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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/11/2025, n. 3287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3287 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6515/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
AR SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6515/2021 del ruolo generale, promossa da:
, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Salucci;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Sannino;
CONVENUTO
CONTRO
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentato e difeso dalla dott.ssa AR Calvanese Responsabile Ufficio Legale del predetto , nonché dalla dott.ssa e dal dott. Vincenzo CP_2 Controparte_3
Amendola funzionari addetti al suddetto Ufficio unitamente alla dott.ssa Controparte_4
Responsabile Ufficio Legale dell' unitamente ai Controparte_5 dott. , e funzionari addetti al Parte_2 Parte_3 Controparte_6 suddetto Ufficio a ciò espressamente delegati;
pagina 1 di 5 Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) IN VIA CAUTELARE: - sospendere l'esecutorietà della cartella di pagamento n. 10020200014047550001, ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge;
2)
NEL MERITO: dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità della cartella di pagamento n. 10020200014047550001, ovvero accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall' , in persona del legale Controparte_7 rapp.te p.t., e per l'effetto, dichiarare estinta l'obbligazione di pagamento delle somme indicate nello stesso;
- ordinare all' , in persona del suo Controparte_7 legale rapp.te p.t., e/o all'Ente impositore di provvedere senza ulteriore ritardo, di annullare il corrispondente ruolo;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di causa, da liquidarsi in favore dell'avvocato antistatario.” Per il convenuto (
[...]
): “la resistente chiede che il Controparte_1 Controparte_1
Tribunale adìto, contrariis reiectis, voglia: i) preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione;
ii) ogni caso, rigettare le domande proposte in quanto palesemente infondate;
iii) il tutto con vittoria delle competenze e delle spese di giudizio, da liquidarsi con distrazione a favore del difensore che dichiara di essere antistatario.”; per il convenuto ( ): “IN VIA DI MERITO in Controparte_2 subordine, di voler respingere il ricorso avanzato da controparte, nei confronti della cartella esattoriale n. 1002020001404755001, in quanto infondato e per l'effetto accertare la piena legittimità della cartella esattoriale emessa, confermando l'intera misura della sanzione comminata, con vittoria di spese ex art. 9, 2° comma. dlgs 149/ 15 (“in caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari CP_2 di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”); In subordine, nella deneganda ipotesi di soccombenza, voglia comunque disporre la compensazione delle spese di giudizio in considerazione del fatto che l'Amministrazione agisce, sulla base delle risultanze ispettive, nell'adempimento dei doveri d'ufficio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed pagina 2 di 5 analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_4 rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.
10020200014047550001, ruolo n. 2020/001723, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 29.11.21, riferita a sanzioni amministrative ex L. 689/81 (
[...] debito anno 2012), oltre interessi, con la quale l Controparte_2 Controparte_1
intimava il pagamento dell'importo di € 6.988,45.
[...]
A sostegno della domanda eccepiva: a) prescrizione del credito;
b) inesistenza del titolo esecutivo sotteso alla cartella di pagamento. Più in particolare, parte attrice eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito sotteso alla cartella di pagamento impugnata essendo venuta a conoscenza della sanzione amministrativa ex l. 689/81, relativa ad una presunta violazione commessa nell'anno 2012 solo in data 29.11.21, a seguito della notifica della cartella di pagamento impugnata e non essendo stato notificato prima della cartella de quo alcun atto prodromico all'esecuzione (verbale di accertamento ed ordinanza di ingiunzione), in violazione degli artt. 13, 14 e 18 l. 689/81.
Si costituiva l in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 che in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione passiva nei suoi confronti rispetto ai motivi di impugnazione, quali l'illegittimità della iscrizione a ruolo e l'insussistenza dei presupposti dell'obbligazione, prodromici rispetto all'iscrizione a ruolo, nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, contestando, in particolar modo l'intervenuta prescrizione in quanto la sanzione era stata oggetto del verbale n.27443 del
6/10/14 e della successiva ordinanza ingiunzione del 18/4/17, notificata il 15/5/17, con conseguente interruzione dei termini di prescrizione.
Si costituiva l di che, in via preliminare chiedeva di Controparte_2 CP_2 voler riunire al presente giudizio quello recante R.G. n. 6602/21 avente ad oggetto l'opposizione alla cartella esattoriale n. 10020200014047550000 emessa nei confronti della sig.ra , trasgressore, per la medesima sanzione di cui alla cartella oggi Parte_5 impugnata;
nel merito, respingere il ricorso avanzato da controparte, nei confronti della pagina 3 di 5 cartella esattoriale n. 1002020001404755001, in quanto infondato e per l'effetto accertare la piena legittimità della cartella esattoriale emessa, confermando l'intera misura della sanzione comminata. Con particolare riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, l di , chiariva che il termine di Controparte_2 CP_2 prescrizione era stato interrotto, dapprima, dalla notifica del verbale di accertamento nei confronti sia del trasgressore, sig.ra che dell'obbligato in solido, Parte_5 [...]
in data 13.10.2014; successivamente veniva notificato sia Controparte_8 al trasgressore che all'obbligato in solido, odierno opponente, ordinanza ingiunzione n.
602/15/17, notificata perfezionatasi mediante consegna dell'atto nelle mani di persona qualificata come “impiegata”, dall'agente postale incaricato del recapito. nei confronti di quest'ultimo in data 15.5.2017, di guisa, il termine di prescrizione era stato validamente interrotto.
Nelle more del giudizio, con le note di trattazione depositate per l'udienza del 30.11.2023, parte attrice dava atto che l'obbligato principale dell'obbligazione, sig.ra in Parte_5 riferimento alla cartella di pagamento n. 10020200014047550000, ruolo n. 2020/001723 aveva presentato domanda di definizione agevolata (rottamazione quater), prot. n.
W2023041905796423, accolta dall' , in data 28/07/2023, Controparte_9 ed aveva, altresì, provveduto al pagamento della prima rata con scadenza 31/10/2023, come da ricevuta di pagamento allegata;
tale circostanza veniva confermata dall'Ente Riscossore con comparsa conclusionale nella quale prospettava l'ipotesi di definizione della causa con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiarendo, che in caso di mancato pagamento delle altre rate, l'ente creditore poteva formare un nuovo ruolo per il recupero del dovuto.
Questo Giudicante, pertanto, rilevato che entrambe le parti in sede di conclusioni instavano per l'accertamento della cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento da parte dell'obbligato principale, rimetteva la causa sul ruolo al fine di accertare tale circostanza.
Pertanto, parte opponente, chiariva che nelle more, la sig.ra aveva provveduto Parte_5 al pagamento dell'intero importo concordato mediante definizione agevolata e a tal proposito, depositava le relative ricevute di pagamento, insistendo nella richiesta di cessazione della materia del contendere in riferimento alla cartella di pagamento n. 10020200014047550001, ruolo n. 2020/001723, oggetto dell'impugnazione de qua, per l'estinzione dell'obbligazione.
pagina 4 di 5 Ebbene, in ragione dell'intervenuto adempimento dell'obbligazione da parte dell'obbligato principale, sig.ra come da documentazione allegata, viene meno la ragione Parte_5 della disputa nonché l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, non residuando più alcuna contestazione attuale tra le stesse.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In ragione del comportamento processuale di parte attrice, che ha prontamente reso edotto questo Giudicante dell'evolversi della situazione debitoria allegando idonea documentazione, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
AR SI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.
Si comunichi.
20.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa AR SI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
AR SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6515/2021 del ruolo generale, promossa da:
, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Salucci;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Sannino;
CONVENUTO
CONTRO
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentato e difeso dalla dott.ssa AR Calvanese Responsabile Ufficio Legale del predetto , nonché dalla dott.ssa e dal dott. Vincenzo CP_2 Controparte_3
Amendola funzionari addetti al suddetto Ufficio unitamente alla dott.ssa Controparte_4
Responsabile Ufficio Legale dell' unitamente ai Controparte_5 dott. , e funzionari addetti al Parte_2 Parte_3 Controparte_6 suddetto Ufficio a ciò espressamente delegati;
pagina 1 di 5 Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) IN VIA CAUTELARE: - sospendere l'esecutorietà della cartella di pagamento n. 10020200014047550001, ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge;
2)
NEL MERITO: dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità della cartella di pagamento n. 10020200014047550001, ovvero accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall' , in persona del legale Controparte_7 rapp.te p.t., e per l'effetto, dichiarare estinta l'obbligazione di pagamento delle somme indicate nello stesso;
- ordinare all' , in persona del suo Controparte_7 legale rapp.te p.t., e/o all'Ente impositore di provvedere senza ulteriore ritardo, di annullare il corrispondente ruolo;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di causa, da liquidarsi in favore dell'avvocato antistatario.” Per il convenuto (
[...]
): “la resistente chiede che il Controparte_1 Controparte_1
Tribunale adìto, contrariis reiectis, voglia: i) preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione;
ii) ogni caso, rigettare le domande proposte in quanto palesemente infondate;
iii) il tutto con vittoria delle competenze e delle spese di giudizio, da liquidarsi con distrazione a favore del difensore che dichiara di essere antistatario.”; per il convenuto ( ): “IN VIA DI MERITO in Controparte_2 subordine, di voler respingere il ricorso avanzato da controparte, nei confronti della cartella esattoriale n. 1002020001404755001, in quanto infondato e per l'effetto accertare la piena legittimità della cartella esattoriale emessa, confermando l'intera misura della sanzione comminata, con vittoria di spese ex art. 9, 2° comma. dlgs 149/ 15 (“in caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari CP_2 di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”); In subordine, nella deneganda ipotesi di soccombenza, voglia comunque disporre la compensazione delle spese di giudizio in considerazione del fatto che l'Amministrazione agisce, sulla base delle risultanze ispettive, nell'adempimento dei doveri d'ufficio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed pagina 2 di 5 analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_4 rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.
10020200014047550001, ruolo n. 2020/001723, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 29.11.21, riferita a sanzioni amministrative ex L. 689/81 (
[...] debito anno 2012), oltre interessi, con la quale l Controparte_2 Controparte_1
intimava il pagamento dell'importo di € 6.988,45.
[...]
A sostegno della domanda eccepiva: a) prescrizione del credito;
b) inesistenza del titolo esecutivo sotteso alla cartella di pagamento. Più in particolare, parte attrice eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito sotteso alla cartella di pagamento impugnata essendo venuta a conoscenza della sanzione amministrativa ex l. 689/81, relativa ad una presunta violazione commessa nell'anno 2012 solo in data 29.11.21, a seguito della notifica della cartella di pagamento impugnata e non essendo stato notificato prima della cartella de quo alcun atto prodromico all'esecuzione (verbale di accertamento ed ordinanza di ingiunzione), in violazione degli artt. 13, 14 e 18 l. 689/81.
Si costituiva l in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 che in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione passiva nei suoi confronti rispetto ai motivi di impugnazione, quali l'illegittimità della iscrizione a ruolo e l'insussistenza dei presupposti dell'obbligazione, prodromici rispetto all'iscrizione a ruolo, nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, contestando, in particolar modo l'intervenuta prescrizione in quanto la sanzione era stata oggetto del verbale n.27443 del
6/10/14 e della successiva ordinanza ingiunzione del 18/4/17, notificata il 15/5/17, con conseguente interruzione dei termini di prescrizione.
Si costituiva l di che, in via preliminare chiedeva di Controparte_2 CP_2 voler riunire al presente giudizio quello recante R.G. n. 6602/21 avente ad oggetto l'opposizione alla cartella esattoriale n. 10020200014047550000 emessa nei confronti della sig.ra , trasgressore, per la medesima sanzione di cui alla cartella oggi Parte_5 impugnata;
nel merito, respingere il ricorso avanzato da controparte, nei confronti della pagina 3 di 5 cartella esattoriale n. 1002020001404755001, in quanto infondato e per l'effetto accertare la piena legittimità della cartella esattoriale emessa, confermando l'intera misura della sanzione comminata. Con particolare riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, l di , chiariva che il termine di Controparte_2 CP_2 prescrizione era stato interrotto, dapprima, dalla notifica del verbale di accertamento nei confronti sia del trasgressore, sig.ra che dell'obbligato in solido, Parte_5 [...]
in data 13.10.2014; successivamente veniva notificato sia Controparte_8 al trasgressore che all'obbligato in solido, odierno opponente, ordinanza ingiunzione n.
602/15/17, notificata perfezionatasi mediante consegna dell'atto nelle mani di persona qualificata come “impiegata”, dall'agente postale incaricato del recapito. nei confronti di quest'ultimo in data 15.5.2017, di guisa, il termine di prescrizione era stato validamente interrotto.
Nelle more del giudizio, con le note di trattazione depositate per l'udienza del 30.11.2023, parte attrice dava atto che l'obbligato principale dell'obbligazione, sig.ra in Parte_5 riferimento alla cartella di pagamento n. 10020200014047550000, ruolo n. 2020/001723 aveva presentato domanda di definizione agevolata (rottamazione quater), prot. n.
W2023041905796423, accolta dall' , in data 28/07/2023, Controparte_9 ed aveva, altresì, provveduto al pagamento della prima rata con scadenza 31/10/2023, come da ricevuta di pagamento allegata;
tale circostanza veniva confermata dall'Ente Riscossore con comparsa conclusionale nella quale prospettava l'ipotesi di definizione della causa con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiarendo, che in caso di mancato pagamento delle altre rate, l'ente creditore poteva formare un nuovo ruolo per il recupero del dovuto.
Questo Giudicante, pertanto, rilevato che entrambe le parti in sede di conclusioni instavano per l'accertamento della cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento da parte dell'obbligato principale, rimetteva la causa sul ruolo al fine di accertare tale circostanza.
Pertanto, parte opponente, chiariva che nelle more, la sig.ra aveva provveduto Parte_5 al pagamento dell'intero importo concordato mediante definizione agevolata e a tal proposito, depositava le relative ricevute di pagamento, insistendo nella richiesta di cessazione della materia del contendere in riferimento alla cartella di pagamento n. 10020200014047550001, ruolo n. 2020/001723, oggetto dell'impugnazione de qua, per l'estinzione dell'obbligazione.
pagina 4 di 5 Ebbene, in ragione dell'intervenuto adempimento dell'obbligazione da parte dell'obbligato principale, sig.ra come da documentazione allegata, viene meno la ragione Parte_5 della disputa nonché l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, non residuando più alcuna contestazione attuale tra le stesse.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In ragione del comportamento processuale di parte attrice, che ha prontamente reso edotto questo Giudicante dell'evolversi della situazione debitoria allegando idonea documentazione, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
AR SI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.
Si comunichi.
20.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa AR SI
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