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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/07/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia d cui al n. R.G. 3673/22, promossa
DA
rapp.to e difeso dall'Avv. Valentino Santilli con il quale elettivamente domicilia giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE CONTRO
, titolare dell'impresa individuale “ ”, Controparte_1 Controparte_2 rapp.to e difeso dagli avv.ti Domenico Ambrosio e dall'Avv. Andrea Corcione, come in atti, ed elett. dom.to presso lo studio dell'Avv. Andrea Corcione RESISTENTE
Oggetto: mansioni superiori e differenze retributive Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/06/2022 parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo giudice esponendo di aver lavorato alle dipendenze dell'impresa resistente, che aveva ad oggetto attività di ristorazione e di pizzeria, dal 11/06/2021 al 09/01/2022, con regolare contratto di lavoro part-time 18 ore settimanali a tempo determinato, con mansione di “aiuto cuoco” ed inquadrato al livello V° del CCNL Confcommercio. Allegava di avere svolto lavoro full time per 7 giorni a settimana, dalle 16.00 alle 00.00/01.00 dal martedì al sabato e dalle 09.00 alle 19.00 la domenica, svolgendo mansioni superiori di “Cuoco”, livello IV° del Ccnl di categoria, e di non avere avuto il pagamento della retribuzione commisurata alle effettive mansioni svolte, e delle differenze retributive spettanti per lavoro straordinario, permessi, ferie, mensilità aggiuntive e il TFR dovuto e i ratei di fine rapporto per il periodo dal 11/06/2021 al 09/01/2022, conteggiate sul IV livello Ccnl Confcommercio. Pertanto, chiedeva accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dall'11/06/2021 al 9/1/2022 svoltosi con le modalità indicate in premessa e con corretto inquadramento nel livello Quarto del vigente C.C.N.L di categoria e condannare parte resistente, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 13.504,18 oltre rivalutazione ed interessi come per legge, o alla somma minore o maggiore ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari. Si costituiva in giudizio la resistente nella persona di , quale titolare dell'Impresa individuale citata, Controparte_1 eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'impresa trattandosi di ditta individuale, e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Tentata senza esito positivo la conciliazione, ammessa la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente, acquisite copie dei verbali di prove testimoniali di altro procedimento connesso, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la causa veniva decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, si rileva che il ricorso contiene tutti gli elementi previsti dalle disposizioni di legge. E' noto che affinché si abbia nullità del ricorso è necessario che non siano dedotte o comunque non siano comprensibili, a seguito dell'esame dell'intero contenuto dell'atto, anche alla luce della documentazione depositata, le ragioni della pretesa (Cassazione civile, sez. lav., 08/07/2020 n. 14379; Cass civile sez. lavoro n. 16855 del 10/11/2003, Ordinanza n. 3126 del 08/02/2011 ed altre analoghe). Va poi affermata la legittimazione passiva titolare della ditta individuale “ Controparte_1 [...]
”, in quanto la ditta non ha soggettività giuridica distinta da quella del suo titolare ma si Controparte_2 identifica con esso, sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale, come evidenziato dalla stessa parte convenuta. Venendo al merito del ricorso, preliminarmente va affrontata la questione delle mansioni superiori. Il ricorrente ha rilevato di aver percepito una retribuzione insufficiente rispetto alla qualità ed alla quantità della prestazione resa, e di aver diritto alle differenze retributive di cui ai conteggi allegati al ricorso, sulla scorta di quanto 2
previsto dal vigente C.C.N.L Confcommercio, in relazione al IV livello richiesto, e a 50 ore settimanali come da ricorso (8 ore al giorno dal martedì al sabato e 10 ore la domenica), oltre ad altre ore di straordinario conteggiate ma non chiaramente allegate, nonché – comunque – dagli artt. 36 Cost. e 2094 e ss. c.c. Il ricorrente allega di avere svolto le mansioni di cuoco, in totale autonomia e nella preparazione dei piatti, venendo solo a volte coadiuvato dallo zio del titolare, , mentre il titolare faceva il piazzaiolo e si Persona_1 Controparte_1 occupava della pizzeria. Ritiene il Tribunale che sulla base dell'istruttoria assunta non sia emersa la prova delle mansioni superiori espletate. Invero i testi escussi hanno riferito circostanze opposte. I testi di parte ricorrente ( e ) Testimone_1 Testimone_2 hanno riferito che il ricorrente svolgeva le mansioni di cuoco, confermando l'orario di lavoro indicato in ricorso, mentre i testi di parte resistente hanno riferito che svolgeva le mansioni di aiuto cuoco, e che le mansioni di cuoco venivano svolte dal titolare . Controparte_1 Le testimonianze rese nel procedimento connesso n. r. g. 3720/22 intentato da (i cui testi sentiti sono Testimone_1
qui ricorrente e la cui testimonianza è ovviamente inutilizzabile, e , teste di parte Parte_1 Tes_3 resistente, nonché sentito anche nel presente procedimento e cameriera “a chiamata” Testimone_4 Testimone_5 che lavorava solo i fine settimana o per eventi) non hanno riferito sulle mansioni di cuoco del ricorrente. La sentenza conclusiva di quel procedimento, in cui agiva , qui teste, per il riconoscimento di differenze Testimone_1 retributive per un orario di lavoro analogo a quello richiesto da in questo procedimento, ha riconosciuto Parte_1 che ella aveva lavorato per 26 ore settimanali a fronte delle 15 ore contrattualizzate e delle 50 ore settimanali chieste in ricorso (8 ore al giorno dal martedi al sabato e 10 ore la domenica, come richieste anche da in questo Parte_1 procedimento). Si legge invero in detta sentenza n. 1774/24: “Le risultanze della prova orale non hanno offerto sicuri riscontri all'orario di lavoro dedotto in ricorso. Infatti, i testi ( e hanno rilasciato Testimone_6 Parte_1 Tes_3 dichiarazioni contrastanti;
mentre i testi e hanno riferito circostanze che rilevano Testimone_4 Testimone_5 limitatamente a quanto di loro diretta conoscenza (…) In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie, non vi è alcuna prova certa sui periodi di chiusura e/o di riduzione dell'orario di apertura del locale per l'emergenza sanitaria e risulta verosimile ritenere che la ricorrente abbia svolto un orario lavorativo di ventisei (26) ore settimanali. Diversamente, con riferimento al lavoro straordinario anche festivo non è stata raggiunta nel presente giudizio una prova sufficiente, prova che deve essere maggiormente rigorosa, circa le giornate e le ore di lavoro straordinario effettivamente svolte (Cass. n. 1389/03; n. 4076 /2018)”). Ciò rileva indirettamente ai fini della scarsa attendibilità dei testi e nel presente Testimone_1 Testimone_2 procedimento, avendo entrambe riferito che svolgeva le mansioni di cuoco con orario 16.00/00.00-01.00 dal Pt_1 martedi al sabato e dalle 9 alle 19.00 la domenica, come loro, orario di lavoro non riconosciuto nella sentenza n. 1774/24. Come sopra già evidenziato, le loro dichiarazioni risultano contrastare con quelle dei testi di parte resistente sentiti nel presente procedimento, che riferiscono diversamente su mansioni e orari di lavoro del ricorrente, e contrastano altresì con quanto riferito dal teste nel procedimento n. rg. 3720/22. Ella ha riferito di aver lavorato presso il locale di Tes_3
dal 2018 al 2022, e che il titolare faceva il pizzaiolo e il cuoco. Stesse cose hanno riferito e CP_1 Testimone_4 [...]
Testimone_7 Considerato che l'attendibilità del teste va valutata con particolare rigore avendo intentato analogo Testimone_1 giudizio nei confronti del datore di lavoro, e conclusosi con un riconoscimento solo parziale delle ore invece allegate (e che, si ripete, coinciderebbero secondo il ricorso con quelle dell'attuale ricorrente), le risultanze istruttorie, tra loro estremamente contrastanti, non consentono di ritenere che sia stata raggiunta la soglia di sufficienza per l'accoglimento del ricorso. Non essendovi domande subordinate, considerato che la domanda è di riconoscimento delle mansioni superiori di IV livello e delle differenze retributive ad esso riferite e così conteggiate, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , n.q. di titolare dell'impresa individuale “ Parte_1 Controparte_1 [...]
”, così decide: Controparte_2
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, delle spese di lite liquidate in € 2.500,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia d cui al n. R.G. 3673/22, promossa
DA
rapp.to e difeso dall'Avv. Valentino Santilli con il quale elettivamente domicilia giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE CONTRO
, titolare dell'impresa individuale “ ”, Controparte_1 Controparte_2 rapp.to e difeso dagli avv.ti Domenico Ambrosio e dall'Avv. Andrea Corcione, come in atti, ed elett. dom.to presso lo studio dell'Avv. Andrea Corcione RESISTENTE
Oggetto: mansioni superiori e differenze retributive Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/06/2022 parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo giudice esponendo di aver lavorato alle dipendenze dell'impresa resistente, che aveva ad oggetto attività di ristorazione e di pizzeria, dal 11/06/2021 al 09/01/2022, con regolare contratto di lavoro part-time 18 ore settimanali a tempo determinato, con mansione di “aiuto cuoco” ed inquadrato al livello V° del CCNL Confcommercio. Allegava di avere svolto lavoro full time per 7 giorni a settimana, dalle 16.00 alle 00.00/01.00 dal martedì al sabato e dalle 09.00 alle 19.00 la domenica, svolgendo mansioni superiori di “Cuoco”, livello IV° del Ccnl di categoria, e di non avere avuto il pagamento della retribuzione commisurata alle effettive mansioni svolte, e delle differenze retributive spettanti per lavoro straordinario, permessi, ferie, mensilità aggiuntive e il TFR dovuto e i ratei di fine rapporto per il periodo dal 11/06/2021 al 09/01/2022, conteggiate sul IV livello Ccnl Confcommercio. Pertanto, chiedeva accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dall'11/06/2021 al 9/1/2022 svoltosi con le modalità indicate in premessa e con corretto inquadramento nel livello Quarto del vigente C.C.N.L di categoria e condannare parte resistente, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 13.504,18 oltre rivalutazione ed interessi come per legge, o alla somma minore o maggiore ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari. Si costituiva in giudizio la resistente nella persona di , quale titolare dell'Impresa individuale citata, Controparte_1 eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'impresa trattandosi di ditta individuale, e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Tentata senza esito positivo la conciliazione, ammessa la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente, acquisite copie dei verbali di prove testimoniali di altro procedimento connesso, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la causa veniva decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, si rileva che il ricorso contiene tutti gli elementi previsti dalle disposizioni di legge. E' noto che affinché si abbia nullità del ricorso è necessario che non siano dedotte o comunque non siano comprensibili, a seguito dell'esame dell'intero contenuto dell'atto, anche alla luce della documentazione depositata, le ragioni della pretesa (Cassazione civile, sez. lav., 08/07/2020 n. 14379; Cass civile sez. lavoro n. 16855 del 10/11/2003, Ordinanza n. 3126 del 08/02/2011 ed altre analoghe). Va poi affermata la legittimazione passiva titolare della ditta individuale “ Controparte_1 [...]
”, in quanto la ditta non ha soggettività giuridica distinta da quella del suo titolare ma si Controparte_2 identifica con esso, sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale, come evidenziato dalla stessa parte convenuta. Venendo al merito del ricorso, preliminarmente va affrontata la questione delle mansioni superiori. Il ricorrente ha rilevato di aver percepito una retribuzione insufficiente rispetto alla qualità ed alla quantità della prestazione resa, e di aver diritto alle differenze retributive di cui ai conteggi allegati al ricorso, sulla scorta di quanto 2
previsto dal vigente C.C.N.L Confcommercio, in relazione al IV livello richiesto, e a 50 ore settimanali come da ricorso (8 ore al giorno dal martedì al sabato e 10 ore la domenica), oltre ad altre ore di straordinario conteggiate ma non chiaramente allegate, nonché – comunque – dagli artt. 36 Cost. e 2094 e ss. c.c. Il ricorrente allega di avere svolto le mansioni di cuoco, in totale autonomia e nella preparazione dei piatti, venendo solo a volte coadiuvato dallo zio del titolare, , mentre il titolare faceva il piazzaiolo e si Persona_1 Controparte_1 occupava della pizzeria. Ritiene il Tribunale che sulla base dell'istruttoria assunta non sia emersa la prova delle mansioni superiori espletate. Invero i testi escussi hanno riferito circostanze opposte. I testi di parte ricorrente ( e ) Testimone_1 Testimone_2 hanno riferito che il ricorrente svolgeva le mansioni di cuoco, confermando l'orario di lavoro indicato in ricorso, mentre i testi di parte resistente hanno riferito che svolgeva le mansioni di aiuto cuoco, e che le mansioni di cuoco venivano svolte dal titolare . Controparte_1 Le testimonianze rese nel procedimento connesso n. r. g. 3720/22 intentato da (i cui testi sentiti sono Testimone_1
qui ricorrente e la cui testimonianza è ovviamente inutilizzabile, e , teste di parte Parte_1 Tes_3 resistente, nonché sentito anche nel presente procedimento e cameriera “a chiamata” Testimone_4 Testimone_5 che lavorava solo i fine settimana o per eventi) non hanno riferito sulle mansioni di cuoco del ricorrente. La sentenza conclusiva di quel procedimento, in cui agiva , qui teste, per il riconoscimento di differenze Testimone_1 retributive per un orario di lavoro analogo a quello richiesto da in questo procedimento, ha riconosciuto Parte_1 che ella aveva lavorato per 26 ore settimanali a fronte delle 15 ore contrattualizzate e delle 50 ore settimanali chieste in ricorso (8 ore al giorno dal martedi al sabato e 10 ore la domenica, come richieste anche da in questo Parte_1 procedimento). Si legge invero in detta sentenza n. 1774/24: “Le risultanze della prova orale non hanno offerto sicuri riscontri all'orario di lavoro dedotto in ricorso. Infatti, i testi ( e hanno rilasciato Testimone_6 Parte_1 Tes_3 dichiarazioni contrastanti;
mentre i testi e hanno riferito circostanze che rilevano Testimone_4 Testimone_5 limitatamente a quanto di loro diretta conoscenza (…) In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie, non vi è alcuna prova certa sui periodi di chiusura e/o di riduzione dell'orario di apertura del locale per l'emergenza sanitaria e risulta verosimile ritenere che la ricorrente abbia svolto un orario lavorativo di ventisei (26) ore settimanali. Diversamente, con riferimento al lavoro straordinario anche festivo non è stata raggiunta nel presente giudizio una prova sufficiente, prova che deve essere maggiormente rigorosa, circa le giornate e le ore di lavoro straordinario effettivamente svolte (Cass. n. 1389/03; n. 4076 /2018)”). Ciò rileva indirettamente ai fini della scarsa attendibilità dei testi e nel presente Testimone_1 Testimone_2 procedimento, avendo entrambe riferito che svolgeva le mansioni di cuoco con orario 16.00/00.00-01.00 dal Pt_1 martedi al sabato e dalle 9 alle 19.00 la domenica, come loro, orario di lavoro non riconosciuto nella sentenza n. 1774/24. Come sopra già evidenziato, le loro dichiarazioni risultano contrastare con quelle dei testi di parte resistente sentiti nel presente procedimento, che riferiscono diversamente su mansioni e orari di lavoro del ricorrente, e contrastano altresì con quanto riferito dal teste nel procedimento n. rg. 3720/22. Ella ha riferito di aver lavorato presso il locale di Tes_3
dal 2018 al 2022, e che il titolare faceva il pizzaiolo e il cuoco. Stesse cose hanno riferito e CP_1 Testimone_4 [...]
Testimone_7 Considerato che l'attendibilità del teste va valutata con particolare rigore avendo intentato analogo Testimone_1 giudizio nei confronti del datore di lavoro, e conclusosi con un riconoscimento solo parziale delle ore invece allegate (e che, si ripete, coinciderebbero secondo il ricorso con quelle dell'attuale ricorrente), le risultanze istruttorie, tra loro estremamente contrastanti, non consentono di ritenere che sia stata raggiunta la soglia di sufficienza per l'accoglimento del ricorso. Non essendovi domande subordinate, considerato che la domanda è di riconoscimento delle mansioni superiori di IV livello e delle differenze retributive ad esso riferite e così conteggiate, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , n.q. di titolare dell'impresa individuale “ Parte_1 Controparte_1 [...]
”, così decide: Controparte_2
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, delle spese di lite liquidate in € 2.500,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti