Articolo 2 della Legge 27 novembre 1973, n. 811
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 gennaio 1974
Art. 2.
Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo precedente sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per l'importo' complessivo di L. 30.000.000.000 per le esigenze connesse all'attivita' d'istituto dell'esercizio 1973, ad integrazione dei fondi stanziati, per lo stesso esercizio, ai sensi dell' articolo 2, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e dell' articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291 .
Entrata in vigore il 11 gennaio 1974