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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/07/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1613/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 29/7/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1613/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. RIZZOGLIO MIRCO C.F._1
GIOVANNI ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
(Cod. Fisc. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore entrambe rappresentate e difese dall'avv. CECI GIANFRANCO resistenti contro
Pag. 1 di 5 (Cod. Fisc. , in persona del legale CP_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TONELLI
ALESSANDRO resistenti e contro
(Cod. Fisc. , in persona del legale CP_4 P.IVA_4 rappresentante pro tempore contumace
OGGETTO: mansione e jus CP_5
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale affermando di avere lavorato alle dipendenze di prima e di poi e di essere stato inquadrato al V CP_1 CP_2
livello del CCNL Trasporti e Logistica a fronte invece dello svolgimento di mansioni riconducibili al IV livello quantomeno dal giugno 2013 in poi quale caposquadra.
Ha poi evidenziato di avere svolto molte ore di straordinario al mese, di essere stato retribuito per un monteore inferiore alle 168 ore previste dal CCNL e l'errato calcolo degli istituti differiti.
Ha quindi concluso chiedendo la condanna di e CP_1 CP_2
(quest'ultima anche per il pregresso periodo ex art. 2112 c.c.) nonché di e di (queste ultime ex art. 29 d.lgs. CP_4 CP_3
276/2003) al pagamento delle differenze retributive così quantificate: € 6.946,62 per superiore inquadramento;
€ 204.549,25 per straordinari, € 33.911,60 per incidenza dello straordinario sugli istituti differiti, € 3.426,65 per ricalcolo di tredicesima e quattordicesima;
€ 1.653,18 per ricalcolo della retribuzione sul monteore di 168 mensili.
Si è costituita in giudizio che, nel chiedere il rigetto del Controparte_3 ricorso, ha eccepito la decadenza del ricorrente ex art. 29 d.lgs. 276/2003 per
Pag. 2 di 5 decorrenza del termine biennale dalla fine degli appalti con e CP_1
CP_2
Si sono costituite in giudizio Controparte_1
e che hanno
[...] Controparte_2 evidenziato di avere sottoscritto in data 5.9.2024, ossia dopo la notifica del ricorso, verbale di conciliazione in sede sindacale direttamente con il lavoratore, nel quale si è dato atto della rinuncia al giudizio RG 1613/2024 a fronte del pagamento della somma complessiva di € 10.000,00 e con riserva di prosecuzione del giudizio in punto di regolamentazione delle spese legali.
All'udienza del 24.9.2024 è stata dichiarata la contumacia di CP_4
fallito il tentativo di conciliazione in punto di spese legali, la causa è stata
[...] discussa e decisa all'udienza del 29 luglio 2025 tenutasi nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con sentenza con motivazione contestuale.
2.- Preliminarmente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il lavoratore sottoscritto con e nelle CP_1 CP_2 more del giudizio, verbale di conciliazione in sede sindacale.
Come noto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio e presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottoponendo al giudice conformi conclusioni in tal senso (tra le molte: Cass.
Civ. SS.UU. n. 13969 del 26.7.2004, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 16886 del
17.8.2015). In ogni caso deve essere dichiarata anche d'ufficio qualora sopravvengano fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale, riconosciuti e ammessi da entrambe le parti e comunque acquisiti agli atti del giudizio, dai quali emerga in concreto che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e quindi che il contrasto è stato eliminato, con il conseguente venir meno della necessità di una pronuncia del giudice, che diventa quindi superflua (tra le molte: Cass. Civ. Sez. II n. 13217 del 28.5.2013, cass. Civ. Sez.
II, Ord. n. 19845 del 23.7.2019).
Pag. 3 di 5 Nel caso di specie le parti resistenti hanno documentato di avere conciliato in sede sindacale la controversia con rinuncia, da parte del ricorrente, al giudizio pendente a fronte della corresponsione della somma onnicomprensiva di €
10.000,00 e con espressa riserva di prosecuzione del giudizio solo in punto di regolamentazione delle spese di lite. Preso atto, pertanto, della sopravvenuta carenza di interesse ad agire delle parti, stante l'avvenuta conciliazione in ordine alle rivendicazioni dedotte, deve essere pronunciata sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere.
3.- Quanto alle spese di lite, si ritiene sussistano giusti motivi per compensarle integralmente nei rapporti tra il ricorrente ed di contro, nei rapporti tra CP_3 le cooperative convenute e il ricorrente si ritiene di dover porre le spese di lite in capo alle prime essendosi le stesse espressamente impegnate a rifonderle al ricorrente nel verbale di conciliazione (cfr pag. 4 del verbale) ed essendo peraltro censurabile che le due società abbiano sottoscritto una transazione in sede sindacale (rendendola quindi inoppugnabile) senza che il difensore del lavoratore abbia in alcun modo partecipato alla conciliazione, pur a fronte di un ricorso già pendente.
Le spese vengono quindi liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 applicando i compensi medi (non essendovi motivo per discostarsene) per lo scaglione di valore di riferimento in base al quantum percepito dal ricorrente (€ 10.000,00) e quindi: € 1.822,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.617,00 per la fase decisionale
(comunque dovuta in quanto viene pronunciata sentenza) per complessivi €
4.216,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna Controparte_1
e , in persona dei rispettivi Controparte_2
Pag. 4 di 5 legali rappresentanti, in via tra loro solidale al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 4.216,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
3) compensa le spese di lite tra tutte le altre parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 29/7/2025
Il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 29/7/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1613/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. RIZZOGLIO MIRCO C.F._1
GIOVANNI ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
(Cod. Fisc. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore entrambe rappresentate e difese dall'avv. CECI GIANFRANCO resistenti contro
Pag. 1 di 5 (Cod. Fisc. , in persona del legale CP_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TONELLI
ALESSANDRO resistenti e contro
(Cod. Fisc. , in persona del legale CP_4 P.IVA_4 rappresentante pro tempore contumace
OGGETTO: mansione e jus CP_5
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale affermando di avere lavorato alle dipendenze di prima e di poi e di essere stato inquadrato al V CP_1 CP_2
livello del CCNL Trasporti e Logistica a fronte invece dello svolgimento di mansioni riconducibili al IV livello quantomeno dal giugno 2013 in poi quale caposquadra.
Ha poi evidenziato di avere svolto molte ore di straordinario al mese, di essere stato retribuito per un monteore inferiore alle 168 ore previste dal CCNL e l'errato calcolo degli istituti differiti.
Ha quindi concluso chiedendo la condanna di e CP_1 CP_2
(quest'ultima anche per il pregresso periodo ex art. 2112 c.c.) nonché di e di (queste ultime ex art. 29 d.lgs. CP_4 CP_3
276/2003) al pagamento delle differenze retributive così quantificate: € 6.946,62 per superiore inquadramento;
€ 204.549,25 per straordinari, € 33.911,60 per incidenza dello straordinario sugli istituti differiti, € 3.426,65 per ricalcolo di tredicesima e quattordicesima;
€ 1.653,18 per ricalcolo della retribuzione sul monteore di 168 mensili.
Si è costituita in giudizio che, nel chiedere il rigetto del Controparte_3 ricorso, ha eccepito la decadenza del ricorrente ex art. 29 d.lgs. 276/2003 per
Pag. 2 di 5 decorrenza del termine biennale dalla fine degli appalti con e CP_1
CP_2
Si sono costituite in giudizio Controparte_1
e che hanno
[...] Controparte_2 evidenziato di avere sottoscritto in data 5.9.2024, ossia dopo la notifica del ricorso, verbale di conciliazione in sede sindacale direttamente con il lavoratore, nel quale si è dato atto della rinuncia al giudizio RG 1613/2024 a fronte del pagamento della somma complessiva di € 10.000,00 e con riserva di prosecuzione del giudizio in punto di regolamentazione delle spese legali.
All'udienza del 24.9.2024 è stata dichiarata la contumacia di CP_4
fallito il tentativo di conciliazione in punto di spese legali, la causa è stata
[...] discussa e decisa all'udienza del 29 luglio 2025 tenutasi nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con sentenza con motivazione contestuale.
2.- Preliminarmente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il lavoratore sottoscritto con e nelle CP_1 CP_2 more del giudizio, verbale di conciliazione in sede sindacale.
Come noto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio e presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottoponendo al giudice conformi conclusioni in tal senso (tra le molte: Cass.
Civ. SS.UU. n. 13969 del 26.7.2004, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 16886 del
17.8.2015). In ogni caso deve essere dichiarata anche d'ufficio qualora sopravvengano fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale, riconosciuti e ammessi da entrambe le parti e comunque acquisiti agli atti del giudizio, dai quali emerga in concreto che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e quindi che il contrasto è stato eliminato, con il conseguente venir meno della necessità di una pronuncia del giudice, che diventa quindi superflua (tra le molte: Cass. Civ. Sez. II n. 13217 del 28.5.2013, cass. Civ. Sez.
II, Ord. n. 19845 del 23.7.2019).
Pag. 3 di 5 Nel caso di specie le parti resistenti hanno documentato di avere conciliato in sede sindacale la controversia con rinuncia, da parte del ricorrente, al giudizio pendente a fronte della corresponsione della somma onnicomprensiva di €
10.000,00 e con espressa riserva di prosecuzione del giudizio solo in punto di regolamentazione delle spese di lite. Preso atto, pertanto, della sopravvenuta carenza di interesse ad agire delle parti, stante l'avvenuta conciliazione in ordine alle rivendicazioni dedotte, deve essere pronunciata sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere.
3.- Quanto alle spese di lite, si ritiene sussistano giusti motivi per compensarle integralmente nei rapporti tra il ricorrente ed di contro, nei rapporti tra CP_3 le cooperative convenute e il ricorrente si ritiene di dover porre le spese di lite in capo alle prime essendosi le stesse espressamente impegnate a rifonderle al ricorrente nel verbale di conciliazione (cfr pag. 4 del verbale) ed essendo peraltro censurabile che le due società abbiano sottoscritto una transazione in sede sindacale (rendendola quindi inoppugnabile) senza che il difensore del lavoratore abbia in alcun modo partecipato alla conciliazione, pur a fronte di un ricorso già pendente.
Le spese vengono quindi liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 applicando i compensi medi (non essendovi motivo per discostarsene) per lo scaglione di valore di riferimento in base al quantum percepito dal ricorrente (€ 10.000,00) e quindi: € 1.822,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.617,00 per la fase decisionale
(comunque dovuta in quanto viene pronunciata sentenza) per complessivi €
4.216,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna Controparte_1
e , in persona dei rispettivi Controparte_2
Pag. 4 di 5 legali rappresentanti, in via tra loro solidale al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 4.216,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
3) compensa le spese di lite tra tutte le altre parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 29/7/2025
Il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 5 di 5