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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 13/08/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
n. 63/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: regolamentazione S E N T E N Z A della responsabilità genitoriale nella causa civile iscritta al n. 63/2025 promossa con ricorso depositato in data 30/01/2025
da
(C.F. ) con il patrocinio
Parte_1 C.F._1 dell'avv. FACCHIN ELISA elettivamente domiciliata presso il difensore avv. FACCHIN ELISA
ATTRICE
nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. FOGLIATO MARTINO elettivamente domiciliato in
Piazzale della Resistenza 62B 32100 Belluno presso il difensore avv. FOGLIATO MARTINO
CONVENUTO
con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta
Conclusioni per il P.M.: accoglimento
A seguito del ricorso proposto dalla sig.ra il sig. si è Pt_2 CP_1
costituito e successivamente le parti hanno trovato un accordo,
formulando conclusioni congiunte;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale delle parti, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli , nata a [...] il [...], ed Per_1
, nato a [...] il [...]; Per_2
ritenuto che nulla osta all'omologazione della regolamentazione congiunta della responsabilità genitoriale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la regolamentazione congiunta dei rapporti tra alle Parte_1 CP_1
condizioni formulate nella nota congiunta datata 11.7.2025, di seguito richiamate:
2 Affidamento:
I figli minori sono affidati in via esclusiva alla madre, SI.ra Pt_3
con collocamento prevalente presso la stessa.
[...]
Le parti concordano che tale modalità di affidamento debba intendersi come l'unica attualmente praticabile, al solo fine di consentire alla madre il pieno controllo sui minori, in particolare sotto il profilo burocratico e amministrativo, tenuto conto dell'assenza stagionale ed all'estero del padre.
In tal senso, il SI. esprime il proprio assenso alla richiesta CP_1
di affido esclusivo in favore della madre, restando ferma la volontà
di mantenere un ruolo genitoriale attivo, nel rispetto degli accordi di visita e con l'intento di evolvere, in futuro, verso forme di genitorialità più condivise non appena lo consentano le circostanze personali e lavorative.
Contributo al mantenimento:
Il padre, SI. , si impegna a versare a titolo di contributo al CP_1
mantenimento di entrambi i figli la somma di € 200,00
(duecento/00) mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente indicato dalla madre.
Le parti concordano che tale importo verrà aumentato ad € 400,00
mensili per entrambi i figli a far data da gennaio 2027 e solo nel caso in cui il SI. reperirà un'occupazione stabile, la quale CP_1
dovrà essere comunicata senza ritardo alla SInora che Pt_2
preveda almeno un importo di stipendio superiore ai 1000 euro con contratto a tempo indeterminato.
3 A titolo di contributo alle spese straordinarie dei figli, il SInor
si impegna a versare, le spese straordinarie nella misura CP_1
del 50% come da protocollo del Tribunale di Belluno
L'assegno unico spetterà nella misura del 100% alla madre dei minori, SInora Parte_3
Diritto di visita:
Il padre potrà incontrare i figli un pomeriggio ogni quindici giorni,
da concordarsi settimanalmente con la madre e compatibilmente con gli impegni di studio e di vita dei figli ed in caso di impossibilità
di incontro padre-figli in presenza, lo stesso potrà essere sostituito con video-chiamata.
Le parti si danno atto che tale regime di frequentazione potrà
essere progressivamente esteso, al fine di garantire una presenza paterna più continuativa, non appena il SI. avrà reperito un CP_1
alloggio idoneo ed un'occupazione stabile.
Così deciso in Belluno, il 25.7.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: regolamentazione S E N T E N Z A della responsabilità genitoriale nella causa civile iscritta al n. 63/2025 promossa con ricorso depositato in data 30/01/2025
da
(C.F. ) con il patrocinio
Parte_1 C.F._1 dell'avv. FACCHIN ELISA elettivamente domiciliata presso il difensore avv. FACCHIN ELISA
ATTRICE
nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. FOGLIATO MARTINO elettivamente domiciliato in
Piazzale della Resistenza 62B 32100 Belluno presso il difensore avv. FOGLIATO MARTINO
CONVENUTO
con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta
Conclusioni per il P.M.: accoglimento
A seguito del ricorso proposto dalla sig.ra il sig. si è Pt_2 CP_1
costituito e successivamente le parti hanno trovato un accordo,
formulando conclusioni congiunte;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale delle parti, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli , nata a [...] il [...], ed Per_1
, nato a [...] il [...]; Per_2
ritenuto che nulla osta all'omologazione della regolamentazione congiunta della responsabilità genitoriale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la regolamentazione congiunta dei rapporti tra alle Parte_1 CP_1
condizioni formulate nella nota congiunta datata 11.7.2025, di seguito richiamate:
2 Affidamento:
I figli minori sono affidati in via esclusiva alla madre, SI.ra Pt_3
con collocamento prevalente presso la stessa.
[...]
Le parti concordano che tale modalità di affidamento debba intendersi come l'unica attualmente praticabile, al solo fine di consentire alla madre il pieno controllo sui minori, in particolare sotto il profilo burocratico e amministrativo, tenuto conto dell'assenza stagionale ed all'estero del padre.
In tal senso, il SI. esprime il proprio assenso alla richiesta CP_1
di affido esclusivo in favore della madre, restando ferma la volontà
di mantenere un ruolo genitoriale attivo, nel rispetto degli accordi di visita e con l'intento di evolvere, in futuro, verso forme di genitorialità più condivise non appena lo consentano le circostanze personali e lavorative.
Contributo al mantenimento:
Il padre, SI. , si impegna a versare a titolo di contributo al CP_1
mantenimento di entrambi i figli la somma di € 200,00
(duecento/00) mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente indicato dalla madre.
Le parti concordano che tale importo verrà aumentato ad € 400,00
mensili per entrambi i figli a far data da gennaio 2027 e solo nel caso in cui il SI. reperirà un'occupazione stabile, la quale CP_1
dovrà essere comunicata senza ritardo alla SInora che Pt_2
preveda almeno un importo di stipendio superiore ai 1000 euro con contratto a tempo indeterminato.
3 A titolo di contributo alle spese straordinarie dei figli, il SInor
si impegna a versare, le spese straordinarie nella misura CP_1
del 50% come da protocollo del Tribunale di Belluno
L'assegno unico spetterà nella misura del 100% alla madre dei minori, SInora Parte_3
Diritto di visita:
Il padre potrà incontrare i figli un pomeriggio ogni quindici giorni,
da concordarsi settimanalmente con la madre e compatibilmente con gli impegni di studio e di vita dei figli ed in caso di impossibilità
di incontro padre-figli in presenza, lo stesso potrà essere sostituito con video-chiamata.
Le parti si danno atto che tale regime di frequentazione potrà
essere progressivamente esteso, al fine di garantire una presenza paterna più continuativa, non appena il SI. avrà reperito un CP_1
alloggio idoneo ed un'occupazione stabile.
Così deciso in Belluno, il 25.7.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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