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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12194 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 28743/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
AR GA FR
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 28743/2021
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sepe, Parte_1 CodiceFiscale_1
C.F.: e Antonio Dentice, C.F in virtù di mandato alle liti CodiceFiscale_2 C.F._3
in atti
OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
, (già ) in persona del legale rappresentante pro tempore e per Controparte_1 CP_1
essa, quale mandataria, giusta procura per notaio di Venezia-Mestre, (Rep. 42.351; Persona_1
Racc. 15.678 – doc. 3), (già ), in persona del legale Controparte_2 CP_3
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 7539/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 5-
6.10.2021.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza del 23 settembre
2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 7539/2021 emesso in data 5-6.10.2021, questo Tribunale ingiungeva a il pagamento in favore di , in nome e per conto di Parte_1 Controparte_2 [...]
, dichiaratasi cessionaria dei relativi crediti, della somma complessiva di € Controparte_1
47.113,32 così suddivisa: 1) € 2.518,99 quale saldo debitore del contratto di apertura di una linea di credito cd. revolving n. 10071331923326, originariamente stipulato con Findomestic Banca
s.p.a.; 2) € 942,56 a titolo di saldo debitore del contratto di di apertura di una linea di credito cd. revolving n. 20033240259704, originariamente stipulato con Findomestic Banca s.p.a.; 3) €
43.651,77 a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento n. 20033240259714, originariamente stipulato con Findomestic Banca s.p.a.
Avverso detto decreto proponeva opposizione il per i seguenti motivi: 1) carenza di Pt_1
titolarità attiva in capo all'opposta; 2) omessa prova dell'effettiva erogazione delle somme di cui ai contratti di finanziamento in atti;
3) omessa prova del quantum del credito;
4) illegittima applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi;
5) addebito di interessi non convenuti e, comunque, in misura superiore al tasso soglia.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione perchè infondata.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta.
All'udienza del 23 settembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, il giudice ha riservato la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal successivo
29 settembre.
Si osserva in diritto.
1. L'opposizione merita accoglimento, risultando fondata l'eccezione di carenza di titolarità attiva in capo all'opposta così come sollevata dal . Pt_1
Deve osservarsi che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfezioni col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa: ed infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito;
ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
D'altro canto, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarne e provarne l'esistenza mentre il convenuto ha l'onere di dedurne il difetto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte. In particolare, è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza anche di legittimità, secondo cui la parte che, come nella specie, agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n.
385 del 1998 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (ex multis, Cass. 5617/2020).
Trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso se risultante dagli atti di causa.
Tutto ciò precisato, va rilevato che nel caso di specie l'odierna opposta non ha adeguatamente dato prova di essere l'effettiva titolare del credito per cui è causa.
In particolare, la creditrice ha affermato di essere divenuta titolare dei crediti in contestazione per effetto di un atto di cessione in blocco intervenuto con Findomestic Banca s.p.a. in data
17.12.2020.
A dimostrazione del perfezionamento della suddetta cessione, poi, ha depositato copia del contratto, regolarmente sottoscritto dalle contraenti.
E tuttavia, anche dopo un attento esame della documentazione prodotta dalla parte a sostegno della pretesa non è possibile evincere quali siano i crediti oggetto dell'operazione di cessione.
Occorre premettere, al riguardo, che nel contratto di cessione l'esatta identificazione dei crediti ceduti è stata rimessa dai contraenti ad un allegato contrattuale.
Ora l'opposta assume che detto allegato sia costituito dal documento depositato in sede di costituzione, denominato annex (vedi doc. 7 della produzione di parte opposta), a suo dire opportunamente oscurato per motivi di privacy.
Ebbene, a parere di chi scrive il documento in parola non costituisce prova idonea dell'inclusione dei crediti per cui è causa nella cessione intercorsa tra l'odierna opposta e l'istituto di credito che originariamente ha stipulato i contratti di finanziamento col . Pt_1
Essi, infatti, all'apparenza mero atto interno emesso dalla società creditrice a scopo meramente ricognitivo, non appare univocamente riferibile al contratto di cessione di cui dovrebbe costituire un allegato.
Intanto, non reca la sottoscrizione né della cedente né della cessionaria.
A ciò si aggiunga – e la circostanza è, invero, dirimente – che i crediti ivi indicati quali oggetto dell'intervenuta cessione differiscono per importo da quelli pretesi in via monitoria.
Orbene, il difetto di identità tra importi ceduti - così come risultanti dal presunto contratto di cessione - e importi azionati dalla odierna opposta – la quale assume di esserne divenuta titolare proprio in virtù del suddetto documento contrattuale - impedisce evidentemente di ritenere raggiunta la prova richiesta.
Né, si badi, è stato depositato l'avviso ex art. 58 t.u.b. pubblicato nella G.U. col quale, di norma, unitamente alla notizia dell'avvenuta cessione, vengono forniti i criteri per l'individuazione dei crediti ceduti.
1.1. Per tutti i motivi che precedono, dunque, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto opposto.
2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 28743/2021, così provvede:
A. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 7539/2021 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 5-6.10.2021;
B. condanna l'opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso del contributo unificato versato e rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA con attribuzione all'avv. Antonio Dentice dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 23 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
AR GA FR
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 28743/2021
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sepe, Parte_1 CodiceFiscale_1
C.F.: e Antonio Dentice, C.F in virtù di mandato alle liti CodiceFiscale_2 C.F._3
in atti
OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
, (già ) in persona del legale rappresentante pro tempore e per Controparte_1 CP_1
essa, quale mandataria, giusta procura per notaio di Venezia-Mestre, (Rep. 42.351; Persona_1
Racc. 15.678 – doc. 3), (già ), in persona del legale Controparte_2 CP_3
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 7539/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 5-
6.10.2021.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza del 23 settembre
2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 7539/2021 emesso in data 5-6.10.2021, questo Tribunale ingiungeva a il pagamento in favore di , in nome e per conto di Parte_1 Controparte_2 [...]
, dichiaratasi cessionaria dei relativi crediti, della somma complessiva di € Controparte_1
47.113,32 così suddivisa: 1) € 2.518,99 quale saldo debitore del contratto di apertura di una linea di credito cd. revolving n. 10071331923326, originariamente stipulato con Findomestic Banca
s.p.a.; 2) € 942,56 a titolo di saldo debitore del contratto di di apertura di una linea di credito cd. revolving n. 20033240259704, originariamente stipulato con Findomestic Banca s.p.a.; 3) €
43.651,77 a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento n. 20033240259714, originariamente stipulato con Findomestic Banca s.p.a.
Avverso detto decreto proponeva opposizione il per i seguenti motivi: 1) carenza di Pt_1
titolarità attiva in capo all'opposta; 2) omessa prova dell'effettiva erogazione delle somme di cui ai contratti di finanziamento in atti;
3) omessa prova del quantum del credito;
4) illegittima applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi;
5) addebito di interessi non convenuti e, comunque, in misura superiore al tasso soglia.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione perchè infondata.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta.
All'udienza del 23 settembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, il giudice ha riservato la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal successivo
29 settembre.
Si osserva in diritto.
1. L'opposizione merita accoglimento, risultando fondata l'eccezione di carenza di titolarità attiva in capo all'opposta così come sollevata dal . Pt_1
Deve osservarsi che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfezioni col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa: ed infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito;
ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
D'altro canto, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarne e provarne l'esistenza mentre il convenuto ha l'onere di dedurne il difetto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte. In particolare, è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza anche di legittimità, secondo cui la parte che, come nella specie, agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n.
385 del 1998 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (ex multis, Cass. 5617/2020).
Trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso se risultante dagli atti di causa.
Tutto ciò precisato, va rilevato che nel caso di specie l'odierna opposta non ha adeguatamente dato prova di essere l'effettiva titolare del credito per cui è causa.
In particolare, la creditrice ha affermato di essere divenuta titolare dei crediti in contestazione per effetto di un atto di cessione in blocco intervenuto con Findomestic Banca s.p.a. in data
17.12.2020.
A dimostrazione del perfezionamento della suddetta cessione, poi, ha depositato copia del contratto, regolarmente sottoscritto dalle contraenti.
E tuttavia, anche dopo un attento esame della documentazione prodotta dalla parte a sostegno della pretesa non è possibile evincere quali siano i crediti oggetto dell'operazione di cessione.
Occorre premettere, al riguardo, che nel contratto di cessione l'esatta identificazione dei crediti ceduti è stata rimessa dai contraenti ad un allegato contrattuale.
Ora l'opposta assume che detto allegato sia costituito dal documento depositato in sede di costituzione, denominato annex (vedi doc. 7 della produzione di parte opposta), a suo dire opportunamente oscurato per motivi di privacy.
Ebbene, a parere di chi scrive il documento in parola non costituisce prova idonea dell'inclusione dei crediti per cui è causa nella cessione intercorsa tra l'odierna opposta e l'istituto di credito che originariamente ha stipulato i contratti di finanziamento col . Pt_1
Essi, infatti, all'apparenza mero atto interno emesso dalla società creditrice a scopo meramente ricognitivo, non appare univocamente riferibile al contratto di cessione di cui dovrebbe costituire un allegato.
Intanto, non reca la sottoscrizione né della cedente né della cessionaria.
A ciò si aggiunga – e la circostanza è, invero, dirimente – che i crediti ivi indicati quali oggetto dell'intervenuta cessione differiscono per importo da quelli pretesi in via monitoria.
Orbene, il difetto di identità tra importi ceduti - così come risultanti dal presunto contratto di cessione - e importi azionati dalla odierna opposta – la quale assume di esserne divenuta titolare proprio in virtù del suddetto documento contrattuale - impedisce evidentemente di ritenere raggiunta la prova richiesta.
Né, si badi, è stato depositato l'avviso ex art. 58 t.u.b. pubblicato nella G.U. col quale, di norma, unitamente alla notizia dell'avvenuta cessione, vengono forniti i criteri per l'individuazione dei crediti ceduti.
1.1. Per tutti i motivi che precedono, dunque, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto opposto.
2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 28743/2021, così provvede:
A. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 7539/2021 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 5-6.10.2021;
B. condanna l'opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso del contributo unificato versato e rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA con attribuzione all'avv. Antonio Dentice dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 23 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi