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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 756/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAMPAGNA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
FINOCCHIARO SEBASTIANO, Giudice
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4948/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Piazzale De Maria Snc 89015 Palmi RC
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD704PF00061-2025 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD704PF00061-2025 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD704PF00061-2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 361/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 24.07.2025, Rappresentante_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TD704PF00061/2025 per l'anno di imposta 2019 notificato il 02.05.2025, con il quale venivano richieste maggiori imposte ai fini Ires, Irap e Iva, per non avere presentato alcuna dichiarazione dei redditi e dell'Iva, pur avendo emesso fatture per complessivi € 102.826,46 oltre Iva per € 22.681,21.
Dopo aver premesso di essere stato rappresentante legale della U.S. Palmese 1912 ASD dal 28.05.2019 al 25.11.20198, eccepiva la nullità dell'atto perché notificatogli, sebbene non fosse più in carica dal
29.11.2019; deduceva l'erroneità dell'avviso contestato poiché le associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva, fruivano di un regime fiscale agevolato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria la quale deduceva l'assoluta infondatezza dell'impugnazione per tutte le ragioni analiticamente esposte con le controdeduzioni che richiamavano tutte disposizioni normative applicabili al caso in questione.
All'udienza di trattazione del 23.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui appresso specificate.
Va subito rilevato, per come condivisibilmente dedotto e documentato dall'Ufficio, che Rappresentante_1 è stato correttamente identificato quale autore delle violazioni contestate, poiché avendo ricoperto la carica di legale rappresentante dell'Associazione_2 dilettantistica nell'anno di interesse, era inevitabilmente il responsabile di tutti gli adempimenti fiscali da espletare per l'anno 2019.
Ne discende che nessuna rilevanza in questa sede possono assumere le ragioni personali per le quali l'odierno ricorrente è stato costretto a lasciare la carica di legale rappresentante della associazione sportiva, laddove dalla certificazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, opponibile a terzi, emerge che il Nominativo_1 è rimasto in carica sino al 14.08.2021, allorquando è subentrato Nominativo_2.
Con riferimento alle censure di merito svolte dal ricorrente, va detto che l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, non avendo la Ricorrente_1 proposto impugnazione, e che in ogni caso il Nominativo_1 non ha titolo alcuno per contestare (per l'appunto, nel merito) la pretesa dell'Ufficio, poiché tale facoltà poteva essere esercitata nei termini di legge soltanto al legale rappresentante dell'associazione.
Per completezza, in ogni caso appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali affermati negli anni dalla Suprema Corte in questa materia: “Ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui alla L. n.398 del 1991, art.1, rileva la qualificazione dell'Associazione_2 dilettantistica quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione Eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nel D.P.R. n.633 del 1972, art. 4, comma 7 e, per le imposte dirette, nel (oggi art.148, comma 8) del
D.P.R. n.917 del 1986, art.111, comma 4-quinquies. Alla formale conformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l'esigenza di una verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f) del vigente D.P.R. n.917 del 1986, art.148, comma 8 e il D.P.R. n.633 del 1972, art.4, comma 7) sia di fatto impiegato quale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associata" (cfr. Cass. 26 ottobre
2021, n. 30008).
Nella sentenza appena richiamata, è stato precisato che se è vero che l'applicabilità della disposizione è subordinata, innanzitutto, ad un requisito formale e, cioè, all'affiliazione dell'associazione alle federazioni sportive nazionali o a enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali (con riguardo alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi), tuttavia il possesso del requisito formale non è sufficiente, essendo necessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
La Corte ha evidenziato, in particolare, che le esenzioni d'imposta a favore delle associazioni non lucrative
-e, specificamente, delle associazioni sportive dilettantistiche- dipendono non dalla veste giuridica assunta dall'associazione (o, quantomeno, non soltanto da quella), bensì dall'effettivo esercizio di un'attività senza fine di lucro, sicché l'agevolazione fiscale (ma anche quella contributiva) non spetta in base al solo dato formale (estrinseco e neutrale) dell'affiliazione al Associazione_4 , bensì per l'effettivo svolgimento dell'attività considerata, il cui onere probatorio incombe sul contribuente (così anche Cass., 30 aprile 2018, n. 10393;
Cass., 30 aprile 2019, n. 11492; Cass., 11 novembre 2020, n. 25353; Cass., 24 dicembre 2020, n. 29500).
Con specifico riferimento, poi, al dato formale, i giudici di legittimità hanno affermato che gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111, in materia di IRPEG, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, in materia di IVA -come modificati, con evidente finalità antielusiva, dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art.5.- a condizione non solo dell'inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nel D.Lgs. n.460, art.5 citato (art.111, comma 4 quinquies), ma anche dell'accertamento, che va effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione, che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse
(Cass. 30 maggio 2012, n. 8623; Cass., 12 maggio 2020, n. 11456).
Sotto lo specifico profilo dell'onere probatorio, la Corte ha chiarito che gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale (come si evince dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111, comma 2), potendo anche le associazioni senza fini di lucro svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale.
Il citato art.111, comma 1, in forza del quale le attività a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo, costituisce deroga alla disciplina generale, fissata dagli artt.86 e 87 del medesimo D.P.R., secondo cui l'Irpeg si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche.
Ne discende, pertanto, che l'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, ossia l'associazione, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c. (Cass.,
12 febbraio 2013, n. 3360; Cass., 25 marzo 2015, n. 5931; Cass., 4 ottobre 2017, n. 23167).
Dunque, l'accertamento sulla spettanza di tali agevolazioni deve essere compiuto, oltre che sul piano formale, anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni dell'ente sono erogate e l'effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell'associazione sportiva.
D'altra parte, l'applicazione della disciplina di favore sarebbe impedita dal fatto che l'associazione sportiva oggetto di accertamento non ha esercitato alcuna opzione agevolativa in quanto l'A.S.D. non ha esercitato l'opzione e non ha assolto ad alcun adempimento contabile, dichiarativo e fiscale, laddove l'accesso al regime agevolato risulta precluso per le associazioni sportive dilettantistiche che non presentano il modello dichiarativo, poiché la presentazione della dichiarazione dei redditi rappresenta un obbligo cui il contribuente
è tenuto in ogni caso ad adempiere, anche ove non abbia conseguito alcun debito d'imposta (Cass.
n.9973/2023).
Ritiene, dunque, la Corte, in assenza di qualsiasi elemento probatorio fornito dal ricorrente che possa contrastare le risultanze degli accertamenti svolti e alla luce dei dati posti a base dell'imposizione, che anche sotto il profilo di merito l'atto impugnato si rivela esente da vizi. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di parte resistente in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti Reggio Calabria,
23.01.2026 Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAMPAGNA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
FINOCCHIARO SEBASTIANO, Giudice
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4948/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Piazzale De Maria Snc 89015 Palmi RC
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD704PF00061-2025 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD704PF00061-2025 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD704PF00061-2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 361/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 24.07.2025, Rappresentante_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TD704PF00061/2025 per l'anno di imposta 2019 notificato il 02.05.2025, con il quale venivano richieste maggiori imposte ai fini Ires, Irap e Iva, per non avere presentato alcuna dichiarazione dei redditi e dell'Iva, pur avendo emesso fatture per complessivi € 102.826,46 oltre Iva per € 22.681,21.
Dopo aver premesso di essere stato rappresentante legale della U.S. Palmese 1912 ASD dal 28.05.2019 al 25.11.20198, eccepiva la nullità dell'atto perché notificatogli, sebbene non fosse più in carica dal
29.11.2019; deduceva l'erroneità dell'avviso contestato poiché le associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva, fruivano di un regime fiscale agevolato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria la quale deduceva l'assoluta infondatezza dell'impugnazione per tutte le ragioni analiticamente esposte con le controdeduzioni che richiamavano tutte disposizioni normative applicabili al caso in questione.
All'udienza di trattazione del 23.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui appresso specificate.
Va subito rilevato, per come condivisibilmente dedotto e documentato dall'Ufficio, che Rappresentante_1 è stato correttamente identificato quale autore delle violazioni contestate, poiché avendo ricoperto la carica di legale rappresentante dell'Associazione_2 dilettantistica nell'anno di interesse, era inevitabilmente il responsabile di tutti gli adempimenti fiscali da espletare per l'anno 2019.
Ne discende che nessuna rilevanza in questa sede possono assumere le ragioni personali per le quali l'odierno ricorrente è stato costretto a lasciare la carica di legale rappresentante della associazione sportiva, laddove dalla certificazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, opponibile a terzi, emerge che il Nominativo_1 è rimasto in carica sino al 14.08.2021, allorquando è subentrato Nominativo_2.
Con riferimento alle censure di merito svolte dal ricorrente, va detto che l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, non avendo la Ricorrente_1 proposto impugnazione, e che in ogni caso il Nominativo_1 non ha titolo alcuno per contestare (per l'appunto, nel merito) la pretesa dell'Ufficio, poiché tale facoltà poteva essere esercitata nei termini di legge soltanto al legale rappresentante dell'associazione.
Per completezza, in ogni caso appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali affermati negli anni dalla Suprema Corte in questa materia: “Ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui alla L. n.398 del 1991, art.1, rileva la qualificazione dell'Associazione_2 dilettantistica quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione Eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nel D.P.R. n.633 del 1972, art. 4, comma 7 e, per le imposte dirette, nel (oggi art.148, comma 8) del
D.P.R. n.917 del 1986, art.111, comma 4-quinquies. Alla formale conformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l'esigenza di una verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f) del vigente D.P.R. n.917 del 1986, art.148, comma 8 e il D.P.R. n.633 del 1972, art.4, comma 7) sia di fatto impiegato quale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associata" (cfr. Cass. 26 ottobre
2021, n. 30008).
Nella sentenza appena richiamata, è stato precisato che se è vero che l'applicabilità della disposizione è subordinata, innanzitutto, ad un requisito formale e, cioè, all'affiliazione dell'associazione alle federazioni sportive nazionali o a enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali (con riguardo alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi), tuttavia il possesso del requisito formale non è sufficiente, essendo necessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
La Corte ha evidenziato, in particolare, che le esenzioni d'imposta a favore delle associazioni non lucrative
-e, specificamente, delle associazioni sportive dilettantistiche- dipendono non dalla veste giuridica assunta dall'associazione (o, quantomeno, non soltanto da quella), bensì dall'effettivo esercizio di un'attività senza fine di lucro, sicché l'agevolazione fiscale (ma anche quella contributiva) non spetta in base al solo dato formale (estrinseco e neutrale) dell'affiliazione al Associazione_4 , bensì per l'effettivo svolgimento dell'attività considerata, il cui onere probatorio incombe sul contribuente (così anche Cass., 30 aprile 2018, n. 10393;
Cass., 30 aprile 2019, n. 11492; Cass., 11 novembre 2020, n. 25353; Cass., 24 dicembre 2020, n. 29500).
Con specifico riferimento, poi, al dato formale, i giudici di legittimità hanno affermato che gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111, in materia di IRPEG, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, in materia di IVA -come modificati, con evidente finalità antielusiva, dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art.5.- a condizione non solo dell'inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nel D.Lgs. n.460, art.5 citato (art.111, comma 4 quinquies), ma anche dell'accertamento, che va effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione, che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse
(Cass. 30 maggio 2012, n. 8623; Cass., 12 maggio 2020, n. 11456).
Sotto lo specifico profilo dell'onere probatorio, la Corte ha chiarito che gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale (come si evince dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111, comma 2), potendo anche le associazioni senza fini di lucro svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale.
Il citato art.111, comma 1, in forza del quale le attività a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo, costituisce deroga alla disciplina generale, fissata dagli artt.86 e 87 del medesimo D.P.R., secondo cui l'Irpeg si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche.
Ne discende, pertanto, che l'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, ossia l'associazione, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c. (Cass.,
12 febbraio 2013, n. 3360; Cass., 25 marzo 2015, n. 5931; Cass., 4 ottobre 2017, n. 23167).
Dunque, l'accertamento sulla spettanza di tali agevolazioni deve essere compiuto, oltre che sul piano formale, anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni dell'ente sono erogate e l'effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell'associazione sportiva.
D'altra parte, l'applicazione della disciplina di favore sarebbe impedita dal fatto che l'associazione sportiva oggetto di accertamento non ha esercitato alcuna opzione agevolativa in quanto l'A.S.D. non ha esercitato l'opzione e non ha assolto ad alcun adempimento contabile, dichiarativo e fiscale, laddove l'accesso al regime agevolato risulta precluso per le associazioni sportive dilettantistiche che non presentano il modello dichiarativo, poiché la presentazione della dichiarazione dei redditi rappresenta un obbligo cui il contribuente
è tenuto in ogni caso ad adempiere, anche ove non abbia conseguito alcun debito d'imposta (Cass.
n.9973/2023).
Ritiene, dunque, la Corte, in assenza di qualsiasi elemento probatorio fornito dal ricorrente che possa contrastare le risultanze degli accertamenti svolti e alla luce dei dati posti a base dell'imposizione, che anche sotto il profilo di merito l'atto impugnato si rivela esente da vizi. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di parte resistente in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti Reggio Calabria,
23.01.2026 Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna