Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/06/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 901/2022 R.G., vertente TRA
, nato a [...] (R.C.) il 03.01.1971, ivi residente in [...], Parte_1
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Gloria Palamara, CF C.F._1
, legale convenzionato della camera sindacale di Reggio C.F._2 CP_1 Calabria - elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in 89125 - Reggio Calabria sulla Via Demetrio Tripepi n. 65, e-mail tel. fax 0965/21890 Email_1 appellante CONTRO (PI ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 Presidente e legale rappresentante p.t., sig.ra con sede legale in Melito di CP_3 Porto Salvo, via Filippo Turati, 105, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mazzotta, CF
, presso il cui studio del medesimo difensore, in Reggio Calabria, alla C.F._3 via Crisafi, 34. Il difensore dichiara, ai sensi delle disposizioni del vigente Codice di Rito, di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 0965-330955 o all'indirizzo di posta elettronica Email_2 appellata CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso iscritto in data 06.06.2018 il Sig. , dipendente dalla Pt_1 [...]
con contratto a tempo indeterminato fin dal 19.04.1999, con la Controparte_2 mansione di operaio addetto alle pulizie (livello A2), chiedeva al Tribunale di Reggio Calabria di accogliere le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare che il ricorrente sig. Pt_1
è creditore nei confronti della società resistente, per l'anno 2017, della somma
[...] complessiva di €. 5.137,34 a titolo di tre mensilità risarcitorie per come disposto dal Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria con ordinanza dell'11/09/2017 nel giudizio portante NRG 3174/2017, mancata imputazione nelle buste paga 2017 degli scatti di anzianità, mensilità ordinaria mese di ottobre 2017, differenza di 13^ mensilità, rateo TFR; 2. Condannare per l'effetto parte resistente (c.f. p.i. n. ) in Controparte_4 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. il Presidente del CdA p.t., presso la sede legale sita in Via Filippo Turati n. 105, 89063 Melito Porto Salvo (R.C.), al pagamento immediato in favore 6 dell'istante della somma al lordo di €. 5.137,34, per le causali sopra riportate a soddisfazione dei diritti economici lesi; 3. Condannare, altresì, la società resistente alla
regolarizzazione della posizione contributiva della lavoratrice presso l'INPS, nascente dal riconoscimento delle differenze retributive rivendicate con il presente ricorso, che generano un aumento dell'imponibile INPS; 4. Determinare il maggior danno subito dalla lavoratore per la continua svalutazione monetaria secondo gli indici Istat, e condannare la resistente al pagamento della relativa somma, oltre interessi legali con decorrenza dal dì della maturazione del diritto all'effettivo soddisfo; 5. Condannare altresì la Controparte_4
(c.f. p.i. n. ) in persona del legale rappresentante p.t. il
[...] P.IVA_1 Presidente del CdA p.t., presso la sede legale sita in Via Filippo Turati n. 105, 89063 Melito Porto Salvo (R.C.) - odierna resistente - al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria si chiede che il sig. Giudice voglia ordinare alla controparte l'esibizione del LUL, facendo salva ogni ulteriore richiesta istruttoria che si dovesse rendere conducente a seguito delle eventuali difese che spiegherà controparte. Esponeva di essere stato oggetto di una procedura di licenziamento collettivo ex L. 223/1991, attivata in seguito al suo rifiuto di aderire alla riduzione della prestazione oraria per come precedentemente disposta dall'azienda nella vigenza del contratto di solidarietà aziendale, scaduto il 31.12.2016. Era stato licenziato in data 06.06.2017 e, fin dal gennaio del 2017, era stato retribuito sulla base della modifica oraria contrattuale dallo stesso non sottoscritta (19 ore settimanali). Aveva impugnato il licenziamento e con ordinanza del 11.09.2017, il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato la nullità del licenziamento e disposto la reintegra del lavoratore, con condanna della società datrice di lavoro: “al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di fatto (cristallizzata alla data dell'ultima retribuzione percepita prima dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali CIGD e contratti di solidarietà) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ed in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 cpc...”. In ossequio al menzionato provvedimento, in data 16.10.2017, il ricorrente era stato reinserito nel posto di lavoro, con le medesime mansioni svolte prima del licenziamento e la società datrice di lavoro aveva corrisposto le seguenti somme: € 3.764,88, pagamento eseguito il 29.11.2017 per stipendi gennaio 2017 – giugno 2017; € 1.052,00, eseguito il 30.11.2017 per stipendio agosto 2017; € 1.052,00 eseguito il 29.11.2017 per stipendio luglio 2017; € 1.069,00 eseguito il 15.03.2018 per stipendio novembre 2017; € 1.040,00 eseguito il 06.04.2018 per stipendio dicembre 2017. Poiché dalle somme corrisposte mancavano le tre mensilità disposte a titolo risarcitorio dal Tribunale, della retribuzione ordinaria maturata nel mese di ottobre 2017 (maturata dal 16, data di reintegro, al 31), tutti gli stipendi maturati nell'anno 2018 (gennaio – marzo), sussistendo un'errata imputazione in busta paga (anno 2017) della tredicesima mensilità e non era stato liquidato il TFR per le mensilità in cui non aveva lavorato perché licenziato con pec del 15.03.2018, aveva chiesto chiarimenti alla società al fine di potere bonariamente comporre la controversia. Nel silenzio della datrice di lavoro, ricorreva al Tribunale, chiedendo, sulla base della c.t.p. contabile allegata in atti, l'accoglimento delle conclusioni esposte in premessa. Con memoria difensiva e contestuale domanda riconvenzionale, la CP_2
si costituiva in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare e
[...] riconvenzionale, accertare e dichiarare che la ha diritto alla restituzione delle CP_2 somme erogate al Sig. a titolo di TFR per un totale di € 7.931,77, o a quella maggiore Pt_1
o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi legali;
1a)- accertare e dichiarare che le somme richieste dal Sig. non sono dovute allo stesso per i motivi Pt_1 di cui alla presente memoria di costituzione;
1b)- condannare quindi il Sig. al Pt_1 pagamento in favore della resistente della somma di € 7.931,77, o di quella CP_2 3
maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali;
2) in via riconvenzionale e subordinata alla domanda di cui al capo 1b), accertare e dichiarare che la ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente erogate al Sig. CP_2 Pt_1 a titolo di TFR per un totale di € 7.931,77, o a quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi legali;
2a)- accertare e dichiarare che le somme richieste dal Sig. non sono dovute allo stesso per i motivi di cui alla presente memoria Pt_1 di costituzione o eventualmente dovute in misura inferiore a quella pretesa;
2b)- compensare quindi la somma dovuta dal Sig. alla Cooperativa a titolo di TFR, pari a Pt_1
€ 7.931,77, o quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, con la minore somma che sarà eventualmente ritenuta dovuta dalla Cooperativa alla Dipendente, e, per l'effetto, condannare la Sig.ra al pagamento della differenza, oltre interessi legali;
3) Pt_1
- in via ulteriormente subordinata, compensare tra le parti le somme che risulteranno reciprocamente dovute, con la condanna del Sig. al pagamento in favore della Pt_1
delle relative differenze, oltre interessi legali, previa CTU contabile, Controparte_2 ove necessaria. In ogni caso e comunque, condannare la ricorrente al pagamento, in favore della del pagamento delle spese di lite”. Controparte_2
Eccepiva che la domanda relativa alle somme presuntivamente dovute era inammissibile e, comunque, infondata. Il presupposto per la liquidazione del TRF era costituito dalla cessazione del rapporto di lavoro ma, nel caso di specie, il rapporto di lavoro era ancora in essere e controparte non aveva dimostrato in alcun modo eventuali erronei accantonamenti da parte della datrice di lavoro. La tredicesima mensilità per l'anno 2017 era stata liquidata nel giugno 2017 (unitamente al salario) per il periodo da gennaio a giugno dello stesso anno e, successivamente, dalla ripresa del servizio, fino al 31.12.2017. Al lavoratore erano state corrisposte anche le somme dovute a seguito del giudizio avverso il licenziamento illegittimo per un totale di € 5.831,88 (€ 3.765,88 + € 2.066,00), al netto delle ritenute di legge;
tale importo era superiore all'importo lordo richiesto dal lavoratore nell'atto introduttivo del giudizio, pari a € 5.975,65. Tra l'altro, a seguito del licenziamento del 06.06.2017, al era stato corrisposto Pt_1 integralmente il TFR, e, cioè, sia la quota accantonata sino a quella data presso l'Azienda, sia quella versata presso il Fondo di Tesoreria presso l'INPS. Limitatamente alla quota di TFR rimasta in Azienda, questa era pari a € 7.931,77. In ragione dell'annullamento del licenziamento e della successiva reintegra, il dipendente doveva, in via riconvenzionale, restituire tale somma poiché l'annullamento del licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro avevano determinato la prosecuzione del rapporto senza alcuna soluzione di continuità e il diritto a tale importo era venuto meno proprio in forza dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 1295/2022 pubblicata il 10.06.2022, così statuiva: “accoglie parzialmente il ricorso principale, con conseguente condanna della
in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di Controparte_2 Pt_1
dell'importo di € 3.921,14 oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla
[...] maturazione al soddisfo; accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, pone a carico di l'obbligo di restituzione in favore della società resistente dell'importo di € Parte_1
7.931,77 oltre accessori come per legge dalla maturazione al soddisfo;
- per l'effetto, condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_2 in persona del l.r.p.t. della somma di €4.010,63 oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo; - previa compensazione per 1/2 attese le ragioni esposte in parte motiva, pone a carico del ricorrente principale l'onere di rifusione della Parte_1 residua quota di 1/2 delle spese di lite della controparte, liquidando detta quota ex D.M. 4
55/2014 in complessivi € 750,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge”. Dichiarava infondata la domanda relativa al rateo di t.f.r. rivendicato poiché sprovvista del presupposto di legge, vale a dire la cessazione del rapporto di lavoro, in applicazione del principio di diritto secondo cui: “Accertata l'illegittimità del licenziamento e ricostituita la continuità del rapporto di lavoro, il diritto al trattamento di fine rapporto non può ritenersi ancora maturato” (Cass., 9303/2020). Parimenti era infondata la domanda relativa alla differenza di rateo di tredicesima mensilità, pari a € 384,95, rivendicata per il periodo dal 06.06.2017 (data di interruzione del rapporto di lavoro) al 16.10.2017 (data di materiale ripresa dello stesso). Si trattava di elemento non occasionale della retribuzione, che concorreva ad integrare la nozione di retribuzione globale di fatto, che era a sua volta alla base dell'indennità risarcitoria omnicomprensiva riconosciuta al lavoratore, in ottemperanza all'ordinanza che aveva disposto la reintegra. La società cooperativa aveva documentato di aver corrisposto il rateo di tredicesima mensilità per il periodo successivo alla ripresa del lavoro (16.12.17/31.12.17) in misura pari a € 298,78, conteggiando poi i ratei maturati nel periodo del licenziamento del Casile nell'indennità risarcitoria da corrispondere in ottemperanza all'ordinanza che aveva disposto la reintegra. La domanda del ricorrente, invece, era fondata con riguardo al mancato versamento delle cinque indennità risarcitorie. Infatti, l'importo spettante in astratto al ricorrente era pari ad € 6.311,40 (includendo nel computo di tale retribuzione globale di fatto gli scatti di anzianità maturati dal ricorrente, in quanto non espressamente contestati). Era stato dimostrato che al ricorrente erano stati corrisposti € 2.390,26, mentre non vi era prova della effettiva imputabilità al titolo risarcitorio della somma di € 3.765,88, corrisposta con bonifico datato 28.11.17, avuto riguardo: a) alla diversità di importo;
b) alla mancanza di un'imputazione certa nelle risultanze contabili dell'operazione per come prodotte in giudizio dalla società; c) all'obiettiva e non espressamente contestata coincidenza con l'integrazione stipendiale dovuta al Casile per i mesi da gennaio a giugno 2017, conseguente alla declaratoria di accoglimento in sede giudiziale del ricorso avverso la procedura di licenziamento collettivo. Per tali motivi, in accoglimento della domanda, il Tribunale condannava la resistente al pagamento in favore di dell'importo di € 3.921,14, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione come per legge dalla maturazione al soddisfo. Era fondata la domanda riconvenzionale proposta dalla società, applicando il principio, espresso dalla Suprema Corte, in base al quale: “poiché il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo (Cass. n. 3894 del 2010)”. La declaratoria di illegittimità del licenziamento e la successiva reintegra del lavoratore avevano comportato la prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro, già vigente dall'anno 1999, tra il e la . Il ricorrente non aveva contestato di aver Pt_1 Controparte_2 ricevuto tali somme, né aveva eccepito di averle eventualmente richieste ad altro titolo (ad esempio, come anticipazione di quanto dovuto), né costituiva prova contraria, rispetto all'esistenza della continuità lavorativa, l'erronea annotazione in busta paga in merito alla decorrenza del rapporto di lavoro trattandosi, evidentemente, di un mero errore materiale laddove correlato, tra l'altro, alla richiesta, formulata dal lavoratore, del riconoscimento degli 5
“scatti di anzianità” ontologicamente coerenti con l'unicità del rapporto di lavoro di cui si discute. Per tali motivi il ricorrente doveva restituire alla società datrice di lavoro la somma, non contestata, di € 7.931,77 oltre accessori come per legge dalla maturazione al soddisfo a titolo di TRF percepito e non dovuto. Operata la compensazione tra le rispettive partite di dare/avere doveva Parte_1 essere condannato al pagamento in favore della società resistente della somma di € 4.010,63, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo. Le spese processuali venivano compensate per 1/2 in ragione della parziale soccombenza reciproca, mentre la residua quota di 1/2, in ragione dell'esito complessivo della controversia, veniva posta a carico del ricorrente . Parte_1
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal , che ne invocava la Pt_1 riforma, articolando cinque motivi di gravame: “Erroneità della sentenza n. 1295/2022, nella parte in cui il giudice di prime cure ha statuito che: “il ricorso principale va preliminarmente dichiarato infondato per quel che concerne il rateo di tfr rivendicato dal ”; 2. “Erroneità Pt_1 e contraddittorietà della sentenza n. 1295/2022, nella parte in cui il giudice di prime cure ha dichiarato infondato il riconoscimento del rateo di tredicesima mensilità”;
3. Erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale di controparte volta alla restituzione del TFR liquidato al momento del licenziamento e conseguentemente l'erroneità di quanto disposto al punto 4 riguardo la compensazione tra i controcrediti parimenti accertati;
4. Erroneità della sentenza di primo grado per avere completamente omesso il giudice di prime cure, di riconoscere al lavoratore la retribuzione di ottobre 2017, per il periodo lavorato dal 16.10.2017 al 31.10.2017 – omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.”;
5. Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui al punto 5) ha posto a carico del lavoratore le spese di lite, liquidate nella misura della metà stante la reciproca soccombenza parziale”. Con il primo motivo, contestava la parte della sentenza con cui il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda avente ad oggetto il rateo di TFR rivendicato. Richiamava la memoria difensiva depositata in primo grado in esito alla domanda riconvenzionale (udienza del 20.03.2019), dove aveva chiarito e specificato che la corresponsione del rateo di TFR pari ad € 65,82, seppur calcolato nella somma complessiva doveva intendersi computato a titolo di “quota di accantonamento” mensile rispetto alle differenze retributive richieste. Il Tribunale negando tale pretesa, lo aveva privato dei necessari accantonamenti in busta paga della quota di TRF maturato nel periodo in cui era stato licenziato (dal giorno 06.06.2017 al 16.10.2017) e il datore di lavoro, non condannato all'accantonamento e non risultando tale accantonamento dalla busta paga, di fatto, non avrebbe mai provveduto alla liquidazione degli importi dovuti. Dai due cedolini paga dei mesi di luglio e agosto 2017 e dai bonifici ricevuti per tale titolo, emergeva che erano stati corrisposti esclusivamente la paga base (€ 1.195,13) e il bonus di € 80,00, per un importo al netto di € 1.052,00, senza alcuna disposizione in merito Parte al rateo mensile di Il diritto del lavoratore era stato negato. Il capo della sentenza doveva essere riformato e la doveva essere condannata all'accantonamento dell'importo di € Controparte_2
65,82 per ciascuna delle mensilità dedotte in giudizio. Con il secondo motivo impugnava la sentenza nella parte in cui aveva negato la differenza di rateo della tredicesima mensilità. Il giudice aveva commesso un duplice errore: aveva considerato la tredicesima come elemento della retribuzione globale di fatto (non quale emolumento separato, per il periodo 6
06.06.2017 – 16.19.2017, pari a € 384,95) e aveva erroneamente considerato liquidate al lavoratore tutte e cinque le mensilità risarcitorie riconosciute dal Tribunale nel giudizio di impugnazione del licenziamento, salvo poi contraddirsi al punto successivo (2.3.), dove aveva condannato la società alla corresponsione, in favore del lavoratore, della CP_2 somma di 3.921,14 pari esattamente a tre mensilità risarcitorie. Tra l'altro, dai due cedolini paga dei mesi di luglio e agosto 2017 e dai rispettivi bonifici ricevuti per tale titolo, emergeva chiaramente come al lavoratore fossero state corrisposte esclusivamente la paga base (pari ad € 1.195,13) e il bonus di 80 euro, per un importo al netto di € 1.052,00, confermando l'evidenza che la tredicesima non fosse stata ricompresa nelle uniche due mensilità risarcitorie liquidate. Tale circostanza emergeva anche dalla lettura della c.t.p. redatta per conto del Casile, in cui il perito aveva conteggiato separatamente la quota di 13^ mensilità maturata per tutti e cinque i mesi dalla data del licenziamento alla ripresa del servizio, affinché potesse chiaramente emergere come tale emolumento non fosse stato liquidato il quale ne aveva diritto in ragione della disposta reintegra ex tunc. La sentenza doveva essere riformata ed al lavoratore doveva essere riconosciuto il diritto alla tredicesima mensilità, pari ad euro 384,95, maturata nel periodo decorrente dalla data del licenziamento a quella di riammissione. Con il terzo motivo, contestava il punto della sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto la fondatezza della domanda riconvenzionale ed aveva disposto la compensazione tra i controcrediti. Il Tribunale non aveva adeguatamente valutato il compendio probatorio dal quale emergeva che il TFR corrisposto al Casile e mai reclamato, nemmeno dopo la reintegra, era stato richiesto solo in via riconvenzionale nell'atto di costituzione e, quindi, se non si fosse trattato di nuovo rapporto di lavoro, avrebbe potuto considerarsi comunque un acconto sulla somma complessiva che sarebbe stata dovuta al lavoratore all'atto della cessazione definitiva del vincolo lavoristico. Che si trattasse di nuova assunzione, e che quindi non fosse configurabile la restituzione del TFR, risultava chiaramente dalla circostanza che su tutte le buste paga successive all'avvenuto licenziamento, piuttosto che quella del 19/04/1999 (data dell'effettiva assunzione del lavoratore) o del 06/06/2017 (data del licenziamento), veniva invece indicata la data della reintegra (06.10.2027); ed ancora, il giudice aveva errato nel considerare la richiesta degli scatti di anzianità quale elemento indicativo della prosecuzione del vecchio rapporto di lavoro invece della prospettata novazione. Con il quarto motivo, contestava l'omesso riconoscimento della somma di € 631,13 a titolo di retribuzione per il periodo lavorato dal 16.10 al 31.10.2017. L'importo era stato correttamente indicato nei conteggi prodotti in giudizio e tuttavia, la somma di € 3.921,14, riconosciuta in favore del Casile, era inclusiva solamente delle tre mensilità risarcitorie relative ai mesi di giugno, settembre e ottobre 2017, comprensivi degli scatti di anzianità, non anche del citato emolumento. Con il quinto ed ultimo motivo, contestava la statuizione sulle spese di lite, ingiusta perché la sentenza doveva essere riformata con l'accoglimento di tutte le istanza del lavoratore. Costituitasi, la chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese Controparte_4 di lite. Il giudice si era correttamente determinato in merito alla domanda riconvenzionale posta dalla appellata. Infatti, il TRF era stato corrisposto al lavoratore, a seguito del licenziamento del 06 giugno 2017, integralmente, e, cioè, sia la quota accantonata sino a quella data presso l'Azienda, sia quella versata presso il Fondo di Tesoreria presso l'INPS. L'avvenuta reintegrazione del lavoratore in seguito alla declaratoria di illegittimità del licenziamento aveva di fatto disposto la prosecuzione del rapporto, venendo quindi meno i 7
presupposti per la fruizione del TFR da parte del lavoratore, il quale non era mai cessato, non avendo il lavoratore neppure esercitato il diritto di opzione previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. La reintegra aveva disposto la ricostituzione del rapporto tra datore e lavoratore con efficacia ex tunc e di conseguenza, erano venuti meno i presupposti per l'applicazione dell'art. 2120 c.c. ed il TRF non poteva ritenersi maturato. Parte Giustamente, il Tribunale aveva disposto la restituzione della quota di gestita dall'azienda, per un ammontare complessivo pari ad € 7.931,77. La sentenza era corretta anche in punto di tredicesima mensilità dell'anno 2017. Infatti, il rateo della tredicesima mensilità maturato nel periodo dal licenziamento (07/6/0217) alla data di effettiva reintegra (16/10/2017) era già stato conteggiato nell'indennità risarcitoria omnicomprensiva riconosciuta dal Tribunale con l'ordinanza emessa in data 11/9/2017 (di reintegra del lavoratore), mentre, per il periodo successivo, questa era stata oggetto di puntuale pagamento.
D'altronde, il rateo di tredicesima rientrava tra gli elementi fissi della retribuzione che confluivano nella determinazione dell'indennità risarcitoria da corrispondere a seguito della declaratoria di illegittimità del licenziamento. La tredicesima, poi, costituiva un elemento della retribuzione liquidabile in proporzione all'attività effettivamente svolta dal lavoratore. Di conseguenza, la aveva CP_2 correttamente corrisposto al Casile il rateo di tredicesima mensilità pari ad € 298,78 maturato nel periodo dal 16 ottobre 2017, data di ripresa del servizio, al 31 dicembre 2017. I ratei maturati nelle more del licenziamento e del relativo giudizio di impugnazione erano invece stati conteggiati nell'indennità risarcitoria corrisposta in ottemperanza all'ordinanza che aveva disposto la reintegra. Diversamente da quanto sostenuto dal , i 384,95 euro erano compresi nella Pt_1 somma complessiva di € 3.921,14 riconosciuta a titolo di indennità risarcitoria, risultando tale circostanza anche nell'elaborato peritale di parte depositato dal lavoratore nel corso del giudizio di prime cure. Anche sotto tale profilo, dunque, il gravame non era meritevole di accoglimento. Sempre in merito alla richiesta corresponsione del TFR, insisteva nella già eccepita inammissibilità della domanda poiché sprovvista dei presupposti di legge. L'appellante dapprima aveva richiesto la condanna al pagamento, tra le altre somme, anche del TFR e, successivamente, con la memoria difensiva sulla domanda riconvenzionale, aveva precisato di riferirsi all'accantonamento dei ratei. Così facendo, aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Non meritevole di accoglimento era la doglianza relativa all'omessa pronuncia in merito alla mensilità di ottobre 2017. Infatti, questa non era stata oggetto di domanda, essendo stato richiesto al giudice esclusivamente una presunta quota residua afferente al periodo 16/10/2017 – 31/10/2017 (pari a 631,13 euro) Tra l'altro, il aveva omesso di considerare due aspetti fondamentali: a) la Pt_1 mensilità di ottobre era stata integramente riconosciuta nella somma di € 3.291,14 corrispondente alle tre mensilità risarcitorie dovute;
b) la quota di € 631,17 veniva richiesta in maniera generica ed indeterminata, in violazione dei presupposti di legge. Corretto era, per conseguenza, il capo relativo alla liquidazione delle spese di lite.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Vanno esaminati congiuntamente il primo motivo di appello – con cui è stata contestata la sentenza nella parte in cui aveva accolto la domanda riconvenzionale proposta 8
dalla , sostenendo di aver richiesto soltanto le quote di Controparte_2 accantonamento del TFR e non anche la liquidazione delle somme maturate a tale titolo - ed il terzo motivo, con cui è stata contestata la sentenza, nella parte in cui aveva accolto la domanda riconvenzionale e disposto la compensazione tra controcrediti, con condanna alla restituzione del TRF già percepito. Orbene, secondo giurisprudenza consolidata, il TFR costituisce una forma di retribuzione differita, esigibile solo con la cessazione del rapporto di lavoro: “poiché il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo (Cass. n. 3894/2010). E, in effetti, il rapporto di lavoro del si era interrotto nel giugno del 2017 per Pt_1 espletamento della procedura di licenziamento collettivo. A seguito dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria in data 11.09.2017, l'appellante era stato reintegrato nel posto di lavoro. A seguito del licenziamento erano stati liquidati tutti i ratei di TFR, dalla data di assunzione nel 1999, al licenziamento, nel 2017 e tale circostanza è incontestata. Il non aveva esercitato il diritto di sostituire la reintegra nel posto di lavoro con Pt_1 un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro. Aveva, invece, deciso di proseguire il rapporto di lavoro con la svolgendo le medesime mansioni per cui Controparte_2 era stato assunto. Tale circostanza risulta determinante, poiché, come già rilevato, il presupposto per l'erogazione del TRF (fatti salvi i casi di richiesta di anticipata corresponsione, di cui non vi è prova in atti) diviene esigibile alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui il prestatore di lavoro abbia impugnato il licenziamento ed abbia conseguito l'ordine di reintegrazione, la predetta voce di retribuzione differita è inesigibile per mancanza dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. Ord. 3 febbraio 2021, n. 2476). Infatti: “ In base ad un costante orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, essendo l'esigibilità del trattamento di fine rapporto correlata all'estinzione del rapporto, esiste un nesso di alternatività tra la pronuncia di perdurante sussistenza del rapporto di lavoro o di annullamento del licenziamento e quella di condanna al pagamento del trattamento suddetto, costituendo il primo accertamento un antecedente logico giuridico rispetto alla domanda relativa al pagamento dell'indennità di fine rapporto, non configurabile nel caso in cui risulti o debba stabilirsi la continuazione del rapporto di lavoro (ex multis, Cass. 2 novembre 2004, n. 21029; Cass. 14 agosto 1991 n. 8861, 3 febbraio 1998 n. 1049, 18 agosto 2000 n. 10942, 12 marzo 2001 n. 3563, 28 marzo 2002 n. 4551, 16 maggio 2002 n. 7143; Cass. 15 febbraio 2008, n. 3865; Cass. 20 settembre 2012, n. 15869). L'appellante ha contestato tale assunto, sostenendo che tra le parti si fosse instaurato un nuovo rapporto di lavoro, rilevabile dalla data di assunzione riportata in tutte le buste paga successive al 31.10.2017 (coincidente con la ripresa di servizio del ) e, laddove Pt_1 si fosse trattato dello stesso rapporto di lavoro, la avrebbe chiesto al la CP_2 Pt_1 restituzione del TFR già prima del momento processuale in cui era stata formulata la domanda riconvenzionale. Osserva la Corte che nessuna delle contestazioni dell'appellante offre la prova dell'avvenuta prospettata novazione del rapporto lavorativo, posta l'insussistenza di alcun 9
elemento dimostrativo di un'effettiva volontà novativa adeguatamente contestualizzata in raffronto a tutte le circostanze concrete precedenti, concomitanti e successive alla formazione del rapporto. La circostanza che si tratti del medesimo rapporto di lavoro emerge con evidenza dalla circostanza che esso è stato consequenziale alla declaratoria giudiziale di illegittimità del licenziamento e di reintegra del lavoratore, con innegabile prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro, già vigente dall'anno 1999, anche con riguardo all'identità della prestazione svolta dal , del tutto identica a quella ricoperta ante licenziamento. Pt_1 Va confermata, giacché corretta, la conclusione cui è addivenuto il Tribunale, secondo cui “appare incontestato che il abbia percepito il t.f.r., a dispetto di un provvedimento Pt_1 di reintegra avente, come noto, efficacia ex tunc e quindi idoneo a determinare una chiara continuità lavorativa. Tale ultimo dato non può considerarsi smentito dalla mera annotazione in busta paga di una diversa data di decorrenza del rapporto di lavoro”. D'altronde: “Accertata l'illegittimità del licenziamento e ricostituita la continuità del rapporto di lavoro, il diritto al trattamento di fine rapporto non può ritenersi ancora maturato” (Cass., 9303/2020). Va, conseguentemente confermata la condanna del Casile alla restituzione delle somme percepite a titolo di TFR.
5. Quanto al secondo motivo, avente ad oggetto la somma di € 298,78 erogata dalla a titolo di tredicesima mensilità, va osservato che questa costituisce Controparte_2 un elemento a retribuzione differita e cioè matura, proporzionalmente, in relazione all'attività prestata dal lavoratore in ciascuna mensilità. La somma di € 298,78 liquidata con la busta paga di dicembre 2017 e riferita esclusivamente al periodo successivo alla reintegra (16.10.2017 – 31.12.2017) è stata calcolata correttamente perché riferita alle mensilità successiva alla disposta reintegra del lavoratore. Poiché, come affermato dallo stesso appellante (pag. 5 atto di appello), nelle more del giudizio, erano state corrisposte tutte le somme a titolo di integrazione salariale per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2017, rientrando la tredicesima mensilità tra le voci che compongono la retribuzione globale di fatto, deve ritenersi che questa sia già stata calcolata quale voce dell'indennità risarcitoria già disposta in favore del lavoratore e che, quindi, il periodo 6.06.2017/16.10.2017 fosse stato incluso nel calcolo delle somme dovute a titolo di risarcimento. Resta fuori da questo calcolo il periodo che va dal 16.10.2017 al 31.12.2017 in merito al quale il parametro indicato è costituito dall'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima che la facesse ricorso agli ammortizzatori sociali coincidente Controparte_2 con la mensilità di dicembre 2014. Dal cedolino di dicembre 2014 emerge che la retribuzione base percepita dal lavoratore è pari a € 1.195,13. Applicando a tale somma i criteri di calcolo della tredicesima mensilità (paga base divisa per 12 e moltiplicata per il numero di mensilità effettivamente lavorate) questa va quantificata in € 298,78, somma effettivamente corrisposta al lavoratore. Per questo profilo è corretta la decisione del Tribunale di Reggio Calabria, che va confermata. Opinabile è poi la censura relativa alla presunta omessa pronuncia in punto di corresponsione di parte della mensilità di ottobre 2017 e, segnatamente, per il periodo immediatamente successivo alla reintegra (16.10.2017 – 31.10.2017). Come osservato dalla appellata società, la mensilità di ottobre era stata oggetto di calcolo nella sua interezza da parte del CTP (pag. 2 tabella CTP). Nella somma richiesta, infatti, è già inglobata la mensilità ordinaria di ottobre, pari a € 1195,13 (più € 67,15 per scatti di anzianità) e la corresponsione di tale somma è stata già 10
oggetto della condanna pronunciata in primo grado a carico della società : CP_2 condanna della in persona del l.r.p.t. al pagamento Controparte_2 in favore di dell'importo di € 3.921,14 oltre interessi e rivalutazione come per Parte_1 legge dalla maturazione al soddisfo). Condannare nuovamente la società datrice di lavoro alla liquidazione della medesima mensilità costituirebbe, dunque, una illegittima duplicazione. Confermate le statuizioni dell'appellata sentenza, deve essere confermata, in quanto adeguatamente parametrata all'esito finale della lite, anche la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado. L'appello, dunque, è infondato e va integralmente rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore 1.016,08 - in complessivi € 673,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_2 in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1295/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 10.06.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 673,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti