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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 19038/21 R.G. promossa da:
, C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore Geo semplificata unipersonale, in persona del CP_1 suo Amministratore Unico e legale rappresentante, geom. Parte_2
elettivamente domiciliato in , Corso Siccardi 11 bis, presso lo studio
[...] Pt_1 dell'Avv. Cristina Pizzo, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura allegata alla comparsa di nuovo difensore in data 7.12.2023
-ATTORE –
CONTRO
C.F. elettivamente domiciliato in , Via CP_2 C.F._1 Pt_1
Giacinto Collegno n. 7, presso lo studio dell'Avv. Tamara Beltrame, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura in atti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-CONVENUTO -
CONTRO
, C.F. , elettivamente domiciliato in , Via CP_3 C.F._2 Pt_1
Ettore De Sonnaz, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Alberto Costa, da cui è rappresentato e difeso da cui è rappresentato e difeso in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta pagina 1 di 42 -CONVENUTO -
CONTRO
, P.I. , elettivamente domiciliato in , Via Casalis CP_4 P.IVA_2 Pt_1
n. 56, presso lo studio degli Avv. Roberta Giacobina e Giorgio Giacobina, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTO -
E CONTRO
P.I. , elettivamente Controparte_5 P.IVA_3 domiciliata in , Corso Galileo Ferraris n. 46, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Pt_1
Pisanti, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura generale in atti e rilasciata in data 4.05.2017.
-TERZA CHIAMATA dal convenuto CP_4
OGGETTO: risarcimento danni – appalto – responsabilità ex art. 1669 c.c.
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, acquisito il fascicolo del procedimento dell'ATP (RG 6715/2020 Tribunale di Torino) e relativa relazione, previa reiezione dell'istanza di nullità dell'ATP;
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettersi i capi di prova per interrogatorio formale e testi dedotti nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. del 6.06.2022;
- ammettersi, come richiesto con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. del 23 giugno 2022, la prova contraria con i testi indicati nella memoria ex art. 183, VI comma,
n. 2 cpc.;
NEL MERITO per le ragioni e i motivi tutti di cui agli atti:
- accertato l'inadempimento della società al contratto Parte_3 di appalto stipulato con il Controparte_6
pagina 2 di 42 - accertati i gravi difetti e vizi relativi ai lavori e alle opere realizzate dalla società appaltatrice anche con riferimento all'omessa Parte_3 segnalazione al Committente delle criticità e della problematicità della struttura su cui sarebbe stata appoggiata la copertura dell'edificio, in ogni caso sia sotto il profilo dell'inadempimento contrattuale, sia sotto il profilo della responsabilità extra contrattuale come prevista dall'art. 1669 c.c.;
- accertata la responsabilità del progettista geom. , all'epoca CP_7 amministratore dello stabile ed autore materiale del Contratto di appalto e della documentazione relativa e del direttore dei lavori ing anche e soprattutto CP_3 sotto il profilo dell'omissione della vigilanza;
- accertato altresì l'effettivo ammontare dei costi per il ripristino, a regola d'arte, della copertura del tetto del;
conseguentemente e Controparte_6 per l'effetto dichiarare tenuti e quindi condannare, in via solidale e/o alternativa, il signor quale (ex) socio illimitatamente responsabile della cessata società CP_2
il geom. e l'ing. al Parte_3 CP_7 CP_3 risarcimento a favore del , c.f. , di Controparte_6 P.IVA_1 tutti i danni da quest'ultimo subiti, nella misura accertata in corso di causa e meglio vista da Codesto On.le Tribunale all'esito dell'istruttoria e comunque non inferiore ad euro 174.029,35.
Con rivalutazione monetaria e interessi di legge ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.
Con il favore di tutte le spese di lite ed onorari di causa, comprese le spese peritali di
CTU e quelle relative al consulente tecnico di parte, oltre rimborso forfettario, cpa e iva.
Altresì con il favore di tutte le spese di ATP e relativi onorari, spese relative anche al consulente tecnico di parte, oltre rimborso forfettario, cpa e iva.”
Per parte convenuta CP_2
Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Torino, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, previa ammissione degli infra tenorizzati articoli di prova per interpello e testi e previe le più opportune declaratorie e provvidenze,
NEL MERITO,
pagina 3 di 42 - rigettare le domande risarcitorie tutte formulate dal ricorrente, siccome CP_6 infondate e prescritte, assolvendo dalle stesse il convenuto.
- Con il favore delle spese, oltre rimborso spese generali 15% e successive occorrende.
IN VIA ISTRUTTORIA,
Ammettersi i seguenti capitoli di prova per interpello e testi:
1) Vero che al tempo dell'esecuzione dell'intervento di rifacimento del manto di copertura dello stabile condominiale di - , nell'anno 2012, le Controparte_6 Pt_1 unità immobiliari mansardate del sottotetto erano abitate e presentavano controsoffitti
(in cannicciato o in cartongesso), che precludevano la vista, dall'interno, della struttura portante del tetto;
(2) Vero che alcuni dei proprietari delle mansarde si sono rifiutati di consentire l'accesso alle proprie unità immobiliari, onde valutare lo stato dei luoghi, in particolare la proprietà
(ex ), ove è posizionato il puntone ammalorato;
Persona_1 Parte_4
(3) Vero che sotto il manto di copertura dell'edifico, dopo la preliminare rimozione dei coppi e delle onduline sottocoppo, era presente al di sotto un tavolato preesistente, che non è stato rimosso dalla ditta appaltatrice e che occultava alla vista la struttura portante del tetto e i puntoni;
(4) Vero che con l'eliminazione del manto di copertura si è rilevato un doppio sistema di terzere: uno originario e privo di capacità portante, non più utilizzato, ed uno più recente, utilizzato per il montaggio del nuovo manto di copertura;
(5) Vero che tutti i materiali di risulta e le macerie delle lavorazioni sulle parti del manto di copertura oggetto di intervento sono stati rimossi e smaltiti in discarica autorizzata e che alcunché è stato depositato nel locale sottotetto;
(6) Vero che le operazioni di smaltimento sono state eseguite mediante l'impiego di gru a torre e di cassone per la raccolta dei materiali di risulta posizionato all'interno dell'area di cantiere. Si indica a teste il signor , res. in Moncalieri (TO), Testimone_1
Via Montano n. 8.
Per parte convenuta : CP_3
pagina 4 di 42 Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Torino, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, previa l'ammissione dei capitoli di prova per interpello e testi dedotti in corso di causa, che sotto vengono riportati,
NEL MERITO
- Rigettare le domande tutte formulate dal ricorrente, siccome infondate in CP_6 fatto ed in diritto, assolvendo dalle stesse l'ing CP_3
- In ogni caso, con il favore delle spese di lite, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e
CPA, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore, antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
Chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova, per interpello e testi.
1)Vero che l'intervento di rifacimento del manto di copertura dello stabile condominiale era stato commissionato da nell'anno 2012 al fine di ovviare alle infiltrazioni CP_6 presenti in alcune unità immobiliari sottotetto, dovute allo stato di degrado della faldaleria esistente, nonché allo scivolamento, ammaloramento e rottura dei coppi laterizi e non per problemi strutturali del tetto.
2)Vero che al tempo dell'esecuzione dei lavori le unità immobiliari mansardate del sottotetto erano abitate e presentavano controsoffitti (in cannicciato o in cartongesso), che precludevano la vista, dall'interno, della struttura portante del tetto.
3)Vero che alcuni dei proprietari delle mansarde si rifiutarono di consentire l'accesso alle proprie unità immobiliari, onde valutare lo stato dei luoghi.
4)Vero che sotto il manto di copertura dell'edifico, dopo la preliminare rimozione dei coppi e delle onduline sottocoppo, era presente al di sotto un tavolato preesistente, che non è stato rimosso dalla ditta appaltatrice e che occultava alla vista la struttura portante del tetto e i puntoni.
5)Vero che, con l'eliminazione del manto di copertura, si è rilevato un doppio sistema di terzere: uno originario e privo di capacità portante, non più utilizzato, ed uno più recente, utilizzato per il montaggio del nuovo manto di copertura;
6)Vero che tutti i materiali di risulta e le macerie delle lavorazioni sulle parti del manto di copertura, oggetto di intervento, sono stati rimossi e smaltiti in discarica autorizzata e che alcunché è stato depositato nel locale sottotetto.
pagina 5 di 42 7)Vero che, al di sotto del manto di copertura in coppi, erano presenti lastre ondulate sottocoppo rigide in materiale cementizio, che sono state rimosse.
8)Vero che, al di sotto delle lastre ondulate sottocoppo, erano emersi tavolati che non era stato possibile rimuovere, in quanto ad essi erano agganciati i controsoffitti originari in cannicciato, costituenti i soffitti delle mansarde abitate.
9)Vero che, in cantiere, durante i sopralluoghi con Impresa e Committenza, era stato evidenziato il fatto che non era assolutamente possibile visionare la struttura portante del tetto, occultata dai tavolati.
10)Vero che in cantiere venivano posizionati sul lato di cassoni per le CP_6 macerie, in cui venivano fatti confluire i materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni.
11) Vero che, all'epoca di esecuzione dei lavori, fu inibito l'accesso alla/e mansarda/e ubicata/e in fondo al corridoio a destra del vano scala (proprietà ), oggi CP_8
)". Pt_5
12) Vero che, nella mansarda lato frontespizio/Corso , si trova il puntone Pt_6 danneggiato, occultato da sopra con il tavolato.
Indica come teste, su tutti i capitoli di prova: signor , residente in [...]. Tes_2
Per il convenuto CP_4
Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere tutte le domande formulate dalla parte attrice condannare la parte attrice al pagamento di tutte le spese di causa.
Per la terza chiamata REALE MUTUA:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE:
- disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.;
NEL MERITO:
- assolvere il geom da ogni domanda contro il medesimo proposta. CP_7
IN VIA SUBORDINATA:
pagina 6 di 42 - qualora accertati gli errori denunciati da parte attrice nell'operato del professionista convenuto, liquidare a parte attrice i soli danni che risulteranno provati conseguenza immediata e diretta dell'operato del geom. , nei limiti indicati nella polizza n. CP_7
2018/03/2322270 e nelle condizioni di assicurazione a cui fa riferimento.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 8.10.2021 il
[...]
(da qui in avanti solo “ ”) ha allegato: Parte_1 CP_6
1. che in data 03.08.2012 ha stipulato un contratto di appalto con L'
[...] affidandole la realizzazione dei lavori di Controparte_9 CP_2 rifacimento della copertura dell'edificio condominiale, sulla base del progetto e del capitolato predisposti dal geom. all'epoca anche amministratore del CP_4
Condominio de quo, sotto la direzione dei lavori dell'Ing. e che tale CP_3 intervento di manutenzione straordinaria ha comportato un esborso totale di €
320.000,00 più IVA, oltre alle competenze e agli onorari del Direttore dei Lavori;
2. che nel febbraio del 2019 è giunta una segnalazione all'amministratore da parte del sig. , proprietario di due mansarde site nel sottotetto del Condominio il Parte_7 quale, durante le opere di ristrutturazione, rimuovendo il controsoffitto in cannicciato, si
è avveduto dell'ammaloramento di alcuni tratti della copertura dell'edificio;
3. che il perito ing. , su incarico dell'amministratore, con perizia tecnica datata Per_2
2.04.2019 (doc. 11), ha rilevato:
a. difformità tra l'opera eseguita nel 2012 ed il progetto indicato nella SCIA che prevedeva la rimozione delle terzere, le quali invece sono state mantenute dall'impresa;
b. la presenza di una gran quantità di macerie, coppi, materiale ligneo relativo ai lavori di rifacimento della copertura lasciati dall'impresa nel locale sottotetto e non smaltiti,
c. il grave stato di degrado, di ammaloramento e di marcescenza della struttura portante del tetto – in particolare, dei puntoni, delle travi diagonali e dell'orditura intermedia -;
d. che, nonostante sia nel capitolato (ed in modo dettagliato) sia nell'offerta (qui in maniera appena accennata) si fosse puntualizzata la necessità di controllare lo stato pagina 7 di 42 di conservazione della struttura sottostante, né l'impresa né il DL ha condotto tale verifica della orditura primaria preesistente oppure gli stessi hanno proceduto nei lavori nonostante avessero constatato la non idoneità della struttura esistente a sopportare la sovrastante nuova copertura;
4. che nella relazione integrativa del 15.4.2019 (doc. 12), l'ing. ha individuato Per_2 gli addebiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'opera e segnatamente:
a. del progettista - geom. che ricopriva anche l'incarico di amministratore CP_4 del Condominio, per l'incongruenza tra il progetto inviato al Comune e la realizzazione dell'opera, oltre a non aver presentato la variante alla SCIA relativa alle modifiche apportate al progetto originario;
b. del Direttore Lavori – ing. per non aver effettuato alcuna verifica, né CP_3 per ciò che concerneva lo stato di conservazione della struttura né in relazione alla sua capacità portante;
c. dell'Impresa esecutrice dei lavori, per non aver valutato lo stato di conservazione della struttura evidenziandola al committente;
5. che tali problematiche sono state tempestivamente portate a conoscenza degli odierni convenuti con raccomandata tramite PEC del 13.05.2010;
6. che la CTU a firma dell'Ing. coadiuvato dall'ausiliario Ing. Persona_3 Per_4 depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. 6715/2020), promosso dall'odierno Condominio attoreo, con ricorso in data 05.02.2020, ha così concluso: “Non è stata eseguita alcuna verifica strutturale contrattualmente pattuita;
Esistono, nelle parti ispezionate, ampie zone strutturalmente assemblate in modo errato e non corretto;
Alcune travi principali risultano “erose” laddove erano perfettamente visibili dall'operatore edile;
Che alcuni elementi lesionati erano perfettamente visibili ma non vi è stato alcun intervento;
Che a tutt'oggi è necessaria una immediata verifica strutturale con relative operazioni prescritte da tecnico abilitato” (CTU in ATP pag. 54);
7. che il CTU ha inoltre indicato gli interventi di ripristino necessari alla messa in sicurezza dei luoghi e l'eliminazione dei vizi, segnalandone, per taluni – come per la pagina 8 di 42 trave di compluvio danneggiata in testata nella mansarda della proprietà - Pt_5
l'urgenza, “in quanto un suo crollo potrebbe rappresentare pericolo sia per gli abitanti del piano inferiore sia per i passanti in strada” , ne ha stimato i costi in complessivi euro
137.316,38 ed ha determinato in “non meno di 90 giorni” il tempo utile all'espletamento delle opere, con la precisazione che esse sono realizzabili unicamente mediante lo smantellamento del tetto (Cfr. CTU in ATP pag. 12 e 55).
Il Condominio attoreo, richiamato il disposto dell'art. 1669 c.c. e la giurisprudenza di legittimità sul concetto di “gravi difetti” delle opere, sulla scorta delle appena menzionate risultanze peritali, ha dedotto la responsabilità solidale, commissiva ed omissiva, dell'appaltatore, del progettista e del Direttore dei Lavori, sia sotto il profilo dell'inadempimento contrattuale, sia sotto il profilo dell'art. 1669 c.c. stesso ed ha concluso instando per la condanna dei convenuti al risarcimento dei dati patiti per la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera e per i gravi difetti ivi riscontrati, quantificati in euro 174.029.353 (di cui: € 137.316,38 a titolo di risarcimento e
20.000,00 a titolo di ristoro del disagio per la durata di esecuzione dei lavori equitativamente determinato), oltre al rimborso delle spese di CTU, CTP e spese legali relative alla procedura per ATP.
Con comparsa del 28.12.2021 si è costituito in giudizio quale ex CP_2 socio amministratore della cancellata Parte_3
. eccependo, in via preliminare, la decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera prevista dall'art. 1667 c.c., nonché la prescrizione dell'azione per responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., posto che gli asseriti vizi della costruzione riguardano parti dello stabile condominiale su cui la ditta appaltatrice non era tenuta ad intervenire e che, dunque, non afferiscono ad opere da quest'ultima realizzate, in forza del contratto e del capitolato di appalto, tenuto altresì conto che il Condominio attoreo si è limitato a sostenere che i lavori in questione avrebbero dovuto estendersi anche alla struttura sottostante il manto di copertura a causa della sua vetustà;
pagina 9 di 42 . nel merito, non contestando la circostanza di cui al punto 1) e, nel confutare le ulteriori circostanze, deducendo, anzitutto, l'invalidità/erroneità della CTU espletata nell'ambito del procedimento per ATP, opponendosi alla sua acquisizione, per le seguenti ragioni:
I. perché affetta da vizio formale, non avendo il CTU esperito il tentativo di conciliazione tra le parti;
II. perché fondata sull'erroneo presupposto che l'intervento di manutenzione straordinaria cui la ditta appaltatrice è stata incaricata riguardasse anche la struttura portante del tetto, laddove, invece, esso aveva ad oggetto il solo manto di copertura del fabbricato, essendo volto ad ovviare alle infiltrazioni presenti in alcune unità immobiliari mansardate, prevalentemente dovute alle condizioni di degrado della faldaleria esistente, nonché allo scivolamento, ammaloramento e rottura dei coppi laterizi, oltre al restauro della facciata principale dello stabile;
III. perché affetta da vizi ed errori tecnici che ne inficiano l'utilizzabilità nel presente giudizio – come con riferimento, tra l'altro, al conteggio della superficie complessiva della copertura, alla ricostruzione della stratigrafia del tetto, all'interpretazione delle clausole contrattuali -;
IV. da ultimo, perché esorbitante rispetto al richiesto, dal momento che il CTU è giunto a formulare considerazioni e giudizi di merito, anche in ordine alla responsabilità contrattuale, professionale e deontologica dei convenuti, ultronei rispetto ai quesiti formulati dal Giudice;
. sempre nel merito, negando ogni addebito di responsabilità ed osservando:
A. che le unità immobiliari mansardate presentavano originariamente controsoffitti (in cannicciato o in cartongesso) ancorati alle terzere e tale situazione non consentiva alla ditta appaltatrice di vedere la struttura portante, se non previa demolizione dei predetti controsoffitti ed inoltre alcuni dei proprietari delle predette mansarde non hanno mai consentito l'accesso alle proprie unità immobiliari onde valutare lo stato di luoghi;
B. che l'impresa appaltatrice in corso d'opera ha provveduto al controllo dell'orditura lignea e alla posa di nuove terzere laddove mancanti o all'affiancamento di quelle preesistenti qualora ammalorate, come attestato dalle relazioni di avanzamento pagina 10 di 42 lavori del DL e le opere sono state regolarmente eseguite a regola d'arte come accertato dal verbale di collaudo dell'8.4.2013, sottoscritto congiuntamente dall'impresa appaltatrice, dal geom. dell'ing. ; CP_4 CP_3
C. che, in ogni caso, il controllo dello stato conservativo e della portanza strutturale dell'orditura preesistente non poteva che essere demandato al progettista ed al DL, quali soggetti idonei alla valutazione di congruità strutturale e che hanno regolarmente collaudato l'opera;
D. che, con riferimento alla denunciata presenza di grandi quantità di materiale di risulta relativo ai lavori di rifacimento della copertura nel locale sottotetto, la ditta appaltatrice ha provveduto allo smaltimento in discarica dei propri materiali e che quelli ivi presenti, di cui la non aveva modo di Parte_3 avvedersi, non essendo per altro tenuta alla relativa rimozione, sono stati depositati in tempi passati negli spazi di proprietà privata da altri soggetti;
E. che, infine, con riferimento all'assunto riportato a pag. 7 della perizia dell'Ing.
del 02.04.2019, le opere eseguite dalla ditta appaltatrice hanno comportato Per_2 una significativa riduzione dei carichi sulla struttura portante del tetto (passando da
80,00 kg/mq a 65,74 kg/mq);
. infine, contestando la quantificazione dei pretesi danni in quanto fondati su errori di stima condotti dal CTU, con riferimento al computo metrico redatto.
Ha concluso instando, in via preliminare, per la declaratoria di invalidità/inutilizzabilità della CTU dell'Ing. e per la sua rinnovazione ex art. 196 Per_3
c.p.c., nonché nel merito, per il rigetto delle domande attoree.
Con comparsa del 29.12.2021 si è costituito l'Ing. , quale CP_3 direttore dei lavori, ribadendo le difese svolte dal convenuto con riferimento CP_2 alla CTU resa nell'ambito della procedura di ATP (RG 6715/20) (punti I, II, III, IV), nonché ulteriormente precisando:
A. che i lavori commissionati dal Condominio attoreo nel 2012 all'impresa avevano ad oggetto la manutenzione straordinaria del manto di copertura e non il rifacimento integrale del tetto, posto peraltro che la presenza delle mansarde abitate e mantenute tali durante l'esecuzione delle opere non avrebbe mai consentito l'esecuzione di pagina 11 di 42 lavorazioni che avrebbero comportato la rimozione anche delle strutture lignee portanti,
a fronte della necessità di allocare altrove i residenti;
B. che il prezzo di € 322.000,00, poi scontato a € 320.000,00, si riferiva alla totalità delle opere commissionate ed eseguite e che di questi, solo € 190.000,00 (ossia:
173.000,00 per manto di copertura e € 17.000,00 per lattoneria) riguardavano la specifica attività di copertura del fabbricato, con ciò confutando la ricostruzione attorea secondo la quale l'ingente importo dell'appalto confermerebbe la volontà del Condominio di realizzare un'opera “definitiva” che garantisse una struttura a regola d'arte del manto di copertura;
C. che l'Ing. ha omesso di rispondere alle molteplici osservazioni mosse Per_3 alla depositata perizia da parte del convenuto, anche in veste di CTP, mancando di motivare e chiarire innumerevoli circostanze emerse dalla lettura delle conclusioni cui egli è addivenuto, anche con l'apporto dell'Ing. Per_4
D. che è indimostrato che l'impresa abbia depositato una grande quantità di macerie, coppi, materiale ligneo relativo al rifacimento della copertura nel locale sottotetto, posto che tutti i materiali di risulta sono stati rimossi e smaltiti in discarica autorizzata come evincibile dalle foto prodotte (doc. 8, 75, 97, 101, 123, 124 e 41), mentre l'impresa non avrebbe potuto smaltire altri materiali non oggetto di proprie lavorazioni;
E. che, come evincibile dalla documentazione prodotta (foto n. 20, 103, 104, 113,
114), anche dal piano di falda non era possibile visionare gli elementi lignei sottostanti, non essendo inoltre riscontrati avvallamenti, cedimenti e sconnessioni del piano di falda che potessero indicare l'esistenza di stati fessurativi della grossa orditura, posto che il problema che interessa il puntone diagonale della grossa orditura (non oggetto di appalto) è emerso solo nel 2019, quando la proprietà (ex ) ha rimosso Pt_5 Parte_4 ciò che lo occultava alla vista (posto che le unità immobiliari mansardate presentavano controsoffitti in cannicciato originario e/o cartongesso, ancorati alle c.d. terzere o arcarecci ed al manto di copertura) ed inoltre si sarebbe trattato di opera extra appalto;
F. che, in ogni caso, come evincibile dai verbali di sopralluogo della D.L. non si erano potuti visionare i locali delle unità immobiliari mansardate – tra cui quella di pagina 12 di 42 proprietà (ex ) - per l'indisponibilità della proprietà o perché Pt_5 Parte_4 inaccessibili;
G. che, il contratto d'appalto non prevedeva la sostituzione della media orditura
(terzere) con altri elementi lignei strutturali e non prevedeva la sostituzione degli elementi strutturali (puntoni) facenti parte della grossa orditura del tetto, mentre veniva specificato che in corso d'opera l'impresa avrebbe dovuto effettuare il controllo della media orditura (terzere), verificare lo stato conservativo e la portanza strutturale delle terzere o arcarecci e provvedere alla posa di nuove terzere solo laddove mancanti o all'affiancamento laddove ammalorate, posto peraltro che nella pratica edilizia prot.
2012-9-18048 del 18.9.2012 depositata in Comune era precisato che l'intervento edilizio non avrebbe comportato opere strutturali;
H. di non aver mai ricevuto incarico dal , nella sua qualità di direttore CP_6 lavori, di redigere una relazione analitica di calcolo strutturale per la verifica degli elementi portanti del tetto;
I. che durante le opere eseguite nel corso degli anni 2012-2013 non sono state eseguite sostituzioni di travature lignee (oggetto di precedente intervento a cura della ditta E. Saccomani nel 1993), in quanto “da sopra verso sotto” non era possibile vedere le stesse, in quanto il sottotetto era abitato e la struttura portante si trovava ad una quota corrispondente ai soffitti inclinati dei locali abitati e cioè a 25-30 cm più in basso della quota di copertura allora visibile e, conseguentemente, non si sarebbe potuto redigere alcun preventivo supplementare per opere extra contratto riferite a tali lavorazioni;
L. che i lavori di manutenzione del manto di copertura del fabbricato oggetto d'appalto del 2012 erano stati eseguiti per eliminare le infiltrazioni nei locali del piano sottotetto abitato e ad oggi non ci sono più state infiltrazioni, dovendosi dunque ritenere che l'opera eseguita continua efficacemente a garantire il fine per cui fu commissionata;
M. che nella proprietà (ex ) sono state eseguite nel 2019 opere Pt_5 Parte_4 edili che hanno riguardato, sull'intera superficie dei locali, i manufatti lignei della copertura del fabbricato e di tali opere di ristrutturazione non risulta traccia di alcuna pratica edilizia depositata in Comune;
pagina 13 di 42 N. che l'intervento di consolidamento locale del puntone diagonale all'interno Co della ex proprietà ( ) – come evincibile dalla relazione tecnica Pt_5 Parte_4 dell'ing. del del – poteva esser normalmente eseguito Per_2 CP_6 CP_10 dall'interno senza smontare e/o demolire il manto di copertura a suo tempo realizzato, con ciò non potendo ritenersi giustificato il computo metrico indicato dal CTU che ha stimato anche lo smontaggio del manto di copertura esistente ed il suo completo riposizionamento.
Ha concluso opponendosi, in via preliminare, all'acquisizione della relazione di
CTU depositata nel procedimento di ATP (RG 6715/20) in quanto affetta da invalidità/inutilizzabilità e chiedendo disporsi la rinnovazione ex art. 196 c.p.c., nonché nel merito, instando per il rigetto delle domande risarcitorie ex adverso dispiegate.
Con comparsa del 20.12.2021 si è costituito in giudizio il geom. CP_4 in qualità di progettista dei lavori, ribadendo le difese svolte dai convenuti (in CP_2 particolare, punti A. B. D. E.) e (in particolare punti A. B. D. E. F. G. I. L. M.) ed CP_3 ulteriormente precisando:
A. che l'incarico conferitogli dal era stato di progettare il solo CP_6 rifacimento del manto di copertura del tetto per evitare il ripetersi di infiltrazioni che avevano interessato le unità abitative dell'ultimo piano e non sono stati contestati dal attoreo errori progettuali;
CP_6
B. che nessun incarico gli era stato affidato in merito all'esecuzione od alla direzione dei predetti lavori e dunque alcuna responsabilità può essergli attribuita per una presunta “omessa verifica strutturale” e per non aver “vigilato in modo puntuale e rigoroso sull'esecuzione del suo progetto”;
C. che il non ha dimostrato che già all'epoca dell'esecuzione dei CP_6 predetti lavori il tetto presentasse un grave stato di degrado;
D. che il non può dolersi di costi che dovrebbe ora sostenere ma che CP_6 all'epoca non ha affrontato né deliberato, posto che in ogni caso si trattava di opere extra capitolato;
E. che all'epoca dell'esecuzione dei lavori nel 2012 non era stato possibile verificare la situazione del puntone diagonale di cui alla proprietà (ex ), Pt_5 Parte_4
pagina 14 di 42 posto che lo stesso era visivamente occultato dalla presenza di cannicciati e tavolati originali, la cui rimozione non era compresa nelle lavorazioni appaltate e dovendosi considerare come, anche in corso d'opera, non era stato possibile accertare nulla in quanto la predetta unità immobiliare è sempre stata chiusa ed inaccessibile (cfr. verbale della D.L. del 5.10.2021 doc. 1);
F. che nessun danno avrebbe comportato per il Condominio attoreo la mancata presentazione al Comune della variante della SCIA già in precedenza inoltrata in quanto la conformazione globale della stratigrafia finale del manto di copertura non è variata in corso d'opera ed in forza del contratto vincolante per le parti, era stato concordato di sostituire o rinforzare le sole terzere ammalorate, mantenendo quelle in buono stato.
Ha altresì contestato le risultanze delle CTU disposta nel procedimento di ATP (RG
6715/20), osservando:
I. che la verifica dello stato dei luoghi svolta dal CTU in ATP è stata possibile con riferimento ad una sola mansarda privata (proprietà ) ed in ogni Parte_8 caso tale sopralluogo al momento della redazione del progetto del geom. e nel CP_4 corso dell'esecuzione dei lavori non era stato possibile condurre in quanto le mansarde erano tutte abitate e gli occupanti non avevano consentito di liberare gli appartamenti e finanche gli accessi da parte dell'impresa, dovendosi peraltro ribadire che il Ccondominio non aveva deliberato il rifacimento integrale del tetto;
II. che alcuna responsabilità può essere ascritta al geom. per non aver CP_4 segnalato la presunta inidoneità della struttura sottostante, nonostante il controllo della situazione fosse particolarmente agevole con il tetto scoperchiato (come sostenuto dal
CTU ing. nella relazione di ATP), posto che il tecnico aveva già all'epoca Per_3 terminato il proprio incarico, avendo redatto il progetto e non avendo ricevuto contestazione alcuna, non aveva ricevuto l'incarico di seguire i lavori;
III. che, in ogni caso, il tetto non era scoperchiato e lo stato dei luoghi non era apprezzabile nella sua interezza data la presenza di cannicciato e controsoffittature nelle mansarde che impedivano di verificare la situazione sovrastante
IV. che egli non aveva mai constatato la non idoneità della struttura sottostante il manto di copertura, posto peraltro che non vi erano elementi lignei sottostanti al pagina 15 di 42 tavolato deformati ed il piano d'appoggio non era compromesso ed inoltre, come confermato anche dal CTU, alcuna comunicazione sullo stato reale della struttura portante era stata inoltrata al;
CP_6
V. che le gambette per collegare i listelli alla struttura non sono state installate dalla ma erano state inserite nell'anno 1994 dalla Controparte_11 [...] che era stata incaricata dal Condominio attoreo di realizzare lavori Controparte_12 aventi ad oggetto la rimozione di tutta la piccola orditura e la sostituzione di eventuali travature secondarie risultanti deteriorate;
VI. che non sussiste alcun pericolo di crollo, posto che l'opera è stata realizzata 9 anni orsono e non vi sono cedimenti di sorta, rotture o perdite;
VII. che la quantificazione del danno come operata dal CTU è eccessiva e sproporzionata posto, peraltro, che il rifacimento totale del tetto non era ricompreso nell'appalto dei lavori affidati all'impresa.
Ha concluso, in via istruttoria, per la rinnovazione della CTU e nel merito, per il rigetto delle domande attoree nonché, in subordine, chiedendo di essere garantito e manlevato dalla in forza della Polizza n. Controparte_5
2018/03/2322270, nel caso di accertamento della propria responsabilità professionale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.02.2022 si è, infine, costituita in giudizio la confermando la sussistenza della Controparte_5 polizza n. 2018/03/2322270, evidenziandone i limiti di operatività, nonché aderendo, nel merito, alle difese svolte dal proprio assicurato nel rispettivo atto introduttivo.
Ha concluso instando per l'assoluzione dell'assicurato da ogni domanda e, in subordine, per la condanna alla liquidazione dei soli danni che si provino essere conseguenza diretta e immediata dell'operato del convenuto geom. fermi CP_4 restando i limiti indicati nel contratto assicurativo.
In corso di causa, con ordinanza del 03.03.2022, è stato disposto il mutamento di rito ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.; concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza del 05.10.2022 è stato acquisito il fascicolo relativo al procedimento per ATP
R.G. 6715/20 e con successiva ordinanza in data 14.10.2022 è stata disposta pagina 16 di 42 un'integrazione della CTU già espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, rinnovando la nomina del precedente consulente e del suo ausiliario.
Stanti le ulteriori contestazioni svolte dalle parti convenute nonché il contenuto della memoria integrativa ed il tenore dei rilievi critici svolti dalle parti anche nelle note scritte di disamina della CTU, con ordinanza dell'1.4.2023, è stata disposta la rinnovazione della CTU con nomina di altro ausiliario – poi con successiva ordinanza del
29.4.2023 individuato nell'ing. – volta a descrivere i lavori oggetto del Parte_9 contratto d'appalto e le condizioni del tetto dl fabbricato, nonché a verificare la sussistenza e l'entità dei vizi denunciati dal , ad individuarne le Controparte_13 cause ed evidenziare eventuali errori progettuali, errori esecutivi o carenze della
Direzione Lavori, nonché ad individuare gli interventi necessari ad eliminare i vizi ed a mettere in sicurezza la copertura dello stabile, nonché a quantificarne durata e costi.
Esperiti nel corso delle OOPP, due tentativi di conciliazione da parte del CTU con esito negativo, è stato quindi depositato l'elaborato finale in data 28.12.2023.
Richiesti ulteriori chiarimenti al CTU (rispettivamente con ordinanza in data
4.3.2024 e in data 6.5.2024), nonché fissata un'ulteriore udienza di disamina alla presenza del CTU e delle parti celebrata il 19.6.2024, la causa è stata all'esito rinviata per la decisione.
Le parti – mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – hanno precisato le rispettive conclusioni, come in epigrafe indicate e la causa, con ordinanza in data 3.12.2024, è stata trattenuta a sentenza, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
**********
I. Sulla responsabilità ex art. 1669 c.c.
Prima di esaminare nel merito le domande attoree appare utile richiamare, anzitutto, l'orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità ex art. 1669 c.c.
Al fine di valutare l'operatività nella fattispecie concreta della norma in esame il criterio guida è quello “che porta a ravvisare i gravi difetti di costruzione, i quali danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., in presenza di qualsiasi alterazione che incida sulla funzionalità globale dell'immobile, o che ne menomi in modo considerevole il pagina 17 di 42 godimento, o ne pregiudichi la normale utilizzazione, in relazione alla sua destinazione economica e pratica” (cfr. Cass. n. 15846/17, nonché Cass. SU n. 7756/17): ancora di recente la Suprema Corte ha affermato che “I gravi difetti che legittimano il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore possono consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incidono negativamente e in modo considerevole sul godimento” (cfr. Cass. n.
39599/21) ed ivi comprese “le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte e anche se incidenti su elementi secondari e accessori dell'opera, purché tali da incidere negativamente e in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” (cfr. Cass. n. 187/20).
In particolare, sono stati ritenuti gravi difetti dell'opera, e così ricondotti nell'ambito dell'art. 1669 c.c., anche vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità (cfr. Cass. n. 21351/05 e Cass. n. 20644/13), o quelli che riguardano elementi secondari e accessori, come impermeabilizzazioni, rivestimenti (cfr. Cass. n. 456/17) e infissi, purché tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quell'ultimo (cfr. ex plurimis Cass. n. 187/20,
Cass. n. 24230/18).
Infine, rileva l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione cosicchè nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato pagina 18 di 42 da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale
(segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione” (Cass. n. 17874 /13 e Cass. n.
26552/17).
Ora va rilevato che, nel caso di specie, parte attrice ha contestato all'impresa –
– al Direttore Lavori – Ing. – nonché al Parte_3 CP_3 geom. quale progettista ed in veste di amministratore del all'epoca CP_4 CP_6 dell'esecuzione dei lavori nel 2012 (cfr. ricorso 702 bis pag.13/14 e comparsa conclusionale pag. 20/21):
(a) l'omessa verifica strutturale dello stato di conservazione dell'orditura primaria e la mancata segnalazione delle criticità alla committenza;
(b) la mancata realizzazione delle lavorazioni a regola d'arte;
(c) la difforme realizzazione delle opere oggetto dell'offerta/preventivo presentato ed accettato dal , nonché oggetto di progetto, rispetto a quelle CP_6 concretamente realizzate ed indicate nel capitolato d'appalto e l'omessa vigilanza;
(d) nonché al geom. – quale progettista - la mancata presentazione della CP_4 variante alla SCIA inizialmente depositata indicando al Comune per la regolarizzazione dell'attività progettuale, vista l'incongruenza tra il progetto originario e l'esecuzione dell'opera.
Ha, in particolare, allegato il Condominio attoreo che (a) la mancata verifica delle condizioni in cui versava la struttura portante del tetto o grossa orditura, all'epoca della realizzazione delle opere appaltate, non ha consentito di porre il Condominio nelle condizioni di conoscere lo stato di grave ammaloramento in cui essa probabilmente già versava, circostanza di cui l'ente gestore veniva a conoscenza solo nel 2019, in conseguenza dell'esecuzione di opere di ristrutturazione che avevano coinvolto una delle unità immobiliari mansardate e che avevano portato allo scoperto una trave di compluvio danneggiata in testata, in corrispondenza dell'appoggio d'angolo, sulla quale vi era urgenza di intervenire “in quanto un suo crollo potrebbe rappresentare pericolo pagina 19 di 42 sia per gli abitanti del piano inferiore che per i passanti in strada” (cfr. relazione ing. allegata alla CTU ing. in ATP). Per_4 Per_3
A ben vedere, tuttavia, la condizione di “rischio di crollo o rovina” segnalata dal
Condominio attoreo con riferimento ad almeno una parte dell'orditura primaria del tetto dell'edificio, non costituisce diretta conseguenza di un difetto di costruzione delle opere realizzate dall' nel 2012. Controparte_9
In altri termini, ciò che il attoreo imputa all'impresa appaltatrice ed ai CP_6 professionisti intervenuti, è il mancato adempimento di una condizione contrattuale asseritamente pattuita (verifica delle condizioni strutturali della grossa orditura) che, laddove eseguita, avrebbe probabilmente consentito di intervenire tempestivamente per ovviare il problema dell'ammaloramento delle travi portanti, il quale, dunque, nella ricostruzione attorea, doveva ritenersi preesistente all'intervento stesso dell'impresa e non può dunque costituire una conseguenza di presunti vizi di costruzione.
In ogni caso, è emerso in giudizio come l'oggetto dell'appalto riguardasse il
“ripasso manutentivo straordinario” del tetto, indirizzato all'eliminazione delle infiltrazioni diffusamente presenti nel paino mansarde, con l'inserimento del pacchetto di coibentazione (in precedenza assente), nuovi coppi, nuovi camini e integrale faldaleria, per rendere il tetto impermeabile e con prestazioni energetiche migliorative (cfr. CTU
Ing. pag. 16 e ss e pag. 23). Parte_9
Ciò invero si desume anche dalla lettura del primo verbale di riunione per la
Direzione Lavori in cantiere del 3.10.2012 (cfr. doc. 1 fasc. convenuto , ove CP_4 viene dato atto che il Direttore Lavori – ing-. – avesse svolto due sopralluoghi in CP_3 cantiere al fine, tra l'altro di verificare “lo stato di fatto delle unità immobiliari mansardate con particolare riguardo alle infiltrazioni visibili” .
Il tetto, dunque, veniva “trattato al nuovo” solo a partire dall'inserimento del tavolato in legno, quale piano d'appoggio degli strati superiori, mentre l'ossatura lignea sottostante rimaneva quella precedete seppur integrata e riallineata, per quanto possibile, alle funzionalità di posa del tavolato e le attività appaltate non potevano essere annoverate tra quelle d'una integrale sostituzione della vecchia struttura di copertura (cfr. CTU ing. pag. 18). Parte_9
pagina 20 di 42 In conclusione, dunque l'appalto non prevedeva la sostituzione integrale della copertura che avrebbe coinvolto sia l'ossatura primaria che la secondaria (cfr. CTU ing. pag. 23). Parte_9
Ciò peraltro è riscontrato anche dal verbale di collaudo del 08/04/2013, siglato in contraddittorio tra il Direttore Lavori l'ing. , i tecnici dell'impresa CP_3 [...]
e l'Amministratore progettista geom. nel Parte_10 CP_4 quale si ripercorreva l'eseguito, veniva dichiarata la conformità alle tecniche d'esecuzione previste nel Capitolato d'Appalto – salvo vizi occulti – dandosi atto che, sulla copertura del fabbricato, si era proceduto alla “totale rimozione del manto di copertura in coppi esistente e delle onduline sottocoppo”, essendo stata “integrata l'orditura lignea al fine di rimuovere gli elementi ammalorati e predisporre una superficie complanare per l'appoggio del nuovo tavolato continuo di supporto” e si era posizionato il sistema di isolamento, realizzato il nuovo manto di copertura e ricostruiti i camini (cfr.
CTU ing. pag. 17 e doc. 5 fasc. attoreo). Parte_9
La non ha eseguito né avrebbe dovuto Parte_3 eseguire alcun intervento sulla struttura portante del tetto, ma solo sul manto di copertura e sull'orditura secondaria (terzere), potendosi dunque conclusivamente ritenere che le contestazioni mosse dal attoreo, in ordine alla sussistenza di CP_6 asseriti vizi della costruzione, riguardassero parti dello stabile condominiale (travi della grossa orditura od orditura primaria) su cui l'impresa appaltatrice non è intervenuta e non afferissero, pertanto, ad opere da quest'ultima realizzate.
Non risulta, dunque, configurabile od evocabile, nel caso di specie, alcuna responsabilità dell'impresa appaltatrice e dei professionisti interventi, in qualità di
Direttore Lavori e di RO, ai sensi dell'art. 1669 c.c., posto che il dedotto “rischio di crollo o rovina” che ha coinvolto una parte della travatura relativa al tetto dell'edificio non è derivato da un vizio o difetto di costruzione imputale all'attività CP_14 prestata dai predetti soggetti in occasione dell'appalto eseguito negli anni 2012 e 2013.
Ne, peraltro, è stato dedotto da parte attrice, ne è altrimenti emerso nel corso degli accertamenti tecnici svolti in corso di giudizio e nel procedimento di ATP, che l'ammaloramento o lo stato di marcescenza in cui verserebbero i puntoni, le travi pagina 21 di 42 diagonali e l'orditura intermedia del tetto del , sia stato cagionato od CP_6 aggravato dai presunti vizi che avrebbero riguardato la realizzazione delle opere da parte dell' ed, in particolare, il mancato rinforzo delle terzere Controparte_9 mediante posa di listelli privi di appoggi o a distanze inadeguate.
A ciò si aggiunga che, neppure la complessiva istruttoria tecnica svolta ha accertato che l'opera eseguita dall'impresa appaltatrice nel 2012 presentasse effettivamente (b) gravi difetti e vizi costruttivi.
Sul punto va preliminarmente osservato che il presente giudizio è stato preceduto dal procedimento per accertamento tecnico preventivo (RG 6715/20) che si è concluso con il deposito della relazione peritale da parte del CTU, ing. coadiuvato da un Per_3 ausiliario, ing. la quale è stata acquisita al presente giudizio (con ordinanza in Per_4 data 5.10.2022).
Successivamente, avuto riguardo ai rilievi critici mossi dalle parti convenute all'elaborato peritale, è stato chiesto all'ing. di rendere chiarimenti (con Per_3 ordinanza in data 14.10.2022) ed infine, depositata la relazione integrativa e considerato che, da un lato, le parti avevano nuovamente contestato le risposte rese dal CTU e dall'altro che il tenore dei rilievi critici svolti, il contenuto della memoria integrativa e le note autorizzate per la disamina, indicevano il giudice a ritenere “ormai compromessa la
“serenità” richiesta all'ausiliare del giudice nell'adempimento del proprio incarico, in particolare escludendosi la sussistenza dei presupposti per la convocazione dello stesso a chiarimenti” , è stata disposta la rinnovazione della CTU con nomina di altro esperto cui è stato conferito il quesito già formulato in sede di accertamento tecnico preventivo, salve le precisazioni meglio indicate in ordinanza dell'1.4.2023.
Ora presupposto per la rinnovazione delle indagini è che i risultati della consulenza già espletata risultino insufficienti o inidonei allo scopo, inoltre, ferma l'utilizzabilità della consulenza rinnovata, occorre considerare come, per costante orientamento giurisprudenziale, “In tema di consulenza tecnica di ufficio, se lo svolgimento di una prima consulenza non preclude l'affidamento di un'ulteriore indagine a professionista qualificato nella materia al fine di fornire al giudice un ulteriore mezzo volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, è tuttavia pagina 22 di 42 necessario che il giudice che intenda uniformarsi alle risultanze della seconda consulenza tecnica di ufficio non si limiti ad un'adesione acritica ad esse ma giustifichi la propria preferenza, specificando la ragione per la quale ritiene di discostarsi dalle conclusioni del primo consulente, salvo che queste abbiano formato oggetto di esame critico nell'ambito della nuova relazione peritale con considerazioni non specificamente contestaste dalle parti” (Cass. 19572/2013, conf. Cass. 19372/21)
Ed inoltre, “Quando, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di primo grado e la seconda in sede di gravame), il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente - ed è escluso quindi il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. -, pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o "aliunde" deducibili. In tal caso, le doglianze di parte, che siano solo dirette al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico e non individuino gli specifici passaggi della sentenza idonei ad inficiarne, anche per derivazione dal ragionamento del consulente, la logicità, non possono configurare l'anzidetto vizio di motivazione” (Cass.
4850/09 conf. Cass. 8429/21 conf. Cass. 9567/2001).
Infine “Il giudice, il quale disattenda il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio, ha l'onere di dare di ciò adeguata motivazione, autonomamente e direttamente penetrando nella questione tecnica e di questa giungendo a dare propria, diversa e motivata soluzione. Tuttavia, nel caso in cui il giudice, dopo avere espletato un'indagine tecnica d'ufficio e dopo avere disposto, a seguito delle critiche a questa formulate dalle parti, altra indagine, ritrovi nei fatti nuovamente accertati una conferma del primo parere, può, contestualmente avvalendosi delle due consulenze, non accogliere il secondo parere nella sua interezza, bensì nella misura del riscontro, che del precedente parere egli esigeva;
in tale caso, la giustificazione della decisione è costituita anche dal primo parere” (Cass. 10816/2003).
pagina 23 di 42 Orbene, facendo applicazione delle suesposte linee ermeneutiche al caso di specie, occorre considerare come la relazione di CTU a firma dell'ing. abbia Per_3 riscontrato un “cattivo accoppiamento strutturale, le riparazioni non a regola d'arte,
l'omessa sostituzione/rinforzo dell'originario legname palesemente lesionato … alcuni elementi strutturali appaiono privi di appoggi (vincoli) oppure risultano essere posati con luci (distanza tra due appoggi) troppo ampie per garantire la tenuta all'ipotetico carico di sicurezza (la sezione 6x6, in questo caso è chiaramente inadeguata)” concludendo dunque affermando che “esistono, nelle parti ispezionate, ampie zone strutturalmente assemblate in modo errato e non corretto” (cfr. CTU ing. in ATP pag. 12 e pag. Per_3
54).
Il consulente successivamente nominato – ing. – nell'ambito
Parte_9 dell'elaborato finale depositato in data 28.12.2023 sul punto ha affermato “Le tecniche costruttive di ripasso della secondaria orditura (terzere), condizionate dalle difficoltà lavorative determinate dal sito e dai vincoli contrattuali imposti dal Condominio in fase di stesura progetto, venivano sviluppate in modalità non sempre ortodossa, determinata in parte dalla presenza delle vecchie e deformi preesistenze difficilmente trattabili con ordinari sistemi d'aggancio a bulloni passanti. In ogni caso l'eseguito veniva completato secondo le indicazioni impartite dalla D.L.!” (cfr. CTU pag. 49), chiarendo in
Parte_9 particolare che “nella fase di riapparecchiatura, si rinveniva l'inserimento anche di gambette e spezzoni in legno di collegamento tra le vecchie terzere ed il nuovo tavolato;
alcune non risultano collocate nella posizione più costruttivamente ortodossa” (cfr. CTU ing. pag. 17) e che le vecchie terzere in legno scuro “perlopiù disallineate e
Parte_9 ricurve, andavano a complicare l'obbiettivo della lavorazione rendendola non sempre fattibile ed ortodossa alle tecniche costruttive” (cfr. CTU ing. pag. 32).
Parte_9
In sede di chiarimenti (resi con relazione del 30.5.2024) il CTU ing. ha Parte_9 precisato che “6) Dalle immagini e dal sopralluogo si distinguevano inserimenti di listellature secondarie non sempre affiancate e correttamente avvitate alle vecchie terzere in legno scuro;
7) Le vecchie terzere, perlopiù disallineate e ricurve, andavano a complicare l'obbiettivo della lavorazione rendendola non sempre fattibile ed ortodossa alle ordinarie tecniche costruttive;
8) Circa l'inserimento di spezzoni in legno e delle pagina 24 di 42 gambette per il livellamento dei piani, inseriti tra le vecchie terzere ed il nuovo tavolato, spesso non risultano nella posizione più idonea al trasferimento del carico alle sottostanti parti strutturali” (cfr. relazione integrativa 30.5.2024, pag. 3).
Sempre in detta sede il CTU ha specificato inoltre che “1) I lavori sulla copertura non esprimono un intervento al nuovo ma un'attività di ripasso generale che ha interessato la struttura a partire dalla sostituzione delle travi secondarie ammalorate
(cfr. terzere) e l'apposizione del nuovo piano d'appoggio ospitante cappotto termico, barriera al vapore e tegole;
2) La nuova copertura non lamenta più infiltrazioni d'acqua come verbalizzato nel IV incontro;
9) Le irregolarità risultano riconducibili in parte alle preesistenze in legno, difficilmente trattabili con sistemi d'aggancio a bulloni passanti, per difficoltà lavorative connesse al sito e per i vincoli contrattuali imposti in fase stesura progetto e capitolato che impedivano il coinvolgimento delle aree abitate” (cfr. relazione integrativa 30.5.2024 pag. 3).
Infine, alla successiva udienza del 19.6.2024, il CTU, richiesto di chiarire cosa intendesse per “attività non ortodossa” ed in particolare se i lavori siano stati eseguiti secondo le regole dell'arte e se vi sia stata responsabilità nella loro esecuzione, ha affermato “l'attività non ortodossa è stata riassunta nelle mie ultime note depositate il
30.5.24. Il tetto è un tetto di cent'anni, l'intervento non ha riguardato il suo rifacimento integrale. L'intervento non andava a toccare l'orditura primaria, il tavolato direttamente connesso, ma ha riguardato l'orditura secondaria e le terzere solo nei punti ritenuti ammalorati sulla base della valutazione discrezionale del DL e dell'impresa. Non credo che vi sia stata una responsabilità nell'esecuzione dei lavori. L'impermeabilizzazione del tetto non presenta vizi, infatti non ci sono state infiltrazioni negli anni successivi, dal punto di vista statico e costruttivo la nuova copertura è stata resa compatibile con la vecchia struttura sottostante. Il nuovo cantiere della copertura è andato ad accostarsi alla struttura centenaria dello stabile ed ha funzionato perché se partivamo da una situazione nella quale c'erano parecchi punti di scarsa impermeabilizzazione, ciò è stato risolto nel senso che non si sono più verificate infiltrazioni”.
Orbene, ritiene questo giudice che non possa ritenersi accertata la presenza di gravi vizi e difetti nell'opera realizzata dall'impresa di cui all'appalto conferito Pt_3
pagina 25 di 42 dal attoreo nel 2012, dovendosi considerare, da un lato, come oggetto del CP_6 contratto fosse un ripasso manutentivo straordinario del manto di copertura dell'edifizio
, laddove il tetto veniva trattato intervenendo dalla parte esterna, CP_14 integrando la listellatura secondaria che, a giudizio della DL doveva essere rinforzata, sostituita ed integrata, affiancando nuove strutture a quanto sarebbe rimasto in opera
(cfr. CTU ing. pag. 16/17, cfr. verbale ud. 19/6/2024 ove a chiarimenti il CTU Parte_9 ha affermato “le terzere erano oggetto dell'intervento ma non era prevista la loro integrale sostituzione, bensì erano da rimuovere solo quelle che risultavano ammalorate e questo è stato fatto e sono state sostituite con nuove terzere in affiancamento alle precedenti”) e dall'altro, che lo scopo per cui detto intervento era stato commissionato fosse quello di ovviare alle problematiche infiltrative manifestatesi nelle mansarde dell'ultimo piano dell'edificio, condizione che è stata efficacemente raggiunta, non essendosi più verificati negli anni successivi percolamenti d'acqua dal tetto (cfr. CTU ing. pag. 49 “l'obbiettivo d'eliminare le infiltrazioni veniva positivamente raggiunto;
Parte_9 anche in quest'ultimo periodo, ad oltre dieci anni, non si registravano nuovi percolamenti interni” e pag. 18 “L'appalto veniva promosso e sviluppato fin dalle fasi progettuali ed autorizzative assembleari, con il preciso mandato di riammodernare la struttura esistente, efficientandola termicamente ed intervenendo con un nuovo manto laterizio, nuovi camini, faldaleria e barriera al vapore, con l'obbiettivo d'eliminare tutte le infiltrazioni d'acqua a lungo lamentate. L'obbiettivo si direbbe raggiunto! Nel maggio
2023, ad oltre dieci anni dal termine dei lavori, anche dopo le recenti ed abbondanti precipitazioni, i non registrava alcuna infiltrazione”). CP_6
A ciò si aggiunga che occorre considerare quanto rilevato dal CTU ing. Parte_9 in merito alle “difficoltà lavorative connesse al sito” ed ai “vincoli contrattuali” (cfr. relazione integrativa del 30.5.2024 pag. 3), dovendosi quindi ulteriormente valutare che
“per non sollecitare la statica del fabbricato, prudenzialmente il ripasso delle terzere
(travatura secondaria) doveva avvenire per settori senza mettere a nudo la vecchia struttura e non invadere le abitazioni” (cfr. pag. 49) posto che, per un verso, i Parte_9 lavori deliberati ed approvati dall'assemblea (come espressi nel contratto d'appalto) non prevedevano la sostituzione integrale della copertura che avrebbe coinvolto sia pagina 26 di 42 l'ossatura primaria che secondaria, bensì esclusivamente l'inserimento del pacchetto coibentazione (in precedenza assente), nuovi coppi, nuovi camini e l'integrale falderia, per rendere il tetto impermeabile e con prestazioni energetiche migliorative (cfr. CTU ing. pag. 23) e dall'altro, l'intervento doveva eseguirsi senza il coinvolgimento Parte_9 degli abitanti delle mansarde che diversamente, avrebbero dovuto temporaneamente allontanarsi.
Conclusivamente, dovendosi considerare l'oggetto dell'appalto come sopra delineato e l'obiettivo cui l'intervento era stato previsto, deve ritenersi che le opere realizzate dall'impresa siano state correttamente eseguite e che le stesse non Pt_3 presentino vizi o difetti da imputarsi alla loro cattiva esecuzione e tali da integrare una responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c.
II. Sulla responsabilità contrattuale dei convenuti in merito all'omessa verifica dell'orditura primaria del tetto
Escluso dunque che la fattispecie oggetto d'indagine possa essere ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale per rovina di edifici ex art. 1669 c.c., deve essere preso in considerazione il secondo titolo di responsabilità invocato dal
Condominio attoreo, vale a dire il grave inadempimento contrattuale dell'impresa appaltatrice, per non aver correttamente ed integralmente eseguito le opere commissionate, ivi compresa la verifica dello stato conservativo e della portanza della struttura primaria del tetto, nonché del Direttore Lavori, per aver omesso di vigilare sull'attività dell'appaltatore, segnalando le criticità alla committenza, tanto con riferimento all'omessa verifica strutturale, quanto alle differenze tra le opere realizzate e quelle oggetto del preventivo/offerta iniziale ed infine, del RO (anche in veste di amministratore del condominio), per non aver curato la regolarizzazione delle pratiche comunali presentando la variante alla SCIA originaria e per non aver segnalato al condominio che le opere oggetto del preventivo differivano da quelle riportate nel
Capitolato.
Vengono allora in esame, quanto all'impresa appaltatrice, le norme che disciplinano la garanzia per difformità e vizi dell'opera ex artt. 1667 e 1668 c.c. e quanto pagina 27 di 42 agli altri professionisti – DL e RO – le norme che disciplinano la responsabilità del prestatore d'opera ex artt. 1176 co II e 2222 e ss c.c.
Ora, quanto alla garanzia per vizi e difformità dell'opera, cui è tenuto l'appaltatore, è costante l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di contratto d'appalto, le disposizioni specifiche previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c., applicabili nel caso di opera completa ma affetta da vizi o difformità, integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili, questi ultimi, quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali. Rimangono perciò applicabili, i principi riguardanti la responsabilità dell'appaltatore secondo gli artt. 1453 e
1455 c.c. nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla;
sicché, in caso di ritardo nel completamento dell'opera, la domanda di pagamento della relativa penale non è assoggettata ai termini prescrizionali previsti per l'azione per vizi” (Cass. 9198/18 conf. Cass. 1186/15, conf. Cass. 4511/19).
Inoltre, come precisato dalla Suprema Corte, “In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.
(cfr. Cass. n. 29218/17 conf. Cass. n. 18521/16).
Ed ancora “in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori pagina 28 di 42 l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (cfr. Cass.
n. 30658/22).
Ne deriva, sotto il profilo dell'onere probatorio, l'applicazione dei principi enunciati in via generale in materia contrattuale dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n.
13533/01: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per pagina 29 di 42 violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (così ancora Cass. n. 25872/20).
Facendo applicazione dei suesposto principi al caso in esame, viene anzitutto in considerazione la documentazione versata in atti e, segnatamente l'offerta/preventivo dell'impresa del 12.3.2012 ed il contratto e Parte_3 capitolato d'appalto del 3.8.2012.
Si osserva in merito come nel contratto d'appalto sia fatto richiamo espresso all'art. 5, 6 ed 11 al “preventivo” fornito dall'impresa, come costituente “parte integrante” del contratto stesso ed inoltre:
. nell'offerta/preventivo fornita dall'Impresa e datata 12.3.2012 (cfr. doc. 2 fasc. attoreo) era indicata anche la “verifica dello stato di conservazione della grossa orditura”
(pag. 4) mentre il capitolato d'appalto (doc. 1 fasc. attoreo pagg. 14 e ss) riporta il
“controllo della media orditura (terzere), verifica dello stato conservativo e della portanza strutturale”;
. nell'offerta/preventivo era indicata l'”asportazione dei listelli della media orditura” mentre il capitolato d'appalto riporta “Nel caso in cui la struttura esistente si presentasse ammalorata prevedere il rinforzo con posa di nuove terzere opportunamente dimensionate affiancate a quelle esistenti ed assemblate con viteria metallica. Quanto sopra poiché non è possibile rimuovere le terzere esistenti senza creare danni alla controsoffittatura delle abitazioni nel sottotetto”;
. nell'offerta/preventivo era indicata la “fornitura e posa di un tavolato di legno spessore cm 3,00 da inchiodare all'orditura esistente” il capitolato d'appalto riporta “fornitura e posa in opera sull'orditura di assito continuo maschiato in legno di abete spessore minimo mm 25 mediante avvitatura”.
E' dunque certo che il contratto d'appalto abbia fatto espresso richiamo al preventivo/offerta redatto dall'impresa il 12.3.2012, tuttavia va considerato che nel capitolato d'appalto – quest'ultimo accettato e sottoscritto anche dal , in CP_6
pagina 30 di 42 persona del suo amministratore – siano riportate prestazioni e lavori non perfettamente sovrapponibili a quelli indicati nel citato e richiamato preventivo.
Si pone pertanto un problema di interpretazione del rapporto negoziale intercorso tra le odierne parti, onde determinare, anche alla luce dell'inadempimento allegato dal
Condominio attoreo, se (c) l'esecuzione della “verifica dello stato di conservazione della grossa orditura”, l'“asportazione dei listelli della media orditura” e la posa in opera di un
“tavolato in legno dello spessore di c. 3,00” fossero o meno ricomprese tra le prestazioni oggetto del contratto d'appalto.
In merito all'interpretazione del contratto soccorre l'orientamento della Suprema
Corte secondo cui “gli strumenti dell'interpretazione letterale (art. 1362, comma primo, cod. civ.), del coordinamento delle varie clausole e della individuazione del senso che emerge dal complesso dell'atto (art. 1363) sono legati da un rapporto di necessità ed interdipendenza (diversamente dallo strumento di cui all'art. 1362, secondo comma, che ha rilievo solo eventuale) e assumono funzione fondamentale;
di conseguenza, non è possibile isolare frammenti letterali della clausola da interpretare, ma è necessario considerare il testo nella sua complessità, raffrontare e coordinare tra loro frasi e parole, onde ricondurle ad armonica unità e concordanza” (Cass. 6233/04), con la precisazione che ”nel caso, poi, in cui l'atto indichi fonti esterne (negoziali o normative), queste diventano "per relationem" (nel senso e nei limiti del riferimento) parte integrante della volontà negoziale, e la base di riferimento dello strumento interpretativo che valorizza il
"complesso dell'atto" va conseguentemente estesa” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6389 del
27/06/1998).
E' stato inoltre precisato che “qualora la medesima vicenda negoziale ed i relativi effetti abbiano formato oggetto di due o più atti scritti, il giudice è tenuto, giusta il disposto dell'art. 1363 cod. civ., ad esaminare tutte le convenzioni intercorse tra le parti sì come risultanti dai documenti all'uopo formati, stabilendo, altresì, il rapporto tra clausole e documenti, se di chiarimento, di integrazione, di modificazione, di trasformazione o di annullamento delle precedenti pattuizioni” (Cass. 20817/10 conf.
Cass. 10298/2002).
pagina 31 di 42 Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame va ritenuto che il richiamo per relationem ad un atto precedente la conclusione del contratto stesso
(preventivo, peraltro, di formazione unilaterale e recante disposizioni di dettaglio parzialmente difformi rispetto all'indicazione delle opere successivamente elencate nel capitolato d'appalto, sottoscritto solo quest'ultimo dal committente) consente di ritenere prevalenti – in caso di contrasto – le disposizioni di cui al predetto Capitolato rispetto a quanto invece indicato nell'offerta, avuto riguardo alla sua funzione meramente integrativa del primo, come peraltro evincibile dalla lettura complessiva del contratto stesso (cfr. art. 11 “variazione delle opere previste” secondo cui “l'appaltatore non può apportare variazioni a quanto previsto nel capitolato lavori né alle modalità di esecuzione dell'opera, salvo preventiva autorizzazione scritta del committente, ..”).
Inoltre, non può ritenersi decisiva neppure la circostanza che nel contratto d'appalto si faccia espresso richiamo ai costi indicati nell'offerta fornita dell'impresa per la realizzazione delle opere appaltate (cfr. art. 5 e 11 del contratto d'appalto), posto che, secondo la ricostruzione attorea, la avrebbe Parte_3 omesso il compimento di alcune attività e ne avrebbe condotte altre in modo difforme rispetto quanto invece preventivato, pur in assenza di modifica del prezzo concordato inizialmente, ancorché la parte non tenga conto che nel Capitolato siano indicate opere ulteriori rispetto a quelle previste nell'offerta (concernenti in particolare il “primo ordine di cornicione” e le “batterie camini”) e ciò ben potrebbe aver motivato, nella contrattazione, il mantenimento del prezzo come concordato originariamente, anche in ragione della rimodulazione delle opere da eseguire, con l'esclusione di talune (quali la verifica sull'orditura primaria e la rimozione integrale delle terzere) e l'inserimento di altre (ricostruzione integrale dei camini).
Va poi richiamata la CTU depositata dall'ing. che sul punto ha riferito Parte_9 che “Le lavorazioni portate a compimento risultano tipologicamente congrue a quelle descritte nel Capitolato di Appalto, redatto dal geom. L'intero collegio CP_4 concordava in tale affermazione. Anche le batterie dei camini risultavano totalmente rifatte come richiesto nel Capitolato di Appalto. In relazione a quanto sopra, la verifica dello stato conservativo e della portanza strutturale della media orditura (terzere) potrà
pagina 32 di 42 essere considerata di fatto eseguita in quanto veniva redatto il verbale di collaudo in contraddittorio tra l'impresa l'ing. e l'Amministratore” (cfr. CTU ing. Pt_3 CP_3 pag. 20). Parte_9
A ciò si aggiunga che nel capitolato d'appalto, quanto al rifacimento del manto di copertura, è testualmente chiarito che “trattandosi di sottotetto abitato l'intervento di rifacimento della copertura dovrà essere eseguito per settori, prestando cura nel proteggere il sottotetto con opportuni accorgimenti durante la fase di demolizione e per tutto il periodo di lavorazione” , dovendosi con ciò ritenere che la “verifica della grossa orditura” come inizialmente preventivata, non sia stata ripresa nel successivo Capitolato, bensì ridimensionata e ricondotta al solo “controllo della media orditura (terzere), verifica dello stato conservativo e della portanza strutturale” finalizzata alla sostituzione delle sole terzere ammalorate ed al rinforzo di quelle esistenti, proprio per limitare l'impatto delle lavorazioni sulla struttura portante che, diversamente, avrebbe necessariamente comportato un ripensamento dell'intervento complessivo, con il coinvolgimento dei proprietari/occupanti delle mansarde dell'ultimo piano.
Ciò è stato altresì confermato dal CTU ing. che nel proprio elaborato ha Parte_9 chiarito che la “verifica strutturale completa dell'orditura primaria – quella d'oltre cent'anni – non poteva avvenire dall'esterno e avrebbe inevitabilmente coinvolto l'intero piano abitato con interventi invasivi nelle abitazioni - compromettendone l'utilizzo per un periodo circostanziato” (cfr. CTU ing. pag. 24) Parte_9
Ne consegue che il compimento della verifica sulla struttura portante del tetto avrebbe necessariamente richiesto un'indagine invasiva, che avrebbe richiesto la collaborazione attiva degli abitanti/occupanti delle mansarde, per l'esecuzione di saggi ispettivi intrusivi, scartati già nelle fasi di progetto (cfr. ing. pag. 25); ciò Parte_9 peraltro è confermato anche dal verbale di riunione n. 1 per la direzione lavori nel cantiere del 3.10.2012, redatto nel contraddittorio della committenza, del DL e dell'impresa, “prima dell'inizio delle opere di manutenzione straordinaria della copertura al fine di visionare lo stato dei luoghi in data antecedente alle fasi di lavoro” ove si dà atto dell'impossibilità di accedere ad alcune delle mansarde presenti nell'edificio pagina 33 di 42 condominiale per indisponibilità degli inquilini o per impossibilità essendo esse disabitate
(cfr. doc. 1 fasc. convenuto . CP_4
Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la verifica della struttura portante od orditura primaria, sottostante e parzialmente non visibile per l'impresa che è invece intervenuta sull'orditura secondaria (terzere), non fosse ricompresa nell'oggetto del Capitolato d'appalto, né deve ritenersi che il mero richiamo al preventivo/offerta (ove l'attività era genericamente indicata) sia sufficiente a far ritenere che detta prestazione dovesse essere seguita dall'impresa, posto che, come sopra evidenziato, la complessità del predetto accertamento (che necessitava anche l'affiancamento di uno strutturista, pacificamente non individuato, cfr. ing. pag. Parte_9
24) e il necessario coinvolgimento di alcuni condomini – espressamente escluso dal tenore letterale del contratto d'appalto stesso – induce a ritenere che la prestazione sia stata scientemente esclusa nel capitolato d'appalto e, dunque, non riscontrata neppure in sede di collaudo, anche perché non strettamente funzionale rispetto alle finalità che con l'intervento del 2012 il Condominio attoreo mirava a realizzare, vale a dire ovviare alle problematiche infiltrative, mediante realizzazione di nuovo manto di copertura e annessa impermeabilizzazione e coibentazione.
Per questi motivi
, devono essere disattese le conclusioni cui sono addivenuti i
CTU – tanto l'ing. quanto l'ing. – che hanno ritenuto che “non sia stata Per_5 Parte_9 eseguita alcuna verifica strutturale pur contrattualmente pattuita”, posto che le evidenze documentali, nell'interpretazione sopra operata, inducono invece a ritenere che tale attività, pur inizialmente preventivata, fosse stata abbandonata, non sviluppata né ripresa nella successiva stesura del capitolato d'appalto, probabilmente riscontrata la indisponibilità a sostenere costi maggiori e interventi più invasivi per il . CP_6
Infine, non possono neppure condividersi le censure avanzate dal CTU ing. Per_5 nell'ambito del proprio accertamento peritale, il quale ha accertato che “lo stato della struttura primaria e secondaria era ampiamente rilevabile una volta smantellata la copertura” e che “l'ultimo che opera in copertura, deve farsi carico di garantire la sicurezza dell'intero organismo a costo di bloccare il cantiere sino a indicazione del condominio proprietario” (cfr. CTU ing. pag. 13), sia in quanto parzialmente Per_5
pagina 34 di 42 smentite dalle conclusioni cui è pervenuto successivamente l'ing. nella Parte_9 consulenza rinnovata, il quale ha più volte ribadito che “la verifica dello stato di conservazione della grossa orditura non poteva essere eseguita nella sua interezza in quanto le travature principali in legno scuro, non risultavano completamente visibili per la presenza del tavolato e del cannicciato” e che “tale attività non poteva essere eseguita dalla sola parte esterna” del tetto (cfr. CTU ing. pag. 21), sia in Parte_9 quanto lo stato di ammaloramento della trave nella mansarda , veniva Pt_5 rinvenuto solo nel 2019 e dopo l'asportazione degli strati di separazione interni ed in prossimità dell'appoggio murario.
Invero, va rilevato che, per un verso, non è stato dedotto né dimostrato che la verifica della struttura primaria del tetto fosse attività prodromica e indispensabile per la realizzazione della nuova copertura effettuata nel 2012, avendo peraltro detti lavori apportato una significativa riduzione dei carichi sulla struttura portante del tetto
(passando da 80,00 kg/mq a 65,74 kg/mq), circostanza dedotta dai convenuti e non contestata dal attoreo e, per altro verso, dovendosi considerare come l'ing. CP_6
abbia tratto le proprie conclusioni merito alla sicura visibilità dello stato di Per_5 ammaloramento delle travi della struttura portante visionando le stesse dal basso verso l'atto (vale a dire accedendo alla proprietà ex ) e solo in seguito alla rimozione di Pt_5 uno strato di controsoffitto che prima celava la trave, dovendosi tuttavia considerare come detta visuale fosse all'epoca certamente preclusa agli addetti ai lavori che hanno potuto operare solo all'esterno e hanno dunque avuto esclusivamente una visuale dall'alto verso il basso, quantomeno parzialmente ostruita dalla presenza degli elementi lignei della piccola orditura che creavano a tratti una sorta di reticolato, come evincibile dai fotogrammi prodotti dai convenuti e allegati alla relazione di CTU dell'ing. Per_5
(pagg. 14-18).
Infine, le condizioni di degrado in cui verserebbe l'orditura prima del tetto sono state riscontrate solo con riferimento ad una minima porzione, quella riferita alla proprietà ed alla porzione (minima) di sottotetto in adiacenza della colonna Pt_5 ascensore (cfr. CTU ing. in ATP pag. 4) che dunque non consentono di ritenere Per_3 che sicuramente anche tutta la restante parte del tetto si presenti nelle medesime pagina 35 di 42 condizioni e ciò in considerazione del fatto che la causa dell'ammaloramento della trave diagonale nella mansarda sia stata individuata, oltreché nella “vetustà della struttura in legno” anche “nell'umidità trasmessa alla stessa dalla muratura di perimetro” (cfr. CTU ing. integrazione del 30.5.2024, pag. 5), dovendosi peraltro considerare come Parte_9 le mansarde di proprietà , all'epoca del cantiere, si presentassero “disabitate e Pt_5 fatiscenti” (cfr. verbale di riunione per la Direzione Lavori in cantiere del 3.10.2012 (cfr. doc. 1 fasc. convenuto , non potendosi dunque neppure escludere che le CP_4 condizioni interne dell'unità mansardata possano aver influito, quantomeno in parte, allo stato di degrado della trave diagonale.
Ciò invero sembra poter trovare conferma sia considerando che già all'epoca dei lavori non tutte le mansarde dell'ultimo piano dello stabile condominiale presentassero fenomeni infiltrativi (cfr. planimetria allegata al verbale di riunione per la Direzione
Lavori in cantiere del 3.10.2012 (cfr. doc. 1 fasc. convenuto e doc. 10 fasc. CP_4 convenuto ) e sia alla luce della progressione indicata dall'ing. con CP_3 Parte_9 riferimento agli interventi di ripristino da realizzare.
Invero correttamente e prudenzialmente il CTU ing. nella CTU Parte_9 rinnovata, ha indicato come imprescindibili tanto la messa in sicurezza della trave diagonale compromessa nella proprietà , quanto la verifica completa dello stato Pt_5 conservativo generale della struttura mediante asportazione di porzione del cannicciato e sovrastante tavolato nelle mansarde abitate, previa individuazione di uno strutturista per la redazione di una relazione statica complessiva (cfr. CTU ing. pag. 28 e Parte_9 ss), per poi procedere, in un secondo momento, al consolidamento delle strutture primarie statisticamente rinvenute inidonee e compromesse, mediante opere di consolidamento interno e, solo nel caso in cui “l'analisi strutturale promossa sull'ulteriore copertura evidenziasse molteplici punti d'ammaloramento dell'orditura primaria,
l'intervento di rimedio assumerebbe una differente portata sia quantitativa che economica dovendo allestire dall'esterno un cantiere ex novo. L'attuale copertura verrebbe completamente smantellata … si configurerà come un nuovo progetto completamente divergente rispetto al contrattualizzato nel 2012. l'organizzazione d'un cantiere di tale portata, non risulta compatibile con l'occupazione abitativa del piano pagina 36 di 42 mansarde. Anche il tempo stimato potrebbe significativamente modificarsi causa imprevisti facilmente rinvenibili nella fase operativa. Essendo un intervento differente dal contrattualizzato 2012, la gestione rimarrà di competenza del Condominio” (cfr. CTU ing. pag. 34). Parte_9
Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono ciò che non è stato provato
è che l'impresa od il Direttore Lavori non avrebbe potuto non accorgersi dell'ammaloramento delle travi della struttura sottostante e ciò sia in relazione del fatto che anche la CTU a firma ing. ha riscontrato lo stato di ammaloramento da una Per_5 visuale diversa da quella che all'epoca avevano gli addetti ai lavori e sia avuto riguardo al fatto che detto stato di degrado – accertato solo con riferimento ad una piccola porzione del tetto – potrebbe non necessariamente coinvolgere l'intera struttura primaria del tetto (cfr. relazione ing. “La parte restante di copertura è Per_4 attualmente abitata e non è stato concesso al CTU l'effettuazione di sondaggi atti a verificare “l'omogeneità costruttiva” della copertura”)
Deve conclusivamente ritenersi che alcun obbligo contrattuale fosse posto a carico dell'impresa con riferimento alla verifica delle condizioni della struttura portante del tetto né peraltro risulta certo che detta operazione, se dovuta, fosse CP_14 attuabile data la mancata disponibilità degli occupanti il piano mansardato a consentire verifiche invasive all'interno delle proprietà.
Parimenti indimostrata è la sussistenza di una responsabilità di tipo omissivo, per omessa verifica della correttezza dei lavori svolti dall'impresa e dunque di rilievo della mancata verifica della struttura portante del tetto da parte del Direttore Lavori ing.,
, trattandosi, come ampiamente visto, di attività o prestazione non più CP_3 espressamente ricompresa nel capitolato d'appalto e dunque contrattualmente pattuita e, tenuto conto della già rilevata impossibilità o meglio, esclusione ad opera del
Condominio committente di operazioni di indagine maggiormente invasive.
Deve, dunque, ritenersi che il tecnico non abbia omesso di segnalare una situazione di criticità di cui sia venuto a conoscenza al onde consentirgli di CP_6 condurre le opportune valutazioni – anche in termini di ripensamento generale degli interventi da eseguire – posto che non è dimostrato che gli addetti ai lavori nel 2012
pagina 37 di 42 potessero certamente rendersi conto dello stato di degrado della struttura portante (cfr. relazione ed integrazioni ing. e fotogrammi allegati dalla difesa e Parte_9 CP_4
allegate alle relazioni peritali), sia perché non ne avevano una visuale diretta e CP_3 certa e sia perché non necessariamente lo stato di ammaloramento riguardava l'intera struttura.
Infine, alcuna responsabilità di tipo omissivo – per omessa vigilanza sull'esecuzione dell'opera e la realizzazione del progetto - può essere imputata al geom. in veste di progettista, essendosi egli occupato della sola fase ideativa, non CP_4 avendo anche ricoperto altre cariche nello svolgimento dei lavori, altro essendo il ruolo dallo stesso ricoperto all'epoca come amministratore del Condominio attoreo.
Sul punto va rilevato che parte attrice non abbia dedotto nel presente giudizio alcuna specifica responsabilità del geom. quale amministratore dello stabile, CP_4 essendo stato egli convenuto in veste di tecnico progettista, non essendo stato neppure delineato il profilo di responsabilità cui, come rappresentane dell'ente di gestione, sarebbe chiamato a rispondere, posto che la direzione dei lavori è stata affidata ad un altro professionista e che l'opportunità di inserire o meno espressamente nel contratto d'appalto anche la compiuta verifica dell'orditura primaria del tetto prudenzialmente suggerita dalla tipologia di intervento che si andava ad eseguire e dalla probabile vetustà di un tetto di oltre cento anni, non può essere sindacata in quanto poteva essere stata esclusa perché non condivisa dall'assemblea condominiale, come peraltro sembrerebbe potersi evincere dalla circostanza che nel contratto d'appalto poi siglato con l'impresa, era indicata l'impossibilità di “rimuovere le terzere esistenti senza creare danni alla controsoffittatura delle abitazioni nel sottotetto” e dovendosi ritenere che tale incombente, ove effettivamente concordato, avrebbe dovuto necessariamente coinvolgere attivamente anche il (“vista la frammentarietà degli interventi e CP_6 la provenienza storica delle strutture, prudenzialmente si ritiene che tale incombenza dovrà essere eseguita a completa tutela della struttura storica e con l'attiva e consapevole partecipazione de ”, cfr. ing. pag. 25). CP_6 Parte_9
Infine, (d) quanto alla censura mossa dal Condominio attoreo in merito al fatto che il geom. non avrebbe “presentato la doverosa variante alla SCIA” del CP_4
pagina 38 di 42 18.9.2012 (cfr. doc. 9 e 10 fasc. convenuto , “indicando al che si CP_4 CP_15 sarebbero mantenute le terzere originarie”, anziché sostituirle integralmente, oltre all'indicazione della posa di un tavolato di spessore inferiore di 5 mm rispetto a quello inizialmente indicato (cfr. conclusionale attore pag. 13), incongruità pur confermata dal
CTU ing. (cfr. CTU ing. pag. 24), va rilevato come parte attrice abbia Parte_9 Parte_9 omesso di allegare il danno concretamente subito in conseguenza dell'errore commesso dal professionista, non potendo sul punto soccorrere la CTU citata che si è limitata a quantificare il costo della pratica di sanatoria (cfr. CTU ing. pag. 29). Parte_9
Invero, la consulenza tecnica non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti od alleggerirne l'onere probatorio, né per svolgere un'indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti.
Nel caso di specie, invero parte attrice non ha allegato né provato il danno che avrebbe subito in conseguenza dell'errore progettuale commesso dal geom. vale CP_4
a dire le conseguenze pregiudizievoli direttamente derivate della mancata presentazione della variante alla SCIA originaria, quali ad esempio, l'affidamento dell'incarico ad altro professionista per il compimento dell'attività omessa o la necessità di provvedervi per esigenze legate alla effettiva necessità di realizzazione di nuove opere a partire dalle precedenti.
Per le ragioni tutte che precedono la domanda attorea deve essere integralmente respinta.
Stante il rigetto integrale della domanda attorea restano assorbite le ulteriori questioni relative all'eccezione di decadenza/prescrizione dell'azione ex art. 1667 e 1669
c.c. nonché l'accertamento in ordine all'operatività della copertura assicurativa della polizza n. 2018/03/2322270 invocata dal geom. la fondatezza della domanda di CP_4 manleva dispiegata nei confronti di Controparte_16
III. Sulle spese legali
Le spese legali seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico di parte attrice.
pagina 39 di 42 Esse vengono liquidate, negli importi meglio visti in dispositivo, quanto alle parti convenute, entro i valori medi, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 come successivamente modificato con DM 147/22, per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda, applicato il criterio del disputatum (cfr. Cass, Ordinanza n. 18465 del 05/07/2024, conf. Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 27871 del 23/11/2017, conf. Sez. 3, Sentenza n. 536 del 12/01/2011 conf.
Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007), delle questioni trattate, dell'attività defensionale svolta da ciascuna parte e delle note spese prodotte (cfr. Cass. n.
14198/22, Cass. n. 17057/19 e Cass. n. 11522/13).
Vengono altresì riconosciute le spese sostenute dai convenuti per il procedimento di istruzione preventiva: infatti, “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92
c.p.c.” (cfr. ex plurimis Cass. n. 9735/20 e Cass. n. 15942/19).
Esse vengono liquidate avuto riguardo alle tabelle vigenti all'epoca della definizione del relativo procedimento, in base al DM 55/2014 come modif. dal DM
37/2018, e così applicandosi i valori medi dello scaglione 52.000,00 a 260,000,00.
Non può trovare applicazione l'aumento richiesto del 30% in quanto l'art. 4, co 2 del d.m. 55/2014 trova applicazione all'ipotesi del difensore che assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
Quanto alle spese per i CTP di parti convenute, esse rientrano tra le spese " che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 25 novembre 1975, n. 3946; Cass., 16 giugno
1990, n. 6956; Cass. 3 il gennaio 2013, n. 84) e, nel caso di specie” - come nel presente
- “le spese in parola non sono certamente tali, trattandosi non già di "spesa non necessaria relativa ad una scelta della parte ed antecedente il procedimento" ... ma di spesa inerente all'assistenza alle operazioni del consulente del giudice in corso di causa pagina 40 di 42 e alla successiva compilazione della relazione del consulente di parte, la cui nomina costituisce facoltà della parte espressamente prevista dall'art. 201 c.p.c.” (cfr. Cass. n.
3380/15 e Cass. n. 84/13, nonchè Cass. n. 30289/19).
La Suprema Corte ha di recente precisato che “In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (cfr. Cass. n. 21402/22).
Parti convenute e nulla hanno provato in merito al relativo CP_2 CP_4 esborso, mentre nulla può esser riconosciuto al convenuto avendo egli in proprio CP_3 partecipato alle OOPP come tecnico.
Parte attrice viene altresì condannata alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte terza chiamata per il principio di Controparte_16 causalità ed in quanto la chiamata non era prima facie infondata (cfr. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, conf. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019 conf. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023 “In forza del principio di causazione
- che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”), dovendosi provvedere alla loro liquidazione, entro i valori minimi, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività defensionale svolta da ciascuna delle parti e delle note spese prodotte (cfr. Cass. n. 14198/22, Cass. n. 17057/19 e Cass. n. 11522/13).
Vengono infine poste in via definitiva a carico del attoreo anche le CP_6 spese di CTU ing. già liquidate con decreto del 22.1.2024. Parte_9
P.Q.M.
pagina 41 di 42 il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Rigetta la domanda svolta da in Parte_1 quanto infondata;
▪ Condanna il a rifondere le spese di Parte_1 lite sostenute da per il presente giudizio e il procedimento di istruzione CP_2 preventiva, che liquida in complessivi € 17.800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
▪ Condanna il a rifondere le spese di Parte_1 lite sostenute da , per il presente giudizio e il procedimento di CP_3 istruzione preventiva, che liquida in complessivi € 17.800,00 oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Alberto Costa dichiaratosi antistatario;
▪ Condanna il a rifondere le spese di Parte_1 lite sostenute da , per il presente giudizio e il procedimento di CP_4 istruzione preventiva, che liquida in complessivi € 17.800,00, oltre € 399,65 per esborsi per chiamata di terzo, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
▪ Condanna il a rifondere le spese di Parte_1 lite sostenute da per il presente giudizio e il Controparte_5 procedimento di istruzione preventiva, che liquida in complessivi € 7.060,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
▪ Pone in via definitiva le spese di CTU già liquidate con separato decreto a carico del . Parte_1
Così deciso in Torino, il 26/03/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 42 di 42
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 19038/21 R.G. promossa da:
, C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore Geo semplificata unipersonale, in persona del CP_1 suo Amministratore Unico e legale rappresentante, geom. Parte_2
elettivamente domiciliato in , Corso Siccardi 11 bis, presso lo studio
[...] Pt_1 dell'Avv. Cristina Pizzo, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura allegata alla comparsa di nuovo difensore in data 7.12.2023
-ATTORE –
CONTRO
C.F. elettivamente domiciliato in , Via CP_2 C.F._1 Pt_1
Giacinto Collegno n. 7, presso lo studio dell'Avv. Tamara Beltrame, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura in atti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-CONVENUTO -
CONTRO
, C.F. , elettivamente domiciliato in , Via CP_3 C.F._2 Pt_1
Ettore De Sonnaz, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Alberto Costa, da cui è rappresentato e difeso da cui è rappresentato e difeso in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta pagina 1 di 42 -CONVENUTO -
CONTRO
, P.I. , elettivamente domiciliato in , Via Casalis CP_4 P.IVA_2 Pt_1
n. 56, presso lo studio degli Avv. Roberta Giacobina e Giorgio Giacobina, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTO -
E CONTRO
P.I. , elettivamente Controparte_5 P.IVA_3 domiciliata in , Corso Galileo Ferraris n. 46, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Pt_1
Pisanti, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura generale in atti e rilasciata in data 4.05.2017.
-TERZA CHIAMATA dal convenuto CP_4
OGGETTO: risarcimento danni – appalto – responsabilità ex art. 1669 c.c.
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, acquisito il fascicolo del procedimento dell'ATP (RG 6715/2020 Tribunale di Torino) e relativa relazione, previa reiezione dell'istanza di nullità dell'ATP;
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettersi i capi di prova per interrogatorio formale e testi dedotti nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. del 6.06.2022;
- ammettersi, come richiesto con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. del 23 giugno 2022, la prova contraria con i testi indicati nella memoria ex art. 183, VI comma,
n. 2 cpc.;
NEL MERITO per le ragioni e i motivi tutti di cui agli atti:
- accertato l'inadempimento della società al contratto Parte_3 di appalto stipulato con il Controparte_6
pagina 2 di 42 - accertati i gravi difetti e vizi relativi ai lavori e alle opere realizzate dalla società appaltatrice anche con riferimento all'omessa Parte_3 segnalazione al Committente delle criticità e della problematicità della struttura su cui sarebbe stata appoggiata la copertura dell'edificio, in ogni caso sia sotto il profilo dell'inadempimento contrattuale, sia sotto il profilo della responsabilità extra contrattuale come prevista dall'art. 1669 c.c.;
- accertata la responsabilità del progettista geom. , all'epoca CP_7 amministratore dello stabile ed autore materiale del Contratto di appalto e della documentazione relativa e del direttore dei lavori ing anche e soprattutto CP_3 sotto il profilo dell'omissione della vigilanza;
- accertato altresì l'effettivo ammontare dei costi per il ripristino, a regola d'arte, della copertura del tetto del;
conseguentemente e Controparte_6 per l'effetto dichiarare tenuti e quindi condannare, in via solidale e/o alternativa, il signor quale (ex) socio illimitatamente responsabile della cessata società CP_2
il geom. e l'ing. al Parte_3 CP_7 CP_3 risarcimento a favore del , c.f. , di Controparte_6 P.IVA_1 tutti i danni da quest'ultimo subiti, nella misura accertata in corso di causa e meglio vista da Codesto On.le Tribunale all'esito dell'istruttoria e comunque non inferiore ad euro 174.029,35.
Con rivalutazione monetaria e interessi di legge ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.
Con il favore di tutte le spese di lite ed onorari di causa, comprese le spese peritali di
CTU e quelle relative al consulente tecnico di parte, oltre rimborso forfettario, cpa e iva.
Altresì con il favore di tutte le spese di ATP e relativi onorari, spese relative anche al consulente tecnico di parte, oltre rimborso forfettario, cpa e iva.”
Per parte convenuta CP_2
Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Torino, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, previa ammissione degli infra tenorizzati articoli di prova per interpello e testi e previe le più opportune declaratorie e provvidenze,
NEL MERITO,
pagina 3 di 42 - rigettare le domande risarcitorie tutte formulate dal ricorrente, siccome CP_6 infondate e prescritte, assolvendo dalle stesse il convenuto.
- Con il favore delle spese, oltre rimborso spese generali 15% e successive occorrende.
IN VIA ISTRUTTORIA,
Ammettersi i seguenti capitoli di prova per interpello e testi:
1) Vero che al tempo dell'esecuzione dell'intervento di rifacimento del manto di copertura dello stabile condominiale di - , nell'anno 2012, le Controparte_6 Pt_1 unità immobiliari mansardate del sottotetto erano abitate e presentavano controsoffitti
(in cannicciato o in cartongesso), che precludevano la vista, dall'interno, della struttura portante del tetto;
(2) Vero che alcuni dei proprietari delle mansarde si sono rifiutati di consentire l'accesso alle proprie unità immobiliari, onde valutare lo stato dei luoghi, in particolare la proprietà
(ex ), ove è posizionato il puntone ammalorato;
Persona_1 Parte_4
(3) Vero che sotto il manto di copertura dell'edifico, dopo la preliminare rimozione dei coppi e delle onduline sottocoppo, era presente al di sotto un tavolato preesistente, che non è stato rimosso dalla ditta appaltatrice e che occultava alla vista la struttura portante del tetto e i puntoni;
(4) Vero che con l'eliminazione del manto di copertura si è rilevato un doppio sistema di terzere: uno originario e privo di capacità portante, non più utilizzato, ed uno più recente, utilizzato per il montaggio del nuovo manto di copertura;
(5) Vero che tutti i materiali di risulta e le macerie delle lavorazioni sulle parti del manto di copertura oggetto di intervento sono stati rimossi e smaltiti in discarica autorizzata e che alcunché è stato depositato nel locale sottotetto;
(6) Vero che le operazioni di smaltimento sono state eseguite mediante l'impiego di gru a torre e di cassone per la raccolta dei materiali di risulta posizionato all'interno dell'area di cantiere. Si indica a teste il signor , res. in Moncalieri (TO), Testimone_1
Via Montano n. 8.
Per parte convenuta : CP_3
pagina 4 di 42 Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Torino, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, previa l'ammissione dei capitoli di prova per interpello e testi dedotti in corso di causa, che sotto vengono riportati,
NEL MERITO
- Rigettare le domande tutte formulate dal ricorrente, siccome infondate in CP_6 fatto ed in diritto, assolvendo dalle stesse l'ing CP_3
- In ogni caso, con il favore delle spese di lite, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e
CPA, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore, antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
Chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova, per interpello e testi.
1)Vero che l'intervento di rifacimento del manto di copertura dello stabile condominiale era stato commissionato da nell'anno 2012 al fine di ovviare alle infiltrazioni CP_6 presenti in alcune unità immobiliari sottotetto, dovute allo stato di degrado della faldaleria esistente, nonché allo scivolamento, ammaloramento e rottura dei coppi laterizi e non per problemi strutturali del tetto.
2)Vero che al tempo dell'esecuzione dei lavori le unità immobiliari mansardate del sottotetto erano abitate e presentavano controsoffitti (in cannicciato o in cartongesso), che precludevano la vista, dall'interno, della struttura portante del tetto.
3)Vero che alcuni dei proprietari delle mansarde si rifiutarono di consentire l'accesso alle proprie unità immobiliari, onde valutare lo stato dei luoghi.
4)Vero che sotto il manto di copertura dell'edifico, dopo la preliminare rimozione dei coppi e delle onduline sottocoppo, era presente al di sotto un tavolato preesistente, che non è stato rimosso dalla ditta appaltatrice e che occultava alla vista la struttura portante del tetto e i puntoni.
5)Vero che, con l'eliminazione del manto di copertura, si è rilevato un doppio sistema di terzere: uno originario e privo di capacità portante, non più utilizzato, ed uno più recente, utilizzato per il montaggio del nuovo manto di copertura;
6)Vero che tutti i materiali di risulta e le macerie delle lavorazioni sulle parti del manto di copertura, oggetto di intervento, sono stati rimossi e smaltiti in discarica autorizzata e che alcunché è stato depositato nel locale sottotetto.
pagina 5 di 42 7)Vero che, al di sotto del manto di copertura in coppi, erano presenti lastre ondulate sottocoppo rigide in materiale cementizio, che sono state rimosse.
8)Vero che, al di sotto delle lastre ondulate sottocoppo, erano emersi tavolati che non era stato possibile rimuovere, in quanto ad essi erano agganciati i controsoffitti originari in cannicciato, costituenti i soffitti delle mansarde abitate.
9)Vero che, in cantiere, durante i sopralluoghi con Impresa e Committenza, era stato evidenziato il fatto che non era assolutamente possibile visionare la struttura portante del tetto, occultata dai tavolati.
10)Vero che in cantiere venivano posizionati sul lato di cassoni per le CP_6 macerie, in cui venivano fatti confluire i materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni.
11) Vero che, all'epoca di esecuzione dei lavori, fu inibito l'accesso alla/e mansarda/e ubicata/e in fondo al corridoio a destra del vano scala (proprietà ), oggi CP_8
)". Pt_5
12) Vero che, nella mansarda lato frontespizio/Corso , si trova il puntone Pt_6 danneggiato, occultato da sopra con il tavolato.
Indica come teste, su tutti i capitoli di prova: signor , residente in [...]. Tes_2
Per il convenuto CP_4
Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere tutte le domande formulate dalla parte attrice condannare la parte attrice al pagamento di tutte le spese di causa.
Per la terza chiamata REALE MUTUA:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE:
- disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.;
NEL MERITO:
- assolvere il geom da ogni domanda contro il medesimo proposta. CP_7
IN VIA SUBORDINATA:
pagina 6 di 42 - qualora accertati gli errori denunciati da parte attrice nell'operato del professionista convenuto, liquidare a parte attrice i soli danni che risulteranno provati conseguenza immediata e diretta dell'operato del geom. , nei limiti indicati nella polizza n. CP_7
2018/03/2322270 e nelle condizioni di assicurazione a cui fa riferimento.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 8.10.2021 il
[...]
(da qui in avanti solo “ ”) ha allegato: Parte_1 CP_6
1. che in data 03.08.2012 ha stipulato un contratto di appalto con L'
[...] affidandole la realizzazione dei lavori di Controparte_9 CP_2 rifacimento della copertura dell'edificio condominiale, sulla base del progetto e del capitolato predisposti dal geom. all'epoca anche amministratore del CP_4
Condominio de quo, sotto la direzione dei lavori dell'Ing. e che tale CP_3 intervento di manutenzione straordinaria ha comportato un esborso totale di €
320.000,00 più IVA, oltre alle competenze e agli onorari del Direttore dei Lavori;
2. che nel febbraio del 2019 è giunta una segnalazione all'amministratore da parte del sig. , proprietario di due mansarde site nel sottotetto del Condominio il Parte_7 quale, durante le opere di ristrutturazione, rimuovendo il controsoffitto in cannicciato, si
è avveduto dell'ammaloramento di alcuni tratti della copertura dell'edificio;
3. che il perito ing. , su incarico dell'amministratore, con perizia tecnica datata Per_2
2.04.2019 (doc. 11), ha rilevato:
a. difformità tra l'opera eseguita nel 2012 ed il progetto indicato nella SCIA che prevedeva la rimozione delle terzere, le quali invece sono state mantenute dall'impresa;
b. la presenza di una gran quantità di macerie, coppi, materiale ligneo relativo ai lavori di rifacimento della copertura lasciati dall'impresa nel locale sottotetto e non smaltiti,
c. il grave stato di degrado, di ammaloramento e di marcescenza della struttura portante del tetto – in particolare, dei puntoni, delle travi diagonali e dell'orditura intermedia -;
d. che, nonostante sia nel capitolato (ed in modo dettagliato) sia nell'offerta (qui in maniera appena accennata) si fosse puntualizzata la necessità di controllare lo stato pagina 7 di 42 di conservazione della struttura sottostante, né l'impresa né il DL ha condotto tale verifica della orditura primaria preesistente oppure gli stessi hanno proceduto nei lavori nonostante avessero constatato la non idoneità della struttura esistente a sopportare la sovrastante nuova copertura;
4. che nella relazione integrativa del 15.4.2019 (doc. 12), l'ing. ha individuato Per_2 gli addebiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'opera e segnatamente:
a. del progettista - geom. che ricopriva anche l'incarico di amministratore CP_4 del Condominio, per l'incongruenza tra il progetto inviato al Comune e la realizzazione dell'opera, oltre a non aver presentato la variante alla SCIA relativa alle modifiche apportate al progetto originario;
b. del Direttore Lavori – ing. per non aver effettuato alcuna verifica, né CP_3 per ciò che concerneva lo stato di conservazione della struttura né in relazione alla sua capacità portante;
c. dell'Impresa esecutrice dei lavori, per non aver valutato lo stato di conservazione della struttura evidenziandola al committente;
5. che tali problematiche sono state tempestivamente portate a conoscenza degli odierni convenuti con raccomandata tramite PEC del 13.05.2010;
6. che la CTU a firma dell'Ing. coadiuvato dall'ausiliario Ing. Persona_3 Per_4 depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. 6715/2020), promosso dall'odierno Condominio attoreo, con ricorso in data 05.02.2020, ha così concluso: “Non è stata eseguita alcuna verifica strutturale contrattualmente pattuita;
Esistono, nelle parti ispezionate, ampie zone strutturalmente assemblate in modo errato e non corretto;
Alcune travi principali risultano “erose” laddove erano perfettamente visibili dall'operatore edile;
Che alcuni elementi lesionati erano perfettamente visibili ma non vi è stato alcun intervento;
Che a tutt'oggi è necessaria una immediata verifica strutturale con relative operazioni prescritte da tecnico abilitato” (CTU in ATP pag. 54);
7. che il CTU ha inoltre indicato gli interventi di ripristino necessari alla messa in sicurezza dei luoghi e l'eliminazione dei vizi, segnalandone, per taluni – come per la pagina 8 di 42 trave di compluvio danneggiata in testata nella mansarda della proprietà - Pt_5
l'urgenza, “in quanto un suo crollo potrebbe rappresentare pericolo sia per gli abitanti del piano inferiore sia per i passanti in strada” , ne ha stimato i costi in complessivi euro
137.316,38 ed ha determinato in “non meno di 90 giorni” il tempo utile all'espletamento delle opere, con la precisazione che esse sono realizzabili unicamente mediante lo smantellamento del tetto (Cfr. CTU in ATP pag. 12 e 55).
Il Condominio attoreo, richiamato il disposto dell'art. 1669 c.c. e la giurisprudenza di legittimità sul concetto di “gravi difetti” delle opere, sulla scorta delle appena menzionate risultanze peritali, ha dedotto la responsabilità solidale, commissiva ed omissiva, dell'appaltatore, del progettista e del Direttore dei Lavori, sia sotto il profilo dell'inadempimento contrattuale, sia sotto il profilo dell'art. 1669 c.c. stesso ed ha concluso instando per la condanna dei convenuti al risarcimento dei dati patiti per la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera e per i gravi difetti ivi riscontrati, quantificati in euro 174.029.353 (di cui: € 137.316,38 a titolo di risarcimento e
20.000,00 a titolo di ristoro del disagio per la durata di esecuzione dei lavori equitativamente determinato), oltre al rimborso delle spese di CTU, CTP e spese legali relative alla procedura per ATP.
Con comparsa del 28.12.2021 si è costituito in giudizio quale ex CP_2 socio amministratore della cancellata Parte_3
. eccependo, in via preliminare, la decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera prevista dall'art. 1667 c.c., nonché la prescrizione dell'azione per responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., posto che gli asseriti vizi della costruzione riguardano parti dello stabile condominiale su cui la ditta appaltatrice non era tenuta ad intervenire e che, dunque, non afferiscono ad opere da quest'ultima realizzate, in forza del contratto e del capitolato di appalto, tenuto altresì conto che il Condominio attoreo si è limitato a sostenere che i lavori in questione avrebbero dovuto estendersi anche alla struttura sottostante il manto di copertura a causa della sua vetustà;
pagina 9 di 42 . nel merito, non contestando la circostanza di cui al punto 1) e, nel confutare le ulteriori circostanze, deducendo, anzitutto, l'invalidità/erroneità della CTU espletata nell'ambito del procedimento per ATP, opponendosi alla sua acquisizione, per le seguenti ragioni:
I. perché affetta da vizio formale, non avendo il CTU esperito il tentativo di conciliazione tra le parti;
II. perché fondata sull'erroneo presupposto che l'intervento di manutenzione straordinaria cui la ditta appaltatrice è stata incaricata riguardasse anche la struttura portante del tetto, laddove, invece, esso aveva ad oggetto il solo manto di copertura del fabbricato, essendo volto ad ovviare alle infiltrazioni presenti in alcune unità immobiliari mansardate, prevalentemente dovute alle condizioni di degrado della faldaleria esistente, nonché allo scivolamento, ammaloramento e rottura dei coppi laterizi, oltre al restauro della facciata principale dello stabile;
III. perché affetta da vizi ed errori tecnici che ne inficiano l'utilizzabilità nel presente giudizio – come con riferimento, tra l'altro, al conteggio della superficie complessiva della copertura, alla ricostruzione della stratigrafia del tetto, all'interpretazione delle clausole contrattuali -;
IV. da ultimo, perché esorbitante rispetto al richiesto, dal momento che il CTU è giunto a formulare considerazioni e giudizi di merito, anche in ordine alla responsabilità contrattuale, professionale e deontologica dei convenuti, ultronei rispetto ai quesiti formulati dal Giudice;
. sempre nel merito, negando ogni addebito di responsabilità ed osservando:
A. che le unità immobiliari mansardate presentavano originariamente controsoffitti (in cannicciato o in cartongesso) ancorati alle terzere e tale situazione non consentiva alla ditta appaltatrice di vedere la struttura portante, se non previa demolizione dei predetti controsoffitti ed inoltre alcuni dei proprietari delle predette mansarde non hanno mai consentito l'accesso alle proprie unità immobiliari onde valutare lo stato di luoghi;
B. che l'impresa appaltatrice in corso d'opera ha provveduto al controllo dell'orditura lignea e alla posa di nuove terzere laddove mancanti o all'affiancamento di quelle preesistenti qualora ammalorate, come attestato dalle relazioni di avanzamento pagina 10 di 42 lavori del DL e le opere sono state regolarmente eseguite a regola d'arte come accertato dal verbale di collaudo dell'8.4.2013, sottoscritto congiuntamente dall'impresa appaltatrice, dal geom. dell'ing. ; CP_4 CP_3
C. che, in ogni caso, il controllo dello stato conservativo e della portanza strutturale dell'orditura preesistente non poteva che essere demandato al progettista ed al DL, quali soggetti idonei alla valutazione di congruità strutturale e che hanno regolarmente collaudato l'opera;
D. che, con riferimento alla denunciata presenza di grandi quantità di materiale di risulta relativo ai lavori di rifacimento della copertura nel locale sottotetto, la ditta appaltatrice ha provveduto allo smaltimento in discarica dei propri materiali e che quelli ivi presenti, di cui la non aveva modo di Parte_3 avvedersi, non essendo per altro tenuta alla relativa rimozione, sono stati depositati in tempi passati negli spazi di proprietà privata da altri soggetti;
E. che, infine, con riferimento all'assunto riportato a pag. 7 della perizia dell'Ing.
del 02.04.2019, le opere eseguite dalla ditta appaltatrice hanno comportato Per_2 una significativa riduzione dei carichi sulla struttura portante del tetto (passando da
80,00 kg/mq a 65,74 kg/mq);
. infine, contestando la quantificazione dei pretesi danni in quanto fondati su errori di stima condotti dal CTU, con riferimento al computo metrico redatto.
Ha concluso instando, in via preliminare, per la declaratoria di invalidità/inutilizzabilità della CTU dell'Ing. e per la sua rinnovazione ex art. 196 Per_3
c.p.c., nonché nel merito, per il rigetto delle domande attoree.
Con comparsa del 29.12.2021 si è costituito l'Ing. , quale CP_3 direttore dei lavori, ribadendo le difese svolte dal convenuto con riferimento CP_2 alla CTU resa nell'ambito della procedura di ATP (RG 6715/20) (punti I, II, III, IV), nonché ulteriormente precisando:
A. che i lavori commissionati dal Condominio attoreo nel 2012 all'impresa avevano ad oggetto la manutenzione straordinaria del manto di copertura e non il rifacimento integrale del tetto, posto peraltro che la presenza delle mansarde abitate e mantenute tali durante l'esecuzione delle opere non avrebbe mai consentito l'esecuzione di pagina 11 di 42 lavorazioni che avrebbero comportato la rimozione anche delle strutture lignee portanti,
a fronte della necessità di allocare altrove i residenti;
B. che il prezzo di € 322.000,00, poi scontato a € 320.000,00, si riferiva alla totalità delle opere commissionate ed eseguite e che di questi, solo € 190.000,00 (ossia:
173.000,00 per manto di copertura e € 17.000,00 per lattoneria) riguardavano la specifica attività di copertura del fabbricato, con ciò confutando la ricostruzione attorea secondo la quale l'ingente importo dell'appalto confermerebbe la volontà del Condominio di realizzare un'opera “definitiva” che garantisse una struttura a regola d'arte del manto di copertura;
C. che l'Ing. ha omesso di rispondere alle molteplici osservazioni mosse Per_3 alla depositata perizia da parte del convenuto, anche in veste di CTP, mancando di motivare e chiarire innumerevoli circostanze emerse dalla lettura delle conclusioni cui egli è addivenuto, anche con l'apporto dell'Ing. Per_4
D. che è indimostrato che l'impresa abbia depositato una grande quantità di macerie, coppi, materiale ligneo relativo al rifacimento della copertura nel locale sottotetto, posto che tutti i materiali di risulta sono stati rimossi e smaltiti in discarica autorizzata come evincibile dalle foto prodotte (doc. 8, 75, 97, 101, 123, 124 e 41), mentre l'impresa non avrebbe potuto smaltire altri materiali non oggetto di proprie lavorazioni;
E. che, come evincibile dalla documentazione prodotta (foto n. 20, 103, 104, 113,
114), anche dal piano di falda non era possibile visionare gli elementi lignei sottostanti, non essendo inoltre riscontrati avvallamenti, cedimenti e sconnessioni del piano di falda che potessero indicare l'esistenza di stati fessurativi della grossa orditura, posto che il problema che interessa il puntone diagonale della grossa orditura (non oggetto di appalto) è emerso solo nel 2019, quando la proprietà (ex ) ha rimosso Pt_5 Parte_4 ciò che lo occultava alla vista (posto che le unità immobiliari mansardate presentavano controsoffitti in cannicciato originario e/o cartongesso, ancorati alle c.d. terzere o arcarecci ed al manto di copertura) ed inoltre si sarebbe trattato di opera extra appalto;
F. che, in ogni caso, come evincibile dai verbali di sopralluogo della D.L. non si erano potuti visionare i locali delle unità immobiliari mansardate – tra cui quella di pagina 12 di 42 proprietà (ex ) - per l'indisponibilità della proprietà o perché Pt_5 Parte_4 inaccessibili;
G. che, il contratto d'appalto non prevedeva la sostituzione della media orditura
(terzere) con altri elementi lignei strutturali e non prevedeva la sostituzione degli elementi strutturali (puntoni) facenti parte della grossa orditura del tetto, mentre veniva specificato che in corso d'opera l'impresa avrebbe dovuto effettuare il controllo della media orditura (terzere), verificare lo stato conservativo e la portanza strutturale delle terzere o arcarecci e provvedere alla posa di nuove terzere solo laddove mancanti o all'affiancamento laddove ammalorate, posto peraltro che nella pratica edilizia prot.
2012-9-18048 del 18.9.2012 depositata in Comune era precisato che l'intervento edilizio non avrebbe comportato opere strutturali;
H. di non aver mai ricevuto incarico dal , nella sua qualità di direttore CP_6 lavori, di redigere una relazione analitica di calcolo strutturale per la verifica degli elementi portanti del tetto;
I. che durante le opere eseguite nel corso degli anni 2012-2013 non sono state eseguite sostituzioni di travature lignee (oggetto di precedente intervento a cura della ditta E. Saccomani nel 1993), in quanto “da sopra verso sotto” non era possibile vedere le stesse, in quanto il sottotetto era abitato e la struttura portante si trovava ad una quota corrispondente ai soffitti inclinati dei locali abitati e cioè a 25-30 cm più in basso della quota di copertura allora visibile e, conseguentemente, non si sarebbe potuto redigere alcun preventivo supplementare per opere extra contratto riferite a tali lavorazioni;
L. che i lavori di manutenzione del manto di copertura del fabbricato oggetto d'appalto del 2012 erano stati eseguiti per eliminare le infiltrazioni nei locali del piano sottotetto abitato e ad oggi non ci sono più state infiltrazioni, dovendosi dunque ritenere che l'opera eseguita continua efficacemente a garantire il fine per cui fu commissionata;
M. che nella proprietà (ex ) sono state eseguite nel 2019 opere Pt_5 Parte_4 edili che hanno riguardato, sull'intera superficie dei locali, i manufatti lignei della copertura del fabbricato e di tali opere di ristrutturazione non risulta traccia di alcuna pratica edilizia depositata in Comune;
pagina 13 di 42 N. che l'intervento di consolidamento locale del puntone diagonale all'interno Co della ex proprietà ( ) – come evincibile dalla relazione tecnica Pt_5 Parte_4 dell'ing. del del – poteva esser normalmente eseguito Per_2 CP_6 CP_10 dall'interno senza smontare e/o demolire il manto di copertura a suo tempo realizzato, con ciò non potendo ritenersi giustificato il computo metrico indicato dal CTU che ha stimato anche lo smontaggio del manto di copertura esistente ed il suo completo riposizionamento.
Ha concluso opponendosi, in via preliminare, all'acquisizione della relazione di
CTU depositata nel procedimento di ATP (RG 6715/20) in quanto affetta da invalidità/inutilizzabilità e chiedendo disporsi la rinnovazione ex art. 196 c.p.c., nonché nel merito, instando per il rigetto delle domande risarcitorie ex adverso dispiegate.
Con comparsa del 20.12.2021 si è costituito in giudizio il geom. CP_4 in qualità di progettista dei lavori, ribadendo le difese svolte dai convenuti (in CP_2 particolare, punti A. B. D. E.) e (in particolare punti A. B. D. E. F. G. I. L. M.) ed CP_3 ulteriormente precisando:
A. che l'incarico conferitogli dal era stato di progettare il solo CP_6 rifacimento del manto di copertura del tetto per evitare il ripetersi di infiltrazioni che avevano interessato le unità abitative dell'ultimo piano e non sono stati contestati dal attoreo errori progettuali;
CP_6
B. che nessun incarico gli era stato affidato in merito all'esecuzione od alla direzione dei predetti lavori e dunque alcuna responsabilità può essergli attribuita per una presunta “omessa verifica strutturale” e per non aver “vigilato in modo puntuale e rigoroso sull'esecuzione del suo progetto”;
C. che il non ha dimostrato che già all'epoca dell'esecuzione dei CP_6 predetti lavori il tetto presentasse un grave stato di degrado;
D. che il non può dolersi di costi che dovrebbe ora sostenere ma che CP_6 all'epoca non ha affrontato né deliberato, posto che in ogni caso si trattava di opere extra capitolato;
E. che all'epoca dell'esecuzione dei lavori nel 2012 non era stato possibile verificare la situazione del puntone diagonale di cui alla proprietà (ex ), Pt_5 Parte_4
pagina 14 di 42 posto che lo stesso era visivamente occultato dalla presenza di cannicciati e tavolati originali, la cui rimozione non era compresa nelle lavorazioni appaltate e dovendosi considerare come, anche in corso d'opera, non era stato possibile accertare nulla in quanto la predetta unità immobiliare è sempre stata chiusa ed inaccessibile (cfr. verbale della D.L. del 5.10.2021 doc. 1);
F. che nessun danno avrebbe comportato per il Condominio attoreo la mancata presentazione al Comune della variante della SCIA già in precedenza inoltrata in quanto la conformazione globale della stratigrafia finale del manto di copertura non è variata in corso d'opera ed in forza del contratto vincolante per le parti, era stato concordato di sostituire o rinforzare le sole terzere ammalorate, mantenendo quelle in buono stato.
Ha altresì contestato le risultanze delle CTU disposta nel procedimento di ATP (RG
6715/20), osservando:
I. che la verifica dello stato dei luoghi svolta dal CTU in ATP è stata possibile con riferimento ad una sola mansarda privata (proprietà ) ed in ogni Parte_8 caso tale sopralluogo al momento della redazione del progetto del geom. e nel CP_4 corso dell'esecuzione dei lavori non era stato possibile condurre in quanto le mansarde erano tutte abitate e gli occupanti non avevano consentito di liberare gli appartamenti e finanche gli accessi da parte dell'impresa, dovendosi peraltro ribadire che il Ccondominio non aveva deliberato il rifacimento integrale del tetto;
II. che alcuna responsabilità può essere ascritta al geom. per non aver CP_4 segnalato la presunta inidoneità della struttura sottostante, nonostante il controllo della situazione fosse particolarmente agevole con il tetto scoperchiato (come sostenuto dal
CTU ing. nella relazione di ATP), posto che il tecnico aveva già all'epoca Per_3 terminato il proprio incarico, avendo redatto il progetto e non avendo ricevuto contestazione alcuna, non aveva ricevuto l'incarico di seguire i lavori;
III. che, in ogni caso, il tetto non era scoperchiato e lo stato dei luoghi non era apprezzabile nella sua interezza data la presenza di cannicciato e controsoffittature nelle mansarde che impedivano di verificare la situazione sovrastante
IV. che egli non aveva mai constatato la non idoneità della struttura sottostante il manto di copertura, posto peraltro che non vi erano elementi lignei sottostanti al pagina 15 di 42 tavolato deformati ed il piano d'appoggio non era compromesso ed inoltre, come confermato anche dal CTU, alcuna comunicazione sullo stato reale della struttura portante era stata inoltrata al;
CP_6
V. che le gambette per collegare i listelli alla struttura non sono state installate dalla ma erano state inserite nell'anno 1994 dalla Controparte_11 [...] che era stata incaricata dal Condominio attoreo di realizzare lavori Controparte_12 aventi ad oggetto la rimozione di tutta la piccola orditura e la sostituzione di eventuali travature secondarie risultanti deteriorate;
VI. che non sussiste alcun pericolo di crollo, posto che l'opera è stata realizzata 9 anni orsono e non vi sono cedimenti di sorta, rotture o perdite;
VII. che la quantificazione del danno come operata dal CTU è eccessiva e sproporzionata posto, peraltro, che il rifacimento totale del tetto non era ricompreso nell'appalto dei lavori affidati all'impresa.
Ha concluso, in via istruttoria, per la rinnovazione della CTU e nel merito, per il rigetto delle domande attoree nonché, in subordine, chiedendo di essere garantito e manlevato dalla in forza della Polizza n. Controparte_5
2018/03/2322270, nel caso di accertamento della propria responsabilità professionale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.02.2022 si è, infine, costituita in giudizio la confermando la sussistenza della Controparte_5 polizza n. 2018/03/2322270, evidenziandone i limiti di operatività, nonché aderendo, nel merito, alle difese svolte dal proprio assicurato nel rispettivo atto introduttivo.
Ha concluso instando per l'assoluzione dell'assicurato da ogni domanda e, in subordine, per la condanna alla liquidazione dei soli danni che si provino essere conseguenza diretta e immediata dell'operato del convenuto geom. fermi CP_4 restando i limiti indicati nel contratto assicurativo.
In corso di causa, con ordinanza del 03.03.2022, è stato disposto il mutamento di rito ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.; concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza del 05.10.2022 è stato acquisito il fascicolo relativo al procedimento per ATP
R.G. 6715/20 e con successiva ordinanza in data 14.10.2022 è stata disposta pagina 16 di 42 un'integrazione della CTU già espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, rinnovando la nomina del precedente consulente e del suo ausiliario.
Stanti le ulteriori contestazioni svolte dalle parti convenute nonché il contenuto della memoria integrativa ed il tenore dei rilievi critici svolti dalle parti anche nelle note scritte di disamina della CTU, con ordinanza dell'1.4.2023, è stata disposta la rinnovazione della CTU con nomina di altro ausiliario – poi con successiva ordinanza del
29.4.2023 individuato nell'ing. – volta a descrivere i lavori oggetto del Parte_9 contratto d'appalto e le condizioni del tetto dl fabbricato, nonché a verificare la sussistenza e l'entità dei vizi denunciati dal , ad individuarne le Controparte_13 cause ed evidenziare eventuali errori progettuali, errori esecutivi o carenze della
Direzione Lavori, nonché ad individuare gli interventi necessari ad eliminare i vizi ed a mettere in sicurezza la copertura dello stabile, nonché a quantificarne durata e costi.
Esperiti nel corso delle OOPP, due tentativi di conciliazione da parte del CTU con esito negativo, è stato quindi depositato l'elaborato finale in data 28.12.2023.
Richiesti ulteriori chiarimenti al CTU (rispettivamente con ordinanza in data
4.3.2024 e in data 6.5.2024), nonché fissata un'ulteriore udienza di disamina alla presenza del CTU e delle parti celebrata il 19.6.2024, la causa è stata all'esito rinviata per la decisione.
Le parti – mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – hanno precisato le rispettive conclusioni, come in epigrafe indicate e la causa, con ordinanza in data 3.12.2024, è stata trattenuta a sentenza, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
**********
I. Sulla responsabilità ex art. 1669 c.c.
Prima di esaminare nel merito le domande attoree appare utile richiamare, anzitutto, l'orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità ex art. 1669 c.c.
Al fine di valutare l'operatività nella fattispecie concreta della norma in esame il criterio guida è quello “che porta a ravvisare i gravi difetti di costruzione, i quali danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., in presenza di qualsiasi alterazione che incida sulla funzionalità globale dell'immobile, o che ne menomi in modo considerevole il pagina 17 di 42 godimento, o ne pregiudichi la normale utilizzazione, in relazione alla sua destinazione economica e pratica” (cfr. Cass. n. 15846/17, nonché Cass. SU n. 7756/17): ancora di recente la Suprema Corte ha affermato che “I gravi difetti che legittimano il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore possono consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incidono negativamente e in modo considerevole sul godimento” (cfr. Cass. n.
39599/21) ed ivi comprese “le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte e anche se incidenti su elementi secondari e accessori dell'opera, purché tali da incidere negativamente e in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” (cfr. Cass. n. 187/20).
In particolare, sono stati ritenuti gravi difetti dell'opera, e così ricondotti nell'ambito dell'art. 1669 c.c., anche vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità (cfr. Cass. n. 21351/05 e Cass. n. 20644/13), o quelli che riguardano elementi secondari e accessori, come impermeabilizzazioni, rivestimenti (cfr. Cass. n. 456/17) e infissi, purché tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quell'ultimo (cfr. ex plurimis Cass. n. 187/20,
Cass. n. 24230/18).
Infine, rileva l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione cosicchè nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato pagina 18 di 42 da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale
(segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione” (Cass. n. 17874 /13 e Cass. n.
26552/17).
Ora va rilevato che, nel caso di specie, parte attrice ha contestato all'impresa –
– al Direttore Lavori – Ing. – nonché al Parte_3 CP_3 geom. quale progettista ed in veste di amministratore del all'epoca CP_4 CP_6 dell'esecuzione dei lavori nel 2012 (cfr. ricorso 702 bis pag.13/14 e comparsa conclusionale pag. 20/21):
(a) l'omessa verifica strutturale dello stato di conservazione dell'orditura primaria e la mancata segnalazione delle criticità alla committenza;
(b) la mancata realizzazione delle lavorazioni a regola d'arte;
(c) la difforme realizzazione delle opere oggetto dell'offerta/preventivo presentato ed accettato dal , nonché oggetto di progetto, rispetto a quelle CP_6 concretamente realizzate ed indicate nel capitolato d'appalto e l'omessa vigilanza;
(d) nonché al geom. – quale progettista - la mancata presentazione della CP_4 variante alla SCIA inizialmente depositata indicando al Comune per la regolarizzazione dell'attività progettuale, vista l'incongruenza tra il progetto originario e l'esecuzione dell'opera.
Ha, in particolare, allegato il Condominio attoreo che (a) la mancata verifica delle condizioni in cui versava la struttura portante del tetto o grossa orditura, all'epoca della realizzazione delle opere appaltate, non ha consentito di porre il Condominio nelle condizioni di conoscere lo stato di grave ammaloramento in cui essa probabilmente già versava, circostanza di cui l'ente gestore veniva a conoscenza solo nel 2019, in conseguenza dell'esecuzione di opere di ristrutturazione che avevano coinvolto una delle unità immobiliari mansardate e che avevano portato allo scoperto una trave di compluvio danneggiata in testata, in corrispondenza dell'appoggio d'angolo, sulla quale vi era urgenza di intervenire “in quanto un suo crollo potrebbe rappresentare pericolo pagina 19 di 42 sia per gli abitanti del piano inferiore che per i passanti in strada” (cfr. relazione ing. allegata alla CTU ing. in ATP). Per_4 Per_3
A ben vedere, tuttavia, la condizione di “rischio di crollo o rovina” segnalata dal
Condominio attoreo con riferimento ad almeno una parte dell'orditura primaria del tetto dell'edificio, non costituisce diretta conseguenza di un difetto di costruzione delle opere realizzate dall' nel 2012. Controparte_9
In altri termini, ciò che il attoreo imputa all'impresa appaltatrice ed ai CP_6 professionisti intervenuti, è il mancato adempimento di una condizione contrattuale asseritamente pattuita (verifica delle condizioni strutturali della grossa orditura) che, laddove eseguita, avrebbe probabilmente consentito di intervenire tempestivamente per ovviare il problema dell'ammaloramento delle travi portanti, il quale, dunque, nella ricostruzione attorea, doveva ritenersi preesistente all'intervento stesso dell'impresa e non può dunque costituire una conseguenza di presunti vizi di costruzione.
In ogni caso, è emerso in giudizio come l'oggetto dell'appalto riguardasse il
“ripasso manutentivo straordinario” del tetto, indirizzato all'eliminazione delle infiltrazioni diffusamente presenti nel paino mansarde, con l'inserimento del pacchetto di coibentazione (in precedenza assente), nuovi coppi, nuovi camini e integrale faldaleria, per rendere il tetto impermeabile e con prestazioni energetiche migliorative (cfr. CTU
Ing. pag. 16 e ss e pag. 23). Parte_9
Ciò invero si desume anche dalla lettura del primo verbale di riunione per la
Direzione Lavori in cantiere del 3.10.2012 (cfr. doc. 1 fasc. convenuto , ove CP_4 viene dato atto che il Direttore Lavori – ing-. – avesse svolto due sopralluoghi in CP_3 cantiere al fine, tra l'altro di verificare “lo stato di fatto delle unità immobiliari mansardate con particolare riguardo alle infiltrazioni visibili” .
Il tetto, dunque, veniva “trattato al nuovo” solo a partire dall'inserimento del tavolato in legno, quale piano d'appoggio degli strati superiori, mentre l'ossatura lignea sottostante rimaneva quella precedete seppur integrata e riallineata, per quanto possibile, alle funzionalità di posa del tavolato e le attività appaltate non potevano essere annoverate tra quelle d'una integrale sostituzione della vecchia struttura di copertura (cfr. CTU ing. pag. 18). Parte_9
pagina 20 di 42 In conclusione, dunque l'appalto non prevedeva la sostituzione integrale della copertura che avrebbe coinvolto sia l'ossatura primaria che la secondaria (cfr. CTU ing. pag. 23). Parte_9
Ciò peraltro è riscontrato anche dal verbale di collaudo del 08/04/2013, siglato in contraddittorio tra il Direttore Lavori l'ing. , i tecnici dell'impresa CP_3 [...]
e l'Amministratore progettista geom. nel Parte_10 CP_4 quale si ripercorreva l'eseguito, veniva dichiarata la conformità alle tecniche d'esecuzione previste nel Capitolato d'Appalto – salvo vizi occulti – dandosi atto che, sulla copertura del fabbricato, si era proceduto alla “totale rimozione del manto di copertura in coppi esistente e delle onduline sottocoppo”, essendo stata “integrata l'orditura lignea al fine di rimuovere gli elementi ammalorati e predisporre una superficie complanare per l'appoggio del nuovo tavolato continuo di supporto” e si era posizionato il sistema di isolamento, realizzato il nuovo manto di copertura e ricostruiti i camini (cfr.
CTU ing. pag. 17 e doc. 5 fasc. attoreo). Parte_9
La non ha eseguito né avrebbe dovuto Parte_3 eseguire alcun intervento sulla struttura portante del tetto, ma solo sul manto di copertura e sull'orditura secondaria (terzere), potendosi dunque conclusivamente ritenere che le contestazioni mosse dal attoreo, in ordine alla sussistenza di CP_6 asseriti vizi della costruzione, riguardassero parti dello stabile condominiale (travi della grossa orditura od orditura primaria) su cui l'impresa appaltatrice non è intervenuta e non afferissero, pertanto, ad opere da quest'ultima realizzate.
Non risulta, dunque, configurabile od evocabile, nel caso di specie, alcuna responsabilità dell'impresa appaltatrice e dei professionisti interventi, in qualità di
Direttore Lavori e di RO, ai sensi dell'art. 1669 c.c., posto che il dedotto “rischio di crollo o rovina” che ha coinvolto una parte della travatura relativa al tetto dell'edificio non è derivato da un vizio o difetto di costruzione imputale all'attività CP_14 prestata dai predetti soggetti in occasione dell'appalto eseguito negli anni 2012 e 2013.
Ne, peraltro, è stato dedotto da parte attrice, ne è altrimenti emerso nel corso degli accertamenti tecnici svolti in corso di giudizio e nel procedimento di ATP, che l'ammaloramento o lo stato di marcescenza in cui verserebbero i puntoni, le travi pagina 21 di 42 diagonali e l'orditura intermedia del tetto del , sia stato cagionato od CP_6 aggravato dai presunti vizi che avrebbero riguardato la realizzazione delle opere da parte dell' ed, in particolare, il mancato rinforzo delle terzere Controparte_9 mediante posa di listelli privi di appoggi o a distanze inadeguate.
A ciò si aggiunga che, neppure la complessiva istruttoria tecnica svolta ha accertato che l'opera eseguita dall'impresa appaltatrice nel 2012 presentasse effettivamente (b) gravi difetti e vizi costruttivi.
Sul punto va preliminarmente osservato che il presente giudizio è stato preceduto dal procedimento per accertamento tecnico preventivo (RG 6715/20) che si è concluso con il deposito della relazione peritale da parte del CTU, ing. coadiuvato da un Per_3 ausiliario, ing. la quale è stata acquisita al presente giudizio (con ordinanza in Per_4 data 5.10.2022).
Successivamente, avuto riguardo ai rilievi critici mossi dalle parti convenute all'elaborato peritale, è stato chiesto all'ing. di rendere chiarimenti (con Per_3 ordinanza in data 14.10.2022) ed infine, depositata la relazione integrativa e considerato che, da un lato, le parti avevano nuovamente contestato le risposte rese dal CTU e dall'altro che il tenore dei rilievi critici svolti, il contenuto della memoria integrativa e le note autorizzate per la disamina, indicevano il giudice a ritenere “ormai compromessa la
“serenità” richiesta all'ausiliare del giudice nell'adempimento del proprio incarico, in particolare escludendosi la sussistenza dei presupposti per la convocazione dello stesso a chiarimenti” , è stata disposta la rinnovazione della CTU con nomina di altro esperto cui è stato conferito il quesito già formulato in sede di accertamento tecnico preventivo, salve le precisazioni meglio indicate in ordinanza dell'1.4.2023.
Ora presupposto per la rinnovazione delle indagini è che i risultati della consulenza già espletata risultino insufficienti o inidonei allo scopo, inoltre, ferma l'utilizzabilità della consulenza rinnovata, occorre considerare come, per costante orientamento giurisprudenziale, “In tema di consulenza tecnica di ufficio, se lo svolgimento di una prima consulenza non preclude l'affidamento di un'ulteriore indagine a professionista qualificato nella materia al fine di fornire al giudice un ulteriore mezzo volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, è tuttavia pagina 22 di 42 necessario che il giudice che intenda uniformarsi alle risultanze della seconda consulenza tecnica di ufficio non si limiti ad un'adesione acritica ad esse ma giustifichi la propria preferenza, specificando la ragione per la quale ritiene di discostarsi dalle conclusioni del primo consulente, salvo che queste abbiano formato oggetto di esame critico nell'ambito della nuova relazione peritale con considerazioni non specificamente contestaste dalle parti” (Cass. 19572/2013, conf. Cass. 19372/21)
Ed inoltre, “Quando, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di primo grado e la seconda in sede di gravame), il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente - ed è escluso quindi il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. -, pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o "aliunde" deducibili. In tal caso, le doglianze di parte, che siano solo dirette al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico e non individuino gli specifici passaggi della sentenza idonei ad inficiarne, anche per derivazione dal ragionamento del consulente, la logicità, non possono configurare l'anzidetto vizio di motivazione” (Cass.
4850/09 conf. Cass. 8429/21 conf. Cass. 9567/2001).
Infine “Il giudice, il quale disattenda il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio, ha l'onere di dare di ciò adeguata motivazione, autonomamente e direttamente penetrando nella questione tecnica e di questa giungendo a dare propria, diversa e motivata soluzione. Tuttavia, nel caso in cui il giudice, dopo avere espletato un'indagine tecnica d'ufficio e dopo avere disposto, a seguito delle critiche a questa formulate dalle parti, altra indagine, ritrovi nei fatti nuovamente accertati una conferma del primo parere, può, contestualmente avvalendosi delle due consulenze, non accogliere il secondo parere nella sua interezza, bensì nella misura del riscontro, che del precedente parere egli esigeva;
in tale caso, la giustificazione della decisione è costituita anche dal primo parere” (Cass. 10816/2003).
pagina 23 di 42 Orbene, facendo applicazione delle suesposte linee ermeneutiche al caso di specie, occorre considerare come la relazione di CTU a firma dell'ing. abbia Per_3 riscontrato un “cattivo accoppiamento strutturale, le riparazioni non a regola d'arte,
l'omessa sostituzione/rinforzo dell'originario legname palesemente lesionato … alcuni elementi strutturali appaiono privi di appoggi (vincoli) oppure risultano essere posati con luci (distanza tra due appoggi) troppo ampie per garantire la tenuta all'ipotetico carico di sicurezza (la sezione 6x6, in questo caso è chiaramente inadeguata)” concludendo dunque affermando che “esistono, nelle parti ispezionate, ampie zone strutturalmente assemblate in modo errato e non corretto” (cfr. CTU ing. in ATP pag. 12 e pag. Per_3
54).
Il consulente successivamente nominato – ing. – nell'ambito
Parte_9 dell'elaborato finale depositato in data 28.12.2023 sul punto ha affermato “Le tecniche costruttive di ripasso della secondaria orditura (terzere), condizionate dalle difficoltà lavorative determinate dal sito e dai vincoli contrattuali imposti dal Condominio in fase di stesura progetto, venivano sviluppate in modalità non sempre ortodossa, determinata in parte dalla presenza delle vecchie e deformi preesistenze difficilmente trattabili con ordinari sistemi d'aggancio a bulloni passanti. In ogni caso l'eseguito veniva completato secondo le indicazioni impartite dalla D.L.!” (cfr. CTU pag. 49), chiarendo in
Parte_9 particolare che “nella fase di riapparecchiatura, si rinveniva l'inserimento anche di gambette e spezzoni in legno di collegamento tra le vecchie terzere ed il nuovo tavolato;
alcune non risultano collocate nella posizione più costruttivamente ortodossa” (cfr. CTU ing. pag. 17) e che le vecchie terzere in legno scuro “perlopiù disallineate e
Parte_9 ricurve, andavano a complicare l'obbiettivo della lavorazione rendendola non sempre fattibile ed ortodossa alle tecniche costruttive” (cfr. CTU ing. pag. 32).
Parte_9
In sede di chiarimenti (resi con relazione del 30.5.2024) il CTU ing. ha Parte_9 precisato che “6) Dalle immagini e dal sopralluogo si distinguevano inserimenti di listellature secondarie non sempre affiancate e correttamente avvitate alle vecchie terzere in legno scuro;
7) Le vecchie terzere, perlopiù disallineate e ricurve, andavano a complicare l'obbiettivo della lavorazione rendendola non sempre fattibile ed ortodossa alle ordinarie tecniche costruttive;
8) Circa l'inserimento di spezzoni in legno e delle pagina 24 di 42 gambette per il livellamento dei piani, inseriti tra le vecchie terzere ed il nuovo tavolato, spesso non risultano nella posizione più idonea al trasferimento del carico alle sottostanti parti strutturali” (cfr. relazione integrativa 30.5.2024, pag. 3).
Sempre in detta sede il CTU ha specificato inoltre che “1) I lavori sulla copertura non esprimono un intervento al nuovo ma un'attività di ripasso generale che ha interessato la struttura a partire dalla sostituzione delle travi secondarie ammalorate
(cfr. terzere) e l'apposizione del nuovo piano d'appoggio ospitante cappotto termico, barriera al vapore e tegole;
2) La nuova copertura non lamenta più infiltrazioni d'acqua come verbalizzato nel IV incontro;
9) Le irregolarità risultano riconducibili in parte alle preesistenze in legno, difficilmente trattabili con sistemi d'aggancio a bulloni passanti, per difficoltà lavorative connesse al sito e per i vincoli contrattuali imposti in fase stesura progetto e capitolato che impedivano il coinvolgimento delle aree abitate” (cfr. relazione integrativa 30.5.2024 pag. 3).
Infine, alla successiva udienza del 19.6.2024, il CTU, richiesto di chiarire cosa intendesse per “attività non ortodossa” ed in particolare se i lavori siano stati eseguiti secondo le regole dell'arte e se vi sia stata responsabilità nella loro esecuzione, ha affermato “l'attività non ortodossa è stata riassunta nelle mie ultime note depositate il
30.5.24. Il tetto è un tetto di cent'anni, l'intervento non ha riguardato il suo rifacimento integrale. L'intervento non andava a toccare l'orditura primaria, il tavolato direttamente connesso, ma ha riguardato l'orditura secondaria e le terzere solo nei punti ritenuti ammalorati sulla base della valutazione discrezionale del DL e dell'impresa. Non credo che vi sia stata una responsabilità nell'esecuzione dei lavori. L'impermeabilizzazione del tetto non presenta vizi, infatti non ci sono state infiltrazioni negli anni successivi, dal punto di vista statico e costruttivo la nuova copertura è stata resa compatibile con la vecchia struttura sottostante. Il nuovo cantiere della copertura è andato ad accostarsi alla struttura centenaria dello stabile ed ha funzionato perché se partivamo da una situazione nella quale c'erano parecchi punti di scarsa impermeabilizzazione, ciò è stato risolto nel senso che non si sono più verificate infiltrazioni”.
Orbene, ritiene questo giudice che non possa ritenersi accertata la presenza di gravi vizi e difetti nell'opera realizzata dall'impresa di cui all'appalto conferito Pt_3
pagina 25 di 42 dal attoreo nel 2012, dovendosi considerare, da un lato, come oggetto del CP_6 contratto fosse un ripasso manutentivo straordinario del manto di copertura dell'edifizio
, laddove il tetto veniva trattato intervenendo dalla parte esterna, CP_14 integrando la listellatura secondaria che, a giudizio della DL doveva essere rinforzata, sostituita ed integrata, affiancando nuove strutture a quanto sarebbe rimasto in opera
(cfr. CTU ing. pag. 16/17, cfr. verbale ud. 19/6/2024 ove a chiarimenti il CTU Parte_9 ha affermato “le terzere erano oggetto dell'intervento ma non era prevista la loro integrale sostituzione, bensì erano da rimuovere solo quelle che risultavano ammalorate e questo è stato fatto e sono state sostituite con nuove terzere in affiancamento alle precedenti”) e dall'altro, che lo scopo per cui detto intervento era stato commissionato fosse quello di ovviare alle problematiche infiltrative manifestatesi nelle mansarde dell'ultimo piano dell'edificio, condizione che è stata efficacemente raggiunta, non essendosi più verificati negli anni successivi percolamenti d'acqua dal tetto (cfr. CTU ing. pag. 49 “l'obbiettivo d'eliminare le infiltrazioni veniva positivamente raggiunto;
Parte_9 anche in quest'ultimo periodo, ad oltre dieci anni, non si registravano nuovi percolamenti interni” e pag. 18 “L'appalto veniva promosso e sviluppato fin dalle fasi progettuali ed autorizzative assembleari, con il preciso mandato di riammodernare la struttura esistente, efficientandola termicamente ed intervenendo con un nuovo manto laterizio, nuovi camini, faldaleria e barriera al vapore, con l'obbiettivo d'eliminare tutte le infiltrazioni d'acqua a lungo lamentate. L'obbiettivo si direbbe raggiunto! Nel maggio
2023, ad oltre dieci anni dal termine dei lavori, anche dopo le recenti ed abbondanti precipitazioni, i non registrava alcuna infiltrazione”). CP_6
A ciò si aggiunga che occorre considerare quanto rilevato dal CTU ing. Parte_9 in merito alle “difficoltà lavorative connesse al sito” ed ai “vincoli contrattuali” (cfr. relazione integrativa del 30.5.2024 pag. 3), dovendosi quindi ulteriormente valutare che
“per non sollecitare la statica del fabbricato, prudenzialmente il ripasso delle terzere
(travatura secondaria) doveva avvenire per settori senza mettere a nudo la vecchia struttura e non invadere le abitazioni” (cfr. pag. 49) posto che, per un verso, i Parte_9 lavori deliberati ed approvati dall'assemblea (come espressi nel contratto d'appalto) non prevedevano la sostituzione integrale della copertura che avrebbe coinvolto sia pagina 26 di 42 l'ossatura primaria che secondaria, bensì esclusivamente l'inserimento del pacchetto coibentazione (in precedenza assente), nuovi coppi, nuovi camini e l'integrale falderia, per rendere il tetto impermeabile e con prestazioni energetiche migliorative (cfr. CTU ing. pag. 23) e dall'altro, l'intervento doveva eseguirsi senza il coinvolgimento Parte_9 degli abitanti delle mansarde che diversamente, avrebbero dovuto temporaneamente allontanarsi.
Conclusivamente, dovendosi considerare l'oggetto dell'appalto come sopra delineato e l'obiettivo cui l'intervento era stato previsto, deve ritenersi che le opere realizzate dall'impresa siano state correttamente eseguite e che le stesse non Pt_3 presentino vizi o difetti da imputarsi alla loro cattiva esecuzione e tali da integrare una responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c.
II. Sulla responsabilità contrattuale dei convenuti in merito all'omessa verifica dell'orditura primaria del tetto
Escluso dunque che la fattispecie oggetto d'indagine possa essere ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale per rovina di edifici ex art. 1669 c.c., deve essere preso in considerazione il secondo titolo di responsabilità invocato dal
Condominio attoreo, vale a dire il grave inadempimento contrattuale dell'impresa appaltatrice, per non aver correttamente ed integralmente eseguito le opere commissionate, ivi compresa la verifica dello stato conservativo e della portanza della struttura primaria del tetto, nonché del Direttore Lavori, per aver omesso di vigilare sull'attività dell'appaltatore, segnalando le criticità alla committenza, tanto con riferimento all'omessa verifica strutturale, quanto alle differenze tra le opere realizzate e quelle oggetto del preventivo/offerta iniziale ed infine, del RO (anche in veste di amministratore del condominio), per non aver curato la regolarizzazione delle pratiche comunali presentando la variante alla SCIA originaria e per non aver segnalato al condominio che le opere oggetto del preventivo differivano da quelle riportate nel
Capitolato.
Vengono allora in esame, quanto all'impresa appaltatrice, le norme che disciplinano la garanzia per difformità e vizi dell'opera ex artt. 1667 e 1668 c.c. e quanto pagina 27 di 42 agli altri professionisti – DL e RO – le norme che disciplinano la responsabilità del prestatore d'opera ex artt. 1176 co II e 2222 e ss c.c.
Ora, quanto alla garanzia per vizi e difformità dell'opera, cui è tenuto l'appaltatore, è costante l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di contratto d'appalto, le disposizioni specifiche previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c., applicabili nel caso di opera completa ma affetta da vizi o difformità, integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili, questi ultimi, quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali. Rimangono perciò applicabili, i principi riguardanti la responsabilità dell'appaltatore secondo gli artt. 1453 e
1455 c.c. nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla;
sicché, in caso di ritardo nel completamento dell'opera, la domanda di pagamento della relativa penale non è assoggettata ai termini prescrizionali previsti per l'azione per vizi” (Cass. 9198/18 conf. Cass. 1186/15, conf. Cass. 4511/19).
Inoltre, come precisato dalla Suprema Corte, “In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.
(cfr. Cass. n. 29218/17 conf. Cass. n. 18521/16).
Ed ancora “in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori pagina 28 di 42 l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (cfr. Cass.
n. 30658/22).
Ne deriva, sotto il profilo dell'onere probatorio, l'applicazione dei principi enunciati in via generale in materia contrattuale dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n.
13533/01: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per pagina 29 di 42 violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (così ancora Cass. n. 25872/20).
Facendo applicazione dei suesposto principi al caso in esame, viene anzitutto in considerazione la documentazione versata in atti e, segnatamente l'offerta/preventivo dell'impresa del 12.3.2012 ed il contratto e Parte_3 capitolato d'appalto del 3.8.2012.
Si osserva in merito come nel contratto d'appalto sia fatto richiamo espresso all'art. 5, 6 ed 11 al “preventivo” fornito dall'impresa, come costituente “parte integrante” del contratto stesso ed inoltre:
. nell'offerta/preventivo fornita dall'Impresa e datata 12.3.2012 (cfr. doc. 2 fasc. attoreo) era indicata anche la “verifica dello stato di conservazione della grossa orditura”
(pag. 4) mentre il capitolato d'appalto (doc. 1 fasc. attoreo pagg. 14 e ss) riporta il
“controllo della media orditura (terzere), verifica dello stato conservativo e della portanza strutturale”;
. nell'offerta/preventivo era indicata l'”asportazione dei listelli della media orditura” mentre il capitolato d'appalto riporta “Nel caso in cui la struttura esistente si presentasse ammalorata prevedere il rinforzo con posa di nuove terzere opportunamente dimensionate affiancate a quelle esistenti ed assemblate con viteria metallica. Quanto sopra poiché non è possibile rimuovere le terzere esistenti senza creare danni alla controsoffittatura delle abitazioni nel sottotetto”;
. nell'offerta/preventivo era indicata la “fornitura e posa di un tavolato di legno spessore cm 3,00 da inchiodare all'orditura esistente” il capitolato d'appalto riporta “fornitura e posa in opera sull'orditura di assito continuo maschiato in legno di abete spessore minimo mm 25 mediante avvitatura”.
E' dunque certo che il contratto d'appalto abbia fatto espresso richiamo al preventivo/offerta redatto dall'impresa il 12.3.2012, tuttavia va considerato che nel capitolato d'appalto – quest'ultimo accettato e sottoscritto anche dal , in CP_6
pagina 30 di 42 persona del suo amministratore – siano riportate prestazioni e lavori non perfettamente sovrapponibili a quelli indicati nel citato e richiamato preventivo.
Si pone pertanto un problema di interpretazione del rapporto negoziale intercorso tra le odierne parti, onde determinare, anche alla luce dell'inadempimento allegato dal
Condominio attoreo, se (c) l'esecuzione della “verifica dello stato di conservazione della grossa orditura”, l'“asportazione dei listelli della media orditura” e la posa in opera di un
“tavolato in legno dello spessore di c. 3,00” fossero o meno ricomprese tra le prestazioni oggetto del contratto d'appalto.
In merito all'interpretazione del contratto soccorre l'orientamento della Suprema
Corte secondo cui “gli strumenti dell'interpretazione letterale (art. 1362, comma primo, cod. civ.), del coordinamento delle varie clausole e della individuazione del senso che emerge dal complesso dell'atto (art. 1363) sono legati da un rapporto di necessità ed interdipendenza (diversamente dallo strumento di cui all'art. 1362, secondo comma, che ha rilievo solo eventuale) e assumono funzione fondamentale;
di conseguenza, non è possibile isolare frammenti letterali della clausola da interpretare, ma è necessario considerare il testo nella sua complessità, raffrontare e coordinare tra loro frasi e parole, onde ricondurle ad armonica unità e concordanza” (Cass. 6233/04), con la precisazione che ”nel caso, poi, in cui l'atto indichi fonti esterne (negoziali o normative), queste diventano "per relationem" (nel senso e nei limiti del riferimento) parte integrante della volontà negoziale, e la base di riferimento dello strumento interpretativo che valorizza il
"complesso dell'atto" va conseguentemente estesa” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6389 del
27/06/1998).
E' stato inoltre precisato che “qualora la medesima vicenda negoziale ed i relativi effetti abbiano formato oggetto di due o più atti scritti, il giudice è tenuto, giusta il disposto dell'art. 1363 cod. civ., ad esaminare tutte le convenzioni intercorse tra le parti sì come risultanti dai documenti all'uopo formati, stabilendo, altresì, il rapporto tra clausole e documenti, se di chiarimento, di integrazione, di modificazione, di trasformazione o di annullamento delle precedenti pattuizioni” (Cass. 20817/10 conf.
Cass. 10298/2002).
pagina 31 di 42 Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame va ritenuto che il richiamo per relationem ad un atto precedente la conclusione del contratto stesso
(preventivo, peraltro, di formazione unilaterale e recante disposizioni di dettaglio parzialmente difformi rispetto all'indicazione delle opere successivamente elencate nel capitolato d'appalto, sottoscritto solo quest'ultimo dal committente) consente di ritenere prevalenti – in caso di contrasto – le disposizioni di cui al predetto Capitolato rispetto a quanto invece indicato nell'offerta, avuto riguardo alla sua funzione meramente integrativa del primo, come peraltro evincibile dalla lettura complessiva del contratto stesso (cfr. art. 11 “variazione delle opere previste” secondo cui “l'appaltatore non può apportare variazioni a quanto previsto nel capitolato lavori né alle modalità di esecuzione dell'opera, salvo preventiva autorizzazione scritta del committente, ..”).
Inoltre, non può ritenersi decisiva neppure la circostanza che nel contratto d'appalto si faccia espresso richiamo ai costi indicati nell'offerta fornita dell'impresa per la realizzazione delle opere appaltate (cfr. art. 5 e 11 del contratto d'appalto), posto che, secondo la ricostruzione attorea, la avrebbe Parte_3 omesso il compimento di alcune attività e ne avrebbe condotte altre in modo difforme rispetto quanto invece preventivato, pur in assenza di modifica del prezzo concordato inizialmente, ancorché la parte non tenga conto che nel Capitolato siano indicate opere ulteriori rispetto a quelle previste nell'offerta (concernenti in particolare il “primo ordine di cornicione” e le “batterie camini”) e ciò ben potrebbe aver motivato, nella contrattazione, il mantenimento del prezzo come concordato originariamente, anche in ragione della rimodulazione delle opere da eseguire, con l'esclusione di talune (quali la verifica sull'orditura primaria e la rimozione integrale delle terzere) e l'inserimento di altre (ricostruzione integrale dei camini).
Va poi richiamata la CTU depositata dall'ing. che sul punto ha riferito Parte_9 che “Le lavorazioni portate a compimento risultano tipologicamente congrue a quelle descritte nel Capitolato di Appalto, redatto dal geom. L'intero collegio CP_4 concordava in tale affermazione. Anche le batterie dei camini risultavano totalmente rifatte come richiesto nel Capitolato di Appalto. In relazione a quanto sopra, la verifica dello stato conservativo e della portanza strutturale della media orditura (terzere) potrà
pagina 32 di 42 essere considerata di fatto eseguita in quanto veniva redatto il verbale di collaudo in contraddittorio tra l'impresa l'ing. e l'Amministratore” (cfr. CTU ing. Pt_3 CP_3 pag. 20). Parte_9
A ciò si aggiunga che nel capitolato d'appalto, quanto al rifacimento del manto di copertura, è testualmente chiarito che “trattandosi di sottotetto abitato l'intervento di rifacimento della copertura dovrà essere eseguito per settori, prestando cura nel proteggere il sottotetto con opportuni accorgimenti durante la fase di demolizione e per tutto il periodo di lavorazione” , dovendosi con ciò ritenere che la “verifica della grossa orditura” come inizialmente preventivata, non sia stata ripresa nel successivo Capitolato, bensì ridimensionata e ricondotta al solo “controllo della media orditura (terzere), verifica dello stato conservativo e della portanza strutturale” finalizzata alla sostituzione delle sole terzere ammalorate ed al rinforzo di quelle esistenti, proprio per limitare l'impatto delle lavorazioni sulla struttura portante che, diversamente, avrebbe necessariamente comportato un ripensamento dell'intervento complessivo, con il coinvolgimento dei proprietari/occupanti delle mansarde dell'ultimo piano.
Ciò è stato altresì confermato dal CTU ing. che nel proprio elaborato ha Parte_9 chiarito che la “verifica strutturale completa dell'orditura primaria – quella d'oltre cent'anni – non poteva avvenire dall'esterno e avrebbe inevitabilmente coinvolto l'intero piano abitato con interventi invasivi nelle abitazioni - compromettendone l'utilizzo per un periodo circostanziato” (cfr. CTU ing. pag. 24) Parte_9
Ne consegue che il compimento della verifica sulla struttura portante del tetto avrebbe necessariamente richiesto un'indagine invasiva, che avrebbe richiesto la collaborazione attiva degli abitanti/occupanti delle mansarde, per l'esecuzione di saggi ispettivi intrusivi, scartati già nelle fasi di progetto (cfr. ing. pag. 25); ciò Parte_9 peraltro è confermato anche dal verbale di riunione n. 1 per la direzione lavori nel cantiere del 3.10.2012, redatto nel contraddittorio della committenza, del DL e dell'impresa, “prima dell'inizio delle opere di manutenzione straordinaria della copertura al fine di visionare lo stato dei luoghi in data antecedente alle fasi di lavoro” ove si dà atto dell'impossibilità di accedere ad alcune delle mansarde presenti nell'edificio pagina 33 di 42 condominiale per indisponibilità degli inquilini o per impossibilità essendo esse disabitate
(cfr. doc. 1 fasc. convenuto . CP_4
Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la verifica della struttura portante od orditura primaria, sottostante e parzialmente non visibile per l'impresa che è invece intervenuta sull'orditura secondaria (terzere), non fosse ricompresa nell'oggetto del Capitolato d'appalto, né deve ritenersi che il mero richiamo al preventivo/offerta (ove l'attività era genericamente indicata) sia sufficiente a far ritenere che detta prestazione dovesse essere seguita dall'impresa, posto che, come sopra evidenziato, la complessità del predetto accertamento (che necessitava anche l'affiancamento di uno strutturista, pacificamente non individuato, cfr. ing. pag. Parte_9
24) e il necessario coinvolgimento di alcuni condomini – espressamente escluso dal tenore letterale del contratto d'appalto stesso – induce a ritenere che la prestazione sia stata scientemente esclusa nel capitolato d'appalto e, dunque, non riscontrata neppure in sede di collaudo, anche perché non strettamente funzionale rispetto alle finalità che con l'intervento del 2012 il Condominio attoreo mirava a realizzare, vale a dire ovviare alle problematiche infiltrative, mediante realizzazione di nuovo manto di copertura e annessa impermeabilizzazione e coibentazione.
Per questi motivi
, devono essere disattese le conclusioni cui sono addivenuti i
CTU – tanto l'ing. quanto l'ing. – che hanno ritenuto che “non sia stata Per_5 Parte_9 eseguita alcuna verifica strutturale pur contrattualmente pattuita”, posto che le evidenze documentali, nell'interpretazione sopra operata, inducono invece a ritenere che tale attività, pur inizialmente preventivata, fosse stata abbandonata, non sviluppata né ripresa nella successiva stesura del capitolato d'appalto, probabilmente riscontrata la indisponibilità a sostenere costi maggiori e interventi più invasivi per il . CP_6
Infine, non possono neppure condividersi le censure avanzate dal CTU ing. Per_5 nell'ambito del proprio accertamento peritale, il quale ha accertato che “lo stato della struttura primaria e secondaria era ampiamente rilevabile una volta smantellata la copertura” e che “l'ultimo che opera in copertura, deve farsi carico di garantire la sicurezza dell'intero organismo a costo di bloccare il cantiere sino a indicazione del condominio proprietario” (cfr. CTU ing. pag. 13), sia in quanto parzialmente Per_5
pagina 34 di 42 smentite dalle conclusioni cui è pervenuto successivamente l'ing. nella Parte_9 consulenza rinnovata, il quale ha più volte ribadito che “la verifica dello stato di conservazione della grossa orditura non poteva essere eseguita nella sua interezza in quanto le travature principali in legno scuro, non risultavano completamente visibili per la presenza del tavolato e del cannicciato” e che “tale attività non poteva essere eseguita dalla sola parte esterna” del tetto (cfr. CTU ing. pag. 21), sia in Parte_9 quanto lo stato di ammaloramento della trave nella mansarda , veniva Pt_5 rinvenuto solo nel 2019 e dopo l'asportazione degli strati di separazione interni ed in prossimità dell'appoggio murario.
Invero, va rilevato che, per un verso, non è stato dedotto né dimostrato che la verifica della struttura primaria del tetto fosse attività prodromica e indispensabile per la realizzazione della nuova copertura effettuata nel 2012, avendo peraltro detti lavori apportato una significativa riduzione dei carichi sulla struttura portante del tetto
(passando da 80,00 kg/mq a 65,74 kg/mq), circostanza dedotta dai convenuti e non contestata dal attoreo e, per altro verso, dovendosi considerare come l'ing. CP_6
abbia tratto le proprie conclusioni merito alla sicura visibilità dello stato di Per_5 ammaloramento delle travi della struttura portante visionando le stesse dal basso verso l'atto (vale a dire accedendo alla proprietà ex ) e solo in seguito alla rimozione di Pt_5 uno strato di controsoffitto che prima celava la trave, dovendosi tuttavia considerare come detta visuale fosse all'epoca certamente preclusa agli addetti ai lavori che hanno potuto operare solo all'esterno e hanno dunque avuto esclusivamente una visuale dall'alto verso il basso, quantomeno parzialmente ostruita dalla presenza degli elementi lignei della piccola orditura che creavano a tratti una sorta di reticolato, come evincibile dai fotogrammi prodotti dai convenuti e allegati alla relazione di CTU dell'ing. Per_5
(pagg. 14-18).
Infine, le condizioni di degrado in cui verserebbe l'orditura prima del tetto sono state riscontrate solo con riferimento ad una minima porzione, quella riferita alla proprietà ed alla porzione (minima) di sottotetto in adiacenza della colonna Pt_5 ascensore (cfr. CTU ing. in ATP pag. 4) che dunque non consentono di ritenere Per_3 che sicuramente anche tutta la restante parte del tetto si presenti nelle medesime pagina 35 di 42 condizioni e ciò in considerazione del fatto che la causa dell'ammaloramento della trave diagonale nella mansarda sia stata individuata, oltreché nella “vetustà della struttura in legno” anche “nell'umidità trasmessa alla stessa dalla muratura di perimetro” (cfr. CTU ing. integrazione del 30.5.2024, pag. 5), dovendosi peraltro considerare come Parte_9 le mansarde di proprietà , all'epoca del cantiere, si presentassero “disabitate e Pt_5 fatiscenti” (cfr. verbale di riunione per la Direzione Lavori in cantiere del 3.10.2012 (cfr. doc. 1 fasc. convenuto , non potendosi dunque neppure escludere che le CP_4 condizioni interne dell'unità mansardata possano aver influito, quantomeno in parte, allo stato di degrado della trave diagonale.
Ciò invero sembra poter trovare conferma sia considerando che già all'epoca dei lavori non tutte le mansarde dell'ultimo piano dello stabile condominiale presentassero fenomeni infiltrativi (cfr. planimetria allegata al verbale di riunione per la Direzione
Lavori in cantiere del 3.10.2012 (cfr. doc. 1 fasc. convenuto e doc. 10 fasc. CP_4 convenuto ) e sia alla luce della progressione indicata dall'ing. con CP_3 Parte_9 riferimento agli interventi di ripristino da realizzare.
Invero correttamente e prudenzialmente il CTU ing. nella CTU Parte_9 rinnovata, ha indicato come imprescindibili tanto la messa in sicurezza della trave diagonale compromessa nella proprietà , quanto la verifica completa dello stato Pt_5 conservativo generale della struttura mediante asportazione di porzione del cannicciato e sovrastante tavolato nelle mansarde abitate, previa individuazione di uno strutturista per la redazione di una relazione statica complessiva (cfr. CTU ing. pag. 28 e Parte_9 ss), per poi procedere, in un secondo momento, al consolidamento delle strutture primarie statisticamente rinvenute inidonee e compromesse, mediante opere di consolidamento interno e, solo nel caso in cui “l'analisi strutturale promossa sull'ulteriore copertura evidenziasse molteplici punti d'ammaloramento dell'orditura primaria,
l'intervento di rimedio assumerebbe una differente portata sia quantitativa che economica dovendo allestire dall'esterno un cantiere ex novo. L'attuale copertura verrebbe completamente smantellata … si configurerà come un nuovo progetto completamente divergente rispetto al contrattualizzato nel 2012. l'organizzazione d'un cantiere di tale portata, non risulta compatibile con l'occupazione abitativa del piano pagina 36 di 42 mansarde. Anche il tempo stimato potrebbe significativamente modificarsi causa imprevisti facilmente rinvenibili nella fase operativa. Essendo un intervento differente dal contrattualizzato 2012, la gestione rimarrà di competenza del Condominio” (cfr. CTU ing. pag. 34). Parte_9
Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono ciò che non è stato provato
è che l'impresa od il Direttore Lavori non avrebbe potuto non accorgersi dell'ammaloramento delle travi della struttura sottostante e ciò sia in relazione del fatto che anche la CTU a firma ing. ha riscontrato lo stato di ammaloramento da una Per_5 visuale diversa da quella che all'epoca avevano gli addetti ai lavori e sia avuto riguardo al fatto che detto stato di degrado – accertato solo con riferimento ad una piccola porzione del tetto – potrebbe non necessariamente coinvolgere l'intera struttura primaria del tetto (cfr. relazione ing. “La parte restante di copertura è Per_4 attualmente abitata e non è stato concesso al CTU l'effettuazione di sondaggi atti a verificare “l'omogeneità costruttiva” della copertura”)
Deve conclusivamente ritenersi che alcun obbligo contrattuale fosse posto a carico dell'impresa con riferimento alla verifica delle condizioni della struttura portante del tetto né peraltro risulta certo che detta operazione, se dovuta, fosse CP_14 attuabile data la mancata disponibilità degli occupanti il piano mansardato a consentire verifiche invasive all'interno delle proprietà.
Parimenti indimostrata è la sussistenza di una responsabilità di tipo omissivo, per omessa verifica della correttezza dei lavori svolti dall'impresa e dunque di rilievo della mancata verifica della struttura portante del tetto da parte del Direttore Lavori ing.,
, trattandosi, come ampiamente visto, di attività o prestazione non più CP_3 espressamente ricompresa nel capitolato d'appalto e dunque contrattualmente pattuita e, tenuto conto della già rilevata impossibilità o meglio, esclusione ad opera del
Condominio committente di operazioni di indagine maggiormente invasive.
Deve, dunque, ritenersi che il tecnico non abbia omesso di segnalare una situazione di criticità di cui sia venuto a conoscenza al onde consentirgli di CP_6 condurre le opportune valutazioni – anche in termini di ripensamento generale degli interventi da eseguire – posto che non è dimostrato che gli addetti ai lavori nel 2012
pagina 37 di 42 potessero certamente rendersi conto dello stato di degrado della struttura portante (cfr. relazione ed integrazioni ing. e fotogrammi allegati dalla difesa e Parte_9 CP_4
allegate alle relazioni peritali), sia perché non ne avevano una visuale diretta e CP_3 certa e sia perché non necessariamente lo stato di ammaloramento riguardava l'intera struttura.
Infine, alcuna responsabilità di tipo omissivo – per omessa vigilanza sull'esecuzione dell'opera e la realizzazione del progetto - può essere imputata al geom. in veste di progettista, essendosi egli occupato della sola fase ideativa, non CP_4 avendo anche ricoperto altre cariche nello svolgimento dei lavori, altro essendo il ruolo dallo stesso ricoperto all'epoca come amministratore del Condominio attoreo.
Sul punto va rilevato che parte attrice non abbia dedotto nel presente giudizio alcuna specifica responsabilità del geom. quale amministratore dello stabile, CP_4 essendo stato egli convenuto in veste di tecnico progettista, non essendo stato neppure delineato il profilo di responsabilità cui, come rappresentane dell'ente di gestione, sarebbe chiamato a rispondere, posto che la direzione dei lavori è stata affidata ad un altro professionista e che l'opportunità di inserire o meno espressamente nel contratto d'appalto anche la compiuta verifica dell'orditura primaria del tetto prudenzialmente suggerita dalla tipologia di intervento che si andava ad eseguire e dalla probabile vetustà di un tetto di oltre cento anni, non può essere sindacata in quanto poteva essere stata esclusa perché non condivisa dall'assemblea condominiale, come peraltro sembrerebbe potersi evincere dalla circostanza che nel contratto d'appalto poi siglato con l'impresa, era indicata l'impossibilità di “rimuovere le terzere esistenti senza creare danni alla controsoffittatura delle abitazioni nel sottotetto” e dovendosi ritenere che tale incombente, ove effettivamente concordato, avrebbe dovuto necessariamente coinvolgere attivamente anche il (“vista la frammentarietà degli interventi e CP_6 la provenienza storica delle strutture, prudenzialmente si ritiene che tale incombenza dovrà essere eseguita a completa tutela della struttura storica e con l'attiva e consapevole partecipazione de ”, cfr. ing. pag. 25). CP_6 Parte_9
Infine, (d) quanto alla censura mossa dal Condominio attoreo in merito al fatto che il geom. non avrebbe “presentato la doverosa variante alla SCIA” del CP_4
pagina 38 di 42 18.9.2012 (cfr. doc. 9 e 10 fasc. convenuto , “indicando al che si CP_4 CP_15 sarebbero mantenute le terzere originarie”, anziché sostituirle integralmente, oltre all'indicazione della posa di un tavolato di spessore inferiore di 5 mm rispetto a quello inizialmente indicato (cfr. conclusionale attore pag. 13), incongruità pur confermata dal
CTU ing. (cfr. CTU ing. pag. 24), va rilevato come parte attrice abbia Parte_9 Parte_9 omesso di allegare il danno concretamente subito in conseguenza dell'errore commesso dal professionista, non potendo sul punto soccorrere la CTU citata che si è limitata a quantificare il costo della pratica di sanatoria (cfr. CTU ing. pag. 29). Parte_9
Invero, la consulenza tecnica non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti od alleggerirne l'onere probatorio, né per svolgere un'indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti.
Nel caso di specie, invero parte attrice non ha allegato né provato il danno che avrebbe subito in conseguenza dell'errore progettuale commesso dal geom. vale CP_4
a dire le conseguenze pregiudizievoli direttamente derivate della mancata presentazione della variante alla SCIA originaria, quali ad esempio, l'affidamento dell'incarico ad altro professionista per il compimento dell'attività omessa o la necessità di provvedervi per esigenze legate alla effettiva necessità di realizzazione di nuove opere a partire dalle precedenti.
Per le ragioni tutte che precedono la domanda attorea deve essere integralmente respinta.
Stante il rigetto integrale della domanda attorea restano assorbite le ulteriori questioni relative all'eccezione di decadenza/prescrizione dell'azione ex art. 1667 e 1669
c.c. nonché l'accertamento in ordine all'operatività della copertura assicurativa della polizza n. 2018/03/2322270 invocata dal geom. la fondatezza della domanda di CP_4 manleva dispiegata nei confronti di Controparte_16
III. Sulle spese legali
Le spese legali seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico di parte attrice.
pagina 39 di 42 Esse vengono liquidate, negli importi meglio visti in dispositivo, quanto alle parti convenute, entro i valori medi, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 come successivamente modificato con DM 147/22, per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda, applicato il criterio del disputatum (cfr. Cass, Ordinanza n. 18465 del 05/07/2024, conf. Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 27871 del 23/11/2017, conf. Sez. 3, Sentenza n. 536 del 12/01/2011 conf.
Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007), delle questioni trattate, dell'attività defensionale svolta da ciascuna parte e delle note spese prodotte (cfr. Cass. n.
14198/22, Cass. n. 17057/19 e Cass. n. 11522/13).
Vengono altresì riconosciute le spese sostenute dai convenuti per il procedimento di istruzione preventiva: infatti, “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92
c.p.c.” (cfr. ex plurimis Cass. n. 9735/20 e Cass. n. 15942/19).
Esse vengono liquidate avuto riguardo alle tabelle vigenti all'epoca della definizione del relativo procedimento, in base al DM 55/2014 come modif. dal DM
37/2018, e così applicandosi i valori medi dello scaglione 52.000,00 a 260,000,00.
Non può trovare applicazione l'aumento richiesto del 30% in quanto l'art. 4, co 2 del d.m. 55/2014 trova applicazione all'ipotesi del difensore che assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
Quanto alle spese per i CTP di parti convenute, esse rientrano tra le spese " che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 25 novembre 1975, n. 3946; Cass., 16 giugno
1990, n. 6956; Cass. 3 il gennaio 2013, n. 84) e, nel caso di specie” - come nel presente
- “le spese in parola non sono certamente tali, trattandosi non già di "spesa non necessaria relativa ad una scelta della parte ed antecedente il procedimento" ... ma di spesa inerente all'assistenza alle operazioni del consulente del giudice in corso di causa pagina 40 di 42 e alla successiva compilazione della relazione del consulente di parte, la cui nomina costituisce facoltà della parte espressamente prevista dall'art. 201 c.p.c.” (cfr. Cass. n.
3380/15 e Cass. n. 84/13, nonchè Cass. n. 30289/19).
La Suprema Corte ha di recente precisato che “In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (cfr. Cass. n. 21402/22).
Parti convenute e nulla hanno provato in merito al relativo CP_2 CP_4 esborso, mentre nulla può esser riconosciuto al convenuto avendo egli in proprio CP_3 partecipato alle OOPP come tecnico.
Parte attrice viene altresì condannata alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte terza chiamata per il principio di Controparte_16 causalità ed in quanto la chiamata non era prima facie infondata (cfr. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, conf. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019 conf. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023 “In forza del principio di causazione
- che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”), dovendosi provvedere alla loro liquidazione, entro i valori minimi, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività defensionale svolta da ciascuna delle parti e delle note spese prodotte (cfr. Cass. n. 14198/22, Cass. n. 17057/19 e Cass. n. 11522/13).
Vengono infine poste in via definitiva a carico del attoreo anche le CP_6 spese di CTU ing. già liquidate con decreto del 22.1.2024. Parte_9
P.Q.M.
pagina 41 di 42 il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Rigetta la domanda svolta da in Parte_1 quanto infondata;
▪ Condanna il a rifondere le spese di Parte_1 lite sostenute da per il presente giudizio e il procedimento di istruzione CP_2 preventiva, che liquida in complessivi € 17.800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
▪ Condanna il a rifondere le spese di Parte_1 lite sostenute da , per il presente giudizio e il procedimento di CP_3 istruzione preventiva, che liquida in complessivi € 17.800,00 oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Alberto Costa dichiaratosi antistatario;
▪ Condanna il a rifondere le spese di Parte_1 lite sostenute da , per il presente giudizio e il procedimento di CP_4 istruzione preventiva, che liquida in complessivi € 17.800,00, oltre € 399,65 per esborsi per chiamata di terzo, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
▪ Condanna il a rifondere le spese di Parte_1 lite sostenute da per il presente giudizio e il Controparte_5 procedimento di istruzione preventiva, che liquida in complessivi € 7.060,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
▪ Pone in via definitiva le spese di CTU già liquidate con separato decreto a carico del . Parte_1
Così deciso in Torino, il 26/03/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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