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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1185/2021;
PROMOSSA DA
avente codice fiscale , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Nicola Montefiori (Pec: ; Email_1
NEI CONFRONTI DI
, titolare della ditta PP IO, avente codice fiscale CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Cavallari (Pec: P.IVA_1
); Email_2
1
Con atto di citazione del dicembre 2018, titolare dell'impresa CP_1
individuale PP IO, conveniva, innanzi al Tribunale di Ravenna, Pt_1
[...]
Deduceva di avere svolto lavori di ristrutturazione presso l'immobile di proprietà della convenuta, sito a Milano Marittima.
Vantava un residuo credito pari a € 47.500, specificando che la valutazione di tali lavori era stata effettuata in sede di accertamento tecnico preventivo, da esso attore promosso.
Domandava, dunque, condannarsi la convenuta al pagamento di tale importo, o del minore o maggiore credito, oggetto di accertamento, oltre che al risarcimento dei danni, quantificati in € 12.219,63.
*
Costituendosi, tempestivamente in giudizio, formulava le seguenti Parte_1
conclusioni:
< - nel merito, in via principale, - accertati gli accordi intercorsi tra le parti e il contenuto dell'appalto conferito per i lavori da effettuare sull'immobile di
Via Giacomo Leopardi n. 36 a Milano Marittima, - accertate le opere effettivamente realizzate dalla ditta individuale odierna attrice ed il loro valore, - accertate le opere commissionate e non realizzate dalla ditta appaltatrice ed il conseguente maggiore costo sostenuto e da sostenere dalla committente per la loro esecuzione, - accertata la sussistenza dei gravi vizi e/o difetti lamentati e documentati, la loro ascrivibilità all'operato della ditta appaltatrice ed il costo per la eliminazione degli stessi e, in caso di vizi non emendabili, la quantificazione del disvalore del fabbricato, - accertato l'ammontare delle somme già versate e l'ammontare della somma residua a favore della committente a titolo risarcitorio e/o restitutorio, - accertato come nessun danno sia stato subito dalla ditta PP
IO in questa vicenda anche perché la parte danneggiata in effetti risulta essere la IG.ra - respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto Pt_1
e in diritto, con condanna della ditta al Controparte_2
rimborso delle spese di lite, anche della fase svoltasi nelle forme di cui all'art. 696 bis c.p.c. nonché di quanto sarà stabilito quale responsabilità processuale ex art. 96
2 c.p.c. in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale della domanda attorea Voglia determinare la sola somma eventualmente dovuta dalla IG.ra alla ditta PP IO>. Parte_1
*
Il Tribunale di Ravenna, con la sentenza n. 69/2021, rigettate le domande riconvenzionali tutte, accoglieva la sola domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento di € 47.500.
Osservava che la convenuta non aveva contestato di avere conferito incarico alla
PP IO per i lavori di ristrutturazione del proprio immobile;
né che i lavori fossero stati realmente eseguiti, lamentando, invece, la presenza di difetti e l'incompletezza dei lavori, in particolare con riferimento all'impianto termo- idraulico.
Con riguardo a tale impianto, il Tribunale osservava che, in sede di ATP, era emerso che la realizzazione dell'impianto non spettasse a PP IO, posto che l'impianto era stato realizzato dall'impresa sulla base del progetto Controparte_3
redatto e presentato da Persona_1
Poiché, in sede di ATP, era stato determinato il corrispettivo a saldo di € 47.500, per i lavori eseguiti da PP e non ancora pagati, il Tribunale condannava Pt_1
alla corresponsione di tale cifra in favore di parte attrice.
[...]
*
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ravenna interponeva appello Pt_1
formulando le seguenti conclusioni:
[...] parti e il contenuto dell'appalto conferito per i lavori da effettuare sull'immobile di
Via Giacomo Leopardi n. 36 a Milano Marittima, accertate la qualità e la quantità delle opere effettivamente realizzate dalla ditta individuale odierna appellata ed il loro valore, accertate le opere commissionate e non realizzate dalla ditta appaltatrice ed il conseguente maggiore costo sostenuto e da sostenere dalla committente per la loro esecuzione, accertata la sussistenza dei gravi vizi e/o difetti lamentati e documentati, la loro ascrivibilità all'operato della ditta appaltatrice ed il costo per la eliminazione degli stessi e, in caso di vizi non emendabili, la quantificazione del disvalore del fabbricato, accertato l'ammontare delle somme già versate e l'ammontare della somma residua a favore della committente a titolo risarcitorio e/o restitutorio, -riformare integralmente la sentenza n. 69/2021 del
3 Tribunale di Ravenna e statuire che la ditta non Controparte_2
ha diritto al pagamento di alcun ulteriore somma da parte della IG.ra Pt_1
con condanna della ditta al rimborso
[...] Controparte_2
delle spese delle spese di lite anche della fase svoltasi nelle forme di cui all'art. 696 bis c.p.c., nonché di quanto sarà stabilito quale responsabilità processuale ex art. 96
c.p.c.>
*
Dopo la dichiarazione di contumacia di , veniva richiamato il ctu CP_1
nominato in primo grado, conferendogli l'incarico, indicato in parte motiva.
*
Successivamente al deposito dell'elaborato peritale, si costituiva , CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
In via subordinata, per l'ipotesi eventuale di accoglimento del primo motivo di appello, chiedeva la condanna di al pagamento di €98.479,85 oltre Parte_1
interessi.
*
Precisate le conclusioni come in atti in relazione all'udienza cartolare del 16.7.2024, la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Parte appellante, diffusamente e specificatamente argomentando, lamenta come erroneamente il primo giudice abbia ritenuto che la PP IO non fosse stata anche incaricata dei lavori afferenti l'impianto termo-idraulico, eseguiti piuttosto dall'impresa con la conseguenza che non aveva detratto, Controparte_3 dall'importo liquidato a parte attrice, quanto dovuto ad essa odierna appellante, per i danni provocatile dal da accertarsi tramite ctu. CP_1
2) Il motivo è fondato, atteso era assolutamente pacifica fra le parti la circostanza che anche l'impianto termo-idraulico rientrasse fra le opere appaltate alla PP
IO, come peraltro pacifica era la circostanza, del tutto irrilevante nell'odierna controversia, che la PP IO aveva subappaltato i lavori di tale impianto all' impresa , come affermato dal ctu nella sua relazione. Controparte_3
4 Mai, infatti, nel procedimento di primo grado, né prima in sede di A.T.P., CP_1
ha negato che l'appalto afferisse anche l'impianto termo-idraulico, come
[...]
dedotto sin dall'inizio dall'odierna appaltante Pt_1
3) Va, a questo punto, evidenziato, per esigenze di chiarezza, che durante l'accertamento tecnico preventivo, in considerazione di difficoltà operative, il ctu non ha provveduto, esplicitandolo chiaramente e menzionando un accordo fra le parti,
a verificare le cause del lamentato mal funzionamento dell'impianto termico.
Ed infatti il ctu, ha quantificato il corrispettivo da liquidare alla PP IO, specificando che da tale importo doveva detrarsi l'importo spettante alla per Pt_1
rimediare a tali vizi.
4)Solo per esigenza di completezza vanno riportate esatte le parole del ctu come segue:
< La signora allo stato attuale degli accertamenti, dovrà versare alla Pt_1
ditta un totale di €. 47.500,00 a saldo dei lavori eseguiti, Controparte_2
dai quali andranno detratti gli importi per i lavori necessari alla messa in funzione e regolarizzazione dell'impianto termico>.
5) Ed è opportuno osservare come tale affermazione del ctu è stato richiamata da parte attrice, nell'atto di citazione introduttivo del primo grado, senza nulla osservare riguardo ai vizi di tale impianto e dunque neppure in ordine alla circostanza che dovesse operarsi tale detrazione, il cui presupposto logico è che anche l'impianto de quo rientrasse nel contratto di appalto verbalmente stipulato dalle parti.
6)Ciò va evidenziato, a fronte del cambio di strategia difensiva dell'originaria parte attrice, operato nel grado, fondato su circostanze smentite dalla medesima prospettazione attorea in primo grado, sulle quali dunque non occorre soffermare l'attenzione, pur essendo opportuno richiamarle per esigenze di chiarezza.
7)Scrive parte appellata quanto segue:
< E' dunque certo e incontestabile che l'impianto termoidraulico sia stato realizzato dalla citata ditta e non da PP IO, che non ha, invero, neppure chiesto il corrispettivo per tale opera straordinaria [….]
5 Il CTU aveva comunque stralciato dal computo dei corrispettivi dovuti da a Pt_1
PP IO quello relativo all'impianto termico e idraulico, ovviamente per ragioni diverse rispetto alla carenza di titolarità del rapporto controverso, non potendo il CTU addentrarsi in accertamenti riservati all'Autorità giudiziaria, ossia per l'impossibilità di procedere alla verifiche opportune se non con interventi invasivi che al tempo non potevano essere eseguiti, quantificando in euro 47.500,00 la somma ancora dovuta dalla committente all'appaltatore, già detratte le somme necessarie per il ripristino dei vizi riscontrati nelle opere svolte da PP
IO, con accertamento che non è passibile di contestazione perché puntuale, meticoloso ed effettuato nel contraddittorio con i rispettivi CCTTPP, accogliendo in gran parte proprio le osservazioni del CTP di .> Parte_1
8)Resta da evidenziare, con riguardo alle riportate osservazioni di parte appellata, solo per esigenze di chiarezza, che non risulta affatto che il ctu abbia operato la sua quantificazione senza tener conto dell'impianto termico, ma solo che non ha operato accertamenti riguardo al cattivo funzionamento dell'impianto termico.
Ne consegue che ha quantificato quanto dovuto alla PP IO, tenendo conto dei soli vizi afferenti altre lavorazioni, specificando che dall'importo così quantificato in € 47.500 dovesse poi detrarsi quanto necessario per rimediare ai vizi dell'impianto termico.
9)Il ctu è stato, dunque, richiamato nel grado per l'integrazione della sua consulenza, conferendogli l'incarico di accertare:
-quale fosse la causa del mancato funzionamento dell'impianto termosanitario;
-quali lavori fossero necessari per la messa in funzione e regolarizzazione dell'impianto;
-quale ne fosse il costo;
-quale fosse la riduzione di valore dell'immobile, ove i vizi non fossero emendabili.
10)Dalla relazione di ctu, logicamente ed esaustivamente motivata, emergono le cause del cattivo funzionamento dell'impianto termosanitario, dovute a difformità dal progetto.
Scrive il ctu:
è da individuare nella insufficiente portata delle tubazioni di distribuzione
6 dell'acqua, a sua volta dovuta a minor prevalenza della pompa di ricircolo installata rispetto a quanto previsto in progetto, ai diametri ridotti e ai numerosi cambi di direzione delle tubazioni stesse, con conseguenti perdite di carico e alle perdite nell'impianto solare>.
Rileva come, per la messa in funzione e regolarizzazione dell'impianto, necessario lo smontaggio degli elementi della centrale termica e la loro ricollocazione (con sostituzione della pompa), avendo cura di ottimizzare i percorsi dei condotti di collegamento ai discendenti, la realizzazione di una nuova colonna discendente, la sostituzione delle tubazioni dell'impianto solare, l'attivazione del sistema di controllo e l'eventuale inserimento di un radiatore aggiuntivo nella cucina a piano terreno>.
Quantifica, in ultimo, con motivazione adeguata e non contestata dalle parti, il costo totale per l'eliminazione dei vizi in € 26.000
e € 10.300 opere legate alla sicurezza dell'edificio, non previste in progetto e quindi non addebitabili alla . CP_4
11)Deve, in conclusione, detrarsi dall'importo liquidato dal primo giudice all'originaria parte attrice, l'importo di € 26.000.
12)Con ulteriore motivo, parte appellante, dedotta l'incompletezza della ctu, espletata in sede di atp, insiste nella richiesta di disporre nuova ctu, anche per profili, non afferenti l'impianto termico, e specificatamente onde verificare: effettivamente realizzate dalla ditta attrice ed il loro valore secondo i tariffari all'epoca vigenti;
2) le opere commissionate e non realizzate dalla ditta appaltatrice ed il conseguente maggiore costo sostenuto e da sostenere dalla committente per la loro esecuzione;
3) la sussistenza dei gravi vizi e/o difetti lamentati e documentati, la loro ascrivibilità all'operato della ditta appaltatrice ed il costo per la eliminazione degli stessi prendendo in considerazione anche il malfunzionamento>.
13) Il motivo è inammissibile in quanto la ctu, espletata in sede di atp, è contestata in modo generico, senza censurarne specifiche argomentazioni e conclusioni, richiamando, solo genericamente, le considerazioni critiche proposte dal consulente di parte avverso la bozza di ctu, peraltro, in parte accolte nella relazione finale, il cui
7 contenuto, fatto proprio dal primo giudice, non è stato considerato affatto.
14) Con ulteriore motivo, parte appellante insiste, inoltre, per l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto, non ammesso dal primo giudice, relativo ai seguenti articolati:
1.“Vero che la ditta PP IO tramite i suoi dipendenti e collaboratori forniva e posava le porte interne al piano terra nel cantiere della IG.ra Pt_1
a Cervia, frazione di Milano Marittima in Via Leopardi n. 39 nel 2014”.
[...]
2.“Vero che la IG.ra versava alla ditta PP IO in Parte_1 persona del IG. e su richiesta di quest'ultimo, oltre agli importi CP_1 fatturati, la ulteriore somma complessiva di €. 19.000,00 in contanti, non fatturati, tra il mese di aprile e il mese di luglio dell'anno 2012”.
3.“Vero che fino all'anno 2014 l'impianto di riscaldamento, la tinteggiatura e l'impianto elettrico nel cantiere della IG.ra sito a Cervia nella Parte_1 frazione di Milano Marittima in Via G. Leopardi n. 39, non erano stati completati”.
4.“Vero che fino all'anno 2014 e anche successivamente, in relazione all'impianto elettrico nel cantiere della IG.ra sito a Cervia nella frazione di Parte_1
Milano Marittima in Via G. Leopardi n. 39, la ditta PP IO, nella persona del IG. , rifiutava il deposito della certificazione di conformità presso CP_1 il competente ufficio del Comune di Cervia”.
5.“Vero che fino all'anno 2014 e anche successivamente, in relazione all'impianto elettrico nel cantiere della IG.ra sito a Cervia nella frazione di Parte_1
Milano Marittima in Via Leopardi n. 39, lei si rifiutava di depositare la dichiarazione di conformità dell'impianto termico presso il Comune di Cervia”.
*
Insiste, inoltre, per l'ammissione delle richieste prove testimoniali sui seguenti articolati:
A.“Vero che tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 lei si recava sul cantiere della IG.ra sito a Cervia nella frazione di Milano Marittima in Via Leopardi n. 39 e Parte_1 verificava il mancato completamento dell'impianto termico ed il suo malfunzionamento (dica il teste quale)”.
B.“Vero che a partire dal mese di marzo del 2012 e fino alla fine del 2014 la IG.ra Pt_1 sollecitava in più occasioni la ditta PP IO in persona del IG.
[...] CP_1
al completamento dei lavori del cantiere sito a Cervia nella frazione di Milano
[...]
Marittima in Via Leopardi n. 39”.
C.“Vero che la IG.ra versava alla PP IO in persona del IG. Parte_1
8 , oltre agli importi fatturati, ulteriori €. 19.000,00 in contanti, somma per la CP_1 quale non veniva consegnata alcuna fattura, tra il mese di aprile e il mese di luglio dell'anno
2012”.
D.“Vero che fino all'anno 2014 l'impianto di riscaldamento, la tinteggiatura e l'impianto elettrico nel cantiere della IG.ra sito a Cervia nella frazione di Milano Parte_1
Marittima in Via Leopardi n. 39 non erano stati completati”.
E.“Vero che nell'anno 2014, dopo aver sollecitato più volte la ditta PP IO nella persona del IG. , la sistemazione e il completamento dell'impianto elettrico e CP_1 dell'impianto di riscaldamento la IG.ra procedeva autonomamente Parte_1 incaricando una ditta terza per completare il lavoro”.
F.“Vero che fino all'anno 2014 in relazione all'impianto elettrico nel cantiere della IG.ra sito a Cervia nella frazione di Milano Marittima in Via Leopardi Parte_1
n. 39, la ditta PP IO, nella persona del IG. , ometteva di depositare CP_1 la certificazione di conformità presso il Comune di Cervia”.
G.“Vero che nel mese di maggio 2013, presso il cantiere della IG.ra sito a Parte_1
Cervia nella frazione di Milano Marittima in Via Leopardi n. 39, il perito industriale verificava l'assenza della regolazione climatica per il riscaldamento a Persona_1 pavimento ed il mancato funzionamento del sistema solare”.
H.“Vero che nel mese di agosto del 2014, presso il cantiere della IG.ra sito Parte_1
a Cervia nella frazione di Milano Marittima in Via Leopardi n. 39, il perito Per_1
verificava la perdita della linea ACS, ovvero dell'acqua calda sanitaria, del bollitore
[...]
e la mancata regolazione dell'impianto termico”.
I. “Vero che nel 2014, presso il cantiere della IG.ra , a Cervia, frazione di Parte_1
Milano Marittima, Via Leopardi n. 39, l'Ing. verificava che lo spessore del Persona_2 cappotto esterno era di 6 cm invece degli 8 cm previsti ex lege”.
L.“Vero che nel 2014, presso il cantiere della IG.ra sito a Cervia nella Parte_1 frazione di Milano Marittima in Via Leopardi n. 39, l'Ing. verificava che la Persona_2 centrale termica e l'impianto termico presentavano dei problemi (dica il teste quali)”.
M.“Vero che dopo l'installazione della caldaia nell'appartamento della sito Parte_1
a Cervia nella frazione di Milano Marittima in Via Leopardi n. 39 sono emerse delle fessurazioni al soffitto visibili dalla camera da letto sottostante”.
N.“Vero che la IG.ra , in assenza delle dichiarazioni di conformità relative Parte_1 all'impianto elettrico, termosanitario, idrico e del gas, è stata impossibilitata nella richiesta di agibilità ed abitabilità dell'immobile sito a Cervia nella frazione di Milano Marittima in
Via Leopardi n. 39 presso il Comune di Cervia”.
O.“Vero che la IG.ra , negli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 rifiutava Parte_1 proposte di locazione per gli appartamenti siti a Milano Marittima, in Via Leopardi n. 39, a
9 causa della mancanza delle dichiarazioni di conformità relative all'impianto elettrico, termosanitario, idrico e del gas”.
P.“Vero che la IG.ra , prima del 2013, concedendo in locazione gli Parte_1 appartamenti di sua proprietà siti a Milano Marittima, in Via Leopardi n. 39, ricavava la somma di €. 7.000,00 all'anno”.
16) Evidenziato, anzitutto che gli articolati di prova afferenti l'impianto termico sono diventati superflui, a seguito dell'accoglimento del primo motivo, per tutti gli altri deve rilevarsi che non sono connessi ad uno specifico motivo e dunque sono inammissibili.
17)Completato l'esame dell'appello e prima di procedere alla regolamentazione delle spese, è necessario chiarire che la domanda proposta da parte appellata con la sua comparsa di costituzione, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello, sopra trascritta,
è inammissibile, posto che essa non ha proposto appello incidentale e peraltro si è costituita tardivamente, addirittura a seguito del richiamo del ctu nel grado.
18)L'esito finale del procedimento, in cui è stata rigettata la domanda risarcitoria attorea, mentre la domanda di condanna è stata accolta per un importo inferiore alla metà di quanto richiesto, impone di disporre la compensazione per metà delle spese di entrambi i gradi e di porre le spese di ctu per metà in capo alla e per metà Pt_1
in capo al CP_1
19)Le restanti spese, liquidate applicando lo scaglione delle cause di valore inferiore ad € 26.000, attesa l'entità della condanna, vanno poste a carico della soccombente
Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1185/2021
R.G., in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza:
-condanna al pagamento, in favore di , di € 21.500, oltre Parte_1 CP_1
interessi dalla domanda al soddisfo.
-compensa per metà le spese di lite.
10 -pone le spese della ctu espletata in sede di atp nonchè della ctu espletata nel grado per metà in capo a e per metà in capo a;
Parte_1 CP_1
-condanna alla refusione, in favore di , delle restanti Parte_1 CP_1 spese di lite, liquidate in €2.600 per il primo grado ed in € 3.000 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, iva cpa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte d'appello in data 25.2.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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