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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/04/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 4849/2022 di R.G. avente ad oggetto:
opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Miranda, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, domiciliata come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA Controparte_1
), in persona nella persona del suo rappresentante legale p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli,
ai sensi del Protocollo d'intesa stipulato il 24.09.2020 tra Avvocatura dello Stato e , domiciliata come in Controparte_1
atti;
OPPOSTA
NONCHE'
Controparte_2
(C.F.: , oggi P.IVA_3 [...]
, in Controparte_3
persona del Ministro p.t.
ALTRO OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.01.2025, in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., avverso la cartella di pagamento n. 07120200090292950001, la
[...]
conveniva in giudizio Parte_1
l' e il Controparte_4 Controparte_2
chiedendo l'annullamento della menzionata cartella previo
[...] accoglimento della richiesta di sospensione della stessa.
La società opponente deduceva che la menzionata cartella sarebbe fondata su un credito vantato dal Controparte_2
in virtù dell'ordinanza-ingiunzione n.469/19 dell'importo di
[...]
euro 4.000,00, emessa in data 17.05.2019 nei confronti di Parte_1
nella qualità di coobbligato e notificata in data 12.06.2019.
Avverso tale ordinanza il sig. aveva proposto opposizione Parte_1
dinanzi al Tribunale delle imprese di Napoli, che aveva declinato la propria competenza in favore del Giudice di pace di Nola, il quale aveva infine accolto il ricorso e annullato l'ordinanza menzionata.
In via preliminare, l'opponente eccepiva l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma oggetto dell'atto impugnato, in quanto l'ordinanza, che rappresenta il presupposto dell'impugnata cartella, non sarebbe mai stata notificata alla società.
L'opponente sosteneva, inoltre, che a seguito della sentenza emessa dal
Giudice di pace di Nola, il quale ha annullato l'ordinanza-ingiunzione n.
469/19, sarebbe venuto meno il presupposto della cartella per cui è
causa.
L'opponente chiedeva, dunque, la condanna dell' Controparte_1
al risarcimento dei danni causati dallo “stress” conseguente
[...] all'accanimento ingiustificato della amministrazione nei confronti della società.
La società opponente eccepiva, infine, la nullità della cartella, in quanto priva dei requisiti essenziali.
L' , costituitasi in giudizio, contestava Controparte_5
l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei limiti che verranno chiariti di seguito.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del
[...]
oggi Controparte_2 [...]
, che risulta regolarmente citato e mai Controparte_3
costituito, in quanto in atti è presente una copia della raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita in data 21.07.2022 e ricevuta in data
25.07.2022 (cfr. prod. opponente).
Ancora in via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dall'
[...]
. Controparte_4
Secondo quanto statuito dalla Cassazione, invero, “la legittimazione passiva del concessionario sussiste nei casi in cui oggetto della controversia sia la impugnazione
di atti allo stesso direttamente riferibili” (Cass., ord. 02.07.2020, n. 13633).
Nel caso in questione, si contesta la legittimità della cartella di pagamento, atto direttamente riferibile all' Controparte_4
, che risulta, di conseguenza, legittimato passivo.
[...]
Ancora in via preliminare, devono considerarsi prive di pregio le censure sollevate dall' in ordine alla scelta da Controparte_4
parte della società opponente del rito ex art. 615 c.p.c.
Secondo quanto dedotto dall'opposta, invero, la parte avrebbe dovuto azionare il rito ex art. 6, legge 689 del 1981 e non avrebbe invece potuto proporre l'azione ex art. 615 c.p.c.
In senso contrario, la Cassazione ha specificato, in particolare che:
“Orbene, i rimedi oppositivi proponibili avverso la cartella esattoriale emessa per la
riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie (salva la possibilità, nel merito, dell'opposizione ai sensi della Legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la
notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo
agli atti sanzionatori), sono l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità della pretesa per la mancanza di un titolo legittimante
l'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, e l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., qualora si deducano vizi
formali della cartella esattoriale o della sua notificazione ovvero degli atti successivi del procedimento di riscossione coattiva” (Cass. civ., sez. III, 13.05.2014, n. 10326).
Secondo la Cassazione, dunque, allorché si contesti un titolo legittimante la pretesa, come nel caso di specie, risulta ben possibile proporre l'azione
ex art. 615 c.p.c.
Nel merito, va accolta, in quanto fondata, l'opposizione proposta dalla società con conseguente assorbimento degli Parte_1
ulteriori motivi eccepiti dall'opponente in ordine ai presunti profili di illegittimità della cartella impugnata.
La cartella di pagamento depositata in atti (cfr. prod. opponente) è
conseguente all'ordinanza-ingiunzione n. 469/2019 emessa dall'amministrazione, che risulta annullata con sentenza del Giudice di pace di Nola, depositata in atti (sentenza n. 4296/2021 depositata in data
23.04.2021 – prod. opponente) e per questo è stata emessa in difetto di un presupposto legittimante la stessa richiesta di pagamento da parte del
. CP_2
Conseguentemente, l'opposizione va accolta e la cartella di pagamento va annullata.
Va invece rigettata, in quanto infondata, la domanda formulata dall'opponente in merito al risarcimento dei danni per il presunto “stress”
causato dalle richieste infondate dell' . Controparte_5
Sul punto, va evidenziato che il danno non patrimoniale non può essere liquidato sulla base di meri automatismi ma va provato adeguatamente in giudizio.
La Cassazione è granitica nell'affermare che: “anche in caso di lesione di valori della persona il danno non può considerarsi in re ipsa, risultando altrimenti snaturata
la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento
lesivo (v. Corte di Cassazione, Sez. Un., 11/11/2008, nn. 26972, 26973,
26974, 26975), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art.
2697 c.c” (Cass. civ., sez. III, ordinanza 29.01.2018, n. 2056).
Sulla base di tali principi, anche “il danno non patrimoniale deve essere allora
sempre allegato e provato, in quanto l'onere della prova non dipende dalla relativa qualificazione in termini di “danno-conseguenza”, ma tutti i danni extracontrattuali
sono da provarsi da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale, nei suoi vari aspetti, la prova potendo essere d'altro canto data con ogni
mezzo, anche per presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza 29.01.2018, n.
2056; cfr. Cass. civ., 03.10.2013, n. 22585; Cass. civ., 20.11.2012, n.
20292). Nel caso di specie, l'opponente non ha dato prova adeguata del danno da
“stress” che avrebbe subito, ma si è limitato a richiedere il risarcimento, utilizzando una mera formula di stile, per questo la domanda in questione non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate sulla base del
D.M. n. 37/2018 vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 4849/2022, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_2
oggi , Controparte_3
nella persona del Ministro p.t.;
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n.
07120200090292950001;
- condanna gli opposti in solido, l' , Controparte_4
nella persona del legale rappresentante p.t. e il Controparte_2
oggi
[...] Controparte_3
, nella persona del p.t., al pagamento
[...] CP_6 delle spese di lite, che vengono liquidate in euro complessivi 1.955,00
oltre IVA e C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%, con attribuzione all'avv. Luciano Miranda, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, lì 28.04.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 4849/2022 di R.G. avente ad oggetto:
opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Miranda, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, domiciliata come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA Controparte_1
), in persona nella persona del suo rappresentante legale p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli,
ai sensi del Protocollo d'intesa stipulato il 24.09.2020 tra Avvocatura dello Stato e , domiciliata come in Controparte_1
atti;
OPPOSTA
NONCHE'
Controparte_2
(C.F.: , oggi P.IVA_3 [...]
, in Controparte_3
persona del Ministro p.t.
ALTRO OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.01.2025, in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., avverso la cartella di pagamento n. 07120200090292950001, la
[...]
conveniva in giudizio Parte_1
l' e il Controparte_4 Controparte_2
chiedendo l'annullamento della menzionata cartella previo
[...] accoglimento della richiesta di sospensione della stessa.
La società opponente deduceva che la menzionata cartella sarebbe fondata su un credito vantato dal Controparte_2
in virtù dell'ordinanza-ingiunzione n.469/19 dell'importo di
[...]
euro 4.000,00, emessa in data 17.05.2019 nei confronti di Parte_1
nella qualità di coobbligato e notificata in data 12.06.2019.
Avverso tale ordinanza il sig. aveva proposto opposizione Parte_1
dinanzi al Tribunale delle imprese di Napoli, che aveva declinato la propria competenza in favore del Giudice di pace di Nola, il quale aveva infine accolto il ricorso e annullato l'ordinanza menzionata.
In via preliminare, l'opponente eccepiva l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma oggetto dell'atto impugnato, in quanto l'ordinanza, che rappresenta il presupposto dell'impugnata cartella, non sarebbe mai stata notificata alla società.
L'opponente sosteneva, inoltre, che a seguito della sentenza emessa dal
Giudice di pace di Nola, il quale ha annullato l'ordinanza-ingiunzione n.
469/19, sarebbe venuto meno il presupposto della cartella per cui è
causa.
L'opponente chiedeva, dunque, la condanna dell' Controparte_1
al risarcimento dei danni causati dallo “stress” conseguente
[...] all'accanimento ingiustificato della amministrazione nei confronti della società.
La società opponente eccepiva, infine, la nullità della cartella, in quanto priva dei requisiti essenziali.
L' , costituitasi in giudizio, contestava Controparte_5
l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei limiti che verranno chiariti di seguito.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del
[...]
oggi Controparte_2 [...]
, che risulta regolarmente citato e mai Controparte_3
costituito, in quanto in atti è presente una copia della raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita in data 21.07.2022 e ricevuta in data
25.07.2022 (cfr. prod. opponente).
Ancora in via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dall'
[...]
. Controparte_4
Secondo quanto statuito dalla Cassazione, invero, “la legittimazione passiva del concessionario sussiste nei casi in cui oggetto della controversia sia la impugnazione
di atti allo stesso direttamente riferibili” (Cass., ord. 02.07.2020, n. 13633).
Nel caso in questione, si contesta la legittimità della cartella di pagamento, atto direttamente riferibile all' Controparte_4
, che risulta, di conseguenza, legittimato passivo.
[...]
Ancora in via preliminare, devono considerarsi prive di pregio le censure sollevate dall' in ordine alla scelta da Controparte_4
parte della società opponente del rito ex art. 615 c.p.c.
Secondo quanto dedotto dall'opposta, invero, la parte avrebbe dovuto azionare il rito ex art. 6, legge 689 del 1981 e non avrebbe invece potuto proporre l'azione ex art. 615 c.p.c.
In senso contrario, la Cassazione ha specificato, in particolare che:
“Orbene, i rimedi oppositivi proponibili avverso la cartella esattoriale emessa per la
riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie (salva la possibilità, nel merito, dell'opposizione ai sensi della Legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la
notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo
agli atti sanzionatori), sono l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità della pretesa per la mancanza di un titolo legittimante
l'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, e l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., qualora si deducano vizi
formali della cartella esattoriale o della sua notificazione ovvero degli atti successivi del procedimento di riscossione coattiva” (Cass. civ., sez. III, 13.05.2014, n. 10326).
Secondo la Cassazione, dunque, allorché si contesti un titolo legittimante la pretesa, come nel caso di specie, risulta ben possibile proporre l'azione
ex art. 615 c.p.c.
Nel merito, va accolta, in quanto fondata, l'opposizione proposta dalla società con conseguente assorbimento degli Parte_1
ulteriori motivi eccepiti dall'opponente in ordine ai presunti profili di illegittimità della cartella impugnata.
La cartella di pagamento depositata in atti (cfr. prod. opponente) è
conseguente all'ordinanza-ingiunzione n. 469/2019 emessa dall'amministrazione, che risulta annullata con sentenza del Giudice di pace di Nola, depositata in atti (sentenza n. 4296/2021 depositata in data
23.04.2021 – prod. opponente) e per questo è stata emessa in difetto di un presupposto legittimante la stessa richiesta di pagamento da parte del
. CP_2
Conseguentemente, l'opposizione va accolta e la cartella di pagamento va annullata.
Va invece rigettata, in quanto infondata, la domanda formulata dall'opponente in merito al risarcimento dei danni per il presunto “stress”
causato dalle richieste infondate dell' . Controparte_5
Sul punto, va evidenziato che il danno non patrimoniale non può essere liquidato sulla base di meri automatismi ma va provato adeguatamente in giudizio.
La Cassazione è granitica nell'affermare che: “anche in caso di lesione di valori della persona il danno non può considerarsi in re ipsa, risultando altrimenti snaturata
la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento
lesivo (v. Corte di Cassazione, Sez. Un., 11/11/2008, nn. 26972, 26973,
26974, 26975), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art.
2697 c.c” (Cass. civ., sez. III, ordinanza 29.01.2018, n. 2056).
Sulla base di tali principi, anche “il danno non patrimoniale deve essere allora
sempre allegato e provato, in quanto l'onere della prova non dipende dalla relativa qualificazione in termini di “danno-conseguenza”, ma tutti i danni extracontrattuali
sono da provarsi da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale, nei suoi vari aspetti, la prova potendo essere d'altro canto data con ogni
mezzo, anche per presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza 29.01.2018, n.
2056; cfr. Cass. civ., 03.10.2013, n. 22585; Cass. civ., 20.11.2012, n.
20292). Nel caso di specie, l'opponente non ha dato prova adeguata del danno da
“stress” che avrebbe subito, ma si è limitato a richiedere il risarcimento, utilizzando una mera formula di stile, per questo la domanda in questione non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate sulla base del
D.M. n. 37/2018 vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 4849/2022, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_2
oggi , Controparte_3
nella persona del Ministro p.t.;
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n.
07120200090292950001;
- condanna gli opposti in solido, l' , Controparte_4
nella persona del legale rappresentante p.t. e il Controparte_2
oggi
[...] Controparte_3
, nella persona del p.t., al pagamento
[...] CP_6 delle spese di lite, che vengono liquidate in euro complessivi 1.955,00
oltre IVA e C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%, con attribuzione all'avv. Luciano Miranda, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, lì 28.04.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura