Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 03/06/2025, n. 10707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10707 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10707/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10656/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10656 del 2024, proposto da
ET AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppa Cannizzaro, Riccardo Giuffrida e Cristina Ester Montagnese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di Professore Universitario di seconda fascia, nel settore concorsuale 06/D5, psichiatria, I quadrimestre, pubblicato il 25 giugno 2024 sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca, espresso nei confronti della parte ricorrente dalla apposita Commissione presso il M.U.R., nell’ambito della procedura indetta con D.D. n. 1796 del 27 ottobre 2023;
- di tutti gli atti della procedura e, in particolare, di tutti verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, del verbale n. 1 del 5 febbraio 2024, in cui sono stati formulati i criteri e parametri per la valutazione dei candidati nonché, occorrendo, di ogni altro atto, anche se sconosciuto, presupposto e comunque connesso, consequenziale ed esecutivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 23 settembre 2024, tempestivamente depositato, ET AN, Ricercatore Confermato/Professore Aggregato MED/25 Psichiatria dal 1° novembre 2002, ad oggi presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Catania, ha impugnato il giudizio di idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di Professore Universitario di seconda fascia, nel settore concorsuale 06/D5, psichiatria, I quadrimestre, pubblicato il 25 giugno 2024 sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca, espresso nei suoi confronti dalla Commissione presso il M.U.R., nell’ambito della procedura indetta con D.D. n. 1796 del 27 ottobre 2023, e tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali, ivi compresi i verbali dei lavori della predetta Commissione.
Il candidato ricorrente, premesso di aver superato i c.d. valori soglia di cui al D.M. n. 589/2018 (3/3) e di aver ottenuto il (positivo) riconoscimento di quattro titoli, ha impugnato il giudizio de quo nella parte in cui la Commissione ha espresso una valutazione negativa sulle pubblicazioni presentate
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione degli artt. 3, 4, 5 e 6 del D.M. n. 120/2016 - violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della Legge n. 240/2010 e dell’art. 4 del D.P.R. 95/2016 - violazione del Decreto Direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023 - violazione degli artt. 3 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - eccesso di potere per disparità di trattamento - eccesso di potere per motivazione insufficiente e generica - violazione e omessa applicazione degli stessi criteri generali approvati dalla Commissione con il verbale n. 1 - eccesso di potere per erroneità nei presupposti, travisamento di fatti e sviamento - contraddittorietà ed irragionevolezza manifeste - violazione del giusto procedimento e del principio di buona Amministrazione; secondo la parte ricorrente, il giudizio negativo espresso dalla Commissione non sarebbe condivisibile sotto il profilo scientifico, dal momento che le numerose pubblicazioni presentate presenterebbero delle importanti innovazioni e scoperte nel campo medico nel settore medico di riferimento, ampiamente riconosciute dalla comunità scientifica.
1.2. Con il secondo motivo, è stato lamentato l’eccesso di potere per disparità di trattamento, incoerenza, illogicità, contraddittorietà ed erroneità nei presupposti - Violazione del giusto procedimento e del principio di buona amministrazione, perché la Commissione avrebbe irragionevolmente valutato negativamente la produzione scientifica del ricorrente ed avrebbe, di contro, manifestato un giudizio positivo in favore di candidati che avrebbero prodotto invece opere di livello manifestamente inferiore.
1.3. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
2. In data 18 ottobre 2024, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Università e della Ricerca con comparsa di stile.
2.1. In data 31 ottobre 2024, la difesa erariale ha depositato una relazione dell’Amministrazione e una memoria contenente controdeduzioni della Commissione, con le quali sono state contestate le censure contenute nel ricorso.
3. Con atto depositato il 31 ottobre 2024, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare incidentalmente proposta.
4. Alla Camera di Consiglio del 5 novembre 2024, fissata per la delibazione della predetta istanza cautelare, il Presidente della Sezione, preso atto dell’atto di rinuncia di cui sopra, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo camerale.
5. Con memoria depositata il 17 aprile 2025, la parte ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
6. Con memoria depositata il 18 aprile 2025, l’Avvocatura erariale ha concluso per il rigetto del ricorso.
7. Alla pubblica udienza del 20 maggio 2025, fissata per la trattazione nel merito del ricorso, la causa è stata infine introitata per la decisione.
8. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
8.1. Il candidato ricorrente, Ricercatore Confermato/Professore Aggregato MED/25 Psichiatria dal 1° novembre 2002, ad oggi presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Catania, ha censurato il giudizio de quo nella parte in cui la Commissione ha valutato negativamente la produzione scientifica, pur a fronte del raggiungimento dei c.d. valori soglia di cui al D.M. 589/2018 e del positivo riconoscimento dei titoli.
Con i due ampi motivi di ricorso, congiuntamente sindacabili, in quanto collegati sotto il profilo logico, la parte ricorrente si duole, in estrema sintesi, che la Commissione avrebbe espresso un giudizio non condivisibile, quanto alla valutazione delle pubblicazioni, sotto il profilo scientifico e motivazionale.
Ed invero, il ricorrente avrebbe presentato numerose opere, contenenti novità e scoperte mediche di assoluto rilievo, ampiamente riconosciute dalla comunità scientifica, per cui la valutazione negativa della Commissione sarebbe gravemente erronea, frutto di un superficiale esame delle pubblicazioni stesse.
La Commissione, quindi, avrebbe espresso un giudizio inattendibile e, comunque, insufficiente, perché non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni sottese al diniego, in violazione delle prescrizioni contenute nell’art. 4 del D.M. n. 120/2016.
Inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe, sotto altro profilo, contraddittorio e irragionevole, dal momento che la Commissione avrebbe invece espresso un giudizio positivo nei confronti di altro candidato, che avrebbe presentato delle pubblicazioni di livello inferiore.
A fronte di tali deduzioni, l’Avvocatura erariale ha replicato che il giudizio impugnato sarebbe invece privo dai vizi denunciati per avere la Commissione correttamente esaminato la domanda del ricorrente.
8.2. Ritiene il Collegio che le censure sollevate dal ricorrente non siano condivisibili.
In punto di diritto, giova premettere che la Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”) ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato, previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento.
La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento de quibus .
Con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016 sono state, quindi, individuate le modalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione; l’art. 4 ha poi demandato al Ministero dell’Università di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione; 4) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
Successivamente è stato emanato il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 del Ministero dell’Università, contenente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240, e succ. mod., e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P. R. 4 aprile 2016, n. 95”).
L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 ha previsto, in particolare, che “ Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…”.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali
da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Il successivo art. 4, nell’elencare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche da parte della Commissione, precisa che quest’ultima deve valutare: “ a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi ”.
Il successivo art. 5 indica i Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e, a tale fine, precisa che nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: “ a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2 ”.
Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento, sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.
Infine, l’art. 6 (Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale) prevede che la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità "elevata" secondo la definizione di cui all’Allegato B.
8.3. Tanto chiarito, rileva il Collegio come le doglianze articolate nel ricorso attengono a profili attinenti al merito amministrativo, poiché finalizzate contestare valutazioni di natura strettamente scientifica, riguardanti l’esercizio del potere tecnico - discrezionale, censurabili innanzi al Giudice Amministrativo, solo in presenza di macroscopici vizi ed errori ovvero a fronte di valutazioni manifestamente illogiche, irragionevoli, irrazionali ed arbitrarie.
Ed invero, come già affermato da questa Sezione, “ le valutazioni di merito compiute dall’organo discrezionale, se ben motivate, non possono formare oggetto di sindacato da parte del Giudice Amministrativo. A tal fine, questo Tribunale ha avuto modo di puntualizzare che “in rapporto a tali giudizi - resi peraltro nell’ambito di procedure di esame a carattere abilitativo e non concorrenziale - non può non sottolinearsi l’estrema difficoltà di un sindacato giurisdizionale non debordante nel merito (di per sé insindacabile) delle scelte compiute dall’Amministrazione, sussistendo di norma, per giudizi (appunto) di valore, margini di discrezionalità particolarmente ampi, rimessi sia alla sensibilità che all’esperienza, nonché all’alta specializzazione dei docenti, chiamati a far parte della commissione esaminatrice.” (vedi: T.A.R Lazio, Sez. III, sentenza del 4 maggio 2020, n. 4617). ” (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater , sentenza del 20 gennaio 2025, n. 1025).
Orbene, osserva questo Collegio che le doglianze del ricorrente, pur se corredate da articolati riferimenti nella letteratura scientifica in relazione al contenuto delle pubblicazioni presentate, non sono tuttavia idonee a superare i limiti del sindacato giurisdizionale del Giudice Amministrativo - circoscritto, come è noto, ai soli profili di legittimità del provvedimento - non potendo sostituirsi all’Amministrazione nell’applicazione dei criteri tecnico - scientifici.
Ed invero, la Commissione ha, con ampia motivazione, esplicitato le ragioni per le quali le pubblicazioni sono state considerate di qualità non elevata.
In particolare, dopo aver diffusamente analizzato le opere presentate, dando ivi conto dei risultati raggiunti sotto il profilo medico, valutandone e descrivendone con profondità il contenuto, la Commissione ha affermato che “ le tematiche affrontate appaiono spesso scarsamente rilevanti per la clinica e, a causa delle limitazioni metodologiche riscontrate, forniscono spesso risultati non pienamente attendibili. La collocazione editoriale delle pubblicazioni è di livello discreto, in quanto tutte riviste peer reviewed, ma alcune non specifiche per il settore concorsuale e molte con una limitata diffusione internazionale. La continuità della produzione scientifica è discreta (anche se meno continua negli anni antecedenti al 2019). In sintesi, dalla qualità della produzione scientifica, valutata in base all’originalità, al rigore metodologico e al carattere innovativo traspare un impegno ancora non maturo del candidato come ricercatore clinico in quanto solo in una minoranza delle pubblicazioni il candidato ha mostrato un contributo significativo nella progettazione e nella conduzione delle ricerche. Le quattro pubblicazioni in cui ha partecipato più significativamente alla conduzione delle ricerche e alla stesura dei lavori risultano poco originali (due rassegne di letteratura: n. 2, 11) o gravate dalle sopra citate criticità metodologiche e concettuali (n. 4, 6). Gli altri temi affrontati hanno trovato collocazione su riviste di non elevato livello a limitata diffusione internazionale, contribuendo poco significativamente ad aumentare le attuali conoscenze scientifiche riguardanti la psicopatologia, la diagnosi e la terapia dei disturbi psichiatrici. ”, per poi concludere nel senso che “ le dodici pubblicazioni presentate siano di discreta qualità ma che non abbiano conseguito un impatto sufficientemente ampio e significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello sia nazionale sia internazionale, e non testimoniano una partecipazione sufficientemente ampia e significativa del candidato da ritenersi adeguata al settore concorsuale ed alla fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione. Per le motivazioni di cui sopra, dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni ex art. 7 D.M. 120/2016, la Commissione all’unanimità ritiene che il candidato NON possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia per il settore concorsuale 06/D5- Psichiatria e, pertanto, sia NON IDONEO. ”.
Ebbene, il giudizio testé riportato, lungi dal dimostrarsi generico, incompleto, contraddittorio, è invece idoneo a spiegare le ragioni sottese alla valutazione negativa sulle pubblicazioni presentate, avendo la Commissione razionalmente giustificato la propria decisione sulla base dell’analitico e profondo esame delle opere indicate nella premessa della motivazione.
Né, per altro verso, è possibile riscontrare elementi che facciano desumere una manifesta disparità di trattamento con altro candidato, in quanto, per come già chiarito, le valutazioni espresse dalla Commissione sono immuni dai vizi denunciati.
8.3. Ne consegue, pertanto, che non potendo questo Giudice sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione del contenuto intrinseco dei risultati scientifici asseritamente desumibili dalle pubblicazioni presentate dal ricorrente ed avendo, di contro, la Commissione adeguatamente motivato il proprio convincimento, le censure sollevate dalla parte ricorrente sono infondate.
8.4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
9. Tenuto conto della particolare complessità, in punto di fatto e di diritto delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Martone | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO