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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/05/2025, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13735/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13735/2020 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. GULISANO MASSIMO LUIGI
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BISICCHIA DAVIDE MARIA
CONVENUTO
Avente ad oggetto: polizza assicurativa
All'udienza del 28.11.2024 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione del novembre 2020, l'attore in epigrafe, premessa la polizza collettiva 3318/59361 stipulata con oggi inerente un contratto di Controparte_2 Controparte_1
pagina 1 di 6 assicurazione sanitaria /sulla vita stipulato con decorrenza 27.4.2016 in occasione della richiesta di un finanziamento personale, riferiva che in data 19.12.2016 era stato ricoverato presso l'UTIC del P.O.
Cannizzaro di Catania, con diagnosi di "STEMI inferiore" e poi trasferito in data 02.01.2017 presso la
, con diagnosi di "cardiopatia ischemica per Controparte_3
intervento chirurgico", ove era stato sottoposto a rivascolarizzazione miocardica chirurgica e successivamente dimesso, il 07.03.2017 per essere sottoposto a ciclo di riabilitazione;
riferiva di aver denunziato l'evento occorso il 27.10.2017 ad e poi ad in data 27.2.2018 e che, a seguito Pt_2 CP_2
di varie interlocuzioni, alcune anche inerenti la richiesta da parte della compagnia di conoscere l'esito della visita Inps ( che aveva rinviato l'esito della revisione del già riconosciuto al novembre 2018), nonostante il riconoscimento di invalidità pari al 70% non rivedibile, con lettera del 14.1.2020 la richiesta di risarcimento era stata respinta perché era stata ritenuta la preesistenza della patologia da cui era derivata la patologia denunziata.
Eccependo l'infondatezza di tali argomentazioni, riferiva che per conto dell' presso cui era Pt_3
dipendente, era stato sottoposto annualmente ad esame elettrocardiografico da parte del dott. , CP_4
sempre risultato nella norma e, richiamando le pattuizioni contrattuali ed in particolare gli artt 3 e 12, allegava il proprio diritto alla prestazione richiesta ed evidenziava la mala gestio della parte convenuta;
chiedeva accertarsi che l'infortunio / malattia avevano comportato un'invalidità totale e permanente superiore al 66% della capacità lavorativa generica e condannare la compagnia convenuta all'adempimento del contratto e quindi a corrispondere l'indennizzo dovuto, pari all'importo residuo del finanziamento alla data del sinistro pari ad € 31.048,31; chiedeva accertarsi l'immotivato rispetto dei termini contrattuali, con condanna al pagamento di rivalutazione monetaria, interessi legali e interessi di mora dalla scadenza ovvero al pagamento della somma ritenuta equa;
chiedeva accertarsi che l'immotivato ritardo nella definizione del sinistro, aggravato dalla richiesta di consegna di documentazione priva di utilità ai fini della liquidazione e dal fatto di non aver partecipato alla mediazione, aveva impedito ad esso attore di estinguere anticipatamente il prestito, condannando la compagnia al risarcimento per tutti i ratei successivamente scaduti e già pagati oltre interessi o a corrispondere la somma ritenuta equa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore ex art. 93 cpc.
Si costituiva deducendo di non aver potuto liquidare l'indennizzo perché la Controparte_1 patologia dell'attore era preesistente al momento della stipula del contratto stipulato il 27.4.2016; rilevando che l'attore prima di agire in giudizio avrebbe potuto richiedere di attivare l'arbitrato con i tre pagina 2 di 6 medici, riferiva che l'attore in sede pre-processuale, aveva esibito documentazione inerente solo la diagnosi di una sintomatologia soggettiva o di traumi la cui natura era inidonea a dimostrare la permanenza di postumi invalidanti in modo oggettivo ed eccepiva la non cumulabilità degli interessi con la rivalutazione monetaria.
Chiedeva dunque il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi.
La controversia istruita documentalmente veniva assunta in decisione all'udienza del 28.11.2025 con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è fondata.
Risulta dagli atti di causa che la polizza stipulata dall'attore prevede all'art. 3 “In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un'Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 66% della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, l'Impresa di Assicurazione liquida all'Assicurato la prestazione assicurata pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie.
Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura dell'Art. 28 “PRESTAZIONI
ASSICURATE” delle Condizioni di Assicurazione. L'indennizzo non potrà superare l'importo di Euro
80.000,00 per Sinistro;
limite complessivo per Assicurato anche in caso di intestazione di più
Finanziamenti assicurati. Per maggiori dettagli sull'applicazione di detto limite si rinvia all'Art. 7
“LIMITI DI INDENNIZZO” delle Condizioni di Assicurazione. La presente garanzia viene prestata: solo in caso di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia pari o superiore al 66% della capacità lavorativa generica;
senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, salvo le limitazioni previste all'Art. 30 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di Assicurazione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento della prestazione;
per Assicurati di età compresa tra 18 anni compiuti e 65 anni compiuti alla data di sottoscrizione del
Modulo di Adesione e che alla data di scadenza della Copertura Assicurativa risulti di età inferiore o uguale a 75 anni.” ( cfr allegato alla comparsa di costituzione).
Nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti, che il sig. veniva dimesso il 7.3.2017 Pt_1 dall'Ospedale POlicinico di Catania, con la seguente storia clinica “ paziente con familiarità per cardio patia ischemica, ricoverato in data 19.12.2016 presso l'UTIC del PO Cannizzaro di Catania con diagnosi di STEMI inferiore. All'ingresso è stata eseguita PTCA con impianto di Des Biofreedom su pagina 3 di 6 Cdx. Per il permanere di stenosi critiche a carico dei rimanenti vasi coronarici del paziente ci viene trasferito per eseguire rivascolarizzazione miocardica chirurgica” ( cfr allegato n. 2 atto di citazione).
Risulta poi dal verbale della commissione medica dell'Inps del 27.10.2018 che il sig. venne Pt_1
riconosciuto invalido nella misura del 80% con decorrenza 5.9.2017 con le seguenti anamnesi e diagnosi “ dicembre 2016 Stemi inferiore trattato con Sten. Luglio 2017 rivascolarizzazione miocardica con By-pass aorto – coronarico. Esame obiettivo : condizioni generali discrete, orientato, deambulazione autonoma, riferisce astenia .. cardiopatia ischemica cronica in stemi inferiore trattato con stent e by-pass aorto – coronarico” ( cfr allegato n. 4 atto di citazione).
Con successivo verbale Inps del 26.3.2019, veniva in via definitiva riconosciuta al sig. invalidità Pt_1 pari al 70% con seguente diagnosi “ discoartrosi cervicale in soggetto con esiti di IMA e BY-PASS aortocoronarico” ( cfr allegato n. 9 atto di citazione).
Si legge nella relazione stesa dal medico fiduciario della compagnia “ Ebbene, la manifestazione dell'infarto del miocardio è conseguenza diretta di una coronarosclerosi, ovvero di una patologia che, per le sue peculiarità patogenetiche, ben può considerarsi preesistente alla data della stipula del contratto (28/04/2016). Per tale motivo non dovrà darsi luogo ad alcun indennizzo. Diagnosi medico- legale: “Cardiopatia ischemica cronica in STEMI inferiore trattato con stent e by-pass aorto- coronarico” ( allegato alla comparsa di costituzione).
E, tuttavia, l'attore ha riferito e documentato di essere stato sottoposto a regolari visite mediche nel periodo 2013 – 2016 su incarico dell'Azienda Metropolitana Trasporti spa di cui era dipendente, anche di natura cardiologica, evidenziando che l'esame elettrocardiografico era sempre risultato nella norma ( cfr allegato n. 12 allegato all'atto di citazione ed allegato n. 1 alla memoria attorea ex art. 183 VI comma n. 2 cpc).
L'attore ha altresì depositato certificato medico del proprio medico di famiglia del 24.3.2021, in cui è attestato che l'assistito non ha mai lamentato disturbi che orientassero verso una cardiopatia ischemica
( cfr allegato n. 2 memoria attorea ex art. 183 VI comma n. 2 cpc) ; i referti delle visite mediche eseguite negli anni 2013 – 2016 sono peraltro tutti depositati in atti e confermano quanto attestato dall'attore e dai medici che lo hanno avuto in cura ( cfr allegati alla memoria attorea ex art. 183 VI comma n.2 cpc).
Tali esiti documentali, si proiettano in senso positivo sulla domanda attorea e non necessitano di ulteriore istruttoria, risultando di contro del tutto apodittica l'affermazione contenuta nella breve relazione del medico fiduciario della compagnia assicurativa.
pagina 4 di 6 L'attore, pertanto, ha senz'altro diritto alla prestazione contrattuale e, in particolare al pagamento dell'importo di € 29.708,79, pari all'importo residuo del finanziamento alla data del 5.9.2017 data in cui , secondo il verbale dell'Inps risulta raggiunta la percentuale di invalidità utile per l'erogazione dell'indennizzo ( percentuale poi di fatto confermata nel successivo verbale del 2019); tale importo è stato ottenuto esaminando l'allegato n. 14 all'atto di citazione, contenente la tabella di ammortamento del finanziamento Pt_2
Quanto alla domanda di cumulo di rivalutazione, interessi legali e di mora si osserva che in tema di indennizzo assicurativo, la Corte di Legittimità in più occasioni ha affermato: “in tema di assicurazione contro i danni, “il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore” – o almeno, “si comporta” come tale (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963-05) – “poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023,
n. 16229, Rv. 667831-01), con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista “una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta” (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2023, n. 4938,
Rv. 667257-01)“ (cfr. C.Cass. sentenza del 18 marzo 2025 n. 7216).
Nel caso che occupa, non vi è prova del danno da ritardo, solo labialmente affermato e, pertanto, nessun'altra domanda può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai compensi minimi del IV scaglione della tabella n 2 allegata al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la Compagnia convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € € 29.708,79 oltre rivalutazione monetaria annuale dal 1.9.2017, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sino al presente provvedimento ed oltre interessi dalla data della sentenza fino al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
pagina 5 di 6 - Condanna la Compagnia assicurativa convenuta, in persona del legale rappresentante pt al pagamento delle spese del processo, liquidate in complessivi € 545,00 per esborsi ed € 3809,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc.
Così deciso in Catania, il 12.5.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13735/2020 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. GULISANO MASSIMO LUIGI
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BISICCHIA DAVIDE MARIA
CONVENUTO
Avente ad oggetto: polizza assicurativa
All'udienza del 28.11.2024 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione del novembre 2020, l'attore in epigrafe, premessa la polizza collettiva 3318/59361 stipulata con oggi inerente un contratto di Controparte_2 Controparte_1
pagina 1 di 6 assicurazione sanitaria /sulla vita stipulato con decorrenza 27.4.2016 in occasione della richiesta di un finanziamento personale, riferiva che in data 19.12.2016 era stato ricoverato presso l'UTIC del P.O.
Cannizzaro di Catania, con diagnosi di "STEMI inferiore" e poi trasferito in data 02.01.2017 presso la
, con diagnosi di "cardiopatia ischemica per Controparte_3
intervento chirurgico", ove era stato sottoposto a rivascolarizzazione miocardica chirurgica e successivamente dimesso, il 07.03.2017 per essere sottoposto a ciclo di riabilitazione;
riferiva di aver denunziato l'evento occorso il 27.10.2017 ad e poi ad in data 27.2.2018 e che, a seguito Pt_2 CP_2
di varie interlocuzioni, alcune anche inerenti la richiesta da parte della compagnia di conoscere l'esito della visita Inps ( che aveva rinviato l'esito della revisione del già riconosciuto al novembre 2018), nonostante il riconoscimento di invalidità pari al 70% non rivedibile, con lettera del 14.1.2020 la richiesta di risarcimento era stata respinta perché era stata ritenuta la preesistenza della patologia da cui era derivata la patologia denunziata.
Eccependo l'infondatezza di tali argomentazioni, riferiva che per conto dell' presso cui era Pt_3
dipendente, era stato sottoposto annualmente ad esame elettrocardiografico da parte del dott. , CP_4
sempre risultato nella norma e, richiamando le pattuizioni contrattuali ed in particolare gli artt 3 e 12, allegava il proprio diritto alla prestazione richiesta ed evidenziava la mala gestio della parte convenuta;
chiedeva accertarsi che l'infortunio / malattia avevano comportato un'invalidità totale e permanente superiore al 66% della capacità lavorativa generica e condannare la compagnia convenuta all'adempimento del contratto e quindi a corrispondere l'indennizzo dovuto, pari all'importo residuo del finanziamento alla data del sinistro pari ad € 31.048,31; chiedeva accertarsi l'immotivato rispetto dei termini contrattuali, con condanna al pagamento di rivalutazione monetaria, interessi legali e interessi di mora dalla scadenza ovvero al pagamento della somma ritenuta equa;
chiedeva accertarsi che l'immotivato ritardo nella definizione del sinistro, aggravato dalla richiesta di consegna di documentazione priva di utilità ai fini della liquidazione e dal fatto di non aver partecipato alla mediazione, aveva impedito ad esso attore di estinguere anticipatamente il prestito, condannando la compagnia al risarcimento per tutti i ratei successivamente scaduti e già pagati oltre interessi o a corrispondere la somma ritenuta equa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore ex art. 93 cpc.
Si costituiva deducendo di non aver potuto liquidare l'indennizzo perché la Controparte_1 patologia dell'attore era preesistente al momento della stipula del contratto stipulato il 27.4.2016; rilevando che l'attore prima di agire in giudizio avrebbe potuto richiedere di attivare l'arbitrato con i tre pagina 2 di 6 medici, riferiva che l'attore in sede pre-processuale, aveva esibito documentazione inerente solo la diagnosi di una sintomatologia soggettiva o di traumi la cui natura era inidonea a dimostrare la permanenza di postumi invalidanti in modo oggettivo ed eccepiva la non cumulabilità degli interessi con la rivalutazione monetaria.
Chiedeva dunque il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi.
La controversia istruita documentalmente veniva assunta in decisione all'udienza del 28.11.2025 con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è fondata.
Risulta dagli atti di causa che la polizza stipulata dall'attore prevede all'art. 3 “In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un'Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 66% della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, l'Impresa di Assicurazione liquida all'Assicurato la prestazione assicurata pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie.
Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura dell'Art. 28 “PRESTAZIONI
ASSICURATE” delle Condizioni di Assicurazione. L'indennizzo non potrà superare l'importo di Euro
80.000,00 per Sinistro;
limite complessivo per Assicurato anche in caso di intestazione di più
Finanziamenti assicurati. Per maggiori dettagli sull'applicazione di detto limite si rinvia all'Art. 7
“LIMITI DI INDENNIZZO” delle Condizioni di Assicurazione. La presente garanzia viene prestata: solo in caso di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia pari o superiore al 66% della capacità lavorativa generica;
senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, salvo le limitazioni previste all'Art. 30 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di Assicurazione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento della prestazione;
per Assicurati di età compresa tra 18 anni compiuti e 65 anni compiuti alla data di sottoscrizione del
Modulo di Adesione e che alla data di scadenza della Copertura Assicurativa risulti di età inferiore o uguale a 75 anni.” ( cfr allegato alla comparsa di costituzione).
Nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti, che il sig. veniva dimesso il 7.3.2017 Pt_1 dall'Ospedale POlicinico di Catania, con la seguente storia clinica “ paziente con familiarità per cardio patia ischemica, ricoverato in data 19.12.2016 presso l'UTIC del PO Cannizzaro di Catania con diagnosi di STEMI inferiore. All'ingresso è stata eseguita PTCA con impianto di Des Biofreedom su pagina 3 di 6 Cdx. Per il permanere di stenosi critiche a carico dei rimanenti vasi coronarici del paziente ci viene trasferito per eseguire rivascolarizzazione miocardica chirurgica” ( cfr allegato n. 2 atto di citazione).
Risulta poi dal verbale della commissione medica dell'Inps del 27.10.2018 che il sig. venne Pt_1
riconosciuto invalido nella misura del 80% con decorrenza 5.9.2017 con le seguenti anamnesi e diagnosi “ dicembre 2016 Stemi inferiore trattato con Sten. Luglio 2017 rivascolarizzazione miocardica con By-pass aorto – coronarico. Esame obiettivo : condizioni generali discrete, orientato, deambulazione autonoma, riferisce astenia .. cardiopatia ischemica cronica in stemi inferiore trattato con stent e by-pass aorto – coronarico” ( cfr allegato n. 4 atto di citazione).
Con successivo verbale Inps del 26.3.2019, veniva in via definitiva riconosciuta al sig. invalidità Pt_1 pari al 70% con seguente diagnosi “ discoartrosi cervicale in soggetto con esiti di IMA e BY-PASS aortocoronarico” ( cfr allegato n. 9 atto di citazione).
Si legge nella relazione stesa dal medico fiduciario della compagnia “ Ebbene, la manifestazione dell'infarto del miocardio è conseguenza diretta di una coronarosclerosi, ovvero di una patologia che, per le sue peculiarità patogenetiche, ben può considerarsi preesistente alla data della stipula del contratto (28/04/2016). Per tale motivo non dovrà darsi luogo ad alcun indennizzo. Diagnosi medico- legale: “Cardiopatia ischemica cronica in STEMI inferiore trattato con stent e by-pass aorto- coronarico” ( allegato alla comparsa di costituzione).
E, tuttavia, l'attore ha riferito e documentato di essere stato sottoposto a regolari visite mediche nel periodo 2013 – 2016 su incarico dell'Azienda Metropolitana Trasporti spa di cui era dipendente, anche di natura cardiologica, evidenziando che l'esame elettrocardiografico era sempre risultato nella norma ( cfr allegato n. 12 allegato all'atto di citazione ed allegato n. 1 alla memoria attorea ex art. 183 VI comma n. 2 cpc).
L'attore ha altresì depositato certificato medico del proprio medico di famiglia del 24.3.2021, in cui è attestato che l'assistito non ha mai lamentato disturbi che orientassero verso una cardiopatia ischemica
( cfr allegato n. 2 memoria attorea ex art. 183 VI comma n. 2 cpc) ; i referti delle visite mediche eseguite negli anni 2013 – 2016 sono peraltro tutti depositati in atti e confermano quanto attestato dall'attore e dai medici che lo hanno avuto in cura ( cfr allegati alla memoria attorea ex art. 183 VI comma n.2 cpc).
Tali esiti documentali, si proiettano in senso positivo sulla domanda attorea e non necessitano di ulteriore istruttoria, risultando di contro del tutto apodittica l'affermazione contenuta nella breve relazione del medico fiduciario della compagnia assicurativa.
pagina 4 di 6 L'attore, pertanto, ha senz'altro diritto alla prestazione contrattuale e, in particolare al pagamento dell'importo di € 29.708,79, pari all'importo residuo del finanziamento alla data del 5.9.2017 data in cui , secondo il verbale dell'Inps risulta raggiunta la percentuale di invalidità utile per l'erogazione dell'indennizzo ( percentuale poi di fatto confermata nel successivo verbale del 2019); tale importo è stato ottenuto esaminando l'allegato n. 14 all'atto di citazione, contenente la tabella di ammortamento del finanziamento Pt_2
Quanto alla domanda di cumulo di rivalutazione, interessi legali e di mora si osserva che in tema di indennizzo assicurativo, la Corte di Legittimità in più occasioni ha affermato: “in tema di assicurazione contro i danni, “il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore” – o almeno, “si comporta” come tale (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963-05) – “poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023,
n. 16229, Rv. 667831-01), con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista “una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta” (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2023, n. 4938,
Rv. 667257-01)“ (cfr. C.Cass. sentenza del 18 marzo 2025 n. 7216).
Nel caso che occupa, non vi è prova del danno da ritardo, solo labialmente affermato e, pertanto, nessun'altra domanda può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai compensi minimi del IV scaglione della tabella n 2 allegata al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la Compagnia convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € € 29.708,79 oltre rivalutazione monetaria annuale dal 1.9.2017, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sino al presente provvedimento ed oltre interessi dalla data della sentenza fino al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
pagina 5 di 6 - Condanna la Compagnia assicurativa convenuta, in persona del legale rappresentante pt al pagamento delle spese del processo, liquidate in complessivi € 545,00 per esborsi ed € 3809,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc.
Così deciso in Catania, il 12.5.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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