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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 1.4.2025:
Visto il provvedimento del 10.10.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 12836/2023 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,10, decide la causa come di seguito.
Il Got
IN UT
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del got IN
UT ha emesso, ex art. 127ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 12836/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Monreale Parte_1
via Della Repubblica n. 19 presso lo studio dell'Avv. Francesco
Noto che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
Opponente
E
HDI Ass.ni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura su foglio separato depositato nel fascicolo telematico contenente il decreto ingiuntivo opposto, dall'Avv. Nicola Coronati del Foro di Roma, elettivamente domiciliata in Palermo via Belgio 33, presso lo studio dell'Avv.
Maurizio Fratantonio;
2 Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2004/2023 emesso dal Tribunale di Palermo in data 28.4.2023;
Accerta e dichiara che è tenuto al Parte_1
pagamento in favore di HDI Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 14.604,27 oltre interessi al saggio legale dal 19.1.2022 sino all'effettivo pagamento;
Condanna l'opponente alla rifusione, in favore di HDI
Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che liquida, ex DM 55/2014, in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre Iva
e Cpa come per legge;
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo il disposto del novellato art. 132 c.p.c.
Nel merito, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2004/2023 di questo Tribunale, con cui si è ingiunto al predetto il pagamento, in favore di HDI Ass.ni
3 spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di € 14.604,27 (oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio), di cui al contratto di finanziamento personale stipulato dall'opponente con [cfr. fascicolo CP_1
del procedimento monitorio] con rimborso previsto mediante delegazione di pagamento di quota sullo stipendio.
Deduceva, l'opponente l'inefficacia del decreto ingiuntivo, la carenza di prova scritta del credito, contestava la validità del contratto di finanziamento e, per l'effetto, chiedeva la revoca del decreto, con vittoria delle spese.
Ritualmente costituita in giudizio, HDI Ass.ni spa negava la fondatezza delle domande formulate dall'opponente delle quali chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite.
Come esposto in parte narrativa l'opponente contesta, innanzitutto, in rito, la domanda di pagamento azionata in sede monitoria, in quanto la notifica dell'ingiunzione è stata posta in essere dopo il termine di sessanta giorni – art. 644 cpc – ciò che travolgerebbe l'ingiunzione stessa e non consentirebbe a controparte di coltivare in questa sede la domanda di pagamento: tale eccezione non coglie nel segno.
E' infatti insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale questo giudice non ha motivo di discostarsi, quello a tenore del quale la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 4 644 c.p.c., comporta effettivamente l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia con il giudizio di opposizione, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. n. 3908/2016, Cass. n. 14910/2013, Cass. n.
951/2013, Cass. n. 21050/2006); ciò è proprio quanto accaduto nel caso con l'opposizione ad un decreto ingiuntivo tardivamente notificato e, pertanto, questo giudice - adito in opposizione rispetto a tale ingiunzione monitoria - deve anche decidere sulla pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
Il motivo di opposizione avente ad oggetto la dedotta nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti relativi alla piena prova scritta del credito azionato va disatteso.
Va, innanzitutto, evidenziato che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di
5 distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n.
11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nello specifico il vincolo negoziale posto alla base della pretesa creditoria azionata in monitorio ed oggetto dell'odierna opposizione rientra nel novero delle c.d. cessioni pro solvendo, per come riconosciuto dallo stesso opponente.
Nella cessione del credito pro solvendo il cedente (a differenza di quanto avviene nella cessione pro soluto) non viene definitivamente estromesso dal rapporto: se, infatti, il debitore si rivela
6 inadempiente, il creditore sarà chiamato ad adempiere all'obbligo e a pagare la somma dovuta.
In questo caso, quindi, il cedente deve garantire l'esistenza del credito ma anche la solvenza del debitore e, se il debitore non provvede al pagamento, il cessionario ha diritto di rivalersi sul cedente: il creditore cedente è quindi costretto a corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e risarcire l'eventuale danno.
Il cedente è liberato dalla propria obbligazione solo dopo che il debitore ceduto provvede ad adempiere le proprie prestazioni nei confronti del cessionario.
Nel caso di specie si è in presenza per espressa previsione contrattuale di una cessione pro solvendo che si incardina in una peculiare tipologia negoziale costituita da contratti di finanziamento estinguibili mediante cessione di quote dello stipendio: lo schema giuridico che si delinea prevede tre autonomi rapporti obbligatori: il primo fra creditore che eroga il prestito e lavoratore cedente che sorge per effetto della sottoscrizione del contratto;
il secondo fra cedente e terzo ceduto (datore di lavoro); il terzo tra creditore cessionario e debitore terzo ceduto il quale risulta obbligato a corrispondere mensilmente al cessionario le quote di stipendio trattenute al proprio dipendente.
Il contratto di cessione del quinto ha sempre natura pro solvendo, nel senso che se il debitore ceduto (datore di lavoro) non adempie il
7 cessionario potrà rivolgersi al cedente (lavoratore che ha ottenuto il prestito dietro cessione del quinto dello stipendio) per ottenere da lui l'adempimento.
Nel caso in esame, fermo restando il peculiare regime di riparto dell'onere della prova che tipizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha eccepito la nullità delle condizioni di contratto (accettate al momento della sottoscrizione cfr. pag. 3 atto di citazione), delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori e l'illegittima applicazione di interessi anatocistici quale giusta causa per il mancato pagamento delle quote di cessione dello stipendio in favore del cessionario: tali allegazioni non determinano di per sé alcun effetto liberatorio dell'obbligazione in capo all'opponente relativamente alle clausole contrattuali e alla usurarietà degli interessi applicati dalla opposta,
risultando genericamente formulate e prive di riscontro probatorio.
Nella specie, la documentazione prodotta dalla ricorrente in monitorio (cfr. fascicolo monitorio della parte) risulta coerente con il dettato normativo, in quanto composta dal contratto di finanziamento, cessazione lavoro, conteggio estinzione anticipata,
scheda assicurativa, quietanza pagamento, lettera di sollecito;
del pari, l'opposta ha prodotto nel presente giudizio il fascicolo del
8 procedimento monitorio, assolvendo, pertanto, all'onere sulla stessa gravante quanto a prova documentale delle annotazioni operate.
Sulla base delle sovraesposte argomentazioni, alla declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo consegue la condanna dell'opponente al pagamento della somma di cui al decreto, poiché il titolo posto alla base dell'azione monitoria concreta una forma di cessione pro solvendo del credito che non consente di estromettere il debitore originario dal rapporto obbligatorio, legittimando il creditore ad agire anche nei suoi riguardi per il recupero del credito, stante l'effetto non liberatorio di tale tipo di cessione.
In applicazione del criterio legale della soccombenza l'opponente dovrà pure rimborsare alla società opposta le spese sostenute in questo giudizio, liquidate ex DM n. 55/2014 (così come mod. dal
DM n. 37/2018) come in dispositivo.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo in data 1.4.2025
Il Got
IN UT
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