Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/1999, n. 3287
CASS
Sentenza 3 aprile 1999

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Non essendo le norme sui limiti di ammissibilità della prova testimoniale fondate su ragioni di ordine pubblico, l'inosservanza del divieto di prova testimoniale di patti aggiunti o contrari a un documento non può essere rilevata d'ufficio ne' eccepita dalla parte dopo l'espletamento della prova medesima.

In assenza di una espressa domanda della parte il giudice non può emanare i provvedimenti restitutori conseguenti alla risoluzione del contratto.

Allorquando risultino elementi idonei a configurare una situazione di apparenza giuridica, spetta a chi contesta l'efficacia in suo danno della medesima, l'onere della prova contraria (pertanto nella specie giustamente il giudice di merito ha posto a carico del creditore l'onere di provare che il soggetto che aveva ricevuto il pagamento non era a ciò autorizzato e che il debitore, la cui buona fede va presunta ai sensi dell'art. 1147 cod. civ., aveva agito con colpa).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/1999, n. 3287
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3287
Data del deposito : 3 aprile 1999

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