Art. 8. Circoscrizioni territoriali - Personalita' giuridica
In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno quindici periti agrari e' costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio.
Se il numero dei periti agrari esercenti in una provincia e' inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo del collegio indicato dal consiglio del collegio nazionale.
Il collegio ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno quindici periti agrari e' costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio.
Se il numero dei periti agrari esercenti in una provincia e' inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo del collegio indicato dal consiglio del collegio nazionale.
Il collegio ha personalita' giuridica di diritto pubblico.