Ordinanza 9 febbraio 2023
Massime • 1
In tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica, le controversie volte ad ottenere il riconoscimento del diritto alla ripetizione delle somme già pagate, indicate in bolletta come "partite pregresse" e, dunque, relative alla liquidazione dei corrispettivi per le prestazioni che il gestore deve erogare e non già alla correttezza dell'esercizio delle funzioni tariffarie da parte dei Soggetti di governo del Servizio Idrico Integrato, appartengono al giudice ordinario, in quanto relative al rapporto individuale di utenza che non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità.
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FATTI DI CAUSA 1. Abbanoa s.p.a. propone ricorso affidato a tre motivi per la cassazione della sentenza del Tribunale di Nuoro del 14 luglio 2020 con la quale è stato rigettato l'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Nuoro del 14 luglio 2020. Resistono con controricorso A. Salvatore e S. Claudio in qualità di erede di G. Antonietta, deceduta nelle more del giudizio. 2. Con ordinanza del 7 dicembre 2022-1° febbraio 2023 il Collegio così pronunciava: «vista l'astensione del relatore autorizzata dal presidente titolare con atto in data 7 dicembre 2022, attesa la necessità di predisporre un nuovo collegio, La Corte rinvia a nuovo ruolo». 3. La trattazione …
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RILEVATO CHE Casa Vinicola Morando s.r.l. (CAVIM) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Asti Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l. (SISI) chiedendo, in relazione ai contratti stipulati con la convenuta, la dichiarazione di inefficacia delle clausole in cui era previsto a carico di parte attrice l'obbligo di corrispondere un minimo garantito a favore della convenuta per i volumi di scarico autorizzati nella pubblica fognatura anche se non effettivamente scaricati, ovvero la dichiarazione di invalidità e/o nullità delle predette clausole, con condanna della convenuta a restituire la somma di euro 113.600,05, corrisposta a titolo di minimo garantito o, in via subordinata, la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/02/2023, n. 4079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4079 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 4079 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: DE MASI ORONZO Data pubblicazione: 09/02/2023 Ric. 2022 n. 10653 sez. SU - ud. 24-01-2023 -2- SPLENDIDO DI CC G. & PIRAS T. S.N.C., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA MORETTI;
- controricorrente -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 23/2022 del GIUDICE DI PACE di CHIAVARI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere ORONZO DE MASI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso ed affermi la giurisdizione del giudice ordinario. RITENUTO CHE 1.- La società RE CQ LI ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ., allo scopo di far dichiarare, a queste Sezioni Unite, che spetta al G. A. conoscere e pronunciare sulle domande avanzate da Splendido s.n.c. di CI G. & IR T. avanti al Giudice di Pace di Chiavari. 2.- La società attrice aveva notificato, in data 9/12/2021, atto di citazione per chiedere, “previa occorrenda l’eventuale disapplicazione della Delibera n. 643 del 2013 dell’AEEGSI nonché della Delibera n. 13/2017 del maggio 2017 della Città Metropolitana di Genova, Ente di Governo d’Ambito, e di ogni altro provvedimento ritenuto necessario, (di) accertare e dichiarare illegittime e/o comunque non dovute le somme portate nelle bollette intestate alla società attrice a titolo di <
2) che nell’A.T.O. Centro Est della Città Metropolitana di Genova, affidataria del S.I.I. è IRETI s.p.a. (già RE CQ E GAS s.p.a.), la quale agisce, per quanto riguarda il Comune di Chiavari, attraverso la RE CQ LI s.p.a. (già Idro-Tigullio s.p.a.), all’uopo convenuta in giudizio;
3) che aveva stipulato con RE CQ LI s.p.a. un contratto inerente il servizio idrico relativo all’immobile sito in Chiavari, Corso BA n.101, utenza contraddistinta con codice cliente n. 19601 e codice servizio n. 7116362; che le bollette ricevute, a partire dall’anno 2018, contenevano oltre alle componenti tariffarie di costo, le c.d. <
che con la Delibera n. 643 del Ric. 2022 n. 10653 sez. SU - ud. 24-01-2023 -4- 2013, e relativi allegati, l’Autorità di regolazione imponeva ai singoli EN d’Ambito di procedere alla quantificazione ed approvazione, entro il 30/6/2014, delle <
che la Città Metropolitana di Genova, con Delibera n. 13 del 2017 e conseguente Protocollo di Intesa (con la società IRETI), provvedeva ad approvare i conguagli tariffari all’ATO genovese, per <
che sulla scorta di tali determinazioni venivano inseriti nelle bollette, ed addebitate agli utenti, i conguagli relativi alle c.d. <
sentenza n. 26/2011, nel giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 154, comma 1, Tariffa del servizio idrico integrato, del d.lgs. legislativo n. 152 del 2006, limitatamente Ric. 2022 n. 10653 sez. SU - ud. 24-01-2023 -8- alla parte concernente “l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”; sentenza n. 325/2010, che ha qualificato il servizio idrico integrato come servizio pubblico a rilevanza economica, secondo le prescrizioni del diritto europeo e nazionale, da cui deriva la necessità della copertura dei costi;
sentenza n. 67/2013, che ha ribadito che gli artt. 154 e 161 del Codice dell'ambiente, nonché l'art. 10, comma 14 del d.l. n. 70 del 2011, attribuiscono allo Stato la determinazione delle componenti di costo delle tariffe). 11.- Ed è proprio detto rapporto di natura privatistica che, nella specie, è stato dedotto in giudizio dalla società attrice che ha censurato l'aumento tariffario in quanto stabilito con effetto retroattivo della delibera comunale, definendolo “illegittimo” perché adottato in violazione dell’art. 11 delle Preleggi, e contestualmente chiesto che l'aumento tariffario venisse dichiarato inefficace, con ripetizione della quota di tariffa dell'acqua indebitamente corrisposta. 12.- Una tale domanda censura "incidenter tantum" il provvedimento amministrativo, chiedendone la disapplicazione ai fini della tutela del diritto soggettivo al pagamento di un canone contrattualmente stabilito, per cui la relativa controversia va riservata al giudice ordinario. 13.- Queste Sezioni Unite (ord. n. 29593/2022), in relazione alla lamenta la violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 133, comma 1, lett. c), del c.p.a., in un caso nel quale il tribunale adito aveva qualificato come meramente patrimoniale la pretesa in questione e, per conseguenza, affermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria, in luogo di quella amministrativa, hanno osservato che “la domanda con la quale l'utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua contesti l'importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base a una determinata tariffa introduce difatti una controversia relativa al rapporto individuale di utenza e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché non vede coinvolta la Ric. 2022 n. 10653 sez. SU - ud. 24-01-2023 -9- pubblica amministrazione nella veste di autorità (Cass., sez. un., n. 4584/06; coerente, sez. un., n. 8035/11)”. 14.- La liquidazione delle spese del giudizio è riservata al giudice di merito.
P. Q. M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, demandando al medesimo la liquidazione delle spese di regolamento. Così deciso in Roma il giorno 24 gennaio 2023.