Articolo 8 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 7Articolo 9
Versione
5 maggio 1968
Art. 8. Circoscrizioni territoriali - Personalita' giuridica

In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno quindici periti agrari e' costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio.
Se il numero dei periti agrari esercenti in una provincia e' inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo del collegio indicato dal consiglio del collegio nazionale.
Il collegio ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
Entrata in vigore il 5 maggio 1968