Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 21/06/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2025
N. 01041/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01060/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NT
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2022, proposto da
-ricorrente-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Cresta e Laura Polito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione NT, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Torino, corso Regina Margherita, 174;
nei confronti
-OMISSIS- - Associazione di Promozione Sociale (APS), non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, con la quale la Regione NT ha disposto di “ non ammettere a contributo, a seguito dell’istruttoria svolta sul progetto definitivo… ” la domanda presentata dall’azienda ricorrente, e della relativa nota di accompagnamento del 14.07.2022, inoltrata a mezzo pec in data 20.07.2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale adottato dall'Amministrazione in relazione alla procedura di cui in oggetto che, in tutto o in parte, dovesse risultare lesivo nei confronti della ricorrente, ivi comprese, per quanto occorrer possa: la comunicazione di preavviso di rigetto del -OMISSIS-, la nota del -OMISSIS- di riscontro all'istanza di accesso ed il verbale dell'-OMISSIS- allegato alla predetta nota; le determinazioni del -OMISSIS-, sempre ove lesive della posizione fatta valere dalla ricorrente; in parte qua l'art. 6.2. del bando, ogni ulteriore previsione della lex specialis e la determinazione del -OMISSIS- di approvazione del suddetto bando, in relazione al rinvio alla D.G.R. 18 aprile 2019, n. 29-8813 e relative Linee guida;
nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente
- ad ammettere a finanziamento la domanda di sostegno presentata dalla ricorrente, ad utilmente considerarla ai fini ed in sede di graduatoria definitiva, ad erogare concretamente il finanziamento;
- e in ogni caso al risarcimento per equivalente di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente per effetto degli atti impugnati e dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione NT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data -OMISSIS- l’azienda ricorrente ha presentato alla Regione NT domanda di sostegno in riferimento al “ Bando: 2019 - Operazione 8.3.1 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici ”.
Con nota del -OMISSIS- la Regione ha comunicato all’azienda ricorrente che “ …con determinazione del Settore Foreste n. -OMISSIS-, la domanda di sostegno prot. n. -OMISSIS- è stata inserita nella graduatoria provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento… ”, specificando che “ Ai sensi delle Norme tecniche e amministrative, entro 120 giorni dal ricevimento della presente è necessario presentare la documentazione prevista al paragrafo 10.3.2 Fase 2 – ammissione a finanziamento del Bando. L’inserimento nella graduatoria provvisoria è conseguente alle prime risultanze istruttorie: non costituisce ammissione definitiva a finanziamento e il punteggio può ancora essere rivisto in base ai riscontri sulla documentazione definitiva ”.
Con nota del -OMISSIS- la Regione ha comunicato all’azienda ricorrente “ che è stata verificata positivamente l'ammissibilità della domanda di sostegno e che quindi la S.V. dovrà procedere con la fase esecutiva del progetto ”, specificando che “ Con nota prot. n. -OMISSIS- sono stati comunicati: - le decisioni assunte con la determinazione del Settore Foreste n. -OMISSIS-, la quale esplicitava anche le modalità di ricorso avverso tali decisioni; - i tempi e le modalità per il proseguimento dell'iter di ammissione a finanziamento della domanda in oggetto ”.
In data -OMISSIS- l’azienda ricorrente ha inviato il progetto definitivo.
Con nota del -OMISSIS- la Regione ha comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di finanziamento, in riscontro alla quale l’azienda ricorrente ha presentato delle controdeduzioni.
In data -OMISSIS- è stato effettuato un sopralluogo da parte dei funzionari della Regione.
In data -OMISSIS- l’azienda ricorrente ha presentato ulteriori controdeduzioni.
Con la determinazione dirigenziale dell'-OMISSIS-, la Regione NT ha disposto di “ non ammettere a contributo, a seguito dell’istruttoria svolta sul progetto definitivo… ” la domanda presentata dall’azienda ricorrente.
Avverso tale provvedimento e gli altri atti indicati in epigrafe, l’azienda ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendo, previa sospensione, il loro annullamento, nonché la condanna dell'Amministrazione resistente ad ammettere a finanziamento la domanda di sostegno presentata e al risarcimento per equivalente dei danni subiti.
Si è costituita in giudizio la Regione NT resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 1057 del 10 novembre 2022, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 29 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo la ricorrente contesta le valutazioni svolte nel provvedimento impugnato con riguardo agli interventi di carattere selvicolturale.
Il motivo deve ritenersi infondato.
1.1. Occorre innanzitutto rilevare che non risulta condivisibile la prospettazione della ricorrente secondo la quale la Regione avrebbe ritenuto non ammissibile a finanziamento la domanda presentata per la mancata previsione nella stessa di tutti gli interventi selvicolturali indicati nelle linee guida (scheda 3 del “ Piano straordinario di interventi di ripristino del territorio percorso dagli incendi boschivi dell’autunno 2017 ”, approvato dalla D.G.R. del 18 aprile 2019, n. 29-8813).
La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, non si fonda sulla predetta mancanza di carattere formale ma sulla valutazione di merito dei singoli interventi selvicolturali proposti dalla ricorrente.
Ne è dimostrazione la circostanza – desumibile dalla tabella posta in calce al provvedimento impugnato, e confermata nella relazione della Regione depositata in giudizio (doc. 14 resistente, cfr. pagg. 10 e 11) – che l’intervento di “ Ripuliture-riduzione della componente erbacea e arbustiva… ” è stato valutato ammissibile, sebbene non sia risultato finanziabile essendo di importo inferiore alla spesa minima prevista (cfr. punto 6.5. del bando).
Sotto tale aspetto, peraltro, non vi è la denunciata contraddizione tra il verbale dell’-OMISSIS- – nella parte in cui ritiene accoglibili le osservazioni prodotte dalla ricorrente in sede procedimentale in merito all’inclusione tra gli interventi previsti dal Piano straordinario dei “ tagli di riduzione della componente arbustiva e trinciatura per evitare accumuli di materiale infiammabile ” – e la determinazione impugnata, atteso che, come si è detto sopra, l’intervento di riduzione della componente arbustiva è stato ritenuto ammissibile.
1.2. Quanto all’intervento di “ Diradamento dal basso… ”, lo stesso è stato ritenuto non ammissibile in ragione del fatto che “ …il diradamento previsto non ha effetto dal punto di vista della prevenzione incendi, perché la quantità di biomassa asportata non contribuisce significativamente alla diminuzione del combustibile e l’intervento non interrompe l’omogeneità del popolamento, ma anzi è previsto espressamente il mantenimento della continuità tra le chiome ”.
A fronte di tale motivazione di carattere tecnico sulla non efficacia dell’intervento ai fini antincendio – e delle argomentazioni tecniche specificate nella relazione depositata in giudizio dalla Regione anche con riguardo allo studio di settore citato nel ricorso (doc. 14 resistente, cfr. pagg. 10 e 11) – la ricorrente non ha dedotto elementi idonei ad evidenziarne l’illogicità o l’irragionevolezza nei limiti del sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione.
1.3. Per quanto concerne l’intervento di “ Sistemazione di precedente viabilità interna ”, la non ammissione a finanziamento è stata motivata per le seguenti ragioni: “ 1) la viabilità da ripristinare è costituita da strade vicinali esistenti, non in disponibilità del richiedente; 2) nella relazione si fa riferimento genericamente alla “sistemazione di precedente viabilità interna” (pag. 13 e 25), senza descrivere in alcun modo gli interventi necessari ”.
A fronte di tali rilievi, ulteriormente specificati nella relazione depositata in giudizio dalla Regione (doc. 14 resistente, pag. 12), la ricorrente ha affermato che l’intervento in questione sarebbe stato sufficientemente contestualizzato in sede di sopralluogo.
Tale affermazione, ad avviso del Collegio, non è sufficiente a superare i rilievi della Regione, atteso che l’ammissibilità del finanziamento pubblico non può che essere valutata sulla base del progetto e della relativa documentazione depositata in sede procedimentale e la mancanza in tali atti degli elementi essenziali dell’intervento non può essere superata dalle indicazioni fornite oralmente in sede di sopralluogo.
2. Con il secondo motivo la ricorrente censura il provvedimento impugnato per avere indicato, tra le motivazioni della non ammissione, la mancata comunicazione all’Amministrazione regionale della realizzazione, anche solo parziale, dell’intervento selvicolturale previsto nel progetto. Tale circostanza, secondo la ricorrente, non costituirebbe una causa di “non ammissione”, ma al più potrebbe comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
La censura deve ritenersi superata dalla relazione depositata dalla Regione, nella quale viene chiarito: “ Il fatto che l’intervento selvicolturale sia stato in parte realizzato senza darne comunicazione (come previsto dal Regolamento forestale) non è causa di non ammissione dello stesso, ma viene solo segnalato ” (doc. 14 resistente, cfr. pag. 12).
In ogni caso, la ritenuta legittimità delle motivazioni del provvedimento impugnato esaminate nel primo motivo di ricorso, idonee di per sé a sorreggere la non ammissione degli interventi selvicolturali previsti, comporta l’assorbimento della censura in questione (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 3480/2024).
3. Con il terzo motivo la ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha ritenuto ammissibile a finanziamento l’intervento relativo al “ bacino di raccolta acqua ed annessa piazzola ”.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che:
- nella comunicazione del -OMISSIS- di inserimento nella graduatoria provvisoria è stato specificato che “ Ai sensi delle Norme tecniche e amministrative, entro 120 giorni dal ricevimento della presente è necessario presentare la documentazione prevista al paragrafo 10.3.2 Fase 2 – ammissione a finanziamento del Bando ”;
- nella successiva comunicazione del -OMISSIS- di ammissibilità della domanda di sostegno è stato ricordato che nella precedente comunicazione erano stati indicati “- i tempi e le modalità per il proseguimento dell'iter di ammissione a finanziamento della domanda in oggetto ”;
- ai sensi del par. 10.3.2. del Bando (rubricato “ Fase 2- ammissione al finanziamento ”), “ L’iter, descritto al punto 9 (relativamente a ricevibilità, ammissibilità e ammissione a finanziamento), prevede che l’ufficio, dopo la formulazione della graduatoria provvisoria, provveda a richiedere ai titolari di domanda la seguente documentazione istruttoria completa che dovrà essere prodotta, esclusivamente per via telematica tramite Sistema NT, entro il 31/08/2020: 1) progetto definitivo (MOD. 6 - relazione tecnica). Files di progetto e relativi elaborati tecnici e cartografici. I testi dovranno essere in formato doc, le tabelle in formato xls, le immagini in formato jpeg, le geometrie (poligoni, punti e linee) che individuano sul terreno gli interventi in formato shape nel sistema di coordinate -OMISSIS-. Tutta la documentazione digitale deve essere resa anche in copia formato pdf […] ”;
- l’allegato al bando “ Mod. 6 - Relazione tecnica ” prevede che “… per gli investimenti relativi alle sistemazioni idrauliche, ingegneria naturalistica, e altri di accompagnamento agli interventi selvicolturali, il livello di dettaglio richiesto è quello corrispondente al progetto preliminare… ”.
Ciò premesso, risulta dagli atti e non è contestato in giudizio, che la documentazione di progetto relativa all’intervento “ bacino di raccolta acqua ed annessa piazzola ” non è stata depositata entro i termini sopra indicati, ma solo successivamente alla ricezione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di finanziamento di cui all’art. 10 bis l. n. 241/1990 (cfr. relazione della Regione, doc. 14 resistente, e controdeduzioni della ricorrente del 7.12.2021, doc. 5 resistente, punto 5). Né, peraltro, risulta possibile ricavare gli elementi di una “progettazione preliminare” dalla domanda di ammissione a finanziamento, essendo contenuta nella stessa solamente una descrizione sommaria dell’intervento in questione e il computo metrico.
La decisione della Regione di non ammissione a finanziamento dell’intervento relativo al “ bacino di raccolta acqua ed annessa piazzola ” deve ritenersi pertanto legittima, considerato che i termini di deposito del progetto devono essere qualificati come perentori, riguardando una procedura finalizzata all’assegnazione di contributi pubblici sulla base di una graduatoria delle domande presentate e in relazione alle risorse finanziarie disponibili.
Inoltre, non può riconoscersi in capo alla ricorrente un legittimo affidamento sull’avvenuta approvazione del finanziamento e sulla possibilità di procedere all’esecuzione degli interventi a seguito della comunicazione di ammissione del -OMISSIS-, posto che – sebbene la complessità dell’iter amministrativo e il succedersi delle comunicazioni non abbiano contribuito alla chiarezza complessiva della procedura – da quanto espressamente previsto nel bando e nei relativi allegati e dal tenore letterale complessivo delle comunicazioni inviate all’azienda ricorrente erano ricavabili, soprattutto da parte di un operatore economico del settore, i termini e gli adempimenti previsti a carico dei partecipanti.
4. Con il quanto motivo la ricorrente censura il provvedimento impugnato per non avere disposto quantomeno il finanziamento parziale degli interventi ritenuti ammissibili.
Il motivo è infondato.
Il par. 6.5. del bando (rubricato “ Limite delle spese ammissibili e importo del sostegno ”) prevede che “ L'importo massimo del contributo erogabile sarà pari a € 250.000 per ogni domanda di sostegno. L’importo minimo della spesa ammissibile per ogni domanda di sostegno è pari a € 50.000. Esclusivamente nel caso di interventi selvicolturali di prevenzione dagli incendi boschivi la spesa minima per ogni domanda di sostegno è pari a € 25.000 […] ”.
Considerato che nel caso di specie l’unico intervento ritenuto ammissibile dalla Regione è di carattere selvicolturale e di importo inferiore alla relativa soglia prevista (cfr. la tabella in calce al provvedimento impugnato), correttamente la Regione non ha disposto il finanziamento parziale della domanda.
5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione del contraddittorio, nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Anche tale motivo è infondato.
Dagli atti di causa risulta che:
- la Regione ha comunicato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di finanziamento;
- a seguito di tale comunicazione, la ricorrente ha presentato osservazioni scritte e documenti in sede procedimentale che sono stati valutati dalla Regione e della cui valutazione è stato dato atto nella motivazione del provvedimento impugnato;
- la Regione ha inoltre effettuato un sopralluogo nel contraddittorio con la ricorrente.
Sulla base di tali elementi, si deve ritenere che la Regione abbia svolto un’istruttoria completa e garantito alla ricorrente l’esercizio delle facoltà partecipative previste dalla legge. Non rileva in contrario la circostanza, denunciata dalla ricorrente, secondo la quale la Regione non avrebbe verbalizzato tutte le osservazioni svolte in sede di sopralluogo, atteso che la stessa ricorrente ha comunque avuto la possibilità (di cui si è avvalsa) di presentare osservazioni scritte anche successivamente al predetto sopralluogo.
6. La riconosciuta legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati determina l’infondatezza della domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente.
7. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
8. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NT (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta della ricorrente e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata e tutte le persone fisiche citate nel provvedimento.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Pietro Buzano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro Buzano | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.