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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/03/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4394 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLINA FERONE ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore sito in Sperone alla via Ferrovia n. 11; parte ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO CARRELLA ed elettivamente CP_1 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Sarno alla via G. Matteotti n. 27; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.08.2019, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 23.06.2007 e che, dall'unione CP_1 coniugale, erano nati i figli (in data 04.08.1998) ed (in data 27.06.2006). Per_1 Per_2
Esponeva, altresì, che con sentenza n. 1333/2013 pubblicata in data 07.11.2013, il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato la separazione dei coniugi e che, da tale momento, non era stata più ripresa la convivenza matrimoniale. Alla stregua di ciò, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con nonché chiedeva CP_1 che fossero confermare le condizioni stabilite in sede di separazione, rappresentando che nel contempo il figlio era divenuto maggiorenne. Per_1
Con memoria di costituzione e risposta depositata in data 02.12.2020, si CP_1 costituiva in giudizio e chiedeva che, a modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione, fosse disposto l'affido esclusivo della figlia (all'epoca del ricorso ancora Per_2 minorenne) con collocazione della stessa presso di sé e che il ricorrente fosse obbligato a versare una somma mensile non inferiore ad €. 500,00 a titolo di mantenimento della prole.
Chiedeva, infine, che fossero dichiarate nulle e/o annullabili per vizio del consenso ai sensi degli artt. 1434 e ss. c.c. le condizioni stabilite in sede di separazione in ragione dei comportamenti violenti e minacciosi posti in essere dall' e finalizzati alla Pt_1 sottoscrizione dell'accordo di separazione poi ratificato con la sentenza n. 1333/2013. In proposito, deduceva che il coniuge si era sempre disinteressato dei bisogni e delle esigenze della prole e che non aveva mai corrisposto alcuna somma per il loro mantenimento. Infine, esponeva che il figlio era affetto da schizofrenia e, pertanto, anche se divenuto Per_1 maggiorenne, non era ancora economicamente autosufficiente. Successivamente, con memoria integrativa depositata in data 24.11.2021, la parte esponeva di svolgere lavori stagionali che non le assicuravano un'autosufficienza economica tanto da necessitare dell'aiuto della di lei mare;
inoltre, esponeva che il figlio si era trasferito a vivere a casa Per_1 della sua fidanzata e che aveva iniziato a lavorare, percependo una retribuzione mensile di circa €. 300,00.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione conclusosi con sentenza n. 1333/2013 (cfr. copia sentenza allegata al fascicolo di parte ricorrente).
Da tale momento è, difatti, perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto. Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Passando alle statuizioni riguardanti la prole, va premesso che - mentre il figlio era già Per_1 maggiorenne all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio - la figlia è diventata Per_2 maggiorenne nelle more del presente procedimento.
Ne consegue che nessuna statuizione potrà essere adottata dal Tribunale in merito all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita, essendo la figlia libera di autodeterminarsi nella relazione con ciascun genitore.
Quanto al mantenimento della prole, è pacifico che il figlio lavori presso Per_1
l'amministrazione locale e percepisca una retribuzione mensile di €. 300,00 (v. memoria integrativa depositata dalla resistente in data 24.11.2021); al contempo, e risultato pacifico – poiche incontestato – che sia anche percettore di una pensione di invalidita (v. atto Per_1 depositato da parte ricorrente in data 15.12.2020); infine, ha formato un proprio Per_1 nucleo familiare, a seguito della nascita del figlio avuto con la sua compagna (v. relazione dei
Servizi Sociali depositata in data 16.10.2023).
Ne consegue che alcuna somma andra corrisposta dal padre per il mantenimento del figlio
, in quanto quest'ultimo e in grado di provvedere autonomamente al proprio Per_1 mantenimento, come risulta confermato dalla circostanza che ha anche formato un proprio nucleo familiare.
Al contrario, la figlia ha dichiarato ai Servizi Sociali e al consulente d'ufficio di lavorare Per_2 come parrucchiera e di percepire la somma di €. 70,00 alla settimana (v. relazione dei Servizi
Sociali depositata in data 16.10.2023 e p. 18 relazione tecnica depositata in data 05.03.2024).
Inoltre, la figlia ha anche dichiarato di stare seguendo un percorso di formazione professionale per conseguire la qualifica di parrucchiera (v. relazione dei Servizi Sociali depositata in data
02.02.2024).
Da tali circostanze emerge che non ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica, in Per_2 quanto e ancora nella fase di formazione.
Ciononostante, occorre tenere conto che il percorso da lei intrapreso e caratterizzato dallo svolgimento di lavori saltuari (seppur poco remunerati), di cui occorre tenere in considerazione nella determinazione dell'assegno di mantenimento.
Infatti, rispetto al momento del deposito dell'ordinanza presidenziale, la situazione di Per_2
e mutata (seppur di poco), percependo una somma settimanale di €. 70,00 (e mensile di €.
280,00). Ne consegue che occorre modificare l'ordinanza presidenziale, prevedendo che la somma che il ricorrente dovra corrispondere per il mantenimento della figlia sia ridotta ad €. 140,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Da ultimo, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di nullità dell'accordo di separazione formulata dalla resistente in quanto tale domanda - oltre ad essere stata genericamente formulata in quanto sfornita di qualsivoglia documentazione probatoria rilevante a tal fine - in ogni caso non poteva essere proposta nel presente procedimento, poiché non connessa ai sensi dell'art. 40 c.p.c. con l'oggetto tipico del giudizio di divorzio (v. ordinanza depositata in data 16.12.2021).
Parimenti, va dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta dalla difesa di
[...] di confermare che l'assegno unico per la figlia sia versato per intero alla predetta, CP_1 poiché è stata proposta per la prima volta con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
13.01.2025.
Ogni altra questione è da intendersi assorbita.
Le spese di lite vengono compensate in ragione dei rapporti tra le parti e dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate. Del pari, le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e in data 23.06.2007 in Sarno (atto 62 Parte_1 CP_1 parte II, Serie A dell'anno 2007);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e art. 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone che versi a la somma mensile di Parte_1 CP_1
€. 140,00 a titolo di mantenimento della figlia (maggiorenne ma non Per_2 ancora economicamente autosufficiente) entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario /o vaglia postale;
4. dispone che le spese straordinarie per la figlia siano ripartite tra i Per_2 genitori nella misura del 50% ciascuno;
5. dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate da parte resistente;
6. compensa integralmente le spese di lite al pari delle spese di c.t.u. Così deciso in Nocera Inferiore, 06.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire