Sentenza 28 agosto 2007
Massime • 1
Anche con riguardo all'usucapione speciale di cui alla legge n. 346/1976 la prova del possesso, per tutto il quindicennio richiesto dalla legge, deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento, in suo favore, della fattispecie acquisitiva, anche se in via di eccezione riconvenzionale. A tal fine non può ritenersi sufficiente la prova del possesso intermedio, in mancanza di riscontri idonei a dimostrare la retroazione della signoria di fatto sul fondo fin dal momento inizialmente necessario per l'acquisto della proprietà "ad usucapionem". (Nel caso di specie la Corte ha cassato la pronuncia di merito, secondo la quale, il riconoscimento tacito del possesso intermedio a favore di chi invocava l'intervenuta usucapione doveva ritenersi idoneo a provare per presunzioni anche il possesso anteriore, in contrasto con la norma contenuta nell'art. 1142 c.c. ai sensi della quale, è il possesso intermedio che può presumersi, se vi sia la prova di quello remoto, e non il contrario).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/08/2007, n. 18136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18136 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente -
Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA US, IN GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE RU BUOZZI 68, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GAGLIARDINI, che li difende unitamente all'avvocato MORELLI LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NE PR, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio LUPI MARIO, difeso dall'avvocato ALESSI FRANCESCO IA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
NE AL, NE IA, NE RU;
- intimati -
avverso la sentenza n. 78/04 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 03/02/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/07 dal Consigliere Dott. Luigi PICCIALLI;
udito l'Avvocato MORELLI Luigi, difensore dei ricorrenti che si richiama alle conclusioni in atti;
udito l'Avvocato ALESSI Francesco, difensore del resistente che ha chiesto di riportarsi agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato l'8.4.83 i coniugi IU VI e NI IA, premesso di essere proprietari di un fondo sito in agro di Serra S. Quirico, censito in catasto al fl. 36 p.lle 430, 432 e 433, a confine con quello di proprietà di ME e EN MO, e che costoro indebitamente occupavano una striscia di terreno larga circa venti metri, facente parte dell'anzidetta particella n. 433, citarono i predetti al giudizio del Tribunale di Ancona, al fine di sentirli condannare alla restituzione del suolo in questione. Costituitisi i EN, eccepirono l'usucapione speciale (eccezione alla quale fece poi seguito anche una tardiva domanda riconvenzionale), ai sensi dell'art. 1159 bis c.c., al riguardo opponendo il possesso esclusivo del suolo ex adverso preteso fin dal 12.12.1964, data in cui essi ed EZ NI, dante causa degli attori, avevano acquistato dall'unico originario proprietario dei fondatale GI AN, i rispettivi poderi, già detenuti in mezzadria, secondo una situazione di fatto poi rimasta immutata nel tempo.
All'esito del giudizio di primo grado, nel corso del quale era deceduto ME EN e gli eredi del medesimo, RO, RI e BR EN, citati in riassunzione, non si erano costituiti, ed era stata ammessa ed espletata una consulenza tecnica, con sentenza del 24.7 - 10.12.01 l'adito Tribunale respinse la domanda, ritenendo fondata l'eccezione di usucapione, peraltro dichiarando inammissibile per tardività la corrispondente domanda riconvenzionale, con condanna degli attori alle spese.
A seguito di impugnazione proposta dai coniugi VI - NI, resistita da MO EN, nella contumacia degli altri appellatala Corte d'Appello di Ancona ha respinto il gravame, sulla scorta delle seguenti essenziali considerazioni:
a) applicabilità dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 bis c.c., in considerazione delle finalità perseguite dalla norma, di regolarizzazione anche dei semplici accorpamenti o integrazioni della proprietà rurale, anche ai giudizi aventi ad oggetto piccole estensioni di terreno agricolo;
b) compatibilità dell'istituto suddetto con i giudizi per regolamento di confini, tanto più che nel caso di specie gli attori non avevano dedotto alcuna situazione d'incertezza del confine o di promiscuità del possesso;
c) ricorrenza,nel caso di specie, di una situazione di possesso esclusivo esercitato dai convenuti, fin dal dicembre del 1964, considerato che erano stati gli stessi attori, per loro ammissione posta a base di una superflua richiesta di prova testimoniale, ad apporre una recinzione tra i due fondi nel 1970, all'atto del loro acquistatale delimitazione, in quanto dovuta ad iniziativa di tali parti, non avrebbe potuto che essere conforme al precedente stato di fatto, che con tale univoco comportamento extraprocessuale era stato così riconosciuto.
Avverso detta sentenza i VI - NI hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi.
Ha resistito MO EN con controricorso.
All'esito di esame preliminare ex art. 375 c.p.c. è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, poi eseguita da parte dei ricorrenti, nei confronti dei nominati eredi di ME EN, i quali non si sono costituiti.
La difesa dei ricorrenti ha, infine, depositato una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta falsa applicazione dell'art. 1159 bis c.c., comma 1 e art. 950 c.c., comma 3, L. n. 346 del 1976, art. 3, violazione dell'art. 24 Cost., carenza di motivazione, censurandosi la dichiarata applicabilità dell'usucapione speciale di cui alle precitate norme ad una piccola estensione di terreno, di per sè inidonea a costituire un'autonoma unità poderale, e per di più, nell'ambito di un giudizio di regolamento di confini, nel quale non sarebbero ravvisabili le finalità perseguite dalla legge speciale, che ha introdotto il suddetto istituto al precipuo fine di regolarizzare i titoli di proprietà ad oggetto dei fondi, comprensivi di fabbricati, suscettibili di utilizzazione agricola;
la censurata accezione della norma,ritenuta applicabile anche ai regolamenti di confine, si risolverebbe anche in una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con la generale esperibilità dell'azione di cui all'art. 950 c.c., a discapito dei possessori di fondi non rustici. Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Deve, anzitutto, rilevarsi che, contrariamente a quanto opinato dai giudici di merito, la controversia in esame non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 950 c.c., risultando chiaramente, dall'inequivoca narrativa della sentenza impugnata, che gli attori non dedussero, a fondamento della domanda, una situazione d'incertezza, soggettiva o oggettiva, del confine tra i due fondi e di connessa promiscuità del possesso, che rappresenta la condizione essenziale dell'azione per regolamento di confini, ma, molto più semplicemente, sostennero la non corrispondenza ai titoli della demarcazione di fatto esistente tra i due poderi, dovuta al comportamento usurpativo delle controparti, per essersi le stesse appropriate indebitamente ed in eccedenza rispetto a quanto loro consentito dal titolo di acquisto, di una striscia di terreno dalle dimensioni ben determinate, facente parte in realtà del fondo degli istanti;
tale superficie i convenuti sostenevano, a loro volta, essere loro appartenente,se non altro perché acquisita in virtù di possesso continuato per oltre quindici anni.
Costituisce, a tal riguardo, principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, quello secondo il quale "quando l'attore assuma che la superficie del fondo da lui in concreto posseduta sia inferiore a quella indicata nel proprio titolo di acquisto e denunci lo sconfinamento del vicino, il quale contesti quanto affermato dall'attore, il conflitto non è più tra fondi, ma fra titoli". (v., tra le altre Cass. 15013/00, 6681/00, 1446/96), sicché la domanda di rilascio della porzione, che si assume indebitamente ex adverso posseduta, non costituisce un mero corollario restitutorio di una richiesta di eliminazione dell'incertezza del confine, bensì il diretto e precipuo oggetto dell'azione, che pertanto va qualificata revindica. Nella presente controversia, dunque, caratterizzata da un palese "conflitto di titoli" e non "di fondi", nel quale le parti si contendevano una ben determinata superficie di terreno, l'una adducendo il proprio titolo di acquisto derivativo ed i dati catastali in esso richiamati, altra opponendo, essenzialmente, quello, a titolo originario, della maturata usucapione, si verteva chiaramente in tema di rivendicazione e non di regolamento di confini, come ritenuto prima dal Tribunale e poi dalla Corte d'Appello.
In tal senso deve essere emendata la motivazione della sentenza impugnatagli virtù dei poteri conferiti a questa Corte dall'art. 384 c.p.c., comma 2, e non ostandovi alcun giudicato interno, posto che la qualificazione della domandarne peraltro non ha formato oggetto di particolare contrasto tra le parti necessitante di una pronunzia ad hoc,non è risultata nella specie funzionale, quale necessario antecedente logico - giuridico, alla decisione adottata dai giudici di merito, avendo gli stessi ritenuto, indifferentemente, applicabile l'art. 1159 bis c.c. sia all'azione di revindica, sia a quella di regolamento di confini (pur, contraddittoriamente, considerando che fosse "da escludere in fatto che si verta in una situazione di incertezza oggettiva del confine, in quanto gli attori appellanti non hanno mai dedotto un loro possesso concorrente con quello dei convenuti": v. pag. 5 u.p. della sentenza impugnata). Dalla, come sopra emendata,qualificazione della domanda consegue l'irrilevanza di quei profili di censura correlati alla ritenuta natura di regolamento di confini della controversia. Per quanto attiene al residuo profilo, deducente comunque ed in linea generale, la non invocabilità dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c., alle piccole estensioni di suolo agricolo, di per sè non costituenti una autonoma ed organica unità poderale, deve ritenersi che correttamente i giudici di merito abbiano disatteso tale restrittiva interpretazione della disposizione de qua, che non risulta giustificata ne' dalla lettera, ne' dalle finalità perseguite dalla disposizione in questione. Sotto il primo profilo, premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di chiarire che la particolare fattispecie acquisitiva introdotta dalla L. n. 346 del 1976 non richiede necessariamente la presenza nel fondo rustico di un fabbricato rurale (volendo il legislatore,con la dizione "con annessi fabbricati", soltanto precisare l'estensione a tali accessioni, ove esistenti, dell'acquisto per effetto del possesso continuato), deve osservarsi che le condizioni essenziali, ai fini dell'applicabilità della disposizione,sono costituite dalla natura di fondo rustico, non oggetto di usi diversi da quelli agricoli, del terreno in considerazione, della sua ubicazione in comuni classificati montani dalla legge (art. cit., comma 1), oppure della non eccedenza del relativo reddito rispetto ai limiti fissati nella legge speciale (art. cit., comma 4, in rel. alla L. n. 346 del 1976, art. 2), mentre nessun ulteriore requisito dimensionale minimo,
quando concorrano quelli anzidetti (nella specie incontroversi), la norma espressamente richiede. Sotto il secondo profilo, deve ritenersi che la tesi recepita dai giudici di merito è quella più rispondente alle finalità perseguite dal legislatore, di consentire la regolarizzazione dei titoli di acquisto dei fondi in questione allo scopo di garantire, nell'interesse generale di un'ordinata produzione agricola, la certezza e stabilità delle situazioni giuridiche (finalità rese particolarmente evidenti dalla menzione, nell'art. 4 della citata legge, dell'"accorpamento o arrotondamento" realizzato mediante "trasferimenti immobiliari, regolarizzati a norma degli articoli precedenti"). In tale ottica, risulterebbe palesemente irrazionale e non conforme agli evidenziati intenti legislativi, ispirati a particolare favore per le signorie di fatto su siffatti beni protratte nel tempo, una limitazione quantitativa dell'oggetto della speciale fattispecie acquisitiva, tale da escludere proprio quelle minori estensioni di terreno agricolo, la cui controversa appartenenza all'uno o all'altro fondo costituisce, ancor più che nei casi in cui la pretesa abbia ad oggetto un'intera unità produttiva, fonte di incertezza nei relativi rapporti giuridici. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2943 c.c., con connesse carenze della motivazione,in relazione alla ravvisata prova del possesso,da parte degli eccipienti convenuti, relativo al periodo 12.12.64 - 28.8.70, desunta dalla sola circostanza che gli attori, all'atto dell'acquisto del loro fondo avvenuta nella seconda delle suddette date,lo avevano recintato,lasciando al di fuori della superficie così delimitata la striscia di terreno, successivamente rivendicata. In effetti il ragionamento, al riguardo seguito dai giudici di merito, secondo il quale siffatto comportamento sarebbe stato significativo del tacito riconoscimento dell'altrui possesso, con conseguente prova presuntiva della preesistenza di tale signoria di fatto fin dal dicembre 1964, epoca del frazionamento dell'unico originario fondo, non è conforme ai canoni probatori e della logica, postulando una continua ed ininterrotta conformità dello stato di fatto, antecedente al descritto comportamento degli attori, odierni ricorrenti, in assenza di altri concreti elementi atti ad accreditare la tesi, posta a base dell'eccezione riconvenzionale, secondo la quale fin dal momento del loro acquisto del podere gli eccipienti si sarebbero immessi nel possesso anche di quella parte eccedente,rispetto a quanto previsto nel titolo derivativo. In altri termini, l'apposizione della recinzione al di qua della striscia in questione poteva far logicamente presumere che quel suolo fosse, allo stato, coltivato o comunque posseduto dai vicini, nulla tuttavia autorizzava a presumere, in assenza di altri elementi che sarebbe stato onere degli eccipienti fornire (reus in excipiendo fit actor), che anche in precedenza e per i tutti i sette anni intercorsi tra l'originario frazionamento ed il successivo acquisto da parte degli attori, i convenuti lo avessero ininterrottamente posseduto, escludendone il dante causa degli odierni ricorrenti, NI EZ. L'argomentazione, al riguardo posta dai giudici di merito a sostegno dell'accoglimento dell'eccezione, si pone in contrasto con il noto canone logico, in base al quale su una presunzione non se ne può innestare una seconda (sull'inammissibilità ex art. 2727 c.c. della c.d. praesumptio de praeseumpto: v., tra le altre, Cass. n. 2612/01, 5045/02, 19894/05) ed elude il disposto dell'art. 1142 c.c., a termini del quale il possesso ed "intermedio" può presumersi solo se vi sia la prova di quello "remoto".
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione all'accolto motivo, con rinvio per nuovo esame e per il consequenziale regolamento delle spese anche del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Ancona.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, Cassa la sentenza impugnata in relazione alle accolte censure e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2007