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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/12/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 97 del RGAC dell'anno 2015, vertente
TRA
( ), con l'Avv. MIGLIAZZA ROCCO, giusta procura in atti Parte_1 P.IVA_1 parte attrice
E
( ), con l'Avv. MICELI FRANCESCO, giusta Controparte_1 P.IVA_2 procura in atti parte convenuta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Lamezia Terme n. 485/2014 emesso il 3.12.2014 e depositato il 4.12.2014.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 17.09.2025, in atti.
FATTO E DIRITTO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58 comma 2 l. cit..
Nel merito, l'opposizione è in parte fondata e, pertanto, può essere accolta nei termini che si dirà.
Orbene, prima di procedere all'analisi della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il
Pagina 1 di 9 fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Inoltre appare utile, ricordare che per antica e mai mutata giurisprudenza della Suprema
Corte:
- l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94,
11417/97, 8502/02, 17371/03);
- oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza
Pagina 2 di 9 -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo
(cfr. Cass. 20613/11);
- la fattura e l'estratto delle scritture contabili, sono titoli idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi li ha emessi, ma nell'eventuale giudizio di opposizione gli stessi non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto; tali documenti, prodotti dalla parte che ne vuole trarre vantaggio, non possono costituire prova in favore della stessa né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale sono prodotti contesti il diritto vantato dal creditore, anche relativamente alla sua entità oltreché alla sua esistenza (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 5573/97, 17371/03, 5071/09 e ord. 5915/11).
Ciò detto, mette ancora conto di evidenziare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo criterio di riparto dell'onere della prova, a ruoli invertiti, deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (cfr. Cass. S.U. 13533 del 2001; ma anche Cass. n. 2387 del 09/02/2004; n.
15677 del 03/07/2009; n. 3373 del 12/02/2010; n. 15659 del 15/07/2011); in tal caso saranno invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. Trib. Milano n.
23235/2018). Se è vero, quindi, che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è pur vero che in tal caso su entrambe le parti contrattuali grava l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell'eccezione, sicché, come il creditore che agisca per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, l'eccepiente ex art. 1460 c.c. deve provare il fatto costituito dell'eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.. Non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l'eccepiente di alcuna prova. L'eccezione di inadempimento,
Pagina 3 di 9 del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta è di lieve o rilevante importanza. E' necessaria dunque quanto meno la precisa allegazione della natura e modalità dell'eccepito inadempimento (vedi Cass. n. 890/2013).
Detto questo, ha ottenuto dal Tribunale di Lamezia Terme Controparte_1
l'emissione di ingiunzione di pagamento per un importo complessivo di euro 70.490,65, oltre interessi e spese, pretesi per la fornitura di materiali e prestazione di servizi offerti dalla sua ditta Idromac in favore di Parte_1
Per contro, la società opponente ha eccepito che: 1) le fatture allegate al ricorso in monitorio non sono suffragate da un atto formale (contratto, preventivo, documenti di trasporto) né riportano la sottoscrizione per accettazione da parte di e, in ogni caso, nel corso Parte_1 del rapporto tra le parti risulta che sono stati effettuati una serie di pagamenti nei confronti del
; 2) i lavori e le forniture eseguiti dal sono state effettuate da quest'ultimo CP_1 CP_1 per conto di presso il cantiere con la quale aveva Parte_1 CP_2 Parte_1 un regolare contratto di appalto e vi era un accordo tra e in Parte_1 Controparte_1 base al quale la prima avrebbe pagato quanto dovuto al solo dopo che la CP_1 CP_2
(committente) avesse pagato l'appaltatore principale ( , con la conseguenza che, Parte_1 non avendo ancora pagato nulla a il credito del è allo CP_2 Parte_1 CP_1 stato inesigibile;
3) mancano i presupposti per l'emissione di ingiunzione di pagamento anche con riguardo all'ulteriore somma di euro 1.000,00 relativa a presunti costi di recupero del credito.
Ciò posto, all'esito del giudizio, può dirsi che parte opposta ha dato, solo in parte, prova della fondatezza della sua pretesa creditoria, mentre parte opponente non ha provato l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa della società creditrice, secondo quanto previsto dall'art. 2697, comma 2, c.c.
In particolare, deve innanzitutto precisarsi che la pretesa oggetto di causa si colloca nell'ambito di assidui rapporti commerciali tra le parti contendenti per come si evince non solo dalla documentazione in atti, attestante una serie cospicua di pagamenti effettuati da in favore del (cfr. estratti conto bancari allegati sia al fascicolo di Parte_1 CP_1 parte opponente che al fascicolo di parte opposta), ma anche dalle stesse deduzioni delle parti.
Pagina 4 di 9 Invero, sebbene l'opponente abbia dapprima contestato l'inesistenza di un contratto o altro atto formale a sostegno delle fatture oggetto del giudizio, la stessa ha allegato l'esistenza di un accordo tra e in forza del quale quest'ultimo sarebbe stato Parte_1 Controparte_1 pagato solo dopo che la prima fosse stata, a sua volta, pagata da con ciò CP_2 ammettendo, nella sostanza, l'esistenza del rapporto di prestazione di servizi e fornitura di materiali su cui il ricorrente in monitorio fonda la sua pretesa.
Inoltre, il Tribunale osserva che, diversamente da quanto rilevato da parte opponente, il creditore non si è limitato a produrre le sole fatture corrispondenti alle forniture e ai servizi in contestazione (ferme le precisazioni che si faranno di seguito) ma le ha corredate degli estratti autentici delle scritture.
A questo proposito gioverà precisare che se, come noto e già sopra accennato, “la fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale o di indizio circa
l'esistenza del credito in essa riportato (cfr. ex plurimis, Cass. n. 15383/10; Cass. n.
9593/04), per cui quando viene contestata in giudizio l'esistenza del credito o l'entità dello stesso, incombe sull'emittente l'onere di provare l'esistenza e l'esatto ammontare del proprio credito” (cfr. Cass. 10.10.11, n. 20802), è anche vero che, ai sensi dell'art. 2710 c.c., “i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa”.
Ebbene, dottrina e giurisprudenza concordano che i libri contabili dell'imprenditore, sussistendo i presupposti richiesti dalla norma richiamata, siano prove liberamente valutabili dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, (Cass. 13669/12; Cass. 2621/11), ferma comunque la facoltà della controparte di contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (Cass.
6501/2012). In altre parole, le scritture contabili, regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte.
Peraltro, qualora l'imprenditore dovesse utilizzarle come mezzo di prova nei confronti della controparte ai sensi dell'art. 2710 c.c., queste saranno soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, il quale stabilirà se e in quale misura le stesse saranno attendibili ed idonee, ed eventualmente, in concorso con altre risultanze probatorie a dimostrazione della fondatezza della parte che le ha prodotte in giudizio.
Pagina 5 di 9 Orbene, alla luce dell'istruttoria svolta in corso di causa, il Tribunale ritiene che le scritture contabili esibite da parte convenuta (avendo l'attrice omesso di produrre le proprie), possedendo i requisiti di cui all'art. 2710 c.c. per costituire prova nei rapporti tra imprenditori, siano idonee a dimostrare, almeno in parte, la fondatezza della pretesa creditrice.
Ed invero, il teste ha confermato che ha fornito i beni e i Testimone_1 Controparte_1 servizi di cui alle fatture allegate al ricorso in monitorio (“Tanto posso dire in quanto nel Pa 2012 ero dipendente della P.i.cem che è la società , fratello di Parte_3 Parte_4 che è il legale rappresentante di La P.i.cem era solita prestare manodopera a Pt_1 per l'espletamento di talune commesse e quindi io, come dipendente PI ho Pt_1 lavorato nei cantieri per cui è causa. era presente sui cantieri in Controparte_1 questione tutti i giorni, a differenza di altri, come e , che spesso vedevamo solo Pt_4 Pt_3 la sera. Posso confermare che abbia fornito i beni e i servizi di cui alle fatture che CP_1 mi si mostrano in quanto riconosco i cantieri e ricordo i materiali che sono stati adoperati”) precisando, peraltro, che con riguardo alle prestazioni di cui alla fattura n. 7 del 30.03.2012, lo stesso non era presente e aggiungendo “so, per quanto riferitomi, che ci sono andati i miei colleghi di Questi, in particolare, hanno portato il gasolio e, per quanto so, si sono Pt_1 occupati anche della rifasatura. Per il resto mi risulta che l'abbattimento delle piante è stato fatto da una ditta esterna” (cfr. verbale di udienza del 20.11.2019).
Deve, quindi, ritenersi provato che la pretesa creditoria è fondata per gli importi recati nelle fatture allegate al ricorso in monitorio (che sono: la fattura n. 3 del 2.02.2012, n. 4 del
20.02.2012, n. 4/bis del 27.02.2012, n. 5 del 2.03.2012, n. 6 del 20.03.2012, n. 7 del
30.03.2012 e n. 7/bis del 2.04.2012, mancando invece quelle menzionate nel ricorso ma non presenti in atti ovvero fattura n. 2 del 5.01.2012, n. 8 del 2.04.2012 e n. 12 del 5.04.2012) ad eccezione della fattura n. 7 del 30.03.2012 rispetto alla quale anche gli altri testi escussi hanno escluso che le prestazioni fossero state effettuate dal . CP_1
In particolare, il teste ha dichiarato “riguardo la fattura n. 7 del 30.03.2012 Testimone_2 posso dire e confermare con certezza che le lavorazioni indicate non sono state realizzate da
Idromac perché questi lavori sono stati appaltati dalla all'impresa CP_2 Controparte_3
che l'abbattimento degli alberi è stato fatto da un'impresa esterna, la
[...] fornitura del gasolio l'ha data direttamente PI che aveva una cisterna nel suo piazzale e il noleggio del gruppo elettrogeno l'ha dato PI e c'è andato personale di ” (cfr. Parte_3 verbale di udienza del 30.03.2022).
Pagina 6 di 9 Nello stesso senso, il teste ha dichiarato “posso rispondere solo sulla fattura n. 7 Parte_3 del 30.03.2012 perché i riferimenti delle lavorazioni sono state fatte dalla mia azienda (PI
) perché queste lavorazioni fanno capo ad un appalto della che è stato CP_4 CP_2 aggiudicato a (PI)” (cfr. verbale di udienza del 1.02.2023). Parte_3
Esclusa, quindi, la detta fattura n. 7 rispetto alla quale non vi è prova che le prestazioni siano state effettivamente realizzate dal , l'opposto ha assolto agli oneri di prova sullo CP_1 stesso incombenti sulla fondatezza della sua pretesa creditoria.
Non risultano, invece, dimostrati in giudizio i fatti estintivi allegati da parte opponente, peraltro, in modo assai generico già sul piano assertivo.
In particolare, ha eccepito di aver effettuato una serie di pagamenti in favore Parte_1 del e ha prodotto, all'uopo, copie di alcuni estratti conto mettendo in evidenza tutte CP_1 le voci di bonifico in favore dell'odierno opponente.
Tuttavia, in nessun atto difensivo l'opposta è riuscita ad indicare con precisione quali fossero esattamente le fatture pagate, almeno in parte, né alcuna indicazione utile in merito si può evincere dagli estratti conto (che non riportano, per ciascuno dei bonifici, riferimenti riconducibili al numero o alla data delle fatture in contestazione) né dalle dichiarazioni dei testi escussi con la conseguenza che i pagamenti in questione non possono riferirsi con certezza proprio alle fatture oggetto di causa, tanto più che, come sopra detto, tra le parti erano in essere assidui rapporti commerciali.
Sul punto, non sarà inutile precisare che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Tale onere è assolto, secondo consolidata giurisprudenza, “soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, cioè puntualmente eseguito con riferimento a quel determinato credito azionato” (Cass. civ., Sez. II, Ord., 07/07/2025, n. 18442; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
16/07/2019, n. 19039; Cass. civ., Sez. III, Sent., 04/10/2011, n. 20288; Cass. civ., Sez. III,
09/01/2007, n. 205) ed è evidente che, nel caso di specie, la detta prova non è stata offerta.
Non giova, poi, alle difese di parte opponente né la circostanza che le parti fossero solite determinare nel contraddittorio gli importi dovuti, previa verifica dei lavori svolti e dei materiali prestati né il dedotto accordo in base al quale il pagamento di da parte di CP_1
Pagina 7 di 9 sarebbe avvenuto solo successivamente al saldo di in favore di Parte_1 CP_2
Parte_1
Invero, per quanto riguarda la prima circostanza, si evidenzia che non vi è in atti alcuna prova di una qualche contestazione, antecedente all'odierno giudizio, da parte di sulle Parte_1 prestazioni oggetto di causa né dell'invito ad interloquire per la determinazione in contraddittorio degli importi dovuti anche dopo la diffida stragiudiziale ad adempiere inviata per tramite di Equilibrium Italia Recupero Crediti di (cfr. all. ricorso per Controparte_5 decreto ingiuntivo).
Quanto all'accordo in base al quale sarebbe stato pagato solo dopo che CP_1 CP_2 avesse saldato l'appaltatore principale con la conseguenza che, non
[...] Parte_1 avendo ancora pagato alcuna somma a il credito di CP_2 Parte_1 CP_1 sarebbe inesigibile, il Tribunale non può non rilevare che, non essendovi alcun rapporto contrattuale diretto tra e l'inadempimento della prima CP_2 Controparte_1 rispetto agli obblighi contrattuali assunti con l'appaltatrice è assolutamente Parte_1 inopponibile all'odierno opposto.
Inoltre, quando anche vi fosse stato un accordo sui tempi del pagamento nel senso che, come detto, come anche altre ditte (cfr. dichiarazioni del teste Parte_5
a verbale di udienza del 19.09.2018) sarebbe stata pagata da dopo Parte_3 Parte_1 che quest'ultima fosse stata a sua volta pagata da detto accordo dovrebbe in CP_2 ogni caso ritenersi destinato a regolare (solo) i tempi del pagamento e non, certamente, a condizionare sine die il dovuto adempimento.
In altri termini, nella fisiologia dei rapporti commerciali con più parti, un siffatto accordo ha avuto certamente il senso di agevolare nel pagamento delle ditte a cui si era Parte_1 rivolta per effettuare le lavorazioni ad essa commissionate da in appalto. CP_2
Tuttavia, nel momento in cui la committente si è resa, per qualunque motivo, CP_6 inadempiente nei confronti di quest'ultima non può opporre a Idromac Parte_1
l'inadempimento di per l'evidente ragione che manca la prova di un accordo CP_2 scritto tra tutte le parti in tal senso e che, d'altra parte, l'accordo in ipotesi esistente tra
Idromac e – volto, si ribadisce, a regolare i tempi del pagamento – non può Parte_1 essere interpretato addirittura nel senso che in caso di definitivo mancato adempimento di non avesse più diritto al pagamento. Parte_6
Pagina 8 di 9 Un simile assunto, infatti, richiederebbe la prova scritta del fatto che, nei rapporti tra Pt_5
[...
il pagamento di nei confronti di Controparte_7 Parte_1 CP_2 fosse stato concordemente indicato come condizione sospensiva Parte_1 dell'adempimento in favore del;
prova che, all'evidenza, manca. CP_1
Quanto, infine, all'ulteriore importo di euro 1.000,00 basti osservare che ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 231 del 9.10.2002, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte e che tali costi sono stati documentati con fattura del 13.10.2014 allegata al ricorso in monitorio.
Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'opposizione di deve Parte_1 dichiararsi che il credito di ammonta a complessivi euro 50.922,87 oltre Controparte_1 interessi dalla domanda in monitorio al soddisfo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo in considerazione del valore della controversia, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 485/2014 emesso il 3.12.2014 e depositato il
4.12.2014 del Tribunale di Lamezia Terme;
- condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 50.922,87, oltre interessi legali dalla domanda in monitorio al soddisfo;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese e Parte_1 Controparte_1 competenze di giudizio, che si liquidano, per la fase monitoria, nella misura di € 1.370,00 e, per la fase di opposizione, nella misura di € 7.616,00, oltre rimborso spese generali, Iva e
Cpa, come per legge.
Così deciso in Lamezia Terme, 12.12.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 97 del RGAC dell'anno 2015, vertente
TRA
( ), con l'Avv. MIGLIAZZA ROCCO, giusta procura in atti Parte_1 P.IVA_1 parte attrice
E
( ), con l'Avv. MICELI FRANCESCO, giusta Controparte_1 P.IVA_2 procura in atti parte convenuta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Lamezia Terme n. 485/2014 emesso il 3.12.2014 e depositato il 4.12.2014.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 17.09.2025, in atti.
FATTO E DIRITTO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58 comma 2 l. cit..
Nel merito, l'opposizione è in parte fondata e, pertanto, può essere accolta nei termini che si dirà.
Orbene, prima di procedere all'analisi della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il
Pagina 1 di 9 fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Inoltre appare utile, ricordare che per antica e mai mutata giurisprudenza della Suprema
Corte:
- l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94,
11417/97, 8502/02, 17371/03);
- oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza
Pagina 2 di 9 -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo
(cfr. Cass. 20613/11);
- la fattura e l'estratto delle scritture contabili, sono titoli idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi li ha emessi, ma nell'eventuale giudizio di opposizione gli stessi non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto; tali documenti, prodotti dalla parte che ne vuole trarre vantaggio, non possono costituire prova in favore della stessa né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale sono prodotti contesti il diritto vantato dal creditore, anche relativamente alla sua entità oltreché alla sua esistenza (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 5573/97, 17371/03, 5071/09 e ord. 5915/11).
Ciò detto, mette ancora conto di evidenziare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo criterio di riparto dell'onere della prova, a ruoli invertiti, deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (cfr. Cass. S.U. 13533 del 2001; ma anche Cass. n. 2387 del 09/02/2004; n.
15677 del 03/07/2009; n. 3373 del 12/02/2010; n. 15659 del 15/07/2011); in tal caso saranno invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. Trib. Milano n.
23235/2018). Se è vero, quindi, che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è pur vero che in tal caso su entrambe le parti contrattuali grava l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell'eccezione, sicché, come il creditore che agisca per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, l'eccepiente ex art. 1460 c.c. deve provare il fatto costituito dell'eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.. Non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l'eccepiente di alcuna prova. L'eccezione di inadempimento,
Pagina 3 di 9 del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta è di lieve o rilevante importanza. E' necessaria dunque quanto meno la precisa allegazione della natura e modalità dell'eccepito inadempimento (vedi Cass. n. 890/2013).
Detto questo, ha ottenuto dal Tribunale di Lamezia Terme Controparte_1
l'emissione di ingiunzione di pagamento per un importo complessivo di euro 70.490,65, oltre interessi e spese, pretesi per la fornitura di materiali e prestazione di servizi offerti dalla sua ditta Idromac in favore di Parte_1
Per contro, la società opponente ha eccepito che: 1) le fatture allegate al ricorso in monitorio non sono suffragate da un atto formale (contratto, preventivo, documenti di trasporto) né riportano la sottoscrizione per accettazione da parte di e, in ogni caso, nel corso Parte_1 del rapporto tra le parti risulta che sono stati effettuati una serie di pagamenti nei confronti del
; 2) i lavori e le forniture eseguiti dal sono state effettuate da quest'ultimo CP_1 CP_1 per conto di presso il cantiere con la quale aveva Parte_1 CP_2 Parte_1 un regolare contratto di appalto e vi era un accordo tra e in Parte_1 Controparte_1 base al quale la prima avrebbe pagato quanto dovuto al solo dopo che la CP_1 CP_2
(committente) avesse pagato l'appaltatore principale ( , con la conseguenza che, Parte_1 non avendo ancora pagato nulla a il credito del è allo CP_2 Parte_1 CP_1 stato inesigibile;
3) mancano i presupposti per l'emissione di ingiunzione di pagamento anche con riguardo all'ulteriore somma di euro 1.000,00 relativa a presunti costi di recupero del credito.
Ciò posto, all'esito del giudizio, può dirsi che parte opposta ha dato, solo in parte, prova della fondatezza della sua pretesa creditoria, mentre parte opponente non ha provato l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa della società creditrice, secondo quanto previsto dall'art. 2697, comma 2, c.c.
In particolare, deve innanzitutto precisarsi che la pretesa oggetto di causa si colloca nell'ambito di assidui rapporti commerciali tra le parti contendenti per come si evince non solo dalla documentazione in atti, attestante una serie cospicua di pagamenti effettuati da in favore del (cfr. estratti conto bancari allegati sia al fascicolo di Parte_1 CP_1 parte opponente che al fascicolo di parte opposta), ma anche dalle stesse deduzioni delle parti.
Pagina 4 di 9 Invero, sebbene l'opponente abbia dapprima contestato l'inesistenza di un contratto o altro atto formale a sostegno delle fatture oggetto del giudizio, la stessa ha allegato l'esistenza di un accordo tra e in forza del quale quest'ultimo sarebbe stato Parte_1 Controparte_1 pagato solo dopo che la prima fosse stata, a sua volta, pagata da con ciò CP_2 ammettendo, nella sostanza, l'esistenza del rapporto di prestazione di servizi e fornitura di materiali su cui il ricorrente in monitorio fonda la sua pretesa.
Inoltre, il Tribunale osserva che, diversamente da quanto rilevato da parte opponente, il creditore non si è limitato a produrre le sole fatture corrispondenti alle forniture e ai servizi in contestazione (ferme le precisazioni che si faranno di seguito) ma le ha corredate degli estratti autentici delle scritture.
A questo proposito gioverà precisare che se, come noto e già sopra accennato, “la fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale o di indizio circa
l'esistenza del credito in essa riportato (cfr. ex plurimis, Cass. n. 15383/10; Cass. n.
9593/04), per cui quando viene contestata in giudizio l'esistenza del credito o l'entità dello stesso, incombe sull'emittente l'onere di provare l'esistenza e l'esatto ammontare del proprio credito” (cfr. Cass. 10.10.11, n. 20802), è anche vero che, ai sensi dell'art. 2710 c.c., “i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa”.
Ebbene, dottrina e giurisprudenza concordano che i libri contabili dell'imprenditore, sussistendo i presupposti richiesti dalla norma richiamata, siano prove liberamente valutabili dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, (Cass. 13669/12; Cass. 2621/11), ferma comunque la facoltà della controparte di contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (Cass.
6501/2012). In altre parole, le scritture contabili, regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte.
Peraltro, qualora l'imprenditore dovesse utilizzarle come mezzo di prova nei confronti della controparte ai sensi dell'art. 2710 c.c., queste saranno soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, il quale stabilirà se e in quale misura le stesse saranno attendibili ed idonee, ed eventualmente, in concorso con altre risultanze probatorie a dimostrazione della fondatezza della parte che le ha prodotte in giudizio.
Pagina 5 di 9 Orbene, alla luce dell'istruttoria svolta in corso di causa, il Tribunale ritiene che le scritture contabili esibite da parte convenuta (avendo l'attrice omesso di produrre le proprie), possedendo i requisiti di cui all'art. 2710 c.c. per costituire prova nei rapporti tra imprenditori, siano idonee a dimostrare, almeno in parte, la fondatezza della pretesa creditrice.
Ed invero, il teste ha confermato che ha fornito i beni e i Testimone_1 Controparte_1 servizi di cui alle fatture allegate al ricorso in monitorio (“Tanto posso dire in quanto nel Pa 2012 ero dipendente della P.i.cem che è la società , fratello di Parte_3 Parte_4 che è il legale rappresentante di La P.i.cem era solita prestare manodopera a Pt_1 per l'espletamento di talune commesse e quindi io, come dipendente PI ho Pt_1 lavorato nei cantieri per cui è causa. era presente sui cantieri in Controparte_1 questione tutti i giorni, a differenza di altri, come e , che spesso vedevamo solo Pt_4 Pt_3 la sera. Posso confermare che abbia fornito i beni e i servizi di cui alle fatture che CP_1 mi si mostrano in quanto riconosco i cantieri e ricordo i materiali che sono stati adoperati”) precisando, peraltro, che con riguardo alle prestazioni di cui alla fattura n. 7 del 30.03.2012, lo stesso non era presente e aggiungendo “so, per quanto riferitomi, che ci sono andati i miei colleghi di Questi, in particolare, hanno portato il gasolio e, per quanto so, si sono Pt_1 occupati anche della rifasatura. Per il resto mi risulta che l'abbattimento delle piante è stato fatto da una ditta esterna” (cfr. verbale di udienza del 20.11.2019).
Deve, quindi, ritenersi provato che la pretesa creditoria è fondata per gli importi recati nelle fatture allegate al ricorso in monitorio (che sono: la fattura n. 3 del 2.02.2012, n. 4 del
20.02.2012, n. 4/bis del 27.02.2012, n. 5 del 2.03.2012, n. 6 del 20.03.2012, n. 7 del
30.03.2012 e n. 7/bis del 2.04.2012, mancando invece quelle menzionate nel ricorso ma non presenti in atti ovvero fattura n. 2 del 5.01.2012, n. 8 del 2.04.2012 e n. 12 del 5.04.2012) ad eccezione della fattura n. 7 del 30.03.2012 rispetto alla quale anche gli altri testi escussi hanno escluso che le prestazioni fossero state effettuate dal . CP_1
In particolare, il teste ha dichiarato “riguardo la fattura n. 7 del 30.03.2012 Testimone_2 posso dire e confermare con certezza che le lavorazioni indicate non sono state realizzate da
Idromac perché questi lavori sono stati appaltati dalla all'impresa CP_2 Controparte_3
che l'abbattimento degli alberi è stato fatto da un'impresa esterna, la
[...] fornitura del gasolio l'ha data direttamente PI che aveva una cisterna nel suo piazzale e il noleggio del gruppo elettrogeno l'ha dato PI e c'è andato personale di ” (cfr. Parte_3 verbale di udienza del 30.03.2022).
Pagina 6 di 9 Nello stesso senso, il teste ha dichiarato “posso rispondere solo sulla fattura n. 7 Parte_3 del 30.03.2012 perché i riferimenti delle lavorazioni sono state fatte dalla mia azienda (PI
) perché queste lavorazioni fanno capo ad un appalto della che è stato CP_4 CP_2 aggiudicato a (PI)” (cfr. verbale di udienza del 1.02.2023). Parte_3
Esclusa, quindi, la detta fattura n. 7 rispetto alla quale non vi è prova che le prestazioni siano state effettivamente realizzate dal , l'opposto ha assolto agli oneri di prova sullo CP_1 stesso incombenti sulla fondatezza della sua pretesa creditoria.
Non risultano, invece, dimostrati in giudizio i fatti estintivi allegati da parte opponente, peraltro, in modo assai generico già sul piano assertivo.
In particolare, ha eccepito di aver effettuato una serie di pagamenti in favore Parte_1 del e ha prodotto, all'uopo, copie di alcuni estratti conto mettendo in evidenza tutte CP_1 le voci di bonifico in favore dell'odierno opponente.
Tuttavia, in nessun atto difensivo l'opposta è riuscita ad indicare con precisione quali fossero esattamente le fatture pagate, almeno in parte, né alcuna indicazione utile in merito si può evincere dagli estratti conto (che non riportano, per ciascuno dei bonifici, riferimenti riconducibili al numero o alla data delle fatture in contestazione) né dalle dichiarazioni dei testi escussi con la conseguenza che i pagamenti in questione non possono riferirsi con certezza proprio alle fatture oggetto di causa, tanto più che, come sopra detto, tra le parti erano in essere assidui rapporti commerciali.
Sul punto, non sarà inutile precisare che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Tale onere è assolto, secondo consolidata giurisprudenza, “soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, cioè puntualmente eseguito con riferimento a quel determinato credito azionato” (Cass. civ., Sez. II, Ord., 07/07/2025, n. 18442; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
16/07/2019, n. 19039; Cass. civ., Sez. III, Sent., 04/10/2011, n. 20288; Cass. civ., Sez. III,
09/01/2007, n. 205) ed è evidente che, nel caso di specie, la detta prova non è stata offerta.
Non giova, poi, alle difese di parte opponente né la circostanza che le parti fossero solite determinare nel contraddittorio gli importi dovuti, previa verifica dei lavori svolti e dei materiali prestati né il dedotto accordo in base al quale il pagamento di da parte di CP_1
Pagina 7 di 9 sarebbe avvenuto solo successivamente al saldo di in favore di Parte_1 CP_2
Parte_1
Invero, per quanto riguarda la prima circostanza, si evidenzia che non vi è in atti alcuna prova di una qualche contestazione, antecedente all'odierno giudizio, da parte di sulle Parte_1 prestazioni oggetto di causa né dell'invito ad interloquire per la determinazione in contraddittorio degli importi dovuti anche dopo la diffida stragiudiziale ad adempiere inviata per tramite di Equilibrium Italia Recupero Crediti di (cfr. all. ricorso per Controparte_5 decreto ingiuntivo).
Quanto all'accordo in base al quale sarebbe stato pagato solo dopo che CP_1 CP_2 avesse saldato l'appaltatore principale con la conseguenza che, non
[...] Parte_1 avendo ancora pagato alcuna somma a il credito di CP_2 Parte_1 CP_1 sarebbe inesigibile, il Tribunale non può non rilevare che, non essendovi alcun rapporto contrattuale diretto tra e l'inadempimento della prima CP_2 Controparte_1 rispetto agli obblighi contrattuali assunti con l'appaltatrice è assolutamente Parte_1 inopponibile all'odierno opposto.
Inoltre, quando anche vi fosse stato un accordo sui tempi del pagamento nel senso che, come detto, come anche altre ditte (cfr. dichiarazioni del teste Parte_5
a verbale di udienza del 19.09.2018) sarebbe stata pagata da dopo Parte_3 Parte_1 che quest'ultima fosse stata a sua volta pagata da detto accordo dovrebbe in CP_2 ogni caso ritenersi destinato a regolare (solo) i tempi del pagamento e non, certamente, a condizionare sine die il dovuto adempimento.
In altri termini, nella fisiologia dei rapporti commerciali con più parti, un siffatto accordo ha avuto certamente il senso di agevolare nel pagamento delle ditte a cui si era Parte_1 rivolta per effettuare le lavorazioni ad essa commissionate da in appalto. CP_2
Tuttavia, nel momento in cui la committente si è resa, per qualunque motivo, CP_6 inadempiente nei confronti di quest'ultima non può opporre a Idromac Parte_1
l'inadempimento di per l'evidente ragione che manca la prova di un accordo CP_2 scritto tra tutte le parti in tal senso e che, d'altra parte, l'accordo in ipotesi esistente tra
Idromac e – volto, si ribadisce, a regolare i tempi del pagamento – non può Parte_1 essere interpretato addirittura nel senso che in caso di definitivo mancato adempimento di non avesse più diritto al pagamento. Parte_6
Pagina 8 di 9 Un simile assunto, infatti, richiederebbe la prova scritta del fatto che, nei rapporti tra Pt_5
[...
il pagamento di nei confronti di Controparte_7 Parte_1 CP_2 fosse stato concordemente indicato come condizione sospensiva Parte_1 dell'adempimento in favore del;
prova che, all'evidenza, manca. CP_1
Quanto, infine, all'ulteriore importo di euro 1.000,00 basti osservare che ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 231 del 9.10.2002, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte e che tali costi sono stati documentati con fattura del 13.10.2014 allegata al ricorso in monitorio.
Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'opposizione di deve Parte_1 dichiararsi che il credito di ammonta a complessivi euro 50.922,87 oltre Controparte_1 interessi dalla domanda in monitorio al soddisfo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo in considerazione del valore della controversia, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 485/2014 emesso il 3.12.2014 e depositato il
4.12.2014 del Tribunale di Lamezia Terme;
- condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 50.922,87, oltre interessi legali dalla domanda in monitorio al soddisfo;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese e Parte_1 Controparte_1 competenze di giudizio, che si liquidano, per la fase monitoria, nella misura di € 1.370,00 e, per la fase di opposizione, nella misura di € 7.616,00, oltre rimborso spese generali, Iva e
Cpa, come per legge.
Così deciso in Lamezia Terme, 12.12.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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