Provvedimento: […] (tipico del mutuo) limitato all'importo massimo di 250.000,00 euro e sua estinzione in caso di decesso di entrambi i creditori prima dell'integrale rimborso della somma. Va, inoltre, ritenuto che in caso di decesso di un solo creditore (come nel caso che occupa) non si abbia estinzione parziale dell'obbligo ma possa operare la previsione di cui all'art. 1874 c.c. per la rendita congiuntiva, sicché la quota del creditore premorto si accresce a quello superstite: al riguardo, deve valorizzarsi la circostanza che la posizione dei coniugi CP_8 è considerata in modo unitario sia con riferimento all'erogazione della somma (“ho ricevuto la somma di duecentocinquanta mila euro da CP_5 e Pt_7 ”) che con riferimento alla successiva sua restituzione in forma di vitalizio, senza distinzioni.
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