Versione
19 maggio 1981
19 maggio 1981
Art. 82. (Edilizia in aree esterne al territorio comunale).
Per la costruzione degli alloggi non realizzabili sulle aree individuate nel territorio del comune di Napoli a norma del precedente articolo 80 e sino alla concorrenza di 20.000 unita' abitative, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina Commissario straordinario il presidente della giunta regionale - che ha per vice il presidente dell'amministrazione provinciale - il quale provvede, ai sensi dell' articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e con le procedure da tale articolo previste, alla individuazione nel territorio di altri comuni dell'area napoletana delle aree occorrenti, nonche' a tutti gli altri adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi, con le medesime funzioni attribuite dagli articoli 80 e 81 della presente legge al sindaco di Napoli e con le stesse procedure, modalita' e termini stabiliti nei precedenti articoli, ivi compresi i poteri sostitutivi del CIPE.
Il numero delle unita' abitative da realizzare al di fuori del territorio del comune di Napoli puo' essere incrementato fino a un quinto, su deliberazione del CIPE, e tenuto conto delle esigenze abitative dei comuni nei quali sono realizzati gli insediamenti. Tale numero aggiuntivo di alloggi e' riservato per l'assegnazione ai residenti in ciascuno di detti comuni.
Per la costruzione degli alloggi non realizzabili sulle aree individuate nel territorio del comune di Napoli a norma del precedente articolo 80 e sino alla concorrenza di 20.000 unita' abitative, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina Commissario straordinario il presidente della giunta regionale - che ha per vice il presidente dell'amministrazione provinciale - il quale provvede, ai sensi dell' articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e con le procedure da tale articolo previste, alla individuazione nel territorio di altri comuni dell'area napoletana delle aree occorrenti, nonche' a tutti gli altri adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi, con le medesime funzioni attribuite dagli articoli 80 e 81 della presente legge al sindaco di Napoli e con le stesse procedure, modalita' e termini stabiliti nei precedenti articoli, ivi compresi i poteri sostitutivi del CIPE.
Il numero delle unita' abitative da realizzare al di fuori del territorio del comune di Napoli puo' essere incrementato fino a un quinto, su deliberazione del CIPE, e tenuto conto delle esigenze abitative dei comuni nei quali sono realizzati gli insediamenti. Tale numero aggiuntivo di alloggi e' riservato per l'assegnazione ai residenti in ciascuno di detti comuni.
Giurisprudenza • 37
- 1. TAR Napoli, sez. III, sentenza 19/01/2011, n. 331Provvedimento: […] IV, n. 241/1994 cit.), diversa è la figura del Commissario Straordinario del Governo prevista dall'art. 82 della legge n. 219/1981. […] tuttavia - diversamente da quanto sostiene il ricorrente - ciò non pare sufficiente per ritenere che il personale in servizio presso il Commissario Straordinario di cui all'articolo 82 della legge n. 219/1981 abbia titolo ad ottenere la speciale indennità riconosciuta dalla giurisprudenza al personale in servizio presso i Commissariati del Governo nelle Regioni. […] secondo il quale il funzionario nominato dal CIPE deve essere assimilato tout court ai Commissari Straordinari del Governo previsti dagli articoli 80 e 82 della legge n. 219/1981, […]Leggi di più...
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