CA
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 3879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3879 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa IA IA IA Presidente rel
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 19/11/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 2070/2022 R.G. vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. PIETROPOLI MARINA, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Bari, alla Via della Resistenza n. 134
APPELLANTE
E
, rappresentano e difeso dall'Avv. Dalla Società tra Professionisti ALFA CP_1
LEGAL s.r.l., e per essa, quali soci designati, dagli Avv.ti LOFOCO FABRIZIO e MUCIACCIA
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato presso la sede della stessa società in Bari, alla via
Pasquale Fiore n.14
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 6036/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il
23.6.2022
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 03.05.2021 deduceva: di aver svolto, CP_1 in qualità di dirigente dal 01.06.2006, le mansioni di Presidente di Commissione di Parte_1 collaudo di diversi lavori pubblici;
che in data 28.05.2023 otteneva nell'ambito del più complesso rapporto di lavoro tra le parti l'ulteriore incarico di Presidente della Commissione di collaudo “in corso di opera e finale” relativo ai lavori di messa in sicurezza dell'autostrada LE – GI
IA, tra il km 148 (imbocco OR galleria FO) e il km 153 + 400 (svincolo Laino Borgo); che nell'ambito della delega conferita era espressamente previsto che le indennità spettanti per l'incarico assegnato sarebbero state determinate ai sensi del vigente regolamento per la Pt_1 ripartizione e l'erogazione dell'incentivo ex art. 92 D.lgs. n. 163/2006; che, a seguito della redazione in data 19.03.15 dell'atto di Collaudo Statico relativo alla Galleria FO OR e in data 23.07.15 di quello attinente alla Galleria FO UD, provvedeva, in data 4.03.2016, all'emissione e trasmissione di due parcelle a titolo di saldo del compenso professionale maturato, rispettivamente di
€ 37.097,36 e di € 48.583,30; che la somma richiesta era stata determinata sulla base dei criteri di calcolo stabiliti dal Regolamento interno avente efficacia dal 25.11.2011; che, atteso il mancato Pt_1 pagamento da parte di delle somme di competenza, richiedeva e otteneva dalla società una Pt_1 certificazione relativa all'attività espletata, indicante però come importo delle opere da lui complessivamente collaudate la somma di euro 13.477.843,99, anziché quella più alta di euro
86.373.026,53, prevista dalla delega;
che, pur mantenendo ogni riserva sul valore complessivo delle opere collaudate e sulle somme ancora dovute, in data 21.11.2019 emetteva parcella per l'importo ridotto di € 18.511,12, calcolato secondo i parametri del regolamento del 25.11.2011 e in base al valore delle opere effettivamente collaudate, pari a € 13.477.843,99, come indicato dalla datrice di lavoro.
Allegava, altresì, di aver presentato in data 05.03.2020 ricorso per ingiunzione (R.G. 3176/2020) innanzi al Tribunale di Bari, il quale, in data 21.04.2020, lo rigettava, non riconoscendo la propria competenza in relazione alla domanda proposta, poiché relativa a un credito derivante da un incarico di collaudo ex art. 216 DPR 207/2010 e, come tale, configurabile come prestazione non di opere ma di un'opera specifica;
che proponeva, pertanto, nuova istanza di ingiunzione (R.G. 7325/20) deducendo l'inderogabile competenza del giudice del lavoro posto che, ai sensi dell'art. 216, comma
6, del D.P.R. 207/2010, il collaudo di lavori di manutenzione “può essere affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza” e, ai sensi dell'art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., “La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;
limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo”; che otteneva, quindi, l'ingiunzione di pagamento delle somme non contestate di euro
18.511,12 riservandosi di agire separatamente per il pagamento delle somme maturate in relazione agli ulteriori lavori collaudati;
che avverso detta ingiunzione di pagamento proponeva Pt_1 opposizione per questioni di rito e di merito;
che, a seguito dell'udienza del 01.03.21, il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore di quella del Tribunale di Roma, quale
Giudice del lavoro, revocava il decreto ingiuntivo opposto (n. 1074/2020) e fissava termine di 30 giorni per la riassunzione del giudizio.
riassumeva, pertanto, il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, deducendo che, CP_1 sebbene il Regolamento ammettesse l'esecuzione in corso d'opera di collaudi parziali motivati Pt_1 da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, i collaudi statici da lui eseguiti relativamente alle due gallerie potevano considerarsi parziali solo rispetto all'intero lotto essendo invece totali in relazione alla singola opera, in quanto chiesti e ottenuti da prima dell'apertura Pt_1 al traffico delle due gallerie, la cui ultimazione era stata, del resto, attestata anche dalla relazione a strutture ultimate del Direttore dei Lavori.
Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
1. – accertare e dichiarare come dovuta all'ing. da in persona del suo CP_1 Parte_1 legale rappr. p.t. le somme di cui al decreto ingiuntivo a suo tempo opposto presso il Tribunale di
Bari, e pari ad euro 18.511,12, oltre interessi e spese, per le causali espresse nella narrativa che precede;
2. - per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rapp.p.t., al pagamento della Parte_1 somma di euro 18.511,12, oltre interessi e spese, quali corrispettivi dovuti all'ing. ; CP_1
3. – condannare l' in persona del suo legale rappr. p.t. al pagamento delle spese di Parte_1 causa, con ogni conseguenza di legge, e restituzione del contributo unificato, il tutto da distrarsi in favore degli avv. Lofoco e Muciaccia, per la quali anticipatari. Controparte_2 Si costituiva in giudizio deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'avversa Parte_1 domanda posto che la richiesta avanzata dal ricorrente odierno appellato in sede monitoria e nel successivo giudizio di opposizione riassunto costituiva duplicazione della precedente richiesta proposta nel giudizio n. 34208/2016 innanzi al Tribunale di Roma e quindi del separato giudizio n.
845/2017, terminato con sentenza passata in giudicato. Lamentava, al contempo, la genericità della domanda avendo la parte omesso circostanze utili in ordine agli accadimenti di cui al rapporto di lavoro e rivendicato importi sempre diversi.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza delle domande avanzate da ritenendo CP_1 applicabile al caso di specie la regola ordinaria dell'affidamento degli incarichi tecnici al personale interno e, quanto alla relativa remunerazione, il principio generale dell'onnicomprensività della retribuzione, confermato, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, dall'art. 13-bis, secondo cui: “…in ragione dell'onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 92 del D.lgs. n. 163/2006, inerente all'incentivo”; previsione ribadita dalla legge di conversione n. 114 dell'11 agosto 2014 nonché dal D.lgs. 50/2016.
Contestava, inoltre, la fondatezza della richiesta di somme per l'attività svolta, posto che l'incarico di collaudo in corso d'opera e finale affidato all'Ing. non poteva considerarsi eseguito non CP_1 avendo quest'ultimo sottoscritto il Certificato di collaudo Tecnico-Amministrativo e avendo provveduto, relativamente all'attività di Collaudo Statico, tra tutte le opere strutturali presenti nel lotto dei lavori, al solo Collaudo della Galleria FO canna OR e UD;
tutte le restanti opere strutturali erano state collaudate da altro dirigente tecnico i cui accertamenti erano terminati Pt_1 nel 2018, quindi dopo tre anni dal termine del rapporto di lavoro in essere con il ricorrente odierno appellato. Argomentava, infine, che la mancanza del Certificato di Collaudo impediva il riconoscimento dell'onorario.
Con sentenza n. 6036/2022, il Tribunale, disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata da Pt_1 accoglieva integralmente il ricorso, affermando, in relazione al principio di onnicomprensività della retribuzione, che l'art.
6-bis dell'art. 92 del D.lgs. 163/2006, introdotto dall'art. 13 del D.L. 24 giugno
2014, n. 90, non risultava confermato nella legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, il cui art. 13 dispone che: «I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati».
Il Tribunale riteneva, inoltre, pacifico e documentato l'integrale esecuzione, da parte di CP_1
, del Collaudo Statico della Galleria FO OR e della Galleria FO UD, seppur con
[...] riferimento a una parte (completa) delle opere ricadenti nel lotto dei lavori, attività comunque svolta prima della revoca di tutti gli incarichi, intervenuta il 21 ottobre 2015.
Condannava, pertanto, al pagamento della somma di euro 18.511,12, oltre interessi legali come Pt_1 per legge nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 4.617,00, di cui euro 4.015 per compensi ed euro 602,00 per spese, da distrarsi.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello censurando la parte della pronuncia in Parte_1 cui il Tribunale ha ritenuto abrogato il principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all'art.
6-bis dell'art. 92 del D.lgs. n. 163/2006, sul presupposto — ritenuto erroneo — che tale disposizione non fosse stata confermata in sede di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90; al contrario, secondo l'appellante, la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, all'art. 13 avrebbe abrogato esclusivamente i commi 5 e 6 dell'art. 92 del D.lgs. 163/2006, sicché sarebbe stata priva di logica la conferma dell'art. 13 del D.L. del 24.06.2014 n. 90, contenente una deroga a tali disposizioni, ormai abrogate.
Parte appellante contestava l'impugnata sentenza anche laddove la stessa statuiva il completo svolgimento, da parte di , del Collaudo Statico della Galleria FO OR e della CP_1
Galleria FO UD pur avendo la datrice di lavoro provato nel corso dell'istruttoria la mancata sottoscrizione da parte dell'Ing. del Certificato di collaudo Tecnico-Amministrativo e lo CP_1 svolgimento, per l'attività di Collaudo Statico, tra tutte le opere strutturali presenti nel lotto dei lavori, di soli due collaudi parziali di opere d'arte (Galleria FO canna OR e UD), comunque privi dei richiami ai certificati di laboratorio e della relazione finale.
Deduceva, pertanto, l'assenza in capo all'Ing. del diritto a percepire gli onorari pretesi posto CP_1 che, ai sensi dell'art.13 del T.U. 143/49 - Tariffe professionali dell'ingegnere e dell'architetto, gli onorari a percentuale sono dovuti al professionista “per l'esaurimento dell'incarico conferitogli”.
Tutto ciò premesso, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
1)Riformare la impugnata sentenza n. 6036/2022, R.G. 11225/2021, resa dal Tribunale di Roma -
Sezione Lavoro 4°, Dott.ssa Vincenzi, in data 23/06/2022, notificata il 27/06/2022, e, in accoglimento del presente appello, accogliere le domande avanzate in primo grado da on la memoria Parte_1 difensiva di costituzione, e cioè: A) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improponibilità dell'avversa domanda;
B) nel merito, rigettare integralmente il ricorso proposto dall'Ing. e le richieste e conclusioni tutte formulate perché infondate in fatto e in diritto, oltre CP_1 che sfornite di prova, per le ragioni esposte;
2)Conseguentemente, condannare l'accipiens o chi di ragione alla restituzione in favore di
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, delle spese di lite di primo grado Pt_1 incamerate e pari ad € 5.976,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di competenze e spese del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, Cap e IVA come per legge.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello CP_1 per mancata indicazione dei punti della sentenza oggetto di censura e per l'assenza di valida procura ad litem essendo quella apposta in calce all'atto di gravame riferita unicamente al giudizio originario proposto innanzi al Tribunale di Bari e recante R.G. n. 5212/20.
Concludeva chiedendo la piena conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c.
All'odierna udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata discussa e decisa mediante lettura della presente sentenza.
Va respinta l'eccezione di inammissibilità per denunciata violazione del novellato art. 434 c.p.c., Per come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. n.2143/2015). La semplice lettura dell'atto di gravame è sufficiente a disattendere l'eccezione formulata
Deve altresì preliminarmente vagliarsi la fondatezza dell'eccezione sollevata dal dirigente di difetto di procura del difensore costituito per . Il procuratore aveva ottenuto una procura defensionale Pt_1 per ogni fase e grado del giudizio in occasione dell'opposizione a decreto ingiuntivo formulata presso il tribunale di Bari e conclusasi con l'accertamento dell'incompetenza di quel tribunale e la successiva riassunzione del giudizio dinanzi al tribunale di Roma. L'eccezione è infondata . La procura alle liti è l'atto formale con il quale si attribuisce al difensore lo ius postulandi, il "ministero" di rappresentare la parte nel processo (cfr. Cass., Sez. Un, 7/3/2005, n.
4814).
La procura ad litem ex art. 83 c.p.c. è negozio unilaterale processuale, formale ed autonomo (v. Cass.,
23/11/1979, n. 6113), che investe della rappresentanza in giudizio il difensore e si distingue dal presupposto rapporto c.d. interno, il quale ha fonte nel contratto di prestazione d'opera professionale stipulato tra quest'ultimo e la parte - o chi per essa - (v. Cass., 24/2/2010, n. 4489; Cass., 4/4/1997, n.
2910; Cass., 8/6/1996, n. 5336; Cass., 26/1/1981, n. 579; Cass., 6/12/1971, n. 3547), restando insensibile alla sorte del contratto di patrocinio (v. Cass., 2/9/1997, n. 8388).
La legge non determina il contenuto necessario della procura, limitandosi a distinguere tra procura generale e speciale (art. 83, 2 co., c.p.c.), e a stabilire che il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, mentre non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere (art. 84 c.p.c.).
Affermatosi che il contenuto della procura alle liti è determinato dalla natura del rapporto controverso e dal risultato perseguito dal mandante nell'intentare la lite o nel resistere ad essa (v. Cass., 18/4/2003,
n. 6264; Cass., 4/4/1997, n. 2910; Cass., 6/3/1979, n. 1392), si è al riguardo da queste Sezioni Unite posto quindi in rilievo che, come "efficacemente sottolineato" anche in dottrina, i poteri processuali risultano al difensore attribuiti direttamente dalla legge, con la procura la parte realizzando
"semplicemente una scelta ed una designazione", e non anche un'"attribuzione di poteri", al cui riguardo la volontà della parte è pertanto "irrilevante", potendo assumere invero rilievo esclusivamente al fine della eventuale limitazione dei "poteri del procuratore derivanti dalla legge"
(v. Cass., Sez. Un., 14/9/2010, n. 19510. E già Cass., 13/7/1972, n. 2373).
Alla procura alle liti, in assenza di specifica regolamentazione, si applica la disciplina codicistica sulla rappresentanza e sul mandato, avente carattere generale rispetto a quella processualistica (v.
Cass., Sez. Un., 4/5/2006, n. 10209; Cass., Sez. Un., 28/7/2005, n. 15783; Cass., Sez. Un., 6/8/2002,
n. 11759. Cfr. altresì, in ordine all'applicabilità al mandato alle liti dei criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 ss. c.c., Cass., Sez. Un., 4/5/2006, n. 10209; Cass., 7/1/2004, n. 47; Cass., 3/2/1999, n. 921;
Cass., 10/3/1998, n. 2646; Cass., 7/5/1997, n. 3966), ivi ricompreso in particolare il principio generale posto all'art. 1708 c.c. secondo cui il mandato comprende tutti gli atti necessari al compimento dell'incarico conferito (v. Cass., 18/4/2003, n. 6264; Cass., 4/4/1997, n. 2910; Cass., 6/3/1979, n.
1392). In materia di rappresentanza processuale (cfr. Cass. S.U. 19510/2010 e nr 4909/2016, 27298/19,
1954/2009) è stato affermato il principio secondo il quale, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte ex artt. 24 e 111 Cost., nel caso di procura rilasciata in modo omnicomprensivo, va attribuito al difensore il potere di esperire tutte le iniziative necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse della parte assistita, rimanendo esclusa solo la facoltà del difensore di introdurre controversie che eccedono l'ambito della lite originaria. La Corte di legittimità ha infatti rilevato che “…..salva la presenza nella procura a margine del ricorso di espressioni tali da escludere univocamente la volontà del conferimento del giudizio di legittimità le espressioni delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in ogni fase e grado soddisfa il requisito di specialità richiesto dall'art. 365 cpc poiché il richiamo al presente giudizio appare sufficiente per attribuire alla parte la volontà di promuovere il giudizio di legittimità ancorchè non espressamente menzionato e contenente invece riferimenti al merito(Cass
1954/2009)
A fortiori nel caso di specie, in cui trattasi di giudizio di appello rispetto a una sentenza sfavorevole emessa dal tribunale di Roma, dopo l'accertamento della incompetenza del tribunale originariamente adito , la procura rilasciata pacificamente per il presente giudizio e non per altri, sia pure erroneamente incardinato dinanzi ad una diversa sede di tribunale , è perfettamente valida ed efficace, riferendosi anche espressamente ai successivi gradi di giudizio
Nel merito il Tribunale di Roma con la sentenza in oggetto , accoglieva la domanda di CP_1
finalizzata al pagamento degli incentivi tecnici per collaudo statico.
[...]
Come anticipato in premessa, con il primo motivo di appello denunciava violazione della Pt_1 normativa applicabile al caso di specie ( d.lg 163/2006 e legge 114/14); con il secondo motivo di appello contestava che fosse stata raggiunta la prova che i collaudi erano stati effettivamente completati e certificati e con il terzo motivo contestava la parcellizzazione delle domande
Si costituiva eccependo l'infondatezza delle avverse deduzioni CP_1
L'appello è infondato , seppure sulla scorta di una motivazione parzialmente diversa da quella della sentenza impugnata
Il c.d. “incentivo alla progettazione” (secondo una puntuale ripartizione del relativo fondo tra gli incarichi attribuibili in base a percentuali rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione), finalizzato a valorizzare le professionalità interne esistenti anche con lo scopo di originare risparmi sulla spesa corrente delle pubbliche amministrazioni che, in tal modo, potrebbero evitare di ricorrere, per l'acquisizione di tali prestazioni, alla esternalizzazione con una probabile levitazione degli oneri, costituisce uno di quei casi nei quali il legislatore deroga al principio per cui il trattamento economico
è fissato dai contratti collettivi, attribuendo un compenso ulteriore e speciale e riservando ai regolamenti dell'amministrazione aggiudicatrice i criteri e le modalità di ripartizione (anche in base alle figure professionali coinvolte nelle attività di progettazione).
Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso del finalizzato all'ottenimento di detto CP_1 incentivo, sul presupposto che: “… quanto al principio di onnicomprensività della retribuzione, richiamato dalla parte convenuta, che l'art. 6 bis dell'art. 92 del D.Lgs 163/2006, introdotto dall'art.
13 del D.L. del 24.6.2014 n. 90, che prevede che “All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:”6-bis. In ragione della onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.”, non risulta confermato nella legge di conversione dell'11.8.2014, il cui art. 13 prevede che “I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati”. …”
In effetti come dedotto da , il principio di onnicomprensività della retribuzione e Pt_1
l'impossibilità di erogare incentivi ai dirigenti ha trovato conferma nella legge di conversione del
DL 90/14 (legge n. 114 dell'11/08/2014 )
L'art. 13 della Legge di conversione n. 114/2014 ha abrogato le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 92 D.Lgs n. 163/2006
L'art. 92, co. 5, d. lgs. n. 163/2006 (già art. 18, l. n. 109/1994), disponeva che “Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti”. Il comma 6 prevedeva”
6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.”
La legge 114/14 , nell'abrogare i commi 5 e 6 del dlgs 163/2006 ha introdotto una diversa disciplina della medesima indennità incentivante per il personale tecnico disponendo testualmente “
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti
i seguenti:"7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro;
la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce
i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive,
e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e
l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali
a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e
c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter
e 7-quater del presente articolo"»
La nuova normativa prevede la inapplicabilità della disciplina incentivante in favore dei dirigenti e solo in tempi recenti tale impedimento risulta essere stato rimosso (DL 73/2025)
Per le considerazioni che precedono, rilevato che i due atti di collaudo statico di cui si controverte sono stati redatti nella vigenza della nuova disciplina - che tale beneficio precludeva ai dirigenti quale era il all'epoca dei fatti di causa (19.3.15 e 23.7.15) - la domanda di condanna di CP_1 avrebbe potuto effettivamente intendersi formulata in assenza di una norma autorizzatrice al Pt_1 pagamento. Tuttavia, nel rispetto dell'affidamento e dell'incarico ritualmente affidato dalla PA , come anche statuito dal Consiglio di Giustizia amministrativa Regione Sicilia ( parere 885 dl 24.10.17) il divieto di incentivo per i dirigenti, introdotto dall'art. 93, comma 7-ter, d.lgs. n. 163/2016 per effetto della l. n. 114/2014, con decorrenza dal 19.8.2014, non si applica né alle attività svolte dai dirigenti interamente prima del 19.8.2014, ancorché il compenso venga liquidato dopo tale data, né alle attività svolte dai dirigenti dopo il 19.8.2014, in virtù di incarichi affidati in precedenza. E' incontroverso che l'incarico di cui si discute sia stato affidato al dott. e da questi accettato il 28 maggio CP_1
2013 con l'effetto che era sottoposto al regime dell'art. 92 del d.lgs 163/2006, commi 5 e 6 summenzionati. Il primo motivo di appello è dunque infondato.
In relazione al secondo motivo di appello , l'art. 92, co. 5^, d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), stabilisce che l'incentivo è ripartito “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione”; la fonte primaria rinvia, dunque, alla potestà regolamentare delle singole amministrazioni e, di conseguenza, pure alla normativa regolamentare di poiché si tratta di un incarico di durata, ad esecuzione Pt_1 protratta nel tempo, deve trovare applicazione la norma vigente al momento della conclusione del rapporto;
sul punto occorre far riferimento alla data del compimento dell'attività, in quanto ciò che conta è la data conclusiva del collaudo, nella specie il 19 marzo 2015 per il collaudo statico relativo alla galleria Forrino OR e il 23 luglio 2015 per il collaudo relativo alla Galleria FO UD;
d'altronde nell'originario atto di conferimento dell'incarico si faceva riferimento al regolamento del 2011 e in relazione a tali parametri è stata formulata la richiesta di condanna . Pt_1
Come ha precisato la Suprema Corte di Cassazione, il compenso incentivante previsto, per la progettazione di opere pubbliche, dall'art. 18 della legge n. 109 del 1994 - nel testo vigente a seguito delle modifiche di cui alla legge n. 127 del 1997 - posto a carico delle amministrazioni aggiudicatarie o titolari di atti di pianificazione, trova i suoi presupposti nell'apposito fondo interno e nel conseguente regolamento per le modalità di erogazione che tali amministrazioni sono chiamate a costituire ed emanare (Cass. 12/04/2011, n. 8344; Cass. ord. 09/03/2012, n. 3779; Cass. 05/06/2017,
n. 13937). Dunque ben si comprende il ruolo del regolamento dell'ente: esso rappresenta un vero e proprio elemento costitutivo del diritto all'incentivo, oltre che la “fonte” regolatrice, di natura normativa e secondaria. Questa potestà regolatoria era conferita dallo stesso legislatore ( dapprima con l'art. 18 L. n. 109/1994 e poi con l'art. 92 d.lgs. n. 163/2006 )
Deduceva l' l'insussistenza dei requisiti di legge per l'erogazione dell'incentivo rivendicato Pt_1 dalla parte opposta. A tal fine, osservava che, proprio a norma del regolamento per la ripartizione e l'erogazione dell'incentivo predisposto dall' presupposto necessario per l'erogazione Pt_1 dell'incentivo in parola era l'emissione dei certificati di collaudo che nel caso di specie difettavano.
Nello specifico, assumeva l i certificati di collaudo, sia tecnico che statico, non erano Pt_1 divenuti definitivi, in quanto emessi con riserve.
Orbene, il “Regolamento per la ripartizione e l'erogazione dell'incentivo ex art. 92 D.lgs. 163/06 e
s.m.i.” emesso dall' il 18 luglio 2011, all'art. 1 evidenzia che “L'attribuzione dell'incentivo è Pt_1 finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne. Gli incarichi vengono attribuiti con specifiche Disposizioni / Ordini di Servizio / Deleghe, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza”; all'art. 2 prevede, tra l'altro, le modalità di computo dell'importo da porre a base del calcolo, indicato come “quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve iscritte dall'appaltatore e diverse da quelle iscritte
a titolo risarcitorio”
Il ha allegato, ciò che risulta provato in forma documentale, di avere ricoperto nell'ambito CP_1 dell'appalto dei lavori di messa in sicurezza del tratto LE GI IA , conformemente al conferimento di incarico, in atti, la funzione di Presidente della Commissione di collaudo, assumendo la responsabilità dei collaudi operati sulle tratte FO OR e FO UD , prodotti in atti.
L'incarico di collaudo aveva ad oggetto proprio “Lavori di messa in sicurezza dell'autostrada esistente tra il km 148+000(imbocco nord galleria FO) e il Km 153+400 (svincolo di Laino Borgo) e prevedeva espressamente il conferimento delle indennità ex art. 92 dlgs 163/2006 iin favore, tra gli altri del quale presidente della commissione di collaudo tecnico. CP_1
L ha formalmente riconosciuto il credito maturato da certificando, con nota in data Pt_1 CP_1
31.1.19 , l'ammontare dell'importo lordo delle opere collaudate dal dirigente, conformemente all'incarico del 3.6.13; sulla scorta di tale sostanziale riconoscimento di debito il ha CP_1 formulato la domanda di condanna di cui si controverte . Tale certificazione costituisce conferma della non necessarietà di un ulteriore collaudo statico generale per la liquidazione dei compensi , in relazione alla tratta affidata.
Il diritto a percepire l'incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall'art. 18 della l.
n. 109 del 1994 sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente "ratione temporis", in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione. L'omesso avvio della procedura di liquidazione o il mancato completamento della stessa non impedisce l'azione di adempimento, che può essere proposta dal dipendente una volta spirati i termini previsti dalla fonte regolamentare, divenendo in quel momento il credito esigibile, ai sensi degli artt. 1183 e ss. c.c., in quanto gli atti della predetta procedura non sono costitutivi del diritto, ma hanno la finalità di accertare, in funzione meramente ricognitiva, che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso” (Cass. n. 10222/2020)
E' evidente peraltro che in relazione a questa parte di compensi il abbia inteso formulare una CP_1 autonoma azione monitoria ( da cui il presente giudizio, senza che per questo si possa censurare un preteso frazionamento doloso del credito ) posto che la richiesta era formulata sulla scorta delle ampie allegazioni documentali che costituivano prova scritta di credito certo, liquido ed esigibile
L'appello deve essere dunque respinto , considerato che l'ammontare della pretesa azionata, sulla base dei paramenti fissati nel Regolamento , non ha costituito neppure oggetto di specifica Pt_1 contestazione .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate sulla scorta del valore della causa, non potendosi peraltro far carico al lavoratore di aver agito in giudizio per rivendicare pagamenti maturati alcuni anni prima senza che l'amministrazione si peritasse mai di prevederne la liquidazione e ciò a prescindere dai solleciti che il possa non aver rivolto ad (con cui peraltro si erano CP_1 Pt_1 nell'imminenza dei fatti interrotti i rapporti a seguito di licenziamento del dirigente)
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 3000,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
IA IA IA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa IA IA IA Presidente rel
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 19/11/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 2070/2022 R.G. vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. PIETROPOLI MARINA, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Bari, alla Via della Resistenza n. 134
APPELLANTE
E
, rappresentano e difeso dall'Avv. Dalla Società tra Professionisti ALFA CP_1
LEGAL s.r.l., e per essa, quali soci designati, dagli Avv.ti LOFOCO FABRIZIO e MUCIACCIA
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato presso la sede della stessa società in Bari, alla via
Pasquale Fiore n.14
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 6036/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il
23.6.2022
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 03.05.2021 deduceva: di aver svolto, CP_1 in qualità di dirigente dal 01.06.2006, le mansioni di Presidente di Commissione di Parte_1 collaudo di diversi lavori pubblici;
che in data 28.05.2023 otteneva nell'ambito del più complesso rapporto di lavoro tra le parti l'ulteriore incarico di Presidente della Commissione di collaudo “in corso di opera e finale” relativo ai lavori di messa in sicurezza dell'autostrada LE – GI
IA, tra il km 148 (imbocco OR galleria FO) e il km 153 + 400 (svincolo Laino Borgo); che nell'ambito della delega conferita era espressamente previsto che le indennità spettanti per l'incarico assegnato sarebbero state determinate ai sensi del vigente regolamento per la Pt_1 ripartizione e l'erogazione dell'incentivo ex art. 92 D.lgs. n. 163/2006; che, a seguito della redazione in data 19.03.15 dell'atto di Collaudo Statico relativo alla Galleria FO OR e in data 23.07.15 di quello attinente alla Galleria FO UD, provvedeva, in data 4.03.2016, all'emissione e trasmissione di due parcelle a titolo di saldo del compenso professionale maturato, rispettivamente di
€ 37.097,36 e di € 48.583,30; che la somma richiesta era stata determinata sulla base dei criteri di calcolo stabiliti dal Regolamento interno avente efficacia dal 25.11.2011; che, atteso il mancato Pt_1 pagamento da parte di delle somme di competenza, richiedeva e otteneva dalla società una Pt_1 certificazione relativa all'attività espletata, indicante però come importo delle opere da lui complessivamente collaudate la somma di euro 13.477.843,99, anziché quella più alta di euro
86.373.026,53, prevista dalla delega;
che, pur mantenendo ogni riserva sul valore complessivo delle opere collaudate e sulle somme ancora dovute, in data 21.11.2019 emetteva parcella per l'importo ridotto di € 18.511,12, calcolato secondo i parametri del regolamento del 25.11.2011 e in base al valore delle opere effettivamente collaudate, pari a € 13.477.843,99, come indicato dalla datrice di lavoro.
Allegava, altresì, di aver presentato in data 05.03.2020 ricorso per ingiunzione (R.G. 3176/2020) innanzi al Tribunale di Bari, il quale, in data 21.04.2020, lo rigettava, non riconoscendo la propria competenza in relazione alla domanda proposta, poiché relativa a un credito derivante da un incarico di collaudo ex art. 216 DPR 207/2010 e, come tale, configurabile come prestazione non di opere ma di un'opera specifica;
che proponeva, pertanto, nuova istanza di ingiunzione (R.G. 7325/20) deducendo l'inderogabile competenza del giudice del lavoro posto che, ai sensi dell'art. 216, comma
6, del D.P.R. 207/2010, il collaudo di lavori di manutenzione “può essere affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza” e, ai sensi dell'art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., “La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;
limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo”; che otteneva, quindi, l'ingiunzione di pagamento delle somme non contestate di euro
18.511,12 riservandosi di agire separatamente per il pagamento delle somme maturate in relazione agli ulteriori lavori collaudati;
che avverso detta ingiunzione di pagamento proponeva Pt_1 opposizione per questioni di rito e di merito;
che, a seguito dell'udienza del 01.03.21, il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore di quella del Tribunale di Roma, quale
Giudice del lavoro, revocava il decreto ingiuntivo opposto (n. 1074/2020) e fissava termine di 30 giorni per la riassunzione del giudizio.
riassumeva, pertanto, il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, deducendo che, CP_1 sebbene il Regolamento ammettesse l'esecuzione in corso d'opera di collaudi parziali motivati Pt_1 da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, i collaudi statici da lui eseguiti relativamente alle due gallerie potevano considerarsi parziali solo rispetto all'intero lotto essendo invece totali in relazione alla singola opera, in quanto chiesti e ottenuti da prima dell'apertura Pt_1 al traffico delle due gallerie, la cui ultimazione era stata, del resto, attestata anche dalla relazione a strutture ultimate del Direttore dei Lavori.
Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
1. – accertare e dichiarare come dovuta all'ing. da in persona del suo CP_1 Parte_1 legale rappr. p.t. le somme di cui al decreto ingiuntivo a suo tempo opposto presso il Tribunale di
Bari, e pari ad euro 18.511,12, oltre interessi e spese, per le causali espresse nella narrativa che precede;
2. - per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rapp.p.t., al pagamento della Parte_1 somma di euro 18.511,12, oltre interessi e spese, quali corrispettivi dovuti all'ing. ; CP_1
3. – condannare l' in persona del suo legale rappr. p.t. al pagamento delle spese di Parte_1 causa, con ogni conseguenza di legge, e restituzione del contributo unificato, il tutto da distrarsi in favore degli avv. Lofoco e Muciaccia, per la quali anticipatari. Controparte_2 Si costituiva in giudizio deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'avversa Parte_1 domanda posto che la richiesta avanzata dal ricorrente odierno appellato in sede monitoria e nel successivo giudizio di opposizione riassunto costituiva duplicazione della precedente richiesta proposta nel giudizio n. 34208/2016 innanzi al Tribunale di Roma e quindi del separato giudizio n.
845/2017, terminato con sentenza passata in giudicato. Lamentava, al contempo, la genericità della domanda avendo la parte omesso circostanze utili in ordine agli accadimenti di cui al rapporto di lavoro e rivendicato importi sempre diversi.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza delle domande avanzate da ritenendo CP_1 applicabile al caso di specie la regola ordinaria dell'affidamento degli incarichi tecnici al personale interno e, quanto alla relativa remunerazione, il principio generale dell'onnicomprensività della retribuzione, confermato, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, dall'art. 13-bis, secondo cui: “…in ragione dell'onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 92 del D.lgs. n. 163/2006, inerente all'incentivo”; previsione ribadita dalla legge di conversione n. 114 dell'11 agosto 2014 nonché dal D.lgs. 50/2016.
Contestava, inoltre, la fondatezza della richiesta di somme per l'attività svolta, posto che l'incarico di collaudo in corso d'opera e finale affidato all'Ing. non poteva considerarsi eseguito non CP_1 avendo quest'ultimo sottoscritto il Certificato di collaudo Tecnico-Amministrativo e avendo provveduto, relativamente all'attività di Collaudo Statico, tra tutte le opere strutturali presenti nel lotto dei lavori, al solo Collaudo della Galleria FO canna OR e UD;
tutte le restanti opere strutturali erano state collaudate da altro dirigente tecnico i cui accertamenti erano terminati Pt_1 nel 2018, quindi dopo tre anni dal termine del rapporto di lavoro in essere con il ricorrente odierno appellato. Argomentava, infine, che la mancanza del Certificato di Collaudo impediva il riconoscimento dell'onorario.
Con sentenza n. 6036/2022, il Tribunale, disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata da Pt_1 accoglieva integralmente il ricorso, affermando, in relazione al principio di onnicomprensività della retribuzione, che l'art.
6-bis dell'art. 92 del D.lgs. 163/2006, introdotto dall'art. 13 del D.L. 24 giugno
2014, n. 90, non risultava confermato nella legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, il cui art. 13 dispone che: «I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati».
Il Tribunale riteneva, inoltre, pacifico e documentato l'integrale esecuzione, da parte di CP_1
, del Collaudo Statico della Galleria FO OR e della Galleria FO UD, seppur con
[...] riferimento a una parte (completa) delle opere ricadenti nel lotto dei lavori, attività comunque svolta prima della revoca di tutti gli incarichi, intervenuta il 21 ottobre 2015.
Condannava, pertanto, al pagamento della somma di euro 18.511,12, oltre interessi legali come Pt_1 per legge nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 4.617,00, di cui euro 4.015 per compensi ed euro 602,00 per spese, da distrarsi.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello censurando la parte della pronuncia in Parte_1 cui il Tribunale ha ritenuto abrogato il principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all'art.
6-bis dell'art. 92 del D.lgs. n. 163/2006, sul presupposto — ritenuto erroneo — che tale disposizione non fosse stata confermata in sede di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90; al contrario, secondo l'appellante, la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, all'art. 13 avrebbe abrogato esclusivamente i commi 5 e 6 dell'art. 92 del D.lgs. 163/2006, sicché sarebbe stata priva di logica la conferma dell'art. 13 del D.L. del 24.06.2014 n. 90, contenente una deroga a tali disposizioni, ormai abrogate.
Parte appellante contestava l'impugnata sentenza anche laddove la stessa statuiva il completo svolgimento, da parte di , del Collaudo Statico della Galleria FO OR e della CP_1
Galleria FO UD pur avendo la datrice di lavoro provato nel corso dell'istruttoria la mancata sottoscrizione da parte dell'Ing. del Certificato di collaudo Tecnico-Amministrativo e lo CP_1 svolgimento, per l'attività di Collaudo Statico, tra tutte le opere strutturali presenti nel lotto dei lavori, di soli due collaudi parziali di opere d'arte (Galleria FO canna OR e UD), comunque privi dei richiami ai certificati di laboratorio e della relazione finale.
Deduceva, pertanto, l'assenza in capo all'Ing. del diritto a percepire gli onorari pretesi posto CP_1 che, ai sensi dell'art.13 del T.U. 143/49 - Tariffe professionali dell'ingegnere e dell'architetto, gli onorari a percentuale sono dovuti al professionista “per l'esaurimento dell'incarico conferitogli”.
Tutto ciò premesso, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
1)Riformare la impugnata sentenza n. 6036/2022, R.G. 11225/2021, resa dal Tribunale di Roma -
Sezione Lavoro 4°, Dott.ssa Vincenzi, in data 23/06/2022, notificata il 27/06/2022, e, in accoglimento del presente appello, accogliere le domande avanzate in primo grado da on la memoria Parte_1 difensiva di costituzione, e cioè: A) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improponibilità dell'avversa domanda;
B) nel merito, rigettare integralmente il ricorso proposto dall'Ing. e le richieste e conclusioni tutte formulate perché infondate in fatto e in diritto, oltre CP_1 che sfornite di prova, per le ragioni esposte;
2)Conseguentemente, condannare l'accipiens o chi di ragione alla restituzione in favore di
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, delle spese di lite di primo grado Pt_1 incamerate e pari ad € 5.976,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di competenze e spese del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, Cap e IVA come per legge.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello CP_1 per mancata indicazione dei punti della sentenza oggetto di censura e per l'assenza di valida procura ad litem essendo quella apposta in calce all'atto di gravame riferita unicamente al giudizio originario proposto innanzi al Tribunale di Bari e recante R.G. n. 5212/20.
Concludeva chiedendo la piena conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c.
All'odierna udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata discussa e decisa mediante lettura della presente sentenza.
Va respinta l'eccezione di inammissibilità per denunciata violazione del novellato art. 434 c.p.c., Per come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. n.2143/2015). La semplice lettura dell'atto di gravame è sufficiente a disattendere l'eccezione formulata
Deve altresì preliminarmente vagliarsi la fondatezza dell'eccezione sollevata dal dirigente di difetto di procura del difensore costituito per . Il procuratore aveva ottenuto una procura defensionale Pt_1 per ogni fase e grado del giudizio in occasione dell'opposizione a decreto ingiuntivo formulata presso il tribunale di Bari e conclusasi con l'accertamento dell'incompetenza di quel tribunale e la successiva riassunzione del giudizio dinanzi al tribunale di Roma. L'eccezione è infondata . La procura alle liti è l'atto formale con il quale si attribuisce al difensore lo ius postulandi, il "ministero" di rappresentare la parte nel processo (cfr. Cass., Sez. Un, 7/3/2005, n.
4814).
La procura ad litem ex art. 83 c.p.c. è negozio unilaterale processuale, formale ed autonomo (v. Cass.,
23/11/1979, n. 6113), che investe della rappresentanza in giudizio il difensore e si distingue dal presupposto rapporto c.d. interno, il quale ha fonte nel contratto di prestazione d'opera professionale stipulato tra quest'ultimo e la parte - o chi per essa - (v. Cass., 24/2/2010, n. 4489; Cass., 4/4/1997, n.
2910; Cass., 8/6/1996, n. 5336; Cass., 26/1/1981, n. 579; Cass., 6/12/1971, n. 3547), restando insensibile alla sorte del contratto di patrocinio (v. Cass., 2/9/1997, n. 8388).
La legge non determina il contenuto necessario della procura, limitandosi a distinguere tra procura generale e speciale (art. 83, 2 co., c.p.c.), e a stabilire che il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, mentre non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere (art. 84 c.p.c.).
Affermatosi che il contenuto della procura alle liti è determinato dalla natura del rapporto controverso e dal risultato perseguito dal mandante nell'intentare la lite o nel resistere ad essa (v. Cass., 18/4/2003,
n. 6264; Cass., 4/4/1997, n. 2910; Cass., 6/3/1979, n. 1392), si è al riguardo da queste Sezioni Unite posto quindi in rilievo che, come "efficacemente sottolineato" anche in dottrina, i poteri processuali risultano al difensore attribuiti direttamente dalla legge, con la procura la parte realizzando
"semplicemente una scelta ed una designazione", e non anche un'"attribuzione di poteri", al cui riguardo la volontà della parte è pertanto "irrilevante", potendo assumere invero rilievo esclusivamente al fine della eventuale limitazione dei "poteri del procuratore derivanti dalla legge"
(v. Cass., Sez. Un., 14/9/2010, n. 19510. E già Cass., 13/7/1972, n. 2373).
Alla procura alle liti, in assenza di specifica regolamentazione, si applica la disciplina codicistica sulla rappresentanza e sul mandato, avente carattere generale rispetto a quella processualistica (v.
Cass., Sez. Un., 4/5/2006, n. 10209; Cass., Sez. Un., 28/7/2005, n. 15783; Cass., Sez. Un., 6/8/2002,
n. 11759. Cfr. altresì, in ordine all'applicabilità al mandato alle liti dei criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 ss. c.c., Cass., Sez. Un., 4/5/2006, n. 10209; Cass., 7/1/2004, n. 47; Cass., 3/2/1999, n. 921;
Cass., 10/3/1998, n. 2646; Cass., 7/5/1997, n. 3966), ivi ricompreso in particolare il principio generale posto all'art. 1708 c.c. secondo cui il mandato comprende tutti gli atti necessari al compimento dell'incarico conferito (v. Cass., 18/4/2003, n. 6264; Cass., 4/4/1997, n. 2910; Cass., 6/3/1979, n.
1392). In materia di rappresentanza processuale (cfr. Cass. S.U. 19510/2010 e nr 4909/2016, 27298/19,
1954/2009) è stato affermato il principio secondo il quale, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte ex artt. 24 e 111 Cost., nel caso di procura rilasciata in modo omnicomprensivo, va attribuito al difensore il potere di esperire tutte le iniziative necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse della parte assistita, rimanendo esclusa solo la facoltà del difensore di introdurre controversie che eccedono l'ambito della lite originaria. La Corte di legittimità ha infatti rilevato che “…..salva la presenza nella procura a margine del ricorso di espressioni tali da escludere univocamente la volontà del conferimento del giudizio di legittimità le espressioni delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in ogni fase e grado soddisfa il requisito di specialità richiesto dall'art. 365 cpc poiché il richiamo al presente giudizio appare sufficiente per attribuire alla parte la volontà di promuovere il giudizio di legittimità ancorchè non espressamente menzionato e contenente invece riferimenti al merito(Cass
1954/2009)
A fortiori nel caso di specie, in cui trattasi di giudizio di appello rispetto a una sentenza sfavorevole emessa dal tribunale di Roma, dopo l'accertamento della incompetenza del tribunale originariamente adito , la procura rilasciata pacificamente per il presente giudizio e non per altri, sia pure erroneamente incardinato dinanzi ad una diversa sede di tribunale , è perfettamente valida ed efficace, riferendosi anche espressamente ai successivi gradi di giudizio
Nel merito il Tribunale di Roma con la sentenza in oggetto , accoglieva la domanda di CP_1
finalizzata al pagamento degli incentivi tecnici per collaudo statico.
[...]
Come anticipato in premessa, con il primo motivo di appello denunciava violazione della Pt_1 normativa applicabile al caso di specie ( d.lg 163/2006 e legge 114/14); con il secondo motivo di appello contestava che fosse stata raggiunta la prova che i collaudi erano stati effettivamente completati e certificati e con il terzo motivo contestava la parcellizzazione delle domande
Si costituiva eccependo l'infondatezza delle avverse deduzioni CP_1
L'appello è infondato , seppure sulla scorta di una motivazione parzialmente diversa da quella della sentenza impugnata
Il c.d. “incentivo alla progettazione” (secondo una puntuale ripartizione del relativo fondo tra gli incarichi attribuibili in base a percentuali rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione), finalizzato a valorizzare le professionalità interne esistenti anche con lo scopo di originare risparmi sulla spesa corrente delle pubbliche amministrazioni che, in tal modo, potrebbero evitare di ricorrere, per l'acquisizione di tali prestazioni, alla esternalizzazione con una probabile levitazione degli oneri, costituisce uno di quei casi nei quali il legislatore deroga al principio per cui il trattamento economico
è fissato dai contratti collettivi, attribuendo un compenso ulteriore e speciale e riservando ai regolamenti dell'amministrazione aggiudicatrice i criteri e le modalità di ripartizione (anche in base alle figure professionali coinvolte nelle attività di progettazione).
Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso del finalizzato all'ottenimento di detto CP_1 incentivo, sul presupposto che: “… quanto al principio di onnicomprensività della retribuzione, richiamato dalla parte convenuta, che l'art. 6 bis dell'art. 92 del D.Lgs 163/2006, introdotto dall'art.
13 del D.L. del 24.6.2014 n. 90, che prevede che “All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:”6-bis. In ragione della onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.”, non risulta confermato nella legge di conversione dell'11.8.2014, il cui art. 13 prevede che “I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati”. …”
In effetti come dedotto da , il principio di onnicomprensività della retribuzione e Pt_1
l'impossibilità di erogare incentivi ai dirigenti ha trovato conferma nella legge di conversione del
DL 90/14 (legge n. 114 dell'11/08/2014 )
L'art. 13 della Legge di conversione n. 114/2014 ha abrogato le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 92 D.Lgs n. 163/2006
L'art. 92, co. 5, d. lgs. n. 163/2006 (già art. 18, l. n. 109/1994), disponeva che “Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti”. Il comma 6 prevedeva”
6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.”
La legge 114/14 , nell'abrogare i commi 5 e 6 del dlgs 163/2006 ha introdotto una diversa disciplina della medesima indennità incentivante per il personale tecnico disponendo testualmente “
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti
i seguenti:"7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro;
la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce
i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive,
e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e
l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali
a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e
c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter
e 7-quater del presente articolo"»
La nuova normativa prevede la inapplicabilità della disciplina incentivante in favore dei dirigenti e solo in tempi recenti tale impedimento risulta essere stato rimosso (DL 73/2025)
Per le considerazioni che precedono, rilevato che i due atti di collaudo statico di cui si controverte sono stati redatti nella vigenza della nuova disciplina - che tale beneficio precludeva ai dirigenti quale era il all'epoca dei fatti di causa (19.3.15 e 23.7.15) - la domanda di condanna di CP_1 avrebbe potuto effettivamente intendersi formulata in assenza di una norma autorizzatrice al Pt_1 pagamento. Tuttavia, nel rispetto dell'affidamento e dell'incarico ritualmente affidato dalla PA , come anche statuito dal Consiglio di Giustizia amministrativa Regione Sicilia ( parere 885 dl 24.10.17) il divieto di incentivo per i dirigenti, introdotto dall'art. 93, comma 7-ter, d.lgs. n. 163/2016 per effetto della l. n. 114/2014, con decorrenza dal 19.8.2014, non si applica né alle attività svolte dai dirigenti interamente prima del 19.8.2014, ancorché il compenso venga liquidato dopo tale data, né alle attività svolte dai dirigenti dopo il 19.8.2014, in virtù di incarichi affidati in precedenza. E' incontroverso che l'incarico di cui si discute sia stato affidato al dott. e da questi accettato il 28 maggio CP_1
2013 con l'effetto che era sottoposto al regime dell'art. 92 del d.lgs 163/2006, commi 5 e 6 summenzionati. Il primo motivo di appello è dunque infondato.
In relazione al secondo motivo di appello , l'art. 92, co. 5^, d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), stabilisce che l'incentivo è ripartito “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione”; la fonte primaria rinvia, dunque, alla potestà regolamentare delle singole amministrazioni e, di conseguenza, pure alla normativa regolamentare di poiché si tratta di un incarico di durata, ad esecuzione Pt_1 protratta nel tempo, deve trovare applicazione la norma vigente al momento della conclusione del rapporto;
sul punto occorre far riferimento alla data del compimento dell'attività, in quanto ciò che conta è la data conclusiva del collaudo, nella specie il 19 marzo 2015 per il collaudo statico relativo alla galleria Forrino OR e il 23 luglio 2015 per il collaudo relativo alla Galleria FO UD;
d'altronde nell'originario atto di conferimento dell'incarico si faceva riferimento al regolamento del 2011 e in relazione a tali parametri è stata formulata la richiesta di condanna . Pt_1
Come ha precisato la Suprema Corte di Cassazione, il compenso incentivante previsto, per la progettazione di opere pubbliche, dall'art. 18 della legge n. 109 del 1994 - nel testo vigente a seguito delle modifiche di cui alla legge n. 127 del 1997 - posto a carico delle amministrazioni aggiudicatarie o titolari di atti di pianificazione, trova i suoi presupposti nell'apposito fondo interno e nel conseguente regolamento per le modalità di erogazione che tali amministrazioni sono chiamate a costituire ed emanare (Cass. 12/04/2011, n. 8344; Cass. ord. 09/03/2012, n. 3779; Cass. 05/06/2017,
n. 13937). Dunque ben si comprende il ruolo del regolamento dell'ente: esso rappresenta un vero e proprio elemento costitutivo del diritto all'incentivo, oltre che la “fonte” regolatrice, di natura normativa e secondaria. Questa potestà regolatoria era conferita dallo stesso legislatore ( dapprima con l'art. 18 L. n. 109/1994 e poi con l'art. 92 d.lgs. n. 163/2006 )
Deduceva l' l'insussistenza dei requisiti di legge per l'erogazione dell'incentivo rivendicato Pt_1 dalla parte opposta. A tal fine, osservava che, proprio a norma del regolamento per la ripartizione e l'erogazione dell'incentivo predisposto dall' presupposto necessario per l'erogazione Pt_1 dell'incentivo in parola era l'emissione dei certificati di collaudo che nel caso di specie difettavano.
Nello specifico, assumeva l i certificati di collaudo, sia tecnico che statico, non erano Pt_1 divenuti definitivi, in quanto emessi con riserve.
Orbene, il “Regolamento per la ripartizione e l'erogazione dell'incentivo ex art. 92 D.lgs. 163/06 e
s.m.i.” emesso dall' il 18 luglio 2011, all'art. 1 evidenzia che “L'attribuzione dell'incentivo è Pt_1 finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne. Gli incarichi vengono attribuiti con specifiche Disposizioni / Ordini di Servizio / Deleghe, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza”; all'art. 2 prevede, tra l'altro, le modalità di computo dell'importo da porre a base del calcolo, indicato come “quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve iscritte dall'appaltatore e diverse da quelle iscritte
a titolo risarcitorio”
Il ha allegato, ciò che risulta provato in forma documentale, di avere ricoperto nell'ambito CP_1 dell'appalto dei lavori di messa in sicurezza del tratto LE GI IA , conformemente al conferimento di incarico, in atti, la funzione di Presidente della Commissione di collaudo, assumendo la responsabilità dei collaudi operati sulle tratte FO OR e FO UD , prodotti in atti.
L'incarico di collaudo aveva ad oggetto proprio “Lavori di messa in sicurezza dell'autostrada esistente tra il km 148+000(imbocco nord galleria FO) e il Km 153+400 (svincolo di Laino Borgo) e prevedeva espressamente il conferimento delle indennità ex art. 92 dlgs 163/2006 iin favore, tra gli altri del quale presidente della commissione di collaudo tecnico. CP_1
L ha formalmente riconosciuto il credito maturato da certificando, con nota in data Pt_1 CP_1
31.1.19 , l'ammontare dell'importo lordo delle opere collaudate dal dirigente, conformemente all'incarico del 3.6.13; sulla scorta di tale sostanziale riconoscimento di debito il ha CP_1 formulato la domanda di condanna di cui si controverte . Tale certificazione costituisce conferma della non necessarietà di un ulteriore collaudo statico generale per la liquidazione dei compensi , in relazione alla tratta affidata.
Il diritto a percepire l'incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall'art. 18 della l.
n. 109 del 1994 sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente "ratione temporis", in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione. L'omesso avvio della procedura di liquidazione o il mancato completamento della stessa non impedisce l'azione di adempimento, che può essere proposta dal dipendente una volta spirati i termini previsti dalla fonte regolamentare, divenendo in quel momento il credito esigibile, ai sensi degli artt. 1183 e ss. c.c., in quanto gli atti della predetta procedura non sono costitutivi del diritto, ma hanno la finalità di accertare, in funzione meramente ricognitiva, che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso” (Cass. n. 10222/2020)
E' evidente peraltro che in relazione a questa parte di compensi il abbia inteso formulare una CP_1 autonoma azione monitoria ( da cui il presente giudizio, senza che per questo si possa censurare un preteso frazionamento doloso del credito ) posto che la richiesta era formulata sulla scorta delle ampie allegazioni documentali che costituivano prova scritta di credito certo, liquido ed esigibile
L'appello deve essere dunque respinto , considerato che l'ammontare della pretesa azionata, sulla base dei paramenti fissati nel Regolamento , non ha costituito neppure oggetto di specifica Pt_1 contestazione .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate sulla scorta del valore della causa, non potendosi peraltro far carico al lavoratore di aver agito in giudizio per rivendicare pagamenti maturati alcuni anni prima senza che l'amministrazione si peritasse mai di prevederne la liquidazione e ciò a prescindere dai solleciti che il possa non aver rivolto ad (con cui peraltro si erano CP_1 Pt_1 nell'imminenza dei fatti interrotti i rapporti a seguito di licenziamento del dirigente)
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 3000,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
IA IA IA