dovuto condannare la convenuta
Compagnia di Assicurazione al pagamento delle spese processuali del grado di giudizio.
L'appello viene, quindi accolto e la dovrà corrispondere ai sigg.ri Controparte_1 Parte_3
e le spese legali del primo grado di giudizio, che vengono liquidate ex DM 55/2014 Parte_2 come aggiornato dal DM 147/22 scaglione fino ad € 26.000,00 (in base al valore del decisum) minimo di tariffa, con l'aumento del 30 % per la difesa di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 scaglione fino ad € 5.200,00 (decisum), minimo di tariffa con l'aumento del 30 % per la difesa di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2).
Trattandosi di impugnazione proposta successivamente al 30.01.2013, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, nella causa civile iscritta al RGN. 1425/24, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai sigg.ri e Parte_1 Parte_2
contro la ed i sigg.ri e IA OC, Parte_3 Controparte_1 Controparte_4 con atto notificato il 31.10.2024, per la riforma della sentenza n. 1874/2024, pubblicata l'08.07.2024, resa nel procedimento RGN. 4057/2022, il Tribunale di FOGGIA, prima sezione civile, così provvede:
pagina 4 di 5 rigetta l'appello proposto da e lo condanna al pagamento delle spese legali del Parte_1 presente grado di giudizio in favore della che liquida in € 2.906,00, oltre Controparte_1 rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
accoglie l'appello proposto dai sigg.ri e e per lo effetto in Parte_3 Parte_2 parziale riforma della sentenza impugnata condanna la al pagamento in loro Controparte_1 favore delle spese legali del primo grado di giudizio che liquida in € 3.302,00 oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge, ed in € 1.895,40 per la presente fase oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, ed attribuisce al loro procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
compensa le spese legali tra e;
Parte_1 Controparte_4
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
dichiara ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R n. 115 del 2002 la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile il 16.07.2025.
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
Il Consigliere Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO Presidente
Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
Dott. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al RGN. 1425/2024, promossa da:
(CF: ), (CF: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(CF: ), con l'avv. Gaetano Paolo Pugliese (CF: Parte_3 C.F._3
, pec: C.F._4 Email_1
APPELLANTI
contro
:
• (CF: ), già già con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3
Francesco Minna (CF: ), PEC: C.F._5 Email_2
• (CF: , con l'Avv. Fabiano AMATI (CF.: Controparte_4 C.F._6
), pec: C.F._7 Email_3
• NN OC -NON COSTITUITO-
. APPELLATI
All'udienza collegiale del 02.07.2025, svoltasi telematicamente, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1874/2024, pubblicata l'08.07.2024, resa nel procedimento RGN. 4057/2022, il
Tribunale di FOGGIA, prima sezione civile, accertata la responsabilità (ex art. 144 TUA) della sig.ra pagina 1 di 5 conducente dell'autovettura Lancia “Musa” tg. DM 222 DP, garantita per la RCA Controparte_4 dalla , nella causazione dell'incidente stradale avvenuto il 06.04.2021, Controparte_5 lungo la “Strada Vicinale Regio Tratturello” in agro di Stornara, allorquando LL perdeva il controllo del mezzo andando ad urtare contro un albero ubicato a margine della strada, ed a seguito dell'urto, il trasportato, sig. riportava gravi lesioni personali, rigettava la domanda in relazione Parte_1 alla posizione di stante la congruità dell'offerta reale corrisposta durante la fase Parte_1 stragiudiziale dalla compagnia “ nella misura di € 110.000,00 ed Controparte_1 accoglieva, per quanto di ragione, la domanda proposta dai genitori di quest'ultimo, e Parte_3 da a titolo di ristoro del c.d. “danno morale riflesso” e condannava la compagnia Parte_2
(ex , già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5
”) al pagamento, in loro favore, della somma di € 18.352,13 ciascuno, oltre interessi e
[...] rivalutazione monetaria, compensando integralmente tra le parti le spese processuali e della CTU.
Avverso la sentenza proponevano tempestivo appello i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
censurandola il primo limitatamente alla “”Applicazione scorrettamente “automatica” Parte_3 delle tabelle milanesi, senza il dovuto riconoscimento del danno “morale”. Ragionamento viziato e assente””, ed i genitori, limitatamente al capo relativo alla pronuncia sulle spese di lite, dolendosi dell'ingiusta compensazione delle stesse, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, disattesa ogni eventuale avversa eccezione, deduzione richiesta e conclusione, in accoglimento del presente gravame, ed in riforma della sentenza n.1874/2024 resa dal Tribunale di Foggia, Giudice Dott.ssa Concetta Potito nell'ambito del giudizio civile rubricato al n. 4057/2022 R.G. in data 08/07/2024 per le causali innanzi esposte ritenere fondati tutti i punti dei motivi d'appello e le rettifiche di cui alle premesse e alle motivazioni del presente atto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannare l'appellata in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 alla corresponsione in favore di delle somme richieste in primo grado a titolo di danno morale, oltre Parte_1 spese legali e spese ed accessori fiscali, ed in favore di e alla corresponsione delle Parte_3 Parte_2 somme a titolo di spese legali del primo grado di giudizio, oltre spese vive processuali ed accessori fiscali;
Voglia, altresì, condannare, l'appellata, nei modi e nei termini di legge, al pagamento di spese, diritti ed onorari anche del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado …”
Resistevano la Compagnia di Assicurazione e la sig.ra che contestava i motivi e Controparte_4 concludevano per il rigetto del gravame con vittoria di spese, non si costituiva NN OC.
Col primo motivo il sig. censura la sentenza per “Violazione degli artt. 111, 24, 3, Parte_1 secondo comma Cost., 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.. Applicazione scorrettamente “automatica” delle tabelle milanesi, senza il dovuto riconoscimento del danno “morale”. Ragionamento viziato e assente”.
pagina 2 di 5 Lamenta l'appellante che il primo Giudice non ha riconosciuto il danno morale adducendo a motivazione del rigetto la mancanza di prova, … circostanza, non vera giacché con la memoria ex art.183 c.p.c. II termine a riprova della sussistenza del danno morale veniva indicata ed articolata le prova orale a mezzo di residente in [...] (reiterata in Testimone_1 questa sede), ma il mezzo di prova non veniva ammesso perché ritenuto ultroneo.
Giova premettere che “il danno morale configura una autonoma ipotesi di danno non patrimoniale, risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico, per cui la specifica richiesta di quest'ultimo non può essere interpretata come riferibile anche al primo” (Cassazione civile, sez. III, n. 10524 del 14 maggio 2014.).
La censura è inammissibile avendo il in primo grado, in ordine al quantum Parte_1 debeatur, sempre chiesto la personalizzazione massima del danno biologico cui dovrà aggiungersi quello dovuto a titolo di danno alla capacità lavorativa specifica di natura patrimoniale (lucro cessante) riferito alla idoneità a svolgere la propria attuale occupazione (pag. 5 atto di citazione e pag.
7 – 8 comparsa conclusionale) e non la liquidazione di un autonomo danno morale, invece richiesto in questa sede, che si risolve nella proposizione di una domanda nuova e, dunque, tardiva e inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
La doglianza è comunque infondata. La prova testimoniale così come articolata in primo grado e reiterata nella presente fase, infatti, non appare idonea a provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto.
In particolare, i capitoli n. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 attengono a circostanze inerenti un pregiudizio “patito” dai familiari, peraltro ristorato dal primo giudice e sul punto la sentenza non è stata da questi ultimi gravata;
mentre i capitoli n. 1, 2, 3, 4 appaiono generici ed inidonei ad offrire elementi tali da superare le conseguenze "comuni" del danno così come, peraltro, riscontrate dal CTU che ha valorizzato anche il disturbo post traumatico da stress, cronicizzato in pregressa sdr ansiosa depressiva anamnestica, nella quantificazione nella misura percentualistica del 24%, del danno biologico.
Indi il primo giudice con ampia e puntuale motivazione (pagg. 11 – 13 della Sentenza), condivisa da questa Corte territoriale e facendo buon uso della richiamata giurisprudenza della Suprema Corte, ha correttamente liquidato il danno sofferto dal e rigettato la domanda da questi spiegata Parte_1 attesa la satisfattiva liquidazione operata in sede stragiudiziale dalla Compagnia di assicurazione.
Consegue il rigetto del motivo d'appello e la condanna di quest'ultimo alle spese di lite in favore della
Compagnia di Assicurazione appellata che vengono liquidate ex DM 55/2014 come aggiornato dal DM
pagina 3 di 5 147/22 scaglione fino ad € 26.000,00, complessità bassa, minimo di tariffa. Si ritiene di compensare le spese legali tra il e la sig. nei confronti della quale l'appellante non Parte_1 Controparte_4 ha svolto alcuna domanda.
Col secondo motivo i sigg.ri e lamentano la violazione degli artt. Parte_3 Parte_2
91 e 92 c.p.c., per l'inesistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
La censura è fondata.
Le spese di giudizio possono essere compensate qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate (Cassazione N° 8272/2020) e devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo.
Nel caso di specie la domanda dei sigg.ri e , è stata parzialmente Parte_3 Parte_2 accolta ed in difetto di specifiche circostanze che non si evincono dalla lettura della sentenza impugnata, in applicazione dell'art. 91 cpc, il primo giudice avrebbe dovuto condannare la convenuta
Compagnia di Assicurazione al pagamento delle spese processuali del grado di giudizio.
L'appello viene, quindi accolto e la dovrà corrispondere ai sigg.ri Controparte_1 Parte_3
e le spese legali del primo grado di giudizio, che vengono liquidate ex DM 55/2014 Parte_2 come aggiornato dal DM 147/22 scaglione fino ad € 26.000,00 (in base al valore del decisum) minimo di tariffa, con l'aumento del 30 % per la difesa di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 scaglione fino ad € 5.200,00 (decisum), minimo di tariffa con l'aumento del 30 % per la difesa di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2).
Trattandosi di impugnazione proposta successivamente al 30.01.2013, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, nella causa civile iscritta al RGN. 1425/24, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai sigg.ri e Parte_1 Parte_2
contro la ed i sigg.ri e IA OC, Parte_3 Controparte_1 Controparte_4 con atto notificato il 31.10.2024, per la riforma della sentenza n. 1874/2024, pubblicata l'08.07.2024, resa nel procedimento RGN. 4057/2022, il Tribunale di FOGGIA, prima sezione civile, così provvede:
pagina 4 di 5 rigetta l'appello proposto da e lo condanna al pagamento delle spese legali del Parte_1 presente grado di giudizio in favore della che liquida in € 2.906,00, oltre Controparte_1 rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
accoglie l'appello proposto dai sigg.ri e e per lo effetto in Parte_3 Parte_2 parziale riforma della sentenza impugnata condanna la al pagamento in loro Controparte_1 favore delle spese legali del primo grado di giudizio che liquida in € 3.302,00 oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge, ed in € 1.895,40 per la presente fase oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, ed attribuisce al loro procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
compensa le spese legali tra e;
Parte_1 Controparte_4
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
dichiara ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R n. 115 del 2002 la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile il 16.07.2025.
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
Il Consigliere Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
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