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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 2636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2636 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia nelle persone dei magistrati:
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Gianluca Bordon Consigliere est.
Dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. 979/2025 r.g. tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e difesi e C.F._1 Parte_3 rappresentati dall'Avvocato domiciliatario UMBERTO SARACCO, con studio in Viale Vittorio Veneto n. 10, Treviso
Attori in riassunzione contro
(c.f. ), difesa e Controparte_1 P.IVA_2 rappresenta dagli Avvocati domiciliatari PAOLO PETTINELLI e
VENTINA MANONI, domiciliata presso il primo difensore in Piazzata
XXVII Ottobre n. 54, Venezia
Convenuta in riassunzione
MOTIVAZIONE
• premesso che è stato riassunto un procedimento a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 5035 del 26.2.2025, che ha parzialmente annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di
Venezia n. 1324 del 4.5.2021;
• rilevato che il difensore delle parti che hanno riassunto il processo, munito di procura speciale, ha depositato in data 19.6.2025 dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, chiedendo che il procedimento sia dichiarato estinto a spese compensate;
• rilevato che il difensore della società convenuta ha dichiarato in data 25.6.2025 di accettare la rinuncia a spese compensate, essendo intervenuto un accordo transattivo;
• osservato che l'art. 13 comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, n. 115 non è applicabile in caso di rinuncia agli atti perché il procedimento viene definito con un provvedimento di estinzione e non d'inammissibilità o improcedibilità;
• osservato che l'estinzione del procedimento comporta ex art. 393
c.p.c. sul giudizio di rinvio l'estinzione dell'intero processo;
• che, atteso l'intervenuto accordo tra le parti, non occorre provvedere sulle spese processuali;
P.Q.M.
Visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo.
Nulla sulle spese di lite.
Venezia, 23 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Gianluca Bordon dott. Guido Marzella
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia nelle persone dei magistrati:
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Gianluca Bordon Consigliere est.
Dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. 979/2025 r.g. tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e difesi e C.F._1 Parte_3 rappresentati dall'Avvocato domiciliatario UMBERTO SARACCO, con studio in Viale Vittorio Veneto n. 10, Treviso
Attori in riassunzione contro
(c.f. ), difesa e Controparte_1 P.IVA_2 rappresenta dagli Avvocati domiciliatari PAOLO PETTINELLI e
VENTINA MANONI, domiciliata presso il primo difensore in Piazzata
XXVII Ottobre n. 54, Venezia
Convenuta in riassunzione
MOTIVAZIONE
• premesso che è stato riassunto un procedimento a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 5035 del 26.2.2025, che ha parzialmente annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di
Venezia n. 1324 del 4.5.2021;
• rilevato che il difensore delle parti che hanno riassunto il processo, munito di procura speciale, ha depositato in data 19.6.2025 dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, chiedendo che il procedimento sia dichiarato estinto a spese compensate;
• rilevato che il difensore della società convenuta ha dichiarato in data 25.6.2025 di accettare la rinuncia a spese compensate, essendo intervenuto un accordo transattivo;
• osservato che l'art. 13 comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, n. 115 non è applicabile in caso di rinuncia agli atti perché il procedimento viene definito con un provvedimento di estinzione e non d'inammissibilità o improcedibilità;
• osservato che l'estinzione del procedimento comporta ex art. 393
c.p.c. sul giudizio di rinvio l'estinzione dell'intero processo;
• che, atteso l'intervenuto accordo tra le parti, non occorre provvedere sulle spese processuali;
P.Q.M.
Visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo.
Nulla sulle spese di lite.
Venezia, 23 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Gianluca Bordon dott. Guido Marzella
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