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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 10228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10228 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10674/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10674/2024 promossa da:
(C.F. ), nato nella REPUBBLICA Parte_1 C.F._1
DOMINICANA il 06/09/1993, con il patrocinio dell'Avv. MANCINI LINO , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Roma al viale delle Medaglie D'Oro n.110 ; Email_1
RICORRENTE contro (C.F. ), nata nella REPUBBLICA CP_1 C.F._2
DOMINICANA il 15/05/1992, con il patrocinio dell'Avv. IANARO FEDERICO , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Roma alla via del Cottanello n.25 ); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio. CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13/03/2024 ha chiesto la Parte_1 separazione e lo scioglimento del matrimonio contratto il 26.4.2018 in Santo
Domingo con precisando che dall'unione erano nati due figli CP_1
il 24.8.2018 e il 7.12.2020 che il rapporto matrimoniale Persona_1 Persona_2 si era incrinato a causa delle condotte prevaricatrici e violente poste in essere dal marito. Ha chiesto pertanto l'affidamento esclusivo della prole, da collocare presso la madre e stabilire l'obbligo di di versare mensilmente alla ricorrente CP_1
1 un assegno di mantenimento per i due figli nella misura pari ad Euro 600,00 oltre ad un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 200,00. nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto dedotto da CP_1 controparte ed ha chiesto l'affidamento condiviso dei due figli con collocamento dei medesimi presso la madre, stabilire inoltre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli mediante il versamento mensile ad Parte_1 della somma pari ad Euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.6.2024 il Giudice delegato, dato atto del mancato esito positivo del tentativo di conciliazione, ha emesso i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 22 cpc ed ha rinviato la causa per il prosieguo rimettendo al Collegio per la pronuncia parziale sullo status.
Con sentenza parziale n.11732/2024 pubblicata il 4.7.2024 l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra le parti;
con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
In sede di note conclusive le parti hanno ribadito le rispettive richieste.
Ebbene, le questioni economiche attengono alla richiesta di affidamento esclusivo dei due figli minori avanzata dalla ricorrente, cui c'è l'opposizione di controparte, oltre che sulla misura del mantenimento dovuto da per il mantenimento CP_1 dei due figli. La ricorrente ha chiesto inoltre il versamento in proprio favore di un assegno divorzile pari ad Euro 200,00 al mese.
Orbene per quanto relativo all'affidamento della prole devono essere confermati i provvedimenti assunti in via provvisoria laddove è stato previsto l'affidamento esclusivo dei due minori alla madre. Ed invero dalla lettura degli atti di causa si evince chiaramente che il ha tenuto nel corso del matrimonio condotte CP_1 violente nei riguardi della moglie (cfr. in tal senso le dichiarazioni rese in sede testimoniale dalla madre e dal fratello della ricorrente, nonché gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 14.3.2025), che il medesimo successivamente alla separazione di fatto dei coniugi si è disinteressato dei due figli minori intraprendendo una nuova convivenza ed omettendo di fare visita ai figli per molti mesi.
I Servizi sociali hanno riferito che sebbene in una prima fase il resistente non abbia potuto frequentare i figli, perché a suo dire la ricorrente non era collaborativa, successivamente all'invito dei servizi il non ha comunque ottemperato alle CP_1
2 indicazioni impartite dal GD per la frequentazione dei due minori. I due figli sono quindi interamente accuditi dalla madre sia dal punto di vista morale che materiale.
I figli rimangono collocati presso l'abitazione di che convive con la Parte_1 propria madre ed il marito di lei. Il padre potrà vedere i figli e tenerli con sé con le modalità descritte nel dispositivo. Per quanto relativo alla misura del mantenimento dovuto da per la prole deve essere confermato l'importo stabilito dal CP_1 giudice delegato in sede di provvedimenti provvisori. Ed invero posto che il resistente guadagna circa Euro 1700 al mese, corrisponde il canone di locazione nella misura pari ad Euro 600, appare congruo che contribuisca al mantenimento dei figli nella misura pari ad euro 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente lavora come collaboratrice domestica e come onicotecina, ragione per la quale nulla deve essere stabilito per il suo mantenimento. L'art.5 legge n.
898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre
1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale- risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando
3 quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Nel caso di specie, evidenzia il Tribunale che la ridotta durata del matrimonio (_6 anni) e la giovane età della ricorrente, con conseguente autonoma capacità lavorativa, esclude l'accoglimento della domanda.
Stante la soccombenza reciproca delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
10674/2024, preso atto della sentenza parziale n.11732/2024 intervenuta tra le parti ogni altra istanza disattesa, così provvede:
4 Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1 elebrato in Santo Domingo in data 26.4.2018;
[...]
Dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile di
Roma (anno 2018 atto n.222 parte 2 serie C17);
Dispone l'affidamento esclusivo dei due figli minori a collocandoli Parte_1 presso di lei;
dispone che il padre possa tenere i figli con sé un pomeriggio a settimana dall'orario di uscita da scuola fino alle ore 20,00 e il fine settimana il sabato o la domenica dalle ore 11 alle ore 19. Durante le festività di Natale il padre potrà tenere i figli con sé la vigilia di Natale o il giorno di Natale dalle ore 11 alle ore 19, e con lo stesso orario il giorno di Pasqua o in alternanza con l'altro genitore il giorno del Lunedì dell'Angelo.
Determina in euro 600,00 mensili l'ammontare dell'assegno dovuto da CP_1
a corrispondere ad , entro il giorno 5 di ogni mese, per il
[...] Parte_1 mantenimento dei due figli minori oltre al 50% delle spese straordinarie salvo il successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 24/06/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10674/2024 promossa da:
(C.F. ), nato nella REPUBBLICA Parte_1 C.F._1
DOMINICANA il 06/09/1993, con il patrocinio dell'Avv. MANCINI LINO , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Roma al viale delle Medaglie D'Oro n.110 ; Email_1
RICORRENTE contro (C.F. ), nata nella REPUBBLICA CP_1 C.F._2
DOMINICANA il 15/05/1992, con il patrocinio dell'Avv. IANARO FEDERICO , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Roma alla via del Cottanello n.25 ); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio. CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13/03/2024 ha chiesto la Parte_1 separazione e lo scioglimento del matrimonio contratto il 26.4.2018 in Santo
Domingo con precisando che dall'unione erano nati due figli CP_1
il 24.8.2018 e il 7.12.2020 che il rapporto matrimoniale Persona_1 Persona_2 si era incrinato a causa delle condotte prevaricatrici e violente poste in essere dal marito. Ha chiesto pertanto l'affidamento esclusivo della prole, da collocare presso la madre e stabilire l'obbligo di di versare mensilmente alla ricorrente CP_1
1 un assegno di mantenimento per i due figli nella misura pari ad Euro 600,00 oltre ad un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 200,00. nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto dedotto da CP_1 controparte ed ha chiesto l'affidamento condiviso dei due figli con collocamento dei medesimi presso la madre, stabilire inoltre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli mediante il versamento mensile ad Parte_1 della somma pari ad Euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.6.2024 il Giudice delegato, dato atto del mancato esito positivo del tentativo di conciliazione, ha emesso i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 22 cpc ed ha rinviato la causa per il prosieguo rimettendo al Collegio per la pronuncia parziale sullo status.
Con sentenza parziale n.11732/2024 pubblicata il 4.7.2024 l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra le parti;
con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
In sede di note conclusive le parti hanno ribadito le rispettive richieste.
Ebbene, le questioni economiche attengono alla richiesta di affidamento esclusivo dei due figli minori avanzata dalla ricorrente, cui c'è l'opposizione di controparte, oltre che sulla misura del mantenimento dovuto da per il mantenimento CP_1 dei due figli. La ricorrente ha chiesto inoltre il versamento in proprio favore di un assegno divorzile pari ad Euro 200,00 al mese.
Orbene per quanto relativo all'affidamento della prole devono essere confermati i provvedimenti assunti in via provvisoria laddove è stato previsto l'affidamento esclusivo dei due minori alla madre. Ed invero dalla lettura degli atti di causa si evince chiaramente che il ha tenuto nel corso del matrimonio condotte CP_1 violente nei riguardi della moglie (cfr. in tal senso le dichiarazioni rese in sede testimoniale dalla madre e dal fratello della ricorrente, nonché gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 14.3.2025), che il medesimo successivamente alla separazione di fatto dei coniugi si è disinteressato dei due figli minori intraprendendo una nuova convivenza ed omettendo di fare visita ai figli per molti mesi.
I Servizi sociali hanno riferito che sebbene in una prima fase il resistente non abbia potuto frequentare i figli, perché a suo dire la ricorrente non era collaborativa, successivamente all'invito dei servizi il non ha comunque ottemperato alle CP_1
2 indicazioni impartite dal GD per la frequentazione dei due minori. I due figli sono quindi interamente accuditi dalla madre sia dal punto di vista morale che materiale.
I figli rimangono collocati presso l'abitazione di che convive con la Parte_1 propria madre ed il marito di lei. Il padre potrà vedere i figli e tenerli con sé con le modalità descritte nel dispositivo. Per quanto relativo alla misura del mantenimento dovuto da per la prole deve essere confermato l'importo stabilito dal CP_1 giudice delegato in sede di provvedimenti provvisori. Ed invero posto che il resistente guadagna circa Euro 1700 al mese, corrisponde il canone di locazione nella misura pari ad Euro 600, appare congruo che contribuisca al mantenimento dei figli nella misura pari ad euro 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente lavora come collaboratrice domestica e come onicotecina, ragione per la quale nulla deve essere stabilito per il suo mantenimento. L'art.5 legge n.
898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre
1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale- risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando
3 quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Nel caso di specie, evidenzia il Tribunale che la ridotta durata del matrimonio (_6 anni) e la giovane età della ricorrente, con conseguente autonoma capacità lavorativa, esclude l'accoglimento della domanda.
Stante la soccombenza reciproca delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
10674/2024, preso atto della sentenza parziale n.11732/2024 intervenuta tra le parti ogni altra istanza disattesa, così provvede:
4 Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1 elebrato in Santo Domingo in data 26.4.2018;
[...]
Dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile di
Roma (anno 2018 atto n.222 parte 2 serie C17);
Dispone l'affidamento esclusivo dei due figli minori a collocandoli Parte_1 presso di lei;
dispone che il padre possa tenere i figli con sé un pomeriggio a settimana dall'orario di uscita da scuola fino alle ore 20,00 e il fine settimana il sabato o la domenica dalle ore 11 alle ore 19. Durante le festività di Natale il padre potrà tenere i figli con sé la vigilia di Natale o il giorno di Natale dalle ore 11 alle ore 19, e con lo stesso orario il giorno di Pasqua o in alternanza con l'altro genitore il giorno del Lunedì dell'Angelo.
Determina in euro 600,00 mensili l'ammontare dell'assegno dovuto da CP_1
a corrispondere ad , entro il giorno 5 di ogni mese, per il
[...] Parte_1 mantenimento dei due figli minori oltre al 50% delle spese straordinarie salvo il successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 24/06/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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