Art. 2.
Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo precedente sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per l'importo' complessivo di L. 30.000.000.000 per le esigenze connesse all'attivita' d'istituto dell'esercizio 1973, ad integrazione dei fondi stanziati, per lo stesso esercizio, ai sensi dell' articolo 2, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e dell' articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291 .
Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo precedente sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per l'importo' complessivo di L. 30.000.000.000 per le esigenze connesse all'attivita' d'istituto dell'esercizio 1973, ad integrazione dei fondi stanziati, per lo stesso esercizio, ai sensi dell' articolo 2, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e dell' articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291 .