Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 07/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1833/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1833/2024 promossa da: nato a [...] in data [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Vercelli, via Casimiro
Ara n. 1, presso lo studio dell'avv. CAMILLA BORRI, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
nata a [...] in data [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], ammessa al patrocinio a Spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Carpignano Sesia, via Badini n. 5, presso lo studio dell'avv. ROMINA
TARA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni dei ricorrenti:
“1. affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2. disporre la residenza stabile ed abituale della figlia presso la casa materna, sita in Carpignano
Sesia (NO) con collocamento della minore presso la sig.ra con ampio diritto di visita da CP_1 parte del sig. secondo il seguente calendario, salvo diversi accordi tra i genitori: Pt_1
• I fine settimana saranno alternati tra madre e padre:
comincerà quindi il week end di competenza della madre che terminerà il lunedì con il riaccompagnamento a scuola poiché dall'uscita del lunedì e sino al riaccompagnamento del martedì la minore starà con il padre, per poi rimanere con la madre dall'uscita da scuola del martedì e sino al riaccompagnamento del venerdì quando, al prelievo da scuola, partirà il week end di competenza paterna e si ripartirà con l'alternanza di cui al punto che precede;
e quindi secondo il seguente schema:
• in caso di assenza della scuola, per i periodi festivi si seguirà la medesima organizzazione e quindi, in luogo del prelievo a scuola si dovrà prevedere il prelievo presso l'altro genitore al medesimo orario di fine delle lezioni, fermo restando il prelievo comunque a carico della signora CP_1 previsto per la domenica;
• ciascun genitore si occuperà, nel tempo in cui è con la minore, di accompagnare quest'ultima nelle attività extrascolastiche che dovesse intraprendere con l'accordo dei genitori.
• quale regola generale, ciascun genitore si occuperà di andare a prendere e del relativo Per_1 tragitto. Pertanto, a titolo esemplificativo, quando il padre dovrà andare a prendere la bambina a scuola per portarla alla propria abitazione si occuperà lui del tragitto da Carpignano e, viceversa, la madre si occuperà di andare a prendere la bambina dal padre per riportarla a Carpignano.
Resta inteso che in caso di necessità, in via residuale, i genitori potranno avvalersi dell'aiuto rispettivamente dei nonni paterni o materni.
• Il genitore con cui la bambina non si trova in quel giorno ha diritto ad effettuare e/o ricevere una videochiamata con quest'ultima nell'orario 20.30/21.00 e l'altro genitore/la persona a cui la minore sia temporaneamente affidata (es. nonni) si impegna a garantire che detto concordato contatto giornaliero avvenga;
3. nelle Festività natalizie, l'affido sarà gestito come di consueto compatibilmente con le ferie dei genitori, ad eccezione dei giorni festivi per i quali si prevede che, ad anni alterni, la madre/il padre rimanga con la minore dalle 18.00 del 24 dicembre sino alle 18.00 del 25 quando il padre/la madre la preleverà per tenerla con sé sino alle 18.00 del 27 quando si riprenderà l'alternanza ordinaria a
Pag. 2 di 6 seconda del giorno della settimana in essere;
sempre ad anni alterni la minore rimarrà con uno o l'altro genitore (quello con cui non ha trascorso il Natale) dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 01 gennaio alle 18 quando riprenderà il calendario ordinario, mentre la festività dell'Epifania sarà trascorsa con il genitore con cui quell'anno avrà trascorso il Natale;
Nell'anno 2024, il padre trascorrerà con la figlia Natale ed Epifania, mentre la Madre il Capodanno;
viceversa avverrà nell'anno successivo, e così via ad anni alterni. Durante le vacanze pasquali, salvo differenti accordi tra i genitori, i giorni infrasettimanali saranno trascorsi dalla minore con il genitore incaricato secondo la programmazione ordinaria, mentre i giorni di Pasqua e Pasquetta saranno trascorsi ad anni alterni con un genitore o con l'altro, a partire dall'anno 2024 di competenza della madre;
le altre festività civili e religiose (ad esempio il ponte di Ognissanti), alternate tra madre e padre con la precisazione che per il 2024 si partirà con il ponte del 25 aprile di competenza del papà; la minore festeggerà il giorno del proprio compleanno con i genitori ad anni alterni, fatto salvo ogni eventuale diverso accordo migliorativo, a partire dall'anno 2024 di competenza della madre;
la festa del papà con il papà; la festa della mamma con la mamma, il compleanno del papà con il papà ed il compleanno della mamma con la mamma, festività di Santa Croce a Carpignano Sesia festa del paese con la mamma e il week end di festa del paese del papà con il papà con la precisazione che tali giornate costituiranno eccezione rispetto al calendario ordinario che subito dopo riprenderà come di consueto, con la precisazione che qualora dette ricorrenze cadano in un giorno del weekend di competenza dell'altro genitore, quest'ultimo consentirà all'altro di tenere con sé la bambina dalle
10.00 alle 18.00 (occupandosi degli eventuali spostamenti) salvo differenti migliori accordi tra i genitori;
4. Per quanto concerne le vacanze estive (intesi i mesi di giugno, luglio ed agosto), Per_1 trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni anche non consecutivi (massimo 7 giorni consecutivi sino all'estate della seconda elementare). Tali periodi, così come le rispettive località di villeggiatura, dovranno essere comunicati reciprocamente tra i ricorrenti entro il 31 maggio di ciascun anno, con l'accordo che almeno una settimana sia programmata nel mese di agosto. I genitori potranno trascorrere il periodo di vacanza, fatti salvi gli impegni scolastici della minore, anche in altri periodi dell'anno fatto salvo il preavviso;
5. disporre che le decisioni di maggiore interesse per il figlio - relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore - saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia, restando inteso che, per quanto ad oggi prevedibile, la minore proseguirà il percorso scolastico sino alla scuola media inferiore presso l'IC
Piero Fornara di Carpignano Sesia che offre un percorso completo dalla materna alla scuola media inferiore;
restando inteso che i genitori si impegnano a entrare e rimanere nel gruppo Whatsapp creato tra i genitori dei compagni di classe di , nonché a conservare in validità le proprie Per_1 password per l'accesso all'App necessaria per fornire autorizzazioni alla scuola, ricevere comunicazioni e verificare l'andamento scolastico della minore;
restando inteso che i genitori nulla oppongono all'iscrizione della minore a servizi come pre scuola o post scuola a patto che i costi rimangano a carico di colui che usufruisce di detti servizi nonché restando inteso che i servizi di grest e/o centri estivi debbono essere concordati annualmente secondo le disponibilità familiari e i desideri della minore;
6. le parti danno atto che entrambe concordano che il pediatra di riferimento sia principalmente la
Dottoressa del servizio Asl e che, in caso di emergenze o consulti più specifici, il pediatra Per_2
Pag. 3 di 6 privato di riferimento sia il Dott. di Novara la cui competenze saranno a carico di entrambe Per_3 le parti;
7. le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza, con la precisazione che qualsivoglia spostamento della residenza della minore che comporti modifiche delle condizioni di vita (es. cambio scuola) dovrà obbligatoriamente essere disposto a firma congiunta di entrambi i genitori;
8. il sig. verserà, entro la fine di ciascun mese, con decorrenza da gennaio 2024, alla sig.ra Pt_1
l'importo di Euro 150,00= sino al mese di settembre 2024 quando il mantenimento della CP_1 minore si eleverà per accordo comune delle parti, all'importo di Euro 200,00= oltre il rimborso del
100% dell'assegno unico che il signor percepisce;
Pt_1
9. i genitori parteciperanno alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, con diritto al rimborso in capo al genitore che si occupa di anticiparle, giusto Protocollo di Torino con la precisazione che le spese che detto protocollo definisce “da concordare” dovranno essere concordate tramite messaggistica Whatsapp e successivamente documentate da parte del genitore che le anticipa. In particolare, il genitore che anticipa è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi, entro la fine di ciascun mese, all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro il termine di 15 giorni dalla richiesta ovvero, nel caso in cui il rimborso sia dovuto dal Signor
unitamente al Pt_1 mantenimento del mese successivo alla richiesta. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, documentati e riferibili alle singole spese sostenute. Con particolare riferimento alle spese di natura medica, le stesse dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale della minore. I Ricorrenti si impegnano sin d'ora ad effettuare con cadenza mensile i conteggi di dare/avere.
In deroga al summenzionato protocollo di Torino, le parti concordano sia da considerarsi spesa extra (e pertanto da suddividersi al 50%) il solo acquisto dei capispalla e delle calzature per la minore (massimo 2 per tipologia per cambio di stagione/taglia) e, pertanto, qualora ciascun genitore decida di acquistare per la minore capispalla o calzature ulteriori, si farà carico della relativa spesa in via esclusiva. Si precisa che, per quanto concerne l'abbigliamento ordinario, la Signora CP_1 dovrà farsi carico di predisporre un adeguato corredo, adatto per stagione e taglia, per la minore e fornire al padre un set da tenere in casa, con l'intesa che la domenica in cui la madre va a prendere la figlia dal padre, quest'ultimo riconsegni quanto dovesse essersi accumulato in più durante le due settimane precedenti e la madre integri quanto eventualmente dovesse mancare;
In parziale deroga a quanto sopra previsto, a valere solo per l'anno 2024, il Signor provvederà al rimborso del Pt_1
50% della spesa sostenuta dalla Signora per l'intero cambio di stagione estivo della CP_1 minore;
Per_1
L'acquisto dei buoni pasto, come da Protocollo, sarà posto a carico della signora con la CP_1 precisazione che i buoni pasto saranno riposti nello zainetto per la scuola della minore così che siano a disposizione del soggetto che la accompagnerà indipendentemente da chi esso sia;
10. La Signora si impegna a spostare dalla casa paterna la residenza propria e della figlia CP_1 entro marzo 2025, salvo differente migliore accordo tra le parti;
11. i ricorrenti dispongono che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla signora I CP_1 genitori concordano che dal mese di marzo 2025 la richiesta di Assegno Unico Universale sia proposta dalla Signora con contestuale rinuncia del Signor alla pratica CP_1 Pt_1
Pag. 4 di 6 attualmente in essere, con disposizione di accredito diretto dell'intero importo sul conto corrente della madre.
12. i genitori si impegnano ad autorizzare la supervisione psicologica attivata dalla scuola, anche sulla minore;
Per_1
13. i genitori, si impegnano a gestire ciascuno in autonomia eventuale denaro che dovesse essere regalato alla minore;
14. per quanto attiene le attività sportive del minore queste verranno sempre preventivamente concordate tra i genitori, restando comunque inteso che la prima attività sportiva deve considerarsi autorizzata con impegno delle parti di ripartire i costi di iscrizione, assicurazione e eventuale abbigliamento necessario;
15. i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, d'aver risolto ogni rapporto di carattere patrimoniale e di nulla avere più pretendere nei reciproci confronti ad eccezione del rimborso delle rate del frigorifero che rimarrà a carico del signor sino ad estinzione;
Pt_1
16. il signor si impegna a fornire alla signora i dati ed i documenti necessari per Pt_1 CP_1 modificare l'intestazione e la proprietà del cane che fu della coppia e che il signor intende Pt_1 tenere per sé;
17. i ricorrenti si impegnano a non far conoscere al figlio i loro eventuali nuovi partner prima che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto stabile;
18. i ricorrenti si impegnano a comunicare vicendevolmente in casi in cui non possano stare personalmente col minore, impegnandosi a favorire l'altro genitore a soggetti terzi;
19. i ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio;
20. i ricorrenti esprimono assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio in favore della minore;
21. i genitori acconsentono alla pubblicazione delle immagini della minore sui social a condizione che i profili siano privati;
22. i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”;
Conclusioni del P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
d ono genitori di , nata a Borgomanero in [...]_1 Controparte_1 Per_1
12/11/2019.
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale al fine di ottenere, stante la cessazione della loro relazione, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole, ai rapporti economici e agli ulteriori rapporti patrimoniali riportate in epigrafe.
Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta.
Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il PM in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi della minore.
Pag. 5 di 6 L'accordo raggiunto giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da ed con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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