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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/08/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 767/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA
Composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato il 25.07.2024 nell'interesse di:
nato in [...] il 30.04.1991 e Parte_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Anna Maienza del Foro di Milano, presso il cui studio ha eletto domicilio
appellante contro
, nata in Bolivia a [...] il [...], TR residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Clementini Tagliani presso il cui studio ha eletto domicilio appellata
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia
Oggetto: appello ex art. 473 bis 30 cpc avverso la sentenza n. 1385/2024 emessa dal Tribunale di RG il 9.5.2024, pubblicata il 18.06.2024, non notificata,
1 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 767/2024 R.G. pronunciata nella causa iscritta a ruolo al numero R.G. 361/2024 in punto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
APPELLANTE:
riformare, ad eccezione del capo 1, tutti i restanti capi della sentenza di primo grado n. 1385/2024 emessa il 18.06.2024 a conclusione del procedimento di primo grado avente RG n. 361/2024, dal Tribunale Ordinario di RG e quindi, in accoglimento del gravame proposto così giudicare:
1) Confermare la separazione giudiziale dei coniugi dichiarata dal Tribunale di RG a conclusione del procedimento di primo grado.
2) Disporre l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, con l'obbligo in capo a questi di prendere decisioni congiunte per quanto riguarda la loro educazione, crescita, istruzione e salute e per ogni questione di ordinaria e straordinaria amministrazione.
3) Disporre il collocamento prevalente dei minori presso il domicilio della madre e disporre che il padre possa stare con i minori a fine settimana alternati. Per quanto riguarda le vacanze, le festività e i cd ponti infra-annuali, i tempi di permanenza dei figli seguiranno il criterio della alternanza. Durante le vacanze natalizie i minori potranno trascorrere con la madre o il padre il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con l'uno e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, in base agli accordi dei genitori. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno quattro settimane con ciascun genitore, anche non consecutive. Il tutto salvo diversi accordi fra i coniugi e tenendo conto dei bisogni e degli impegni dei figli.
4) Stabilire un assegno di contributo al mantenimento dei figli minori a carico del signor nella misura massima di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) Pt_1 da corrispondere per dodici mensilità annue e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat costo vita.
5) Stabilire il diritto di richiedere e percepire l'assegno unico erogato dall' CP_2 per i figli minori per il 50% alla signora e per il restante 50% al signor CP_1
Pt_1
6) Con vittoria di spese di lite, compensi, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita così giudicare Nel merito: - rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 1358/2024 del Parte_1
Tribunale Civile di RG per tutti i motivi di cui alla narrativa della presente comparsa di costituzione. 2 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 767/2024 R.G.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
PROCURATORE GENERALE:
letti gli atti del proc.civ. n. 767/ 2024, ritenuto che il Tribunale ha correttamente disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, considerando che il padre è per gli stessi una presenza discontinua, limitata ai fine – settimana ( che ora chiede alternati), non li segue dal punto di vista scolastico o medico, e non provvede in misura adeguata al loro mantenimento;
ritenuto che
il contributo per il mantenimento dei minori è stato determinato dal Tribunale in una misura congrua, rapportata a parametri minimi, comunque sostenibili per il padre (il quale persevera nella autoriduzione); chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per separazione giudiziale dinnanzi al Tribunale di RG depositato il 18.01.2024 esponeva di aver contratto TR matrimonio con il 24.06.2017, in RG, e dalla loro Parte_1 unione erano nate i figli (21.09.2017) e Persona_3 [...]
(07.10.2021). La ricorrente deduceva di essere separata dal marito, Persona_4 di fatto, già da settembre 2022, a causa di problemi economici sorti per via del vizio del gioco e dell'uso di alcool da parte del marito. Ella, quindi, si trasferiva a RG insieme ai figli minori e alla primogenita nata il Persona_5
15.01.2011 dalla precedente relazione. Precisava che i figli minori avevano un buon rapporto con il padre, anche se le loro frequentazioni non erano sempre continuative e che, inizialmente, lo stesso aveva contribuito al loro mantenimento versando la somma mensile, determinata autonomamente, di euro 300,00, ma ad agosto 2023 aveva cessato di versare tale contributo. Tutto ciò premesso la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione coniugale, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso di sé; la regolamentazione dei tempi di frequentazione tra il padre e i figli dal sabato mattina alla domenica sera, oltre ad un pomeriggio/sera infrasettimanale, comunque previo accordo con la madre;
un contributo al mantenimento dei figli, da porre a carico del marito, pari ad euro 200,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, fatto salvo il diritto della madre di percepire integralmente l'assegno unico erogato dall' CP_2
2. Alla prima udienza di comparizione fissata il 09.05.2024, essendo impossibile esperire il tentativo di riconciliazione data la mancata comparizione del convenuto, regolarmente chiamato in giudizio, il giudice delegato dichiarava la contumacia di e sentiva liberamente . Parte_1 TR
In quella sede la ricorrente precisava le conclusioni modificando la domanda di cui al ricorso, chiedendo l'affidamento esclusivo dei figli e insistendo per l'accoglimento delle altre domande. Il Giudice adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 3 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 767/2024 R.G.
473-bis.22 c.p.c.1 e ordinava la discussione orale. La causa, quindi, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
3. Il Tribunale di RG, con la sentenza n. 1385/2024 del 18.06.2024, oggetto del presente gravame, così disponeva: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi e TR
, che hanno contratto matrimonio civile il 24/06/2017 in Parte_1
RG (trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno 2017, n.83, parte I);
2. affida in via esclusiva i minori (nato a [...], il Persona_3
21/09/2017) e (nato a [...], il [...]), alla Persona_4 madre, la quale potrà intrattenere autonomamente i rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche e le autorità sanitarie, gestendo, altresì, ogni pratica burocratica – amministrativa (per es. rilascio/rinnovo del documento di identità e della tessera sanitaria) nell'interesse dei figli minori, pur tenendo informato il padre sull'andamento del percorso scolastico dei figli e sull'insorgenza di eventuali malesseri o patologie. Resta inteso che i genitori dovranno condividere le decisioni di maggiore interesse per i figli, in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale;
3. dispone il collocamento dei minori presso il domicilio materno, prevedendo che le frequentazioni padre-figli sono rimesse al previo accordo con la madre affidataria, nel rispetto dei bisogni dei figli, oltre che dei loro impegni scolastici ed extrascolastici. A tutela dell'integrità psico-fisica dei figli, è posto il divieto in capo al padre di mettersi alla guida del proprio mezzo con a bordo i minori fino a quando verrà dimostrata la sua condizione di astinenza dall'uso di sostanze alcoliche, mediante la presa in carico al Servizio specialistico delle dipendenze territorialmente compente, presso il quale dovrà spontaneamente attivarsi;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente in favore Parte_1 di un assegno di mantenimento di euro 200,00 al mese per ciascun CP_1 figlio (così per complessivi euro 400,00), entro il giorno 21 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (mensilità di gennaio 2024), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat (con prima rivalutazione da gennaio 2025), oltre all'obbligo di contribuire al 50% nelle spese di natura straordinaria di seguito individuate in base al Protocollo in uso presso questo Tribunale: 1 autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava in via esclusiva i minori alla madre, con collocamento degli stessi presso la madre, prevedendo che le frequentazioni padre-figli previo accordo con la madre affidataria;
poneva il divieto al padre, a tutela dell'integrità psico-fisica dei figli, di mettersi alla guida del proprio mezzo con a bordo i minori fino a quando verrà dimostrata la sua condizione di astinenza dall'uso di sostanze alcoliche, mediante la presa in carico al Servizio specialistico delle dipendenze territorialmente compente, presso il quale dovrà spontaneamente attivarsi;
poneva a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1 mensilmente in favore della moglie un assegno di mantenimento di euro 200,00 per ciascun figlio (così per complessivi euro 400,00) oltre all'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie. 4 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 767/2024 R.G.
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
5. dà atto che, in ragione del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, quest'ultima avrà il diritto di richiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall' per i figli minori;
6. condanna a rifondere CP_2 Parte_1 in favore dell'Erario le spese di lite liquidate in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Il Tribunale osservava:
-la domanda di separazione personale era fondata e quindi andava accolta. Invero, i fatti allegati nel ricorso introduttivo, le dichiarazioni rese in udienza dalla ricorrente e l'assenza del convenuto evidenziavano una disaffezione al matrimonio del tutto incompatibile con la prosecuzione della convivenza coniugale, peraltro, da tempo cessata tra le parti.
- Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia di separazione, dovevano essere confermati integralmente i provvedimenti temporanei e urgenti assunti dal giudice delegato all'udienza del 09.05.2024, in quanto pienamente rispondenti agli interessi dei figli.
- Premesso che il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola, tale regime presuppone peraltro che ciascun genitore partecipi attivamente alla vita quotidiana del figlio. Sul punto la Corte Suprema, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che sembra il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare, assicurando il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale 5 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 767/2024 R.G. genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere e educare il figlio, basandosi sul ruolo che il medesimo ha svolto in passato, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, comprensione, educazione. Dunque, l'eventuale pronuncia di affidamento mono-genitoriale dovrà essere motivata non più solamente “in positivo” sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche “in negativo” sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore per la mancanza di interesse verso il figlio. Nel caso in esame emergeva l'inidoneità genitoriale del padre, per la sua presenza discontinua nella vita dei figli, sia dal punto di vista economico che affettivo, mentre la madre era pienamente idonea ad occuparsi delle esigenze materiali e morali dei figli. In conclusione, alla madre andava attribuito il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche, con le autorità sanitarie e con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione, pur tenendo informato il padre sull'andamento del percorso scolastico dei figli e sull'insorgenza di eventuali malesseri o patologie. Ad ogni modo, i genitori dovevano condividere le decisioni di maggiore interesse per i figli, in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale.
- Riguardo le frequentazioni tra il padre e i figli, fermo restando il collocamento dei minori presso il domicilio materno, erano rimesse al previo accordo con la madre affidataria, nel rispetto dei bisogni dei minori, oltre che dei loro impegni scolastici ed extrascolastici. Considerato il pericolo di gravi conseguenze per l'incolumità psicofisica dei figli, andava confermato il divieto del padre di mettersi alla guida del proprio mezzo con a bordo i minori, fino a quando verrà dimostrata la sua condizione di astinenza dall'uso di sostanze alcoliche, mediante la presa in carico al Servizio specialistico delle dipendenze territorialmente compente presso il quale era invitato a recarsi personalmente.
- Considerata la contumacia del padre, era superfluo e contrario all'interesse dei minori procedere al loro ascolto diretto.
- Valutati i redditi esigui documentati dalla ricorrente, tenuto conto degli oneri locativi gravanti sulla stessa per euro 480,00 al mese, si riteneva equo e congruo porre a carico di l'obbligo di versare alla madre un assegno di euro Parte_1
200,00 al mese per ciascun figlio (così per complessivi euro 400,00), a far data dal deposito del ricorso introduttivo, trattandosi di un importo minimo, per giurisprudenza consolidata, posto a carico del genitore disoccupato. In merito alle spese straordinarie dei figli, esse venivano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
- In ragione del regime dell'affidamento esclusivo dei figli alla madre, a quest'ultima competeva il diritto di richiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall' per i figli minorenni. CP_2
- Le spese di lite seguivano la soccombenza.
6 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 767/2024 R.G.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello, Parte_1 chiedendo: la conferma della separazione giudiziale dei coniugi;
l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con l'obbligo in capo Per_1 Persona_2
a questi di prendere decisioni congiunte per quanto riguarda la loro educazione, crescita, istruzione e salute e per ogni questione di ordinaria e straordinaria amministrazione;
il collocamento prevalente dei minori presso il domicilio della madre disponendo che il padre possa stare con i minori nei fine settimana e durante le vacanze, le festività e i cd ponti infra-annuali, secondo il criterio dell'alternanza; il versamento di un assegno per il mantenimento dei figli minori a carico dello stesso nella misura massima di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio); il Pt_1 diritto di richiedere e percepire l'assegno unico erogato dall' nella misura del CP_2
50%. Con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
5. Si è costituita in giudizio l'appellata con memoria depositata il 05.12.2024, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del giudizio. In data 23.1.2025 ha depositato il CUD 2024.
6. In data 14.01.2025 il P.G. ha depositato il parere chiedendo il rigetto dell'appello
7. All'udienza del 28.01.2025 sono comparse le parti personalmente, come disposto dalla Corte. Il sig. ha dichiarato di lavorare come corriere con Parte_1 contratto a tempo determinato e con retribuzione di euro 1200 al mese oltre agli straordinari;
ha dichiarato di aver percepito la NASPI pari a 900 euro mensili fino a settembre e aver trovato lavoro a dicembre. Ha riferito di vivere con la madre a Novate e di pagare 300 euro per il canone di locazione oltre 100 euro per spese. Ha dichiarato di vedere i figli a fine settimana alternati, anche dal venerdì sera, quando la madre lo può aiutare, alla domenica. Ha chiesto di poter tenere con sé i figli dal sabato mattina alla domenica dopo pranzo, oltre che nei periodi di vacanza, precisando che con il nuovo lavoro non può chiedere permessi durante la settimana. Infine ha riferito di non riuscire a dialogare con la signora per CP_1 questioni che riguardano i figli. Quest'ultima ha confermato che non vi è dialogo con l'appellante e che vorrebbe che il padre tenesse i figli con continuità, pur affermando che non si fida ancora di lui in relazione all'assunzione di alcol. I difensori hanno quindi insistito nelle domande e la Corte ha posto la causa in decisione.
8. Con ordinanza depositata il 29.1.2025 la Corte ha così disposto:
“…ritenuto che la causa non sia matura per la decisione, apparendo necessario dare incarico ai servizi psico-sociali e specialistici territorialmente competenti per i Comuni di RG e di Novate Milanese di svolgere, in collaborazione tra loro, una indagine psico-sociale in relazione al nucleo familiare, alla personalità dei genitori, alle condizioni psicofisiche dei minori, con particolare riferimento alla natura e qualità delle relazioni psicoaffettive tra minori e genitori, verificando altresì presso il servizio dipendenze se vi sia o meno una condizione di dipendenza del signor Pt_1
7 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 767/2024 R.G.
Solano da sostanze alcoliche ovvero un uso occasionale, fornendo al Parte_1 contempo adeguati sostegni ai genitori per un corretto svolgimento dei loro compiti genitoriali, favorendo un dialogo costruttivo tra gli stessi. Ritenuto opportuno, nelle more, regolamentare i rapporti tra i minori e il padre, tenuto conto delle indicazioni delle parti in udienza;
P. Q. M.
- DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli nei fine settimana alternati, dal sabato mattina tra le 10 e le 11, quando li preleverà dalla loro abitazione, fino alla domenica pomeriggio, quando li riaccompagnerà a casa non prima delle ore 16. Il padre inoltre terrà con sé i figli nel periodo delle prossime festività pasquali per tre giorni consecutivi, nei ponti scolastici per due giorni consecutivi e nel periodo estivo per quindici giorni anche non consecutivi;
- INCARICA i servizi psicosociali e specialistici competenti per i Comuni di RG e di Novate Milanese, in collaborazione tra loro, di svolgere le indagini sopra indicate e di porre in essere i sostegni ritenuti più adeguati per un corretto svolgimento delle funzioni genitoriali, favorendo un dialogo costruttivo tra le parti nell'interesse dei figli, trasmettendo relazioni all'indirizzo: entro il 15.6.2025; Email_1
-RINVIA l'udienza al giorno 1.7.2025 ore 10…”.
9. In data 11 e 13 giugno 2025 sono state trasmesse le relazioni da parte dei servizi sociali. All'udienza dell'1.7.2025 la signora ha precisato che non CP_1 impedisce al padre di vedere e i figli e si è lamentata del fatto che quest'ultimo non avrebbe pagato alcune spese straordinarie, quali per la logopedia e la psicomotricità e la controparte si è impegnata a pagarle. Il padre dei minori ha rappresentato le difficoltà a vedere i figli a causa dei turni di lavoro precisando comunque di cercare di vederli il più possibile. Quindi i difensori si sono riportati al contenuto dei rispettivi atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con il primo motivo di doglianza l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Brescia nella parte in cui ha disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre. Si contesta la ricostruzione dei fatti e delle cause che hanno portato alla separazione dei coniugi, operata dal giudice di prime cure, in quanto basata solo sulla narrazione di parte ricorrente, peraltro, non supportata da alcuna prova documentale o testimoniale. Nella sentenza impugnata viene riportato che la separazione di fatto delle parti era in atto già nel settembre 2022 a causa di problemi di natura economica insorti all'interno della coppia derivanti dal “vizio del gioco e dell'uso di alcool” da parte del marito. Questa affermazione, a dire dell'appellante, non trova riscontro nella realtà, dato che l'appellata, nel corso del giudizio di primo grado, non ha fornito delle prove che documentino le dipendenze del o se provate, abbiano una Pt_1 correlazione con la situazione economica dell'allora coppia di coniugi.
8 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 767/2024 R.G.
L'appellante non ritiene che vi siano ragioni per derogare alla regola dell'affido condiviso. Invero è stato sempre presente nella vita affettiva dei figli e non è Pt_1 stata provata la sua inidoneità genitoriale. Anzi, la stessa appellata, interrogata sul punto, in primo grado, ha affermato che i figli hanno “un buon rapporto con il padre” e gli stessi figli apprezzano molto trascorrere il tempo libero con il padre. L'appellante nega poi di essere una “presenza discontinua” nella vita dei figli, dal momento che egli ogni fine settimana si reca a RG, città in cui attualmente risiede la madre con i figli, per passare del tempo con gli stessi. Tra l'altro, l'appellante essendo sprovvisto di autovettura, ogni mese spende più di € 50,00 di mezzi pubblici per recarsi da Novate Milanese, ove attualmente risiede con la madre, a RG, pur di trascorrere del tempo con i figli. Quanto al divieto imposto al padre di mettersi alla guida del proprio veicolo con a bordo i minori fino a quando verrà dimostrata la sua condizione di astinenza dall'uso di sostanze alcoliche, rileva che l'appellata avrebbe dovuto dimostrare il fatto che l'appellante sia dipendente da sostanze alcoliche. Tale circostanza, invece, non è stata dimostrata e poiché, attualmente non dispone neanche di un proprio mezzo di Pt_1 trasporto il divieto risulta infondato ed anche inopportuno. In merito alla frequentazione padre e figli, l'appellante non si oppone al collocamento degli stessi presso la madre, ma richiede che vengano stabilite regole e periodi precisi di visita del padre ai figli per evitare che lo stesso sia posto in situazione di sudditanza verso l'ex moglie che potrebbe in modo arbitrario negare la frequentazione o, come avvenuto di recente, portare via per periodi continuativi i minori all'estero, senza avvertire o far sapere al padre il luogo di destinazione. Con il secondo motivo lamenta la quantificazione in € 400,00 dell'assegno di mantenimento per i minori. Nega di aver interrotto il versamento della somma di 300 euro mensili per il mantenimento dei figli, avendo sempre versato regolarmente ogni mese quanto dovuto in accordo con l'ex coniuge, avendo interrotto i versamenti solo nel momento in cui perdeva il lavoro. Infatti, l'appellante ha lavorato come autotrasportatore con contratti a tempo determinato fino al mese di marzo 2024, quando perdeva il lavoro a seguito di un incidente, che gli ha causato gravi problemi alla schiena e la necessità di un prossimo intervento chirurgico all'ernia. L'appellante, quindi, al momento è privo di occupazione lavorativa e percepisce unicamente la Naspi, con la quale peraltro continua a pagare la somma mensile di € 300,00 per il mantenimento dei figli. Anche in precedenza, come si evince dai CUD relativi agli ultimi tre anni, il reddito annuo relativo al periodo 2022-2024 era esiguo e si aggirava mediamente intorno ai diecimila euro. Inoltre, l'appellante precisa che, quando la coppia era ancora sposata, i coniugi vivevano con i figli in un appartamento in locazione che gli stessi hanno dovuto lasciare per morosità pregressa pari a circa € 6.800,00 che con molti sforzi e contraendo personalmente prestiti con amici e famigliari, è riuscito a saldare. Pt_1
Ad oggi l'appellante non è in grado di sostenere il pagamento di un canone di locazione e pertanto lo stesso si è dovuto trasferire presso l'abitazione della madre in Novate Milanese dove altresì vivono altri familiari. 9 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 767/2024 R.G.
Con il terzo motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha stabilito che l'assegno unico sia percepito solo dall'ex moglie, dato che ha chiesto l'affido condiviso Pt_1 della prole. Ad ogni modo, in un'ottica conciliativa, qualora si raggiungesse un accordo consensuale con la controparte, lo stesso sarebbe d'accordo nel modulare diversamente la condivisione dell'assegno unico. Infine, si chiede di riformare la sentenza laddove condanna al pagamento Pt_1 delle spese di lite, dal momento che non vi è soccombenza dello stesso, non gli è stata addebitata la separazione ed è stata contestata l'inidoneità genitoriale del padre. Inoltre, si evidenzia che all'odierno appellante non è stata data la possibilità in primo grado di esporre le proprie ragioni e la versione dei fatti, poiché la causa è stata posta in decisione subito dopo l'udienza di comparizione personale delle parti.
11. Nella memoria di costituzione l'appellata deduce:
- in ordine all'affido esclusivo, è rimasto contumace nel giudizio di primo Pt_1 grado nonostante fosse conoscenza del procedimento pendente, dimostrando così disinteresse. Il padre non collabora in nessun modo nella gestione dei figli che vede nei fine settimana, ossia dal venerdì sera alla domenica pomeriggio in quanto la ha trovato un lavoro come assistente ad un anziano non autosufficiente dal CP_1 sabato mattina alle ore 8 alla domenica mattina. L'appellata inoltre lavora come OS con i turni di lavori e svolge a domicilio le pulizie domestiche nei turni di riposo. Per tale ragione ha bisogno che il padre tenga i bambini durante i fine settimana ma di fronte a tale richiesta frappone diversi ostacoli, per cui la signora Pt_1 CP_1 molto spesso si accorda con la madre di lui ed accompagna i figli a Novate Milanese. Inoltre, l'appellata nei momenti di difficoltà lavorativa riceve aiuto dalla sua famiglia di origine (madre, padre, zia e fratello) che vivono a poca distanza. L'appellante non conosce la scuola che i figli frequentano, il pediatra dei figli né le attività che i ragazzi svolgono nel pomeriggio. dunque, è un padre assente. Egli chiama Pt_1 per parlare con i bambini ad orari improponibili, dopo la mezzanotte, senza rendersi conto che i figli a quell'ora sono a letto. Pertanto, l'affido esclusivo alla madre rappresenta senza dubbio il regime migliore nell'interesse dei figli. L'appellata, infatti, si è trovata diverse volte in difficoltà a prendere delle decisioni anche rilevanti per i figli perché il padre si rendeva irreperibile, impedendo così una corretta ed equilibrata gestione condivisa dei figli.
- In merito all'assegno di mantenimento, dalla sentenza di separazione Pt_1 corrisponde la somma di euro 300,00 e non i 400,00 stabiliti dalla sentenza. Invece non corrisponde nulla per le spese straordinarie dei bambini. Inoltre, non è vero quanto affermato da controparte sui pagamenti dei debiti contratti da Ed Pt_1 invero l'appellata sta ancora pagando i ratei della macchina incidentata da Pt_1 pari ad euro 500,00 mensili, in quanto a lei intestata e quindi il debito, anche se la vettura è stata rottamata, è rimasto a suo carico. Pertanto, non possono essere accolte le richieste avversarie relative ad una riduzione dell'assegno di mantenimento e dell'Assegno Unico per il fatto che solamente lei provvede a tutte le necessità dei figli e paga l'affitto della casa famigliare.
10 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 767/2024 R.G.
12. Gli operatori sociali hanno evidenzia una buona capacità collaborativa da parte del Sig. sia per quanto concerne gli interventi prescritti dalla Corte sia per Pt_1 quelli prospettati dal Servizio.
13. Non vi sono o, meglio, sono venuti meno i presupposti per disporre un affidamento esclusivo dei minori alla madre. Se sollecitato e indirizzato, il padre dei minori è in grado di svolgere adeguatamente la sua funzione genitoriale e anche di assumere decisioni assieme alla signora nell'interesse dei figli. Appare per CP_1 questo opportuno incaricare i servizi sociali territorialmente competenti di offrire i più opportuni sostegni ai genitori e in particolare al signor per un corretto Pt_1 svolgimento dei suoi compiti genitoriali. Del resto, la signora ha sempre lamentato la assenza e discontinuità del padre nel rapporto con i figli piuttosto che la sua inidoneità, a parte l'episodio isolato di abuso di alcolici denunciato. Quanto a questo, gli operatori riferiscono: “in merito all'uso di alcool il Sig. dichiara che ad Pt_1 oggi non è solito fare uso di alcolici ma che in passato ne faceva un uso moderato e non costante, anche con la ex compagna in momenti di festa o di convivialità. Dalle reti effettuate con il NOA di Baranzate è emerso come il Sig. abbia sino ad Pt_1 ora proseguito il percorso presso il Servizio sottoponendosi con regolarità all'esame dei metaboliti urinari con esito sempre negativo alle sostanze stupefacenti sondate e ad alcol. Si specifica che lo stesso avrà l'esame della matrice cheratinica il 10/07 p.v.”. Gli operatori hanno anche riferito che “…Il Sig. nel corso degli incontri Pt_1 dichiara di accordarsi direttamente con la madre dei minori rispetto alle spettanze e alle modalità di visita e pernotto senza seguire un calendario o un'organizzazione stabile e definita e che al momento, tale gestione, registra una buona collaborazione. Lo stesso aggiunge di registrare una buona collaborazione con la madre dei minori e che le rivendicazioni avanzategli in passato dal parte della ex compagna su aspetti economici, uso di alcool e sulla gestione della quotidianità dei minori sembrerebbero essere, almeno in parte, rientrate. A titolo esemplificativo il Sig. racconta di Pt_1 essersi recato alla partita di baseball di e che alla competizione erano Per_1 presenti sia lui che la madre dei bambini e che in quell'occasione il clima tra la coppia genitoriale è stato disteso…”. Gli operatori riferiscono inoltre che la signora riporta soprattutto la fatica CP_1 che spesso avverte nel sentirsi sola nella gestione dei figli. Infatti, i servizi sociali di RG, competenti per il luogo di residenza di madre e figli, concludono ritenendo opportuno il mantenimento della presa in carico psicologica della madre dei minori “al fine di elaborare le esperienze traumatiche passate, favorire le competenze riflessive e sostenere il suo ruolo genitoriale”. Ritengono necessario un maggiore coinvolgimento e aiuto da parte del padre dei minori, sino ad ora piuttosto ridotto. Suggeriscono anche una educativa domiciliare e il proseguimento degli interventi di approfondimenti presso la NPI per . Persona_2
Tutti gli interventi proposti sono opportuni e vengono accettati dai genitori.
11 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 767/2024 R.G.
In relazione ai provvedimenti di carattere economico va confermato quanto statuito dal Tribunale, ritenuto che la somma mensile di 200 euro per ciascun minore sia la somma minima comunque dovuta in assenza di un mantenimento diretto paritario. In conclusione, l'appello va parzialmente accolto e le spese dei due gradi di giudizio compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sul reclamo proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1385/2024 pubblicata il
[...]
18.06.2024, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, in parziale riforma del provvedimento impugnato così decide:
AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori;
Per_1 Persona_2
DISPONE che il padre possa tenere i figli con sé a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera nonché durante le festività alternando con la madre tre giorni nel periodo pasquale e una settimana nel periodo di Natale nonché i ponti scolastici e quattro settimane non consecutive nel periodo estivo;
REVOCA il divieto posto in capo al padre di mettersi alla guida del proprio mezzo con a bordo i minori;
INCARICA i servizi psicosociali competenti di offrire i più opportuni sostegni ai genitori per un corretto esercizio delle responsabilità, con affiancamento a supporto della relazione genitore/figli per il tempo ritenuto necessario, valutando la attivazione di ADM e proseguendo nei supporti psicologico per la madre e presso la NPI per;
Persona_2
COMPENSA tra le parti le spese dl primo e del secondo grado di giudizio;
CONFERMA nel resto la sentenza impugnata.
Si comunichi il provvedimento ai servizi sociali e ASST di RG e ai Servizi di Novate Milanese e ASST Rhodense
Brescia, 1/07/2025
Pres. rel.
Maria Grazia Domanico
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA
Composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato il 25.07.2024 nell'interesse di:
nato in [...] il 30.04.1991 e Parte_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Anna Maienza del Foro di Milano, presso il cui studio ha eletto domicilio
appellante contro
, nata in Bolivia a [...] il [...], TR residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Clementini Tagliani presso il cui studio ha eletto domicilio appellata
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia
Oggetto: appello ex art. 473 bis 30 cpc avverso la sentenza n. 1385/2024 emessa dal Tribunale di RG il 9.5.2024, pubblicata il 18.06.2024, non notificata,
1 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 767/2024 R.G. pronunciata nella causa iscritta a ruolo al numero R.G. 361/2024 in punto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
APPELLANTE:
riformare, ad eccezione del capo 1, tutti i restanti capi della sentenza di primo grado n. 1385/2024 emessa il 18.06.2024 a conclusione del procedimento di primo grado avente RG n. 361/2024, dal Tribunale Ordinario di RG e quindi, in accoglimento del gravame proposto così giudicare:
1) Confermare la separazione giudiziale dei coniugi dichiarata dal Tribunale di RG a conclusione del procedimento di primo grado.
2) Disporre l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, con l'obbligo in capo a questi di prendere decisioni congiunte per quanto riguarda la loro educazione, crescita, istruzione e salute e per ogni questione di ordinaria e straordinaria amministrazione.
3) Disporre il collocamento prevalente dei minori presso il domicilio della madre e disporre che il padre possa stare con i minori a fine settimana alternati. Per quanto riguarda le vacanze, le festività e i cd ponti infra-annuali, i tempi di permanenza dei figli seguiranno il criterio della alternanza. Durante le vacanze natalizie i minori potranno trascorrere con la madre o il padre il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con l'uno e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, in base agli accordi dei genitori. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno quattro settimane con ciascun genitore, anche non consecutive. Il tutto salvo diversi accordi fra i coniugi e tenendo conto dei bisogni e degli impegni dei figli.
4) Stabilire un assegno di contributo al mantenimento dei figli minori a carico del signor nella misura massima di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) Pt_1 da corrispondere per dodici mensilità annue e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat costo vita.
5) Stabilire il diritto di richiedere e percepire l'assegno unico erogato dall' CP_2 per i figli minori per il 50% alla signora e per il restante 50% al signor CP_1
Pt_1
6) Con vittoria di spese di lite, compensi, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita così giudicare Nel merito: - rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 1358/2024 del Parte_1
Tribunale Civile di RG per tutti i motivi di cui alla narrativa della presente comparsa di costituzione. 2 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 767/2024 R.G.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
PROCURATORE GENERALE:
letti gli atti del proc.civ. n. 767/ 2024, ritenuto che il Tribunale ha correttamente disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, considerando che il padre è per gli stessi una presenza discontinua, limitata ai fine – settimana ( che ora chiede alternati), non li segue dal punto di vista scolastico o medico, e non provvede in misura adeguata al loro mantenimento;
ritenuto che
il contributo per il mantenimento dei minori è stato determinato dal Tribunale in una misura congrua, rapportata a parametri minimi, comunque sostenibili per il padre (il quale persevera nella autoriduzione); chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per separazione giudiziale dinnanzi al Tribunale di RG depositato il 18.01.2024 esponeva di aver contratto TR matrimonio con il 24.06.2017, in RG, e dalla loro Parte_1 unione erano nate i figli (21.09.2017) e Persona_3 [...]
(07.10.2021). La ricorrente deduceva di essere separata dal marito, Persona_4 di fatto, già da settembre 2022, a causa di problemi economici sorti per via del vizio del gioco e dell'uso di alcool da parte del marito. Ella, quindi, si trasferiva a RG insieme ai figli minori e alla primogenita nata il Persona_5
15.01.2011 dalla precedente relazione. Precisava che i figli minori avevano un buon rapporto con il padre, anche se le loro frequentazioni non erano sempre continuative e che, inizialmente, lo stesso aveva contribuito al loro mantenimento versando la somma mensile, determinata autonomamente, di euro 300,00, ma ad agosto 2023 aveva cessato di versare tale contributo. Tutto ciò premesso la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione coniugale, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso di sé; la regolamentazione dei tempi di frequentazione tra il padre e i figli dal sabato mattina alla domenica sera, oltre ad un pomeriggio/sera infrasettimanale, comunque previo accordo con la madre;
un contributo al mantenimento dei figli, da porre a carico del marito, pari ad euro 200,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, fatto salvo il diritto della madre di percepire integralmente l'assegno unico erogato dall' CP_2
2. Alla prima udienza di comparizione fissata il 09.05.2024, essendo impossibile esperire il tentativo di riconciliazione data la mancata comparizione del convenuto, regolarmente chiamato in giudizio, il giudice delegato dichiarava la contumacia di e sentiva liberamente . Parte_1 TR
In quella sede la ricorrente precisava le conclusioni modificando la domanda di cui al ricorso, chiedendo l'affidamento esclusivo dei figli e insistendo per l'accoglimento delle altre domande. Il Giudice adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 3 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 767/2024 R.G.
473-bis.22 c.p.c.1 e ordinava la discussione orale. La causa, quindi, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
3. Il Tribunale di RG, con la sentenza n. 1385/2024 del 18.06.2024, oggetto del presente gravame, così disponeva: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi e TR
, che hanno contratto matrimonio civile il 24/06/2017 in Parte_1
RG (trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno 2017, n.83, parte I);
2. affida in via esclusiva i minori (nato a [...], il Persona_3
21/09/2017) e (nato a [...], il [...]), alla Persona_4 madre, la quale potrà intrattenere autonomamente i rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche e le autorità sanitarie, gestendo, altresì, ogni pratica burocratica – amministrativa (per es. rilascio/rinnovo del documento di identità e della tessera sanitaria) nell'interesse dei figli minori, pur tenendo informato il padre sull'andamento del percorso scolastico dei figli e sull'insorgenza di eventuali malesseri o patologie. Resta inteso che i genitori dovranno condividere le decisioni di maggiore interesse per i figli, in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale;
3. dispone il collocamento dei minori presso il domicilio materno, prevedendo che le frequentazioni padre-figli sono rimesse al previo accordo con la madre affidataria, nel rispetto dei bisogni dei figli, oltre che dei loro impegni scolastici ed extrascolastici. A tutela dell'integrità psico-fisica dei figli, è posto il divieto in capo al padre di mettersi alla guida del proprio mezzo con a bordo i minori fino a quando verrà dimostrata la sua condizione di astinenza dall'uso di sostanze alcoliche, mediante la presa in carico al Servizio specialistico delle dipendenze territorialmente compente, presso il quale dovrà spontaneamente attivarsi;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente in favore Parte_1 di un assegno di mantenimento di euro 200,00 al mese per ciascun CP_1 figlio (così per complessivi euro 400,00), entro il giorno 21 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (mensilità di gennaio 2024), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat (con prima rivalutazione da gennaio 2025), oltre all'obbligo di contribuire al 50% nelle spese di natura straordinaria di seguito individuate in base al Protocollo in uso presso questo Tribunale: 1 autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava in via esclusiva i minori alla madre, con collocamento degli stessi presso la madre, prevedendo che le frequentazioni padre-figli previo accordo con la madre affidataria;
poneva il divieto al padre, a tutela dell'integrità psico-fisica dei figli, di mettersi alla guida del proprio mezzo con a bordo i minori fino a quando verrà dimostrata la sua condizione di astinenza dall'uso di sostanze alcoliche, mediante la presa in carico al Servizio specialistico delle dipendenze territorialmente compente, presso il quale dovrà spontaneamente attivarsi;
poneva a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1 mensilmente in favore della moglie un assegno di mantenimento di euro 200,00 per ciascun figlio (così per complessivi euro 400,00) oltre all'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie. 4 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 767/2024 R.G.
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
5. dà atto che, in ragione del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, quest'ultima avrà il diritto di richiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall' per i figli minori;
6. condanna a rifondere CP_2 Parte_1 in favore dell'Erario le spese di lite liquidate in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Il Tribunale osservava:
-la domanda di separazione personale era fondata e quindi andava accolta. Invero, i fatti allegati nel ricorso introduttivo, le dichiarazioni rese in udienza dalla ricorrente e l'assenza del convenuto evidenziavano una disaffezione al matrimonio del tutto incompatibile con la prosecuzione della convivenza coniugale, peraltro, da tempo cessata tra le parti.
- Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia di separazione, dovevano essere confermati integralmente i provvedimenti temporanei e urgenti assunti dal giudice delegato all'udienza del 09.05.2024, in quanto pienamente rispondenti agli interessi dei figli.
- Premesso che il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola, tale regime presuppone peraltro che ciascun genitore partecipi attivamente alla vita quotidiana del figlio. Sul punto la Corte Suprema, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che sembra il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare, assicurando il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale 5 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 767/2024 R.G. genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere e educare il figlio, basandosi sul ruolo che il medesimo ha svolto in passato, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, comprensione, educazione. Dunque, l'eventuale pronuncia di affidamento mono-genitoriale dovrà essere motivata non più solamente “in positivo” sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche “in negativo” sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore per la mancanza di interesse verso il figlio. Nel caso in esame emergeva l'inidoneità genitoriale del padre, per la sua presenza discontinua nella vita dei figli, sia dal punto di vista economico che affettivo, mentre la madre era pienamente idonea ad occuparsi delle esigenze materiali e morali dei figli. In conclusione, alla madre andava attribuito il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche, con le autorità sanitarie e con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione, pur tenendo informato il padre sull'andamento del percorso scolastico dei figli e sull'insorgenza di eventuali malesseri o patologie. Ad ogni modo, i genitori dovevano condividere le decisioni di maggiore interesse per i figli, in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale.
- Riguardo le frequentazioni tra il padre e i figli, fermo restando il collocamento dei minori presso il domicilio materno, erano rimesse al previo accordo con la madre affidataria, nel rispetto dei bisogni dei minori, oltre che dei loro impegni scolastici ed extrascolastici. Considerato il pericolo di gravi conseguenze per l'incolumità psicofisica dei figli, andava confermato il divieto del padre di mettersi alla guida del proprio mezzo con a bordo i minori, fino a quando verrà dimostrata la sua condizione di astinenza dall'uso di sostanze alcoliche, mediante la presa in carico al Servizio specialistico delle dipendenze territorialmente compente presso il quale era invitato a recarsi personalmente.
- Considerata la contumacia del padre, era superfluo e contrario all'interesse dei minori procedere al loro ascolto diretto.
- Valutati i redditi esigui documentati dalla ricorrente, tenuto conto degli oneri locativi gravanti sulla stessa per euro 480,00 al mese, si riteneva equo e congruo porre a carico di l'obbligo di versare alla madre un assegno di euro Parte_1
200,00 al mese per ciascun figlio (così per complessivi euro 400,00), a far data dal deposito del ricorso introduttivo, trattandosi di un importo minimo, per giurisprudenza consolidata, posto a carico del genitore disoccupato. In merito alle spese straordinarie dei figli, esse venivano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
- In ragione del regime dell'affidamento esclusivo dei figli alla madre, a quest'ultima competeva il diritto di richiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall' per i figli minorenni. CP_2
- Le spese di lite seguivano la soccombenza.
6 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 767/2024 R.G.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello, Parte_1 chiedendo: la conferma della separazione giudiziale dei coniugi;
l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con l'obbligo in capo Per_1 Persona_2
a questi di prendere decisioni congiunte per quanto riguarda la loro educazione, crescita, istruzione e salute e per ogni questione di ordinaria e straordinaria amministrazione;
il collocamento prevalente dei minori presso il domicilio della madre disponendo che il padre possa stare con i minori nei fine settimana e durante le vacanze, le festività e i cd ponti infra-annuali, secondo il criterio dell'alternanza; il versamento di un assegno per il mantenimento dei figli minori a carico dello stesso nella misura massima di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio); il Pt_1 diritto di richiedere e percepire l'assegno unico erogato dall' nella misura del CP_2
50%. Con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
5. Si è costituita in giudizio l'appellata con memoria depositata il 05.12.2024, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del giudizio. In data 23.1.2025 ha depositato il CUD 2024.
6. In data 14.01.2025 il P.G. ha depositato il parere chiedendo il rigetto dell'appello
7. All'udienza del 28.01.2025 sono comparse le parti personalmente, come disposto dalla Corte. Il sig. ha dichiarato di lavorare come corriere con Parte_1 contratto a tempo determinato e con retribuzione di euro 1200 al mese oltre agli straordinari;
ha dichiarato di aver percepito la NASPI pari a 900 euro mensili fino a settembre e aver trovato lavoro a dicembre. Ha riferito di vivere con la madre a Novate e di pagare 300 euro per il canone di locazione oltre 100 euro per spese. Ha dichiarato di vedere i figli a fine settimana alternati, anche dal venerdì sera, quando la madre lo può aiutare, alla domenica. Ha chiesto di poter tenere con sé i figli dal sabato mattina alla domenica dopo pranzo, oltre che nei periodi di vacanza, precisando che con il nuovo lavoro non può chiedere permessi durante la settimana. Infine ha riferito di non riuscire a dialogare con la signora per CP_1 questioni che riguardano i figli. Quest'ultima ha confermato che non vi è dialogo con l'appellante e che vorrebbe che il padre tenesse i figli con continuità, pur affermando che non si fida ancora di lui in relazione all'assunzione di alcol. I difensori hanno quindi insistito nelle domande e la Corte ha posto la causa in decisione.
8. Con ordinanza depositata il 29.1.2025 la Corte ha così disposto:
“…ritenuto che la causa non sia matura per la decisione, apparendo necessario dare incarico ai servizi psico-sociali e specialistici territorialmente competenti per i Comuni di RG e di Novate Milanese di svolgere, in collaborazione tra loro, una indagine psico-sociale in relazione al nucleo familiare, alla personalità dei genitori, alle condizioni psicofisiche dei minori, con particolare riferimento alla natura e qualità delle relazioni psicoaffettive tra minori e genitori, verificando altresì presso il servizio dipendenze se vi sia o meno una condizione di dipendenza del signor Pt_1
7 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 767/2024 R.G.
Solano da sostanze alcoliche ovvero un uso occasionale, fornendo al Parte_1 contempo adeguati sostegni ai genitori per un corretto svolgimento dei loro compiti genitoriali, favorendo un dialogo costruttivo tra gli stessi. Ritenuto opportuno, nelle more, regolamentare i rapporti tra i minori e il padre, tenuto conto delle indicazioni delle parti in udienza;
P. Q. M.
- DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli nei fine settimana alternati, dal sabato mattina tra le 10 e le 11, quando li preleverà dalla loro abitazione, fino alla domenica pomeriggio, quando li riaccompagnerà a casa non prima delle ore 16. Il padre inoltre terrà con sé i figli nel periodo delle prossime festività pasquali per tre giorni consecutivi, nei ponti scolastici per due giorni consecutivi e nel periodo estivo per quindici giorni anche non consecutivi;
- INCARICA i servizi psicosociali e specialistici competenti per i Comuni di RG e di Novate Milanese, in collaborazione tra loro, di svolgere le indagini sopra indicate e di porre in essere i sostegni ritenuti più adeguati per un corretto svolgimento delle funzioni genitoriali, favorendo un dialogo costruttivo tra le parti nell'interesse dei figli, trasmettendo relazioni all'indirizzo: entro il 15.6.2025; Email_1
-RINVIA l'udienza al giorno 1.7.2025 ore 10…”.
9. In data 11 e 13 giugno 2025 sono state trasmesse le relazioni da parte dei servizi sociali. All'udienza dell'1.7.2025 la signora ha precisato che non CP_1 impedisce al padre di vedere e i figli e si è lamentata del fatto che quest'ultimo non avrebbe pagato alcune spese straordinarie, quali per la logopedia e la psicomotricità e la controparte si è impegnata a pagarle. Il padre dei minori ha rappresentato le difficoltà a vedere i figli a causa dei turni di lavoro precisando comunque di cercare di vederli il più possibile. Quindi i difensori si sono riportati al contenuto dei rispettivi atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con il primo motivo di doglianza l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Brescia nella parte in cui ha disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre. Si contesta la ricostruzione dei fatti e delle cause che hanno portato alla separazione dei coniugi, operata dal giudice di prime cure, in quanto basata solo sulla narrazione di parte ricorrente, peraltro, non supportata da alcuna prova documentale o testimoniale. Nella sentenza impugnata viene riportato che la separazione di fatto delle parti era in atto già nel settembre 2022 a causa di problemi di natura economica insorti all'interno della coppia derivanti dal “vizio del gioco e dell'uso di alcool” da parte del marito. Questa affermazione, a dire dell'appellante, non trova riscontro nella realtà, dato che l'appellata, nel corso del giudizio di primo grado, non ha fornito delle prove che documentino le dipendenze del o se provate, abbiano una Pt_1 correlazione con la situazione economica dell'allora coppia di coniugi.
8 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 767/2024 R.G.
L'appellante non ritiene che vi siano ragioni per derogare alla regola dell'affido condiviso. Invero è stato sempre presente nella vita affettiva dei figli e non è Pt_1 stata provata la sua inidoneità genitoriale. Anzi, la stessa appellata, interrogata sul punto, in primo grado, ha affermato che i figli hanno “un buon rapporto con il padre” e gli stessi figli apprezzano molto trascorrere il tempo libero con il padre. L'appellante nega poi di essere una “presenza discontinua” nella vita dei figli, dal momento che egli ogni fine settimana si reca a RG, città in cui attualmente risiede la madre con i figli, per passare del tempo con gli stessi. Tra l'altro, l'appellante essendo sprovvisto di autovettura, ogni mese spende più di € 50,00 di mezzi pubblici per recarsi da Novate Milanese, ove attualmente risiede con la madre, a RG, pur di trascorrere del tempo con i figli. Quanto al divieto imposto al padre di mettersi alla guida del proprio veicolo con a bordo i minori fino a quando verrà dimostrata la sua condizione di astinenza dall'uso di sostanze alcoliche, rileva che l'appellata avrebbe dovuto dimostrare il fatto che l'appellante sia dipendente da sostanze alcoliche. Tale circostanza, invece, non è stata dimostrata e poiché, attualmente non dispone neanche di un proprio mezzo di Pt_1 trasporto il divieto risulta infondato ed anche inopportuno. In merito alla frequentazione padre e figli, l'appellante non si oppone al collocamento degli stessi presso la madre, ma richiede che vengano stabilite regole e periodi precisi di visita del padre ai figli per evitare che lo stesso sia posto in situazione di sudditanza verso l'ex moglie che potrebbe in modo arbitrario negare la frequentazione o, come avvenuto di recente, portare via per periodi continuativi i minori all'estero, senza avvertire o far sapere al padre il luogo di destinazione. Con il secondo motivo lamenta la quantificazione in € 400,00 dell'assegno di mantenimento per i minori. Nega di aver interrotto il versamento della somma di 300 euro mensili per il mantenimento dei figli, avendo sempre versato regolarmente ogni mese quanto dovuto in accordo con l'ex coniuge, avendo interrotto i versamenti solo nel momento in cui perdeva il lavoro. Infatti, l'appellante ha lavorato come autotrasportatore con contratti a tempo determinato fino al mese di marzo 2024, quando perdeva il lavoro a seguito di un incidente, che gli ha causato gravi problemi alla schiena e la necessità di un prossimo intervento chirurgico all'ernia. L'appellante, quindi, al momento è privo di occupazione lavorativa e percepisce unicamente la Naspi, con la quale peraltro continua a pagare la somma mensile di € 300,00 per il mantenimento dei figli. Anche in precedenza, come si evince dai CUD relativi agli ultimi tre anni, il reddito annuo relativo al periodo 2022-2024 era esiguo e si aggirava mediamente intorno ai diecimila euro. Inoltre, l'appellante precisa che, quando la coppia era ancora sposata, i coniugi vivevano con i figli in un appartamento in locazione che gli stessi hanno dovuto lasciare per morosità pregressa pari a circa € 6.800,00 che con molti sforzi e contraendo personalmente prestiti con amici e famigliari, è riuscito a saldare. Pt_1
Ad oggi l'appellante non è in grado di sostenere il pagamento di un canone di locazione e pertanto lo stesso si è dovuto trasferire presso l'abitazione della madre in Novate Milanese dove altresì vivono altri familiari. 9 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 767/2024 R.G.
Con il terzo motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha stabilito che l'assegno unico sia percepito solo dall'ex moglie, dato che ha chiesto l'affido condiviso Pt_1 della prole. Ad ogni modo, in un'ottica conciliativa, qualora si raggiungesse un accordo consensuale con la controparte, lo stesso sarebbe d'accordo nel modulare diversamente la condivisione dell'assegno unico. Infine, si chiede di riformare la sentenza laddove condanna al pagamento Pt_1 delle spese di lite, dal momento che non vi è soccombenza dello stesso, non gli è stata addebitata la separazione ed è stata contestata l'inidoneità genitoriale del padre. Inoltre, si evidenzia che all'odierno appellante non è stata data la possibilità in primo grado di esporre le proprie ragioni e la versione dei fatti, poiché la causa è stata posta in decisione subito dopo l'udienza di comparizione personale delle parti.
11. Nella memoria di costituzione l'appellata deduce:
- in ordine all'affido esclusivo, è rimasto contumace nel giudizio di primo Pt_1 grado nonostante fosse conoscenza del procedimento pendente, dimostrando così disinteresse. Il padre non collabora in nessun modo nella gestione dei figli che vede nei fine settimana, ossia dal venerdì sera alla domenica pomeriggio in quanto la ha trovato un lavoro come assistente ad un anziano non autosufficiente dal CP_1 sabato mattina alle ore 8 alla domenica mattina. L'appellata inoltre lavora come OS con i turni di lavori e svolge a domicilio le pulizie domestiche nei turni di riposo. Per tale ragione ha bisogno che il padre tenga i bambini durante i fine settimana ma di fronte a tale richiesta frappone diversi ostacoli, per cui la signora Pt_1 CP_1 molto spesso si accorda con la madre di lui ed accompagna i figli a Novate Milanese. Inoltre, l'appellata nei momenti di difficoltà lavorativa riceve aiuto dalla sua famiglia di origine (madre, padre, zia e fratello) che vivono a poca distanza. L'appellante non conosce la scuola che i figli frequentano, il pediatra dei figli né le attività che i ragazzi svolgono nel pomeriggio. dunque, è un padre assente. Egli chiama Pt_1 per parlare con i bambini ad orari improponibili, dopo la mezzanotte, senza rendersi conto che i figli a quell'ora sono a letto. Pertanto, l'affido esclusivo alla madre rappresenta senza dubbio il regime migliore nell'interesse dei figli. L'appellata, infatti, si è trovata diverse volte in difficoltà a prendere delle decisioni anche rilevanti per i figli perché il padre si rendeva irreperibile, impedendo così una corretta ed equilibrata gestione condivisa dei figli.
- In merito all'assegno di mantenimento, dalla sentenza di separazione Pt_1 corrisponde la somma di euro 300,00 e non i 400,00 stabiliti dalla sentenza. Invece non corrisponde nulla per le spese straordinarie dei bambini. Inoltre, non è vero quanto affermato da controparte sui pagamenti dei debiti contratti da Ed Pt_1 invero l'appellata sta ancora pagando i ratei della macchina incidentata da Pt_1 pari ad euro 500,00 mensili, in quanto a lei intestata e quindi il debito, anche se la vettura è stata rottamata, è rimasto a suo carico. Pertanto, non possono essere accolte le richieste avversarie relative ad una riduzione dell'assegno di mantenimento e dell'Assegno Unico per il fatto che solamente lei provvede a tutte le necessità dei figli e paga l'affitto della casa famigliare.
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12. Gli operatori sociali hanno evidenzia una buona capacità collaborativa da parte del Sig. sia per quanto concerne gli interventi prescritti dalla Corte sia per Pt_1 quelli prospettati dal Servizio.
13. Non vi sono o, meglio, sono venuti meno i presupposti per disporre un affidamento esclusivo dei minori alla madre. Se sollecitato e indirizzato, il padre dei minori è in grado di svolgere adeguatamente la sua funzione genitoriale e anche di assumere decisioni assieme alla signora nell'interesse dei figli. Appare per CP_1 questo opportuno incaricare i servizi sociali territorialmente competenti di offrire i più opportuni sostegni ai genitori e in particolare al signor per un corretto Pt_1 svolgimento dei suoi compiti genitoriali. Del resto, la signora ha sempre lamentato la assenza e discontinuità del padre nel rapporto con i figli piuttosto che la sua inidoneità, a parte l'episodio isolato di abuso di alcolici denunciato. Quanto a questo, gli operatori riferiscono: “in merito all'uso di alcool il Sig. dichiara che ad Pt_1 oggi non è solito fare uso di alcolici ma che in passato ne faceva un uso moderato e non costante, anche con la ex compagna in momenti di festa o di convivialità. Dalle reti effettuate con il NOA di Baranzate è emerso come il Sig. abbia sino ad Pt_1 ora proseguito il percorso presso il Servizio sottoponendosi con regolarità all'esame dei metaboliti urinari con esito sempre negativo alle sostanze stupefacenti sondate e ad alcol. Si specifica che lo stesso avrà l'esame della matrice cheratinica il 10/07 p.v.”. Gli operatori hanno anche riferito che “…Il Sig. nel corso degli incontri Pt_1 dichiara di accordarsi direttamente con la madre dei minori rispetto alle spettanze e alle modalità di visita e pernotto senza seguire un calendario o un'organizzazione stabile e definita e che al momento, tale gestione, registra una buona collaborazione. Lo stesso aggiunge di registrare una buona collaborazione con la madre dei minori e che le rivendicazioni avanzategli in passato dal parte della ex compagna su aspetti economici, uso di alcool e sulla gestione della quotidianità dei minori sembrerebbero essere, almeno in parte, rientrate. A titolo esemplificativo il Sig. racconta di Pt_1 essersi recato alla partita di baseball di e che alla competizione erano Per_1 presenti sia lui che la madre dei bambini e che in quell'occasione il clima tra la coppia genitoriale è stato disteso…”. Gli operatori riferiscono inoltre che la signora riporta soprattutto la fatica CP_1 che spesso avverte nel sentirsi sola nella gestione dei figli. Infatti, i servizi sociali di RG, competenti per il luogo di residenza di madre e figli, concludono ritenendo opportuno il mantenimento della presa in carico psicologica della madre dei minori “al fine di elaborare le esperienze traumatiche passate, favorire le competenze riflessive e sostenere il suo ruolo genitoriale”. Ritengono necessario un maggiore coinvolgimento e aiuto da parte del padre dei minori, sino ad ora piuttosto ridotto. Suggeriscono anche una educativa domiciliare e il proseguimento degli interventi di approfondimenti presso la NPI per . Persona_2
Tutti gli interventi proposti sono opportuni e vengono accettati dai genitori.
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In relazione ai provvedimenti di carattere economico va confermato quanto statuito dal Tribunale, ritenuto che la somma mensile di 200 euro per ciascun minore sia la somma minima comunque dovuta in assenza di un mantenimento diretto paritario. In conclusione, l'appello va parzialmente accolto e le spese dei due gradi di giudizio compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sul reclamo proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1385/2024 pubblicata il
[...]
18.06.2024, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, in parziale riforma del provvedimento impugnato così decide:
AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori;
Per_1 Persona_2
DISPONE che il padre possa tenere i figli con sé a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera nonché durante le festività alternando con la madre tre giorni nel periodo pasquale e una settimana nel periodo di Natale nonché i ponti scolastici e quattro settimane non consecutive nel periodo estivo;
REVOCA il divieto posto in capo al padre di mettersi alla guida del proprio mezzo con a bordo i minori;
INCARICA i servizi psicosociali competenti di offrire i più opportuni sostegni ai genitori per un corretto esercizio delle responsabilità, con affiancamento a supporto della relazione genitore/figli per il tempo ritenuto necessario, valutando la attivazione di ADM e proseguendo nei supporti psicologico per la madre e presso la NPI per;
Persona_2
COMPENSA tra le parti le spese dl primo e del secondo grado di giudizio;
CONFERMA nel resto la sentenza impugnata.
Si comunichi il provvedimento ai servizi sociali e ASST di RG e ai Servizi di Novate Milanese e ASST Rhodense
Brescia, 1/07/2025
Pres. rel.
Maria Grazia Domanico
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