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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/09/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2779/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile nella persona del Giudice dott.
Gabriele Conti in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2779/2023 promossa da:
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati DIAZZI MASSIMILIANO,
FERRARINI NICOLÒ e REGGIANINI STEFANO del Foro di OD con domicilio eletto nello studio dei predetti difensori in OD, Corso
Canalgrande n. 16
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Parte_2 C.F._1
avvocati DIAZZI MASSIMILIANO, FERRARINI NICOLÒ e REGGIANINI
STEFANO del Foro di OD con domicilio eletto nello studio dei predetti difensori in OD, Corso Canalgrande n. 16
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_3 C.F._2
avvocati DIAZZI MASSIMILIANO, FERRARINI NICOLÒ e REGGIANINI
STEFANO del Foro di OD con domicilio eletto nello studio dei predetti difensori in OD, Corso Canalgrande n. 16
ATTORI contro pagina 1 di 30 (c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. BOLONDI MARZIO del Foro di Treviso, con domicilio eletto nello studio dell'avv. GOTTARDO SERGIO in Bassano del Grappa (VI) Via
Marinali n. 22/26
CONVENUTA
e con la chiamata in causa di
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BERGAMO LAURA del Foro di
Padova con domicilio eletto nello studio del predetto difensore in Padova, via
Oberdan n. 10
TERZA CHIAMATA
avente ad oggetto: vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI:
PER GLI ATTORI: Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni domanda, istanza o eccezione e previo, in ogni caso, ogni accertamento o declaratoria di legge necessari,
in via principale a) Accertare e dichiarare che la responsabilità della convenuta, in via esclusiva o concorrente, ha provocato il sinistro di cui è causa.
E conseguentemente:
b) Condannare la convenuta a rifondere a titolo risarcitorio e/o di rivalsa l'importo pagato o sostenuto dalla scrivente, anche tramite l'esecuzione in forma specifica della transazione con i Sigg. pari al complessivo Pt_4
importo di 659.899,74 euro, come meglio quantificato e dettagliato nel presente atto. A tale importo andranno aggiunti i costi sostenuti per le spese per l'assistenza legale e le spese peritali, prima e in costanza, del presente pagina 2 di 30 giudizio (e in particolare per la fase del procedimento di primo grado), nonché
le spese sostenute per l'acquisizione del materiale probatorio dell'illecito, di cui sarà fornita documentazione giustificativa nel corso dell'istruttoria del presente giudizio.
c) Riconoscersi sulla somma così determinata la rivalutazione monetaria e gli interessi al saggio commerciale di mora ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. a valere dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo e nel periodo antecedente la data della notifica della domanda giudiziale al tasso legale con decorrenza dalla data della missiva di contestazione e formale messa in mora.
d) Tenere conto del comportamento processuale di controparte seguito nella fase antecedente al deposito del presente atto ai fini della quantificazione delle spese di lite, nonché per trarre argomenti di prova ex art. 116 ii co. c.p.c.. in via subordinata
Liquidarsi il danno in quella diversa misura che risulterà in corso di causa o parrà giusta ed equa, oltre rivalutazione e interessi come sopra richiesto. in via istruttoria
Riservata ogni deduzione e produzione istruttoria nelle memorie di cui al triplice termine ex art. 171-ter c.p.c. anche in esito alle avverse difese.
In ogni caso con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese e compensi del presente procedimento di merito, il tutto da quantificarsi secondo i criteri del DM 13 agosto 2022 n. 147 del Ministero della Giustizia e s.m.i., oltre oneri di legge, rimborso forfettario, cpa ed iva se dovuta;
oltre al rimborso di spese per CTU e compensi di CTP ove nominati.
PER LA CONVENUTA: Ogni diversa domanda, deduzione, eccezione disattesa e rigettata e rifiutato il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte ex adverso, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
NEL MERITO:
pagina 3 di 30 Rigettarsi le pretese attoree, inammissibili, prescritte e infondate per i motivi dedotti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi.
IN SUBORDINE:
Nella denegata ipotesi in cui le domande attoree risultassero in tutto o in parte fondate, ridursi nella misura ritenuta di giustizia l'importo dovuto a titolo risarcitorio ai sensi dell'art. 1227 II e I co. c.c. e comunque per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi.
Sempre per tale denegata eventualità, accertato e dichiarato che il danno asseritamente subito ex adverso in seguito al sinistro del 24.02.16 rientra nella copertura assicurativa di cui alla polizza n. 76862011 (o di cui alla diversa polizza prodotta in giudizio), condannare in persona del CP_2
Legale Rappresentante pro tempore, con sede in 20145 MILANO, Piazza Tre
Torri 3, a manlevare in tutto o in parte la Controparte_1
con Socio Unico, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, delle somme che quest'ultima venisse condannata a corrispondere a Parte Attrice.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettersi le prove richieste nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., con i testi ivi indicati, che non sono state ammesse e/o assunte in sede istruttoria;
- ribadite le eccezioni di inammissibilità della prova orale avversaria formulate nelle memorie istruttorie e ripetute alle udienze del 30.01.25 e del
06.03.25, rigettarsi le istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi indicati nella suddetta memoria e nel corso delle udienze istruttorie;
- a modifica e/o integrazione del provvedimento reso all'udienza del
06.03.2025, limitarsi l'autorizzazione richiesta ex adverso alla produzione documentale delle sole contabili che non avrebbero potuto essere prodotte prima di tale data (e, quindi, a quelle relative ai pagamenti successivi all'udienza del 30.01.2025).
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale. pagina 4 di 30 PER LA TERZA CHIAMATA: Il sottoscritto avvocato Laura Bergamo, procuratore di si riporta ai propri atti tutti e così precisa le CP_2
conclusioni anche associandosi ad ogni eccezione e rilievo formulati da riguardo alla posizione di parte attrice: Controparte_1
ogni diversa domanda eccezione istanza rigettata
Nel merito.
In via principale.
Rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improponibile, prima ancora che per intervenuta prescrizione dei diritti fatti valere, come dedotto dalla convenuta, e, comunque, perché infondata in fatto ed in diritto.
Rigettare comunque la domanda di garanzia svolta da Controparte_1
nei confronti di per intervenuta prescrizione ex articolo 2952 cc, CP_2
commi 2 e 3.
Spese rifuse.
In via subordinata.
Per la denegatissima ipotesi di una qualche ritenuta ammissibilità e fondatezza della domanda attorea a carico di e per l'altrettanto Controparte_1
denegatissima ipotesi di rigetto dell'eccezione di prescrizione formulata dalla compagnia in ordine alla domanda di manleva di Controparte_1
limitarsi la chiesta condanna della convenuta in conformità alle risultanze di causa sia in punto an debeatur sia in punto quantum debeatur, non ultimo ex art. 1227 cc secondo e primo comma e, di conseguenza e comunque, limitarsi la condanna di in garanzia entro i termini ed i limiti di polizza tutti, CP_2
nonché tenendo conto del fatto che la compagnia è stata notiziata delle richieste di parte attrice solamente dopo la notifica dell'atto di citazione.
Spese di lite almeno compensate.
pagina 5 di 30 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione notificato in data 23.05.2023, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Parte_2
e convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale Parte_3
chiedendo Controparte_1
l'accertamento della responsabilità della convenuta inerente alla fornitura del
“caminetto monoblocco modello Nuova Quadra vent. portina saliscendi” con annessa cornice in marmo modello “Cornice Toscana x Quadra” di cui alla fattura n. 6063 del 22.12.2000, sia in ragione dei vizi dei manufatti che delle erronee istruzioni contenute nel libretto di montaggio e manutenzione.
A sostegno della domanda, esponevano che:
- nell'ambito della propria attività di vendita al dettaglio di caminetti e stufe acquistava da il suddetto caminetto con Parte_1 Controparte_1
annessa cornice, successivamente installato presso l'abitazione dei sigg.
Pt_4
- a seguito del decesso della figlia dei sigg.ri , di anni quattro, Pt_4 Per_1
verificatosi in data 24.02.2016, la perizia svolta nel giudizio penale instaurato davanti al Tribunale di OD (e successivamente acquisita al fascicolo del procedimento civile) evidenziava tra le cause dell'evento un vizio costruttivo del caminetto, composto di tre parti separate al posto di un unico monoblocco,
e l'erroneità delle istruzioni di montaggio dello stesso, fornite ad Parte_1
che prescrivevano l'uso di colle per edilizia anziché il montaggio tramite staffe metalliche;
- il Tribunale di OD con sentenza n. 14/2020 condannava al risarcimento del danno, a favore dei sigg.ri per complessivi euro Parte_5
1.639.593,17, e , Parte_1 Controparte_3
quest'ultima successivamente dichiarata fallita con provvedimento del
04.12.2020;
pagina 6 di 30 - in data 30.11.2021 gli odierni attori concludevano con la famiglia Pt_4
un accordo transattivo con cui si impegnavano a risarcire loro l'importo di euro
553.924,20.
Gli attori rappresentavano, inoltre, che il caminetto era stato installato nel 2001 da secondo le istruzioni di montaggio del Controparte_4
1999 fornite dal venditore che prevedevano l'utilizzo Controparte_1
di colle per edilizia e non di staffe metalliche, prescritte invece dalla scheda tecnica di montaggio del 2003. In ragione di ciò, antecedentemente all'accordo transattivo, ossia in data 09.09.2020, aveva diffidato Parte_1 [...]
a rifondere gli importi al cui pagamento erano stati condannati CP_1
gli odierni attori, richiesta reiterata dopo l'accordo con la famiglia in Pt_4
data 03.05.2022. La convenuta non aderiva alla domanda stragiudiziale eccependo la prescrizione e la mancata chiamata in causa nel giudizio svoltosi avanti al Tribunale di OD, di talché gli attori instauravano il presente giudizio.
In diritto, gli attori negavano fosse intervenuta la prescrizione del credito nei confronti di ritenendo applicabile l'ordinario Controparte_1
termine decennale decorrente dalla conoscenza delle cause del distacco della cornice in marmo o al più dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio svoltosi avanti al Tribunale modenese. Ritenevano inoltre di non essere incorsi in alcuna preclusione, nonostante la mancata chiamata in causa della convenuta in tale giudizio, posto che solo all'esito erano emerse le effettive responsabilità del venditore e, in ogni caso, è da ritenersi legittima la proposizione della domanda di manleva in separato giudizio.
Evidenziavano altresì la responsabilità della convenuta nella causazione dell'evento mortale, in quanto la stessa aveva fornito un prodotto intrinsecamente viziato e impartito istruzioni di montaggio errate e, a seguito di un analogo episodio di distacco della cornice occorso ad altro cliente, non pagina 7 di 30 aveva ritirato il bene o avvisato gli ulteriori clienti della necessità di installare le staffe metalliche.
Gli attori concludevano, quindi, chiedendo la condanna della convenuta a rifonderli a titolo di rivalsa/risarcimento l'importo delle somme versate e da versarsi alla famiglia nonché delle spese sostenute per i procedimenti Pt_4
civile e penale (e quindi per complessivi euro 659.899,74), oltre a interessi e rivalutazione monetaria, riservandosi di agire separatamente per il danno alla reputazione commerciale.
II. Si costituiva in giudizio Controparte_1
Co
(d'ora in avanti anche ”), in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, eccependo il difetto di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire di e non avendo specificato quali Pt_2 Parte_3
domande formulavano nel proprio esclusivo interesse né a quale titolo agivano in giudizio, nonché l'inammissibilità della domanda non avendo Parte_1
coinvolto il produttore nel giudizio avente ad oggetto il vizio del bene compravenduto, come invece previsto dall'art. 116 del codice del consumo.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'atto di citazione, in quanto privo dei requisiti di chiarezza richiesti dalla cd. riforma Cartabia, e in particolare del titolo posto a fondamento della domanda.
La convenuta eccepiva altresì la prescrizione dell'azione, sia ai sensi del codice del consumo, che prevede un termine triennale dalla conoscenza del danno e in ogni caso l'estinzione del diritto decorsi dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto, sia secondo le norme del codice civile, che stabiliscono quale dies a quo della prescrizione decennale il giorno della consegna della cosa compravenduta.
Nel merito, la convenuta negava ogni responsabilità, ritenendo che l'evento fosse stato causato dall'esecuzione non a regola d'arte delle operazioni di montaggio del caminetto, nelle quali aveva utilizzato una resina Parte_1
alchidica che non rientra tra i collanti per edilizia, prescritti dalla venditrice. pagina 8 di 30 Infine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la convenuta chiedeva che l'importo da rifondere fosse ridotto alla metà della somma riconosciuta in sede di transazione, posto che la sentenza di condanna del
Tribunale di OD aveva accertato una responsabilità solidale di
[...]
e e che aveva chiesto l'ammissione al passivo Pt_1 CP_3 Parte_1
di per la metà della somma transatta. Sul presupposto della carenza CP_3
di legittimazione passiva di e chiedeva inoltre Pt_2 Parte_3
l'esclusione delle somme relative al bene immobile ceduto nella transazione, di proprietà di oltre che dei canoni di locazione persi, nonché Parte_2
delle somme poste a carico diretto di tali soggetti e di quelle non ancora corrisposte. Chiedeva altresì il rigetto delle domande di rifusione delle spese legali relative ai precedenti procedimenti e di versamento degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Chiedeva, da ultimo, di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia assicurativa per essere garantita e manlevata in caso di CP_2
soccombenza.
III. Previa autorizzazione alla chiamata in causa, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo CP_2
la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa, atteso che la richiesta risarcitoria di a era avvenuta in data Parte_1 Controparte_1
16.09.2020, mentre la convenuta aveva notiziato la compagnia assicurativa solo nel luglio 2023 e quindi successivamente allo spirare del termine biennale di cui all'art. 2952 comma secondo c.c., che decorre dal giorno in cui il terzo chiede il risarcimento all'assicurato.
In subordine, chiedeva limitarsi la condanna nei propri confronti entro i massimali previsti dalla polizza assicurativa.
Quanto al merito della controversia, la terza chiamata si associava alle difese della convenuta, evidenziando in particolar modo che la sentenza del
Tribunale civile di OD aveva ritenuto assorbente la responsabilità di Pt_1
pagina 9 di 30 rispetto a qualsiasi responsabilità eventualmente attribuibile a Pt_1
A tal proposito sosteneva che il mancato uso di colla Controparte_1
idonea e la stesura di quella utilizzata non a regola d'arte costituiva causa di per sé idonea a interrompere il nesso di causa, con la conseguenza che era da escludersi qualsiasi responsabilità in capo a In Controparte_1
secondo luogo, rilevava la condotta ulteriormente imperita di che Parte_1
non aveva installato le staffe metalliche nonostante la predisposizione di apposite scanalature verticali, come accertato dal CTU nominato dal Tribunale
modenese.
In punto di quantificazione della somma da corrispondere a titolo di rivalsa, chiedeva fosse ridotta a un quarto dell'importo transatto considerato che la sentenza del Tribunale di OD ha ritenuto ugualmente responsabili e e che la prima si è insinuata nel passivo della Parte_1 CP_3
seconda per il 50% dell'importo transatto. Infine, deduceva l'opponibilità a dei soli importi relativi alle somme già versate, alle Controparte_1
rate concordate per euro 240.000 e al valore dell'immobile ceduto di euro
36.441,72.
IV. Dopo lo scambio delle memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., il sottoscritto giudicante, subentrato nel procedimento, rigettava l'istanza ex art. 183 quater c.p.c. di parte convenuta non essendo la domanda manifestamente infondata. La causa era quindi istruita attraverso produzioni documentali, e prova per testi e interrogatorio formale di , l.r.p.t. di Parte_6
e di l.r.p.t. di Nel Controparte_1 Parte_2 Parte_1
prosieguo, sulle conclusioni delle parti così come in epigrafe trascritte e a seguito del deposito degli scritti conclusionali, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 08.07.2025.
V. Le domande attoree sono fondate nei limiti che seguono. La domanda della convenuta nei confronti dell'assicurazione terza chiamata è prescritta.
pagina 10 di 30 V.
1. Al fine di un opportuno inquadramento della presente controversia occorre dire che, sebbene l'atto di citazione attorea non prenda una chiara posizione rispetto alla responsabilità azionata nei confronti della convenuta, si deve ritenere che si tratti di responsabilità contrattuale derivante dalla vendita,
intervenuta tra la e l'allora di Controparte_1 Controparte_6
un prodotto difettoso, nella fattispecie il “Caminetto monoblocco modello
Nuova Quadra vent. portina saliscendi” con annessa cornice in marmo modello
“Cornice Toscana x Quadra”, come da documento di trasporto n. 7783 del
14.12.2000 (doc. 2 attori) e relativa fattura n. 6063 del 22.12.2000 (doc. 3).
Gli attori, in sintesi, sostengono che, a causa di vizi, difetti e indicazioni di montaggio erronee del predetto bene, lo stesso, a seguito del crollo dell'architrave e della cornice superiore in marmo, avrebbe cagionato il decesso della piccola avvenuto il 24.02.2016 e il conseguente danno a Persona_2
loro carico di cui chiedono di essere risarciti o di esercitare rivalsa verso la responsabile odierna convenuta, rispetto alle somme pagate a titolo di risarcimento ai familiari della bambina e alle spese sostenute nei relativi giudizi civili e penali nelle more conclusisi.
V.
2. Apparendo corretto tale inquadramento della responsabilità
azionata, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta in quanto, al momento dell'instaurazione del presente giudizio, non era ancora trascorso il decennio dall'evento che aveva cagionato il danno,
anche a voler considerare tale evento la data del decesso della bambina
(24.02.2016, in realtà più correttamente il decennio dovrebbe decorrere dalla data di deposito della perizia in sede penale che aveva acclarato la derivazione pagina 11 di 30 del crollo della cornice e dell'architrave del caminetto anche alla mancanza delle staffe di collegamento).
V.
3. Quanto al merito sono necessarie le seguenti considerazioni.
La sentenza civile del Tribunale di OD n. 14/2020 (doc. 1
convenuta), emessa nella causa tra i familiari di Persona_2 Parte_1
e , poi fallita, pacificamente
[...] Controparte_3
passata in giudicato, si occupa anche della posizione di CM, sebbene non chiamata in causa da in tale procedimento, escludendo Parte_1
responsabilità della convenuta nell'accadimento dell'evento dannoso:
“… In relazione ad la colpa sussiste perché, come è stato Parte_1
evidenziato dalla CTU disposta in sede penale:
1) l'architrave curvilineo, che faceva parte della cornice che rivestiva il camino, caduto addosso a “era privo, sul retro, pur avendo la Persona_2
predisposizione delle scanalature, delle staffe metalliche opportunamente sagomate per potersi innestare “a baionetta” con le staffe sottostanti di fissaggio del piedritto principale al montante in acciaio della parete in cartongesso […],
considerata l'entità delle forze in gioco, un fissaggio con staffe metalliche avrebbe sicuramente impedito la caduta dell'architrave addosso alla bambina”;
2) l'architrave curvilineo era invece incollato ai due piedritti sui cui era appoggiato;
presentava inoltre un “punto di colla”, in corrispondenza della sua mezzeria, con la parete in cartongesso retrostante che, tuttavia, con ogni evidenza, non ha garantito la tenuta, anche in considerazione del fatto che “la giunzione effettiva tra architrave e parete retrostante realizzata da questo pagina 12 di 30 punto di colla […] era limitata ad una linea lunga pochi cm” (pag. 37 elaborato peritale);
3) l'altro elemento collassato, la cornice sagomata, era a sua volta incollato all'architrave curvilineo su cui era appoggiato (“l'equilibrio statico della cornice era affidato esclusivamente alla colla”, pag. 128 elaborato peritale);
4) la colla utilizzata era inidonea a essere applicata per la giunzione degli elementi del manufatto che ha causato l'evento lesivo, in quanto si è avuta
“evidenza sperimentale dell'incapacità della colla alchidica di garantire tenuta qualora soggetta a cicli termici […] in presenza di riscaldamento a temperature di circa 50°, che si possono sviluppare sugli elementi del rivestimento dei caminetti”;
5) la colla alchidica, di per sé inidonea, non è stata posata “a regola d'arte,
considerando questa definizione generata dal buon senso comune, che consente ai singoli di percepire e distinguere “il lavoro ben fatto” rispetto “al lavoro raffazzonato” (all. 6 all'elaborato peritale), in quanto dall'esame dell'ausiliario del Ctu è emersa una progressiva riduzione dell'uso del collante
“dal basso verso l'alto”, in quanto “lo strato di materiale legante sulle sommità
dei piedritti è estremamente modesto”, oltre che “giunto al limite della finestra di apertura, il tempo di fluidità utile per l'applicazione, dopo di che la resina è
polimerizzata e non può più aggrapparsi alla superficie da coattare (la base dell'architrave arcuata)”.
Quindi, l'imperizia d si coglie sotto tre profili: Parte_1
pagina 13 di 30 1) mancato uso delle staffe metalliche per saldare l'architrave alla parete,
nonostante vi fosse la predisposizione (in presenza della predisposizione per le staffe, sarebbe stato esigibile, da operatori professionali, l'osservanza della regola di perizia, oltre che di prudenza, che prescrive di saldare nel modo migliore e più completo possibile elementi di arredamento pesanti e suscettibili di caduta dall'alto);
2) mancato uso di una colla adatta a sostenere le temperature generate dal camino, sia tra i piedritti e l'architrave curvilineo, sia tra l'architrave curvilineo e la cornice/mensola sagomata (si osserva che i periti in sede penale hanno sottoposto a test di carico e flessione una frazione del blocco non collassato,
assemblato con il, diverso, legante a base epossidica, e la risposta è stata positiva, sempre all. 6 all'elaborato peritale);
3) inidonea applicazione della colla, sia tra i piedritti e l'architrave curvilineo, sia tra l'architrave curvilineo e la cornice/mensola sagomata.
[...]
si è difesa eccependo di aver venduto e installato solo il camino e non Pt_1
la sua cornice. Tale prospettazione è smentita dal documento di trasporto del
Con 12 gennaio 2001 (doc. , proveniente d gi Parte_1 CP_6
già in cui sono menzionati sia il camino monoblocco sia la Controparte_8
cornice mod. Toscana, che non si ha ragione di escludere sia la stessa poi collassata nel febbraio 2016, e in cui si fa riferimento, appunto, a vendita e installazione presso l'immobile dove è avvenuto il fatto lesivo.
Il nesso di causalità tra la condotta colposa della società installatrice e l'evento lesivo, costituito dalla caduta degli elementi costituiti dalla parte superiore della cornice (architrave curvilineo e cornice/mensola sagomata) su pagina 14 di 30 sussiste in entrambe le ipotesi ricostruttive delineate dal Ctu a Persona_2
pag. 63 dell'elaborato peritale (caduta contemporanea dell'architrave e della cornice/mensola sagomata;
caduta della cornice/mensola sagomata prima e dell'architrave poi, con la precisazione per cui entrambi gli elementi fanno parte della “cornice mod. toscana”, che comprende tutto il rivestimento del camino).
Infatti, anche a ipotizzare che a causare l'evento lesivo sia stata la sola cornice/mensola sagomata, la tecnica di fissaggio della predetta all'architrave curvilineo si rivelata imperita sia dal punto di vista della scelta del materiale utilizzato, sia dal punto di vista dell'esecuzione del fissaggio (“l'ultimo incollaggio per la coattazione dell'architrave con la mensola sagomata,
realizzato con un spatolata sottile e discontinua di legante, e per la realizzazione della quale probabilmente è stata raccolta l'ultima frazione di mastice residuo”).
[..]
In comparsa conclusionale ha prodotto scheda di montaggio Parte_1
del 1999, in cui era prescritto che gli elementi in marmo della cornice
[...]
dovevano essere sigillati tra loro con “collanti per edilizia”, come in Pt_7
effetti è accaduto. Da ciò dovrebbe trarsi, secondo la sua prospettazione, che il fatto lesivo sarebbe addebitabile alla società venditrice (della cornice in marmo), che infatti dal 2003 in poi ha prescritto l'uso delle staffe metalliche.
Il Tribunale ritiene, tuttavia, che tale produzione non oscuri la rilevanza causale, determinante, dell'imperizia consistita nel non utilizzare, comunque,
le staffe metalliche per saldare l'architrave alla parete, dal momento che vi era pagina 15 di 30 la predisposizione, come accertato nell'elaborato peritale. Si osserva, peraltro,
che anche nella scheda prodotta d sono visibili due squadrette di Parte_1
fissaggio dei piedritti che risalgono verso l'alto, utili dunque per l'innesto “a baionetta” delle staffe metalliche opportunamente sagomate, come evidenziato dal Ctu.
Inoltre, gli altri profili di imperizia ascrivibili agli installatori riguardano il tipo di collante utilizzato e le sue modalità di applicazione e sotto questo profilo, l'onere di provare che, pur utilizzando un collante idoneo adeguatamente applicato, l'assenza delle staffe, in ipotesi addebitabile all'errore di progettazione della società costruttrice della cornic avrebbe Parte_7
comunque determinato il collasso della struttura ove sollecitata dall'appoggio della bambina, gravava sulla convenuta.”. [enfasi aggiunte].
Gli attori, tuttavia, basano le loro domande sulla circostanza che, essendo stato il camino installato nel 2000, avevano seguito le istruzioni di montaggio del 1999 – peraltro mai state consegnate al perito del giudice penale - e non quelle successive del 2003, che, invece, prevedevano il fissaggio dell'architrave con staffe metalliche, le quali, secondo il perito del giudice penale (v. pag. 85
doc. 4 attori), avrebbero sicuramente impedito la caduta del pesante manufatto addosso alla bambina. Tale modifica delle istruzioni di montaggio sarebbe stata effettuata da CM proprio a seguito di una caduta, occorsa a diverso cliente,
della parte superiore del camino, come si evincerebbe dalla telefonata del
18.06.2018 tra il sig. e il sig. , responsabile Parte_3 CP_9
commerciale di CM.
pagina 16 di 30 Pur tuttavia tale prospettazione non convince, infatti, a parere del giudicante installatore qualificato, non poteva non sapere che, Parte_1
per il fissaggio dell'architrave e della cornice dovevano essere usate colle resistenti all'azione termica, trattandosi di un caminetto che, all'evidenza,
sarebbe stato acceso e avrebbe sprigionato alte temperature;
inoltre il lavoro era stato effettuato in maniera del tutto “raffazzonata”, come evidenziato dal perito penale ing. Si vuol dire che, se avesse utilizzato la Per_3 Parte_1
colla corretta e l'avesse applicata “a regola d'arte” (cosa che non è avvenuta1),
l'evento, in un giudizio controfattuale, non si sarebbe verificato, in quanto una colla epossidica avrebbe sicuramente evitato il distacco dell'architrave e della cornice, come si ricava dalla CTU e relativo supplemento di analisi chimica svolti in sede penale.
D'altra parte, però, all'esito dell'istruttoria svolta nel presente procedimento è risultato che, in effetti, le staffe di fissaggio “a baionetta” tra l'architrave e i piedritti, nonché il fissaggio di cornice e architrave in fabbrica,
anziché in opera a cura dell'installatore, furono modifiche produttive
Co introdotte da successivamente al 2000 e illustrate nelle istruzioni del 2003
non disponibili all'epoca di installazione del caminetto di cui trattasi presso l'abitazione dei sig.ri Francamente inattendibile appare sul punto la Pt_4
deposizione del teste volta a sminuire il contenuto della propria CP_9
precedente telefonata al sig. del 18.06.2018 in cui il primo Parte_3 affermava che le staffe di fissaggio erano state inserite dopo l'anno 2000 in quanto un cliente di CM aveva avuto un problema con la “cimasa” che era caduta, così come non appare credibile la circostanza riferita dai testi di CM
secondo cui l'inserimento delle staffe era volta solamente a facilitare l'installazione e non aveva la funzione di sorreggere la cornice e l'architrave,
ciò in quanto tale argomentazione stride evidentemente con la circostanza che contemporaneamente, per evidenti ragioni strutturali (e non certo per facilitare il montaggio), CM aveva provveduto a “unificare” i precedenti pezzi nn. 8 e 9 in un unico pezzo formato da architrave e cornice provvedendo all'incollaggio in fabbrica come da foto che seguono:
Istruzioni 1999
Istruzioni 2023
pagina 18 di 30 Tanto è vero, a smentire ulteriormente sul punto l'argomentazione difensiva della convenuta che la perizia prof. seppure basata sulle Per_3
istruzioni del 2003 (in quanto CM non aveva consegnato quelle del 1999 al perito non rispondendo alle sue richieste) recita (pag. 136-137): “A seguito dell'esame della documentazione agli atti, dell'ispezione dei luoghi, delle analisi sui materiali, delle prove sperimentali condotte e dei calcoli statici sviluppati, con la massima confidenza in merito alla possibile individuazione della verità dei fatti, si può concludere che le cause del distacco e della caduta dei due elementi "cornice sagomata" ed "architrave curvilineo" del camino installato (nel gennaio 2001) presso l'abitazione dei signori Pt_4
provocando il decesso della bambin siano state: Persona_2
1. assenza di staffe metalliche sul retro dell'architrave (prima causa predisponente la situazione di pericolo)
2. insufficienza della colla alchidica per effetto dei cicli termici (seconda causa predisponente la situazione di pericolo)
cui si aggiunge:
3. una posa in opera della colla non a "regola d'arte" (terza causa predisponente la situazione di pericolo), così come evidenziato dalla relazione del prof. che ha aggravato, e probabilmente accelerato il processo di Per_4
degrado della capacità adesiva della colla per effetto dei cicli termici.
Si intende che la causa scatenante la caduta dei due elementi "architrave curvilineo" e "cornice sagomata" sia stata evidentemente il gesto,
naturalmente inconsapevole, della bambina.
pagina 19 di 30 Si sottolinea il fatto che la cornice sagomata, in quanto semplicemente incollata all'architrave con una modesta ed inefficace striscia di colla alchidica e quindi di fatto semplicemente appoggiata su di esso, sarebbe crollata, anche per il solo peso statico della bambina, anche in presenza delle staffe metalliche sul retro dell'architrave (previste dalla scheda tecnica di montaggio della ditta produttrice), che avrebbero fissato solo l'architrave alla parete retrostante, e non la cornice. Infatti, a differenza di quanto indicato nell'unica versione recuperata (datata però marzo 2003) della scheda tecnica di montaggio, i due elementi non costituivano un blocco unitario ("frontalino in marmo con 2 staffe"), bensì erano fisicamente separati.”.
Quindi, in pratica, se avesse correttamente applicato una Parte_1
colla adatta il crollo non sarebbe avvenuto, così come non sarebbe avvenuto se CM avesse, già nel 2000, previsto l'incollaggio di architrave e cornice in un unico pezzo e l'applicazione delle staffe di fissaggio, modifiche costruttive e di installazione avvenute solo nel 2003, quindi, come detto, successivamente alla installazione del caminetto dei sig.ri Pt_4
Ciò posto, viene in rilievo il problema giuridico delle concause, con riferimento alla ripartizione della responsabilità del danno, che è stato tradizionalmente affrontato, in giurisprudenza, distinguendo fra tre fattispecie: concause umane consistenti nel concorrente comportamento del danneggiato, concause umane consistenti nella condotta concorrente di una pluralità di artefici dell'illecito (o dell'inadempimento, in caso di responsabilità contrattuale) e concause naturali. Con riguardo alla prima categoria, l'art. 1227 cod. civ. dispone: “Se il fatto colposo del creditore ha pagina 20 di 30 concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità
della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”. Il primo comma introduce un'eccezione alla regola generale dell'irrilevanza delle concause con riferimento alla c.d. causalità
materiale, ossia al nesso eziologico fra condotta e danno-evento, consentendo dunque il frazionamento, in sede giudiziaria, del contributo alla causazione del danno-evento fra danneggiato e danneggiante. Il secondo comma,
viceversa, introduce un criterio inerente alla c.d. causalità giuridica, cioè il nesso eziologico fra danno-evento e danno-conseguenza, il quale presuppone,
dunque, il previo accertamento del concorso del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso. La norma di riferimento sul concorso di cause umane nell'illecito o nell'inadempimento contrattuale consistenti nella condotta concorrente di una pluralità di artefici dell'illecito, viceversa, è l'art. 2055
cod. civ., il quale recita: “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”. Presupposto
dell'applicazione della norma è la consumazione di un unico fatto dannoso alla cui produzione abbiano concorso, causalmente, più condotte lesive.
Viceversa, la natura della condotta (attiva od omissiva) e il titolo di responsabilità (contrattuale ovvero extracontrattuale) possono essere diversi,
richiedendo la norma un unico “fatto dannoso” e non un'unica condotta e pagina 21 di 30 non essendo parimenti richiesto un collegamento psicologico fra le condotte”
(cfr. Cass., S.U., n. 13143/2022: “Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più
persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni).
A fronte di ciò e tenuto conto che entrambe le condotte hanno cagionato l'evento e che, nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali ex art. 2055, comma 3, c.c. il diritto di regresso degli attori deve essere limitato al 50% delle somme di cui si dirà.
V.
4. Trattandosi di regresso, va preliminarmente rilevato, che lo stesso
è concepibile, giuridicamente, solo a fronte di un intervenuto pagamento e solo per la quota che sopravanza la quota del debito solidale spettante al solvens (nella fattispecie il 50% come da citata sentenza del Tribunale di
OD).
I principi richiamati vanno letti in combinato disposto con le disposizioni previste, nell'ambito delle obbligazioni solidali dell'art. 1299 c.c.
pagina 22 di 30 che disciplina la c.d. azione di regresso, prevedendo al primo comma che "Il
debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”.
Tale disposizione trova la sua ratio nell'esigenza di ridistribuire tra i condebitori l'onere economico dell'adempimento della prestazione: attraverso il regresso il solvens potrà richiedere la sola parte eccedente rispetto alla sua quota parte, riequilibrando così i rapporti interni tra i condebitori.
Sebbene dal tenore letterale della norma l'azione di regresso appaia esperibile solo nel caso in cui il debitore abbia “pagato l'intero debito”, la dottrina appare concorde nel ritenere che tale azione possa essere esercitata anche quando il condebitore abbia adempiuto solo parzialmente all'obbligazione, purché quanto corrisposto ecceda il valore della sua quota interna. Sul punto, anche la giurisprudenza da tempo ha evidenziato che,
sebbene l'art. 1299 c.c., comma 1, preveda unicamente l'ipotesi del pagamento dell'intero debito da parte di uno dei condebitori, tuttavia ciò non impedisce di ritenere che l'azione di regresso possa considerarsi esperibile anche nel caso in cui sia stata pagata solo una parte del debito comune in misura superiore alla quota interna del solvens, perché anche in tale caso,
come in quello del pagamento dell'intero debito, si ha un depauperamento del solvens ed un correlativo arricchimento dei condebitori, consistente nella parziale liberazione (cfr. Cass. Civ., sez. III, 16 marzo 2021, n. 7279; Cass.,
29/1/1998, 884; Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 1984, n. 459 citata da Trib. S.M.
Capua Vetere sentenza n. 276/2023 del 23.01.23).
pagina 23 di 30 V.
5. Nella presente circostanza viene in rilievo, però, il fatto che l'altro condebitore solidale è fallita, e risulta, quindi Controparte_3
pacificamente insolvente: ai sensi del citato art. 1299 c.c., il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi, ma se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento e, pertanto CM sarà obbligata in virtù regresso per la somma pagata dagli attori che sopravanza la loro quota del 50% del debito.
V.
6. A questo punto, però, viene in rilievo un altro problema, ovvero che gli attori hanno transato con i familiari della minore (a Persona_2
loro volta attori nel procedimento civile modenese e, quanto ai genitori, parti civili nel procedimento penale) come da accordo sub. doc. 8 attori e successivo rogito di transazione e cessione immobile sub. doc. 9, consci,
evidentemente, della circostanza che, essendo la condanna civile in solido tra ed essendo, nelle more fallita CP_4 Controparte_3
quest'ultima, l'obbligazione di pagamento sarebbe ricaduta per intero su
[...]
Si ritiene che tale transazione abbia avuto riguardo all'intero debito, Pt_1
ridotto in ragione delle reciproche concessioni tra le parti contenute nella transazione e non la mera quota del condebitore odierna attrice, Parte_1
come si ricava dall'entità importo ivi pattuito, dalla circostanza che nell'atto di transazione non vi è alcun riferimento alla quota, né la stessa transazione è
stata qualificata come parziale dalle parti;
in ogni caso la questione non ha particolare rilievo in quanto gli attori fanno riferimento, nelle proprie pagina 24 di 30 domande, alle somme conseguenti la predetta transazione e non a quelle oggetto della sentenza civile del Tribunale di OD.
V.
7. Riguardo, infine, alla eccezione sollevata dalla convenuta di difetto di legittimazione attiva (o titolarità) degli attori EF ed Parte_2
in quanto gli stessi non erano parti del procedimento civile modenese,
essendolo solo la stessa è da respingersi in quanto e Parte_1 Pt_2
hanno versato le somme conseguenti alla transazione Parte_3
nell'interesse della società, ma anche proprio (essendo imputati entrambi nel procedimento penale ed avendo quindi interesse a che i genitori della minore,
e , rinunciassero alla costituzione di parte civile) ed Controparte_10 CP_11
inoltre, in applicazione dell'art. 1201 c.c., gli stessi si sono surrogati nei diritti di Parte_1
V.
8. E' necessario a questo punto analizzare le somme pagate dagli attori
(e richieste alla convenuta) singolarmente:
1) € 147.500 già versati da in adempimento dei punti Parte_2
2.2. e 2.3. dell'accordo transattivo (doc. 8 attori e doc. 11 ricevute bonifici effettuati);
2) € 38.930,65 quale imposta di registro dovuta a seguito della sentenza del Tribunale civile di OD, versata da (doc. 12 Parte_1
attori);
3) € 240.000 da pagarsi ratealmente (docc. 13 e 38 attori);
4) spese sostenute per il penalista Avv. Prof. € 27.872 (doc. 30 CP_12
attori);
pagina 25 di 30 5) spese sostenute per l'Avv. Tugnetti € 66.663,54 (doc. 31 attori),
difensore nel procedimento civile;
CP_1 6) spese peritali Ing. per € 6.240 € (doc. 32) ed Ing. per Per_5
5.200 € (doc. 33), periti di parte nel procedimento penale.
7) valore dell'immobile ceduto in adempimento della transazione pari ad € 110.250 secondo i valori OMI;
8) valore dei canoni locatizi dell'immobile sub. 7 perduti e degli oneri notarili e imposte dovuti per la cessione;
Premesso che i giustificativi depositati successivamente allo spirare dei termini per produzioni documentali (doc. 38) sono ammissibili, in quanto alcuna norma prevede, a pena di decadenza, che la documentazione formata successivamente a tali termini debba essere prodotta nell'udienza successiva alla sua formazione ed essendosi comunque sviluppato il contraddittorio su tali documenti, di talché alcun danno alla posizione delle controparti è sorto dall'eventuale deposito non immediato, si deve rilevare che:
- non spettano gli importi sub. 2 e sub. 5 in quanto CM, per scelta della stessa che non ha inteso chiamarla in giudizio, non è stata parte Parte_1
del giudizio civile presso il Tribunale di OD e pertanto non può essere costretta a supportarne le spese di difesa o registrazione della sentenza;
- non spettano gli importi sub. 4 e sub. 6 in quanto relativi al processo penale ove erano imputati solamente i sig.ri tenuto conto di quanto già Pt_3
esposto circa la concorrenza di condotte imperite e negligenti da parte sia degli attori, sia della convenuta e tenuto conto che la responsabilità penale è di carattere personale;
pagina 26 di 30 - non spettano i canoni locatizi perduti dell'immobile ceduto in adempimento della transazione in quanto la scelta di cedere l'immobile,
anziché pagare in denaro o adempiere in altre modalità è stata una scelta discrezionale degli attori.
Pertanto essendo il valore della transazione pari ad € 497.750
(€147.500+240.000+110.250) la quota dovuta dagli attori sarebbe pari a €
248.875, mentre gli stessi si sono obbligati per l'intero, pur avendo pagato effettivamente € 329.750 (147.500+110.250+76.000 su € 240.000 dovuti ratealmente). Deve, quindi essere accertato e dichiarato che CM deve corrispondere agli attori la metà del valore della transazione, pari ad € 248.875
con condanna al pagamento di quanto finora effettivamente corrisposto dagli attori e oltre la loro quota di spettanza del 50% pari ad Pt_2 Parte_3
€ 80.857 (329.750-248.875). Su tale somma, trattandosi di debito di valuta,
spettano gli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data dei singoli esborsi eccedenti l'importo di € 248.875 alla data della domanda giudiziale (essendo CM già in mora, come da missiva in data 16.09.2020 doc. 6
attori) ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
VI. Sulla garanzia assicurativa appare sul tema l'eccezione di prescrizione del diritto alla CP_14
garanzia formulata dalla assicurazione terza chiamata. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità “a fronte del chiaro tenore letterale dell'art. 2952
c.c., comma 3 ("nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha pagina 27 di 30 promosso contro di questo l'azione") e della finalità ad esso sottesa (di porre celermente l'assicuratore in condizione di compiere gli accertamenti necessari e di determinarsi in ordine all'indennizzo), non appare sostenibile che la decorrenza del termine di prescrizione presupponga il preventivo accertamento della riconducibilità del sinistro nell'ambito della copertura assicurativa: un siffatto accertamento è sicuramente preliminare alla successiva liquidazione del sinistro, ma non incide - a monte - sulla decorrenza del termine, giacché il solo fatto che sia stata avanzata una richiesta risarcitoria con cui si faccia valere una responsabilità astrattamente rientrante fra quelle assicurate pone in condizione (e onera) il responsabile di attivare il proprio assicuratore e comporta - di conseguenza - la decorrenza del termine prescrizionale, "assumendo rilievo non il fatto che l'infortunio indiscutibilmente rientri fra quelli coperti dalla assicurazione, ma che possa ragionevolmente rientrarvi" (Cass. n. 19660/2014)” (cfr. Cass. 25430/2017).
Nella presente circostanza già con la missiva del 16.09.2020 (doc. 6 attori)
gli attori avevano formulato una chiara richiesta risarcitoria a CM, con correlata messa in mora con ciò “minacciando” il patrimonio dell'assicurato,
come richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte per la decorrenza del termine biennale di prescrizione (cfr. Cass. n. 2971/2019), senza che rilevi l'assenza di determinazione dell'importo risarcitorio richiesto (Cass. n.
18317/2015):
pagina 28 di 30 Co di talché, essendo la prima comunicazione all'assicurazione da parte di del
01.06.23, il diritto alla garanzia risulta prescritto ex art. 2952, commi 2 e 3, c.c..
VIII. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della convenuta nei confronti degli attori e della terza chiamata e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii per le cause di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 (pari all'accordato), al parametro medio per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale con unica liquidazione nei confronti degli attori, stante l'unicità della difesa.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nella causa promossa da in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, e Parte_2 Parte_3
pagina 29 di 30 nei confronti di in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e con la chiamata in causa di in persona del legale rappresentante pro tempore, così CP_2
provvede:
1) accerta e dichiara che la convenuta deve corrispondere agli attori la meta del valore della transazione di cui in motivazione, pari ad € 248.875, con condanna della medesima parte al pagamento di quanto finora effettivamente corrisposto dagli attori e oltre la loro quota di spettanza del 50%, Pt_2 Parte_3
pari ad € 80.857, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data dei singoli esborsi eccedenti l'importo di € 248.875 alla data della domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) dichiara prescritto il diritto di garanzia assicurativa azionato dalla convenuta nei confronti della terza chiamata;
3) respinge ogni altra domanda delle parti;
4) condanna la convenuta a rimborsare agli attori e alla terza chiamata le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 786 per esborsi, € 14.103 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge a favore degli attori con unica liquidazione stante l'unicità della difesa ed in € 14.103 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge a favore della terza chiamata.
Così deciso in Vicenza il 12.09.25
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 30 di 30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per tutto quanto osservato e descritto nella relazione, si può ipotizzare che le modalità di posa del camino non abbiano seguito un protocollo standard, dall'inizio delle operazioni di preparazione delle superfici da accoppiare e del legante, fino alla fine e completamento del lavoro di assemblaggio. In altri termini: l'esecuzione non sembra stata eseguita “a regola d'arte”, considerando questa definizione generata dal buon senso comune, che consente ai singoli di percepire e distinguere
“il lavoro ben fatto” rispetto “al lavoro raffazzonato”. Inoltre, sulla base delle osservazioni dirette e delle riprese documentali-fotografiche, si può stimare che la quantità di legante utilizzato dai posatori per gli incollaggi dei vari blocchi Per_ di marmo, si attesti nell'intorno di 150- 200 g circa, complessivamente.” (v. pag. 55 relazione prof. in sede penale doc. 5 attori) pagina 17 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile nella persona del Giudice dott.
Gabriele Conti in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2779/2023 promossa da:
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati DIAZZI MASSIMILIANO,
FERRARINI NICOLÒ e REGGIANINI STEFANO del Foro di OD con domicilio eletto nello studio dei predetti difensori in OD, Corso
Canalgrande n. 16
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Parte_2 C.F._1
avvocati DIAZZI MASSIMILIANO, FERRARINI NICOLÒ e REGGIANINI
STEFANO del Foro di OD con domicilio eletto nello studio dei predetti difensori in OD, Corso Canalgrande n. 16
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_3 C.F._2
avvocati DIAZZI MASSIMILIANO, FERRARINI NICOLÒ e REGGIANINI
STEFANO del Foro di OD con domicilio eletto nello studio dei predetti difensori in OD, Corso Canalgrande n. 16
ATTORI contro pagina 1 di 30 (c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. BOLONDI MARZIO del Foro di Treviso, con domicilio eletto nello studio dell'avv. GOTTARDO SERGIO in Bassano del Grappa (VI) Via
Marinali n. 22/26
CONVENUTA
e con la chiamata in causa di
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BERGAMO LAURA del Foro di
Padova con domicilio eletto nello studio del predetto difensore in Padova, via
Oberdan n. 10
TERZA CHIAMATA
avente ad oggetto: vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI:
PER GLI ATTORI: Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni domanda, istanza o eccezione e previo, in ogni caso, ogni accertamento o declaratoria di legge necessari,
in via principale a) Accertare e dichiarare che la responsabilità della convenuta, in via esclusiva o concorrente, ha provocato il sinistro di cui è causa.
E conseguentemente:
b) Condannare la convenuta a rifondere a titolo risarcitorio e/o di rivalsa l'importo pagato o sostenuto dalla scrivente, anche tramite l'esecuzione in forma specifica della transazione con i Sigg. pari al complessivo Pt_4
importo di 659.899,74 euro, come meglio quantificato e dettagliato nel presente atto. A tale importo andranno aggiunti i costi sostenuti per le spese per l'assistenza legale e le spese peritali, prima e in costanza, del presente pagina 2 di 30 giudizio (e in particolare per la fase del procedimento di primo grado), nonché
le spese sostenute per l'acquisizione del materiale probatorio dell'illecito, di cui sarà fornita documentazione giustificativa nel corso dell'istruttoria del presente giudizio.
c) Riconoscersi sulla somma così determinata la rivalutazione monetaria e gli interessi al saggio commerciale di mora ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. a valere dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo e nel periodo antecedente la data della notifica della domanda giudiziale al tasso legale con decorrenza dalla data della missiva di contestazione e formale messa in mora.
d) Tenere conto del comportamento processuale di controparte seguito nella fase antecedente al deposito del presente atto ai fini della quantificazione delle spese di lite, nonché per trarre argomenti di prova ex art. 116 ii co. c.p.c.. in via subordinata
Liquidarsi il danno in quella diversa misura che risulterà in corso di causa o parrà giusta ed equa, oltre rivalutazione e interessi come sopra richiesto. in via istruttoria
Riservata ogni deduzione e produzione istruttoria nelle memorie di cui al triplice termine ex art. 171-ter c.p.c. anche in esito alle avverse difese.
In ogni caso con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese e compensi del presente procedimento di merito, il tutto da quantificarsi secondo i criteri del DM 13 agosto 2022 n. 147 del Ministero della Giustizia e s.m.i., oltre oneri di legge, rimborso forfettario, cpa ed iva se dovuta;
oltre al rimborso di spese per CTU e compensi di CTP ove nominati.
PER LA CONVENUTA: Ogni diversa domanda, deduzione, eccezione disattesa e rigettata e rifiutato il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte ex adverso, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
NEL MERITO:
pagina 3 di 30 Rigettarsi le pretese attoree, inammissibili, prescritte e infondate per i motivi dedotti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi.
IN SUBORDINE:
Nella denegata ipotesi in cui le domande attoree risultassero in tutto o in parte fondate, ridursi nella misura ritenuta di giustizia l'importo dovuto a titolo risarcitorio ai sensi dell'art. 1227 II e I co. c.c. e comunque per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi.
Sempre per tale denegata eventualità, accertato e dichiarato che il danno asseritamente subito ex adverso in seguito al sinistro del 24.02.16 rientra nella copertura assicurativa di cui alla polizza n. 76862011 (o di cui alla diversa polizza prodotta in giudizio), condannare in persona del CP_2
Legale Rappresentante pro tempore, con sede in 20145 MILANO, Piazza Tre
Torri 3, a manlevare in tutto o in parte la Controparte_1
con Socio Unico, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, delle somme che quest'ultima venisse condannata a corrispondere a Parte Attrice.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettersi le prove richieste nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., con i testi ivi indicati, che non sono state ammesse e/o assunte in sede istruttoria;
- ribadite le eccezioni di inammissibilità della prova orale avversaria formulate nelle memorie istruttorie e ripetute alle udienze del 30.01.25 e del
06.03.25, rigettarsi le istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi indicati nella suddetta memoria e nel corso delle udienze istruttorie;
- a modifica e/o integrazione del provvedimento reso all'udienza del
06.03.2025, limitarsi l'autorizzazione richiesta ex adverso alla produzione documentale delle sole contabili che non avrebbero potuto essere prodotte prima di tale data (e, quindi, a quelle relative ai pagamenti successivi all'udienza del 30.01.2025).
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale. pagina 4 di 30 PER LA TERZA CHIAMATA: Il sottoscritto avvocato Laura Bergamo, procuratore di si riporta ai propri atti tutti e così precisa le CP_2
conclusioni anche associandosi ad ogni eccezione e rilievo formulati da riguardo alla posizione di parte attrice: Controparte_1
ogni diversa domanda eccezione istanza rigettata
Nel merito.
In via principale.
Rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improponibile, prima ancora che per intervenuta prescrizione dei diritti fatti valere, come dedotto dalla convenuta, e, comunque, perché infondata in fatto ed in diritto.
Rigettare comunque la domanda di garanzia svolta da Controparte_1
nei confronti di per intervenuta prescrizione ex articolo 2952 cc, CP_2
commi 2 e 3.
Spese rifuse.
In via subordinata.
Per la denegatissima ipotesi di una qualche ritenuta ammissibilità e fondatezza della domanda attorea a carico di e per l'altrettanto Controparte_1
denegatissima ipotesi di rigetto dell'eccezione di prescrizione formulata dalla compagnia in ordine alla domanda di manleva di Controparte_1
limitarsi la chiesta condanna della convenuta in conformità alle risultanze di causa sia in punto an debeatur sia in punto quantum debeatur, non ultimo ex art. 1227 cc secondo e primo comma e, di conseguenza e comunque, limitarsi la condanna di in garanzia entro i termini ed i limiti di polizza tutti, CP_2
nonché tenendo conto del fatto che la compagnia è stata notiziata delle richieste di parte attrice solamente dopo la notifica dell'atto di citazione.
Spese di lite almeno compensate.
pagina 5 di 30 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione notificato in data 23.05.2023, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Parte_2
e convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale Parte_3
chiedendo Controparte_1
l'accertamento della responsabilità della convenuta inerente alla fornitura del
“caminetto monoblocco modello Nuova Quadra vent. portina saliscendi” con annessa cornice in marmo modello “Cornice Toscana x Quadra” di cui alla fattura n. 6063 del 22.12.2000, sia in ragione dei vizi dei manufatti che delle erronee istruzioni contenute nel libretto di montaggio e manutenzione.
A sostegno della domanda, esponevano che:
- nell'ambito della propria attività di vendita al dettaglio di caminetti e stufe acquistava da il suddetto caminetto con Parte_1 Controparte_1
annessa cornice, successivamente installato presso l'abitazione dei sigg.
Pt_4
- a seguito del decesso della figlia dei sigg.ri , di anni quattro, Pt_4 Per_1
verificatosi in data 24.02.2016, la perizia svolta nel giudizio penale instaurato davanti al Tribunale di OD (e successivamente acquisita al fascicolo del procedimento civile) evidenziava tra le cause dell'evento un vizio costruttivo del caminetto, composto di tre parti separate al posto di un unico monoblocco,
e l'erroneità delle istruzioni di montaggio dello stesso, fornite ad Parte_1
che prescrivevano l'uso di colle per edilizia anziché il montaggio tramite staffe metalliche;
- il Tribunale di OD con sentenza n. 14/2020 condannava al risarcimento del danno, a favore dei sigg.ri per complessivi euro Parte_5
1.639.593,17, e , Parte_1 Controparte_3
quest'ultima successivamente dichiarata fallita con provvedimento del
04.12.2020;
pagina 6 di 30 - in data 30.11.2021 gli odierni attori concludevano con la famiglia Pt_4
un accordo transattivo con cui si impegnavano a risarcire loro l'importo di euro
553.924,20.
Gli attori rappresentavano, inoltre, che il caminetto era stato installato nel 2001 da secondo le istruzioni di montaggio del Controparte_4
1999 fornite dal venditore che prevedevano l'utilizzo Controparte_1
di colle per edilizia e non di staffe metalliche, prescritte invece dalla scheda tecnica di montaggio del 2003. In ragione di ciò, antecedentemente all'accordo transattivo, ossia in data 09.09.2020, aveva diffidato Parte_1 [...]
a rifondere gli importi al cui pagamento erano stati condannati CP_1
gli odierni attori, richiesta reiterata dopo l'accordo con la famiglia in Pt_4
data 03.05.2022. La convenuta non aderiva alla domanda stragiudiziale eccependo la prescrizione e la mancata chiamata in causa nel giudizio svoltosi avanti al Tribunale di OD, di talché gli attori instauravano il presente giudizio.
In diritto, gli attori negavano fosse intervenuta la prescrizione del credito nei confronti di ritenendo applicabile l'ordinario Controparte_1
termine decennale decorrente dalla conoscenza delle cause del distacco della cornice in marmo o al più dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio svoltosi avanti al Tribunale modenese. Ritenevano inoltre di non essere incorsi in alcuna preclusione, nonostante la mancata chiamata in causa della convenuta in tale giudizio, posto che solo all'esito erano emerse le effettive responsabilità del venditore e, in ogni caso, è da ritenersi legittima la proposizione della domanda di manleva in separato giudizio.
Evidenziavano altresì la responsabilità della convenuta nella causazione dell'evento mortale, in quanto la stessa aveva fornito un prodotto intrinsecamente viziato e impartito istruzioni di montaggio errate e, a seguito di un analogo episodio di distacco della cornice occorso ad altro cliente, non pagina 7 di 30 aveva ritirato il bene o avvisato gli ulteriori clienti della necessità di installare le staffe metalliche.
Gli attori concludevano, quindi, chiedendo la condanna della convenuta a rifonderli a titolo di rivalsa/risarcimento l'importo delle somme versate e da versarsi alla famiglia nonché delle spese sostenute per i procedimenti Pt_4
civile e penale (e quindi per complessivi euro 659.899,74), oltre a interessi e rivalutazione monetaria, riservandosi di agire separatamente per il danno alla reputazione commerciale.
II. Si costituiva in giudizio Controparte_1
Co
(d'ora in avanti anche ”), in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, eccependo il difetto di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire di e non avendo specificato quali Pt_2 Parte_3
domande formulavano nel proprio esclusivo interesse né a quale titolo agivano in giudizio, nonché l'inammissibilità della domanda non avendo Parte_1
coinvolto il produttore nel giudizio avente ad oggetto il vizio del bene compravenduto, come invece previsto dall'art. 116 del codice del consumo.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'atto di citazione, in quanto privo dei requisiti di chiarezza richiesti dalla cd. riforma Cartabia, e in particolare del titolo posto a fondamento della domanda.
La convenuta eccepiva altresì la prescrizione dell'azione, sia ai sensi del codice del consumo, che prevede un termine triennale dalla conoscenza del danno e in ogni caso l'estinzione del diritto decorsi dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto, sia secondo le norme del codice civile, che stabiliscono quale dies a quo della prescrizione decennale il giorno della consegna della cosa compravenduta.
Nel merito, la convenuta negava ogni responsabilità, ritenendo che l'evento fosse stato causato dall'esecuzione non a regola d'arte delle operazioni di montaggio del caminetto, nelle quali aveva utilizzato una resina Parte_1
alchidica che non rientra tra i collanti per edilizia, prescritti dalla venditrice. pagina 8 di 30 Infine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la convenuta chiedeva che l'importo da rifondere fosse ridotto alla metà della somma riconosciuta in sede di transazione, posto che la sentenza di condanna del
Tribunale di OD aveva accertato una responsabilità solidale di
[...]
e e che aveva chiesto l'ammissione al passivo Pt_1 CP_3 Parte_1
di per la metà della somma transatta. Sul presupposto della carenza CP_3
di legittimazione passiva di e chiedeva inoltre Pt_2 Parte_3
l'esclusione delle somme relative al bene immobile ceduto nella transazione, di proprietà di oltre che dei canoni di locazione persi, nonché Parte_2
delle somme poste a carico diretto di tali soggetti e di quelle non ancora corrisposte. Chiedeva altresì il rigetto delle domande di rifusione delle spese legali relative ai precedenti procedimenti e di versamento degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Chiedeva, da ultimo, di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia assicurativa per essere garantita e manlevata in caso di CP_2
soccombenza.
III. Previa autorizzazione alla chiamata in causa, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo CP_2
la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa, atteso che la richiesta risarcitoria di a era avvenuta in data Parte_1 Controparte_1
16.09.2020, mentre la convenuta aveva notiziato la compagnia assicurativa solo nel luglio 2023 e quindi successivamente allo spirare del termine biennale di cui all'art. 2952 comma secondo c.c., che decorre dal giorno in cui il terzo chiede il risarcimento all'assicurato.
In subordine, chiedeva limitarsi la condanna nei propri confronti entro i massimali previsti dalla polizza assicurativa.
Quanto al merito della controversia, la terza chiamata si associava alle difese della convenuta, evidenziando in particolar modo che la sentenza del
Tribunale civile di OD aveva ritenuto assorbente la responsabilità di Pt_1
pagina 9 di 30 rispetto a qualsiasi responsabilità eventualmente attribuibile a Pt_1
A tal proposito sosteneva che il mancato uso di colla Controparte_1
idonea e la stesura di quella utilizzata non a regola d'arte costituiva causa di per sé idonea a interrompere il nesso di causa, con la conseguenza che era da escludersi qualsiasi responsabilità in capo a In Controparte_1
secondo luogo, rilevava la condotta ulteriormente imperita di che Parte_1
non aveva installato le staffe metalliche nonostante la predisposizione di apposite scanalature verticali, come accertato dal CTU nominato dal Tribunale
modenese.
In punto di quantificazione della somma da corrispondere a titolo di rivalsa, chiedeva fosse ridotta a un quarto dell'importo transatto considerato che la sentenza del Tribunale di OD ha ritenuto ugualmente responsabili e e che la prima si è insinuata nel passivo della Parte_1 CP_3
seconda per il 50% dell'importo transatto. Infine, deduceva l'opponibilità a dei soli importi relativi alle somme già versate, alle Controparte_1
rate concordate per euro 240.000 e al valore dell'immobile ceduto di euro
36.441,72.
IV. Dopo lo scambio delle memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., il sottoscritto giudicante, subentrato nel procedimento, rigettava l'istanza ex art. 183 quater c.p.c. di parte convenuta non essendo la domanda manifestamente infondata. La causa era quindi istruita attraverso produzioni documentali, e prova per testi e interrogatorio formale di , l.r.p.t. di Parte_6
e di l.r.p.t. di Nel Controparte_1 Parte_2 Parte_1
prosieguo, sulle conclusioni delle parti così come in epigrafe trascritte e a seguito del deposito degli scritti conclusionali, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 08.07.2025.
V. Le domande attoree sono fondate nei limiti che seguono. La domanda della convenuta nei confronti dell'assicurazione terza chiamata è prescritta.
pagina 10 di 30 V.
1. Al fine di un opportuno inquadramento della presente controversia occorre dire che, sebbene l'atto di citazione attorea non prenda una chiara posizione rispetto alla responsabilità azionata nei confronti della convenuta, si deve ritenere che si tratti di responsabilità contrattuale derivante dalla vendita,
intervenuta tra la e l'allora di Controparte_1 Controparte_6
un prodotto difettoso, nella fattispecie il “Caminetto monoblocco modello
Nuova Quadra vent. portina saliscendi” con annessa cornice in marmo modello
“Cornice Toscana x Quadra”, come da documento di trasporto n. 7783 del
14.12.2000 (doc. 2 attori) e relativa fattura n. 6063 del 22.12.2000 (doc. 3).
Gli attori, in sintesi, sostengono che, a causa di vizi, difetti e indicazioni di montaggio erronee del predetto bene, lo stesso, a seguito del crollo dell'architrave e della cornice superiore in marmo, avrebbe cagionato il decesso della piccola avvenuto il 24.02.2016 e il conseguente danno a Persona_2
loro carico di cui chiedono di essere risarciti o di esercitare rivalsa verso la responsabile odierna convenuta, rispetto alle somme pagate a titolo di risarcimento ai familiari della bambina e alle spese sostenute nei relativi giudizi civili e penali nelle more conclusisi.
V.
2. Apparendo corretto tale inquadramento della responsabilità
azionata, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta in quanto, al momento dell'instaurazione del presente giudizio, non era ancora trascorso il decennio dall'evento che aveva cagionato il danno,
anche a voler considerare tale evento la data del decesso della bambina
(24.02.2016, in realtà più correttamente il decennio dovrebbe decorrere dalla data di deposito della perizia in sede penale che aveva acclarato la derivazione pagina 11 di 30 del crollo della cornice e dell'architrave del caminetto anche alla mancanza delle staffe di collegamento).
V.
3. Quanto al merito sono necessarie le seguenti considerazioni.
La sentenza civile del Tribunale di OD n. 14/2020 (doc. 1
convenuta), emessa nella causa tra i familiari di Persona_2 Parte_1
e , poi fallita, pacificamente
[...] Controparte_3
passata in giudicato, si occupa anche della posizione di CM, sebbene non chiamata in causa da in tale procedimento, escludendo Parte_1
responsabilità della convenuta nell'accadimento dell'evento dannoso:
“… In relazione ad la colpa sussiste perché, come è stato Parte_1
evidenziato dalla CTU disposta in sede penale:
1) l'architrave curvilineo, che faceva parte della cornice che rivestiva il camino, caduto addosso a “era privo, sul retro, pur avendo la Persona_2
predisposizione delle scanalature, delle staffe metalliche opportunamente sagomate per potersi innestare “a baionetta” con le staffe sottostanti di fissaggio del piedritto principale al montante in acciaio della parete in cartongesso […],
considerata l'entità delle forze in gioco, un fissaggio con staffe metalliche avrebbe sicuramente impedito la caduta dell'architrave addosso alla bambina”;
2) l'architrave curvilineo era invece incollato ai due piedritti sui cui era appoggiato;
presentava inoltre un “punto di colla”, in corrispondenza della sua mezzeria, con la parete in cartongesso retrostante che, tuttavia, con ogni evidenza, non ha garantito la tenuta, anche in considerazione del fatto che “la giunzione effettiva tra architrave e parete retrostante realizzata da questo pagina 12 di 30 punto di colla […] era limitata ad una linea lunga pochi cm” (pag. 37 elaborato peritale);
3) l'altro elemento collassato, la cornice sagomata, era a sua volta incollato all'architrave curvilineo su cui era appoggiato (“l'equilibrio statico della cornice era affidato esclusivamente alla colla”, pag. 128 elaborato peritale);
4) la colla utilizzata era inidonea a essere applicata per la giunzione degli elementi del manufatto che ha causato l'evento lesivo, in quanto si è avuta
“evidenza sperimentale dell'incapacità della colla alchidica di garantire tenuta qualora soggetta a cicli termici […] in presenza di riscaldamento a temperature di circa 50°, che si possono sviluppare sugli elementi del rivestimento dei caminetti”;
5) la colla alchidica, di per sé inidonea, non è stata posata “a regola d'arte,
considerando questa definizione generata dal buon senso comune, che consente ai singoli di percepire e distinguere “il lavoro ben fatto” rispetto “al lavoro raffazzonato” (all. 6 all'elaborato peritale), in quanto dall'esame dell'ausiliario del Ctu è emersa una progressiva riduzione dell'uso del collante
“dal basso verso l'alto”, in quanto “lo strato di materiale legante sulle sommità
dei piedritti è estremamente modesto”, oltre che “giunto al limite della finestra di apertura, il tempo di fluidità utile per l'applicazione, dopo di che la resina è
polimerizzata e non può più aggrapparsi alla superficie da coattare (la base dell'architrave arcuata)”.
Quindi, l'imperizia d si coglie sotto tre profili: Parte_1
pagina 13 di 30 1) mancato uso delle staffe metalliche per saldare l'architrave alla parete,
nonostante vi fosse la predisposizione (in presenza della predisposizione per le staffe, sarebbe stato esigibile, da operatori professionali, l'osservanza della regola di perizia, oltre che di prudenza, che prescrive di saldare nel modo migliore e più completo possibile elementi di arredamento pesanti e suscettibili di caduta dall'alto);
2) mancato uso di una colla adatta a sostenere le temperature generate dal camino, sia tra i piedritti e l'architrave curvilineo, sia tra l'architrave curvilineo e la cornice/mensola sagomata (si osserva che i periti in sede penale hanno sottoposto a test di carico e flessione una frazione del blocco non collassato,
assemblato con il, diverso, legante a base epossidica, e la risposta è stata positiva, sempre all. 6 all'elaborato peritale);
3) inidonea applicazione della colla, sia tra i piedritti e l'architrave curvilineo, sia tra l'architrave curvilineo e la cornice/mensola sagomata.
[...]
si è difesa eccependo di aver venduto e installato solo il camino e non Pt_1
la sua cornice. Tale prospettazione è smentita dal documento di trasporto del
Con 12 gennaio 2001 (doc. , proveniente d gi Parte_1 CP_6
già in cui sono menzionati sia il camino monoblocco sia la Controparte_8
cornice mod. Toscana, che non si ha ragione di escludere sia la stessa poi collassata nel febbraio 2016, e in cui si fa riferimento, appunto, a vendita e installazione presso l'immobile dove è avvenuto il fatto lesivo.
Il nesso di causalità tra la condotta colposa della società installatrice e l'evento lesivo, costituito dalla caduta degli elementi costituiti dalla parte superiore della cornice (architrave curvilineo e cornice/mensola sagomata) su pagina 14 di 30 sussiste in entrambe le ipotesi ricostruttive delineate dal Ctu a Persona_2
pag. 63 dell'elaborato peritale (caduta contemporanea dell'architrave e della cornice/mensola sagomata;
caduta della cornice/mensola sagomata prima e dell'architrave poi, con la precisazione per cui entrambi gli elementi fanno parte della “cornice mod. toscana”, che comprende tutto il rivestimento del camino).
Infatti, anche a ipotizzare che a causare l'evento lesivo sia stata la sola cornice/mensola sagomata, la tecnica di fissaggio della predetta all'architrave curvilineo si rivelata imperita sia dal punto di vista della scelta del materiale utilizzato, sia dal punto di vista dell'esecuzione del fissaggio (“l'ultimo incollaggio per la coattazione dell'architrave con la mensola sagomata,
realizzato con un spatolata sottile e discontinua di legante, e per la realizzazione della quale probabilmente è stata raccolta l'ultima frazione di mastice residuo”).
[..]
In comparsa conclusionale ha prodotto scheda di montaggio Parte_1
del 1999, in cui era prescritto che gli elementi in marmo della cornice
[...]
dovevano essere sigillati tra loro con “collanti per edilizia”, come in Pt_7
effetti è accaduto. Da ciò dovrebbe trarsi, secondo la sua prospettazione, che il fatto lesivo sarebbe addebitabile alla società venditrice (della cornice in marmo), che infatti dal 2003 in poi ha prescritto l'uso delle staffe metalliche.
Il Tribunale ritiene, tuttavia, che tale produzione non oscuri la rilevanza causale, determinante, dell'imperizia consistita nel non utilizzare, comunque,
le staffe metalliche per saldare l'architrave alla parete, dal momento che vi era pagina 15 di 30 la predisposizione, come accertato nell'elaborato peritale. Si osserva, peraltro,
che anche nella scheda prodotta d sono visibili due squadrette di Parte_1
fissaggio dei piedritti che risalgono verso l'alto, utili dunque per l'innesto “a baionetta” delle staffe metalliche opportunamente sagomate, come evidenziato dal Ctu.
Inoltre, gli altri profili di imperizia ascrivibili agli installatori riguardano il tipo di collante utilizzato e le sue modalità di applicazione e sotto questo profilo, l'onere di provare che, pur utilizzando un collante idoneo adeguatamente applicato, l'assenza delle staffe, in ipotesi addebitabile all'errore di progettazione della società costruttrice della cornic avrebbe Parte_7
comunque determinato il collasso della struttura ove sollecitata dall'appoggio della bambina, gravava sulla convenuta.”. [enfasi aggiunte].
Gli attori, tuttavia, basano le loro domande sulla circostanza che, essendo stato il camino installato nel 2000, avevano seguito le istruzioni di montaggio del 1999 – peraltro mai state consegnate al perito del giudice penale - e non quelle successive del 2003, che, invece, prevedevano il fissaggio dell'architrave con staffe metalliche, le quali, secondo il perito del giudice penale (v. pag. 85
doc. 4 attori), avrebbero sicuramente impedito la caduta del pesante manufatto addosso alla bambina. Tale modifica delle istruzioni di montaggio sarebbe stata effettuata da CM proprio a seguito di una caduta, occorsa a diverso cliente,
della parte superiore del camino, come si evincerebbe dalla telefonata del
18.06.2018 tra il sig. e il sig. , responsabile Parte_3 CP_9
commerciale di CM.
pagina 16 di 30 Pur tuttavia tale prospettazione non convince, infatti, a parere del giudicante installatore qualificato, non poteva non sapere che, Parte_1
per il fissaggio dell'architrave e della cornice dovevano essere usate colle resistenti all'azione termica, trattandosi di un caminetto che, all'evidenza,
sarebbe stato acceso e avrebbe sprigionato alte temperature;
inoltre il lavoro era stato effettuato in maniera del tutto “raffazzonata”, come evidenziato dal perito penale ing. Si vuol dire che, se avesse utilizzato la Per_3 Parte_1
colla corretta e l'avesse applicata “a regola d'arte” (cosa che non è avvenuta1),
l'evento, in un giudizio controfattuale, non si sarebbe verificato, in quanto una colla epossidica avrebbe sicuramente evitato il distacco dell'architrave e della cornice, come si ricava dalla CTU e relativo supplemento di analisi chimica svolti in sede penale.
D'altra parte, però, all'esito dell'istruttoria svolta nel presente procedimento è risultato che, in effetti, le staffe di fissaggio “a baionetta” tra l'architrave e i piedritti, nonché il fissaggio di cornice e architrave in fabbrica,
anziché in opera a cura dell'installatore, furono modifiche produttive
Co introdotte da successivamente al 2000 e illustrate nelle istruzioni del 2003
non disponibili all'epoca di installazione del caminetto di cui trattasi presso l'abitazione dei sig.ri Francamente inattendibile appare sul punto la Pt_4
deposizione del teste volta a sminuire il contenuto della propria CP_9
precedente telefonata al sig. del 18.06.2018 in cui il primo Parte_3 affermava che le staffe di fissaggio erano state inserite dopo l'anno 2000 in quanto un cliente di CM aveva avuto un problema con la “cimasa” che era caduta, così come non appare credibile la circostanza riferita dai testi di CM
secondo cui l'inserimento delle staffe era volta solamente a facilitare l'installazione e non aveva la funzione di sorreggere la cornice e l'architrave,
ciò in quanto tale argomentazione stride evidentemente con la circostanza che contemporaneamente, per evidenti ragioni strutturali (e non certo per facilitare il montaggio), CM aveva provveduto a “unificare” i precedenti pezzi nn. 8 e 9 in un unico pezzo formato da architrave e cornice provvedendo all'incollaggio in fabbrica come da foto che seguono:
Istruzioni 1999
Istruzioni 2023
pagina 18 di 30 Tanto è vero, a smentire ulteriormente sul punto l'argomentazione difensiva della convenuta che la perizia prof. seppure basata sulle Per_3
istruzioni del 2003 (in quanto CM non aveva consegnato quelle del 1999 al perito non rispondendo alle sue richieste) recita (pag. 136-137): “A seguito dell'esame della documentazione agli atti, dell'ispezione dei luoghi, delle analisi sui materiali, delle prove sperimentali condotte e dei calcoli statici sviluppati, con la massima confidenza in merito alla possibile individuazione della verità dei fatti, si può concludere che le cause del distacco e della caduta dei due elementi "cornice sagomata" ed "architrave curvilineo" del camino installato (nel gennaio 2001) presso l'abitazione dei signori Pt_4
provocando il decesso della bambin siano state: Persona_2
1. assenza di staffe metalliche sul retro dell'architrave (prima causa predisponente la situazione di pericolo)
2. insufficienza della colla alchidica per effetto dei cicli termici (seconda causa predisponente la situazione di pericolo)
cui si aggiunge:
3. una posa in opera della colla non a "regola d'arte" (terza causa predisponente la situazione di pericolo), così come evidenziato dalla relazione del prof. che ha aggravato, e probabilmente accelerato il processo di Per_4
degrado della capacità adesiva della colla per effetto dei cicli termici.
Si intende che la causa scatenante la caduta dei due elementi "architrave curvilineo" e "cornice sagomata" sia stata evidentemente il gesto,
naturalmente inconsapevole, della bambina.
pagina 19 di 30 Si sottolinea il fatto che la cornice sagomata, in quanto semplicemente incollata all'architrave con una modesta ed inefficace striscia di colla alchidica e quindi di fatto semplicemente appoggiata su di esso, sarebbe crollata, anche per il solo peso statico della bambina, anche in presenza delle staffe metalliche sul retro dell'architrave (previste dalla scheda tecnica di montaggio della ditta produttrice), che avrebbero fissato solo l'architrave alla parete retrostante, e non la cornice. Infatti, a differenza di quanto indicato nell'unica versione recuperata (datata però marzo 2003) della scheda tecnica di montaggio, i due elementi non costituivano un blocco unitario ("frontalino in marmo con 2 staffe"), bensì erano fisicamente separati.”.
Quindi, in pratica, se avesse correttamente applicato una Parte_1
colla adatta il crollo non sarebbe avvenuto, così come non sarebbe avvenuto se CM avesse, già nel 2000, previsto l'incollaggio di architrave e cornice in un unico pezzo e l'applicazione delle staffe di fissaggio, modifiche costruttive e di installazione avvenute solo nel 2003, quindi, come detto, successivamente alla installazione del caminetto dei sig.ri Pt_4
Ciò posto, viene in rilievo il problema giuridico delle concause, con riferimento alla ripartizione della responsabilità del danno, che è stato tradizionalmente affrontato, in giurisprudenza, distinguendo fra tre fattispecie: concause umane consistenti nel concorrente comportamento del danneggiato, concause umane consistenti nella condotta concorrente di una pluralità di artefici dell'illecito (o dell'inadempimento, in caso di responsabilità contrattuale) e concause naturali. Con riguardo alla prima categoria, l'art. 1227 cod. civ. dispone: “Se il fatto colposo del creditore ha pagina 20 di 30 concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità
della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”. Il primo comma introduce un'eccezione alla regola generale dell'irrilevanza delle concause con riferimento alla c.d. causalità
materiale, ossia al nesso eziologico fra condotta e danno-evento, consentendo dunque il frazionamento, in sede giudiziaria, del contributo alla causazione del danno-evento fra danneggiato e danneggiante. Il secondo comma,
viceversa, introduce un criterio inerente alla c.d. causalità giuridica, cioè il nesso eziologico fra danno-evento e danno-conseguenza, il quale presuppone,
dunque, il previo accertamento del concorso del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso. La norma di riferimento sul concorso di cause umane nell'illecito o nell'inadempimento contrattuale consistenti nella condotta concorrente di una pluralità di artefici dell'illecito, viceversa, è l'art. 2055
cod. civ., il quale recita: “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”. Presupposto
dell'applicazione della norma è la consumazione di un unico fatto dannoso alla cui produzione abbiano concorso, causalmente, più condotte lesive.
Viceversa, la natura della condotta (attiva od omissiva) e il titolo di responsabilità (contrattuale ovvero extracontrattuale) possono essere diversi,
richiedendo la norma un unico “fatto dannoso” e non un'unica condotta e pagina 21 di 30 non essendo parimenti richiesto un collegamento psicologico fra le condotte”
(cfr. Cass., S.U., n. 13143/2022: “Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più
persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni).
A fronte di ciò e tenuto conto che entrambe le condotte hanno cagionato l'evento e che, nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali ex art. 2055, comma 3, c.c. il diritto di regresso degli attori deve essere limitato al 50% delle somme di cui si dirà.
V.
4. Trattandosi di regresso, va preliminarmente rilevato, che lo stesso
è concepibile, giuridicamente, solo a fronte di un intervenuto pagamento e solo per la quota che sopravanza la quota del debito solidale spettante al solvens (nella fattispecie il 50% come da citata sentenza del Tribunale di
OD).
I principi richiamati vanno letti in combinato disposto con le disposizioni previste, nell'ambito delle obbligazioni solidali dell'art. 1299 c.c.
pagina 22 di 30 che disciplina la c.d. azione di regresso, prevedendo al primo comma che "Il
debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”.
Tale disposizione trova la sua ratio nell'esigenza di ridistribuire tra i condebitori l'onere economico dell'adempimento della prestazione: attraverso il regresso il solvens potrà richiedere la sola parte eccedente rispetto alla sua quota parte, riequilibrando così i rapporti interni tra i condebitori.
Sebbene dal tenore letterale della norma l'azione di regresso appaia esperibile solo nel caso in cui il debitore abbia “pagato l'intero debito”, la dottrina appare concorde nel ritenere che tale azione possa essere esercitata anche quando il condebitore abbia adempiuto solo parzialmente all'obbligazione, purché quanto corrisposto ecceda il valore della sua quota interna. Sul punto, anche la giurisprudenza da tempo ha evidenziato che,
sebbene l'art. 1299 c.c., comma 1, preveda unicamente l'ipotesi del pagamento dell'intero debito da parte di uno dei condebitori, tuttavia ciò non impedisce di ritenere che l'azione di regresso possa considerarsi esperibile anche nel caso in cui sia stata pagata solo una parte del debito comune in misura superiore alla quota interna del solvens, perché anche in tale caso,
come in quello del pagamento dell'intero debito, si ha un depauperamento del solvens ed un correlativo arricchimento dei condebitori, consistente nella parziale liberazione (cfr. Cass. Civ., sez. III, 16 marzo 2021, n. 7279; Cass.,
29/1/1998, 884; Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 1984, n. 459 citata da Trib. S.M.
Capua Vetere sentenza n. 276/2023 del 23.01.23).
pagina 23 di 30 V.
5. Nella presente circostanza viene in rilievo, però, il fatto che l'altro condebitore solidale è fallita, e risulta, quindi Controparte_3
pacificamente insolvente: ai sensi del citato art. 1299 c.c., il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi, ma se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento e, pertanto CM sarà obbligata in virtù regresso per la somma pagata dagli attori che sopravanza la loro quota del 50% del debito.
V.
6. A questo punto, però, viene in rilievo un altro problema, ovvero che gli attori hanno transato con i familiari della minore (a Persona_2
loro volta attori nel procedimento civile modenese e, quanto ai genitori, parti civili nel procedimento penale) come da accordo sub. doc. 8 attori e successivo rogito di transazione e cessione immobile sub. doc. 9, consci,
evidentemente, della circostanza che, essendo la condanna civile in solido tra ed essendo, nelle more fallita CP_4 Controparte_3
quest'ultima, l'obbligazione di pagamento sarebbe ricaduta per intero su
[...]
Si ritiene che tale transazione abbia avuto riguardo all'intero debito, Pt_1
ridotto in ragione delle reciproche concessioni tra le parti contenute nella transazione e non la mera quota del condebitore odierna attrice, Parte_1
come si ricava dall'entità importo ivi pattuito, dalla circostanza che nell'atto di transazione non vi è alcun riferimento alla quota, né la stessa transazione è
stata qualificata come parziale dalle parti;
in ogni caso la questione non ha particolare rilievo in quanto gli attori fanno riferimento, nelle proprie pagina 24 di 30 domande, alle somme conseguenti la predetta transazione e non a quelle oggetto della sentenza civile del Tribunale di OD.
V.
7. Riguardo, infine, alla eccezione sollevata dalla convenuta di difetto di legittimazione attiva (o titolarità) degli attori EF ed Parte_2
in quanto gli stessi non erano parti del procedimento civile modenese,
essendolo solo la stessa è da respingersi in quanto e Parte_1 Pt_2
hanno versato le somme conseguenti alla transazione Parte_3
nell'interesse della società, ma anche proprio (essendo imputati entrambi nel procedimento penale ed avendo quindi interesse a che i genitori della minore,
e , rinunciassero alla costituzione di parte civile) ed Controparte_10 CP_11
inoltre, in applicazione dell'art. 1201 c.c., gli stessi si sono surrogati nei diritti di Parte_1
V.
8. E' necessario a questo punto analizzare le somme pagate dagli attori
(e richieste alla convenuta) singolarmente:
1) € 147.500 già versati da in adempimento dei punti Parte_2
2.2. e 2.3. dell'accordo transattivo (doc. 8 attori e doc. 11 ricevute bonifici effettuati);
2) € 38.930,65 quale imposta di registro dovuta a seguito della sentenza del Tribunale civile di OD, versata da (doc. 12 Parte_1
attori);
3) € 240.000 da pagarsi ratealmente (docc. 13 e 38 attori);
4) spese sostenute per il penalista Avv. Prof. € 27.872 (doc. 30 CP_12
attori);
pagina 25 di 30 5) spese sostenute per l'Avv. Tugnetti € 66.663,54 (doc. 31 attori),
difensore nel procedimento civile;
CP_1 6) spese peritali Ing. per € 6.240 € (doc. 32) ed Ing. per Per_5
5.200 € (doc. 33), periti di parte nel procedimento penale.
7) valore dell'immobile ceduto in adempimento della transazione pari ad € 110.250 secondo i valori OMI;
8) valore dei canoni locatizi dell'immobile sub. 7 perduti e degli oneri notarili e imposte dovuti per la cessione;
Premesso che i giustificativi depositati successivamente allo spirare dei termini per produzioni documentali (doc. 38) sono ammissibili, in quanto alcuna norma prevede, a pena di decadenza, che la documentazione formata successivamente a tali termini debba essere prodotta nell'udienza successiva alla sua formazione ed essendosi comunque sviluppato il contraddittorio su tali documenti, di talché alcun danno alla posizione delle controparti è sorto dall'eventuale deposito non immediato, si deve rilevare che:
- non spettano gli importi sub. 2 e sub. 5 in quanto CM, per scelta della stessa che non ha inteso chiamarla in giudizio, non è stata parte Parte_1
del giudizio civile presso il Tribunale di OD e pertanto non può essere costretta a supportarne le spese di difesa o registrazione della sentenza;
- non spettano gli importi sub. 4 e sub. 6 in quanto relativi al processo penale ove erano imputati solamente i sig.ri tenuto conto di quanto già Pt_3
esposto circa la concorrenza di condotte imperite e negligenti da parte sia degli attori, sia della convenuta e tenuto conto che la responsabilità penale è di carattere personale;
pagina 26 di 30 - non spettano i canoni locatizi perduti dell'immobile ceduto in adempimento della transazione in quanto la scelta di cedere l'immobile,
anziché pagare in denaro o adempiere in altre modalità è stata una scelta discrezionale degli attori.
Pertanto essendo il valore della transazione pari ad € 497.750
(€147.500+240.000+110.250) la quota dovuta dagli attori sarebbe pari a €
248.875, mentre gli stessi si sono obbligati per l'intero, pur avendo pagato effettivamente € 329.750 (147.500+110.250+76.000 su € 240.000 dovuti ratealmente). Deve, quindi essere accertato e dichiarato che CM deve corrispondere agli attori la metà del valore della transazione, pari ad € 248.875
con condanna al pagamento di quanto finora effettivamente corrisposto dagli attori e oltre la loro quota di spettanza del 50% pari ad Pt_2 Parte_3
€ 80.857 (329.750-248.875). Su tale somma, trattandosi di debito di valuta,
spettano gli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data dei singoli esborsi eccedenti l'importo di € 248.875 alla data della domanda giudiziale (essendo CM già in mora, come da missiva in data 16.09.2020 doc. 6
attori) ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
VI. Sulla garanzia assicurativa appare sul tema l'eccezione di prescrizione del diritto alla CP_14
garanzia formulata dalla assicurazione terza chiamata. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità “a fronte del chiaro tenore letterale dell'art. 2952
c.c., comma 3 ("nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha pagina 27 di 30 promosso contro di questo l'azione") e della finalità ad esso sottesa (di porre celermente l'assicuratore in condizione di compiere gli accertamenti necessari e di determinarsi in ordine all'indennizzo), non appare sostenibile che la decorrenza del termine di prescrizione presupponga il preventivo accertamento della riconducibilità del sinistro nell'ambito della copertura assicurativa: un siffatto accertamento è sicuramente preliminare alla successiva liquidazione del sinistro, ma non incide - a monte - sulla decorrenza del termine, giacché il solo fatto che sia stata avanzata una richiesta risarcitoria con cui si faccia valere una responsabilità astrattamente rientrante fra quelle assicurate pone in condizione (e onera) il responsabile di attivare il proprio assicuratore e comporta - di conseguenza - la decorrenza del termine prescrizionale, "assumendo rilievo non il fatto che l'infortunio indiscutibilmente rientri fra quelli coperti dalla assicurazione, ma che possa ragionevolmente rientrarvi" (Cass. n. 19660/2014)” (cfr. Cass. 25430/2017).
Nella presente circostanza già con la missiva del 16.09.2020 (doc. 6 attori)
gli attori avevano formulato una chiara richiesta risarcitoria a CM, con correlata messa in mora con ciò “minacciando” il patrimonio dell'assicurato,
come richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte per la decorrenza del termine biennale di prescrizione (cfr. Cass. n. 2971/2019), senza che rilevi l'assenza di determinazione dell'importo risarcitorio richiesto (Cass. n.
18317/2015):
pagina 28 di 30 Co di talché, essendo la prima comunicazione all'assicurazione da parte di del
01.06.23, il diritto alla garanzia risulta prescritto ex art. 2952, commi 2 e 3, c.c..
VIII. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della convenuta nei confronti degli attori e della terza chiamata e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii per le cause di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 (pari all'accordato), al parametro medio per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale con unica liquidazione nei confronti degli attori, stante l'unicità della difesa.
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PER QUESTI MOTIVI
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Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nella causa promossa da in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, e Parte_2 Parte_3
pagina 29 di 30 nei confronti di in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e con la chiamata in causa di in persona del legale rappresentante pro tempore, così CP_2
provvede:
1) accerta e dichiara che la convenuta deve corrispondere agli attori la meta del valore della transazione di cui in motivazione, pari ad € 248.875, con condanna della medesima parte al pagamento di quanto finora effettivamente corrisposto dagli attori e oltre la loro quota di spettanza del 50%, Pt_2 Parte_3
pari ad € 80.857, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data dei singoli esborsi eccedenti l'importo di € 248.875 alla data della domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) dichiara prescritto il diritto di garanzia assicurativa azionato dalla convenuta nei confronti della terza chiamata;
3) respinge ogni altra domanda delle parti;
4) condanna la convenuta a rimborsare agli attori e alla terza chiamata le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 786 per esborsi, € 14.103 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge a favore degli attori con unica liquidazione stante l'unicità della difesa ed in € 14.103 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge a favore della terza chiamata.
Così deciso in Vicenza il 12.09.25
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 30 di 30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per tutto quanto osservato e descritto nella relazione, si può ipotizzare che le modalità di posa del camino non abbiano seguito un protocollo standard, dall'inizio delle operazioni di preparazione delle superfici da accoppiare e del legante, fino alla fine e completamento del lavoro di assemblaggio. In altri termini: l'esecuzione non sembra stata eseguita “a regola d'arte”, considerando questa definizione generata dal buon senso comune, che consente ai singoli di percepire e distinguere
“il lavoro ben fatto” rispetto “al lavoro raffazzonato”. Inoltre, sulla base delle osservazioni dirette e delle riprese documentali-fotografiche, si può stimare che la quantità di legante utilizzato dai posatori per gli incollaggi dei vari blocchi Per_ di marmo, si attesti nell'intorno di 150- 200 g circa, complessivamente.” (v. pag. 55 relazione prof. in sede penale doc. 5 attori) pagina 17 di 30