Cass. civ., sez. II, sentenza 28/08/2007, n. 18136
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Sentenza 28 agosto 2007

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Anche con riguardo all'usucapione speciale di cui alla legge n. 346/1976 la prova del possesso, per tutto il quindicennio richiesto dalla legge, deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento, in suo favore, della fattispecie acquisitiva, anche se in via di eccezione riconvenzionale. A tal fine non può ritenersi sufficiente la prova del possesso intermedio, in mancanza di riscontri idonei a dimostrare la retroazione della signoria di fatto sul fondo fin dal momento inizialmente necessario per l'acquisto della proprietà "ad usucapionem". (Nel caso di specie la Corte ha cassato la pronuncia di merito, secondo la quale, il riconoscimento tacito del possesso intermedio a favore di chi invocava l'intervenuta usucapione doveva ritenersi idoneo a provare per presunzioni anche il possesso anteriore, in contrasto con la norma contenuta nell'art. 1142 c.c. ai sensi della quale, è il possesso intermedio che può presumersi, se vi sia la prova di quello remoto, e non il contrario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 28/08/2007, n. 18136
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18136
    Data del deposito : 28 agosto 2007

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