CASS
Ordinanza 6 novembre 2024
Ordinanza 6 novembre 2024
Massime • 1
In tema di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, l'impegno del debitore a rinunciare al giudizio in corso dev'essere seguito, dopo la comunicazione dell'adesione dell'agente della riscossione, dalla presentazione di una rinuncia formale o, comunque, da una richiesta che, ancorché non espressa in forma di rinuncia ma con altre formule, costituisce adempimento del suddetto impegno, alla quale consegue, per diretto disposto legislativo, l'estinzione del giudizio, senza che sia necessaria, per l'effetto estintivo, una successiva attestazione dell'Ufficio sulla regolarità del pagamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 06/11/2024, n. 28602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28602 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5882/2022 R.G. proposto da: CO AF, rappresentata e difesa dall’Avv. Giorgio Trimarchi, domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, – resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, n. 7008/2021, depositata il 28/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal consigliere Rosanna Angarano. DEFINIZIONE AGEVOLATA ESTINZIONE Civile Ord. Sez. 5 Num. 28602 Anno 2024 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: ANGARANO ROSANNA Data pubblicazione: 06/11/2024 Cons. est. Rosanna Angarano 2 Rilevato che: 1. ON AF AN impugnava innanzi alla C.t.p. di Messina l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2002, l’Ufficio le aveva contestato induttivamente maggiori ricavi. La C.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando i maggiori ricavi non dichiarati. Avverso detta sentenza proponeva appello la contribuente la quale, tuttavia, in pendenza del giudizio, si avvaleva della definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 193 del 2016 e, per l’effetto, ne chiedeva l’estinzione. 2. La C.t.r. disattendeva l’istanza di estinzione, non ravvisandone i presupposti e, per l’effetto, decideva la controversia nel merito rigettando il gravame. Affermava che la rinuncia al giudizio espressa dalla contribuente, nella sua qualità di appellante, a seguito dell’intervenuta sanatoria ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016 non poteva produrre effetti in quanto la regolarità del pagamento avrebbe dovuto essere attestata dall’Ufficio; che la rinuncia ai sensi dell’art. 44, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 non produceva effetto ove non accettata dalle parti costituite aventi effettivo interesse alla prosecuzione del processo;
che la rinuncia e l'accettazione dovevano essere sottoscritte dalle parti e depositate presso la segreteria della Commissione. Rilevava, invece, che nella fattispecie mancava l’atto di rinuncia ed accettazione sottoscritto dalle parti in giudizio. 3. L’Agenzia delle entrate ha depositato «atto di costituzione», ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale, dichiarando di non aver proposto tempestivo controricorso. 4. La contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 6 d.l. 22 Cons. est. Rosanna Angarano 3 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato estinto il giudizio, per rinuncia o per cessazione della materia del contendere, nonostante la sanatoria ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, e per aver erroneamente ritenuto, quale motivo ostativo, che fosse necessaria un’attestazione dell’Ufficio che, invece, non è prevista dalla norma. 2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’erronea applicazione dell’art. 44, commi 3 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disconosciuto la validità ed efficacia della rinuncia sia perché non accettata da controparte sia perché non sottoscritta personalmente dalla parte. Con una prima censura osserva che l’accettazione, quale condizione di efficacia della rinuncia, è prevista unicamente per le parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo, mentre nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate non aveva alcun interesse, in quanto la legge aveva predeterminato l’interesse dello Stato a definire determinati debiti fiscali nei casi, nei termini e con le modalità previste dal legislatore. Con una seconda censura rileva che la C.t.r. ha erroneamente ritenuto che non vi fosse rinuncia sottoscritta personalmente dalla parte, sebbene la stessa, debitamente sottoscritta, fosse stata regolarmente versata in atti. 3. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo. 3.1 L’art. 6, comma 1, d.l. n. 193 del 2016 per «i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016» e prevedendo che «i debitori possono estinguere il debito alle specifiche condizioni ivi previste;
il comma 2 detta la forma in cui il fenomeno si deve manifestare. In particolare, prevede che «Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua Cons. est. Rosanna Angarano 4 volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, nella quale indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi». ll comma 3 stabilisce che, entro il 15 giugno 2017, l'agente della riscossione - cui spetta, quindi, di gestire il procedimento innescato dal debitore - comunica al debitore che ha presentato la dichiarazione di cui al comma 2 «l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse» e, quindi, stabilisce una serie di criteri che l'agente deve osservare, nonché ulteriori modalità dell'agire del medesimo in funzione degli oneri di informazione al debitore. Il successivo comma 4 disciplina gli effetti del mancato rispetto del programma di definizione agevolata (una volta intervenuta la comunicazione dell'esattore) e lo fa stabilendo quanto segue: «In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 3.2. Questa Corte ha affermato, se pure con riferimento al giudizio di cassazione, ma esprimendo un principio applicabile anche alla fattispecie in giudizio, che in presenza della dichiarazione del debitore Cons. est. Rosanna Angarano 5 di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 d.l n. 193 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato;
in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 03/10/2018, n. 24083). Si è chiarito, che le norme dettate dall’art. 6 cit. sono di natura sostanziale, perché dirette ad incidere sulla situazione giuridica per la quale viene effettuata la dichiarazione di avvalimento, ma che la disposizione detta anche norme relative al processo allorquando la situazione giuridica oggetto della dichiarazione di cui al comma 1 risulti oggetto di un giudizio pendente. Sotto il profilo sostanziale la dichiarazione di avvalimento del contribuente è espressione di un diritto potestativo che realizza un vero e proprio potere di conformazione sostituendo al regolamento della situazione sostanziale debitoria esistente ed eventualmente sub iudice, la nuova regolamentazione anche quantitativa del dovuto, imperniata sulle modalità di adempimento previste e da fissarsi ai sensi del comma 3 dall'esattore. Per effetto della dichiarazione, seguita dalla comunicazione de qua, la situazione giuridica relativa alla pretesa di riscossione, allorquando sia oggetto di giudizio, viene ad essere regolata dagli effetti conformativi ad esse ricollegati e non è più identificabile, per effetto di una vera e propria sostituzione, secondo il modo di essere con cui era stata dedotta in giudizio. Sotto il profilo processuale, l'impegno a rinunciare dev'essere seguito, una volta che l'esattore abbia fatto la comunicazione di cui al Cons. est. Rosanna Angarano 6 comma 3 in senso positivo, dalla presentazione da parte del debitore di una rinuncia, in adempimento dell'impegno assunto con la dichiarazione di avvalimento originaria. Quando il debitore si trovi nel detto processo in posizione di ricorrente, poiché la norma prevede un suo impegno a rinunciare, l'evidenziazione della formulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata con una formale rinuncia - o comunque con una richiesta anche non espressa come rinuncia, ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere - si deve intendere come adempimento dell'impegno de quo e quindi come una rinuncia disciplinata direttamente dalla legge. La particolarità della rinuncia in adempimento dell'impegno cui allude l'art. 6 si individua nella circostanza che gli effetti sono qui direttamente disciplinati dalla legge. Il legislatore, nell'ipotesi in cui il contribuente è parte ricorrente ha, pertanto disciplinato la sorte del processo in termini di estinzione, sebbene a seguito di una manifestazione di rinuncia con gli effetti particolari sostitutivi su indicati e discendenti ex lege. 3.3. Diversamente da quanto sostenuto dalla C.t.r., affinché si verifichi l’effetto estintivo, non occorre, pertanto alcuna successiva attestazione di regolarità del pagamento da parte dell’Ufficio in quanto la medesima non è prevista dall’art. 6. Del resto, questa Corte ha già precisato che la rinuncia e la dichiarazione di estinzione non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione dell'esattore ed ha aggiunto e che la norma del comma 4, per il caso di inadempimento alla definizione agevolata fa insorgere una pretesa di riscossione nei termini risultanti dalla dichiarazione di Cons. est. Rosanna Angarano 7 avvalimento ed abilita l'esattore a procedere direttamente all'attività di riscossione, cioè alle attività esecutive per cui l'esattore procederà alle attività di recuperi coattivo (Cass. n. 24083 del 2016 cit.). 3.4. Nella fattispecie in esame, poiché la contribuente aveva documentato sia la propria dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata con riferimento ai carichi di cui al giudizio sia l'avvenuta comunicazione dell'esattore, e per altro aveva pure rinunciato al ricorso, il processo andava dichiarato estinto. 4. Il ricorso, pertanto, va accolto e, ex art. 382 cod. proc. civ. atteso che il processo non poteva essere proseguito, va dichiarata l’estinzione e, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio. Le spese deli gradi di merito restano compensate quale effetto della definizione agevolata. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, dichiara estinto il processo e cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
dichiara compensate le spese delle fasi di merito;
condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 1000,00 a titolo di compenso, oltre al 15 per cento a titolo di rimborso forfetario per spese generali, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Giorgio Trimarchi, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024.
che la rinuncia e l'accettazione dovevano essere sottoscritte dalle parti e depositate presso la segreteria della Commissione. Rilevava, invece, che nella fattispecie mancava l’atto di rinuncia ed accettazione sottoscritto dalle parti in giudizio. 3. L’Agenzia delle entrate ha depositato «atto di costituzione», ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale, dichiarando di non aver proposto tempestivo controricorso. 4. La contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 6 d.l. 22 Cons. est. Rosanna Angarano 3 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato estinto il giudizio, per rinuncia o per cessazione della materia del contendere, nonostante la sanatoria ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, e per aver erroneamente ritenuto, quale motivo ostativo, che fosse necessaria un’attestazione dell’Ufficio che, invece, non è prevista dalla norma. 2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’erronea applicazione dell’art. 44, commi 3 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disconosciuto la validità ed efficacia della rinuncia sia perché non accettata da controparte sia perché non sottoscritta personalmente dalla parte. Con una prima censura osserva che l’accettazione, quale condizione di efficacia della rinuncia, è prevista unicamente per le parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo, mentre nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate non aveva alcun interesse, in quanto la legge aveva predeterminato l’interesse dello Stato a definire determinati debiti fiscali nei casi, nei termini e con le modalità previste dal legislatore. Con una seconda censura rileva che la C.t.r. ha erroneamente ritenuto che non vi fosse rinuncia sottoscritta personalmente dalla parte, sebbene la stessa, debitamente sottoscritta, fosse stata regolarmente versata in atti. 3. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo. 3.1 L’art. 6, comma 1, d.l. n. 193 del 2016 per «i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016» e prevedendo che «i debitori possono estinguere il debito alle specifiche condizioni ivi previste;
il comma 2 detta la forma in cui il fenomeno si deve manifestare. In particolare, prevede che «Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua Cons. est. Rosanna Angarano 4 volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, nella quale indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi». ll comma 3 stabilisce che, entro il 15 giugno 2017, l'agente della riscossione - cui spetta, quindi, di gestire il procedimento innescato dal debitore - comunica al debitore che ha presentato la dichiarazione di cui al comma 2 «l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse» e, quindi, stabilisce una serie di criteri che l'agente deve osservare, nonché ulteriori modalità dell'agire del medesimo in funzione degli oneri di informazione al debitore. Il successivo comma 4 disciplina gli effetti del mancato rispetto del programma di definizione agevolata (una volta intervenuta la comunicazione dell'esattore) e lo fa stabilendo quanto segue: «In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 3.2. Questa Corte ha affermato, se pure con riferimento al giudizio di cassazione, ma esprimendo un principio applicabile anche alla fattispecie in giudizio, che in presenza della dichiarazione del debitore Cons. est. Rosanna Angarano 5 di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 d.l n. 193 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato;
in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 03/10/2018, n. 24083). Si è chiarito, che le norme dettate dall’art. 6 cit. sono di natura sostanziale, perché dirette ad incidere sulla situazione giuridica per la quale viene effettuata la dichiarazione di avvalimento, ma che la disposizione detta anche norme relative al processo allorquando la situazione giuridica oggetto della dichiarazione di cui al comma 1 risulti oggetto di un giudizio pendente. Sotto il profilo sostanziale la dichiarazione di avvalimento del contribuente è espressione di un diritto potestativo che realizza un vero e proprio potere di conformazione sostituendo al regolamento della situazione sostanziale debitoria esistente ed eventualmente sub iudice, la nuova regolamentazione anche quantitativa del dovuto, imperniata sulle modalità di adempimento previste e da fissarsi ai sensi del comma 3 dall'esattore. Per effetto della dichiarazione, seguita dalla comunicazione de qua, la situazione giuridica relativa alla pretesa di riscossione, allorquando sia oggetto di giudizio, viene ad essere regolata dagli effetti conformativi ad esse ricollegati e non è più identificabile, per effetto di una vera e propria sostituzione, secondo il modo di essere con cui era stata dedotta in giudizio. Sotto il profilo processuale, l'impegno a rinunciare dev'essere seguito, una volta che l'esattore abbia fatto la comunicazione di cui al Cons. est. Rosanna Angarano 6 comma 3 in senso positivo, dalla presentazione da parte del debitore di una rinuncia, in adempimento dell'impegno assunto con la dichiarazione di avvalimento originaria. Quando il debitore si trovi nel detto processo in posizione di ricorrente, poiché la norma prevede un suo impegno a rinunciare, l'evidenziazione della formulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata con una formale rinuncia - o comunque con una richiesta anche non espressa come rinuncia, ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere - si deve intendere come adempimento dell'impegno de quo e quindi come una rinuncia disciplinata direttamente dalla legge. La particolarità della rinuncia in adempimento dell'impegno cui allude l'art. 6 si individua nella circostanza che gli effetti sono qui direttamente disciplinati dalla legge. Il legislatore, nell'ipotesi in cui il contribuente è parte ricorrente ha, pertanto disciplinato la sorte del processo in termini di estinzione, sebbene a seguito di una manifestazione di rinuncia con gli effetti particolari sostitutivi su indicati e discendenti ex lege. 3.3. Diversamente da quanto sostenuto dalla C.t.r., affinché si verifichi l’effetto estintivo, non occorre, pertanto alcuna successiva attestazione di regolarità del pagamento da parte dell’Ufficio in quanto la medesima non è prevista dall’art. 6. Del resto, questa Corte ha già precisato che la rinuncia e la dichiarazione di estinzione non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione dell'esattore ed ha aggiunto e che la norma del comma 4, per il caso di inadempimento alla definizione agevolata fa insorgere una pretesa di riscossione nei termini risultanti dalla dichiarazione di Cons. est. Rosanna Angarano 7 avvalimento ed abilita l'esattore a procedere direttamente all'attività di riscossione, cioè alle attività esecutive per cui l'esattore procederà alle attività di recuperi coattivo (Cass. n. 24083 del 2016 cit.). 3.4. Nella fattispecie in esame, poiché la contribuente aveva documentato sia la propria dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata con riferimento ai carichi di cui al giudizio sia l'avvenuta comunicazione dell'esattore, e per altro aveva pure rinunciato al ricorso, il processo andava dichiarato estinto. 4. Il ricorso, pertanto, va accolto e, ex art. 382 cod. proc. civ. atteso che il processo non poteva essere proseguito, va dichiarata l’estinzione e, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio. Le spese deli gradi di merito restano compensate quale effetto della definizione agevolata. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, dichiara estinto il processo e cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
dichiara compensate le spese delle fasi di merito;
condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 1000,00 a titolo di compenso, oltre al 15 per cento a titolo di rimborso forfetario per spese generali, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Giorgio Trimarchi, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024.