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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1248/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2065/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004978000 BOLLO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004978000 BOLLO 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004978000 TARSU/TIA 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004978000 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004978000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/3/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento del preavviso di fermo n. 29580202500004978000 notificato in data non indicata dal ricorrente, emesso dall'agente della riscossione sul presupposto di 4 cartelle di pagamento. Eccepiva: avvenuto annullamento giurisdizionale della pretesa derivante dalla cartella n. 295 2024 00378703 73 000.
Si costituiva l'agente della riscossione eccependo tardività del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato.
Invero, la mancata indicazione da parte del ricorrente della data di notifica dell'atto impugnato determina inammissibilità del ricorso, non essendo consentito al giudicante di verificare la tempestività dell'impugnazione, elemento che deve essere valutato d'ufficio e gravando, ovviamente, sul ricorrente l'onere di fornire la prova della ritualità e tempestività del ricorso (cfr. Cass. tr. 27/10/2023, 29957; Cass. n. 27837 del 2013).
Nella specie, comunque, la resistente ha documentato l'avvenuta notifica del preavviso di fermo in data
27/12/2024. Deriva l'inammissibilità D.L. ricorso, per tardività, essendo stato questo notificato a controparte solo in data 12/3/2025, oltre il termine decadenziale di 60 giorni.
Peraltro, il ricorso sarebbe comunque inammissibile, per omessa citazione dell'ente impositore.
Infine, comunque, il ricorso sarebbe infondato: infatti, posto che del preavviso di fermo è contestata solo la pretesa derivante dalla cartella n. 295 2024 00378703 73 000, il ricorrente assume che detta pretesa sarebbe stata annullata con sentenza 1207/2021. Deposita unicamente detta sentenza. Tale atto, però, si riferisce ad un avviso di intimazione indicato con il numero 295817 notificato in data 7/10/2019. Non viene fornito dal ricorrente, né emerge altrimenti, alcun elemento dal quale potere inferire che detta intimazione sia in qualche modo correlata alla cartella n. 295 2024 00378703 73 000 ed alla relativa pretesa.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 950,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 950,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2065/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004978000 BOLLO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004978000 BOLLO 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004978000 TARSU/TIA 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004978000 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004978000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/3/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento del preavviso di fermo n. 29580202500004978000 notificato in data non indicata dal ricorrente, emesso dall'agente della riscossione sul presupposto di 4 cartelle di pagamento. Eccepiva: avvenuto annullamento giurisdizionale della pretesa derivante dalla cartella n. 295 2024 00378703 73 000.
Si costituiva l'agente della riscossione eccependo tardività del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato.
Invero, la mancata indicazione da parte del ricorrente della data di notifica dell'atto impugnato determina inammissibilità del ricorso, non essendo consentito al giudicante di verificare la tempestività dell'impugnazione, elemento che deve essere valutato d'ufficio e gravando, ovviamente, sul ricorrente l'onere di fornire la prova della ritualità e tempestività del ricorso (cfr. Cass. tr. 27/10/2023, 29957; Cass. n. 27837 del 2013).
Nella specie, comunque, la resistente ha documentato l'avvenuta notifica del preavviso di fermo in data
27/12/2024. Deriva l'inammissibilità D.L. ricorso, per tardività, essendo stato questo notificato a controparte solo in data 12/3/2025, oltre il termine decadenziale di 60 giorni.
Peraltro, il ricorso sarebbe comunque inammissibile, per omessa citazione dell'ente impositore.
Infine, comunque, il ricorso sarebbe infondato: infatti, posto che del preavviso di fermo è contestata solo la pretesa derivante dalla cartella n. 295 2024 00378703 73 000, il ricorrente assume che detta pretesa sarebbe stata annullata con sentenza 1207/2021. Deposita unicamente detta sentenza. Tale atto, però, si riferisce ad un avviso di intimazione indicato con il numero 295817 notificato in data 7/10/2019. Non viene fornito dal ricorrente, né emerge altrimenti, alcun elemento dal quale potere inferire che detta intimazione sia in qualche modo correlata alla cartella n. 295 2024 00378703 73 000 ed alla relativa pretesa.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 950,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 950,00 oltre accessori di legge.