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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3349 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Lucchetti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Rinaldi, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
La causa veniva rinviata all'udienza del 03.04.2025 con trattazione cartolare.
I procuratori delle parti depositavano le note nei termini assegnati dal Giudice delegato e insistevano nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 05.12.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, deduceva: Parte_1
- che aveva contratto matrimonio concordatario in Roma il 23.09.1982 con e registrato agli atti dello stato civile del Comune all'anno 1982, Controparte_1 atto n. 1258, parte II, Serie A 4;
- che dalla loro unione nasceva maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
- che il Tribunale di Civitavecchia aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 390/2018 pubblicata il 08.05.2018, disponendo a suo carico un assegno di mantenimento per la moglie di euro 200,00 al mese, l'ordine di pagamento diretto delle somme all'avente diritto da parte del terzo datore di lavoro e la revoca al mantenimento a carico del padre a favore della figlia disposto con la precedente ordinanza presidenziale;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente senza una riconciliazione tra le parti ed erano decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio;
- che era entrato in quiescenza e percepiva una pensione di € 1.400,00 circa al mese per tredici mensilità;
- che aveva contratto dei finanziamenti con ratei mensili in corso di € 312,00 ed € 500,00;
- che risiedeva in un alloggio di servizio del Comune di Fiumicino annesso all'Istituto scolastico per il quale aveva svolto l'attività lavorativa di custode;
- che corrispondeva un canone mensile di euro 105,00 ed aveva ricevuto l'intimazione dal Comune di lasciare il suddetto alloggio;
- che, ricevuto il trattamento di fine rapporto, aveva corrisposto la somma di euro 10.000,00 alla figlia;
- che aveva accumulato debiti per complessivi euro 8.500,00;
2 - che erano in corso procedure di adesione agevolata con l'Agenzia delle
Entrate per il rientro delle somme dovute;
- che aveva un saldo attivo sul conto corrente di circa 1.000,00 euro;
- che la svolgeva l'attività lavorativa di segretaria in una scuola CP_1 comunale e percepiva uno stipendio di circa € 1.900,00 al mese;
- che la resistente era titolare della nuda proprietà di un immobile sito in
Fiumicino (RM) con l'usufrutto in capo all'anziana madre.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la dichiarazione di indipendenza economica della figlia e dell'ex coniuge.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso e la documentazione complessivamente acquisita, fissava udienza ai sensi dell'art. 473 bis 22. c.p.c., onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 07.03.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che il ricorrente aveva proposto reclamo presso la Corte di Appello di Roma avverso l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. resa nel giudizio di separazione eccependo l'omessa assegnazione dell'alloggio in cui abitava;
- che in data 10.07.2014 la Corte di Appello confermava l'ordinanza del
Tribunale di Civitavecchia e la integrava fissando un termine per il suo allontanamento;
- che, dunque, il ricorrente lasciava l'abitazione entro il termine fissato del
10.09.2014;
- che aveva attivato le procedure esecutive per l'omessa corresponsione delle somme dovute dal e con ordinanza del 22.06.2015 aveva ottenuto dal Pt_1
Tribunale ordine al pagamento diretto da parte del datore di lavoro del ricorrente;
- che, con la sentenza della separazione, veniva ridotto l'importo dovuto per il suo mantenimento e veniva confermata la rimessa diretta da parte del datore di lavoro per il rischio del di sottrarsi al pagamento spontaneo delle somme;
Pt_1
- che la corresponsione diretta da pare del datore di lavoro (MIUR) delle somme a lei dovute era cessata il 31.08.2018 per il collocamento a riposo del Pt_1
a decorrere dal 01.09.2018;
3 - che al mese di dicembre 2023 il si era reso debitore della somma Pt_1 complessiva di euro 12.400,00 per omesso versamento del mantenimento dovuto;
- che la resistente lavorava alle dipendenze del MIUR e percepiva uno stipendio di circa € 1.600,00 al mese;
- che il 04.12.2019 aveva acquistato il diritto di superficie di un immobile di 55 mq in Fiumicino (RM) sito in via Enrico Berlinguer n. 27 al prezzo di € 54.500,00, dopo averlo condotto in locazione per circa dieci anni;
- che aveva contratto un mutuo di € 80.000,00 della durata di 20 anni in scadenza 24.07.2040 e corrispondeva una rata di € 387,50 mensili.
Tanto dedotto, la resistente aderiva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto e chiedeva la conferma delle statuizioni economiche disposte con la sentenza di separazione.
All'udienza del 10.04.24 il Giudice delegato alla trattazione, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, procedeva all'ascolto delle parti personalmente comparse e riservava all'esito l'adozione dei provvedimenti provvisori e al Collegio la decisione sull'emissione della sentenza parziale richiesta dalla parte ricorrente.
Con ordinanza resa in pari data il Giudice, esaminata la documentazione complessivamente acquisita, disponeva la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del a favore della dal mese di gennaio 2024 e, ritenuta la causa Pt_1 CP_1 sufficientemente istruita e di natura documentale, fissava l'udienza per la decisione e concedeva i termini di cui all'art.473 bis. 28 c.p.c.
Con sentenza n. 1680/2024 pubblicata il 23.12.2024 veniva emessa sentenza sullo status e dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza veniva disposta la remissione della causa sul ruolo del Giudice istruttore.
I procuratori delle parti depositavano quindi le memorie di cui all'art. 473 bis
28 c.p.c. e precisavano le conclusioni. Parte ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti assunti dal Giudice delegato con ordinanza del 10.04.2024 e la resistente, stante la circostanza sopravvenuta della perdita del beneficio dell'alloggio da parte del chiedeva, in via gradata ed in luogo dell'attribuzione Pt_1 di un assegno divorzile alla la dichiarazione di indipendenza economica CP_1 delle parti.
4 All'udienza cartolare del 03.04.2025, il Giudice, lette le note scritte depositate con cui i procuratori insistevano nell'accoglimento delle loro richieste, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
In questa sede deve provvedersi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Sulla domanda di attribuzione di assegno divorzile
L'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti per la percezione dell'assegno divorziale non può che svolgersi, ad avviso del Collegio, in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite n. 18827 del 2018.
La Corte di cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro”.
Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Si dovrà quindi procedere ad una comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti e qualora risultasse che il richiedente è privo di mezzi adeguati, altrimenti oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovranno accertarsi le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5 sesto comma della Legge n. 898/1970. All'esito di tali valutazioni dovrà quindi quantificarsi l'assegno divorzile, non rapportandolo (più) al pregresso tenore di vita familiare, né all'autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito al nucleo
5 familiare, alla creazione del patrimonio comune, con eventuale sacrificio di proprie aspettative personali e professionali, nonché in relazione alla età, alla durata del matrimonio e ad una prognosi probabilistica futura.
Sulla base delle documentate situazioni economiche, ad avviso del Collegio non risulta sussistere tra le parti una sperequazione patrimoniale tale da potere determinare il riconoscimento di un assegno divorzile alla e non vi sono CP_1 circostanze sopravvenute ai provvedimenti provvisori disposti con ordinanza del
10.04.2023 che possano giustificarne l'attribuzione.
Le motivazioni esposte dal Giudice delegato sono condivise dal Collegio, atteso che il ricorrente percepisce circa 1.450,00 al mese di pensione, ha debiti erariali e finanziamenti in corso per i quali corrisponde circa 400,00 euro al mese e dal febbraio 2024 non dispone più di un alloggio in cui vivere, mentre la resistente ha una stabile occupazione come impiegata, percepisce uno stipendio mensile di
1.600,00 euro, versa la rata del mutuo di euro 387,00 al mese per l'abitazione di cui ha acquistato il diritto di superficie e la rata per un altro finanziamento in corso di circa 165,00 euro al mese.
Nulla deve essere disposto a titolo di mantenimento per la figlia Per_1 maggiorenne, rispetto alla quale le parti hanno dichiarato la sua autosufficienza economica.
Avuto riguardo alla natura della decisione, tenuto conto delle precisate conclusioni della parte resistente con cui ha chiesto in via subordinata la dichiarazione di autosufficienza economica delle parti, ricorrono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3349/2023 R.G.A.C., vista la sentenza parziale emessa, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così decide:
1) conferma l'ordinanza emessa dal Giudice delegato in data 10.04.2023 con cui
è stata disposta la revoca al mantenimento di a favore di Parte_1 con decorrenza dal mese di gennaio 2024; Controparte_1
2) rigetta la domanda di assegno divorzile della resistente e per l'effetto dichiara che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento
6 3)
con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite;
Così deciso, in Civitavecchia il 29 aprile 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3349 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Lucchetti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Rinaldi, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
La causa veniva rinviata all'udienza del 03.04.2025 con trattazione cartolare.
I procuratori delle parti depositavano le note nei termini assegnati dal Giudice delegato e insistevano nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 05.12.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, deduceva: Parte_1
- che aveva contratto matrimonio concordatario in Roma il 23.09.1982 con e registrato agli atti dello stato civile del Comune all'anno 1982, Controparte_1 atto n. 1258, parte II, Serie A 4;
- che dalla loro unione nasceva maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
- che il Tribunale di Civitavecchia aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 390/2018 pubblicata il 08.05.2018, disponendo a suo carico un assegno di mantenimento per la moglie di euro 200,00 al mese, l'ordine di pagamento diretto delle somme all'avente diritto da parte del terzo datore di lavoro e la revoca al mantenimento a carico del padre a favore della figlia disposto con la precedente ordinanza presidenziale;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente senza una riconciliazione tra le parti ed erano decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio;
- che era entrato in quiescenza e percepiva una pensione di € 1.400,00 circa al mese per tredici mensilità;
- che aveva contratto dei finanziamenti con ratei mensili in corso di € 312,00 ed € 500,00;
- che risiedeva in un alloggio di servizio del Comune di Fiumicino annesso all'Istituto scolastico per il quale aveva svolto l'attività lavorativa di custode;
- che corrispondeva un canone mensile di euro 105,00 ed aveva ricevuto l'intimazione dal Comune di lasciare il suddetto alloggio;
- che, ricevuto il trattamento di fine rapporto, aveva corrisposto la somma di euro 10.000,00 alla figlia;
- che aveva accumulato debiti per complessivi euro 8.500,00;
2 - che erano in corso procedure di adesione agevolata con l'Agenzia delle
Entrate per il rientro delle somme dovute;
- che aveva un saldo attivo sul conto corrente di circa 1.000,00 euro;
- che la svolgeva l'attività lavorativa di segretaria in una scuola CP_1 comunale e percepiva uno stipendio di circa € 1.900,00 al mese;
- che la resistente era titolare della nuda proprietà di un immobile sito in
Fiumicino (RM) con l'usufrutto in capo all'anziana madre.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la dichiarazione di indipendenza economica della figlia e dell'ex coniuge.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso e la documentazione complessivamente acquisita, fissava udienza ai sensi dell'art. 473 bis 22. c.p.c., onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 07.03.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che il ricorrente aveva proposto reclamo presso la Corte di Appello di Roma avverso l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. resa nel giudizio di separazione eccependo l'omessa assegnazione dell'alloggio in cui abitava;
- che in data 10.07.2014 la Corte di Appello confermava l'ordinanza del
Tribunale di Civitavecchia e la integrava fissando un termine per il suo allontanamento;
- che, dunque, il ricorrente lasciava l'abitazione entro il termine fissato del
10.09.2014;
- che aveva attivato le procedure esecutive per l'omessa corresponsione delle somme dovute dal e con ordinanza del 22.06.2015 aveva ottenuto dal Pt_1
Tribunale ordine al pagamento diretto da parte del datore di lavoro del ricorrente;
- che, con la sentenza della separazione, veniva ridotto l'importo dovuto per il suo mantenimento e veniva confermata la rimessa diretta da parte del datore di lavoro per il rischio del di sottrarsi al pagamento spontaneo delle somme;
Pt_1
- che la corresponsione diretta da pare del datore di lavoro (MIUR) delle somme a lei dovute era cessata il 31.08.2018 per il collocamento a riposo del Pt_1
a decorrere dal 01.09.2018;
3 - che al mese di dicembre 2023 il si era reso debitore della somma Pt_1 complessiva di euro 12.400,00 per omesso versamento del mantenimento dovuto;
- che la resistente lavorava alle dipendenze del MIUR e percepiva uno stipendio di circa € 1.600,00 al mese;
- che il 04.12.2019 aveva acquistato il diritto di superficie di un immobile di 55 mq in Fiumicino (RM) sito in via Enrico Berlinguer n. 27 al prezzo di € 54.500,00, dopo averlo condotto in locazione per circa dieci anni;
- che aveva contratto un mutuo di € 80.000,00 della durata di 20 anni in scadenza 24.07.2040 e corrispondeva una rata di € 387,50 mensili.
Tanto dedotto, la resistente aderiva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto e chiedeva la conferma delle statuizioni economiche disposte con la sentenza di separazione.
All'udienza del 10.04.24 il Giudice delegato alla trattazione, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, procedeva all'ascolto delle parti personalmente comparse e riservava all'esito l'adozione dei provvedimenti provvisori e al Collegio la decisione sull'emissione della sentenza parziale richiesta dalla parte ricorrente.
Con ordinanza resa in pari data il Giudice, esaminata la documentazione complessivamente acquisita, disponeva la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del a favore della dal mese di gennaio 2024 e, ritenuta la causa Pt_1 CP_1 sufficientemente istruita e di natura documentale, fissava l'udienza per la decisione e concedeva i termini di cui all'art.473 bis. 28 c.p.c.
Con sentenza n. 1680/2024 pubblicata il 23.12.2024 veniva emessa sentenza sullo status e dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza veniva disposta la remissione della causa sul ruolo del Giudice istruttore.
I procuratori delle parti depositavano quindi le memorie di cui all'art. 473 bis
28 c.p.c. e precisavano le conclusioni. Parte ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti assunti dal Giudice delegato con ordinanza del 10.04.2024 e la resistente, stante la circostanza sopravvenuta della perdita del beneficio dell'alloggio da parte del chiedeva, in via gradata ed in luogo dell'attribuzione Pt_1 di un assegno divorzile alla la dichiarazione di indipendenza economica CP_1 delle parti.
4 All'udienza cartolare del 03.04.2025, il Giudice, lette le note scritte depositate con cui i procuratori insistevano nell'accoglimento delle loro richieste, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
In questa sede deve provvedersi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Sulla domanda di attribuzione di assegno divorzile
L'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti per la percezione dell'assegno divorziale non può che svolgersi, ad avviso del Collegio, in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite n. 18827 del 2018.
La Corte di cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro”.
Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Si dovrà quindi procedere ad una comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti e qualora risultasse che il richiedente è privo di mezzi adeguati, altrimenti oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovranno accertarsi le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5 sesto comma della Legge n. 898/1970. All'esito di tali valutazioni dovrà quindi quantificarsi l'assegno divorzile, non rapportandolo (più) al pregresso tenore di vita familiare, né all'autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito al nucleo
5 familiare, alla creazione del patrimonio comune, con eventuale sacrificio di proprie aspettative personali e professionali, nonché in relazione alla età, alla durata del matrimonio e ad una prognosi probabilistica futura.
Sulla base delle documentate situazioni economiche, ad avviso del Collegio non risulta sussistere tra le parti una sperequazione patrimoniale tale da potere determinare il riconoscimento di un assegno divorzile alla e non vi sono CP_1 circostanze sopravvenute ai provvedimenti provvisori disposti con ordinanza del
10.04.2023 che possano giustificarne l'attribuzione.
Le motivazioni esposte dal Giudice delegato sono condivise dal Collegio, atteso che il ricorrente percepisce circa 1.450,00 al mese di pensione, ha debiti erariali e finanziamenti in corso per i quali corrisponde circa 400,00 euro al mese e dal febbraio 2024 non dispone più di un alloggio in cui vivere, mentre la resistente ha una stabile occupazione come impiegata, percepisce uno stipendio mensile di
1.600,00 euro, versa la rata del mutuo di euro 387,00 al mese per l'abitazione di cui ha acquistato il diritto di superficie e la rata per un altro finanziamento in corso di circa 165,00 euro al mese.
Nulla deve essere disposto a titolo di mantenimento per la figlia Per_1 maggiorenne, rispetto alla quale le parti hanno dichiarato la sua autosufficienza economica.
Avuto riguardo alla natura della decisione, tenuto conto delle precisate conclusioni della parte resistente con cui ha chiesto in via subordinata la dichiarazione di autosufficienza economica delle parti, ricorrono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3349/2023 R.G.A.C., vista la sentenza parziale emessa, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così decide:
1) conferma l'ordinanza emessa dal Giudice delegato in data 10.04.2023 con cui
è stata disposta la revoca al mantenimento di a favore di Parte_1 con decorrenza dal mese di gennaio 2024; Controparte_1
2) rigetta la domanda di assegno divorzile della resistente e per l'effetto dichiara che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento
6 3)
con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite;
Così deciso, in Civitavecchia il 29 aprile 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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