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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8799/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8799/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PREMOLI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA PESSINA, 15 22100 COMO presso il difensore avv. PREMOLI ALESSANDRO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURO Controparte_1 C.F._2
FERDINANDO, elettivamente domiciliato in VIA RENATO FUCINI 49 56127 PISA presso il difensore avv. MAURO FERDINANDO
RESISTENTE
OGGETTO: comodato – occupazione senza titolo
CONCLUSIONI della PARTE RICORRENTE come da ricorso
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione anche in via istruttoria e incidentale e, premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento delle domande proposte:
IN PRINCIPALITA'
- accertarsi e dichiararsi, in ragione di quanto allegato, che il sig. Parte_1
è l'unico proprietario dell'immobile sito a Milano al II piano del condominio
[...]
di via Castelbarco n. 2 meglio contraddistinto al NCEU di Milano sez urbana fgl 524,
pagina 1 di 9 particella 7, sub. 62, zona 2, natura A2, classe 5, composto da 6 vani, abitazione di tipo civile;
- accertarsi e dichiararsi che il sig. occupa sine titulo, Controparte_1 indebitamente l'immobile sito a Milano al II piano del condominio di via Castelbarco
n. 2 meglio contraddistinto al NCEU di Milano sez urbana fgl 524, particella 7, sub.
62, zona 2, natura A2, classe 5, composto da 6 vani, abitazione di tipo civile;
- per l'effetto condannarsi il sig. all'immediato rilascio Controparte_1 dell'immobile sito a Milano al II piano del condominio di via Castelbarco n. 2 meglio contraddistinto al NCEU di Milano sez urbana fgl 524, particella 7, sub. 62, zona 2,
natura A2, classe 5, composto da 6 vani, abitazione di tipo civile;
IN SUBORDINE
- accertarsi e dichiararsi che il sig. occupa indebitamente- Controparte_1 sine titulo per le ragioni sovra esposte l'immobile de quo a partire da marzo 2023 per
l'effetto condannarsi il medesimo al pagamento di € 1.500,00.= mensili più interessi fino alla data dell'effettivo rilascio a titolo di occupazione abusiva;
- emettersi sentenza che faccia luogo per pronuncia costitutiva.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE come da comparsa
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda del convenuto resistente, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria di legge,
così disporre,
In via principale: accertare e dichiarare che il Sig.
[...] ha concesso in comodato l'immobile sito in Milano, Parte_1
Via Castelbarco n. 2, II piano (F. 524, part. 7, sub 62, zona 2, classe 5, natura A2), al \iglio con Controparte_1
funzione/\inalità di casa familiare con lo scopo di ospitarvi il
\iglio e curarlo, educarlo ed assisterlo nel miglior CP_2 modo possibile, pertanto ponendo l'immobile al servizio del nucleo familiare costituito da padre e \iglio. Per l'effetto, disporre che il
termine del comodato oggetto di causa, da ricavarsi per
relationem, sia da individuarsi nell'uso cui il bene è stato
destinato con il contratto (verbale) stesso ovvero per soddisfare le necessità abitative e familiari della prole;
Sempre in via principale: accertare e dichiarare l'insussistenza di bisogni urgenti e opravvenuti da parte del comodante e, per l'effetto, disporre che la concessione in comodato dell'immobile de quo debba seguire le regole imposte dalla disciplina del comodato
concesso per necessità della famiglia che prevedono che
l'immobile sia adibito agli usi familiari e dei bisogni abitativi del minore preservando l'habitat di CP_2 quest'ultimo;
pagina 2 di 9 Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, il ricorrente adiva questo Parte_1
Tribunale per richiedere la declaratoria di occupazione sine titulo dell'immobile di sua proprietà sito a
Milano in via Castelbarco n. 2, contraddistinto al NCEU di Milano sez urbana al fgl 524, particella 7, sub. 62, zona 2, natura A2, classe 5, composto da 6 vani, concesso con contratto verbale di comodato d'uso nell'ottobre 2019 a suo figlio e per chiedere la restituzione del Controparte_1
predetto bene, oltre alla condanna del resistente al pagamento della somma di euro 1.500,00 mensili, oltre interessi a partire da marzo 2023 sino alla data dell'effettivo rilascio a titolo di indennità di occupazione.
Lo stesso deduceva:
- di aver concesso detto immobile, per un breve periodo, al figlio in comodato, senza determinazione di tempo, a partire da ottobre 2019;
- che l'accordo, stipulato verbalmente, prevedeva l'uso esclusivamente abitativo di tale unità immobiliare, la durata temporanea e l'obbligo del resistente al rimborso delle spese condominiali e utenze domestiche, rimaste intestate all'odierno ricorrente;
- che dal dicembre 2019 il resistente disattendeva tutti gli accordi ed anzi stabiliva nell'immobile la sede operativa della propria attività commerciale “Rentclass”, omettendo altresì i rimborsi delle spese condominiali e utenze dell'immobile maturate medio tempore (doc.4);
- di aver inoltrato, in data 20.03.2023, una diffida per liberare l'immobile con richiesta di rimborso delle spese condominiali e utenze maturate sino ad allora, rimasta senza esito (doc. 7);
- che la mediazione intrapresa si chiudeva negativamente perché il resistente rifiutava il ritiro della missiva contenente l'invito all'adesione (doc. 8);
- che il debito maturato dal resistente era pari a complessivi euro 40.000,00= per spese condominiali, che si riservava di richiedere in separata sede.
Dichiarava il ricorrente di vivere in un immobile in affitto a Firenze, ma di voler tornare a vivere a
Milano e che il contratto stipulato oralmente era a tempo indeterminato e, dunque, revocabile ad nutum.
pagina 3 di 9 Invocava poi il diritto ad ottenere anche l'indennizzo per il mancato godimento dell'immobile, da calcolarsi dalla data di notifica del ricorso introduttivo, indicato equitativamente in euro 1.500,00 mensili, quale danno subito “per il solo fatto di aver perso la disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità, anche solo potenziale”.
Si costituiva in giudizio deducendo che suo padre gli aveva concesso Controparte_1
l'uso dell'immobile per aiutarlo, in seguito alla separazione dalla moglie, ad essere presente nella vita di suo figlio e, dunque, il comodato non poteva considerarsi come precario, ma era invece destinato a casa familiare;
che il padre viveva da oltre 40 anni a Firenze, avendo intrapreso una relazione extraconiugale con una donna ivi residente che aveva peraltro portato alla separazione dei suoi genitori e, dunque, non aveva necessità di trasferirsi a Milano;
che anche la tesi circa le necessità economiche non era credibile, in quanto il ricorrente conduceva una vita agiata e aveva molti immobili, alcuni dei quali a Milano, che aveva peraltro venduto pochi mesi prima;
che, in realtà, la richiesta avversaria dipendeva dal rapporto ormai incrinato tra padre e figlio. Si rendeva poi disponibile a versare gli importi per spese condominiali e utenze.
Il Giudice, fissata l'udienza di prima comparizione, su richiesta delle parti assegnava termini per memorie.
Quindi, istruita la causa con produzioni documentali, questa veniva rinviata all'udienza del 25.2.2025, in cui veniva trattenuta in decisione, dopo la discussione svolta dalle parti ai sensi dell'art. 281-sexies cpc.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
La domanda volta al rilascio dell'immobile deve essere accolta, avendo la parte ricorrente provato la detenzione dell'immobile in questione da parte del resistente, detenzione non contestata.
Il ricorrente ha dedotto la stipulazione di un accordo verbale di comodato con il resistente per un breve periodo, concluso nell'ottobre 2019, in forza del quale quest'ultimo doveva provvedere al rimborso delle spese condominiali e utenze domestiche, rimaste intestate al ricorrente.
A tale riguardo, si osserva che l'onere della forma scritta nei contratti previsto dall'art. 1350 c. c. non riguarda il comodato immobiliare. La prova può, quindi, essere data anche per testi e presunzioni (C.
11620/1990). Ciò vale anche per il contratto di comodato precario immobiliare (P. Assisi 18.2.1995).
Ai sensi dell'art. 1809 c.c. “Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di un termine, quando se ne sia servito in conformità al contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e imprevedibile bisogno del comodante, questi può esigerne la restituzione
pagina 4 di 9 immediata”. Il seguente art. 1810 c.c. dispone che “Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha sostenuto di aver concesso detto immobile, per un breve periodo, al figlio in comodato, a partire da ottobre 2019 senza la previsione di un preciso termine finale.
Secondo il resistente , suo padre gli aveva concesso l'uso Controparte_1 dell'immobile per aiutarlo, in seguito alla separazione dalla moglie, per essere presente nella vita di suo figlio e, dunque, il comodato non poteva considerarsi come precario, ma era invece destinato a casa familiare. Più precisamente, il resistente ha dedotto di essere stato lasciato dalla moglie nel 2015 e di essere stato costretto a lasciare la casa coniugale sita in Milano, Via Mosè Bianchi n. 47 ove rimaneva la Sig.ra con il piccolo di avere ricevuto la notifica di una intimazione di sfratto per Per_1 CP_2
morosità nella casa coniugale;
che aveva deciso di lasciare al proprio figlio Parte_1
l'uso dell'appartamento sito in Milano, Via Castelbarco n. 2, per aiutarlo ad essere presente nella vita del piccolo al fine di educarlo ed istruirlo attivamente, attese le difficoltà del minore;
che CP_2
successivamente alla separazione le problematiche di si erano acuite a tal punto che il CP_2
minore, nel settembre del 2020, si era trasferito definitivamente a vivere con il padre nell'appartamento milanese di Via Castelbarco n. 2, avendo anche il Tribunale stabilito che dovesse vivere CP_2
stabilmente con il padre (doc. n. 10).
Pur non contestando che l'immobile fosse sede della società Rentclass LTD che si occupa di gestire immobili di terzi onde porli in affitto mediante lo strumento dell'affitto breve, ha aggiunto di non utilizzare l'appartamento come ufficio, ma che egli viveva nell'appartamento con il figlio e CP_2
ivi lavorava così come tanti lavoratori lavorano in smart working.
Secondo l'attore, l'inciso riportato ex adverso “dopo che si è separato dalla moglie” esprime soltanto la circostanza temporale di avvio del comodato. Mai alcun consenso, nemmeno a livello informativo, fu dato al ricorrente per il minore inserito arbitrariamente dal resistente, ancora una volta CP_2 strumentalizzando l'immobile.
Come sopra esposto, il contratto di comodato è a forma libera: “L'onere della forma scritta nei contratti previsto dall'art. 1350 c. c. non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale, il quale può essere provato per testi e per presunzioni” (Cass. n.11620/1990). Nel caso di specie, è pacifico che sia intervenuto un contratto di comodato tra il padre ed il figlio a partire dal
2019.
pagina 5 di 9 Riguardo alla finalità del comodato, l'attore ha, quindi, escluso di avere concesso il bene in comodato al figlio perché fosse adibito a dimora familiare;
come affermato dallo stesso: Se davvero vi fosse mai stata la finalità di destinazione familiare ipotizzata da controparte, di certo vi sarebbe stato tempo e spazio nel verbale perché l'intento venisse dichiarato expressis verbis.
Nulla di tutto questo è presente;
così neppure in alcuna delle allegazioni avversarie.
Al riguardo, si osserva che la volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare non può essere presunta, ma va positivamente provata e accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione e, per altro verso, nell'ipotesi in cui il vincolo matrimoniale del comodatario sopravvenga, occorre che sia dimostrato come il proprietario abbia inteso, in virtù di scelta sopravvenuta, trasformare la natura del comodato, rispetto alla sua precedente finalità, ancorando la destinazione del bene alle esigenze del gruppo familiare neocostituito (cfr. Cass., 18.8.2017, n. 20151).
Nel caso di specie, in sede di provvedimento adottato a seguito di RICORSO PER LA MODIFICA
DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO, nel cui procedimento, in data 15.12.2021 le parti depositavano una nota congiunta, dando atto di avere raggiunto, per la parte che interessa, il seguente accordo: disporre il collocamento privilegiato del minore presso il padre, presso l'abitazione di quest'ultimo sita a Milano in via Castelbarco n° 2, con facoltà della madre di frequentare il minore ogniqualvolta lo desideri, il Tribunale, in data 20 dicembre 2021, provvedeva in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e sopra integralmente riportato (doc. 10 fasc. resistente).
Ciò prova, tuttavia, solo che i coniugi, oltre due anni dopo il comodato per cui è causa, hanno concordato per disporre il collocamento privilegiato del minore presso il padre, presso l'abitazione di quest'ultimo sita a Milano in via Castelbarco n° 2, ma non prova che il comodante fosse a conoscenza di tale fatto e abbia inteso, in virtù di scelta sopravvenuta, trasformare la natura del comodato, rispetto alla sua precedente finalità, ancorando la destinazione del bene alle esigenze del gruppo familiare del resistente, essendo ciò stato specificamente contestato dal ricorrente.
Inoltre, il ricorrente, a prova contraria ha prodotto lo stato di famiglia aggiornato di controparte che conferma la residenza in via Monte Rosa n. 3, senza che sia presente il minore (doc. 14). CP_2
Pertanto, anche ipotizzando che il minore sia ancora collocato presso il padre, in ogni caso il CP_2
luogo di residenza del resistente è in via Monte Rosa n. 3 e, pertanto, seppure il resistente abbia eventualmente adibito l'immobile sito in via Castelbarco n° 2 per le esigenze del suo nucleo familiare, pur senza la consapevolezza del comodante, tuttavia questa esigenza è comunque venuta meno, essendo il resistente residente in [...], mentre non è contestato che la società
pagina 6 di 9 “Rentclass” abbia sede nel bene oggetto di comodato, con conseguente uguale obbligo restitutorio in capo al comodatario.
Il comodato tra il padre ed il figlio, in ogni caso, non essendo stato previsto nell'interesse della famiglia, non risulta sottoposto alla disciplina dell'art.1809 c.c., così che il comodatario è tenuto alla restituzione dell'immobile a semplice richiesta del comodante, il quale risulta esonerato dal dimostrare la sussistenza di alcun bisogno urgente ed imprevedibile.
Come sopra esposto, il termine finale del comodato, a norma dell'art. 1810 c.c., può ricavarsi dall'uso cui la res deve essere destinata, purché tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo. Viceversa, in mancanza di particolari prescrizioni di durata, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile si configura come indeterminato e continuativo, inidoneo a sorreggere un termine finale. Ne consegue che, in siffatte ipotesi, la concessione in comodato della res deve intendersi a tempo parimenti indeterminato, ovvero a titolo precario, onde la revocabilità ad nutum da parte del comodante ai sensi della citata norma (cfr.Trib. Cassino, 20/04/2011).
Va, quindi, accolta la domanda di restituzione del bene.
Per quanto riguarda il resto, si osserva che, ai sensi dell'art. 1803 c.c., il comodato è un negozio essenzialmente gratuito. Pertanto, secondo una autorevole impostazione, non si darebbe il caso di un comodato oneroso e la previsione di un corrispettivo imporrebbe, quale esito dell'operazione interpretativa, l'identificazione di un diverso tipo contrattuale.
Secondo un'altra impostazione meno restrittiva l'esistenza di un compenso non escluderebbe di per sé stessa il comodato, non risultando determinante l'entità del compenso nella ricostruzione di una data fattispecie concreta come comodato, bensì essendo l'eventuale nesso di corrispettività ad ostare. Sotto tale profilo, il pagamento delle spese condominiali non sarebbe ostativo al comodato, configurandosi solo come un rimborso delle spese.
Anche la giurisprudenza costante ritiene che l'esistenza di un modesto contributo pecuniario, spontaneamente corrisposto dal comodatario, non escluda il carattere di essenziale gratuità del comodato, dovendosi riguardare piuttosto se il vantaggio fornito al comodante si ponga come corrispettivo del godimento della cosa e assuma natura di controprestazione (cfr. Cass. civ. Sez. III
Ord., 17/01/2019, n. 1039).
Il carattere di essenziale gratuità del comodato non viene meno, inoltre, se vi inerisce un "modus" posto a carico del comodatario, fermo restando che questo, però, non può essere tale da snaturare il contenuto del rapporto, privandolo del requisito essenziale della gratuità, requisito destinato a venire meno, tuttavia, quando il vantaggio conseguito dal comodatario si pone come corrispettivo del godimento della cosa con natura di controprestazione (Cass. civ. Sez. III, 16/11/1994, n. 9694). pagina 7 di 9 Nel caso di specie, pur non avendo il ricorrente provato la pattuizione in tema di oneri condominiali e utenze, il fatto deve ritenersi pacifico in quanto riconosciuto dal resistente, che, come detto, si è offerto di pagare le somme dovute a tale titolo.
In ogni caso, la parte ricorrente si è riservata di agire per esse in separata sede.
Per il resto, per quanto riguarda la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 1.500,00 mensili a titolo di indennità di occupazione, a decorrere dalla data di notifica del ricorso che ha dato origine al presente giudizio, si rileva che, in caso di comodato, non è previsto il pagamento di alcuna somma per il godimento del bene;
tuttavia, anche nell'ipotesi di occupazione senza titolo di bene immobile, il danno da occupazione senza titolo, pur potendosi dimostrare sulla base di presunzioni semplici, non esonera chi lo richiede dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. n. 33645/2022).
Nel caso di specie, al di là di ogni altra considerazione, manca l'allegazione tempestiva dell'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto, risultando anzi che sia stata tollerata dal proprietario l'occupazione del bene da parte del resistente.
Pertanto, detta domanda, va rigettata, osservandosi che la genericità della stessa non imponeva alcun onere di contestazione al convenuto.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto del valore della controversia, nei limiti in cui è stata accolta la domanda, e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede: accerta e dichiara che occupa sine titulo l'immobile per cui è causa per Controparte_1
l'intervenuta cessazione del contratto verbale di comodato d'uso inter partes avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano in via Castelbarco n. 2, contraddistinta al NCEU di Milano sez urbana fgl
524, particella 7, sub. 62, zona 2, natura A2, classe 5, composta da 6 vani e, per l'effetto, condanna a rilasciare il predetto bene libero da persone e sgombro da cose nella Controparte_1
piena disponibilità del ricorrente;
- fissa per l'esecuzione la data del 25.4.2025;
- rigetta, per il resto, le domande proposte dal ricorrente;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 264 per spese esenti e in € 3397 per
[...]
compensi, oltre spese generali liquidate nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute.
pagina 8 di 9 Milano, 25 marzo 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8799/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PREMOLI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA PESSINA, 15 22100 COMO presso il difensore avv. PREMOLI ALESSANDRO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURO Controparte_1 C.F._2
FERDINANDO, elettivamente domiciliato in VIA RENATO FUCINI 49 56127 PISA presso il difensore avv. MAURO FERDINANDO
RESISTENTE
OGGETTO: comodato – occupazione senza titolo
CONCLUSIONI della PARTE RICORRENTE come da ricorso
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione anche in via istruttoria e incidentale e, premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento delle domande proposte:
IN PRINCIPALITA'
- accertarsi e dichiararsi, in ragione di quanto allegato, che il sig. Parte_1
è l'unico proprietario dell'immobile sito a Milano al II piano del condominio
[...]
di via Castelbarco n. 2 meglio contraddistinto al NCEU di Milano sez urbana fgl 524,
pagina 1 di 9 particella 7, sub. 62, zona 2, natura A2, classe 5, composto da 6 vani, abitazione di tipo civile;
- accertarsi e dichiararsi che il sig. occupa sine titulo, Controparte_1 indebitamente l'immobile sito a Milano al II piano del condominio di via Castelbarco
n. 2 meglio contraddistinto al NCEU di Milano sez urbana fgl 524, particella 7, sub.
62, zona 2, natura A2, classe 5, composto da 6 vani, abitazione di tipo civile;
- per l'effetto condannarsi il sig. all'immediato rilascio Controparte_1 dell'immobile sito a Milano al II piano del condominio di via Castelbarco n. 2 meglio contraddistinto al NCEU di Milano sez urbana fgl 524, particella 7, sub. 62, zona 2,
natura A2, classe 5, composto da 6 vani, abitazione di tipo civile;
IN SUBORDINE
- accertarsi e dichiararsi che il sig. occupa indebitamente- Controparte_1 sine titulo per le ragioni sovra esposte l'immobile de quo a partire da marzo 2023 per
l'effetto condannarsi il medesimo al pagamento di € 1.500,00.= mensili più interessi fino alla data dell'effettivo rilascio a titolo di occupazione abusiva;
- emettersi sentenza che faccia luogo per pronuncia costitutiva.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE come da comparsa
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda del convenuto resistente, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria di legge,
così disporre,
In via principale: accertare e dichiarare che il Sig.
[...] ha concesso in comodato l'immobile sito in Milano, Parte_1
Via Castelbarco n. 2, II piano (F. 524, part. 7, sub 62, zona 2, classe 5, natura A2), al \iglio con Controparte_1
funzione/\inalità di casa familiare con lo scopo di ospitarvi il
\iglio e curarlo, educarlo ed assisterlo nel miglior CP_2 modo possibile, pertanto ponendo l'immobile al servizio del nucleo familiare costituito da padre e \iglio. Per l'effetto, disporre che il
termine del comodato oggetto di causa, da ricavarsi per
relationem, sia da individuarsi nell'uso cui il bene è stato
destinato con il contratto (verbale) stesso ovvero per soddisfare le necessità abitative e familiari della prole;
Sempre in via principale: accertare e dichiarare l'insussistenza di bisogni urgenti e opravvenuti da parte del comodante e, per l'effetto, disporre che la concessione in comodato dell'immobile de quo debba seguire le regole imposte dalla disciplina del comodato
concesso per necessità della famiglia che prevedono che
l'immobile sia adibito agli usi familiari e dei bisogni abitativi del minore preservando l'habitat di CP_2 quest'ultimo;
pagina 2 di 9 Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, il ricorrente adiva questo Parte_1
Tribunale per richiedere la declaratoria di occupazione sine titulo dell'immobile di sua proprietà sito a
Milano in via Castelbarco n. 2, contraddistinto al NCEU di Milano sez urbana al fgl 524, particella 7, sub. 62, zona 2, natura A2, classe 5, composto da 6 vani, concesso con contratto verbale di comodato d'uso nell'ottobre 2019 a suo figlio e per chiedere la restituzione del Controparte_1
predetto bene, oltre alla condanna del resistente al pagamento della somma di euro 1.500,00 mensili, oltre interessi a partire da marzo 2023 sino alla data dell'effettivo rilascio a titolo di indennità di occupazione.
Lo stesso deduceva:
- di aver concesso detto immobile, per un breve periodo, al figlio in comodato, senza determinazione di tempo, a partire da ottobre 2019;
- che l'accordo, stipulato verbalmente, prevedeva l'uso esclusivamente abitativo di tale unità immobiliare, la durata temporanea e l'obbligo del resistente al rimborso delle spese condominiali e utenze domestiche, rimaste intestate all'odierno ricorrente;
- che dal dicembre 2019 il resistente disattendeva tutti gli accordi ed anzi stabiliva nell'immobile la sede operativa della propria attività commerciale “Rentclass”, omettendo altresì i rimborsi delle spese condominiali e utenze dell'immobile maturate medio tempore (doc.4);
- di aver inoltrato, in data 20.03.2023, una diffida per liberare l'immobile con richiesta di rimborso delle spese condominiali e utenze maturate sino ad allora, rimasta senza esito (doc. 7);
- che la mediazione intrapresa si chiudeva negativamente perché il resistente rifiutava il ritiro della missiva contenente l'invito all'adesione (doc. 8);
- che il debito maturato dal resistente era pari a complessivi euro 40.000,00= per spese condominiali, che si riservava di richiedere in separata sede.
Dichiarava il ricorrente di vivere in un immobile in affitto a Firenze, ma di voler tornare a vivere a
Milano e che il contratto stipulato oralmente era a tempo indeterminato e, dunque, revocabile ad nutum.
pagina 3 di 9 Invocava poi il diritto ad ottenere anche l'indennizzo per il mancato godimento dell'immobile, da calcolarsi dalla data di notifica del ricorso introduttivo, indicato equitativamente in euro 1.500,00 mensili, quale danno subito “per il solo fatto di aver perso la disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità, anche solo potenziale”.
Si costituiva in giudizio deducendo che suo padre gli aveva concesso Controparte_1
l'uso dell'immobile per aiutarlo, in seguito alla separazione dalla moglie, ad essere presente nella vita di suo figlio e, dunque, il comodato non poteva considerarsi come precario, ma era invece destinato a casa familiare;
che il padre viveva da oltre 40 anni a Firenze, avendo intrapreso una relazione extraconiugale con una donna ivi residente che aveva peraltro portato alla separazione dei suoi genitori e, dunque, non aveva necessità di trasferirsi a Milano;
che anche la tesi circa le necessità economiche non era credibile, in quanto il ricorrente conduceva una vita agiata e aveva molti immobili, alcuni dei quali a Milano, che aveva peraltro venduto pochi mesi prima;
che, in realtà, la richiesta avversaria dipendeva dal rapporto ormai incrinato tra padre e figlio. Si rendeva poi disponibile a versare gli importi per spese condominiali e utenze.
Il Giudice, fissata l'udienza di prima comparizione, su richiesta delle parti assegnava termini per memorie.
Quindi, istruita la causa con produzioni documentali, questa veniva rinviata all'udienza del 25.2.2025, in cui veniva trattenuta in decisione, dopo la discussione svolta dalle parti ai sensi dell'art. 281-sexies cpc.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
La domanda volta al rilascio dell'immobile deve essere accolta, avendo la parte ricorrente provato la detenzione dell'immobile in questione da parte del resistente, detenzione non contestata.
Il ricorrente ha dedotto la stipulazione di un accordo verbale di comodato con il resistente per un breve periodo, concluso nell'ottobre 2019, in forza del quale quest'ultimo doveva provvedere al rimborso delle spese condominiali e utenze domestiche, rimaste intestate al ricorrente.
A tale riguardo, si osserva che l'onere della forma scritta nei contratti previsto dall'art. 1350 c. c. non riguarda il comodato immobiliare. La prova può, quindi, essere data anche per testi e presunzioni (C.
11620/1990). Ciò vale anche per il contratto di comodato precario immobiliare (P. Assisi 18.2.1995).
Ai sensi dell'art. 1809 c.c. “Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di un termine, quando se ne sia servito in conformità al contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e imprevedibile bisogno del comodante, questi può esigerne la restituzione
pagina 4 di 9 immediata”. Il seguente art. 1810 c.c. dispone che “Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha sostenuto di aver concesso detto immobile, per un breve periodo, al figlio in comodato, a partire da ottobre 2019 senza la previsione di un preciso termine finale.
Secondo il resistente , suo padre gli aveva concesso l'uso Controparte_1 dell'immobile per aiutarlo, in seguito alla separazione dalla moglie, per essere presente nella vita di suo figlio e, dunque, il comodato non poteva considerarsi come precario, ma era invece destinato a casa familiare. Più precisamente, il resistente ha dedotto di essere stato lasciato dalla moglie nel 2015 e di essere stato costretto a lasciare la casa coniugale sita in Milano, Via Mosè Bianchi n. 47 ove rimaneva la Sig.ra con il piccolo di avere ricevuto la notifica di una intimazione di sfratto per Per_1 CP_2
morosità nella casa coniugale;
che aveva deciso di lasciare al proprio figlio Parte_1
l'uso dell'appartamento sito in Milano, Via Castelbarco n. 2, per aiutarlo ad essere presente nella vita del piccolo al fine di educarlo ed istruirlo attivamente, attese le difficoltà del minore;
che CP_2
successivamente alla separazione le problematiche di si erano acuite a tal punto che il CP_2
minore, nel settembre del 2020, si era trasferito definitivamente a vivere con il padre nell'appartamento milanese di Via Castelbarco n. 2, avendo anche il Tribunale stabilito che dovesse vivere CP_2
stabilmente con il padre (doc. n. 10).
Pur non contestando che l'immobile fosse sede della società Rentclass LTD che si occupa di gestire immobili di terzi onde porli in affitto mediante lo strumento dell'affitto breve, ha aggiunto di non utilizzare l'appartamento come ufficio, ma che egli viveva nell'appartamento con il figlio e CP_2
ivi lavorava così come tanti lavoratori lavorano in smart working.
Secondo l'attore, l'inciso riportato ex adverso “dopo che si è separato dalla moglie” esprime soltanto la circostanza temporale di avvio del comodato. Mai alcun consenso, nemmeno a livello informativo, fu dato al ricorrente per il minore inserito arbitrariamente dal resistente, ancora una volta CP_2 strumentalizzando l'immobile.
Come sopra esposto, il contratto di comodato è a forma libera: “L'onere della forma scritta nei contratti previsto dall'art. 1350 c. c. non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale, il quale può essere provato per testi e per presunzioni” (Cass. n.11620/1990). Nel caso di specie, è pacifico che sia intervenuto un contratto di comodato tra il padre ed il figlio a partire dal
2019.
pagina 5 di 9 Riguardo alla finalità del comodato, l'attore ha, quindi, escluso di avere concesso il bene in comodato al figlio perché fosse adibito a dimora familiare;
come affermato dallo stesso: Se davvero vi fosse mai stata la finalità di destinazione familiare ipotizzata da controparte, di certo vi sarebbe stato tempo e spazio nel verbale perché l'intento venisse dichiarato expressis verbis.
Nulla di tutto questo è presente;
così neppure in alcuna delle allegazioni avversarie.
Al riguardo, si osserva che la volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare non può essere presunta, ma va positivamente provata e accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione e, per altro verso, nell'ipotesi in cui il vincolo matrimoniale del comodatario sopravvenga, occorre che sia dimostrato come il proprietario abbia inteso, in virtù di scelta sopravvenuta, trasformare la natura del comodato, rispetto alla sua precedente finalità, ancorando la destinazione del bene alle esigenze del gruppo familiare neocostituito (cfr. Cass., 18.8.2017, n. 20151).
Nel caso di specie, in sede di provvedimento adottato a seguito di RICORSO PER LA MODIFICA
DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO, nel cui procedimento, in data 15.12.2021 le parti depositavano una nota congiunta, dando atto di avere raggiunto, per la parte che interessa, il seguente accordo: disporre il collocamento privilegiato del minore presso il padre, presso l'abitazione di quest'ultimo sita a Milano in via Castelbarco n° 2, con facoltà della madre di frequentare il minore ogniqualvolta lo desideri, il Tribunale, in data 20 dicembre 2021, provvedeva in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e sopra integralmente riportato (doc. 10 fasc. resistente).
Ciò prova, tuttavia, solo che i coniugi, oltre due anni dopo il comodato per cui è causa, hanno concordato per disporre il collocamento privilegiato del minore presso il padre, presso l'abitazione di quest'ultimo sita a Milano in via Castelbarco n° 2, ma non prova che il comodante fosse a conoscenza di tale fatto e abbia inteso, in virtù di scelta sopravvenuta, trasformare la natura del comodato, rispetto alla sua precedente finalità, ancorando la destinazione del bene alle esigenze del gruppo familiare del resistente, essendo ciò stato specificamente contestato dal ricorrente.
Inoltre, il ricorrente, a prova contraria ha prodotto lo stato di famiglia aggiornato di controparte che conferma la residenza in via Monte Rosa n. 3, senza che sia presente il minore (doc. 14). CP_2
Pertanto, anche ipotizzando che il minore sia ancora collocato presso il padre, in ogni caso il CP_2
luogo di residenza del resistente è in via Monte Rosa n. 3 e, pertanto, seppure il resistente abbia eventualmente adibito l'immobile sito in via Castelbarco n° 2 per le esigenze del suo nucleo familiare, pur senza la consapevolezza del comodante, tuttavia questa esigenza è comunque venuta meno, essendo il resistente residente in [...], mentre non è contestato che la società
pagina 6 di 9 “Rentclass” abbia sede nel bene oggetto di comodato, con conseguente uguale obbligo restitutorio in capo al comodatario.
Il comodato tra il padre ed il figlio, in ogni caso, non essendo stato previsto nell'interesse della famiglia, non risulta sottoposto alla disciplina dell'art.1809 c.c., così che il comodatario è tenuto alla restituzione dell'immobile a semplice richiesta del comodante, il quale risulta esonerato dal dimostrare la sussistenza di alcun bisogno urgente ed imprevedibile.
Come sopra esposto, il termine finale del comodato, a norma dell'art. 1810 c.c., può ricavarsi dall'uso cui la res deve essere destinata, purché tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo. Viceversa, in mancanza di particolari prescrizioni di durata, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile si configura come indeterminato e continuativo, inidoneo a sorreggere un termine finale. Ne consegue che, in siffatte ipotesi, la concessione in comodato della res deve intendersi a tempo parimenti indeterminato, ovvero a titolo precario, onde la revocabilità ad nutum da parte del comodante ai sensi della citata norma (cfr.Trib. Cassino, 20/04/2011).
Va, quindi, accolta la domanda di restituzione del bene.
Per quanto riguarda il resto, si osserva che, ai sensi dell'art. 1803 c.c., il comodato è un negozio essenzialmente gratuito. Pertanto, secondo una autorevole impostazione, non si darebbe il caso di un comodato oneroso e la previsione di un corrispettivo imporrebbe, quale esito dell'operazione interpretativa, l'identificazione di un diverso tipo contrattuale.
Secondo un'altra impostazione meno restrittiva l'esistenza di un compenso non escluderebbe di per sé stessa il comodato, non risultando determinante l'entità del compenso nella ricostruzione di una data fattispecie concreta come comodato, bensì essendo l'eventuale nesso di corrispettività ad ostare. Sotto tale profilo, il pagamento delle spese condominiali non sarebbe ostativo al comodato, configurandosi solo come un rimborso delle spese.
Anche la giurisprudenza costante ritiene che l'esistenza di un modesto contributo pecuniario, spontaneamente corrisposto dal comodatario, non escluda il carattere di essenziale gratuità del comodato, dovendosi riguardare piuttosto se il vantaggio fornito al comodante si ponga come corrispettivo del godimento della cosa e assuma natura di controprestazione (cfr. Cass. civ. Sez. III
Ord., 17/01/2019, n. 1039).
Il carattere di essenziale gratuità del comodato non viene meno, inoltre, se vi inerisce un "modus" posto a carico del comodatario, fermo restando che questo, però, non può essere tale da snaturare il contenuto del rapporto, privandolo del requisito essenziale della gratuità, requisito destinato a venire meno, tuttavia, quando il vantaggio conseguito dal comodatario si pone come corrispettivo del godimento della cosa con natura di controprestazione (Cass. civ. Sez. III, 16/11/1994, n. 9694). pagina 7 di 9 Nel caso di specie, pur non avendo il ricorrente provato la pattuizione in tema di oneri condominiali e utenze, il fatto deve ritenersi pacifico in quanto riconosciuto dal resistente, che, come detto, si è offerto di pagare le somme dovute a tale titolo.
In ogni caso, la parte ricorrente si è riservata di agire per esse in separata sede.
Per il resto, per quanto riguarda la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 1.500,00 mensili a titolo di indennità di occupazione, a decorrere dalla data di notifica del ricorso che ha dato origine al presente giudizio, si rileva che, in caso di comodato, non è previsto il pagamento di alcuna somma per il godimento del bene;
tuttavia, anche nell'ipotesi di occupazione senza titolo di bene immobile, il danno da occupazione senza titolo, pur potendosi dimostrare sulla base di presunzioni semplici, non esonera chi lo richiede dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. n. 33645/2022).
Nel caso di specie, al di là di ogni altra considerazione, manca l'allegazione tempestiva dell'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto, risultando anzi che sia stata tollerata dal proprietario l'occupazione del bene da parte del resistente.
Pertanto, detta domanda, va rigettata, osservandosi che la genericità della stessa non imponeva alcun onere di contestazione al convenuto.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto del valore della controversia, nei limiti in cui è stata accolta la domanda, e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede: accerta e dichiara che occupa sine titulo l'immobile per cui è causa per Controparte_1
l'intervenuta cessazione del contratto verbale di comodato d'uso inter partes avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano in via Castelbarco n. 2, contraddistinta al NCEU di Milano sez urbana fgl
524, particella 7, sub. 62, zona 2, natura A2, classe 5, composta da 6 vani e, per l'effetto, condanna a rilasciare il predetto bene libero da persone e sgombro da cose nella Controparte_1
piena disponibilità del ricorrente;
- fissa per l'esecuzione la data del 25.4.2025;
- rigetta, per il resto, le domande proposte dal ricorrente;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 264 per spese esenti e in € 3397 per
[...]
compensi, oltre spese generali liquidate nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute.
pagina 8 di 9 Milano, 25 marzo 2025
Il Giudice
Caterina Canu
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