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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 2144/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di ST, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2144/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.PALUMBO FERDINANDO
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio CP_1 dell'avv. PALUMBO FERDINANDO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 5/12/2024 e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto, in data 7/10/1990, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati le figlie e , maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“ 1) I coniugi vivranno separatamente provvedendo ciascuno al proprio mantenimento;
2) La casa coniugale sita nel Comune di ST rimane nella disponibilità della sig.ra
con i beni e gli arredi ivi contenuti;
Pt_2
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento la somma mensile di CP_1 Pt_2
€. 200,00 mensili, e nulla versando per le figlie autonome economicamente;
4) Entrambi i coniugi congiuntamente chiedono che sia emesso ogni altro provvedimento di
legge ritenuto utile e/o necessario e comunque connesso alla presente richiesta.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
VA (CS) il 01/11/1971 e nato a [...] il CP_1 26/10/1965 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
ST , 20 febbraio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di ST, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2144/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.PALUMBO FERDINANDO
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio CP_1 dell'avv. PALUMBO FERDINANDO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 5/12/2024 e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto, in data 7/10/1990, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati le figlie e , maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“ 1) I coniugi vivranno separatamente provvedendo ciascuno al proprio mantenimento;
2) La casa coniugale sita nel Comune di ST rimane nella disponibilità della sig.ra
con i beni e gli arredi ivi contenuti;
Pt_2
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento la somma mensile di CP_1 Pt_2
€. 200,00 mensili, e nulla versando per le figlie autonome economicamente;
4) Entrambi i coniugi congiuntamente chiedono che sia emesso ogni altro provvedimento di
legge ritenuto utile e/o necessario e comunque connesso alla presente richiesta.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
VA (CS) il 01/11/1971 e nato a [...] il CP_1 26/10/1965 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
ST , 20 febbraio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento