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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/07/2025, n. 3377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3377 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14347/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Claudia Gheri Giudice relatrice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 14347/2020, avente come oggetto “divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Maria Ida Quinzani, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Lazzaroni, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 19.11.2021
RESISTENTE Con l'intervento di
AVV. n qualità di curatrice speciale del minore Controparte_2 Persona_1
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTI
“CONCLUSIONI
(come da udienza del 6.11.2024)
Per parte ricorrente: “Previe tutte le declaratorie del caso, ogni diversa domanda disattesa disporsi
l'affido condiviso tra i genitori del figlio minore con esercizio della responsabilità _1 genitoriale separata per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente del figlio secondo quanto ritenuto nel suo interesse così come le frequentazioni con i genitori.
Adottare ogni ulteriore provvedimento appropriato e necessario atto a garantire l'effettività dei provvedimenti che consentano la ripresa e il mantenimento della relazione tra padre e figlio.
Nell'ipotesi che venisse disposta la collocazione prevalente del minore presso la madre determinarsi in € 500,00 al mese il contributo del padre al mantenimento del figlio con rivalutazione istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste e disciplinate dal protocollo d'intesa di questo Tribunale sottoscritto il 14.7.2016.
Condannarsi a risarcire i danni patiti dal figlio minore e da Controparte_1 [...] secondo l'importo ritenuto di giustizia, per il comportamento della stessa tenuto in Parte_1 violazione dei provvedimenti giudiziari resi nel presente giudizio e nel sub procedimento introdotto dalla ex art. 709 ter c.p.c., impedendo l'esercizio della potestà genitoriale al padre, CP_1 sottraendo il minore all'obbligo scolastico e determinando la frattura nella relazione tra padre e figlio.
Rigettare ogni diversa e ulteriore domanda della convenuta e/o del curatore speciale del minore in quanto inammissibile e/o infondata.
Spese rifuse anche di CTU o quantomeno compensate.
In via istruttoria si ribadisce l'opposizione alle istanze istruttorie formulate dalla convenuta
[...] per i motivi espressi nelle memorie ex art. 183 VI co n. 2 e n. 3 c.p.c.”; CP_1
Per parte resistente: “- disporre l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio minore _1
, nato a [...] il [...], alla madre attribuendo alla stessa l'esercizio in via
[...] esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ai sensi dell'art. 337-quater, III comma c.c.;
- disporre che il sig. versi a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma Parte_1 mensile di €700,00 da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla madre, anche in ragione della rinuncia all'assegnazione della casa familiare (di proprietà del sig. da parte della madre. Somma da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat;
- disporre che il sig. contribuisca al pagamento delle spese straordinarie resesi Parte_1 necessarie nell'interesse del figlio nella misura del 70% in ragione della rilevante sperequazione reddituale sussistente tra i genitori;
- confermare la sospensione degli incontri padre – figlio in ragione del rifiuto espresso dal minore di incontrare il genitore;
- disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra la somma mensile di €300,00 a Parte_1 CP_1 titolo di assegno divorzile, con particolare riferimento alla funzione compensativa dello stesso, soprattutto in considerazione del lungo periodo in cui la signora non ha prestato attività lavorativa per prendersi cura del figlio;
- condannare il sig. a rifondere le spese di causa”; Parte_1
Per la parte intervenuta, curatrice speciale del minore: “voglia Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, spese ed onorari di causa interamente rifusi in principalità e nel merito:
1. disporre l'affido esclusivo del minore alla madre la quale, come indicato Persona_1 dal Servizio Sociale affidatario, ha dimostrato di essere in grado di svolgere con adeguatezza il ruolo genitoriale, autorizzandola ad esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva relativamente alle decisioni di maggior interesse per il figlio;
2. incaricare il Servizio Sociale di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare, già in atto, offrendo tutti i supporti che riterrà necessari nell'interesse del minore ivi compreso un supporto psicologico nonché l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare presso il domicilio materno;
3. nulla disporre circa le frequentazioni padre-figlio o, in subordine, stabilire che il padre possa vedere il figlio minore solo se si verificheranno tutti i presupposti per poter _1 avviare degli incontri protetti che tengano conto della situazione del minore e secondo le modalità indicate come maggiormente rispondenti alle esigenze dello stesso da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
4. disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con _1 una somma mensile non inferiore ad € 500,00 mensili, o quella che verrà ritenuta equa, (somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo vigente del 14.07.2016”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2020 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 16.9.2005 a Francavilla a Mare (CH), trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 49, parte II, serie A, anno 2005, unione dalla quale era nato, in data 13.5.2009, il figlio . _1
Il ricorrente aggiungeva che la separazione era stata pronunciata, dopo la comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente delegato in data 16.10.2013, con sentenza del Tribunale di Brescia
n. 2477/2017, pubblicata il 9.8.2017, non appellata e passata in giudicato, che disponeva l'affido condiviso del figlio , con collocamento prevalente presso la madre, che avrebbe dovuto _1 reperire una soluzione abitativa nella Provincia di Brescia diversa dalla casa familiare, e che poneva, a carico del un contributo al mantenimento del figlio minore di € 500,00 Parte_1 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, ma nessun contributo al mantenimento della moglie, dotata in concreto di capacità lavorativa che le avrebbe consentito di mantenere il pregresso tenore di vita e titolare di redditi da terreni e fabbricati.
Il riferiva che, dopo la separazione, contrariamente a quanto previsto, la resistente era Parte_1 rimasta ad abitare nella casa coniugale, mentre egli, dal mese di gennaio 2021, si era trovato disoccupato, e concludeva chiedendo la pronuncia del divorzio con affidamento condiviso del minore, collocamento prevalente presso la madre, frequentazioni libere del padre, e una riduzione del contributo al mantenimento del figlio a suo carico ad € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 28.5.2021, nel corso della quale il riferiva di aver iniziato Parte_1 una nuova attività lavorativa che gli consentiva di percepire un reddito netto mensile di €
2.300,00/2.600,00, compariva la resistente per precisare che il mancato Controparte_1 reperimento da parte sua di un'occupazione stabile dopo la separazione era dovuto all'accudimento assorbente del figlio, che soffriva di disturbo ADHD, variante inattentiva, e di discalculia, e che ella, in ogni caso, aveva iniziato un'attività lavorativa a chiamata per il weekend come commessa presso un negozio con retribuzione media di € 350,00 mensili (che, nei periodi più intensi, come le festività, poteva arrivare ad € 500,00 mensili).
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia del divorzio con affidamento condiviso del figlio e collocamento prevalente presso di lei a Francavilla a Mare o, in subordine, presso la casa coniugale di Ospitaletto della quale chiedeva l'assegnazione, e frequentazioni libere del padre, e, a carico di quest'ultimo, un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 700,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, e un contributo al mantenimento della moglie di € 500,00 mensili.
All'esito dell'udienza presidenziale, in via temporanea ed urgente, venivano sostanzialmente confermate le condizioni della separazione, ma con formale assegnazione della casa familiare alla resistente.
Nelle more del giudizio, in data 15.9.2021, a seguito di uno scontro fra padre e figlio generato dal rifiuto del secondo di svolgere i propri compiti, in cui il aveva colpito il minore con uno Parte_1 schiaffo causandogli un trauma facciale con prognosi di 10 giorni, la madre si trasferiva con in Abruzzo senza il consenso del padre e senza autorizzazione giudiziale, e il figlio _1 iniziava a rifiutare qualsiasi contatto con il Dopo l'ascolto del minore con l'assistenza Parte_1 della psicologa dott.ssa il Giudice non autorizzava il suo trasferimento in Abruzzo, Testimone_1 disponendo che continuasse a vivere con la madre nella casa coniugale, imponendo al _1 un divieto di avvicinamento alla moglie e al figlio, e dando incarico ai Servizi Sociali Parte_1 territorialmente competenti di organizzare incontri protetti padre- figlio per favorire un graduale riavvicinamento fra i due.
Con sentenza non definitiva n. 3050/2021, pubblicata il 13.12.2021, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
A seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio di tipo sistemico affidata alla professionista che aveva assistito all'ascolto del minore e della nomina di una curatrice speciale per il minore nella figura dell'Avv. a modifica dei provvedimenti _1 Controparte_2 provvisori ed urgenti in essere, con ordinanza del 6.7.2022, veniva affidato ai Servizi _1
Sociali per un anno (incarico successivamente prorogato, da ultimo sino al 14.6.2025 con ordinanza a verbale dell'udienza del 14.6.2024), con collocamento prevalente presso la madre, che avrebbe dovuto prendere un immobile in locazione diverso dalla casa familiare, veniva revocato il divieto di avvicinamento al figlio imposto al e veniva posto, a carico di quest'ultimo, oltre al Parte_1 contributo al mantenimento di di € 500,00 mensili, un ulteriore contributo di € 400,00 _1 mensili sino al mese di febbraio 2023 (poi prorogato sino al mese di giugno 2023) per agevolare la resistente nel reperimento dell'abitazione da condurre in locazione (contributo poi ridotto ad €
264,00 mensili per i mesi da aprile 2023 a giugno 2023, estremi compresi).
La causa veniva istruita con due consulenze tecniche d'ufficio di tipo sistemico, con le relazioni dei
Servizi Sociali affidatari del minore, e con le prove orali ammesse con ordinanza del 3.4.2023, e, all'udienza del 6.11.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 3050/2021, pubblicata il 13.12.2021: pertanto, sul punto, nulla è più da decidere.
2. Sui profili personali ed economici relativi al rapporto genitori- figlio
Attualmente è affidato ai Servizi Sociali. _1
Il ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, mentre la resistente ha chiesto l'affidamento super esclusivo dello stesso a sé, in linea con quanto suggerito dal secondo C.T.U. nominato nel corso del presente giudizio, dott. dai Servizi Persona_2
Sociali affidatari e dalla curatrice speciale del minore.
Ebbene, ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Nel caso di specie, non è stato dimostrato che il abbia tenuto un comportamento tale da Parte_1 rendere l'affidamento del figlio a sé pregiudizievole.
Da un lato, le accuse di violenza a lui mosse dalla resistente non hanno trovato conferma nelle prove acquisite al giudizio. La resistente, infatti, ha reso dichiarazioni in definitiva inattendibili sul punto, in quanto ha taciuto le asserite violenze agite dal marito su di lei sino all'episodio del
15.9.2021, per poi sporgere denuncia anche per fatti pregressi solo successivamente e a supporto di una narrazione che le consentisse di trasferirsi insieme al figlio in Abruzzo, presso la propria famiglia di origine e lontano dalla residenza del in provincia di Brescia, tanto che Parte_1 entrambi i procedimenti penali instaurati a carico del ricorrente per tali fatti, sia quello per maltrattamenti in famiglia che quello per lesioni commesse ai danni del figlio in data 15.9.2021, sono stati archiviati, il primo per la genericità delle accuse mosse dalla persona offesa al proprio presunto aggressore, e il secondo per remissione di querela (cfr. documenti numeri 36 e 37 del fascicolo del ricorrente, e memoria di replica della resistente, pag. 4).
L'episodio del 15.9.2021, in particolare, nel corso del quale il padre ha schiaffeggiato il figlio causandogli un trauma facciale guaribile in dieci giorni, appare, quindi, un evento isolato – esacerbato dalla protrazione della convivenza in un unico ambiente abitativo di due persone fra le quali era venuta meno da anni l'armonia coniugale e dalle caratteristiche di personalità del minore
, affetto da disturbo dell'attenzione, indisciplinato e a tratti violento con entrambi i _1 genitori – e rientrante, in definitiva, in una condotta di mezzo di correzione o disciplina piuttosto che in una lesione con intento aggressivo (cfr. relazione peritale a firma della dott.ssa Tes_1 pag. 29: “Probabilmente il sig.re ha veramente pensato di poter rendere felice la moglie Parte_1 introducendola nella sua realtà. Di contro vi era invece la delusione della sig.ra di non CP_1 essere riuscita a crearsi un distinto nucleo familiare a causa del legame che il marito aveva con il proprio nucleo di origine. Era anche prevedibile che le tensioni si acuissero dopo la nascita del figlio, il quale purtroppo fin dall'inizio non è stato un bambino “facile”, che ha richiesto degli interventi educativi che hanno messo in luce e fatto scontrare gli stili relazionali dei genitori, più brusco e direttivo quello del papà, più pacato ma privo di autorevolezza quello materno. Ognuno poi ha reagito alla crisi con le sue risorse e i suoi modelli, la sig.ra con gli agiti di CP_1
“fuga” concreti, il sig. continuando a mantenere un distacco che erroneamente credeva Parte_1 di colmare facendosi carico di tutti gli aspetti di natura economica. Il perpetuarsi della separazione
a stretto contatto è un epifenomeno della stasi in cui questa coppia ha vissuto per tanti anni senza affrontare i problemi e cecando di nasconderli. I periziandi, pertanto, hanno colluso nel mantenere una situazione che non ha fatto altro che arrecare danno al minore”).
La inoltre, ha sempre chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio con CP_1 frequentazioni libere del padre sia nel corso del giudizio di separazione che nelle fasi processuali iniziali di questo giudizio di divorzio, periodo in cui è rimasta ad abitare nella stessa casa familiare dell'ex marito asseritamente violento senza nemmeno chiudere la porta della porzione immobiliare nella quale viveva con il figlio con il rischio di continui accessi del (cfr. verbale Parte_1 dell'udienza del giorno 8.10.2021, pag. 2), senza mai accennare al tema della violenza agita da quest'ultimo, né in sede di separazione né in sede di mediazione familiare successiva alla separazione, per poi mutare le proprie domande sul presupposto di una condotta pericolosa e violenta del solo a seguito dell'episodio del settembre 2021 e in connessione con il suo Parte_1 progetto di vita abruzzese, così da far sorgere il legittimo sospetto di un'esasperazione strumentale di criticità pur esistenti nelle dinamiche familiari, ma in gran parte dettate dalla mancata attuazione ad opera dei coniugi del progetto di vita separata prescritto nella sentenza di separazione.
Per altro verso, la scarsa collaborazione del con i Servizi Sociali lamentata nelle ultime Parte_1 relazioni è comprensibile alla luce del sostanziale fallimento del progetto di riavvicinamento padre- figlio perseguito dal Tribunale sin dalla fine del 2021 (cfr. ordinanza emessa in data 11.11.2021), che era sembrato evolversi in modo positivo sino al cambio dell'equipe psico- sociale incaricata di supportare il nucleo familiare, per poi interrompersi bruscamente nel giugno-luglio 2023, quando sono stati definitivamente sospesi gli incontri protetti padre- figlio, senza che sia stato mai realmente compreso il motivo del cambio di atteggiamento di nei confronti del padre. _1 Dall'altro lato, la non è apparsa genitore pienamente in grado di garantire l'accesso di CP_1
al padre, in quanto ha contribuito alla frattura creatasi nel rapporto fra i due a decorrere _1 dal mese di settembre 2021, presentando quello che si è rivelato essere un episodio isolato come la manifestazione di un'indole violenta e pericolosa del dalla quale il figlio avrebbe dovuto Parte_1 essere protetto, e trasmettendo questa percezione al minore: ella, nell'immediatezza dell'episodio del 15.9.2021, è immediatamente fuggita dal contesto bresciano, senza chiedere alcuna autorizzazione al Tribunale nonostante il regime di affidamento condiviso vigente, per riparare a
Francavilla a Mare (CH), ove desiderava trasferirsi sin dall'epoca della separazione, possibilità sempre negatale dal Tribunale nell'interesse del figlio, non ha fatto presenziare alla _1 prima udienza fissata per il suo ascolto in data 8.10.2021, gli ha fatto perdere la continuità scolastica perché egli non poteva essere iscritto ad una scuola abruzzese senza il consenso del padre e senza autorizzazione del Tribunale (all'udienza del giorno 8.10.2021 la ha riferito di CP_1 essere in possesso di un certificato medico che giustificava l'assenza da scuola di per _1 motivi di salute, pur ammettendo, al contempo, di avergli fatto fare delle lezioni di basket di inserimento nell'ipotetica nuova scuola abruzzese), e, anche quando ha fatto rientro a Brescia, nel mese di ottobre 2021, non gli ha fatto frequentare la scuola in presenza sino al mese di febbraio
2022 per proteggere il figlio da possibili agiti violenti del padre, sorda alle esortazioni del coordinatore scolastico dell'Istituto Madonna della Neve affinché il minore riprendesse quanto prima le lezioni in presenza considerate le sue difficoltà nell'apprendimento, atteggiamento censurabile in quanto quel pericolo di aggressione si è rivelato insussistente alla luce della storia del nucleo familiare, ma è stato poi introiettato nel profondo dallo stesso e da lui esteso a _1 tutti i componenti del nucleo familiare paterno, in quanto il minore, dopo l'episodio del 15.9.2021, ha interrotto qualsiasi rapporto anche con la nonna e la zia paterne, estranee a quei fatti, alle quali era molto legato in passato (“fin dall'inizio delle operazioni peritali si è sostenuta l'importanza che
riprendesse in presenza le lezioni. Questo è rimandato ad , il quale anche _1 _1 rispetto questo pensiero elabora frasi di difficile interpretazione: “(non si comprende) devo dirle a scuola e dirmi perché tipo te ne sei, tipo se te ne sei andato oppure potrebbe farmi qualcosa tipo non lo so picchiarmi”. Si chiede ad se in altre occasioni il padre si sia recato a scuola _1 per picchiarlo: “No, no quello no, ma è quello che penso cioè se vado adesso”. Riferisce di avere questo timore nel recarsi a scuola da quando gli hanno proposto la DAD: “Da quando ho iniziato
a fare la DAD mi han detto se potevo se andare a scuola e allora ho pensato queste cose”.
afferma di avere iniziato ad avere questi pensieri da quando gli hanno prospettato di _1
Parte fare la . Riferisce che non poteva andare a scuola per “cose motivi di sicurezza”, ma riferisce di non ricordare con esattezza dove e da chi gli sia stato riferito che per motivi di sicurezza era preferibile non si recasse a scuola: “Non so chi lo ha detto”, cfr. relazione peritale a firma della dott.ssa pag. 38). Tes_1
La tendenza della a strumentalizzare le difficoltà del figlio per trascorrere più tempo in CP_1
Abruzzo dalla propria famiglia di origine è stata rilevata anche dalla dott.ssa sentita Persona_3 dalla C.T.U. nel corso del primo incarico peritale, professionista che aveva seguito Testimone_1 la coppia in un percorso di mediazione in seguito ai suggerimenti forniti dal C.T.U. nominato nel giudizio di separazione, dott. “la coppia è stata supportata nell'individuare accordi su Per_4 questioni pratiche, sulle frequentazioni e rispetto alla sfera scolastica. Un aspetto che portava la coppia a confliggere era la gestione delle vacanze estive, in quanto la sig.ra aveva la CP_1 tendenza a monopolizzare il periodo estivo recandosi per un lungo periodo a Francavilla, con la scusa che doveva seguire un corso di recupero intensivo. La mediatrice aveva tentato di _1 far comprendere alla madre che era necessario attivarsi anche a Brescia, in quanto le difficoltà di
non erano circoscritte al periodo estivo… La dottoressa sostiene che nei progetti della _1 sig.ra di ci fosse quello di tornare al suo paese di origine, nonostante la CTU avesse CP_1 sentenziato che per non sarebbe stato di beneficio” (cfr. relazione della dott.ssa _1 [...]
pag. 42); la C.T.U., inoltre, ricorda come, fin dal 2013, “La sig.ra aveva Tes_1 CP_1 espresso il desiderio di tornare al proprio paese, sostenendo che il padre avesse bisogno di assistenza in quanto malato di Parkinson. Il sig.re già al tempo, si opponeva al suo Parte_1 trasferimento, in quanto preoccupato di perdere i contatti con ” (cfr. relazione peritale a _1 firma della dott.ssa pag. 51); “Risposte alle note di parte paterne, Dott.re Tes_1 [...]
- Si concorda con il collega che il trasferimento a Francavilla sia sempre stato il progetto Per_5 che ha tentato di realizzare la sig.ra Si concorda sul fatto che la sig.ra Parte_3 CP_1 abbia disatteso alle disposizioni del Tribunale” (cfr. relazione peritale, pag. 58).
Vero che il secondo C.T.U. nominato nel presente giudizio, dott. ha suggerito Persona_2 un temporaneo affidamento esclusivo di alla madre, tuttavia, egli lo ha motivato _1 unicamente in ragione del fatto che il non abbia saputo accogliere i bisogni espressi dal Parte_1 figlio, di continuare il percorso psicoterapico con il dott. per affrontare le difficoltà nel CP_3 rapporto con il padre, né riconoscere che questa esigenza provenisse in modo autentico dal figlio e non fosse espressiva dell'ennesimo attacco alla figura paterna architettato dalla madre, primo passo che sarebbe stato importante compiere per riagganciare a sé il figlio: “È piuttosto il padre che, in questo frangente, non è stato in grado di riconoscere il positivo atteggiamento del figlio e che ha, di fatto, ostacolato ed impedito la possibilità di far percepire al figlio la sua disponibilità ad incontrarlo laddove egli è posizionato emotivamente… Appare … necessario verificare se emerga la disponibilità da parte del padre di modificare il suo atteggiamento nei confronti del figlio, a partire da una adeguata comprensione delle sue reali condizioni psichiche” (cfr. relazione, pag.
16).
Il C.T.U., inoltre, ha rilevato “che non sussiste – a livello profondo – una ostilità ed un rifiuto da parte di nei confronti del padre. Il figlio ha al contrario manifestato una disponibilità _1 ed una attiva ricerca della figura paterna” (cfr. relazione peritale, pag. 16), e, all'udienza del
14.6.2024, ha affermato che non ha timore del padre, ma non si sente riconosciuto da lui _1 nella sua individualità, perché il padre continua ad attribuire i suoi pensieri alla madre e a non riconoscerli come suoi propri, e a svalutarlo, dimostrando di non avere alcuna fiducia né nelle sue capacità sportive né in quelle cognitive, sottolineando, tuttavia, di non aver visto un'ostilità profonda di nei confronti del padre, ma un bisogno di riagganciarlo e una speranza, _1 seppure non esplicitata, che ciò avvenga, ed affermando che quello che, oggi, non è possibile, ossia la ripresa immediata dei rapporti padre- figlio, potrebbe essere possibile in futuro, perché questa, a suo avviso, non è una situazione di totale chiusura del figlio alla figura paterna.
Pertanto, se, come accertato dal C.T.U., non sussiste a livello profondo un rifiuto da parte di nei confronti del padre, anzi il figlio ha manifestato una positiva ricerca della figura _1 paterna, circostanza che porta ad escludere l'esistenza di fatti oggettivi idonei a compromettere il legame padre- figlio, eppure, al contempo, dichiara esplicitamente di rifiutare i contatti _1 con il papà, questo rifiuto non può che derivare da una complessa dinamica familiare disfunzionale che anche la madre, che ha avuto la tendenza a sovrapporre i propri bisogni a quelli del figlio e che ha instaurato con lui un rapporto invischiante, ha concorso a determinare.
Il C.T.U., infatti, ha sottolineato come la capacità genitoriale materna, anche sotto il profilo della garanzia dell'accesso di al padre, pur in astratto manifestata, sia ancora tutta da _1 verificare (“va anche verificata la capacità della madre di dare seguito alla rettifica enunciata esplicitamente di riconsiderare la sua posizione, sia nei confronti del padre, sia nei confronti del figlio. La madre va in particolare sostenuta nel promuovere e legittimare il processo di differenziazione del figlio e a questo scopo potrebbe essere utile prevedere un intervento educativo domiciliare continuativo, che possa offrire ad un supporto psicoeducativo ed un _1 interlocutore adulto competente e rassicurante nell'affrontare la fuoriuscita dalla relazione invischiante con la madre” (cfr. relazione, pag. 17).
Lo stesso esperto, all'udienza del 14.6.2024, ha sottolineato che “anche il rapporto fra e _1 la madre presenta delle criticità, perché egli si è identificato con lei in questi anni, ma ha bisogno di allontanarsene per crescere, e l'oppressione avvertita l'ha anche portato ad episodi di aggressività importante ai danni della madre” mentre “il rafforzamento del rapporto con il padre sarebbe funzionale nel percorso evolutivo di perché gli consentirebbe di allontanarsi _1 dalla madre e di crescere” (cfr. verbale di udienza, pag. 1).
Pertanto, al fine di verificare se il padre sia disponibile a modificare il proprio atteggiamento verso il figlio e la madre a dare concreto seguito all'intenzione manifestata di riconoscere la figura paterna del e di avviare il processo di differenziazione dal figlio, non appare opportuno Parte_1 disporre un affidamento super esclusivo del minore alla madre, la cui capacità genitoriale appare ancora da consolidare e da verificare, bensì un affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, ritenendo che essi siano in grado di gestire una genitorialità condivisa, essendosi dimostrati capaci in passato “di confrontarsi in merito alla situazione scolastica di , giungendo _1 perfino ad incontrarsi per recarsi insieme ai colloqui con i dirigenti delle scuole individuate” (cfr. relazione peritale a firma della dott.ssa pag. 53), in quanto i limiti ravvisati dalla dott.ssa Tes_1 all'esercizio della cogenitorialità apparivano in gran parte legati alla contemporanea Tes_1 pendenza di molteplici procedimenti penali a carico di entrambe le parti, procedimenti ora definiti con l'archiviazione, e alla concentrazione degli accertamenti compiuti nel presente giudizio sul tema della violenza domestica, la quale non è risultata provata all'esito dell'istruttoria.
Escludere il dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio, del resto, appare a Parte_1 questo Tribunale non confacente all'interesse del minore, in quanto non farebbe che consacrare il fallimento del percorso di riavvicinamento fra di loro, giustificando un progressivo disinteressamento paterno e rafforzando la percezione della distanza paterna da parte del minore, con esito pregiudizievole per il sano sviluppo psico- fisico del figlio.
Ove fosse disposto l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, seppure in forma temporanea, inoltre, vi è il serio rischio che ella porti a compimento il progetto di vita che aveva in animo sin dal 2013, di trasferirsi con il figlio a Francavilla a Mare, recidendo del tutto i legami del minore con il padre e la famiglia paterna e incrinando quell'equilibrio scolastico che _1 sembra finalmente aver trovato presso la scuola media superiore attualmente frequentata, nonché pregiudicando quella fragile possibilità di riavvicinamento manifestatasi fra il minore e la nonna paterna: “la scrivente è del parere che un trasferimento a Francavilla, in questo momento, comporterebbe senza dubbio il rischio di una rottura definitiva con il padre. Inoltre, allo stato delle cose non sono ancora stati stabiliti incontri con i familiari del ramo paterno, aspetto che dovrà quanto prima essere preso in esame. Ricordiamo che la nonna paterna ha sempre avuto un rapporto stretto con il suo unico nipote e non ha più potuto incontrarlo, né sentirlo telefonicamente dal mese di settembre. Tale aspetto dovrà essere quanto prima preso in esame, organizzando incontri familiari per evitare di compromettere irreparabilmente legami così importanti.
Ricordiamo che da oltre 8 mesi non ha alcuno scambio di messaggi con la nonna e la _1 zia . Per le succitate ragioni si crede sia indispensabile che gli incontri allo spazio neutro Per_6 continuino regolarmente, e che siano quanto prima reintrodotte figure familiari che non hanno avuto alcuna responsabilità nell'evento di settembre 2021” (cfr. relazione peritale a firma della dott.ssa pag. 53); “nel giugno scorso ha superato l'esame di terza media, Tes_1 _1 aspetto non indifferente tenuto conto delle difficoltà emerse nel secondo semestre negli ultimi mesi,
ha mostrato notevoli progressi nel suo comportamento e benessere emotivo. il ragazzo _1 ha scelto di proseguire gli studi presso l'Istituto Tartaglia di Brescia… al momento, sembra che
l'inizio del percorso superiore stia procedendo positivamente… Ha iniziato con successo il percorso nella scuola superiore, superando alcune sfide personali, come la paura di prendere
l'autobus, dimostrando una crescente autonomia... La scorsa estate il minore ha trascorso le vacanze estive dai parenti in Abruzzo, come da lui richiesto... Durante la permanenza, _1 ha autonomamente ripreso i contatti con la nonna paterna, senza però concretizzare un incontro di persona, mantenendo una comunicazione via messaggi, che sembra essere stata incoraggiata dalla madre. La nonna gli ha inviato un successivo sms per augurargli un buon inizio di scuola, gesto che il ragazzo sembra aver apprezzato” (cfr. relazione Servizi Sociali datata 16.10.2024).
Non appare, invece, opportuno, mantenere l'affidamento di ai Servizi Sociali, _1 considerati la sua età non più tenera e il carattere circoscritto delle decisioni che dovranno essere prese nel suo interesse dai soggetti affidatari.
Il collocamento prevalente di non può che essere disposto presso la madre, unico _1 genitore con il quale egli convive sin dall'epoca della separazione fra i genitori, nell'immobile in locazione reperito dalla a Brescia, diverso e distante dalla ex casa familiare. CP_1
Le frequentazioni con il padre avverranno liberamente, previo accordo con il figlio, data l'età non più tenera di , nato il [...]. _1
Appare opportuno, infine, come suggerito dal C.T.U., dott. prevedere un Persona_2 intervento educativo continuativo presso il domicilio materno al fine di sostenere la madre nel suo processo di differenziazione dal figlio e di offrire ad un supporto psicoeducativo ed un _1 interlocutore adulto competente e rassicurante nell'affrontare la fuoriuscita dalla relazione invischiante con la la prosecuzione dell'attività di monitoraggio ad opera dei Servizi CP_1
Sociali al fine di offrire un supporto psicologico al minore così da consentirgli di _1 affrontare il tema del difficile rapporto con il padre e, auspicabilmente, da prepararlo ad un eventuale riavvicinamento, e di offrire al un percorso di supporto alla genitorialità così Parte_1 da consentirgli di lavorare su di sé per trovare le strategie più adeguate per comprendere la distanza emotiva del figlio e trovare la via per un possibile riavvicinamento. Deve essere rigettata la richiesta di condanna della al risarcimento del danno subito dal CP_1 minore e dal padre per il comportamento inosservante dei provvedimenti giudiziari da lei tenuto, in quanto la complessa situazione familiare creatasi è stata il frutto delle scelte scorrette di entrambi i genitori, dall'epoca successiva alla separazione, nella quale essi avrebbero dovuto cessare la convivenza nel medesimo ambiente abitativo e non lo hanno fatto, all'attualità, in cui il padre ha perso la possibilità di recuperare il rapporto con il figlio, almeno allo stato, perché non ha saputo adeguatamente sintonizzarsi sui suoi bisogni emotivi.
Quanto agli aspetti economici, appare opportuno porre a carico del un contributo al Parte_1 mantenimento del figlio pari ad € 600,00 mensili, con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie, in linea con quanto richiesto nelle conclusioni dalla curatrice speciale del minore e in ossequio ai criteri dettati dall'art. 337-ter, comma 4, c.c., in considerazione delle condizioni reddituali delle parti (il percepiva un Parte_1 reddito netto mensile di € 1.500,00 all'epoca della separazione, quando è stato previsto un contributo a suo carico di € 500,00 mensili anche al fine di aiutare la moglie nel reperimento di un immobile diverso dalla casa familiare da condurre in locazione, ha percepito un reddito di €
1.810,00 mensili nel 2019, e attualmente ha una retribuzione media mensile di € 2.300,00/2.600,00,
è proprietario della villa di Ospitaletto, composta da tre distinte unità abitative e terreni, che costituiva casa familiare, di 3 locali commerciali e terreni a Brescia, di un bosco ceduo presso il comune di Castegnato, di 6 appartamenti in palazzina a Edolo, e non ha spese abitative, mentre la resistente, diplomata come geometra, è dotata di capacità lavorativa in quanto nel 2016 lavorava regolarmente con un reddito lordo annuale di € 13.826,00, ha percepito un reddito lordo annuale di
€ 5.000,00 nel 2019, dal mese di luglio 2022 ha un'attività lavorativa part time di 18 ore settimanali, che le ha consentito di percepire un reddito netto mensile di € 459,00 nel 2022, e di €
865,25 nel 2023, ha un patrimonio immobiliare del valore di € 309.600,00 complessivi in comproprietà con i due fratelli per la quota di 1/3 ciascuno, e deve sostenere un canone di locazione di € 264,00 mensili), la sostanziale assenza di frequentazioni paterne, l'età e le esigenze del minore, che appaiono adeguatamente e oggettivamente soddisfatte da un contributo mensile di € 600,00.
Appare corretto, infine, prevedere che sia a percepire in via integrale ed Controparte_1 esclusiva l'assegno unico per il figlio, in considerazione del collocamento di presso di _1 lei e dell'assenza di frequentazioni paterne, e tenuto conto della pronuncia della Corte di Cassazione
n. 4672/2025, secondo cui è ammissibile, anche in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore.
3. Sull'assegno divorzile in favore della resistente
Ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 898/1970 (così come modificata dal D. Lgs. 164/2024),
l'assegno divorzile è dovuto quando il coniuge economicamente più debole non abbia mezzi adeguati o, comunque, non possa procurarseli per ragioni oggettive.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 18287/2018, ha sottolineato la funzione sia assistenziale che perequativo/compensativa dell'assegno divorzile, affermando che esso sia dovuto ogniqualvolta il minor reddito del coniuge istante sia la conseguenza di scelte matrimoniali condivise che abbiano sacrificato la sua realizzazione economica e che, per il principio di autoresponsabilità e di parità fra coniugi, non è giusto siano sopportate da lui soltanto, anche in considerazione della durata del matrimonio e della possibilità, per il consorte meno abbiente - in ragione dell'età, dei titoli posseduti e delle esperienze pregresse - di trovare collocazione nel mondo del lavoro. Dopo la pronuncia suddetta, la funzione dell'assegno non è più, quindi, quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio, ma invece quella di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
In particolare, l'assegno divorzile o post-matrimoniale svolge una duplice funzione: perequativo- compensativa ed assistenziale.
La funzione perequativo-compensativa esclude che l'assegno sia dovuto in assenza di sperequazione, reddituale e/o patrimoniale, fra i coniugi.
Pertanto, il primo accertamento che il giudice deve compiere – mediante l'analisi dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi – ha per oggetto l'esistenza e l'entità dello squilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi.
Ove il predetto squilibrio manchi, o sia esiguo e, quindi, trascurabile, l'assegno non può essere riconosciuto. La “non esiguità” dello squilibrio deve essere rapportata alle condizioni economiche delle parti: quanto più alti sono i redditi, tanto più elevata deve essere la sperequazione.
Al contrario, nel caso in cui sussista uno squilibrio non esiguo, il giudice può formulare una prima valutazione – del tutto provvisoria – di spettanza dell'assegno.
Tale valutazione provvisoria deve essere successivamente vagliata (e potenzialmente rivista) alla luce del criterio della causa della sperequazione. Affinché l'assegno possa essere riconosciuto occorre che la sperequazione dipenda da un accordo fra i coniugi di indirizzo della vita familiare
(art. 144 comma 1 c.c.): si pensi, ad esempio, ai casi in cui un coniuge, in accordo con l'altro, durante il matrimonio, non abbia lavorato, o abbia lavorato part-time, o, ancora, abbia lavorato a tempo pieno, rinunciando, però, ad occasioni di avanzamento di carriera maggiormente remunerative, ma anche più impegnative, per accudire la prole.
La prova dell'accordo può essere fornita anche attraverso il meccanismo di non contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c. e per presunzioni.
Questo secondo accertamento consente di far emergere la funzione compensativa dell'assegno, in quanto esso “deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio” (cfr. Cass. civ. n. 23583/2022), non essendo sufficiente, per il riconoscimento dell'assegno, la prova dell'attività domestica svolta dalla ex moglie, ove manchino l'allegazione e la prova della perdita di
“precise e concrete prospettive di lavoro e di carriera” e di potenzialità reddituali conseguenti alla scelta di dedicarsi alle cure della famiglia (cfr. Cass. civ. n. 29920/2022).
Affinché sia riconoscibile l'assegno, non occorre poter inferire che, in assenza dell'accordo di indirizzo familiare, le situazioni economiche dei coniugi sarebbero state equivalenti, bensì che la sperequazione sarebbe stata inferiore, per minori redditi del coniuge forte e/o per redditi più elevati di quello debole.
Vi è un'ultima indagine che il Giudice deve compiere al fine di attribuire l'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa. Tale indagine si basa sul dettato dell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, secondo cui il coniuge ha diritto all'assegno se è privo di mezzi adeguati e
“comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”: ecco, quindi, che la sperequazione economica, oltre a dover trovare causa in un accordo di indirizzo della vita familiare, deve aver assunto dimensione e connotati tali da non poter essere colmata con un ordinario sforzo di diligenza da parte del coniuge richiedente. Così, ad esempio, con riferimento al caso di una moglie che, durante il matrimonio, aveva convertito il lavoro a tempo pieno in uno part-time, la Cassazione ha ritenuto necessario accertare se, anche in relazione all'età della richiedente, detta scelta dovesse considerarsi ormai irreversibile, oppure se quest'ultima potesse ancora incrementare il proprio reddito, optando per la prestazione di lavoro a tempo pieno (cfr. Cass. civ. n. 23318/2021).
Al termine dell'iter logico di giudizio appena descritto, il Giudice può giungere alla conclusione positiva di spettanza dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa.
In questo caso, rimane assorbito l'eventuale profilo assistenziale (cfr. Cass. civ. n. 38362/2021). Se, al contrario, la conclusione è negativa, si apre un capitolo ulteriore, perché l'assegno divorzile potrebbe comunque essere dovuto, ma limitatamente alla sua componente assistenziale.
L'assegno divorzile in funzione assistenziale implica una quantificazione essenzialmente alimentare ex art. 438 c.c. e presuppone che la difficoltà di sostentamento di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico (cfr. Cass. civ. n. 5055/2021).
La giurisprudenza, infine, ha sottolineato che, in ragione della diversa natura dell'assegno divorzile rispetto al contributo al mantenimento del coniuge separato, in assenza di un mutamento nelle condizioni economiche delle parti, la misura del primo non può essere superiore a quella del secondo: “la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo,
l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (cfr. Cass. civ. n. 5605/2020).
Ebbene, nel caso oggetto del presente giudizio, occorre osservare che, in sede di separazione, non è stato riconosciuto alcun assegno di mantenimento alla pur essendo la stessa disoccupata CP_1 alla data della decisione, in ragione della sua capacità lavorativa, essendo ella diplomata geometra e avendo la stessa svolto diverse attività lavorative con una retribuzione mensile media, nel periodo maggio-agosto 2016, di circa € 1.300,00, nonché della circostanza che ella fosse titolare di redditi da terreni e fabbricati e che avesse ereditato le quote immobiliare del padre a seguito della morte di lui.
Da allora, ella ha reperito nuova attività lavorativa part time che le ha consentito di percepire un reddito netto mensile di € 459,00 nel 2022, raddoppiato ad € 865,25 nel 2023, che ella ha manifestato l'intenzione di integrare con un'ulteriore occupazione (cfr. relazione Servizi Sociali datata 29.6.2023, pag. 5), mentre il reddito mensile del è aumentato da € 1.500,00 ad € Parte_1
2.300,00/2.600,00, modifiche reddituali che si compensano vicendevolmente, con la conseguenza che non vi sono mutamenti significativi nel rapporto fra le rispettive condizioni economiche delle parti tali da prevedere un assegno divorzile laddove non era stato concesso alcun assegno di mantenimento separativo.
Del resto, le allegazioni della resistente in punto di sacrifici delle proprie prospettive professionali compiuti in nome delle esigenze familiari sono molto generiche, essendo provato documentalmente che ella non abbia smesso di lavorare nel corso del matrimonio (cfr. sentenza di separazione allegata quale doc. n. 6 del fascicolo del ricorrente, nella quale viene fatta menzione delle diverse attività lavorative svolte dalla nel corso del matrimonio, fra le quali quella risalente al CP_1
2016, che le aveva consentito di percepire una retribuzione netta mensile di € 1.300,00 circa), e non avendo la stessa dimostrato che avrebbe avuto un'occupazione più stabile e più redditizia ove non si fosse unita in matrimonio al anche perché ella non ha articolato alcuna richiesta Parte_1 istruttoria in punto di presupposti fattuali per l'attribuzione di un assegno divorzile. Peraltro,
l'eventuale disparità reddituale fra le parti potrebbe essere colmata con un ordinario sforzo di diligenza da parte della resistente, attraverso la conversione del suo contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, date la sua età piuttosto giovane (essendo ella nata nel 1974, ma separata dal 2017), e la capacità lavorativa da lei posseduta (non avendo ella, in sostanza, mai smesso di lavorare), anche in considerazione del mancato riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore in sede di separazione, circostanza che avrebbe dovuto spingerla ad attivarsi sin dal 2017 per il reperimento di un'adeguata attività lavorativa.
La resistente, quindi, non ha dato prova dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa, né sussistono quelli per il riconoscimento di un assegno in funzione assistenziale, data la sua capacità lavorativa e la circostanza che ella, al momento, sia occupata.
La domanda di attribuzione di un assegno divorzile in favore della resistente deve, quindi, essere rigettata.
Non può essere accolta, infine, la domanda di indagini reddituali sul ricorrente avanzata dalla resistente in sede di scritti conclusivi, non solo perché tardiva, ma anche perché irrilevante ai fini del decidere, dal momento che non potrebbe essere previsto a carico del un contributo al Parte_1 mantenimento del figlio superiore rispetto a quello previsto in questa sede, in quanto sproporzionato per eccesso rispetto alle obiettive esigenze del minore, e non potrebbe essere riconosciuto un assegno divorzile in favore della in assenza dei relativi presupposti. CP_1
4. Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio debbono essere integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. in ragione della reciprocità della soccombenza e del concorso di entrambi i genitori nella compromissione del rapporto padre- figlio, e, per lo stesso motivo, le spese delle due C.T.U. debbono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del
50% ciascuno, con la precisazione che la quota a carico di ammessa al Controparte_1
Patrocinio a Spese dello Stato, rimarrà a carico dell'erario.
Il compenso per la curatrice speciale del minore, Avv. ammessa al Patrocinio a Controparte_2
Spese dello Stato con delibera del giorno 11.7.2022, a seguito di domanda presentata in data
6.7.2022, e costituitasi in giudizio in data 1.7.2022, dovrà essere posto a carico di entrambe le parti in solido, le quali, a causa della conflittualità fra loro esistente, hanno dato causa alla sua nomina, con la precisazione che solo le fasi istruttoria/di trattazione dovranno essere rimborsate alla curatrice, e, per essa, all'erario, mentre le fasi di studio e introduttiva (non coperte dall'ammissione al beneficio processuale) dovranno essere rimborsate direttamente alla curatrice. Le spese per il compenso debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la sostanziale semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, oltre esborsi nella misura di € 3.001,34 per le spese di C.T.P.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) DÀ ATTO dell'avvenuta pronuncia, con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n.
3050/2021, pubblicata il 13.12.2021, della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra;
Parte_1 Controparte_1
2) DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con _1 esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre e frequentazioni del padre rimesse alla libera volontà del minore;
3) INVITA i Servizi Sociali incaricati ad attivare un servizio continuativo di educativa domiciliare presso l'abitazione di al fine di sostenere la Controparte_1 madre nel suo processo di differenziazione dal figlio e di offrire ad un supporto _1 psicoeducativo ed un interlocutore adulto competente e rassicurante nell'affrontare la fuoriuscita dalla relazione invischiante con la a proseguire l'attività di CP_1 monitoraggio del nucleo familiare al fine di offrire un supporto psicologico al minore così da consentirgli di affrontare il tema del difficile rapporto con il padre e, _1 auspicabilmente, da prepararlo ad un eventuale riavvicinamento, e di offrire al un Parte_1 percorso di supporto alla genitorialità così da consentirgli di lavorare su di sé per trovare le strategie più adeguate per comprendere la distanza emotiva del figlio e trovare la via per un possibile riavvicinamento;
4) PONE a carico di un contributo al mantenimento del figlio Parte_1 pari ad € 600,00 mensili, a decorrere dalla data di Persona_1 comunicazione della presente sentenza, da corrispondere ogni mese entro il giorno 10 nelle mani di importo soggetto a rivalutazione monetaria Controparte_1 annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo
Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) ATTRIBUISCE l'assegno unico per il figlio in via integrale ed esclusiva alla _1 madre, ; Controparte_1
6) RIGETTA la domanda di attribuzione di un assegno divorzile in suo favore formulata dalla resistente;
7) RIGETTA la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente;
8) PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti, ricorrente e resistente, nella misura del 50% ciascuna, con la precisazione che la quota di pertinenza della resistente, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, dovrà essere corrisposta dall'erario;
9) COMPENSA integralmente le spese di lite del presente giudizio fra le parti ricorrente e resistente;
10) CONDANNA il ricorrente, e la resistente, Parte_1 CP_1
in solido fra loro, a rimborsare alla curatrice speciale del minore ,
[...] _1
Avv. e, per essa, all'erario (limitatamente alle fase istruttoria/di Controparte_2 trattazione e decisionale), le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.809,00 per compensi (dei quali € 1.453,00 da rimborsare direttamente all'Avv. ed € Controparte_2
2.356,00 da rimborsare all'erario), oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 3.001,34 per esborsi (da rimborsare all'erario).
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 24.7.2025. La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Andrea Tinelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Claudia Gheri Giudice relatrice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 14347/2020, avente come oggetto “divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Maria Ida Quinzani, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Lazzaroni, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 19.11.2021
RESISTENTE Con l'intervento di
AVV. n qualità di curatrice speciale del minore Controparte_2 Persona_1
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTI
“CONCLUSIONI
(come da udienza del 6.11.2024)
Per parte ricorrente: “Previe tutte le declaratorie del caso, ogni diversa domanda disattesa disporsi
l'affido condiviso tra i genitori del figlio minore con esercizio della responsabilità _1 genitoriale separata per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente del figlio secondo quanto ritenuto nel suo interesse così come le frequentazioni con i genitori.
Adottare ogni ulteriore provvedimento appropriato e necessario atto a garantire l'effettività dei provvedimenti che consentano la ripresa e il mantenimento della relazione tra padre e figlio.
Nell'ipotesi che venisse disposta la collocazione prevalente del minore presso la madre determinarsi in € 500,00 al mese il contributo del padre al mantenimento del figlio con rivalutazione istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste e disciplinate dal protocollo d'intesa di questo Tribunale sottoscritto il 14.7.2016.
Condannarsi a risarcire i danni patiti dal figlio minore e da Controparte_1 [...] secondo l'importo ritenuto di giustizia, per il comportamento della stessa tenuto in Parte_1 violazione dei provvedimenti giudiziari resi nel presente giudizio e nel sub procedimento introdotto dalla ex art. 709 ter c.p.c., impedendo l'esercizio della potestà genitoriale al padre, CP_1 sottraendo il minore all'obbligo scolastico e determinando la frattura nella relazione tra padre e figlio.
Rigettare ogni diversa e ulteriore domanda della convenuta e/o del curatore speciale del minore in quanto inammissibile e/o infondata.
Spese rifuse anche di CTU o quantomeno compensate.
In via istruttoria si ribadisce l'opposizione alle istanze istruttorie formulate dalla convenuta
[...] per i motivi espressi nelle memorie ex art. 183 VI co n. 2 e n. 3 c.p.c.”; CP_1
Per parte resistente: “- disporre l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio minore _1
, nato a [...] il [...], alla madre attribuendo alla stessa l'esercizio in via
[...] esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ai sensi dell'art. 337-quater, III comma c.c.;
- disporre che il sig. versi a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma Parte_1 mensile di €700,00 da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla madre, anche in ragione della rinuncia all'assegnazione della casa familiare (di proprietà del sig. da parte della madre. Somma da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat;
- disporre che il sig. contribuisca al pagamento delle spese straordinarie resesi Parte_1 necessarie nell'interesse del figlio nella misura del 70% in ragione della rilevante sperequazione reddituale sussistente tra i genitori;
- confermare la sospensione degli incontri padre – figlio in ragione del rifiuto espresso dal minore di incontrare il genitore;
- disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra la somma mensile di €300,00 a Parte_1 CP_1 titolo di assegno divorzile, con particolare riferimento alla funzione compensativa dello stesso, soprattutto in considerazione del lungo periodo in cui la signora non ha prestato attività lavorativa per prendersi cura del figlio;
- condannare il sig. a rifondere le spese di causa”; Parte_1
Per la parte intervenuta, curatrice speciale del minore: “voglia Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, spese ed onorari di causa interamente rifusi in principalità e nel merito:
1. disporre l'affido esclusivo del minore alla madre la quale, come indicato Persona_1 dal Servizio Sociale affidatario, ha dimostrato di essere in grado di svolgere con adeguatezza il ruolo genitoriale, autorizzandola ad esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva relativamente alle decisioni di maggior interesse per il figlio;
2. incaricare il Servizio Sociale di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare, già in atto, offrendo tutti i supporti che riterrà necessari nell'interesse del minore ivi compreso un supporto psicologico nonché l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare presso il domicilio materno;
3. nulla disporre circa le frequentazioni padre-figlio o, in subordine, stabilire che il padre possa vedere il figlio minore solo se si verificheranno tutti i presupposti per poter _1 avviare degli incontri protetti che tengano conto della situazione del minore e secondo le modalità indicate come maggiormente rispondenti alle esigenze dello stesso da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
4. disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con _1 una somma mensile non inferiore ad € 500,00 mensili, o quella che verrà ritenuta equa, (somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo vigente del 14.07.2016”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2020 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 16.9.2005 a Francavilla a Mare (CH), trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 49, parte II, serie A, anno 2005, unione dalla quale era nato, in data 13.5.2009, il figlio . _1
Il ricorrente aggiungeva che la separazione era stata pronunciata, dopo la comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente delegato in data 16.10.2013, con sentenza del Tribunale di Brescia
n. 2477/2017, pubblicata il 9.8.2017, non appellata e passata in giudicato, che disponeva l'affido condiviso del figlio , con collocamento prevalente presso la madre, che avrebbe dovuto _1 reperire una soluzione abitativa nella Provincia di Brescia diversa dalla casa familiare, e che poneva, a carico del un contributo al mantenimento del figlio minore di € 500,00 Parte_1 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, ma nessun contributo al mantenimento della moglie, dotata in concreto di capacità lavorativa che le avrebbe consentito di mantenere il pregresso tenore di vita e titolare di redditi da terreni e fabbricati.
Il riferiva che, dopo la separazione, contrariamente a quanto previsto, la resistente era Parte_1 rimasta ad abitare nella casa coniugale, mentre egli, dal mese di gennaio 2021, si era trovato disoccupato, e concludeva chiedendo la pronuncia del divorzio con affidamento condiviso del minore, collocamento prevalente presso la madre, frequentazioni libere del padre, e una riduzione del contributo al mantenimento del figlio a suo carico ad € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 28.5.2021, nel corso della quale il riferiva di aver iniziato Parte_1 una nuova attività lavorativa che gli consentiva di percepire un reddito netto mensile di €
2.300,00/2.600,00, compariva la resistente per precisare che il mancato Controparte_1 reperimento da parte sua di un'occupazione stabile dopo la separazione era dovuto all'accudimento assorbente del figlio, che soffriva di disturbo ADHD, variante inattentiva, e di discalculia, e che ella, in ogni caso, aveva iniziato un'attività lavorativa a chiamata per il weekend come commessa presso un negozio con retribuzione media di € 350,00 mensili (che, nei periodi più intensi, come le festività, poteva arrivare ad € 500,00 mensili).
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia del divorzio con affidamento condiviso del figlio e collocamento prevalente presso di lei a Francavilla a Mare o, in subordine, presso la casa coniugale di Ospitaletto della quale chiedeva l'assegnazione, e frequentazioni libere del padre, e, a carico di quest'ultimo, un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 700,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, e un contributo al mantenimento della moglie di € 500,00 mensili.
All'esito dell'udienza presidenziale, in via temporanea ed urgente, venivano sostanzialmente confermate le condizioni della separazione, ma con formale assegnazione della casa familiare alla resistente.
Nelle more del giudizio, in data 15.9.2021, a seguito di uno scontro fra padre e figlio generato dal rifiuto del secondo di svolgere i propri compiti, in cui il aveva colpito il minore con uno Parte_1 schiaffo causandogli un trauma facciale con prognosi di 10 giorni, la madre si trasferiva con in Abruzzo senza il consenso del padre e senza autorizzazione giudiziale, e il figlio _1 iniziava a rifiutare qualsiasi contatto con il Dopo l'ascolto del minore con l'assistenza Parte_1 della psicologa dott.ssa il Giudice non autorizzava il suo trasferimento in Abruzzo, Testimone_1 disponendo che continuasse a vivere con la madre nella casa coniugale, imponendo al _1 un divieto di avvicinamento alla moglie e al figlio, e dando incarico ai Servizi Sociali Parte_1 territorialmente competenti di organizzare incontri protetti padre- figlio per favorire un graduale riavvicinamento fra i due.
Con sentenza non definitiva n. 3050/2021, pubblicata il 13.12.2021, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
A seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio di tipo sistemico affidata alla professionista che aveva assistito all'ascolto del minore e della nomina di una curatrice speciale per il minore nella figura dell'Avv. a modifica dei provvedimenti _1 Controparte_2 provvisori ed urgenti in essere, con ordinanza del 6.7.2022, veniva affidato ai Servizi _1
Sociali per un anno (incarico successivamente prorogato, da ultimo sino al 14.6.2025 con ordinanza a verbale dell'udienza del 14.6.2024), con collocamento prevalente presso la madre, che avrebbe dovuto prendere un immobile in locazione diverso dalla casa familiare, veniva revocato il divieto di avvicinamento al figlio imposto al e veniva posto, a carico di quest'ultimo, oltre al Parte_1 contributo al mantenimento di di € 500,00 mensili, un ulteriore contributo di € 400,00 _1 mensili sino al mese di febbraio 2023 (poi prorogato sino al mese di giugno 2023) per agevolare la resistente nel reperimento dell'abitazione da condurre in locazione (contributo poi ridotto ad €
264,00 mensili per i mesi da aprile 2023 a giugno 2023, estremi compresi).
La causa veniva istruita con due consulenze tecniche d'ufficio di tipo sistemico, con le relazioni dei
Servizi Sociali affidatari del minore, e con le prove orali ammesse con ordinanza del 3.4.2023, e, all'udienza del 6.11.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 3050/2021, pubblicata il 13.12.2021: pertanto, sul punto, nulla è più da decidere.
2. Sui profili personali ed economici relativi al rapporto genitori- figlio
Attualmente è affidato ai Servizi Sociali. _1
Il ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, mentre la resistente ha chiesto l'affidamento super esclusivo dello stesso a sé, in linea con quanto suggerito dal secondo C.T.U. nominato nel corso del presente giudizio, dott. dai Servizi Persona_2
Sociali affidatari e dalla curatrice speciale del minore.
Ebbene, ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Nel caso di specie, non è stato dimostrato che il abbia tenuto un comportamento tale da Parte_1 rendere l'affidamento del figlio a sé pregiudizievole.
Da un lato, le accuse di violenza a lui mosse dalla resistente non hanno trovato conferma nelle prove acquisite al giudizio. La resistente, infatti, ha reso dichiarazioni in definitiva inattendibili sul punto, in quanto ha taciuto le asserite violenze agite dal marito su di lei sino all'episodio del
15.9.2021, per poi sporgere denuncia anche per fatti pregressi solo successivamente e a supporto di una narrazione che le consentisse di trasferirsi insieme al figlio in Abruzzo, presso la propria famiglia di origine e lontano dalla residenza del in provincia di Brescia, tanto che Parte_1 entrambi i procedimenti penali instaurati a carico del ricorrente per tali fatti, sia quello per maltrattamenti in famiglia che quello per lesioni commesse ai danni del figlio in data 15.9.2021, sono stati archiviati, il primo per la genericità delle accuse mosse dalla persona offesa al proprio presunto aggressore, e il secondo per remissione di querela (cfr. documenti numeri 36 e 37 del fascicolo del ricorrente, e memoria di replica della resistente, pag. 4).
L'episodio del 15.9.2021, in particolare, nel corso del quale il padre ha schiaffeggiato il figlio causandogli un trauma facciale guaribile in dieci giorni, appare, quindi, un evento isolato – esacerbato dalla protrazione della convivenza in un unico ambiente abitativo di due persone fra le quali era venuta meno da anni l'armonia coniugale e dalle caratteristiche di personalità del minore
, affetto da disturbo dell'attenzione, indisciplinato e a tratti violento con entrambi i _1 genitori – e rientrante, in definitiva, in una condotta di mezzo di correzione o disciplina piuttosto che in una lesione con intento aggressivo (cfr. relazione peritale a firma della dott.ssa Tes_1 pag. 29: “Probabilmente il sig.re ha veramente pensato di poter rendere felice la moglie Parte_1 introducendola nella sua realtà. Di contro vi era invece la delusione della sig.ra di non CP_1 essere riuscita a crearsi un distinto nucleo familiare a causa del legame che il marito aveva con il proprio nucleo di origine. Era anche prevedibile che le tensioni si acuissero dopo la nascita del figlio, il quale purtroppo fin dall'inizio non è stato un bambino “facile”, che ha richiesto degli interventi educativi che hanno messo in luce e fatto scontrare gli stili relazionali dei genitori, più brusco e direttivo quello del papà, più pacato ma privo di autorevolezza quello materno. Ognuno poi ha reagito alla crisi con le sue risorse e i suoi modelli, la sig.ra con gli agiti di CP_1
“fuga” concreti, il sig. continuando a mantenere un distacco che erroneamente credeva Parte_1 di colmare facendosi carico di tutti gli aspetti di natura economica. Il perpetuarsi della separazione
a stretto contatto è un epifenomeno della stasi in cui questa coppia ha vissuto per tanti anni senza affrontare i problemi e cecando di nasconderli. I periziandi, pertanto, hanno colluso nel mantenere una situazione che non ha fatto altro che arrecare danno al minore”).
La inoltre, ha sempre chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio con CP_1 frequentazioni libere del padre sia nel corso del giudizio di separazione che nelle fasi processuali iniziali di questo giudizio di divorzio, periodo in cui è rimasta ad abitare nella stessa casa familiare dell'ex marito asseritamente violento senza nemmeno chiudere la porta della porzione immobiliare nella quale viveva con il figlio con il rischio di continui accessi del (cfr. verbale Parte_1 dell'udienza del giorno 8.10.2021, pag. 2), senza mai accennare al tema della violenza agita da quest'ultimo, né in sede di separazione né in sede di mediazione familiare successiva alla separazione, per poi mutare le proprie domande sul presupposto di una condotta pericolosa e violenta del solo a seguito dell'episodio del settembre 2021 e in connessione con il suo Parte_1 progetto di vita abruzzese, così da far sorgere il legittimo sospetto di un'esasperazione strumentale di criticità pur esistenti nelle dinamiche familiari, ma in gran parte dettate dalla mancata attuazione ad opera dei coniugi del progetto di vita separata prescritto nella sentenza di separazione.
Per altro verso, la scarsa collaborazione del con i Servizi Sociali lamentata nelle ultime Parte_1 relazioni è comprensibile alla luce del sostanziale fallimento del progetto di riavvicinamento padre- figlio perseguito dal Tribunale sin dalla fine del 2021 (cfr. ordinanza emessa in data 11.11.2021), che era sembrato evolversi in modo positivo sino al cambio dell'equipe psico- sociale incaricata di supportare il nucleo familiare, per poi interrompersi bruscamente nel giugno-luglio 2023, quando sono stati definitivamente sospesi gli incontri protetti padre- figlio, senza che sia stato mai realmente compreso il motivo del cambio di atteggiamento di nei confronti del padre. _1 Dall'altro lato, la non è apparsa genitore pienamente in grado di garantire l'accesso di CP_1
al padre, in quanto ha contribuito alla frattura creatasi nel rapporto fra i due a decorrere _1 dal mese di settembre 2021, presentando quello che si è rivelato essere un episodio isolato come la manifestazione di un'indole violenta e pericolosa del dalla quale il figlio avrebbe dovuto Parte_1 essere protetto, e trasmettendo questa percezione al minore: ella, nell'immediatezza dell'episodio del 15.9.2021, è immediatamente fuggita dal contesto bresciano, senza chiedere alcuna autorizzazione al Tribunale nonostante il regime di affidamento condiviso vigente, per riparare a
Francavilla a Mare (CH), ove desiderava trasferirsi sin dall'epoca della separazione, possibilità sempre negatale dal Tribunale nell'interesse del figlio, non ha fatto presenziare alla _1 prima udienza fissata per il suo ascolto in data 8.10.2021, gli ha fatto perdere la continuità scolastica perché egli non poteva essere iscritto ad una scuola abruzzese senza il consenso del padre e senza autorizzazione del Tribunale (all'udienza del giorno 8.10.2021 la ha riferito di CP_1 essere in possesso di un certificato medico che giustificava l'assenza da scuola di per _1 motivi di salute, pur ammettendo, al contempo, di avergli fatto fare delle lezioni di basket di inserimento nell'ipotetica nuova scuola abruzzese), e, anche quando ha fatto rientro a Brescia, nel mese di ottobre 2021, non gli ha fatto frequentare la scuola in presenza sino al mese di febbraio
2022 per proteggere il figlio da possibili agiti violenti del padre, sorda alle esortazioni del coordinatore scolastico dell'Istituto Madonna della Neve affinché il minore riprendesse quanto prima le lezioni in presenza considerate le sue difficoltà nell'apprendimento, atteggiamento censurabile in quanto quel pericolo di aggressione si è rivelato insussistente alla luce della storia del nucleo familiare, ma è stato poi introiettato nel profondo dallo stesso e da lui esteso a _1 tutti i componenti del nucleo familiare paterno, in quanto il minore, dopo l'episodio del 15.9.2021, ha interrotto qualsiasi rapporto anche con la nonna e la zia paterne, estranee a quei fatti, alle quali era molto legato in passato (“fin dall'inizio delle operazioni peritali si è sostenuta l'importanza che
riprendesse in presenza le lezioni. Questo è rimandato ad , il quale anche _1 _1 rispetto questo pensiero elabora frasi di difficile interpretazione: “(non si comprende) devo dirle a scuola e dirmi perché tipo te ne sei, tipo se te ne sei andato oppure potrebbe farmi qualcosa tipo non lo so picchiarmi”. Si chiede ad se in altre occasioni il padre si sia recato a scuola _1 per picchiarlo: “No, no quello no, ma è quello che penso cioè se vado adesso”. Riferisce di avere questo timore nel recarsi a scuola da quando gli hanno proposto la DAD: “Da quando ho iniziato
a fare la DAD mi han detto se potevo se andare a scuola e allora ho pensato queste cose”.
afferma di avere iniziato ad avere questi pensieri da quando gli hanno prospettato di _1
Parte fare la . Riferisce che non poteva andare a scuola per “cose motivi di sicurezza”, ma riferisce di non ricordare con esattezza dove e da chi gli sia stato riferito che per motivi di sicurezza era preferibile non si recasse a scuola: “Non so chi lo ha detto”, cfr. relazione peritale a firma della dott.ssa pag. 38). Tes_1
La tendenza della a strumentalizzare le difficoltà del figlio per trascorrere più tempo in CP_1
Abruzzo dalla propria famiglia di origine è stata rilevata anche dalla dott.ssa sentita Persona_3 dalla C.T.U. nel corso del primo incarico peritale, professionista che aveva seguito Testimone_1 la coppia in un percorso di mediazione in seguito ai suggerimenti forniti dal C.T.U. nominato nel giudizio di separazione, dott. “la coppia è stata supportata nell'individuare accordi su Per_4 questioni pratiche, sulle frequentazioni e rispetto alla sfera scolastica. Un aspetto che portava la coppia a confliggere era la gestione delle vacanze estive, in quanto la sig.ra aveva la CP_1 tendenza a monopolizzare il periodo estivo recandosi per un lungo periodo a Francavilla, con la scusa che doveva seguire un corso di recupero intensivo. La mediatrice aveva tentato di _1 far comprendere alla madre che era necessario attivarsi anche a Brescia, in quanto le difficoltà di
non erano circoscritte al periodo estivo… La dottoressa sostiene che nei progetti della _1 sig.ra di ci fosse quello di tornare al suo paese di origine, nonostante la CTU avesse CP_1 sentenziato che per non sarebbe stato di beneficio” (cfr. relazione della dott.ssa _1 [...]
pag. 42); la C.T.U., inoltre, ricorda come, fin dal 2013, “La sig.ra aveva Tes_1 CP_1 espresso il desiderio di tornare al proprio paese, sostenendo che il padre avesse bisogno di assistenza in quanto malato di Parkinson. Il sig.re già al tempo, si opponeva al suo Parte_1 trasferimento, in quanto preoccupato di perdere i contatti con ” (cfr. relazione peritale a _1 firma della dott.ssa pag. 51); “Risposte alle note di parte paterne, Dott.re Tes_1 [...]
- Si concorda con il collega che il trasferimento a Francavilla sia sempre stato il progetto Per_5 che ha tentato di realizzare la sig.ra Si concorda sul fatto che la sig.ra Parte_3 CP_1 abbia disatteso alle disposizioni del Tribunale” (cfr. relazione peritale, pag. 58).
Vero che il secondo C.T.U. nominato nel presente giudizio, dott. ha suggerito Persona_2 un temporaneo affidamento esclusivo di alla madre, tuttavia, egli lo ha motivato _1 unicamente in ragione del fatto che il non abbia saputo accogliere i bisogni espressi dal Parte_1 figlio, di continuare il percorso psicoterapico con il dott. per affrontare le difficoltà nel CP_3 rapporto con il padre, né riconoscere che questa esigenza provenisse in modo autentico dal figlio e non fosse espressiva dell'ennesimo attacco alla figura paterna architettato dalla madre, primo passo che sarebbe stato importante compiere per riagganciare a sé il figlio: “È piuttosto il padre che, in questo frangente, non è stato in grado di riconoscere il positivo atteggiamento del figlio e che ha, di fatto, ostacolato ed impedito la possibilità di far percepire al figlio la sua disponibilità ad incontrarlo laddove egli è posizionato emotivamente… Appare … necessario verificare se emerga la disponibilità da parte del padre di modificare il suo atteggiamento nei confronti del figlio, a partire da una adeguata comprensione delle sue reali condizioni psichiche” (cfr. relazione, pag.
16).
Il C.T.U., inoltre, ha rilevato “che non sussiste – a livello profondo – una ostilità ed un rifiuto da parte di nei confronti del padre. Il figlio ha al contrario manifestato una disponibilità _1 ed una attiva ricerca della figura paterna” (cfr. relazione peritale, pag. 16), e, all'udienza del
14.6.2024, ha affermato che non ha timore del padre, ma non si sente riconosciuto da lui _1 nella sua individualità, perché il padre continua ad attribuire i suoi pensieri alla madre e a non riconoscerli come suoi propri, e a svalutarlo, dimostrando di non avere alcuna fiducia né nelle sue capacità sportive né in quelle cognitive, sottolineando, tuttavia, di non aver visto un'ostilità profonda di nei confronti del padre, ma un bisogno di riagganciarlo e una speranza, _1 seppure non esplicitata, che ciò avvenga, ed affermando che quello che, oggi, non è possibile, ossia la ripresa immediata dei rapporti padre- figlio, potrebbe essere possibile in futuro, perché questa, a suo avviso, non è una situazione di totale chiusura del figlio alla figura paterna.
Pertanto, se, come accertato dal C.T.U., non sussiste a livello profondo un rifiuto da parte di nei confronti del padre, anzi il figlio ha manifestato una positiva ricerca della figura _1 paterna, circostanza che porta ad escludere l'esistenza di fatti oggettivi idonei a compromettere il legame padre- figlio, eppure, al contempo, dichiara esplicitamente di rifiutare i contatti _1 con il papà, questo rifiuto non può che derivare da una complessa dinamica familiare disfunzionale che anche la madre, che ha avuto la tendenza a sovrapporre i propri bisogni a quelli del figlio e che ha instaurato con lui un rapporto invischiante, ha concorso a determinare.
Il C.T.U., infatti, ha sottolineato come la capacità genitoriale materna, anche sotto il profilo della garanzia dell'accesso di al padre, pur in astratto manifestata, sia ancora tutta da _1 verificare (“va anche verificata la capacità della madre di dare seguito alla rettifica enunciata esplicitamente di riconsiderare la sua posizione, sia nei confronti del padre, sia nei confronti del figlio. La madre va in particolare sostenuta nel promuovere e legittimare il processo di differenziazione del figlio e a questo scopo potrebbe essere utile prevedere un intervento educativo domiciliare continuativo, che possa offrire ad un supporto psicoeducativo ed un _1 interlocutore adulto competente e rassicurante nell'affrontare la fuoriuscita dalla relazione invischiante con la madre” (cfr. relazione, pag. 17).
Lo stesso esperto, all'udienza del 14.6.2024, ha sottolineato che “anche il rapporto fra e _1 la madre presenta delle criticità, perché egli si è identificato con lei in questi anni, ma ha bisogno di allontanarsene per crescere, e l'oppressione avvertita l'ha anche portato ad episodi di aggressività importante ai danni della madre” mentre “il rafforzamento del rapporto con il padre sarebbe funzionale nel percorso evolutivo di perché gli consentirebbe di allontanarsi _1 dalla madre e di crescere” (cfr. verbale di udienza, pag. 1).
Pertanto, al fine di verificare se il padre sia disponibile a modificare il proprio atteggiamento verso il figlio e la madre a dare concreto seguito all'intenzione manifestata di riconoscere la figura paterna del e di avviare il processo di differenziazione dal figlio, non appare opportuno Parte_1 disporre un affidamento super esclusivo del minore alla madre, la cui capacità genitoriale appare ancora da consolidare e da verificare, bensì un affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, ritenendo che essi siano in grado di gestire una genitorialità condivisa, essendosi dimostrati capaci in passato “di confrontarsi in merito alla situazione scolastica di , giungendo _1 perfino ad incontrarsi per recarsi insieme ai colloqui con i dirigenti delle scuole individuate” (cfr. relazione peritale a firma della dott.ssa pag. 53), in quanto i limiti ravvisati dalla dott.ssa Tes_1 all'esercizio della cogenitorialità apparivano in gran parte legati alla contemporanea Tes_1 pendenza di molteplici procedimenti penali a carico di entrambe le parti, procedimenti ora definiti con l'archiviazione, e alla concentrazione degli accertamenti compiuti nel presente giudizio sul tema della violenza domestica, la quale non è risultata provata all'esito dell'istruttoria.
Escludere il dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio, del resto, appare a Parte_1 questo Tribunale non confacente all'interesse del minore, in quanto non farebbe che consacrare il fallimento del percorso di riavvicinamento fra di loro, giustificando un progressivo disinteressamento paterno e rafforzando la percezione della distanza paterna da parte del minore, con esito pregiudizievole per il sano sviluppo psico- fisico del figlio.
Ove fosse disposto l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, seppure in forma temporanea, inoltre, vi è il serio rischio che ella porti a compimento il progetto di vita che aveva in animo sin dal 2013, di trasferirsi con il figlio a Francavilla a Mare, recidendo del tutto i legami del minore con il padre e la famiglia paterna e incrinando quell'equilibrio scolastico che _1 sembra finalmente aver trovato presso la scuola media superiore attualmente frequentata, nonché pregiudicando quella fragile possibilità di riavvicinamento manifestatasi fra il minore e la nonna paterna: “la scrivente è del parere che un trasferimento a Francavilla, in questo momento, comporterebbe senza dubbio il rischio di una rottura definitiva con il padre. Inoltre, allo stato delle cose non sono ancora stati stabiliti incontri con i familiari del ramo paterno, aspetto che dovrà quanto prima essere preso in esame. Ricordiamo che la nonna paterna ha sempre avuto un rapporto stretto con il suo unico nipote e non ha più potuto incontrarlo, né sentirlo telefonicamente dal mese di settembre. Tale aspetto dovrà essere quanto prima preso in esame, organizzando incontri familiari per evitare di compromettere irreparabilmente legami così importanti.
Ricordiamo che da oltre 8 mesi non ha alcuno scambio di messaggi con la nonna e la _1 zia . Per le succitate ragioni si crede sia indispensabile che gli incontri allo spazio neutro Per_6 continuino regolarmente, e che siano quanto prima reintrodotte figure familiari che non hanno avuto alcuna responsabilità nell'evento di settembre 2021” (cfr. relazione peritale a firma della dott.ssa pag. 53); “nel giugno scorso ha superato l'esame di terza media, Tes_1 _1 aspetto non indifferente tenuto conto delle difficoltà emerse nel secondo semestre negli ultimi mesi,
ha mostrato notevoli progressi nel suo comportamento e benessere emotivo. il ragazzo _1 ha scelto di proseguire gli studi presso l'Istituto Tartaglia di Brescia… al momento, sembra che
l'inizio del percorso superiore stia procedendo positivamente… Ha iniziato con successo il percorso nella scuola superiore, superando alcune sfide personali, come la paura di prendere
l'autobus, dimostrando una crescente autonomia... La scorsa estate il minore ha trascorso le vacanze estive dai parenti in Abruzzo, come da lui richiesto... Durante la permanenza, _1 ha autonomamente ripreso i contatti con la nonna paterna, senza però concretizzare un incontro di persona, mantenendo una comunicazione via messaggi, che sembra essere stata incoraggiata dalla madre. La nonna gli ha inviato un successivo sms per augurargli un buon inizio di scuola, gesto che il ragazzo sembra aver apprezzato” (cfr. relazione Servizi Sociali datata 16.10.2024).
Non appare, invece, opportuno, mantenere l'affidamento di ai Servizi Sociali, _1 considerati la sua età non più tenera e il carattere circoscritto delle decisioni che dovranno essere prese nel suo interesse dai soggetti affidatari.
Il collocamento prevalente di non può che essere disposto presso la madre, unico _1 genitore con il quale egli convive sin dall'epoca della separazione fra i genitori, nell'immobile in locazione reperito dalla a Brescia, diverso e distante dalla ex casa familiare. CP_1
Le frequentazioni con il padre avverranno liberamente, previo accordo con il figlio, data l'età non più tenera di , nato il [...]. _1
Appare opportuno, infine, come suggerito dal C.T.U., dott. prevedere un Persona_2 intervento educativo continuativo presso il domicilio materno al fine di sostenere la madre nel suo processo di differenziazione dal figlio e di offrire ad un supporto psicoeducativo ed un _1 interlocutore adulto competente e rassicurante nell'affrontare la fuoriuscita dalla relazione invischiante con la la prosecuzione dell'attività di monitoraggio ad opera dei Servizi CP_1
Sociali al fine di offrire un supporto psicologico al minore così da consentirgli di _1 affrontare il tema del difficile rapporto con il padre e, auspicabilmente, da prepararlo ad un eventuale riavvicinamento, e di offrire al un percorso di supporto alla genitorialità così Parte_1 da consentirgli di lavorare su di sé per trovare le strategie più adeguate per comprendere la distanza emotiva del figlio e trovare la via per un possibile riavvicinamento. Deve essere rigettata la richiesta di condanna della al risarcimento del danno subito dal CP_1 minore e dal padre per il comportamento inosservante dei provvedimenti giudiziari da lei tenuto, in quanto la complessa situazione familiare creatasi è stata il frutto delle scelte scorrette di entrambi i genitori, dall'epoca successiva alla separazione, nella quale essi avrebbero dovuto cessare la convivenza nel medesimo ambiente abitativo e non lo hanno fatto, all'attualità, in cui il padre ha perso la possibilità di recuperare il rapporto con il figlio, almeno allo stato, perché non ha saputo adeguatamente sintonizzarsi sui suoi bisogni emotivi.
Quanto agli aspetti economici, appare opportuno porre a carico del un contributo al Parte_1 mantenimento del figlio pari ad € 600,00 mensili, con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie, in linea con quanto richiesto nelle conclusioni dalla curatrice speciale del minore e in ossequio ai criteri dettati dall'art. 337-ter, comma 4, c.c., in considerazione delle condizioni reddituali delle parti (il percepiva un Parte_1 reddito netto mensile di € 1.500,00 all'epoca della separazione, quando è stato previsto un contributo a suo carico di € 500,00 mensili anche al fine di aiutare la moglie nel reperimento di un immobile diverso dalla casa familiare da condurre in locazione, ha percepito un reddito di €
1.810,00 mensili nel 2019, e attualmente ha una retribuzione media mensile di € 2.300,00/2.600,00,
è proprietario della villa di Ospitaletto, composta da tre distinte unità abitative e terreni, che costituiva casa familiare, di 3 locali commerciali e terreni a Brescia, di un bosco ceduo presso il comune di Castegnato, di 6 appartamenti in palazzina a Edolo, e non ha spese abitative, mentre la resistente, diplomata come geometra, è dotata di capacità lavorativa in quanto nel 2016 lavorava regolarmente con un reddito lordo annuale di € 13.826,00, ha percepito un reddito lordo annuale di
€ 5.000,00 nel 2019, dal mese di luglio 2022 ha un'attività lavorativa part time di 18 ore settimanali, che le ha consentito di percepire un reddito netto mensile di € 459,00 nel 2022, e di €
865,25 nel 2023, ha un patrimonio immobiliare del valore di € 309.600,00 complessivi in comproprietà con i due fratelli per la quota di 1/3 ciascuno, e deve sostenere un canone di locazione di € 264,00 mensili), la sostanziale assenza di frequentazioni paterne, l'età e le esigenze del minore, che appaiono adeguatamente e oggettivamente soddisfatte da un contributo mensile di € 600,00.
Appare corretto, infine, prevedere che sia a percepire in via integrale ed Controparte_1 esclusiva l'assegno unico per il figlio, in considerazione del collocamento di presso di _1 lei e dell'assenza di frequentazioni paterne, e tenuto conto della pronuncia della Corte di Cassazione
n. 4672/2025, secondo cui è ammissibile, anche in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore.
3. Sull'assegno divorzile in favore della resistente
Ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 898/1970 (così come modificata dal D. Lgs. 164/2024),
l'assegno divorzile è dovuto quando il coniuge economicamente più debole non abbia mezzi adeguati o, comunque, non possa procurarseli per ragioni oggettive.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 18287/2018, ha sottolineato la funzione sia assistenziale che perequativo/compensativa dell'assegno divorzile, affermando che esso sia dovuto ogniqualvolta il minor reddito del coniuge istante sia la conseguenza di scelte matrimoniali condivise che abbiano sacrificato la sua realizzazione economica e che, per il principio di autoresponsabilità e di parità fra coniugi, non è giusto siano sopportate da lui soltanto, anche in considerazione della durata del matrimonio e della possibilità, per il consorte meno abbiente - in ragione dell'età, dei titoli posseduti e delle esperienze pregresse - di trovare collocazione nel mondo del lavoro. Dopo la pronuncia suddetta, la funzione dell'assegno non è più, quindi, quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio, ma invece quella di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
In particolare, l'assegno divorzile o post-matrimoniale svolge una duplice funzione: perequativo- compensativa ed assistenziale.
La funzione perequativo-compensativa esclude che l'assegno sia dovuto in assenza di sperequazione, reddituale e/o patrimoniale, fra i coniugi.
Pertanto, il primo accertamento che il giudice deve compiere – mediante l'analisi dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi – ha per oggetto l'esistenza e l'entità dello squilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi.
Ove il predetto squilibrio manchi, o sia esiguo e, quindi, trascurabile, l'assegno non può essere riconosciuto. La “non esiguità” dello squilibrio deve essere rapportata alle condizioni economiche delle parti: quanto più alti sono i redditi, tanto più elevata deve essere la sperequazione.
Al contrario, nel caso in cui sussista uno squilibrio non esiguo, il giudice può formulare una prima valutazione – del tutto provvisoria – di spettanza dell'assegno.
Tale valutazione provvisoria deve essere successivamente vagliata (e potenzialmente rivista) alla luce del criterio della causa della sperequazione. Affinché l'assegno possa essere riconosciuto occorre che la sperequazione dipenda da un accordo fra i coniugi di indirizzo della vita familiare
(art. 144 comma 1 c.c.): si pensi, ad esempio, ai casi in cui un coniuge, in accordo con l'altro, durante il matrimonio, non abbia lavorato, o abbia lavorato part-time, o, ancora, abbia lavorato a tempo pieno, rinunciando, però, ad occasioni di avanzamento di carriera maggiormente remunerative, ma anche più impegnative, per accudire la prole.
La prova dell'accordo può essere fornita anche attraverso il meccanismo di non contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c. e per presunzioni.
Questo secondo accertamento consente di far emergere la funzione compensativa dell'assegno, in quanto esso “deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio” (cfr. Cass. civ. n. 23583/2022), non essendo sufficiente, per il riconoscimento dell'assegno, la prova dell'attività domestica svolta dalla ex moglie, ove manchino l'allegazione e la prova della perdita di
“precise e concrete prospettive di lavoro e di carriera” e di potenzialità reddituali conseguenti alla scelta di dedicarsi alle cure della famiglia (cfr. Cass. civ. n. 29920/2022).
Affinché sia riconoscibile l'assegno, non occorre poter inferire che, in assenza dell'accordo di indirizzo familiare, le situazioni economiche dei coniugi sarebbero state equivalenti, bensì che la sperequazione sarebbe stata inferiore, per minori redditi del coniuge forte e/o per redditi più elevati di quello debole.
Vi è un'ultima indagine che il Giudice deve compiere al fine di attribuire l'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa. Tale indagine si basa sul dettato dell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, secondo cui il coniuge ha diritto all'assegno se è privo di mezzi adeguati e
“comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”: ecco, quindi, che la sperequazione economica, oltre a dover trovare causa in un accordo di indirizzo della vita familiare, deve aver assunto dimensione e connotati tali da non poter essere colmata con un ordinario sforzo di diligenza da parte del coniuge richiedente. Così, ad esempio, con riferimento al caso di una moglie che, durante il matrimonio, aveva convertito il lavoro a tempo pieno in uno part-time, la Cassazione ha ritenuto necessario accertare se, anche in relazione all'età della richiedente, detta scelta dovesse considerarsi ormai irreversibile, oppure se quest'ultima potesse ancora incrementare il proprio reddito, optando per la prestazione di lavoro a tempo pieno (cfr. Cass. civ. n. 23318/2021).
Al termine dell'iter logico di giudizio appena descritto, il Giudice può giungere alla conclusione positiva di spettanza dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa.
In questo caso, rimane assorbito l'eventuale profilo assistenziale (cfr. Cass. civ. n. 38362/2021). Se, al contrario, la conclusione è negativa, si apre un capitolo ulteriore, perché l'assegno divorzile potrebbe comunque essere dovuto, ma limitatamente alla sua componente assistenziale.
L'assegno divorzile in funzione assistenziale implica una quantificazione essenzialmente alimentare ex art. 438 c.c. e presuppone che la difficoltà di sostentamento di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico (cfr. Cass. civ. n. 5055/2021).
La giurisprudenza, infine, ha sottolineato che, in ragione della diversa natura dell'assegno divorzile rispetto al contributo al mantenimento del coniuge separato, in assenza di un mutamento nelle condizioni economiche delle parti, la misura del primo non può essere superiore a quella del secondo: “la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo,
l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (cfr. Cass. civ. n. 5605/2020).
Ebbene, nel caso oggetto del presente giudizio, occorre osservare che, in sede di separazione, non è stato riconosciuto alcun assegno di mantenimento alla pur essendo la stessa disoccupata CP_1 alla data della decisione, in ragione della sua capacità lavorativa, essendo ella diplomata geometra e avendo la stessa svolto diverse attività lavorative con una retribuzione mensile media, nel periodo maggio-agosto 2016, di circa € 1.300,00, nonché della circostanza che ella fosse titolare di redditi da terreni e fabbricati e che avesse ereditato le quote immobiliare del padre a seguito della morte di lui.
Da allora, ella ha reperito nuova attività lavorativa part time che le ha consentito di percepire un reddito netto mensile di € 459,00 nel 2022, raddoppiato ad € 865,25 nel 2023, che ella ha manifestato l'intenzione di integrare con un'ulteriore occupazione (cfr. relazione Servizi Sociali datata 29.6.2023, pag. 5), mentre il reddito mensile del è aumentato da € 1.500,00 ad € Parte_1
2.300,00/2.600,00, modifiche reddituali che si compensano vicendevolmente, con la conseguenza che non vi sono mutamenti significativi nel rapporto fra le rispettive condizioni economiche delle parti tali da prevedere un assegno divorzile laddove non era stato concesso alcun assegno di mantenimento separativo.
Del resto, le allegazioni della resistente in punto di sacrifici delle proprie prospettive professionali compiuti in nome delle esigenze familiari sono molto generiche, essendo provato documentalmente che ella non abbia smesso di lavorare nel corso del matrimonio (cfr. sentenza di separazione allegata quale doc. n. 6 del fascicolo del ricorrente, nella quale viene fatta menzione delle diverse attività lavorative svolte dalla nel corso del matrimonio, fra le quali quella risalente al CP_1
2016, che le aveva consentito di percepire una retribuzione netta mensile di € 1.300,00 circa), e non avendo la stessa dimostrato che avrebbe avuto un'occupazione più stabile e più redditizia ove non si fosse unita in matrimonio al anche perché ella non ha articolato alcuna richiesta Parte_1 istruttoria in punto di presupposti fattuali per l'attribuzione di un assegno divorzile. Peraltro,
l'eventuale disparità reddituale fra le parti potrebbe essere colmata con un ordinario sforzo di diligenza da parte della resistente, attraverso la conversione del suo contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, date la sua età piuttosto giovane (essendo ella nata nel 1974, ma separata dal 2017), e la capacità lavorativa da lei posseduta (non avendo ella, in sostanza, mai smesso di lavorare), anche in considerazione del mancato riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore in sede di separazione, circostanza che avrebbe dovuto spingerla ad attivarsi sin dal 2017 per il reperimento di un'adeguata attività lavorativa.
La resistente, quindi, non ha dato prova dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa, né sussistono quelli per il riconoscimento di un assegno in funzione assistenziale, data la sua capacità lavorativa e la circostanza che ella, al momento, sia occupata.
La domanda di attribuzione di un assegno divorzile in favore della resistente deve, quindi, essere rigettata.
Non può essere accolta, infine, la domanda di indagini reddituali sul ricorrente avanzata dalla resistente in sede di scritti conclusivi, non solo perché tardiva, ma anche perché irrilevante ai fini del decidere, dal momento che non potrebbe essere previsto a carico del un contributo al Parte_1 mantenimento del figlio superiore rispetto a quello previsto in questa sede, in quanto sproporzionato per eccesso rispetto alle obiettive esigenze del minore, e non potrebbe essere riconosciuto un assegno divorzile in favore della in assenza dei relativi presupposti. CP_1
4. Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio debbono essere integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. in ragione della reciprocità della soccombenza e del concorso di entrambi i genitori nella compromissione del rapporto padre- figlio, e, per lo stesso motivo, le spese delle due C.T.U. debbono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del
50% ciascuno, con la precisazione che la quota a carico di ammessa al Controparte_1
Patrocinio a Spese dello Stato, rimarrà a carico dell'erario.
Il compenso per la curatrice speciale del minore, Avv. ammessa al Patrocinio a Controparte_2
Spese dello Stato con delibera del giorno 11.7.2022, a seguito di domanda presentata in data
6.7.2022, e costituitasi in giudizio in data 1.7.2022, dovrà essere posto a carico di entrambe le parti in solido, le quali, a causa della conflittualità fra loro esistente, hanno dato causa alla sua nomina, con la precisazione che solo le fasi istruttoria/di trattazione dovranno essere rimborsate alla curatrice, e, per essa, all'erario, mentre le fasi di studio e introduttiva (non coperte dall'ammissione al beneficio processuale) dovranno essere rimborsate direttamente alla curatrice. Le spese per il compenso debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la sostanziale semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, oltre esborsi nella misura di € 3.001,34 per le spese di C.T.P.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) DÀ ATTO dell'avvenuta pronuncia, con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n.
3050/2021, pubblicata il 13.12.2021, della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra;
Parte_1 Controparte_1
2) DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con _1 esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre e frequentazioni del padre rimesse alla libera volontà del minore;
3) INVITA i Servizi Sociali incaricati ad attivare un servizio continuativo di educativa domiciliare presso l'abitazione di al fine di sostenere la Controparte_1 madre nel suo processo di differenziazione dal figlio e di offrire ad un supporto _1 psicoeducativo ed un interlocutore adulto competente e rassicurante nell'affrontare la fuoriuscita dalla relazione invischiante con la a proseguire l'attività di CP_1 monitoraggio del nucleo familiare al fine di offrire un supporto psicologico al minore così da consentirgli di affrontare il tema del difficile rapporto con il padre e, _1 auspicabilmente, da prepararlo ad un eventuale riavvicinamento, e di offrire al un Parte_1 percorso di supporto alla genitorialità così da consentirgli di lavorare su di sé per trovare le strategie più adeguate per comprendere la distanza emotiva del figlio e trovare la via per un possibile riavvicinamento;
4) PONE a carico di un contributo al mantenimento del figlio Parte_1 pari ad € 600,00 mensili, a decorrere dalla data di Persona_1 comunicazione della presente sentenza, da corrispondere ogni mese entro il giorno 10 nelle mani di importo soggetto a rivalutazione monetaria Controparte_1 annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo
Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) ATTRIBUISCE l'assegno unico per il figlio in via integrale ed esclusiva alla _1 madre, ; Controparte_1
6) RIGETTA la domanda di attribuzione di un assegno divorzile in suo favore formulata dalla resistente;
7) RIGETTA la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente;
8) PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti, ricorrente e resistente, nella misura del 50% ciascuna, con la precisazione che la quota di pertinenza della resistente, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, dovrà essere corrisposta dall'erario;
9) COMPENSA integralmente le spese di lite del presente giudizio fra le parti ricorrente e resistente;
10) CONDANNA il ricorrente, e la resistente, Parte_1 CP_1
in solido fra loro, a rimborsare alla curatrice speciale del minore ,
[...] _1
Avv. e, per essa, all'erario (limitatamente alle fase istruttoria/di Controparte_2 trattazione e decisionale), le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.809,00 per compensi (dei quali € 1.453,00 da rimborsare direttamente all'Avv. ed € Controparte_2
2.356,00 da rimborsare all'erario), oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 3.001,34 per esborsi (da rimborsare all'erario).
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 24.7.2025. La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Andrea Tinelli