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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 63/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto solo danni a cose e vertente
TRA
e , in qualità di eredi Parte_1 Controparte_1
di , rappresentate e difese dall'avv.to Pasquale Aiello, Persona_1
elettivamente domiciliate come in atti;
- APPELLANTI -
, in persona del legale rappre- Controparte_2
sentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Mazio, eletti- vamente domiciliata come in atti;
- APPELLATO –
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4112/2019 del Giu- dice di Pace di Nocera Inferiore, emessa in data 3/06/2019 e depositata in data 28/08/2019.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun-
1 que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposi- zione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva Persona_1
in giudizio la società , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà, Peugeot 5008 (tg.
EW733YF), in conseguenza del sinistro occorso in data 15/03/2018 al- le ore 21.15/21.30, sul tratto autostradale A3 – Salerno Napoli.
L'attore precisava che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luo- go, nel mentre il veicolo di sua proprietà, condotto dal genero Per_2
, percorreva il predetto autostradale, improvvisamente impat-
[...]
tava contro uno penumatico presente sulla carreggiata. In conseguenza del sinistro, il veicolo subiva danni alla sua parte anteriore quantificati dal perito di parte in euro 1.220,00 oltre IVA. Sul posto intervenivano la Polizia Stradale e una squadra di incaricati della società . CP_2
Nel corso del giudizio di primo grado decedeva e si co- Persona_1
stituivano le sig.re e in Parte_1 Controparte_1
qualità di eredi essendo moglie e figlia del defunto.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva parte conve- nuta la quale in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della do- manda per carenza di legittimazione attiva delle attrici. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in di- ritto.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
2 Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il Giudice di Pace dichiarava il difetto di legittimazione attiva delle attrici e per l'effetto rigettava la domanda di risarcimento danni con compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, le sig.re
[...]
e , proponevano gravame av- Parte_2 Controparte_1
verso tale sentenza. I motivi dell'appello possono essere esposti nei termini qui di seguito specificati: 1) apparente, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia – pale- se erroneità della sentenza impugnata perché fondata su falsi e/o erro- nei presupposti contra tabulas – travisamento delle risultanze proces- suali – violazione dell'art. 116 c.p.c. – mancata valutazione delle risul- tanze istruttorie tutte;
2) apparente, omessa, insufficiente e contraddit- toria motivazione su punti decisivi della controversia – palese erroneità della sentenza impugnata perché fondata su falsi e/o erronei presuppo- sti contra tabulas – erronea e ingiusta compensazione delle spese di lite relative al giudizio di I grado.
La , costituitasi in giudizio, chiede- Controparte_2
va il rigetto dell'atto di appello in quanto infondato e non provato.
All'udienza del 25 febbraio 2021 il G.U. rinviava la causa per le con- clusioni.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito la decisione del Giudice di prime cure è condivisibile ma la motivazione va integrata nei termini che seguono.
Appare corretta la sentenza resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferio- re laddove dichiarava il difetto di legittimazione attiva delle attrici, ora
3 appellanti, per non aver fornito la prova della titolarità del veicolo. Oc- corre tuttavia fare qualche precisazione.
Nella recente giurisprudenza (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 29 luglio
2021, 21779) vige il principio secondo cui, “legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di ripara- zione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è ne- cessariamente il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo” (cfr. Cass. 3082/ 2015; Cass. 21011/ 2010). E', pertanto, ormai consolidato l'orientamento in forza del quale il risarcimento può essere legittimamente richiesto anche dal possessore o detentore non proprie- tario;
a tal fine è però necessario che questi dimostri che i danni subiti dal veicolo hanno inciso sulla sua sfera patrimoniale, e cioè che esista un titolo in forza del quale il detentore o possessore debba tenere in- denne il proprietario del veicolo, o anche la prova che, in forza di esso,
l'obbligazione risarcitoria sia stata effettivamente adempiuta onde evi- tare una duplicazione delle richieste di risarcimento danni.
Pertanto, nel caso in cui l'attore agisca in qualità di detentore o posses- sore “non può, limitarsi ad allegare una situazione di possesso occor- rendo anche la dimostrazione, sulla scorta di prove idonee, sia della esistenza a suo favore di una situazione di possesso corrispondente a quella sopra descritta, sia dell'incidenza sul suo patrimonio del danno di cui chiedeva il ristoro” (Cass. 23 febbraio 2006, 4003). Per la S.C.,
l'attore che intendeva far valere la propria qualità di possessore doveva dimostrare con prove idonee l'esistenza a suo favore della situazione di possesso e l'incidenza sul suo patrimonio del danno di cui chiedeva il
4 ristoro. In considerazioni di tali carenze probatorie il ricorso principale veniva rigettato.
In sostanza la Cassazione ribadisce il principio che la legittimazione attiva nell'azione di risarcimento danni può essere riconosciuta anche ad un soggetto diverso dal proprietario del veicolo, ma sottolinea l'one- re, incombente sull'attore, di provare due importanti aspetti: l'esistenza in favore dell'attore della situazione di detenzione o possesso e l'inci- denza sul suo patrimonio del danno di cui si chiede il ristoro;
l'attore che chiede il risarcimento deve essere in grado di provare questi stessi elementi, se non vuole incorrere in un difetto di legittimazione attiva.
Infatti, l'art. 1140 cc definisce il possesso come “il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio della pro- prietà o di altro diritto reale”. Questa definizione presuppone due ele- menti del possesso: l'animus possidendi, che non è necessariamente collegato alla persuasione di esercitare un potere di fatto in corrispon- denza dell'esistenza di un diritto, essendo unicamente espressione del potere di fatto esercitato come se si avesse il corrispondente diritto
(Cass. 30 giugno 1982, 3939); il corpus del possesso, che non va inteso in senso materialistico, ma in funzione dell'utilità che la cosa può for- nire, cosicché la relazione tra la cosa ed il possessore non esige l'insi- stenza fisica continua di quest'ultimo, ma soltanto la possibilità che, quando voglia egli impieghi secondo le sue determinazioni l'oggetto del possesso (Cass. 23 ottobre 1969, n. 3470). Pertanto, nei singoli ca- si, il giudice di merito avrà l'onere di accertare che l'attore abbia dimo- strato, sulla scorta di rigorose prove, l'esistenza a suo favore di una si- tuazione di possesso corrispondente a quella di cui agli artt. 1140 e
1141 cc, nonché l'incidenza sul proprio patrimonio del danno di cui chiede il ristoro.
5 Applicando i menzionati principi al caso di specie e valutando com- plessivamente le risultanze istruttorie, ritiene il giudicante che dalle stesse – copia della carta di circolazione del veicolo allegata agli atti - risulta che al momento del sinistro le appellanti non erano proprietarie del veicolo e che non abbiano subito il pregiudizio economico per ef- fetto del dedotto sinistro. Difatti, sebbene agli atti vi sia allegato un preventivo dei danni subiti, tuttavia, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale, non è sufficiente per provare che parte attrice, mero possessore del veicolo, abbia subito il pregiudizio economico o abbia provveduto - a sue spese - alla riparazione dei danni. È quindi evidente che, in man- canza della prova dell'effettivo pregiudizio economico subito a causa dell'evento, il possessore del bene non è titolare del diritto al risarci- mento del danno.
Per le ragioni evidenziate, l'appello non può essere accolto.
Di conseguenza, la sentenza di primo grado va confermata in quanto la domanda svolta dall'appellante è infondata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Stante il rigetto dell'appello, parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo, secon- do i criteri di cui al D.M. 55/14, applicando i parametri medi e tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i pre- supposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pa- gamento del contributo unificato.
6
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
b) Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di parte appellata, liquidate in euro
2.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
c) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 qua- ter DPR 115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 14/1/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 63/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto solo danni a cose e vertente
TRA
e , in qualità di eredi Parte_1 Controparte_1
di , rappresentate e difese dall'avv.to Pasquale Aiello, Persona_1
elettivamente domiciliate come in atti;
- APPELLANTI -
, in persona del legale rappre- Controparte_2
sentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Mazio, eletti- vamente domiciliata come in atti;
- APPELLATO –
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4112/2019 del Giu- dice di Pace di Nocera Inferiore, emessa in data 3/06/2019 e depositata in data 28/08/2019.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun-
1 que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposi- zione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva Persona_1
in giudizio la società , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà, Peugeot 5008 (tg.
EW733YF), in conseguenza del sinistro occorso in data 15/03/2018 al- le ore 21.15/21.30, sul tratto autostradale A3 – Salerno Napoli.
L'attore precisava che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luo- go, nel mentre il veicolo di sua proprietà, condotto dal genero Per_2
, percorreva il predetto autostradale, improvvisamente impat-
[...]
tava contro uno penumatico presente sulla carreggiata. In conseguenza del sinistro, il veicolo subiva danni alla sua parte anteriore quantificati dal perito di parte in euro 1.220,00 oltre IVA. Sul posto intervenivano la Polizia Stradale e una squadra di incaricati della società . CP_2
Nel corso del giudizio di primo grado decedeva e si co- Persona_1
stituivano le sig.re e in Parte_1 Controparte_1
qualità di eredi essendo moglie e figlia del defunto.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva parte conve- nuta la quale in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della do- manda per carenza di legittimazione attiva delle attrici. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in di- ritto.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
2 Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il Giudice di Pace dichiarava il difetto di legittimazione attiva delle attrici e per l'effetto rigettava la domanda di risarcimento danni con compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, le sig.re
[...]
e , proponevano gravame av- Parte_2 Controparte_1
verso tale sentenza. I motivi dell'appello possono essere esposti nei termini qui di seguito specificati: 1) apparente, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia – pale- se erroneità della sentenza impugnata perché fondata su falsi e/o erro- nei presupposti contra tabulas – travisamento delle risultanze proces- suali – violazione dell'art. 116 c.p.c. – mancata valutazione delle risul- tanze istruttorie tutte;
2) apparente, omessa, insufficiente e contraddit- toria motivazione su punti decisivi della controversia – palese erroneità della sentenza impugnata perché fondata su falsi e/o erronei presuppo- sti contra tabulas – erronea e ingiusta compensazione delle spese di lite relative al giudizio di I grado.
La , costituitasi in giudizio, chiede- Controparte_2
va il rigetto dell'atto di appello in quanto infondato e non provato.
All'udienza del 25 febbraio 2021 il G.U. rinviava la causa per le con- clusioni.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito la decisione del Giudice di prime cure è condivisibile ma la motivazione va integrata nei termini che seguono.
Appare corretta la sentenza resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferio- re laddove dichiarava il difetto di legittimazione attiva delle attrici, ora
3 appellanti, per non aver fornito la prova della titolarità del veicolo. Oc- corre tuttavia fare qualche precisazione.
Nella recente giurisprudenza (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 29 luglio
2021, 21779) vige il principio secondo cui, “legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di ripara- zione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è ne- cessariamente il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo” (cfr. Cass. 3082/ 2015; Cass. 21011/ 2010). E', pertanto, ormai consolidato l'orientamento in forza del quale il risarcimento può essere legittimamente richiesto anche dal possessore o detentore non proprie- tario;
a tal fine è però necessario che questi dimostri che i danni subiti dal veicolo hanno inciso sulla sua sfera patrimoniale, e cioè che esista un titolo in forza del quale il detentore o possessore debba tenere in- denne il proprietario del veicolo, o anche la prova che, in forza di esso,
l'obbligazione risarcitoria sia stata effettivamente adempiuta onde evi- tare una duplicazione delle richieste di risarcimento danni.
Pertanto, nel caso in cui l'attore agisca in qualità di detentore o posses- sore “non può, limitarsi ad allegare una situazione di possesso occor- rendo anche la dimostrazione, sulla scorta di prove idonee, sia della esistenza a suo favore di una situazione di possesso corrispondente a quella sopra descritta, sia dell'incidenza sul suo patrimonio del danno di cui chiedeva il ristoro” (Cass. 23 febbraio 2006, 4003). Per la S.C.,
l'attore che intendeva far valere la propria qualità di possessore doveva dimostrare con prove idonee l'esistenza a suo favore della situazione di possesso e l'incidenza sul suo patrimonio del danno di cui chiedeva il
4 ristoro. In considerazioni di tali carenze probatorie il ricorso principale veniva rigettato.
In sostanza la Cassazione ribadisce il principio che la legittimazione attiva nell'azione di risarcimento danni può essere riconosciuta anche ad un soggetto diverso dal proprietario del veicolo, ma sottolinea l'one- re, incombente sull'attore, di provare due importanti aspetti: l'esistenza in favore dell'attore della situazione di detenzione o possesso e l'inci- denza sul suo patrimonio del danno di cui si chiede il ristoro;
l'attore che chiede il risarcimento deve essere in grado di provare questi stessi elementi, se non vuole incorrere in un difetto di legittimazione attiva.
Infatti, l'art. 1140 cc definisce il possesso come “il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio della pro- prietà o di altro diritto reale”. Questa definizione presuppone due ele- menti del possesso: l'animus possidendi, che non è necessariamente collegato alla persuasione di esercitare un potere di fatto in corrispon- denza dell'esistenza di un diritto, essendo unicamente espressione del potere di fatto esercitato come se si avesse il corrispondente diritto
(Cass. 30 giugno 1982, 3939); il corpus del possesso, che non va inteso in senso materialistico, ma in funzione dell'utilità che la cosa può for- nire, cosicché la relazione tra la cosa ed il possessore non esige l'insi- stenza fisica continua di quest'ultimo, ma soltanto la possibilità che, quando voglia egli impieghi secondo le sue determinazioni l'oggetto del possesso (Cass. 23 ottobre 1969, n. 3470). Pertanto, nei singoli ca- si, il giudice di merito avrà l'onere di accertare che l'attore abbia dimo- strato, sulla scorta di rigorose prove, l'esistenza a suo favore di una si- tuazione di possesso corrispondente a quella di cui agli artt. 1140 e
1141 cc, nonché l'incidenza sul proprio patrimonio del danno di cui chiede il ristoro.
5 Applicando i menzionati principi al caso di specie e valutando com- plessivamente le risultanze istruttorie, ritiene il giudicante che dalle stesse – copia della carta di circolazione del veicolo allegata agli atti - risulta che al momento del sinistro le appellanti non erano proprietarie del veicolo e che non abbiano subito il pregiudizio economico per ef- fetto del dedotto sinistro. Difatti, sebbene agli atti vi sia allegato un preventivo dei danni subiti, tuttavia, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale, non è sufficiente per provare che parte attrice, mero possessore del veicolo, abbia subito il pregiudizio economico o abbia provveduto - a sue spese - alla riparazione dei danni. È quindi evidente che, in man- canza della prova dell'effettivo pregiudizio economico subito a causa dell'evento, il possessore del bene non è titolare del diritto al risarci- mento del danno.
Per le ragioni evidenziate, l'appello non può essere accolto.
Di conseguenza, la sentenza di primo grado va confermata in quanto la domanda svolta dall'appellante è infondata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Stante il rigetto dell'appello, parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo, secon- do i criteri di cui al D.M. 55/14, applicando i parametri medi e tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i pre- supposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pa- gamento del contributo unificato.
6
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
b) Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di parte appellata, liquidate in euro
2.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
c) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 qua- ter DPR 115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 14/1/2025
Il Giudice
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