Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/02/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n° 10584/2022 R.G.L., promossa
Per ___________________ D A
rappresentato e difeso dall'avv.to
Parte_1
PALUMBO FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Via Enrico La Loggia n. 18 Favara (AG).
- ricorrente -
C O N T R O Il Cancelliere
[...]
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante protempore,
[...]
rappresentato e difeso dalla dott.ssa BRUNO DANIELA ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2
Via S. Lorenzo 312/G
[...] CP_2
- resistente -
All'esito dell'udienza del 24/02/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter cpc ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 25.10.2022, il sig. Parte_1
avendo premesso di essere inserito nelle graduatorie di circolo e di Istituto della
Provincia di quale personale Ata e di aver richiesto la valutazione del CP_2
Tribunale di Palermo Sezione Lavoro punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto successivamente alla data di conseguimento del diploma che consente l'accesso alle predette graduatorie ma non in costanza di nomina, convenne in
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l'erronea valutazione, da parte dell'amministrazione, del detto servizio militare, per il quale gli era stato assegnato il punteggio complessivo di 0,60, anziché il punteggio pieno di punti 6,00 per ogni anno di servizio.
Dedusse in particolare la contrarietà delle determinazioni ministeriali alle disposizioni normative di rango primario disciplinanti la materia – tra cui il D. Lgs.
297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, e l'art. 52
Cost.- e la conseguente illegittimità dell'azione amministrativa.
Chiese pertanto di “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con conseguente valutazione come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti
0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni); - accertare e dichiarare il correlato diritto all'attribuzione del punteggio come sopra rideterminato per tutti i profili per i quali ha presentato domanda, valutando per intero il servizio militare svolto non in costanza di nomina, con obbligo a carico dell'amministrazione resistente di riconoscere ed attribuire al ricorrente il punteggio così rideterminato nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia di interesse;
- ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di tutti gli atti consequenziali;
- condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite e compensi di difesa, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
Si costituì in giudizio il convenuto, eccependo il difetto di giurisdizione CP_1
e contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito dell'udienza trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127 ter c.p.c.
Il ricorso va respinto.
Va in primo luogo respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in memoria.
La recente giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, ha infatti affermato che
“In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si
2 pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria;
sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice
è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere. (Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzate dalle scuole statali per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale ATA assente) (Cassazione civile sez. un., 04/04/2023, n.9330).
In applicazione dei principi giurisprudenziali succitati, tenuto conto che nella fattispecie in esame non è domandato l'annullamento di un atto amministrativo, bensì la corretta valutazione, in forza della normativa primaria, del servizio militare (e civile) prestato e il conseguente accertamento del diritto a un determinato punteggio, ai fini del posizionamento in graduatoria, deve ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice ordinario.
Va, invece, accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in memoria, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, relativo alla legittimazione degli istituti scolastici, secondo cui “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del CP_1
singolo istituto(Cassazione civile sez. lav., 21/03/2011, n.6372) e di quello, relativo alla legittimazione passiva degli uffici scolastici, della locale Corte di appello (Corte appello Palermo sez. lav., 25/01/2023, n.17), secondo cui “In materia di contenzioso
3 del personale scolastico, l' o il dirigente generale preposto Controparte_2
- organo senza soggettività, che appartiene al non può essere Controparte_3
citato in giudizio né promuovere azioni giudiziarie in proprio, ma soltanto in rappresentanza processuale del succitato , e questo finanche in virtù dei CP_1
regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno indicato munito di legittimazione passiva” e della giurisprudenza di legittimità, che sul punto ha affermato quanto segue: “la disamina del motivo deve muovere dalla considerazione che il rapporto di lavoro, instaurato mediante contratto, fa capo al MIUR, cui risalgono quindi i corrispondenti diritti ed obblighi sostanziali. Titolarità del rapporto e dei conseguenti diritti che non viene meno per il particolare regime scolastico della
Regione Sicilia, tenuto conto del disposto del D.P.R. n. 246 del 1985, art. 4, lett. f) e art.
6. La proiezione processuale di tale assetto sostanziale trova disciplina nel convergere di due ordini di norme.
3.1 Da un lato vi è la legislazione generale, la quale prevede che le cause contro le Amministrazioni dello Stato siano da instaurare "nella persona del Ministro competente" (R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1). In tale prospettiva va altresì collocato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 16, lett. f). Tale norma prevede che "i dirigenti di Parte uffici dirigenziali generali", quale è il dirigente preposto all' "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1".
Questa S.C. (Cass. 26 marzo 2008. n. 7862) ha letto le due norme in coordinamento ed ha affermato che gli USR, in quanto "strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni" ed ha sottolineato (Cass.,
S.U., 6 luglio 2006, n. 15342) "l'espressa salvezza della L. n. 103 del 1979, art. 12, comma 1, (attribuzione al Ministro del potere di comporre le divergenze tra Avvocatura dello Stato e amministrazioni circa la instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo)" per desumerne in sostanza che i dirigenti generali periferici (e, se si vuole,
Parte l' per il quale essi organicamente operano) hanno il potere di decidere sulle liti, ma subordinatamente al potere superiore del di avocare ogni scelta e CP_1
dirimere divergenze interne alla difesa dello Stato.
2.2 Tale assetto va misurato, da altro verso, con la disciplina speciale scolastica.
In proposito il combinato disposto della L. n. 59 del 1997, art. 13 e art. 21, comma 18,
4 ha rimesso ad appositi regolamenti la definizione dell'organizzazione e della disciplina anche degli uffici periferici del MIUR, poi attuata mediante i D.P.R. citati nel motivo di ricorso, come anche mediante altri successivi (D.P.R. n. 260 del 2007; D.P.R. n. 17 del
2009; D.P.R. n. 132 del 2011; D.P.R. n. 98 del 2014; D.P.R. n. 47 del 2019; D.P.R. n.
140 del 2019) fino all'attualmente vigente D.P.C.M. n. 166 del 2000. Tali D.P.R. (e poi Parte d.p.c.m.) hanno tutti affermato la "legittimazione passiva" dell' rispetto al contenzioso del personale scolastico.
Il D.P.R. n. 319 del 2003 vigente ratione temporis al momento di introduzione del giudizio in primo grado contiene il riconoscimento generico di tale "legittimazione passiva in materia di contenzioso del personale della scuola"; a partire dal D.P.R. n.
Parte 260 del 2007 si è affermato che I' "esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici", con formula poi ripresa, a partire dal D.P.R. n. 98 del 2014 e fino all'attualmente vigente D.P.C.M. n. 166 del 2020, fatta eccezione per la dizione "presso gli uffici scolastici periferici".
Le sfumature di formulazione delle diverse disposizioni succedutesi nel tempo non si può peraltro ritenere siano tali da mutare il significato, che resta quello originario di cui al D.P.R. n. 319 sopra richiamato e qui in rilievo. D.P.R. n. 319 del 2003, art. 8, comma 1, subentrando ed integrando D.P.R. n. 347 del 2000, art. 6, comma 1, ha poi previsto, nell'attribuire agli USR "tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione fatte salve le competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome a norma delle disposizioni vigenti", che esso sia ufficio di "livello dirigenziale generale", con disposizione poi confermata nei successivi regolamenti, anche se il vigente D.P.C.M. n. 166 del 2020 derubrica a livello dirigenziale non generale gli uffici di minori dimensioni. Le norme non delineano in Parte ogni caso una soggettività "esterna" dell' , ma solo il potere del medesimo di agire, in un articolato ambito di attività da esse definito, con effetti destinati a ricadere sul Parte
di cui lo stesso è articolazione organizzativa. CP_1
2.3 La combinazione di tale composito quadro normativo va colta assicurando Parte continuità ai citati precedenti di questa S.C. e dunque con il riconoscimento all ed al suo dirigente della veste di organi del , muniti di poteri di rappresentanza CP_1
5 di esso verso l'esterno, ma non di un'autonoma soggettività. Non vi è in effetti ragione di ritenere che il regime della dirigenza generale degli uffici periferici del MIUR possa ricevere una disciplina differenziata rispetto ai principi generali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 16 e in particolare della lett. f) dello stesso come inteso nella giurisprudenza di questa S.C. sopra riepilogata. Ne' il richiamo del D.P.R. Parte all'assunzione di "legittimazione passiva" è sufficiente a far ipotizzare che l' esprima una soggettività propria nei rapporti processuali e tale da renderlo titolare di un potere di resistere, autonomamente, rispetto alle questioni che riguardano diritti facenti capo al MIUR, in una sorta di legittimazione straordinaria (art. 81 c.p.c.) al cui riconoscimento osta quanto meno l'assenza di soggettività autonoma. Tale dizione va
Parte invece letta nella prospettiva del rapporto organico tra e MIUR e considerando le caratteristiche proprie della dirigenza generale, quali delineate dalla disciplina Parte comune del pubblico impiego e pertanto nel senso che all' , attraverso il suo preposto, è data facoltà di gestire le situazioni contenziose ("esercita le attribuzioni... in materia di contenzioso"), salvo l'intervento sostitutivo diretto del . In CP_1
Parte ragione di ciò l' può dunque comparire quale organo rappresentante legittimato
(ad processum) nelle liti passive, ex art. 75 c.p.c.. Sicché parte in causa, ove si tratti di contenzioso riconnesso ai contratti di lavoro di docenti ed amministrativi, dovrà essere
Parte Parte comunque il MIUR, per quanto rappresentato dall e non l' in quanto tale.
Nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai c.d. Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti (ora D.P.C.M. n. 166 del 2020, art. 7, comma 3) e a partire dal
D.P.R. n. 260 del 2007 coperte mediante dirigenti non generali (mentre il D.P.R. n. 319 del 2003 prevedeva che "di regola" non si trattasse di dirigenti generali) ( Cassazione civile sez. lav., 09/11/2021, n.32938.
Va dunque dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli uffici ed istituti scolastici citati.
Nel merito il ricorso va respinto per le motivazioni di seguito riportate.
Parte ricorrente lamenta il contrasto delle disposizioni di cui al D.M. n.50 del 2021
e suoi allegati, relative alla valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con la normativa primaria e deduce l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, per avere fatto applicazione, nell'attribuzione del punteggio al
6 ricorrente, delle dette disposizioni ministeriali. Al fine di vagliare la fondatezza delle pretese attoree, deve dunque, in primo luogo, esaminarsi la normativa applicabile nella specie.
Il D.M. 50 del 2021, all. A, prevede che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” ed assegna n.
0,6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina e n. 6 punti per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina.
Il D. Lgs. 197 del 1994, all'art. 485, relativo al personale docente, disciplinando la valutazione di varie tipologie di servizio prestate dagli insegnanti, prevede che “ 1. delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualita' di docente non di ruolo, e' riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonche' ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, e' riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualita' di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonche' nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualita' di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonche' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole
7 elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e' riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualita' di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle universita'.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purche' prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”, specificando poi al comma 7 quanto segue “7.
Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti”.
L'art. 569, del succitato decreto, prevede, relativamente al personale ATA, “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. (( sono fatte salve le eventuali disposizioni piu' favorevoli contenute nei contratti collettivi gia' stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore e' riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della meta'.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in applicazione di norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”. Ebbene, entrambe le disposizioni succitate riconoscono genericamente la valutabilità, a tutti gli effetti, del servizio militare prestato dal personale docente e Ata, senza distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto e servizio prestato non in costanza di nomina.
L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, riguardante la valutazione del servizio militare, prevede “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del
8 presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Secondo la condivisibile interpretazione offerta dalla giurisprudenza, l'art. 2050 succitato deve intendersi nel senso che “deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (Cass. Civ., sez. lav., n. 5679/2020).
Ne deriva che il servizio militare e quello civile sostitutivo devono considerarsi validi, e dunque valutabili, anche se non prestati in costanza di nomina.
Orbene, applicando il superiore approccio interpretativo al sistema scolastico, si giunge ad affermare che l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7,
d.lgs. n. 297/1994 (e per esso con l'art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994 che, come sopra visto, in tema di “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” del personale amministrativo, tecnico e ausiliario detta una disciplina analoga a quella
9 prevista dall'art. 485, comma 7, citato). L'art. 485 comma 7 d.lgs. 297/1994 e l'art.569 cit., - disponendo che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” non hanno voluto introdurre alcuna precisazione e delimitazione, intendendo piuttosto attuare il principio espresso dall'art. 52 Cost. e, per l'effetto, “l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate” (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7383 e n. 7376/2022).
Ciò posto, tenuto conto della più recente giurisprudenza, anche di merito, formatasi in materia, come né le norme di cui al d.lgs. 297/1994 succitate, né l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare abbiano imposto di valutare il servizio militare prestato in costanza di nomina e quello non in costanza di nomina con il medesimo punteggio.
Deve piuttosto ritenersi, sulla scorta del condivisibile orientamento della Corte di
Cassazione prima riportato, che dalla lettura integrata delle stesse derivi il principio secondo cui il servizio di leva obbligatorio, sia in costanza di nomina che non, e il servizio civile ad esso equiparato, vadano valutati, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'accesso al ruolo, in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Il DM 50/2021, pertanto, laddove ha disposto che il servizio di leva sia sempre valutato, e che ove prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, ha dato attuazione a tale principio.
La previsione, invece, di punteggi differenti, maggiore per il servizio militare prestato in costanza e minore ove prestato non in costanza di rapporto, non è di per sé violativa delle norme primarie esaminate.
Conforta la suddetta soluzione la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del
10 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22429 del 08/08/2024).
Deve dunque ritenersi infondata la richiesta del ricorrente di vedersi assegnato, per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, e pacificamente valutato dall'amministrazione al pari del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, un punteggio identico a quello previsto dal DM 50/21 per il servizio prestato nella medesima qualifica.
Per i motivi su esposti, il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi, connessi all'esistenza di pronunce difformi, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo il 27.02.2025
IL GIUDICE
Dante Martino
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