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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/05/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2766/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, alla Via S. Parte_1 dio dell'avv. Talarico Marco (PEC: Ema_1 [...]
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_2 RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale Controparte_1
provinciale in Vibo Valentia, Via Dante Alighieri con l'avv. Caglioti Rosa Sabrina (PEC: , Email_3 dell'avvocatura interna, che la rappresenta e difende, giu RESISTENTE
Oggetto: Indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 11/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la condanna dell' convenuta al pagamento della Controparte_2 indennità sostitutiva per i 120 giorni di ferie m te nel periodo dal 1.1.2012 al 20.1.2020, data di cessazione dal servizio per dimissioni. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare la sussistenza di giorni centoventi (120) a titolo di ferie maturate nel periodo dal 01.01.2012 al 20.01.2020 e non godute da parte del ricorrente;
- per l'effetto, condannare l
[...]
al pagamento dell'indennità sostitutiva dei 120 gior Controparte_3 a di € 228,46/giorno per 120 giorni, per un totale di € 27.415,52 o della somma maggior o minore che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, a seguito di eventuale esperimento di CTU contabile;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzioni al sottoscritto avvocato antistatario.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
, contestando le avverse pretese e instando per la reie
[...] uita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'art. 32, co. 9, CCNL del triennio 2019-2021 - comparto sanità (All. 7 – fasc. ric.), precisa come: “le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 11”; il comma 11, a sua volta, prevede che: “le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1”.
3. L'Azienda sanitaria contesta la pretesa del ricorrente sull'assunto che nell'ipotesi di specie: dimissione volontaria dal servizio, trova applicazione lo specifico divieto alla monetizzazione delle ferie maturate e non goduta dal dipendente, imposto dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Per cui risulterebbero escluse dal divieto di pagamento di trattamenti economici sostitutivi, solo quelle cause estintive del rapporto di lavoro indipendenti sia dalla volontà del dipendente che dalla capacità organizzativa del datore di lavoro.
4. Giova a tal fine rammentare, la - opportunamente richiamata - pronuncia n. 218/22 del 18 gennaio 2024 con la quale la Corte di Giustizia europea ha – condivisibilmente - chiarito come, proprio con rigurado alla normativa italiana citata: “L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà” (Corte di Giustizia, 18 gennaio 2024, nella causa C- 218/22). Con siffatta pronuncia la Corte ha dunque ribadito la propria costante giurisprudenza sul carattere fondamentale del diritto incondizionato alle ferie, e sulla possibilità di ottenere un ristoro economico sostitutivo di esse nel solo caso in cui al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche per dimissioni volontarie, queste non siano state godute. Né ragioni organizzative o attinenti al contenimento della spesa pubblica possono giustificare, secondo la Corte, il rifiuto dell'indennità sostitutiva (come invece ritenuto dalla Corte costituzionale italiana, che aveva respinto la questione di costituzionalità della norma di legge in esame). La Corte di Giustizia ricorda infine che il dipendente, per fruire, nelle condizioni date, dell'indennità finanziaria sostitutiva, non ha l'onere di provare di non aver potuto godere delle ferie per fatto a lui non imputabile, ma è il datore di lavoro che deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per fargliele fruire.
5. Sicché, alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia innanzi riportate, deve concludersi che il datore di lavoro, anche pubblico, per potersi esimere dalla monetizzazione delle ferie, debba dimostrare non solo di aver lasciato al dipendente la facoltà di autodeterminarsi le ferie, ma anche di averlo preventivamente e concretamente informato del periodo di ferie da usufruire, mettendolo effettivamente in condizione di fruirne, mediante le opportune scelte organizzative.
6. Sulla scorta di siffatta giurisprudenza anche la Suprema Corte ha affermato che il diritto alla monetizzazione viene meno solo nell'ipotesi in cui il datore dimostri di aver offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il dipendente, messo nella condizione di farlo, non abbia usufruito, venendo così ad incorrere nella c.d. mora del creditore (Cass. 21 aprile 2020, n. 7976; Cass., n. 21780/2022; Cass., n. 17643/2023; n. 32807/2023).
2 7. Ciò posto, parte resistente, per esimersi dal pagamento al ricorrente dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, avrebbe dovuto dimostrare di aver messo il dott. effettivamente in grado di fruire Pt_1 delle ferie annuali retribuite, e di averlo invitato, malmente, a farlo, informandolo contestualmente del rischio che, non fruendo tempestivamente delle ferie, avrebbe perduto il relativo diritto anche in termini di compensazione economica. Tuttavia, nessuna prova in tal senso è stata fornita dalla resistente, su cui ricadeva il relativo onere probatorio. Sicchè, alla stregua dei principi innanzi espressi, la richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie avanzata dal ricorrente va integralmente accolta.
8. Circa la quantificazione dell'importo a tale titolo spettante al lavoratore, i conteggi allegati al ricorso risultano correttamente eseguiti, e comunque non sono stati contestati dall'resistente, che si è limitata a contestare l'an dell'avversa pretesa, ma non il quantum. Al ricorrente spetta pertanto, per il titolo dedotto in ricorso, la complessiva somma lorda di € 27.415,52, oltre interessi dalle singole maturazioni al saldo.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' Controparte_3
, in persona del rappresentante legale
[...]
della somma pari € 27.415,52, a titolo di indennità Parte_1
maturate e non godute per il periodo dall'1.1.2012 al 20.1.2020;
- condanna, altresì, l' , in persona del Controparte_3 rappresentante legal i
[...]
, liquidate complessivamente, in 1.700,00 euro, oltr Parte_1 ocumentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Talarico Marco, in quanto dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 21/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, alla Via S. Parte_1 dio dell'avv. Talarico Marco (PEC: Ema_1 [...]
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_2 RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale Controparte_1
provinciale in Vibo Valentia, Via Dante Alighieri con l'avv. Caglioti Rosa Sabrina (PEC: , Email_3 dell'avvocatura interna, che la rappresenta e difende, giu RESISTENTE
Oggetto: Indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 11/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la condanna dell' convenuta al pagamento della Controparte_2 indennità sostitutiva per i 120 giorni di ferie m te nel periodo dal 1.1.2012 al 20.1.2020, data di cessazione dal servizio per dimissioni. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare la sussistenza di giorni centoventi (120) a titolo di ferie maturate nel periodo dal 01.01.2012 al 20.01.2020 e non godute da parte del ricorrente;
- per l'effetto, condannare l
[...]
al pagamento dell'indennità sostitutiva dei 120 gior Controparte_3 a di € 228,46/giorno per 120 giorni, per un totale di € 27.415,52 o della somma maggior o minore che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, a seguito di eventuale esperimento di CTU contabile;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzioni al sottoscritto avvocato antistatario.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
, contestando le avverse pretese e instando per la reie
[...] uita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'art. 32, co. 9, CCNL del triennio 2019-2021 - comparto sanità (All. 7 – fasc. ric.), precisa come: “le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 11”; il comma 11, a sua volta, prevede che: “le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1”.
3. L'Azienda sanitaria contesta la pretesa del ricorrente sull'assunto che nell'ipotesi di specie: dimissione volontaria dal servizio, trova applicazione lo specifico divieto alla monetizzazione delle ferie maturate e non goduta dal dipendente, imposto dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Per cui risulterebbero escluse dal divieto di pagamento di trattamenti economici sostitutivi, solo quelle cause estintive del rapporto di lavoro indipendenti sia dalla volontà del dipendente che dalla capacità organizzativa del datore di lavoro.
4. Giova a tal fine rammentare, la - opportunamente richiamata - pronuncia n. 218/22 del 18 gennaio 2024 con la quale la Corte di Giustizia europea ha – condivisibilmente - chiarito come, proprio con rigurado alla normativa italiana citata: “L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà” (Corte di Giustizia, 18 gennaio 2024, nella causa C- 218/22). Con siffatta pronuncia la Corte ha dunque ribadito la propria costante giurisprudenza sul carattere fondamentale del diritto incondizionato alle ferie, e sulla possibilità di ottenere un ristoro economico sostitutivo di esse nel solo caso in cui al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche per dimissioni volontarie, queste non siano state godute. Né ragioni organizzative o attinenti al contenimento della spesa pubblica possono giustificare, secondo la Corte, il rifiuto dell'indennità sostitutiva (come invece ritenuto dalla Corte costituzionale italiana, che aveva respinto la questione di costituzionalità della norma di legge in esame). La Corte di Giustizia ricorda infine che il dipendente, per fruire, nelle condizioni date, dell'indennità finanziaria sostitutiva, non ha l'onere di provare di non aver potuto godere delle ferie per fatto a lui non imputabile, ma è il datore di lavoro che deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per fargliele fruire.
5. Sicché, alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia innanzi riportate, deve concludersi che il datore di lavoro, anche pubblico, per potersi esimere dalla monetizzazione delle ferie, debba dimostrare non solo di aver lasciato al dipendente la facoltà di autodeterminarsi le ferie, ma anche di averlo preventivamente e concretamente informato del periodo di ferie da usufruire, mettendolo effettivamente in condizione di fruirne, mediante le opportune scelte organizzative.
6. Sulla scorta di siffatta giurisprudenza anche la Suprema Corte ha affermato che il diritto alla monetizzazione viene meno solo nell'ipotesi in cui il datore dimostri di aver offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il dipendente, messo nella condizione di farlo, non abbia usufruito, venendo così ad incorrere nella c.d. mora del creditore (Cass. 21 aprile 2020, n. 7976; Cass., n. 21780/2022; Cass., n. 17643/2023; n. 32807/2023).
2 7. Ciò posto, parte resistente, per esimersi dal pagamento al ricorrente dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, avrebbe dovuto dimostrare di aver messo il dott. effettivamente in grado di fruire Pt_1 delle ferie annuali retribuite, e di averlo invitato, malmente, a farlo, informandolo contestualmente del rischio che, non fruendo tempestivamente delle ferie, avrebbe perduto il relativo diritto anche in termini di compensazione economica. Tuttavia, nessuna prova in tal senso è stata fornita dalla resistente, su cui ricadeva il relativo onere probatorio. Sicchè, alla stregua dei principi innanzi espressi, la richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie avanzata dal ricorrente va integralmente accolta.
8. Circa la quantificazione dell'importo a tale titolo spettante al lavoratore, i conteggi allegati al ricorso risultano correttamente eseguiti, e comunque non sono stati contestati dall'resistente, che si è limitata a contestare l'an dell'avversa pretesa, ma non il quantum. Al ricorrente spetta pertanto, per il titolo dedotto in ricorso, la complessiva somma lorda di € 27.415,52, oltre interessi dalle singole maturazioni al saldo.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' Controparte_3
, in persona del rappresentante legale
[...]
della somma pari € 27.415,52, a titolo di indennità Parte_1
maturate e non godute per il periodo dall'1.1.2012 al 20.1.2020;
- condanna, altresì, l' , in persona del Controparte_3 rappresentante legal i
[...]
, liquidate complessivamente, in 1.700,00 euro, oltr Parte_1 ocumentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Talarico Marco, in quanto dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 21/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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