Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 06/11/2024, n. 28602
CASS
Ordinanza 6 novembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, l'impegno del debitore a rinunciare al giudizio in corso dev'essere seguito, dopo la comunicazione dell'adesione dell'agente della riscossione, dalla presentazione di una rinuncia formale o, comunque, da una richiesta che, ancorché non espressa in forma di rinuncia ma con altre formule, costituisce adempimento del suddetto impegno, alla quale consegue, per diretto disposto legislativo, l'estinzione del giudizio, senza che sia necessaria, per l'effetto estintivo, una successiva attestazione dell'Ufficio sulla regolarità del pagamento.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 06/11/2024, n. 28602
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28602
    Data del deposito : 6 novembre 2024

    Testo completo