Sentenza 3 aprile 1999
Massime • 3
Non essendo le norme sui limiti di ammissibilità della prova testimoniale fondate su ragioni di ordine pubblico, l'inosservanza del divieto di prova testimoniale di patti aggiunti o contrari a un documento non può essere rilevata d'ufficio ne' eccepita dalla parte dopo l'espletamento della prova medesima.
In assenza di una espressa domanda della parte il giudice non può emanare i provvedimenti restitutori conseguenti alla risoluzione del contratto.
Allorquando risultino elementi idonei a configurare una situazione di apparenza giuridica, spetta a chi contesta l'efficacia in suo danno della medesima, l'onere della prova contraria (pertanto nella specie giustamente il giudice di merito ha posto a carico del creditore l'onere di provare che il soggetto che aveva ricevuto il pagamento non era a ciò autorizzato e che il debitore, la cui buona fede va presunta ai sensi dell'art. 1147 cod. civ., aveva agito con colpa).
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In materia di atti e contratti per i quali sia richiesta “ad substantiam” la forma scritta, eccettuata l'ipotesi della perdita incolpevole del documento (art. 2724 c.c.), è inammissibile la prova testimoniale della esistenza del negozio e tale inammissibilità può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio, per quanto riguarda, invece, gli atti e i contratti per i quali la forma scritta sia richiesta soltanto “ad probationem” (nella specie, transazione), l'inammissibilità della prova testimoniale non attiene all'ordine pubblico, ma alla tutela di interessi privati e quindi non può essere rilevata d'ufficio e deve, invece, essere eccepita dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/1999, n. 3287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3287 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. SArio DE JULIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR RO IA NZ, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CATTARO 28, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE COSENTINO, che la difende unitamente all'avvocato COSIMO SARACINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI TE IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 19/96 del Giudice di pace di MANDURIA, depositata il 04/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/98 dal Consigliere Dott. Mario SPADONE;
udito l'Avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 17-7-1995 il giudice di pace di Manduria intimava a Di MI AN il pagamento in favore di RO SA AR EN della somma di lire 262.243 oltre le spese del procedimento, quale residuo prezzo della vendita di prodotti alimentari (noci California).
Proponeva opposizione il Di MI deducendo di nulla dovere in quanto il prodotto era risultato avariato e la RO l'aveva autorizzato a scomputarne il prezzo dal debito che egli aveva, mentre lire centomila erano state versate al rappresentante della venditrice NO NS.
Resisteva l'opposta; espletata una prova testimoniale, con sentenza 4-4-1996 il giudice di pace accoglieva l'opposizione e, revocato il decreto ingiuntivo, condannava la RO al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso con atto del 23-7-1996 e con quattro motivi di censura RO SA AR EN;
resiste con controricorso Di MI AN.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 1493 sgg. e 1513 c.c.; omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non ha ordinato la restituzione del prodotto venduto dal Di MI.
Il motivo è infondato;
gli obblighi restitutori correlati alla risoluzione di un contratto non possono essere sanzionati dal giudice in assenza di una formale richiesta della parte interessata (v. Cass.29-11-1996 n. 10632; Cass. 26-6-1995 n. 7234); e, una domanda di restituzione del prodotto non risulta proposta dalla RO nel procedimento dinanzi al giudice di pace.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1194 c.c.; omessa motivazione, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe dovuto condannare il Di MI al pagamento degli interessi legali sul prezzo del prodotto venduto e delle spese legali relative alla sua costituzione in mora, nonché a quelle di consulenza legale.
Il motivo è infondato: avendo la sentenza impugnata escluso l'inadempimento del Di MI non è configurabile una sua obbligazione per il pagamento degli interessi legali, accessori di un prezzo non dovuto, ne' per le spese di costituzione in mora che presuppongono l'inadempienza; restano poi a carico della parte che le ha anticipate al proprio legale quelle di consulenza stragiudiziale. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2721 sgg. c.c.; omessa motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) , la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha ritenuto ammissibile la prova testimoniale espletata pur avendo essa avuto ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, ne' ha fornito una motivazione ai sensi dell'art. 2723 c.c.. Il motivo è inammissibile.
L'inosservanza delle norme che concernono l'ammissibilità della prova testimoniale non può essere ne rilevata d'ufficio, ne' eccepita dopo l'espletamento della prova medesima;
non essendo tali norme fondate su ragioni di ordine pubblico la prova stessa deve ritenersi legittimamente acquisita al processo quando sia stata eseguita senza opposizione delle parti.
La ricorrente non precisa quale fosse stato il documento contrattuale cui la prova si riferiva, ne' risulta dagli atti che avesse manifestato opposizione all'espletamento della stessa. Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.; omessa motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che l'onere della prova della validità del pagamento eseguito all'NO, semplice procacciatore di affari, incombesse su di lui.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata, avendo ritenuto in base alla testimonianza dell'NO che lo stesso fosse stato autorizzato dalla RO a trattenere quale provvigione la somma di lire centomila sul prezzo dovuto, ha correttamente posto a carico della venditrice l'onere della prova del fatto contrario e cioè della mancanza di un consenso della stessa alla ritenzione della somma configurandosi a vantaggio del Di MI un pagamento a creditore apparente (art. 1189 c.c.) e dovendosi presumere per l'art. 1147 c.c., che è di portata generale e non limitata all'istituto del possesso in relazione al quale è enunciato, la sua buona fede.
Allorché ricorrono infatti elementi, sia pure presuntivi, idonei a configurare una situazione di apparenza giuridica, spetta a colui che contesti l'efficacia a suo danno di tale situazione di apparenza l'onere della prova contraria, dimostrando cioè la situazione reale ovvero che l'opinione della controparte sulla corrispondenza tra situazione apparente e situazione reale era determinata da colpevole negligenza o imprudenza (V. Cass. 28-1-1985 n. 484). Col rigetto del ricorso la RO è tenuta al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in lire 172.500 oltre lire seicentomila per onorari. Così deciso in Roma, il 7 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 1999